DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2020
Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attivita' di protezione civile autorizzate. (20A02714)(GU n.127 del 18-5-2020)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, «Codice della
protezione civile» di seguito denominato Codice, e, in particolare:
l'art. 31, concernente la partecipazione dei cittadini alle attivita'
di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato
operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2 che
prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della
protezione civile della piu' ampia partecipazione del volontariato
organizzato alle attivita' di protezione civile; l'art. 39 recante la
disciplina sul rimborso ai datori di lavoro pubblici o privati dei
volontari; l'art. 40 relativo alle procedure per il rimborso ai
volontari;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9
novembre 2012, recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di
protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della
legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31
luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 245 del 18 ottobre 2019, recante
«Costituzione del Comitato nazionale del volontariato di protezione
civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
ottobre 2018, recante «Condizioni, termini e modalita' di
applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 38 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzate a consentire il
riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro
dei volontari di protezione civile previsti dall'art. 9, comma 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con
le modalita' del credito d'imposta»;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile del 25 gennaio 2019, recante
«Disposizioni per il riconoscimento dei benefici normativi previsti
dall'art. 39 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Modalita'
attuative per il credito d'imposta ai sensi di quanto previsto
dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
Vista la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 55/E del 5
giugno 2019, recante disposizioni relative al riconoscimento dei
benefici normativi nelle modalita' attuative del credito d'imposta ai
sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, con indicazione del codice tributo 6898;
Ravvisata la necessita' di definire in una direttiva, ai sensi
dell'art. 40, comma 5 del Codice della protezione civile, le
modalita' e le procedure per la presentazione delle istanze di
rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei
rimborsi spettanti;
Acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di
protezione civile nella seduta del 12 novembre 2019;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 15
gennaio 2020;
Emana
la seguente direttiva inerente le modalita' e le procedure per la
presentazione delle istanze di rimborso dei datori di lavoro pubblici
o privati, - anche con le modalita' del credito di imposta ai sensi
dell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 - per gli
emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai
volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonche' per la
relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi
spettanti per le spese autorizzate in occasione di attivita' di
pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica
e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione
civile.
1. Premessa.
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 1 del 2018
«Codice della protezione civile» (decreto legislativo n. 1/2018), in
riferimento all'attuazione degli articoli 39 e 40, si ritiene
necessario procedere all'aggiornamento delle modalita' e delle
procedure relative alla presentazione delle istanze di rimborso,
all'istruttoria e conseguente erogazione dei rimborsi medesimi.
Al fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della
tipologia e/o natura dell'attivita' autorizzata, nella propria
autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida
adottate da questo Dipartimento relativamente alle richieste di
rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori
autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato
ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
A tale scopo e' stato predisposto un allegato tecnico, parte
integrante della presente direttiva, recante modalita' e procedure
per la presentazione delle istanze di rimborso.
Le regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15, comma 1
del Codice e in ragione della tipologia e/o natura dell'attivita'
autorizzata, nell'ambito della propria autonomia, si attengono agli
indirizzi contenuti nella presente direttiva.
Nella richiesta di accreditamento Fondi per le spese sostenute
presentata al Dipartimento della protezione civile da parte di
regioni, deve essere riportata la seguente dicitura: «Quanto indicato
nel presente modulo rispetta i criteri, le modalita' e le procedure
indicate nella direttiva del 24 febbraio 2020 ai fini della
presentazione delle istanze di rimborso, della relativa istruttoria e
della conseguente erogazione dei rimborsi spettanti».
La modulistica contenuta nell'allegato tecnico, dove sono presenti
tutti gli elementi informativi indispensabili per procedere alla
istruttoria ed al rimborso, viene pubblicata sul sito del
Dipartimento della protezione civile.
Le regioni, che dispongono di modulistica propria e di idonei
supporti informatici, per la presentazione della richiesta di
rimborso in modalita' telematica, riportano gli elementi informativi
essenziali di cui all'allegato tecnico alla presente direttiva.
Qualora l'autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal
Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso sono
inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata
all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it
2. Modalita' e procedure per la presentazione delle istanze di
rimborso, anche con le modalita' del credito di imposta ai sensi
dell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, da parte
dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari.
I datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi
1, 2 e 3 dell'art. 39 del Codice di protezione civile possono
avanzare domanda di rimborso degli emolumenti versati al soggetto
che, ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice ha reso la
comunicazione di attivazione, che provvede, a seguito di istruttoria,
ad effettuare il rimborso, nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio, degli oneri derivanti dalla partecipazione, come volontari,
dei propri dipendenti ad attivita' autorizzate di protezione civile.
Il comma 4 del suddetto art. 39 del Codice sancisce che i datori di
lavoro pubblici o privati dei volontari possono alternativamente
richiedere di usufruire dei rimborsi con le modalita' del credito
d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre
2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 18 del 22 gennaio 2019, sono stabilite
le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione delle
disposizioni del citato art. 38.
Le modalita' e le procedure per la presentazione delle istanze di
rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 2
dell'allegato tecnico e il datore di lavoro per richiedere il
rimborso deve compilare il modello 1 del predetto allegato,
scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it
3. Modalita' e procedure per la presentazione delle istanze per i
rimborsi da parte dei volontari lavoratori autonomi per il mancato
guadagno giornaliero.
I volontari, lavoratori autonomi e liberi professionisti, possono
avanzare domanda di rimborso al soggetto che, ai sensi dell'art. 40,
comma 1 del Codice, ha reso la comunicazione di attivazione, per il
ristoro del mancato guadagno giornaliero per la partecipazione ad
attivita' autorizzate di protezione civile, compilando il modello 2
dell'allegato tecnico, scaricabile dal sito
www.protezionecivile.gov.it
La definizione del calcolo giornaliero e' stabilita dall'Agenzia
delle entrate.
Le modalita' e le procedure per la presentazione delle istanze di
rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 3
dell'allegato tecnico.
4. Modalita' e procedure per la presentazione delle istanze per i
rimborsi da parte delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile per le spese autorizzate per attivita' di
pianificazione, emergenza, addestramento e formazione
teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della
protezione civile.
Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale e
negli elenchi territoriali del volontariato organizzato di protezione
civile il cui impiego e' stato autorizzato in occasione di emergenze,
pianificazione, addestramento e formazione teorico-pratica e
diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile,
possono richiedere al soggetto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1
del Codice, ha reso la comunicazione di attivazione, il rimborso
delle spese sostenute in occasione delle attivita' svolte.
Le modalita' e le procedure per la presentazione delle istanze di
rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 4
dell'allegato tecnico, scaricabile dal sito
www.protezionecivile.gov.it
5. Norma di salvaguardia.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione.
6. Clausola di invarianza finanziaria.
All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. Disposizioni transitorie e finali.
A decorrere dalla data di pubblicazione della presente direttiva
sono abrogati:
la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile n. 54056 del 26 novembre 2004;
il paragrafo 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri del 9 novembre 2012, recante «Benefici normativi a favore
dei volontari di protezioni civili e delle loro organizzazioni
(articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica n.
194/2001)».
Fino all'adozione della presente direttiva, continuano a trovare
applicazione le disposizioni previgenti.
La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 818
_______
Avvertenza:
Per la consultazione dell'allegato tecnico si rimanda al sito
ufficiale del Dipartimento della protezione civile al seguente link
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti
/ProvvedimentiOrganiPolitici/index.html