Modifiche dello statuto. (20A02552)(GU n.125 del 16-5-2020)
IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare l'art. 12; Viste le deliberazioni in data 17 settembre 2019 e 15 ottobre 2019, con le quali il senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art. 12 dello statuto, di apportare modifiche agli articoli 3, 25, 26, 27, 30, 31 -bis , 33, 34, 35, 37, 38, 40, 54, 62, 64 e 66 dello stesso; Vista la deliberazione in data 14 ottobre 2019 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'introduzione delle modifiche sopra indicate; Vista la nota rettorale prot. n. 117376/19 del 20 novembre 2019, con la quale le predette modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Viste le osservazioni pervenute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota prot. n. 18171 del 5 dicembre 2019, recepita da questo Ateneo con prot. n. 124515/19 del 5 dicembre 2019, nell'esercizio del controllo di legittimita' e di merito; Viste le deliberazioni in data 5, 11 e 26 febbraio 2020, con le quali il senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art. 12 dello statuto, le proposte di adeguamento alle osservazioni suggerite dal Ministero dell'universita' e della ricerca relativamente alla modifica degli articoli 33 e 66 dello statuto; Viste le deliberazioni in data 5 e 18 febbraio, con le quali il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'introduzione delle modifiche sopra indicate; Vista la nota rettorale prot. n. 20641/20 del 27 febbraio 2020, con la quale le predette modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca in risposta alle osservazioni pervenute con nota prot. n. 18171 del 5 dicembre 2019 per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Considerato il superamento del termine perentorio di sessanta giorni dall'invio della nota rettorale prot. n. 20641/20 del 27 febbraio 2020, a seguito dei quali, in assenza di rilievi, come disposto dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, statuti e regolamenti d'Ateneo sono emanati dal rettore; Decreta: Allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano sono apportate le modifiche di seguito indicate. Titolo I Norme generali Art. 3 Liberta' e finalita' dell'insegnamento Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 1. L'Universita' promuove, organizza e coordina le attivita' formative necessarie per il conseguimento dei titoli di studio riferiti a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dal vigente ordinamento nazionale, come specificati nei pertinenti regolamenti di Ateneo. Al completamento dei percorsi seguiti, l'Universita' conferisce i relativi titoli di studio. 2. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento dei singoli docenti, da esercitarsi nel rispetto degli obiettivi formativi e delle esigenze di coordinamento, efficienza e qualita' dei corsi di studio di riferimento e secondo le disposizioni del regolamento didattico dell'Ateneo. 3. L'Universita' garantisce la centralita' dell'attivita' didattica all'interno delle proprie scelte strategiche, in particolare sia per quanto riguarda la destinazione delle risorse che per quanto riguarda le esigenze dell'utenza studentesca. 4. L'Universita' assolve ai compiti di formazione che le sono propri anche con lo sviluppo di apposite attivita' di servizio in ambiti quali l'orientamento, l'accoglienza, il tutorato, la mobilita' internazionale, e l'innovazione nelle metodologie didattiche. L'Universita' assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri iscritti al termine dei corsi di studio seguiti. 5. L'Universita' promuove e svolge, anche mediante apposite forme organizzative, sia attivita' funzionali all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento professionale nel quadro di programmi dedicati all'educazione permanente e continua, sia attivita' culturali e formative destinate a soggetti esterni, coerenti con le sue finalita' e di conseguente livello. 6. L'Universita' valorizza la terza missione, favorendo l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della societa'. 7. L'Universita' promuove il coinvolgimento, nelle proprie scelte strategiche, delle comunita' nelle quali si trova ad operare, anche attraverso incontri aperti a tutta la cittadinanza. Partecipa ad accordi di programma con gli enti istituzionalmente competenti per la realizzazione di azioni di interesse comune. (Omissis). Titolo III Struttura di governo e organi Art. 25 Rettore I commi 3, 4, 5 e 6 sono cosi' riformulati: 3. L'elettorato passivo e' riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 2, abbiano presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione, corredata da un programma e dalle firme di almeno il 5% e di non piu' del 10% dei professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, afferenti per quote non inferiori a un quarto dei proponenti ad almeno tre diversi gruppi di aree scientifico-disciplinari come determinati dal comma 7 dell'art. 26. 