N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 aprile 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 aprile  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna  -  Modifiche  alla
  legge regionale n. 45 del 1989 (Norme per l'uso  e  la  tutela  del
  territorio regionale) - Piano di  utilizzo  dei  litorali  (PUL)  -
  Interventi  volti  alla  realizzazione  di  strutture   di   facile
  rimozione  a  servizio  della  balneazione  e  della  ristorazione,
  preparazione  e  somministrazione  di  bevande   ed   alimenti,   e
  finalizzate all'esercizio di attivita' sportive e ludico-ricreative
  direttamente  connesse  all'uso  del  mare  -  Previsione  che   le
  strutture assentite con  titolo  concessorio  demaniale  permangono
  invariate  per  posizionamento,  superficie,  oggetto  e   utilita'
  turistico-ricreative sino  alla  scadenza  del  relativo  titolo  -
  Interventi consentiti in assenza del PUL. 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna  -  Modifiche  alla
  legge regionale n. 8 del 2015 (Norme per la  semplificazione  e  il
  riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia  e  per
  il miglioramento del patrimonio edilizio)  -  Posizionamento  delle
  strutture al servizio  della  balneazione  -  Possibilita'  che  le
  strutture di facile rimozione siano  mantenute  per  l'intero  anno
  solare a condizione che l'operatore comunichi un  minimo  di  dieci
  mesi di operativita' - Abrogazione della previsione sul termine  di
  durata del permesso di costruire delle strutture a  servizio  della
  balneazione in assenza del PUL. 
- Legge della Regione  autonoma  Sardegna  21  febbraio  2020,  n.  3
  (Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del  2015  in
  materia di Piano di utilizzo dei litorali), artt. 1, comma 2, e  2,
  comma 7 (recte: comma 1). 
(GU n.20 del 13-5-2020 )
    Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso ex  lege,  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, (codice fiscale n. 80224030587, per il ricevimento degli
atti fax 06-96514000 e pec  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso
i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 domicilia; 
    Nei confronti della Regione Sardegna in  persona  del  Presidente
pro-tempore, per la dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
della legge regionale del 21 febbraio 2020 n. 3, articoli 1 comma  2,
recante modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45,  e  2
comma 1 recante modifiche alla legge regionale 23 aprile 2015  n.  8,
in materia di Piano utilizzo dei litorali, pubblicata nel  BUR  n.  9
del 27 febbraio 2020, giusta delibera del Consiglio dei  ministri  in
data 20 aprile 2020. 
    La legge della Regione  Autonoma  della  Sardegna  qui  impugnata
detta disposizioni che, ad avviso del Governo, violano  la  normativa
costituzionale, cosi' come si dimostrera' nel presente atto  a  mezzo
della illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1) L'art. 1 comma 2 della epigrafata legge  regionale  n.  3/2020
viola l'art. 117, secondo comma lettere s/m/l Costituzione, l'art.  3
dello Statuto regionale (legge costituzionale n.  3/1948),  l'art.  9
della Costituzione, l'art. 146 del Codice dei beni culturali (decreto
legislativo n. 42/2004), allegato  A  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31. 
    1. L' art. 1, comma 2, reca modifiche  alla  legge  regionale  22
dicembre 1989, n. 45 («Norme per l'uso e  la  tutela  del  territorio
regionale»), e in particolare all'art. 22-bis, recante la  disciplina
del Piano di utilizzo dei litorali (PUL). 
