N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 2019

Ordinanza del 19 novembre 2019 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da  Consorzio  Ecovillage  e  altri
contro  il  Comune  di  Marino,  Regione  Lazio  e  Parco   regionale
dell'Appia antica.. 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio -  Modifica  della
  perimetrazione del Parco regionale dell'Appia Antica -  Ampliamento
  e applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo  8,
  comma 3, della legge regionale n. 29 del 1997 che vietano qualsiasi
  attivita' edilizia per zone di rilevante  interesse  naturalistico,
  paesaggistico e culturale  con  inesistente  o  limitato  grado  di
  antropizzazione. 
- Legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7  (Disposizioni  per
  la semplificazione e lo sviluppo regionale), art. 7. 
(GU n.21 del 20-5-2020 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                       Sezione seconda quater 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  6533  del  2018,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto dal Consorzio Ecovillage, Dea Capital Real  Estate  Societa'
di Gestione del  Risparmio  S.p.A.,  La  Mole  Due  S.r.l.,  Cristina
S.r.l., Futuro Immobil Italia S.r.l., Arcadia 2007 S.r.l., in persona
dei rispettivi legali rappresentanti  pro  tempore,  rappresentate  e
difese dagli avvocati Stefano Gattamelata,  Raffaele  Izzo  e  Giulio
Lais, Giovanni Valeri, con domicilio digitale come da Pec da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano  Gattamelata
in Roma, via Monte di Fiore n. 22; 
    Contro il Comune di Marino, in persona del legale  rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa  Scotti,  con
domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia  e  domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini  n.  24;
nei confronti 
    La Regione  Lazio,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Elisa  Caprio,  con
domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia; 
    per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
      della deliberazione del Consiglio Comunale di Marino, n. 2  del
28 febbraio 2018, pubblicata sull'Albo pretorio del Comune in data  8
marzo 2018, avente ad oggetto «Protocollo di Intesa Regione  Lazio  /
Comune di Marino, di cui alle D.G.R. n. 123/2011  e  D.C.C.  35/2011:
sospensione  dei  suoi  effetti   sino   all'adempimento   e/o   alla
risoluzione con contestuale invio alla Regione Lazio  e  ai  soggetti
proponenti ad adempiere a guanto  previsto  nel  medesimo  protocollo
(...)  Print  approvato  con  DGR  Lazio  n.   16/2013:   avvio   del
procedimento  di  sospensione  dell'efficacia,  connesse  deleghe   e
adempimenti», 
      di ogni atto ad essa presupposto, conseguente ovvero  connesso,
ivi in particolare incluso l'eventuale provvedimento  di  sospensione
dell'efficacia  del  Print  «Ecovillage»  approvato  con  D.G.R.   n.
16/2013; 
      della nota emessa a firma del Dirigente Area V - Pianificazione
Urbana del Comune di Marino, prot. n. 21917 del 19 aprile  2018,  con
la quale e' stato comunicato ai sensi dell'art. 7, legge n. 241/1990,
l'avvio del procedimento di sospensione dell'efficacia del  Programma
Integrato di intervento in localita' Divino Amore, «Ecovillage»; 
      per il risarcimento del  danno  arrecato  al  Consorzio  ed  ai
singoli consorziati per effetto della approvazione ed attuazione  dei
provvedimenti  impugnati  e  per  il   riconoscimento   del   diritto
all'indennizzo ex art. 2-bis, legge n. 241/1990; 
    Per quanto riguarda i motivi  aggiunti  depositati  da  Consorzio
Ecovillage il 29 ottobre 2018, per l'annullamento, previa concessione
delle opportune misure cautelari: 
      della deliberazione del Consiglio comunale di Marino, n. 23 del
10 agosto 2018, notificata a mezzo P.e.c. in data 21 settembre  2018,
avente ad oggetto: «Print approvato con DGR Lazio n. 632/2011,  Print
approvato con DGR Lazio n. 614/2012, Print approvato con DGR Lazio n.
13/2013: sospensione dell'efficacia»; 
      di  ogni  altro  atto  a   detta   deliberazione   presupposto,
conseguente ovvero connesso; 
      per il risarcimento del  danno  arrecato  alla  ricorrente  per
effetto della approvazione ed attuazione dei provvedimenti  impugnati
nonche' per il riconoscimento  del  diritto  all'indennizzo  ex  art.
2-bis, legge n. 241/1990. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da  Dea  Capital
Real Estate Societa' di Gestione del Risparmio S.p.A. il  5  novembre
2018, per l'annullamento, previa concessione delle  opportune  misure
cautelari: 
      della deliberazione del Consiglio comunale di Marino, n. 23 del
10 agosto 2018, notificata a mezzo P.e.c. in data 21 settembre  2018,
avente ad oggetto: «Print approvato con DGR Lazio n. 632/2011,  Print
approvato con DGR Lazio n. 614/2012, Print approvato con DGR Lazio n.
13/2013: sospensione dell'efficacia»; 
      di  ogni  altro  atto  a   detta   deliberazione   presupposto,
conseguente ovvero connesso; 
      per il risarcimento del  danno  arrecato  alla  ricorrente  per
effetto della approvazione ed attuazione dei provvedimenti  impugnati
nonche' per il riconoscimento  del  diritto  all'indennizzo  ex  art.
2-bis, legge n. 241/1990. 