4. L'elettorato attivo e' costituito: a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato; b) dal personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e dirigente con voto ponderato; c) dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti in seno al senato accademico e dai rappresentanti degli studenti eletti in seno al consiglio di amministrazione; d) dai rappresentanti degli studenti presenti in seno ai consigli di Dipartimento e ai comitati direttivi delle facolta' e scuole, di cui ai successivi articoli 38 e 40; e) dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca eletti in seno ai consigli di Dipartimento. 5. Per la componente indicata al punto b) del comma precedente, la ponderazione dei voti viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,25, equivalente al 25% del totale degli aventi diritto al voto della categoria. 6. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione. Per voti esprimibili si intende il numero complessivo, arrotondato per eccesso, di voti interi che il corpo elettorale puo' esprimere, compresi i voti pesati del personale tecnico-amministrativo e dirigente e dei rappresentati degli studenti nei consigli di Dipartimento e nei comitati direttivi delle facolta' e scuole. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per il personale tecnico-amministrativo e dirigente i voti pesati. Qualora nessuno dei candidati ottenga quest'ultima maggioranza, si procede a una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto della componente di cui al punto a) del comma 4. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni. In caso di rinuncia di uno o piu' candidati entro il giorno precedente alla seconda votazione, con conseguente riduzione a due candidati effettivi, la seconda votazione viene soppressa e si passa direttamente alla data della votazione prevista come terza, garantendo la possibilita' di confronto e contraddittorio durante il periodo di tempo che intercorre tra la prima votazione e la successiva. Art. 26 Senato accademico I commi 6, 7, 8 e 9 sono cosi' riformulati: 6. I componenti di cui alla lettera b) del comma 3 son eletti con riferimento a macro-aree, ciascuna costituita, a tal fine, dai professori e ricercatori appartenenti ai Dipartimenti riconducibili alle aree scientifico-disciplinari cosi' come determinate dal decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, tenuto conto di alcune specificita' dell'articolazione scientifica e formativa dell'Ateneo, comprese nella specifica macro-area. La composizione e il numero delle macro-aree e il numero degli eleggibili per ogni macro-area in proporzione al numero degli afferenti sono determinati nel regolamento generale di Ateneo. 7. I componenti di cui alla lettera c) del comma 3 sono eletti con riferimento all'appartenenza dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo alle diverse aree scientifico-disciplinari di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855. Ai soli fini di cui al presente articolo, le predette aree sono raggruppate come segue: gruppo 1 Scienze matematiche e informatiche; gruppo 2 Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della Terra; gruppo 3 Scienze biologiche; gruppo 4 Scienze mediche; gruppo 5 sub area delle Scienze agrarie, sub area delle Scienze veterinarie e sub area delle Scienze del farmaco; gruppo 6 Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche; Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; gruppo 7 Scienze giuridiche; gruppo 8 Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali. Il numero complessivo degli eleggibili per ciascun gruppo e' determinato con decreto rettorale, di norma in proporzione al numero degli afferenti e, comunque, tenendo conto delle aree di afferenza dei direttori di Dipartimento eletti. 8. Gli eletti in seno alle componenti indicate ai commi 6 e 7 devono garantire che ogni area scientifico-disciplinare, ogni macrosettore, nel caso l'area ne comprenda piu' di uno, e ogni sub area sia rappresentata nel senato accademico. 