    Si osserva che la lettera b) del comma 2 modifica il comma 6  del
predetto art.  22-bis,  aggiungendo,  dopo  la  parola  «stessi»,  il
seguente periodo: «Le  aree  e  le  strutture  assentite  con  titolo
concessorio  demaniale  permangono  invariate   per   posizionamento,
superficie, oggetto e utilita' turistico-ricreative esercitate,  come
previsto dal relativo titolo, sino alla scadenza  dello  stesso».  Le
lettere c) e d) modificano, invece, il comma 9 dell'art. 22-bis della
legge regionale n. 45 del 1989.  Prima  delle  novelle,  il  comma  9
stabiliva che: «Le disposizioni di cui ai commi  4  e  5  entrano  in
vigore  a  far  data  dalla  pubblicazione  del  PUL  sul  Bollettino
ufficiale della Regione autonoma della  Sardegna  (BURAS)  e  in  sua
assenza la localizzazione delle  strutture  di  cui  al  comma  3  e'
ammessa, compatibilmente con le previsioni contenute negli  strumenti
urbanistici comunali, per un periodo non  superiore  a  quello  della
stagione balneare,  salva  la  differente  durata  gia'  prevista  da
legittimi titoli abilitativi, autorizzatori e concessori. In  assenza
di  PUL  e'  inoltre  consentita  la  realizzazione,   senza   limiti
temporali, di strutture di  facile  rimozione  della  superficie  non
superiore a 30 mq  e  connesse  a  corridoi  di  lancio,  finalizzate
all'esercizio di attivita' sportive direttamente connesse all'uso del
mare; tali strutture sono compatibili con ogni destinazione  di  zona
omogenea  e  non   soggiacciono   ai   relativi   parametri;   rimane
impregiudicata la possibilita' del PUL di sopprimere  o  rivedere  il
posizionamento di tali strutture.».  A  seguito  delle  modificazioni
apportate dalla legge  regionale  n.  3  del  2020,  la  disposizione
assume, invece, il seguente tenore: «In assenza  di  PUL  e'  inoltre
consentita la realizzazione, senza limiti temporali, di strutture  di
facile rimozione della superficie non superiore a 30 mq e connesse  a
corridoi di lancio, finalizzate all'esercizio di  attivita'  sportive
direttamente  connesse  all'uso  del  mare;   tali   strutture   sono
compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono
ai relativi parametri; le aree e le strutture  assentite  con  titolo
concessorio  demaniale  permangono  invariate   per   posizionamento,
superficie, oggetto e utilita' turistico-ricreative esercitate,  come
previsto dal  relativo  titolo,  sino  alla  scadenza  dello  stesso.
Possono essere assentite variazioni a  richiesta  del  concessionario
solo e limitatamente a quanto previsto dal Codice della navigazione». 
    L'effetto delle novelle sopra richiamate e' duplice. 
    Sotto un primo profilo,  vengono  rese  permanenti  le  strutture
precarie  e  mobili  aventi  carattere  stagionale  realizzate  sugli
arenili, e che quindi siano state assoggettate, in sede  di  rilascio
dell'autorizzazione  paesaggistica,  all'obbligo  di  smontaggio   al
termine di ciascuna stagione balneare e fino all'avvio della stagione
successiva. 
    Le  disposizioni  censurate  incidono  cosi'   direttamente   sul
contenuto  e  sulla  portata  delle   autorizzazioni   paesaggistiche
rilasciate  dalle  Autorita'  preposte  alla  tutela,  estendendo  la
valenza di tali titoli a opere non contemplate (manufatti  permanenti
invece che stagionali) e quindi non assentite. 
    Per questa via, le previsioni in  esame  si  pongono  in  diretto
contrasto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  in  particolare  con
l'art. 146, che subordina qualsiasi intervento sui beni paesaggistici
all'autorizzazione paesaggistica e che - in  diretta  attuazione  del
principio fondamentale dell'art. 9 della Costituzione  -  assegna  al
predetto titolo la valenza di atto autonomo e presupposto rispetto al
permesso di costruire o agli altri titoli  legittimanti  l'intervento
urbanistico-edilizio. 
    Sotto  altro  profilo,  le  previsioni  introdotte  dalla   legge
regionale  censurata  hanno  una  diretta   ricaduta   sull'efficacia
temporale dell'autorizzazione paesaggistica,  uniformandola  in  ogni
caso  a  quella  della   concessione   demaniale   marittima.   Cosi'
disponendo, la Regione incide quindi sulla disciplina  dell'efficacia
dell'autorizzazione paesaggistica, contenuta nell'art. 146, comma  4,
del  Codice  di  settore,  invadendo   manifestamente   la   potesta'
legislativa esclusiva statale. 
    Per cio' che attiene a questo  secondo  profilo,  occorre  tenere
presente che, in base al richiamato comma 4 dell'art. 146 del Codice,
«L'autorizzazione e' efficace per un periodo di cinque anni,  scaduto
il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta  a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio  di
efficacia dell'autorizzazione possono essere  conclusi  entro  e  non
oltre l'anno successivo la  scadenza  del  quinquennio  medesimo.  Il
termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal  giorno  in  cui
acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la
realizzazione dell'intervento, a meno che il  ritardo  in  ordine  al
rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia  dipeso
da circostanze imputabili all'interessato». 