    Per quanto  riguarda  i  motivi  aggiunti  depositati  da  Futuro
Immobil Italia S.r.l. il 6 novembre 2018, per l'annullamento,  previa
adozione di idonea misura cautelare: 
      della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10  agosto
2018 notificata via Pec in  data  21  settembre  2018  ed  avente  ad
oggetto «[...] Print approvato con  DGR  Lazio  16/2013:  sospensione
dell'efficacia»; 
      per il risarcimento del  danno  arrecato  al  Consorzio  ed  ai
singoli consorziati per effetto dell'approvazione ed  attuazione  dei
provvedimenti  impugnati  e  per  il   riconoscimento   del   diritto
all'indennizzo ex art. 2-bis della legge n. 241/1990. 
    Per quanto  riguarda  i  motivi  aggiunti  depositati  da  Futuro
Immobil Italia S.r.l. il 21 gennaio 2019: 
      della  determina  prot.  n.  G14241   dell'8   novembre   2018,
comunicata con nota prot. n. 705859 del 9 novembre 2018, con la quale
la Direzione Regionale Politiche Ambientali e  Ciclo  dei  Rifiuti  -
Area Valutazione di Impatto Ambientale  ha  disposto  l'archiviazione
del procedimento di Valutazione di Impatto  Ambientale  proposto  dal
Consorzio Ecovillage; 
      di ogni altro atto presupposto, conseguente ovvero connesso, e,
in particolare, del parere reso dall'Ente Parco Regionale  dell'Appia
Antica all'Area Valutazione di Impatto Ambientale il 6 novembre  2018
con nota prot. n. 5037 del 5 novembre 2018; 
      del diniego del permesso di costruire reso dal Comune di Marino
il 19 dicembre 2018 e comunicato via Pec in pari data con riferimento
alla richiesta di rilascio  del  permesso  di  costruire  n.  26/2018
avanzata dalle  esponenti,  nonche'  del  preavviso  di  diniego  del
permesso di costruire reso dal Comune di Marino in data  21  novembre
2018; 
      di ogni altro atto  ad  esso  presupposto,  conseguente  ovvero
connesso; 
      per l'accertamento della violazione del  Protocollo  di  Intesa
del 14 giugno 2011 e della  Convenzione  urbanistica  del  30  luglio
2018; 
      ed altresi' per  il  risarcimento  del  danno  derivante  dalla
approvazione ed attuazione di tutti i provvedimenti impugnati nonche'
per il riconoscimento  del  diritto  all'indennizzo  ai  sensi  degli
articoli 2-bis e 21-quinquies della legge n. 241/1990. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da  Dea  Capital
Real Estate Societa' di Gestione del Risparmio S.p.A. il  21  gennaio
2019, per l'annullamento: 
      della  determina  prot.  n.  G14240   dell'8   novembre   2018,
comunicata a mezzo P.e.c. con nota prot. n.  705859  del  9  novembre
2018,  avente  ad  oggetto:  «Procedura  di  Valutazione  di  Impatto
Ambientale,  ai  sensi  dell'art.  27-bis,  parte  II   del   decreto
legislativo n. 15272006 e ss.mm.ii. sul  progetto  di  «Ecovillage  -
Centro commerciale: nel Comune di  Marino  (RM),  in  localita'  Casa
Negroni, via del Divino Amore. Proponente societa' DeA  Capital  Real
Estate S.G.R. S.p.A., gia' IDeA Fimit S.G.R. S.p.A.; registro  elenco
progetti VIA: n. 37/2017» con cui la  Direzione  Regionale  Politiche
Ambientali  e  Ciclo  dei  Rifiuti  -  Area  Valutazione  di  Impatto
Ambientale, ha disposto l'archiviazione del  menzionato  procedimento
di Valutazione di Impatto Ambientale; 
      di ogni altro atto a detta determina  presupposto,  conseguente
ovvero connesso, ed in particolar modo,  del  parere  reso  dall'Ente
Parco Regionale dell'Appia Antica, con nota prot. n. 5037/2018 del  5
novembre 2018; 
      per il risarcimento del  danno  arrecato  alla  ricorrente  per
effetto dei provvedimenti impugnati nonche' per il riconoscimento del
diritto all'indennizzo ex art. 2-bis ed ex art.  21-quinquies,  legge
n. 241/1990. 
    Per quanto riguarda i motivi  aggiunti  depositati  da  Consorzio
Ecovillage il 22 gennaio 2019, per l'annullamento: 
      della  determina  prot.  n.  G14241   dell'8   novembre   2018,
comunicata a mezzo P.e.c. con nota prot. n.  705859  del  9  novembre
2018,  avente  ad  oggetto:  «Procedura  di  Valutazione  di  Impatto
Ambientale,  ai  sensi  dell'art.  27-bis,  parte  II   del   decreto
legislativo n. 15272006 e ss.mm.ii. sul progetto di «Sviluppo di area
urbana - Print Ecovillage», nel Comune di Marino (RM),  in  localita'
Casa Negroni, via del Divino Amore. Proponente Consorzio Ecovillage -
Registro elenco progetti  VIA:  n.  70/2017»  con  cui  la  Direzione
Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione
di Impatto Ambientale, ha  disposto  l'archiviazione  del  menzionato
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; 
      nonche' di ogni  altro  atto  a  detta  determina  presupposto,
conseguente ovvero connesso, ed in particolar modo, del  parere  reso
dall'Ente Parco  Regionale  dell'Appia  Antica,  con  nota  prot.  n.