9. Ai fini della designazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 3, nell'ambito di ciascuna macro-area l'elettorato attivo e' attribuito, indistintamente, a tutti i professori e i ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo. Ogni elettore puo' esprimere una sola preferenza. L'elettorato passivo e' attribuito ai direttori di Dipartimento in carica che abbiano presentato la loro candidatura entro i termini stabiliti dal regolamento generale d'Ateneo. Sono eletti i dieci direttori secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, rispettando il principio della rappresentanza equilibrata di tutte le aree. Art. 27 Consiglio di amministrazione I commi 3 e 6 sono cosi' riformulati: 3. Il consiglio di amministrazione e' costituito da undici componenti, inclusi il rettore, che ne e' componente di diritto, e due rappresentanti eletti degli studenti. Gli altri otto componenti sono designati tra personalita' italiane e straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una significativa qualificazione scientifica e culturale. Tre degli otto componenti sono estranei ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico e non intrattengono, per la posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo che possano configurare conflitto d'interesse. Nella loro individuazione si terra' prioritariamente conto di competenze e esperienze elaborate nell'ambito di istituzioni scientifiche, culturali, di alta formazione, finalizzate allo sviluppo tecnologico, in enti e imprese operanti in ambiti affini a quelli di interesse dell'Ateneo, in organismi internazionali. Dei cinque componenti interni, quattro appartengono al corpo docente e uno al personale tecnico amministrativo. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e' nominato dal senato accademico, su proposta del rettore, previa consultazione del personale tecnico-amministrativo. I quattro componenti interni, appartenenti al personale docente, devono essere in regime di tempo pieno o optare per il tempo pieno in caso di designazione. 6. Gli otto componenti di cui al comma 3, secondo capoverso, sono designati secondo la seguente procedura: a) emanazione da parte del rettore di un avviso pubblico rivolto sia all'esterno sia all'interno dell'Universita' contenente l'invito a presentare entro i successivi trenta giorni dichiarazioni di disponibilita' ad assumere la carica. Ogni candidatura deve essere accompagnata da un dettagliato curriculum vitae e da ogni altro documento o titolo atto a comprovare i requisiti richiesti; i candidati possono corredare la loro indicazione di disponibilita' con dichiarazioni scritte circa i criteri e gli obiettivi di interesse dell'Ateneo ai quali si ispirerebbero, se designati; b) nomina da parte del senato accademico, su proposta del rettore, di una commissione incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature presentate ai sensi del precedente comma 3, nonche' alla selezione delle candidature di persone esterne all'Ateneo se in numero superiore a otto. Tale selezione, da effettuarsi in relazione al grado di rilevanza dei curricula dei candidati e della documentazione da loro presentata in merito alle competenze richieste, va contenuta entro il medesimo limite numerico. La suddetta commissione e' composta da cinque personalita' di alto profilo, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, anche straniere, con una specifica e qualificata esperienza nel campo della valutazione e/o della gestione di strutture organizzative complesse; la commissione designa nel suo ambito il presidente e provvede entro trenta giorni alla predisposizione degli elenchi dei designabili; c) trasmissione degli elenchi dei candidati designabili, esterni e interni, corredati dei relativi curricula e degli eventuali titoli e documenti, al senato accademico il quale provvede in seduta apposita alla loro audizione; la partecipazione all'audizione e' condizione per la presa in considerazione ai fini di quanto disposto dalla lettera d); d) successiva convocazione di apposita seduta del senato accademico ai fini della designazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, degli otto componenti, individuati tra i designabili ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del vincolo sulla equilibrata composizione di genere di cui al comma 4; due dei tre componenti esterni sono designati su proposta del rettore. (Omissis). Art. 30 Conferenza degli studenti Il testo dell'articolo e' soppresso integralmente ed e' sostituito dal seguente: 1. La conferenza degli studenti, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all'organizzazione e alla vita universitaria e svolge funzioni consultive nei confronti degli organi di governo dell'Universita' ai sensi di quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti, nonche' funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. Alle proposte avanzate dalla conferenza degli studenti, gli organi di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate. 2. Fanno parte della conferenza gli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, unitamente ad altri venticinque studenti che siano gia' eletti nei comitati direttivi delle facolta' e scuole, di cui due per ciascun comitato direttivo di facolta' e uno per ciascun comitato direttivo di scuola. I posti residui sono assegnati in proporzione alla numerosita' degli iscritti ai corsi di studio che fanno riferimento alle facolta' e scuole. I seggi sono attribuiti con sistema analogo a quello applicato per l'attribuzione dei seggi nei comitati direttivi. Alla costituzione della conferenza degli studenti si provvede ogni biennio a conclusione della tornata elettorale indetta per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici, tenendo conto dei risultati riportati dalle liste che hanno ottenuto seggi nei comitati di direzione delle facolta' e scuole, compresi i voti di preferenza. La costituzione della conferenza e' disposta con decreto del rettore. 