    Inoltre, lo «smontaggio  e  rimontaggio  periodico  di  strutture
stagionali munite di autorizzazione paesaggistica» non richiede alcun
altro titolo autorizzatorio, secondo quanto disposto  al  punto  A.28
dell'allegato A  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  2017  n.  31  («Regolamento  recante  individuazione  degli
interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o  sottoposti  a
procedura  autorizzatoria  semplificata»).  In  base  alle   suddette
disposizioni, una volta rilasciata l'autorizzazione paesaggistica per
le strutture stagionali, queste possono essere smontate  e  rimontate
annualmente in forza del medesimo titolo, senza necessita' di munirsi
ogni volta di  una  nuova  autorizzazione  (sempre  che,  ovviamente,
oggetto di rimontaggio stagionale sia lo stesso identico stabilimento
balneare originario). E  cio'  per  tutto  il  periodo  di  efficacia
dell'autorizzazione rilasciata. 
    Quanto a  quest'ultimo  aspetto,  deve  inoltre  precisarsi  che,
secondo l'interpretazione corrente data dal competente Ministero  per
i beni e le attivita' culturali, una volta che  le  opere  stagionali
siano installate per la prima  volta  entro  il  quinquennio  di  cui
all'art. 146, comma 4, del Codice, il  titolo  autorizzatorio  rimane
efficace per tutta la durata in esso prevista,  che  potrebbe  essere
superiore   al   quinquennio,   se   cosi'   e'    stato    richiesto
dall'interessato e assentito  dall'Amministrazione.  ln  particolare,
laddove  sia  stata  domandata  l'autorizzazione  paesaggistica   con
riferimento a  una  concessione  demaniale,  il  titolo  puo'  essere
assentito per una durata pari a quella della concessione, che  e'  di
regola di sei anni. 
    In questo quadro, le disposizioni della legge regionale censurata
intervengono modificando non solo -  come  detto  -  la  portata  del
titolo autorizzatorio, ma anche la sua efficacia temporale, che viene
uniformata  senz'altro  a   quella   della   concessione   demaniale,
indipendentemente dal contenuto del titolo in concreto rilasciato. 
    Effetto ancora piu' grave delle previsioni  e',  poi,  quello  di
determinare  il  prolungamento   dell'efficacia   dell'autorizzazione
paesaggistica quale mera conseguenza automatica della  proroga  della
concessione demaniale, e cio' in modo indiscriminato e al di fuori di
qualsiasi controllo dell'Autorita' preposta alla tutela. 
    Viene, cosi', invasa la potesta' legislativa esclusiva statale in
materia di tutela del paesaggio, di cui all'art. 117, secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, nonche' la potesta'  dello  Stato  in
materia di «determinazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale», ai sensi all'art. 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, atteso che tali prestazioni includono
anche la portata e la valenza dell'autorizzazione paesaggistica,  che
deve   essere   necessariamente   uniforme   sull'intero   territorio
nazionale. I suddetti titoli di competenza statale si impongono anche
alla Regione autonoma della Sardegna, alla  luce  dell'art.  3  dello
Statuto regionale di autonomia. 
    Le previsioni censurate incidono inoltre sulla  possibilita'  per
l'Autorita' giudiziaria penale di reprimere gli  abusi  paesaggistici
realizzasti mediante  l'inottemperanza,  anche  gia'  avvenuta,  alle
prescrizioni di smontaggio delle strutture stagionali contenute nella
autorizzazioni paesaggistiche rilasciate  o  da  rilasciare,  nonche'
mediante il mantenimento dei manufatti dopo la scadenza  del  titolo,
cosi' invadendo la potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
materia di ordinamento penale di cui  all'art.  117,  secondo  comma.
lettera l), della Costituzione. 
    Poiche',   infine,   la    disciplina    regionale    compromette
significativamente la tutela del paesaggio, e' violato anche l'art. 9
della Costituzione. 