5037/2018 del 5 novembre 2018; 
      per il risarcimento del  danno  arrecato  alla  ricorrente  per
effetto della approvazione ed attuazione dei provvedimenti  impugnati
nonche' per il riconoscimento  del  diritto  all'indennizzo  ex  art.
2-bis, ed ex art. 21-quinquies, legge n. 241/1990. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marino e
della Regione Lazio; 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Visto l'art. 79, comma 1 del codice di procedura amministrativo; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatrice nell'udienza pubblica del  giorno  19  luglio  2019  la
dott.ssa Emanuela Loria  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale. 
    l. Con il ricorso  in  epigrafe,  il  Consorzio  Ecovillage,  Dea
Capital Real Estate Societa' di Gestione  del  Risparmio  S.p.A.,  La
Mole Due S.r.l.,  Cristina  S.r.l.,  Futuro  Immobil  Italia  S.r.l.,
Arcadia 2007 S.r.l. hanno impugnato la  deliberazione  del  Consiglio
Comunale di Marino, n. 2 del 28 febbraio 2018,  pubblicata  sull'Albo
pretorio  del  Comune  in  data  8  marzo  2018,  avente  ad  oggetto
«Protocollo di Intesa Regione Lazio / Comune di Marino, di  cui  alle
D.G.R. n. 123/2011 e D.C.C. 35/2011:  sospensione  dei  suoi  effetti
sino all'adempimento e/o alla risoluzione con contestuale invio  alla
Regione Lazio e ai soggetti proponenti ad adempiere a quanto previsto
nel medesimo protocollo  (...)  Print  approvato  con  DGR  Lazio  n.
16/2013:  avvio  del  procedimento  di  sospensione   dell'efficacia,
connesse deleghe e adempimenti» nonche' la nota a firma del Dirigente
Area V - Pianificazione Urbana del Comune di Marino, prot.  n.  21917
del 19 aprile 2018,  con  la  quale  e'  stato  comunicato  ai  sensi
dell'art.  7,  legge  n.  241/1990,  l'avvio  del   procedimento   di
sospensione dell'efficacia del Programma Integrato di  intervento  in
localita'  Divino  Amore,  «Ecovillage»,  approvato  con  D.G.R.   n.
16/2013. 
    2. Con un primo atto di motivi aggiunti, depositato il 29 ottobre
2018,  Consorzio  Ecovillage  ha  impugnato  la   deliberazione   del
Consiglio Comunale n. 23 del 10 agosto  2018  avente  ad  oggetto  la
sospensione di efficacia dei Print approvati con D.G.R. n.  632/2011,
n. 614/2012, n. 13/2013. 
    2.1. Con distinto  atto  di  motivi  aggiunti,  depositato  il  5
novembre 2018, la  Societa'  DeA  Capital  Real  Estate  Societa'  di
Gestione del Risparmio S.p.A. ha impugnato la medesima  deliberazione
del Consiglio Comunale n. 23 del 10 agosto 2018 nella parte in cui ha
disposto la sospensione di efficacia del Print approvato  con  D.G.R.
n. 13/2013. 
    2.2. Con ulteriore distinto atto di motivi  aggiunti,  depositato
il 6 novembre 2018  la  Societa'  Futuro  Immobil  Italia  S.r.l.  ha
impugnato la stessa deliberazione nella parte in cui ha ad oggetto la
sospensione di efficacia del Print approvato con D.G.R. n. 16/2013. 
    3. Con un secondo atto di motivi aggiunti depositato in  data  21
gennaio 2019, DeA  Capital  Real  Estate  Societa'  di  Gestione  del
Risparmio S.p.A. ha impugnato la determina  prot.  n.  G14240  dell'8
novembre  2018,  con  la  quale  la  Direzione  Regionale   Politiche
Ambientali  e  Ciclo  dei  Rifiuti  -  Area  Valutazione  di  Impatto
Ambientale,  ha  disposto   l'archiviazione   del   procedimento   di
Valutazione   di   Impatto   Ambientale   relativamente   al   Centro
Commerciale. 
    3.1. Analogamente la Futuro Immobil Italia s.r.l.  ha  depositato
un secondo atto di motivi aggiunti in data 21 gennaio  2019,  con  il
quale ha impugnato la Determina prot. n. G14241 dell'8 novembre 2018,
con la quale la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo  dei
Rifiuti  -  Area  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  ha   disposto
l'archiviazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
proposto dal Consorzio Ecovillage nonche', in particolare, il  parere
reso dall'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica all'Area Valutazione
di Impatto Ambientale il 6 novembre 2018 con nota prot. n. 5037 del 5
novembre 2018, il diniego del permesso di costruire reso  dal  Comune
di Marino il 19 dicembre  2018  con  riferimento  alla  richiesta  di
rilascio del permesso  di  costruire  n.  26/2018,  il  preavviso  di
diniego del permesso di costruire reso dal Comune di Marino  in  data
21  novembre  2018,  oltre  a  ogni  altro  atto  a  detta  determina
presupposto, conseguente ovvero connesso. 
    3.2. Anche il Consorzio  Ecovillage  ha  depositato  un  distinto
secondo atto di motivi aggiunti in data 22 gennaio 2019, con il quale
ha impugnato la determina  prot.  n.  G14241  dell'8  novembre  2018,
avente ad oggetto: «Procedura di Valutazione di  Impatto  Ambientale,
ai sensi dell'art.  27-bis,  parte  II  del  decreto  legislativo  n.