3. Le norme sui requisiti soggettivi per l'elezione nei comitati di direzione delle facolta' e scuole e sulla decadenza dall'incarico e il suo funzionamento sono definiti da un apposito regolamento predisposto dalla conferenza medesima con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 4. Alla conferenza degli studenti viene assicurato l'accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, nonche' le risorse, anche logistiche, per il suo funzionamento. (Omissis). Art. 31 bis Consulte dei ricercatori a tempo determinato, degli assegnisti di ricerca, dei dottorandi e degli specializzandi E' aggiunto integralmente il testo seguente: 1. Sono istituite la consulta dei ricercatori a tempo determinato, la consulta degli assegnisti di ricerca, la consulta dei dottorandi e la consulta degli specializzandi e sono assegnate loro funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse di ciascuna categoria, funzioni consultive nei confronti degli organi di governo dell'Universita'. In particolare, le consulte sono tenute ad esprimere pareri in merito a: modifiche dello statuto di Ateneo che disciplinano le attivita' delle categorie di cui sono rappresentative; modifiche dei regolamenti che disciplinano le attivita' delle categorie di cui sono rappresentative; modifiche dei regolamenti che disciplinano attivita' ausiliarie per le categorie di cui sono rappresentative. 2. Il funzionamento delle consulte e' disciplinato da un apposito regolamento, elaborato in seno a ciascuna consulta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed e' approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Le consulte sono tenute a provvedere alla formulazione dei pareri e agli altri adempimenti che vengano loro richiesti entro il termine di venti giorni dalla richiesta. Gli organi di governo dell'Ateneo considerano i pareri espressi dalla consulta. Alle consulte viene assicurato l'accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti. (Omissis). Art. 33 Collegio di disciplina Il testo dell'articolo e' soppresso integralmente ed e' sostituito dal seguente: 1. E' costituito, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010, il collegio di disciplina cui compete svolgere la fase istruttoria ed esprimere parere conclusivo in merito ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti di professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo ai quali vengano contestati atti e comportamenti illeciti o in contrasto con i loro doveri accademici e con le norme stabilite dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. 2. Il procedimento disciplinare e' avviato entro trenta giorni dal momento della notizia del fatto, sulla base di una memoria scritta del rettore che, al termine di una istruttoria preliminare, definisce in maniera circostanziata gli elementi suscettibili di contestazione. La memoria e' trasmessa al professore o al ricercatore interessato, il quale ha tempo trenta giorni per fornire, per iscritto, le sue giustificazioni. Ove il rettore le ritenga adeguate, il procedimento si esaurisce. In caso contrario, e comunque per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura fra quelle previste dall'art. 87 del TU delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il rettore invia al collegio di disciplina una proposta motivata di sanzione. Sentito il rettore o un suo delegato e il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un legale di fiducia, e acquisiti tutti gli elementi di prova presentati dal rettore e dall'incolpato o comunque ritenuti utili, entro trenta giorni, il collegio di disciplina esprime parere motivato e vincolante sulla proposta avanzata dal rettore, con riferimento sia alla rilevanza dei fatti sia alla sanzione, e lo trasmette al consiglio di amministrazione. Ricevuto il parere del collegio, il consiglio di amministrazione, entro trenta giorni e senza la presenza dei rappresentanti degli studenti, infligge la sanzione, alla quale il rettore e' tenuto a dare esecuzione, ovvero dispone l'archiviazione, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al precedente capoverso non intervenga entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento stesso, fatte salve le sospensioni del termine per i motivi previsti dal comma 5 dell'art. 10 della legge n. 240/2010. 