    2) Art. 2, comma 1, della epigrafata legge regionale  n.  3/2020,
viola l'art. 117, secondo comma  lettere  s),  m),  l)  Costituzione,
l'art. 3 dello Statuto regionale (legge  costituzionale  n.  3/1948),
l'art. 9 della Costituzione, l'art. 146 del codice dei beni culturali
(decreto  legislativo  n.  42/2004).  L'art.  2  modifica  la   legge
regionale 23 aprile 2015, n. 8 («Norme per la  semplificazione  e  il
riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per  il
miglioramento del patrimonio edilizio»), e in particolare l'art.  43,
dedicato  al  «Posizionamento  delle  strutture  al  servizio   della
balneazione». 
    La lettera a) del comma 1 del predetto art. 2 reca l'inserimento,
dopo il comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 8 de  2015,  di
un  comma  1-bis,  del  seguente  tenore:  «Il  posizionamento  delle
strutture di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo e' ammesso
per l'intero anno solare, al fine di favorire la destagionalizzazione
della stagione turistica a condizione che l'operatore,  entro  il  31
ottobre  di  ciascun  anno,   programmi   e   comunichi,   ai   sensi
dell'ordinanza  balneare  periodica,  un  minimo  di  dieci  mesi  di
operativita'  sui  dodici  mesi  successivi.   L'operativita'   cosi'
programmata puo' essere comunque ridotta in relazione alle previsioni
meteoclimatiche.  L'efficacia   delle   autorizzazioni   edilizie   e
paesaggistiche  relative  a  strutture  precarie  a  scopo  turistico
ricreativo, ubicate nella fascia dei trecento  metri  dalla  battigia
marina, ha durata pari a quella della concessione demaniale e, al  di
fuori del demanio, fino al perdurare della relativa esigenza». 
    Anche in questo caso, la previsione e' dichiaratamente diretta ad
assicurare la stabilita' e la permanenza di opere destinate, in  base
alle  prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione  paesaggistica,  a
essere rimosse al termine della  stagione  balneare,  analogamente  a
quanto gia' rilevato in  relazione  alle  disposizioni  dell'art.  1,
comma 2, della medesima legge regionale. 
    La  disposizione  incide  inoltre   direttamente   sull'efficacia
temporale dell'autorizzazione paesaggistica,  uniformandola  in  ogni
caso a quella della concessione demaniale marittima. 
    Qualora, poi, si tratti di opere poste «al di fuori del demanio»,
la   durata   dell'autorizzazione   paesaggistica   e'    addirittura
determinata  dalla  Regione  «fino  al   perdurare   della   relativa
esigenza», ovvero sine die, anche in questo caso prescindendo in toto
dal Codice dei beni culturali e del paesaggio,  nonche'  dall'istanza
dell'interessato  e  dal  contenuto  del  titolo  autorizzatorio   in
concreto rilasciato. 
    Cosi' disponendo, la Regione incide direttamente sulla disciplina
dell'autorizzazione paesaggistica, contenuta all'art. 146 del  Codice
di  settore,  invadendo  manifestamente   la   potesta'   legislativa
esclusiva statale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), m)
e l), e violando l'art. 3 dello Statuto di autonomia, per  le  stesse
ragioni gia' sopra illustrate. 
    E' inoltre ravvisabile, come sopra  detto,  anche  la  violazione
dell'art. 9 della Costituzione. 
    Ugualmente censurabile, sotto i medesimi profili, e' la  modifica
di cui alla lett. b) dell'articolo in esame, che  reca  l'abrogazione
del comma 2 dell'art. 43 della legge regionale  n.  8  del  2015.  La
disposizione abrogata aveva previsto  che:  «In  via  transitoria  il
permesso di costruire per la realizzazione delle strutture di cui  al
comma 1, n.d.r.: strutture a servizio della balneazione in assenza di
PULI  non  puo'  avere  durata  superiore  a  quella  della  stagione
balneare». L'abrogazione disposta si  pone  in  linea  con  le  altre
novelle introdotte  dalla  legge  regionale  n.  3  del  2020,  tutte
funzionali  ad  assicurare  la  stabilita'  delle  opere  precarie  e
stagionali, indipendentemente dalle prescrizioni  dell'autorizzazione
paesaggistica e dalla durata di quest'ultimo titolo. 
    Orbene, il complesso delle censurate  disposizioni  regionali  si
pone in aperto contrasto con la norma interposta di cui all'art.  146
del Codice dei beni culturali, stante la immediata diretta  incidenza
sull'efficacia  dell'  autorizzazione  paesaggistica  di   competenza
statale, consentendo la permanenza nel tempo dei manufatti stagionali
e precari soggetti a smontaggio, assicurando al  titolo  relativo  un
derivato ulteriore rispetto a quella originaria (art. 146,  comma  4,
codice). 