15272006 e ss.mm.ii. sul progetto di "Sviluppo di area urbana - Print
Ecovillage", nel Comune di Marino (RM), in  localita'  Casa  Negroni,
via del Divino Amore.  Proponente  Consorzio  Ecovillage  -  Registro
elenco progetti VIA: n.  70/2017»  con  cui  la  Direzione  Regionale
Politiche Ambientali e  Ciclo  dei  Rifiuti  -  Area  Valutazione  di
Impatto Ambientale, ha disposto l'archiviazione del  procedimento  di
Valutazione di Impatto Ambientale nonche', in particolare, il  parere
reso dall'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica, con nota  prot.  n.
5037/2018  del  5  novembre  2018  oltre  ad  ogni   ulteriore   atto
presupposto, conseguente ovvero connesso con quelli citati. 
    4. Con tutti e tre i secondi atti di motivi aggiunti proposti, le
societa' sopra indicate hanno prospettato dubbi di  costituzionalita'
delle disposizioni dell'art. 7 della legge regionale 22 ottobre  2018
n. 7, pubblicata nel BURL del  23  ottobre  2018,  recante  «Modifica
della perimetrazione del Parco dell'Appia Antica» in  relazione  agli
seguenti articoli della Costituzione art. 3, art. 41, art. 42,  comma
3, art. 117, comma 1, lettera s). 
    Con l'art. 7, dal titolo «Modifica della perimetrazione del parco
regionale dell'Appia Antica» (norma entrata in vigore dal 24  ottobre
2018)  e'  stato  ampliato  il  Parco  regionale  dell'Appia   Antica
inserendovi  le  seguenti  aree:  «quella  relativa  alla  Porta  San
Sebastiano - Centro Storico (per  un'estensione  di  circa  33  ha.);
quella relativa al  Campo  Barbarico  -  a  Tor  Fiscale  -  ed  agli
Acquedotti (per un'estensione di circa 59 ha.); c) quella relativa  a
Cornacchiole - Fiornao (124 ha.); quella relativa al Divino Amore - a
Falcognana  -  a  Mugilla  (per  un'estensione  di  circa  989  ha.)»
(Allegato B della  legge  reg.  citata).  Il  comma  2  ha,  inoltre,
previsto l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui  all'art.
8 della L.R. n. 29/1997 relativamente alle zone A. 
    Con la domanda volta a far sollevare al Collegio la questione  di
costituzionalita', la parte ricorrente  dubita  della  conformita'  a
Costituzione della parte della citata legge poiche' si tratterebbe di
una «legge-provvedimento», la quale comprime in modo irragionevole il
diritto di proprieta' di  soltanto  alcuni  sottoscrittori  di  Print
(violazione articoli 42 e 3  Cost.),  con  un  sostanziale  esproprio
senza indennizzo  delle  loro  aree  e  quindi  anche  in  violazione
dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione europea  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con
legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti:  «CEDU»)  e  quindi  in
violazione dell'art. 117 Cost., giacche' non sono stati rispettati  i
vincoli derivanti dall'Ordinamento europeo e dai principi  di  quello
statale; inoltre l'art. 117 sarebbe rilevante anche in relazione alla
lettera s) del comma 1 poiche' sarebbe  stato  violato  il  principio
fondamentale posto dal combinato disposto degli articoli 6 ed 11  del
decreto legislativo n. 152/2006 che impone l'obbligo della  procedura
di Valutazione Ambientale Strategica «anteriormente  all'approvazione
del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa  procedura
legislativa». 
    Vi sarebbe, altresi', un contrasto  con  l'art.  41  della  Carta
Costituzionale poiche' i Print e  le  loro  attuazioni  rappresentano
un'estrinsecazione dell'attivita' di impresa delle  societa'  istanti
che e' stata irragionevolmente,  e  oltre  i  limiti  previsti  dalla
stessa Costituzione, compressa dalla legge regionale. 
    5. Il Comune di Marino  si  e'  costituito  in  giudizio  e,  con
plurime memorie, ha contestato le doglianze delle  parti  ricorrenti,
ritenendole infondate, chiedendo il respingimento del ricorso  e  dei
motivi aggiunti. 
    6.  Anche  la  Regione  Lazio  si  e'  costituita  in   giudizio,
evidenziando,  tra  l'altro,  come  nessuna  responsabilita'  le  sia
ascrivibile in merito alla richiesta di risarcimento danni  formulata
dalla parte ricorrente. 
    7. A seguito della proposizione dei secondi motivi aggiunti si e'
costituito in giudizio anche l'intimato  Parco  Regionale  dell'Appia
Antica allegando apposita relazione, con la quale  ha  specificamente
preso   posizione   in   ordine   all'assoggettamento   al    vincolo
paesaggistico delle aree oggetto  del  Print  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 42/04, art. 142, comma 1,  lett.  f),  con  l'avvenuta
approvazione della legge di ampliamento del Parco e ribandendo che il
richiamo di parte ricorrente all'art.  17  delle  Norme  Tecniche  di
Attuazione del Piano del Parco non si applica perche' il comprensorio
in questione, che e' parte dell'area di ampliamento del Parco, non e'
stata oggetto del Piano stesso. 
    8. All'udienza pubblica del 19 luglio 2019,  la  causa  e'  stata
riservata per la  decisione  (e  decisa  nella  camera  di  consiglio
riconvocata del 1° ottobre 2019). 