3. Il collegio opera in tre distinte sezioni, riferite ai provvedimenti aperti nei confronti, rispettivamente, dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori. Ogni sezione e' composta di tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di presidente, e due membri supplenti. La prima sezione e' formata da professori di prima fascia; la seconda sezione e' formata da professori di seconda fascia; la terza sezione e' formata da ricercatori di ruolo. I componenti del collegio appartengono ai ruoli dell'Universita' degli studi di Milano e, ove possibile, di altri atenei. Le ulteriori disposizioni sulle modalita' di funzionamento del collegio sono stabilite dal regolamento generale d'Ateneo. 4. I componenti del collegio di disciplina sono individuati tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno, con competenze particolarmente idonee all'esercizio delle funzioni richieste. I componenti interni del collegio sono eletti dai docenti e ricercatori appartenenti al medesimo ruolo. I componenti esterni sono scelti tra i professori e i ricercatori di altri atenei che abbiano partecipato alle relative procedure di selezione. Le modalita' di elezione dei componenti interni e di selezione dei componenti esterni sono specificate nel regolamento generale d'Ateneo. La designazione di tutti i componenti del collegio di disciplina e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e previa approvazione da parte del senato accademico. Il mandato dei componenti il collegio di disciplina e' quadriennale, non rinnovabile. 5. Il collegio di disciplina propone e il consiglio di amministrazione infligge le sanzioni previste dall'art. 87 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 come confermate dall'art. 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311. 6. In relazione alla gravita' dei fatti e dei comportamenti contestati e alla plausibilita' degli elementi di riscontro disponibili, il rettore, sentito il presidente del collegio, puo' disporre la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, nella misura di legge, della persona sottoposta a procedimento. 7. Qualora le condotte passibili di sanzione disciplinare siano addebitabili al rettore, spetta al decano dell'Ateneo il potere di avviare il procedimento disciplinare in questione. Art. 34 Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni I commi 1, 2 e 3 sono cosi' riformulati: 1. Ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' costituito il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», denominato anche in forma breve «Comitato unico di garanzia», e di seguito indicato con l'acronimo «CUG». Il CUG esercita compiti di tutela e promozione della dignita' della persona nel contesto lavorativo e di garanzia e miglioramento delle condizioni ambientali e di contesto, con riferimento sia al personale docente sia al personale tecnico e amministrativo, per la piena attuazione degli obiettivi di cui all'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e di quanto stabilito dall'art. 8 del presente statuto. Spettano in particolare al CUG compiti di studio, di proposta, di promozione, consultivi, di vigilanza e di segnalazione in materia di discriminazioni, pari opportunita', mobbing, disabilita' e rischi per la sicurezza e la salute correlati allo stress da lavoro. 2. Compete in particolare al CUG: a) attivarsi per superare le discriminazioni, dirette e indirette, relative al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione e alla lingua; b) promuovere azioni positive per rimuovere le disuguaglianze di fatto che ostacolino la piena realizzazione delle persone nell'ambiente di lavoro e per realizzare le pari opportunita' di lavoro per tutti, e nel lavoro tra uomini e donne, predisponendo il relativo piano triennale ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dei decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 196 e 30 marzo 2001, n. 165; c) redigere ogni due anni il prescritto rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile; d) contrastare il mobbing, anche proponendo codici di condotta e azioni per prevenirlo, analizzando il fenomeno, anche tramite la raccolta di dati quantitativi e qualitativi, individuandone le possibili cause, verificando le condizioni di lavoro o i fattori organizzativi che lo possano generare, intervenendo nelle sedi competenti per porre rimedio a casi specifici. 