    E' evidente il «vulnus» arrecato dalla citata normativa regionale
alle  prerogative  statuali,  tenuto  conto  che  le   determinazioni
espresse dal Ministero competente in materia sono  volte  ad  evitare
alterazioni   inaccettabili   del   preesistente   valore    protetto
nell'ambito della funzione  statale  di  tutela  del  paesaggio  che,
notoriamente, e' estranea ad ogni forma di  attenuazione  determinata
dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi. 
    Secondo quanto da  tempo  chiarito  dalla  Corte  costituzionale,
l'art. 146 del predetto Codice costituisce infatti «norma  di  grande
riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve
rispettare (sentenza n. 238 del 2013), in quanto adottata nell'ambito
della   competenza   esclusiva   statale   della   materia    "tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost.» (Corte cost. n. 189 del 2016). 
    La Corte costituzionale ha  ripetutamente  chiarito  che  non  e'
consentito al legislatore regionale abbassare gli standard di  tutela
ambientale, introducendo deroghe  agli  istituti  di  protezione  che
dettano una disciplina uniforme sul territorio nel  cui  ambito  deve
essere annoverata l'autorizzazione  paesaggistica  (Corte  cost.,  30
marzo 2018 n. 66). 
    Le  disposizioni  regionali  sopra  censurate   sono,   pertanto,
illegittime per violazione della potesta'  legislativa  esclusiva  in
materia di tutela del paesaggio, di cui all'art. 117, secondo  comma,
lettera s), della Costituzione e dell'art. 3 dello  Statuto  speciale
della Regione. 
    Le stesse disposizioni risultano, inoltre,  violare  la  potesta'
legislativa  statale  in  materia  di  «determinazione  dei   livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», atteso
che  tali  prestazioni  includono  anche  la  portata  e  la  valenza
dell'autorizzazione paesaggistica, imponendosi anche alle  Regioni  e
Province autonome (cfr., al riguardo, Corte costituzionale 24  luglio
2012, n. 107, pronunciata nei confronti della Provincia  autonoma  di
Trento). 
    E'  pure  ravvisabile  l'invasione  della  potesta'   legislativa
esclusiva dello Stato  in  materia  di  ordinamento  penale,  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, e cio'  in
quanto: (i) i manufatti che, alla data di  entrata  in  vigore  della
legge  regionale,  non   sono   stati   smontati,   come   prescritto
dall'autorizzazione paesaggistica, o per i quali non e' stata chiesta
una nuova autorizzazione al termine dell'efficacia della  precedente,
vengono ad essere «sanati» per effetto delle disposizioni  regionali,
e cosi' sottratti all'accertamento dei reati paesaggistici  commessi,
nonche' alla rimessione in pristino, che il giudice penale e'  tenuto
a ordinare (art. 181, comma 2, del Codice di settore);  (ii)  per  il
futuro,  viene  a  originarsi  una  differenza  tra  le   fattispecie
sanzionatorie dell'art. 181  del  Codice,  in  quanto,  per  la  sola
Sardegna, sono sottratte all'area dell'illecito penale  condotte  che
invece  vi  rientrano  in  tutto  il  territorio   della   Repubblica
(inottemperanza alle prescrizioni dell'autorizzazione paesaggistica e
mantenimento delle opere dopo la scadenza del titolo). 
    Infine,  e'  ravvisabile  la   violazione   dell'art.   9   della
Costituzione, in quanto la disciplina introdotta  mediante  la  legge
regionale censurata e' potenzialmente pregiudizievole per  la  tutela
del paesaggio, che ha valenza di interesse costituzionale primario  e
assoluto (v. Corte costituzionale n. 367 del 2007). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' gli articoli 1, comma 2,  2  comma  7,  della
legge   della   Regione   Sardegna   n.   3/2020   siano   dichiarati
costituzionalmente illegittimi. 
    Si produce l'attestazione del deliberato consiliare  in  data  20
aprile 2020. 
    Con l'originale del ricorso ex art 127 Cost. si depositeranno: 
        !) estratto della delibera consiliare in data 20 aprile  2020
e legge regionale impugnata. 
 
          Roma, 22 aprile 2020 
 
          Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Figliolia