AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Aspirinaact». (20A02685) 
(GU n.129 del 20-5-2020)

 
 
         Estratto determina AAM/AIC n. 47 del 13 maggio 2020 
 
    Procedura europea n. PT/H/2232/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale   e   attribuzione   n.   A.I.C.: e'
autorizzata l'immissione in commercio  del  medicinale:  ASPIRINAACT,
nella forma e confezioni alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in viale Certosa n. 130, cap. 20156 Milano, Italia. 
    Confezioni: 
      «800 mg/480 mg  compresse  effervescenti  con  vitamina  C»  10
compresse in strip Pap/Pe/Al/Ionomero - A.I.C. n. 048277014 (in  base
10) 1G19JQ (in base 32); 
      «800 mg/480 mg  compresse  effervescenti  con  vitamina  C»  20
compresse in strip Pap/Pe/Al/Ionomero - A.I.C. n. 048277026 (in  base
10) 1G19K2 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse effervescenti. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Condizioni particolari per la conservazione: 
      non conservare a temperatura superiore a 25 °C. 
    Composizione: 
      principio attivo: 800 mg di acido acetilsalicilico e 480 mg  di
acido ascorbico. 
    Eccipienti: sodio idrogenocarbonato (modificato), acido  citrico,
povidone, silice colloidale anidra. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Bayer Bitterfeld GmBH 
      OT Greppin, Salegaster  Chaussee  1,  06803  Bitterfeld-Wolfen,
Germania 
    Indicazioni terapeutiche: 
      per il trattamento sintomatico del dolore da lieve a  moderato,
ad es. cefalea, mal di denti  e  dolori  mestruali.  Nel  raffreddore
comune o nei sintomi influenzali per il  trattamento  sintomatico  di
dolore e febbre. 
    «Aspirinaact» e' indicato negli adulti  e  negli  adolescenti  di
eta' superiore a sedici anni. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini della fornitura: OTC -  medicinale  non
soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  par.  7)  della  direttiva  n.  2010/84/CE   e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.