    Il  Collegio,  preliminarmente  rispetto  alla   disamina   delle
questioni poste con i motivi aggiunti, ha rilevato  che  le  societa'
Cristina S.r.l. e La  Mole  Due  S.r.l.  non  hanno  proposto  motivi
aggiunti nel presente giudizio, ma hanno instaurato ricorsi  autonomi
(RR.GG. nn. 7618/2017, 6412/2018; 7064/2018) avverso i  provvedimenti
emanati nei loro confronti (di sospensione dei relativi Print). 
    Il Collegio ha pertanto deciso di  separare  la  posizione  delle
suddette due societa' rispetto alle altre,  definendo,  con  separata
sentenza, la pretesa che esse hanno svolto  collettivamente  (insieme
alle altre societa') in sede di ricorso introduttivo. 
    Le societa' Cristina S.r.l. e La Mole  Due  S.r.l.  pertanto  non
sono interessate alla dedotta questione di  costituzionalita'  e  non
sono piu' parte del presente giudizio. 
    9.  Cio'  posto,  esaminati  i  profili  di   incostituzionalita'
prospettati con i secondi motivi aggiunti  depositati  dal  Consorzio
Ecovillage, dalle societa' De Capital  Real  Estate,  Futuro  Immobil
Italia S.r.l. e Arcadia S.r.l., il Collegio ritiene  che  la  dedotta
questione di costituzionalita' dell'art. 7 della legge  regionale  n.
22 ottobre 2018 n. 7 sia rilevante e non manifestamente infondata. 
    10. In primo luogo, il Collegio ritiene che sussista il requisito
della «rilevanza nel giudizio a quo». 
    Infatti,  i  provvedimenti  dei  quali  parte  ricorrente  chiede
l'annullamento con i secondi atti di motivi aggiunti sono di  diretta
derivazione e applicazione  dell'art.  7  della  legge  regionale  22
ottobre  2018  n.  7,  la   cui   chiarezza   non   consente   alcuna
interpretazione adeguatrice. 
    Invero,   la   parte    ricorrente    prospetta    una    lettura
costituzionalmente orientata della nuova disposizione  rispetto  alla
quale prevarrebbe l'applicazione del Piano di  assetto  approvato  ed
esistente in base all'art. 17, comma 2 delle  NTA,  che  dispone  che
«sono comunque fatte salve nei limiti del PTP 15/12 e del PTP  9/PTPR
e nel rispetto delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della
L.R. n. 24/98 le previsioni  degli  strumenti  urbanistici  attuativi
approvati alla data di entrata in vigore del Piano del Parco  nonche'
le  previsioni  di  interventi  pubblici  e  di  interesse   pubblico
contenute negli strumenti urbanistici generali vigenti alla  data  di
approvazione   del   Piano,   ivi   comprese   quelle   relative   al
soddisfacimento degli standard urbanistici, ricadenti in tutto  o  in
parte all'interno del Parco». 
    Tuttavia tale interpretazione -  smentita  anche  dal  Comune  di
Marino (pagine da 8 a 11 della propria memoria del 16 giugno 2019)  e
dal Parco Regionale dell'Appia Antica che la ritiene non  sostenibile
(«L'interpretazione del ricorrente secondo la quale la  Normativa  di
Piano  si  applicherebbe  anche  alle  aree  di  ampliamento  incluse
successivamente e con l.r. n. 7/2018 all'interno  del  perimetro  del
Parco non trova alcun riscontro negli atti  e  in  particolare  nella
documentazione tecnica e amministrativa di  riferimento  del  Piano»)
nella propria Relazione illustrativa allegata  alla  costituzione  in
giudizio - non puo' essere accolta. 
    Emerge dalla stessa intitolazione  della  disposizione  in  esame
(«Modifica  della  perimetrazione  del  parco  regionale   dell'Appia
Antica»), che e' la legge stessa  a  disporre  in  via  immediata  la
modifica della perimetrazione del  Parco,  in  malam  partem  per  le
ricorrenti. 
    Nel sistema delle fonti, sussiste  invero  una  prevalenza  delle
previsioni della legge Regionale rispetto a quelle del Piano  e  alle
conciate Norme Tecniche di Attuazione,  per  cui  non  si  puo'  piu'
ritenere,   alla   luce    della    disposizione    neo    introdotta
nell'ordinamento regionale, che le aree in questione rientrino ancora
nel «Perimetro del Parco», elemento che costituisce il presupposto di
applicazione del sopraindicato art. 17,  comma  2,  delle  NTA;  tale
interpretazione sarebbe possibile nell'ipotesi in cui il  legislatore
regionale avesse fatto salvi, con apposite norme  e  quindi  in  modo
espresso,   gli   strumenti   attuativi   approvati   precedentemente
all'introduzione della nuova disciplina relativa al Parco  dell'Appia
Antica come e' avvenuto in altre circostanze (art. 27, comma 3, della
legge regionale n. 24/1998), ma cio' non  e'  avvenuto  nel  caso  in
questione (nessuna disposizione si rinviene in tal senso), poiche' la
legge regionale ha ampliato il perimetro del Parco in modo  immediato
e diretto, andando in tal modo a intercettare proprio l'area  oggetto
del Print «Divino Amore», in  fase  di  meno  avanzata  realizzazione
rispetto agli altri Programmi integrati (Mugilla, Mazzamagna). 
