AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Colecalciferolo Teva». (20A02680) 
(GU n.129 del 20-5-2020)

 
 
         Estratto determina AAM/AIC n. 53 del 13 maggio 2020 
 
    Descrizione   del   medicinale   e   attribuzione    n.    A.I.C.
e' autorizzata   l'immissione   in    commercio    del    medicinale:
COLECALCIFEROLO TEVA, nella forma e confezioni alle condizioni e  con
le specificazioni di seguito indicate: 
      titolare AIC: Teva B.V., Swensweg,  n.  5,  2031  GA,  Haarlem,
Paesi Bassi; 
    confezioni: 
      «50000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore  monodose  in
vetro da 2,5 ml; 
    A.I.C. n. 043910052 (in base 10) 19W0X4 (in base 32); 
      «50000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori  monodose  in
vetro da 2,5 ml; 
    A.I.C. n. 043910064 (in base 10) 19W0XJ (in base 32); 
      «50000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori  monodose  in
vetro da 2,5 ml; 
    A.I.C. n. 043910076 (in base 10) 19W0XW (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione orale. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari per la conservazione: 
      conservare a temperatura inferiore a 30°  C,  nella  confezione
originale per tenere il medicinale al riparo dalla luce. 
    Composizione: 
      un contenitore monodose da 2,5 ml contiene: 
        principio attivo: Colecalciferolo (vitamina D3) 1,25 mg  pari
a 50.000 U.I. 
        eccipienti: Olio di oliva raffinato. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Doppel Farmaceutici S.r.l. via Martiri delle  Foibe,  1,  29016
Cortemaggiore (PC); 
      Doppel Farmaceutici S.r.l. via Volturno 48,  20089  Quinto  de'
Stampi, Rozzano (MI). 
    Indicazioni terapeutiche: 
      trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': 
        apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura; 
      classificazione ai fini della fornitura: 
        RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed  integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se  il  principio  attivo  viene  inserito
nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco
EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea  dei  medicinali.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.