3. Il CUG e' composto da un pari numero di membri in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori e dell'amministrazione, designati nel rispetto del principio di pari rappresentanza di entrambi i generi, assicurando un'adeguata presenza di personale docente, di personale tecnico-amministrativo e dei responsabili dei servizi di piu' diretta pertinenza del CUG. E' invitato permanente, senza diritto di voto, il delegato del rettore per la disabilita' e l'handicap. Art. 35 Garante degli studenti e dei dottorandi Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 1. E' istituita la figura del garante degli studenti e dei dottorandi, quale loro riferimento per il rispetto della normativa che li riguarda. Compete in particolare al garante degli studenti e dei dottorandi: a) esaminare gli eventuali esposti che gli siano rivolti da singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Universita', ritenuti violazioni della normativa vigente o in particolare del codice etico, e tutelare la parte lesa da ogni ritorsione, attraverso un'adeguata istruttoria, operando, qualora ne ravvisi l'opportunita', per dirimere la questione ovvero trasmettendo le sue conclusioni all'organo competente, con l'obbligo di comunicare in ogni caso l'esito al denunciante; b) vigilare sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti e dei dottorandi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo vigente; c) vigilare, su istanza degli studenti e dei dottorandi, affinche' vengano adottate le necessarie misure a tutela della propria rappresentanza negli organi accademici, compresa la possibilita' di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti. 2. Il garante degli studenti e dei dottorandi e' persona di notoria imparzialita' ed indipendenza di giudizio, estranea ai ruoli dell'Universita' e che non intrattenga, per la posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo. E' nominato dal senato accademico su proposta del rettore e, se richiesto dalla maggioranza degli studenti e del dottorando eletti in senato accademico, previo parere della conferenza degli studenti e della consulta dei dottorandi, riunite in seduta congiunta, adottato a maggioranza dei presenti, tra persone che diano garanzia di competenze giuridiche e amministrative e di conoscenza dell'organizzazione universitaria. Il garante presenta al senato accademico, alla conferenza degli studenti e alla consulta dei dottorandi una relazione annuale sull'attivita' svolta. 3. L'Amministrazione assicura al garante degli studenti e dei dottorandi adeguate forme di supporto per lo svolgimento della sua attivita'. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano con il garante degli studenti e dei dottorandi fornendogli le informazioni e gli atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti senza che gli possa esser opposto il segreto d'ufficio, ferma restando la responsabilita' del garante per il loro corretto uso, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle norme sulla privacy in vigore. La durata nella carica, i compiti specifici e le modalita' di funzionamento del garante degli studenti e dei dottorandi sono definiti dal regolamento generale d'Ateneo e da un apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, sentita la conferenza degli studenti e la consulta dei dottorandi. (Omissis). Titolo IV Strutture e attivita' didattiche e scientifiche Art. 37 Costituzione e personale del dipartimento Il comma 2 e' cosi' riformulato: 2. La numerosita' minima di ciascun dipartimento e' stabilita in quarantacinque unita', riducibili per motivate ragioni, riconosciute dagli organi competenti, a quaranta tra professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ricercatori di ruolo, ricercatori a tempo determinato. L'eventuale numerosita' massima dei dipartimenti e' stabilita dal regolamento generale di Ateneo. Un dipartimento e' disattivato quando, per un anno, il suo organico di professori e ricercatori risulti inferiore a quaranta unita'. La disattivazione e' disposta dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, garantendo che nella conseguente riallocazione del personale docente e tecnico-amministrativo si tenga prioritariamente conto delle esigenze di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, ove mantenuti o trasformati, per i quali il dipartimento cessato esercitava funzioni di referente principale e/o associato. Art. 38 Organi del dipartimento Il comma 5 e' cosi' riformulato: 5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la giunta, le attivita' del dipartimento; e' responsabile della gestione del budget assegnato; e' responsabile dei locali e dei beni conferiti al dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attivita' svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e dal regolamento interno del dipartimento. Il direttore del dipartimento e' eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori, dai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli assegnisti e del personale tecnico e amministrativo che fanno parte del consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilita' di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento e' comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto. L'elezione del direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione e' sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La seduta per l'elezione del direttore del dipartimento e' convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianita' accademica. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e non e' immediatamente rieleggibile piu' di una volta. Il regolamento del dipartimento stabilisce le modalita' di nomina di un vicedirettore. (Omissis). Art. 40 Facolta' e scuole Il comma 7 e' cosi' riformulato: 7. Il comitato di direzione delle facolta' o scuole e' composto dai direttori dei dipartimenti ad esse raccordati e da un numero di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori non superiore al 10% dei componenti dei consigli dei dipartimenti interessati, individuati proporzionalmente ai carichi didattici erogati, di cui una parte eletta dai consigli dei dipartimenti di norma tra i componenti delle rispettive giunte, una parte designata tra i presidenti dei collegi didattici e dei collegi didattici interdipartimentali ovvero tra i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza delle strutture, ove previste, e una parte costituita da rappresentanti, designati dai consigli di dipartimenti, delegati a funzioni specifiche, in base ai regolamenti delle diverse facolta'. Il comitato di direzione comprende una rappresentanza degli studenti eletta come previsto dal comma 3 dell'art. 38. La composizione specifica e le modalita' di designazione di ciascun comitato di direzione sono stabilite nel regolamento della rispettiva facolta' o scuola. Art. 41 Dottorato di ricerca Il comma 6 e' integralmente soppresso: 6. I dottorandi sono rappresentati nell'ambito dell'Ateneo da una consulta, con funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse dei dottorandi e funzioni consultive nei confronti degli organi di governo dell'Universita'. La consulta dei dottorandi e' costituita con decreto del rettore ed e' composta da uno dei dottorandi presenti nei singoli collegi, designato all'interno della rappresentanza, e dal rappresentante dei dottorandi nel senato accademico. La decadenza anticipata dalla carica di rappresentante dei dottorandi nel collegio di dottorato per dimissioni, conseguimento del titolo o per altra causa, comporta l'automatica decadenza da membro della consulta. La consulta elegge nel proprio ambito il presidente, che la rappresenta a tutti gli effetti, la convoca e ne esegue le deliberazioni. Nell'ambito della consulta puo' operare una giunta costituita secondo criteri di rappresentativita' dei componenti della consulta, con funzioni istruttorie e preparatorie dei lavori della consulta; la giunta puo' assumere eventuali compiti che le siano demandati dalla consulta ovvero svolgere dei compiti che rivestano carattere di necessita' e urgenza. Il funzionamento della consulta e' disciplinato da un apposito regolamento, elaborato dalla consulta stessa con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; il regolamento e' approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. La consulta dei dottorandi e' tenuta a provvedere alla formulazione dei pareri e agli altri adempimenti che le vengano richiesti entro il termine di venti giorni dalla richiesta. Alle proposte avanzate dalla consulta, gli organi di governo dell'Ateneo rispondono con delibere motivate. L'Universita' assicura alla consulta l'accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, nonche' le risorse, anche logistiche, per il suo funzionamento. (Omissis). Titolo V Centri e strutture di servizio Art. 54 Sistema bibliotecario d'Ateneo Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 1. L'Universita' promuove lo sviluppo del servizio bibliotecario d'Ateneo, che garantisce supporto all'attivita' didattica, di studio, di ricerca e di terza missione, assicurando l'acquisizione, lo sviluppo, la fruizione, la conservazione e la valorizzazione delle collezioni bibliografiche e documentali dell'Ateneo. L'Universita' fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la piu' ampia diffusione possibile. Il servizio bibliotecario d'Ateneo favorisce il confronto e la collaborazione con le strutture bibliotecarie nazionali e internazionali di eccellenza per il costante miglioramento dei servizi bibliotecari dell'Universita'. 2. Il servizio bibliotecario d'Ateneo comprende la Direzione servizio bibliotecario d'Ateneo con le sue articolazioni, le biblioteche incardinate nella Direzione e gli organi di carattere scientifico con compiti di consulenza e indirizzo. 