    Pertanto,  l'interpretazione  prospettata  dalle  ricorrenti  non
risulta praticabile in presenza  di  una  chiara  disposizione  della
fonte primaria regionale che ha ampliato, intervenendo in medias res,
il perimetro del Parco, rendendolo in tal modo sottoposto alle misure
di salvaguardia di cui alla legge regionale n.  29/1997,  cosi'  come
espressamente sancito dal comma  2  dell'art.  7  («Limitatamente  al
territorio oggetto di ampliamento non ricompreso nella perimetrazione
prevista nel piano, si applicano le misure di  salvaguardia  di  citi
all'art. 8 della L.R. n. 29/1997 per le zone A, di  cui  all'art.  7,
comma 4, lettera a), n. 1 della medesima legge regionale.»). 
    L'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 29/1997  vieta  nelle
zone C, D ed F qualsiasi attivita' edilizia. 
    Tale, del resto, e' stata l'interpretazione immediatamente  fatta
propria  dall'Amministrazione  regionale  a  mezzo   degli   atti   e
provvedimenti impugnati con i secondi atti di motivi aggiunti. 
    Alla luce delle sopraindicate considerazioni, il Collegio ritiene
che la dedotta questione sia indubbiamente rilevante nel  giudizio  a
quo, poiche' la nuova perimetrazione  del  Parco  dell'Appia  Antica,
disposta con la contestata norma  della  legge  regionale  n.  7/2018
(entrata in vigore quando ancora erano in  corso  i  procedimenti  di
Valutazione Ambientale Strategica e il rilascio di alcuni permessi di
costruire), ha avuto un impatto immediato e ineludibile sui  progetti
gia' approvati e sugli impegni gia'  assunti  reciprocamente  tra  le
parti costituite, per cui gli stessi atti approvati e  impugnati  nel
giudizio pendente hanno dato mera attuazione a quanto disposto  dalla
legge regionale. 
    Ne deriva la sicura rilevanza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale in quanto la decisione del presente giudizio non  puo'
prescindere dalla valutazione circa  la  legittimita'  costituzionale
della  norma  in  esame  che  ha  ampliato  il  perimetro  del  Parco
dell'Appia Antica, includendovi anche  le  aree  di  interesse  delle
ricorrenti, per cui l'eventuale caducazione della disposizione di cui
all'art. 7  della  legge  regionale  Lazio  22  ottobre  2018  n.  7,
determinerebbe l'illegittimita' degli atti  amministrativi  impugnati
nella presente sede con i motivi aggiunti. 
    11.  Sotto   il   distinto   requisito   della   «non   manifesta
infondatezza»,   il   Collegio   ritiene   che   la   questione    di
costituzionalita' superi anche questo tipo di vaglio  per  i  profili
che si vanno di seguito ad enucleare. 
    11.1.   In   via   preliminare,   si   rileva   che   dubbi    di
costituzionalita' in ordine a vari articoli della legge regionale  n.
7/2018  (anche  se  non  l'art.  7)  in  questione  sono  gia'  stati
sottoposti al vaglio di costituzionalita' a mezzo di ricorso  in  via
principale della Presidenza del Consiglio depositato  in  cancelleria
il 28 dicembre 2018 (Reg. ric. n. 87  del  2018  parte  2  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2019 n. 5), per il  quale  e'
fissata la pubblica udienza il 20 novembre 2019. 
    12. Nel merito delle questioni, il Collegio non  nutre  dubbi  in
ordine alla ascrivibilita' dell'art.  7  della  legge  regionale  del
Lazio n. 7/2018 alla categoria della «legge-provvedimento». 
    12.1. Da una disamina  della  giurisprudenza  costituzionale,  e'
possibile rilevare che sono state cosi'  definite  quelle  leggi  che
«contengono disposizioni dirette a destinatari determinati» (sentenze
n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997),  ovvero  «incidono
su un numero determinato e limitato di destinatari» (sentenza  n.  94
del 2009), che hanno «contenuto particolare e concreto» (sentenze  n.
20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241  del  2008,  n.
267 del 2007  e  n.  2  del  1997),  «anche  in  quanto  ispirate  da
particolari esigenze» (sentenze n. 270 del 2010 e n. 429 del 2009), e
che comportano l'attrazione alla sfera legislativa «della  disciplina
di   oggetti   o   materie   normalmente    affidati    all'autorita'
amministrativa» (sentenze n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008). 
    12.2.  Pur  essendo  consapevole  il  Collegio  dell'orientamento
assunto in linea generale dal Giudice delle Leggi  nell'affermare  la
compatibilita' della legge-provvedimento  con  l'assetto  dei  poteri
stabilito  dalla  Costituzione   -   poiche'   nessuna   disposizione
costituzionale comporta una  riserva  agli  organi  amministrativi  o
esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto (sentenze  n.
85 del 2013 e n. 143 del 1989) e non sussistono limiti  all'attivita'
delle  assemblee  legislative   diversi   da   quelli   formali   del
procedimento di formazione delle leggi poiche' la Costituzione omette
di prescrivere il contenuto sostanziale e i caratteri essenziali  dei
precetti legislativi (Corte cost. 25 maggio 1957, nn.  59  e  60;  16
febbraio 1993 n. 62; 24 febbraio 1995 n. 63; 21 luglio 1995 n. 347) -
ritiene tuttavia che vi siano  spazi  per  affermare  che,  nel  caso
all'esame, siano stati superati i limiti tracciati dalla stessa Corte
per ritenere  compatibile  con  le  norme  costituzionali  e  con  il
principio di ragionevolezza la norma sub iudice. 
