AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Entecavir Kabi». (20A02614) 
(GU n.128 del 19-5-2020)

 
 
          Estratto determina n. 539/2020 del 6 maggio 2020 
 
    Medicinale: ENTECAVIR KABI. 
    Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - via Camagre n. 41
- 37063 Isola della Scala - Verona Italia. 
    Confezioni: 
      1 mg compresse rivestite con film - 30x1 compresse (blister)  -
A.I.C. n. 044996092 (in base 10); 
      0.5 mg compresse rivestite con film - 30x1 compresse  (blister)
- A.I.C. n. 044996078 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film (compressa). 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Composizione: 
      principio attivo: entecavir monoidrato. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      1 mg compresse rivestite con film - 30x1 compresse (blister)  -
A.I.C. n. 044996092 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 106,34; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 199,44; 
      0.5 mg compresse rivestite con film - 30x1 compresse  (blister)
- A.I.C. n. 044996078 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 106,34; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 199,44. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Entecavir Kabi» (entecavir monoidrato)  e'  classificato,
ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8  novembre  2012,
n.  189,  nell'apposita  sezione,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui  all'art.
8, comma 10, lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni, denominata classe C(nn). 
 
                  Condizioni e modalita' di impiego 
 
    Prescrizione del medicinale soggetta a  diagnosi  secondo  quanto
previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla  determina  AIFA
del 29 ottobre 2004 - PHT  Prontuario  della  distribuzione  diretta,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  259
del 4 novembre 2004. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Entecavir Kabi» (entecavir monoidrato) e'  la  seguente:  medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa,  da  rinnovare  volta  per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o
di specialisti - internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo  n.  219/2006,  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.