3. Un apposito regolamento approvato dal senato accademico disciplina le modalita' con cui le strutture scientifiche e didattiche dell'Ateneo concorrono a definire le linee di sviluppo del servizio attraverso i suddetti organi scientifici di consulenza e indirizzo. (Omissis). Titolo VII Disposizioni finali Art. 62 Designazioni elettive Il comma 3 e' cosi' riformulato: 3. Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al punto 3 del successivo art. 64, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato. Le elezioni per il rettore sono indette con anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del mandato e si svolgono di norma non oltre il mese di giugno; quelle per direttore di dipartimento, presidente di collegio didattico, presidente di comitato di direzione delle facolta' e scuole, direttore di scuola di specializzazione, coordinatore di dottorato di ricerca e direttore di scuola di dottorato sono indette e si svolgono con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. Provvede all'indizione delle votazioni relative alle cariche di cui al precedente capoverso, con comunicazione scritta a tutti gli interessati, e ne garantisce il regolare svolgimento, il professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con la maggiore anzianita' nel ruolo (a parita' di anzianita' di ruolo prevale l'anzianita' di eta'). La comunicazione agli aventi diritto al voto deve essere inviata almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni nel caso dell'elezione del rettore, almeno trenta giorni prima della data delle votazioni per l'elezione delle altre cariche. Nel caso dell'elezione del rettore la comunicazione dell'indizione delle votazioni deve essere resa pubblica anche presso le altre universita' italiane entro gli stessi termini temporali. Le elezioni per la designazione dei direttori di dipartimento e delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico e amministrativo nel senato accademico, ai sensi dell'art. 26 del presente statuto, sono indette dal rettore, sentito l'organo in carica, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato, inviandone comunicazione scritta a tutti gli interessati. Le elezioni per la designazione degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nei consigli di dipartimento, nei comitati di direzione delle facolta' e delle scuole sono indette di norma in un'unica tornata dal rettore, sentita la conferenza degli studenti, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati. (Omissis). Art. 64 Funzionamento degli organi Il comma 3 e' cosi' riformulato: 3. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nella conferenza degli studenti, nei consigli di dipartimento, nei comitati di direzione delle facolta' e delle scuole, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo. Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di rettore, le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal prorettore vicario, ovvero, in mancanza, dal professore di prima fascia in servizio presso l'Ateneo con la maggiore anzianita' in ruolo. Ove riguardi le cariche di direttore di dipartimento, di presidente del comitato di direzione di facolta' e scuola, di presidente di collegio didattico, di coordinatore di dottorato di ricerca, di direttore di scuola di dottorato, di direttore di scuola di specializzazione, si provvede secondo le modalita' definite dal regolamento generale d'Ateneo e dai regolamenti delle singole strutture. L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno. Nel caso in cui la cessazione anticipata abbia riguardato le cariche di rettore, di direttore di dipartimento, di presidente del comitato di direzione di facolta' e scuola, di presidente di collegio didattico, di coordinatore di dottorato di ricerca, di direttore di scuola di dottorato, di direttore di scuola di specializzazione, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo statuto per la rispettiva carica. Negli altri casi il mandato del neo-eletto dura fino al termine gia' previsto per la durata ordinaria dell'organo, e il periodo viene computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche. Nel caso in cui la cessazione anticipata abbia inoltre riguardato un componente delle consulte di cui all'art. 31-bis, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo statuto per la rispettiva carica, al fine di garantire continuita' nell'azione consultiva dell'organo. In prima applicazione, qualora l'elezione dei componenti del senato accademico abbia luogo in corso d'anno, la durata del mandato e' quadriennale, fermo restando che lo scorcio di anno accademico nel corso del quale ha luogo l'elezione e' considerato equivalente a tutti gli effetti ad un intero anno ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 4 maggio 2020 Il rettore: Franzini