    12.3.  In  primo  luogo,  nel  senso  dell'ascrivibilita'   della
disposizione   oggetto   di   scrutinio    alla    categoria    delle
leggi-provvedimento  depone  la  platea  dei   destinatari   che   e'
determinata e limitata, considerato che - come sopra anticipato -  la
disposizione  si  rivolge  esclusivamente   ai   sottoscrittori   del
Programma Integrato «Divino Amore», che sono quelli  incisi  in  modo
diretto dall'ampliamento del  Parco  regionale  dell'Appia  Antica  e
dalle misure di salvaguardia; in secondo luogo, la norma ha anche  un
contenuto particolare  e  concreto  poiche'  presenta  sia  l'aspetto
dell'ampliamento del perimetro del Parco sia quello dell'applicazione
immediata delle Misure di salvaguardia «limitatamente  al  territorio
oggetto di ampliamento non ricompreso nella  perimetrazione  prevista
nel piano», per cui, in particolare sotto  quest'ultimo  profilo,  e'
evidente la sua natura provvedimentale. 
    13. Quanto al complesso rapporto tra questo tipo di leggi, l'atto
amministrativo attuativo e la tutela giurisdizionale, l'approdo a cui
la giurisprudenza costituzionale e' pervenuta (sent. 16 febbraio 1993
n. 62) e' nel  senso  che  il  sistema  di  tutela  segue  la  natura
giuridica  dell'atto  contestato,  sicche'  la   legge-provvedimento,
ancorche'  approvativa  di  un  atto  amministrativo,   puo'   essere
sindacata, previa intermediazione del giudice rimettente, solo  dalla
Corte costituzionale, che ne e'  il  giudice  naturale.  Non  sarebbe
quindi possibile per il giudice  amministrativo  sindacare  la  legge
provvedimento ancorche' approvativa di un atto amministrativo. 
    Tale sistema di tutela, oltre ad essere conforme all'assetto  dei
controlli  disegnato  dalla  Carta  Costituzionale,  valorizza,   tra
l'altro, la pregnanza del sindacato  costituzionale  in  ordine  alla
ragionevolezza della legge. 
    14. L'ulteriore  aspetto  da  esaminare  e'  quello  relativo  al
rapporto tra l'approvazione della legge provvedimento e  la  pendenza
del   procedimento   giurisdizionale   avente   ad   oggetto   l'atto
amministrativo connesso a quello normativo. 
    La giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 20  novembre  1995,
n. 492) ha, al riguardo, assegnato alla pendenza di una  controversia
avente ad  oggetto  un  atto  amministrativo  la  valenza  di  limite
specifico all'esercizio della funzione legislativa relativa  a  leggi
in  sostituzione   di   provvedimento   (e,   in   particolare,   del
provvedimento concretamente sub iudice). La portata di tale limite e'
stata successivamente chiarita  dalla  giurisprudenza  amministrativa
(Consiglio di Stato, Sezione IV, 20  gennaio  -  24  marzo  2004,  n.
1559), che ha tendenzialmente rifiutato l'ipotesi  piu'  severa,  per
cui  la  pendenza   di   un   ricorso   giurisdizionale   impedirebbe
l'approvazione della legge provvedimento, per attestarsi su una linea
per cui solo la formazione del giudicato  impedirebbe  un  intervento
legislativo contrastante con il dictum giurisdizionale. 
    Tuttavia  pure  aderendo  a  questa  seconda  soluzione,  si   e'
osservato che la pendenza di un ricorso, avente ad oggetto proprio il
provvedimento amministrativo da approvare con la legge, non si rivela
del tutto indifferente ai fini del corretto esercizio della  funzione
legislativa. 
    La concreta determinazione volitiva del legislatore in una simile
situazione non e', infatti, del tutto libera, lo stesso  non  potendo
ignorare la pendenza del giudizio e le aspettative di  giustizia  del
ricorrente,   sicche'   l'eventuale,    comprovata    ed    esclusiva
finalizzazione  dell'approvazione  della   legge   alla   sottrazione
dell'oggetto  del  sindacato  giurisdizionale  con   la   conseguente
privazione per il  cittadino  della  stessa  possibilita'  di  tutela
giurisdizionale   costituisce   un   evidente   indice    sintomatico
dell'irragionevolezza della legge-provvedimento. 
    La necessita' di vagliare attentamente e entro limiti rigorosi il
contenuto  della  legge  provvedimento  emanata  nelle  more  di   un
procedimento giurisdizionale gia' pendente si  impone,  tra  l'altro,
anche al fine di evitare violazioni  o  elusioni  delle  disposizioni
costituzionali (art. 111 Cost.) e dei principi  eurounitari  e  della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo  (art.  6)  in  materia  di
giusto  processo  e  di   sindacato   sugli   atti   della   Pubblica
Amministrazione (art. 113 Cost.). 
    14.1. Tale ricostruzione del rapporto tra  legge-provvedimento  e
pendenza di un ricorso giurisdizionale viene  in  evidenza  nel  caso
all'esame, nel quale la legge regionale di ampliamento del Parco e di
applicazione delle  misure  di  salvaguardia  e'  entrata  in  vigore
esattamente nella descritta situazione ossia in pendenza di  giudizio
dinanzi al Giudice Amministrativo. 
    Cio' implica la conseguenza,  sottolineata  dalla  giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 275/2013), per cui "queste  leggi  devono
soggiacere ad un rigoroso scrutinio  di  legittimita'  costituzionale
per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni  di
tipo particolare e derogatorio (sentenze n. 85  del  2013;  in  senso
conforme sentenze n. 20 del 2012 e n. 2 del  1997),  con  l'ulteriore
precisazione che «tale sindacato  deve  essere  tanto  piu'  rigoroso
quanto piu' marcata sia [...]  la  natura  provvedimentale  dell'atto
legislativo sottoposto  a  controllo  (sentenza  n.  153  del  1997)»
(sentenza n. 137 del 2009; in senso conforme sentenze n. 241 del 2008
e n. 267 del 2007)". 
    15. Occorre pertanto procedere con il sindacato di ragionevolezza
ai sensi dell'art. 3 Cost., da utilizzare  anche  come  criterio  per
valutare la conformita' della disposizione rispetto agli articoli 41,
42, 117, comma 1, lettera s), Costituzione. 
    Sotto  il  profilo  della  irragionevolezza  per  disparita'   di
trattamento, la questione appare manifestamente fondata  se  posta  a
confronto con due situazioni a loro  volta  diversificate  tra  loro:
quella dei  proprietari  dei  terreni  che  sono  stati  inclusi  nel
perimetro del Parco con provvedimenti anteriori all'entrata in vigore
della legge regionale n. 7/2018, poiche' per costoro e'  stata  fatta
salva  la  disciplina  attuativa  gia'  approvata,   e   quella   dei
sottoscrittori degli altri Print limitrofi e  oggetto  di  Protocollo
d'Intesa  del  2011  (Print  Mugilla,  Print  Mezzamagna).  Peraltro,
poiche' vi e' una stretta interconnessione  tra  i  piani  che  fanno
parte di un complesso programma  urbanistico  dell'intero  quadrante,
interessato da un'articolata pianificazione urbanistica e di sviluppo
edilizio, prevedere  l'applicazione  delle  misure  di  salvaguardia,
soltanto per una parte dell'intera area risulta essere misura viepiu'
sperequata e cio' anche in considerazione del ragionevole affidamento
che a seguito della sottoscrizione  del  Print  e  della  Convenzione
urbanistica le parti ricorrenti  hanno  prestato  con  riguardo  alla
realizzazione del Progetto e al rispetto delle pattuizioni  da  parte
di tutti i soggetti coinvolti. 
    La scelta di  operare  l'ampliamento  con  la  fonte  legislativa
presta, tra l'altro, il fianco  al  rilievo  per  cui  l'innalzamento
della disciplina a  livello  normativo  primario  ha  fatto  si'  che
l'amministrazione  sia  stata  legittimata  a  non  dover  rispettare
l'onere di motivazione e di istruttoria, emanando  provvedimenti  che
sono meramente vincolati (l'archiviazione della Valutazione d'Impatto
Ambientale) e/o attuativi (il preavviso di diniego  del  permesso  di
costruire e successivo diniego) del disposto legislativo. 
    Ne' appare sufficiente a evitare  il  difetto  di  ragionevolezza
della scelta legislativa quanto affermato dalla  difesa  comunale  in
merito alla circostanza che il Print di Ecovillage non ha oggi «messo
una pietra» mentre il programma delle altre due societa' e'  in  fase
esecutiva sia con riferimento  alle  opere  pubbliche  che  a  quelle
private (sia pure dopo una faticosa battaglia processuale) poiche' se
la valutazione regionale circa il pregio dell'area e' da intendersi a
tutela  del  paesaggio  ritenuto  quale   valore   assoluto   e   non
contemperabile con il diritto di proprieta'  e  con  la  liberta'  di
iniziativa economica, il Legislatore avrebbe dovuto  procedere  anche
nei riguardi degli altri Print con la loro sottoposizione alle misure
di salvaguardia, risultando, invece,  la  valutazione  cosi'  operata
solo a detrimento della proprieta' di alcuni, irrazionale e  compiuta
in spregio all'art. 3 della Costituzione. 
    16. Sotto un ulteriore profilo l'art. 7 della legge regionale  e'
sospetto di incostituzionalita' rispetto agli articoli 41 e 42  della
Carta Costituzionale. 
    16.1.  La  parte   ricorrente   ritiene   che   la   sopravvenuta
inedificabilita' dei suoli gia' oggetto di Convenzione tra  le  parti
avrebbe determinato una sostanziale espropriazione dei  propri  beni,
ovvero,  piu'  esattamente,  ne  avrebbe  diminuito  il  loro  valore
intrinseco come determinato da atti  amministrativi  e  convenzionali
che ne hanno cristallizzato i caratteri di pregio. 
    Si tratterebbe in tal  caso  di  una  espropriazione  sostanziale
contraria al principio fondamentale  previsto  dall'art.  42,  c.  3,
Cost., ma anche dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (con
conseguente   violazione   dell'art.   117   Cost.),   secondo    cui
all'espropriazione per pubblica utilita' deve fare  obbligatoriamente
da corrispettivo una indennita' commisurata alla compressione imposta
sul diritto del proprietario espropriato. 
    Nel caso di specie, tale norma di legge interverrebbe  non  certo
su mere aspettative ma su posizioni giuridiche  consolidate  in  capo
alla proprieta' in forza di plurimi provvedimenti  amministrativi  di
approvazione  succedutisi  negli  anni,  di  sottoscrizione  di   una
Convenzione urbanistica e di attuazione della  medesima,  inclusa  la
cessione al Comune di  Marino  di  vaste  aree  dedicate  ai  servizi
pubblici ed all'edilizia pubblica; si noti, inoltre,  che,  anche  in
relazione alla tempistica, la scelta  appare  incongrua  rispetto  al
citato art. 3 in combinato disposto con l'art. 41  poiche'  la  legge
regionale e'  intervenuta  dopo  cinque  anni  dall'approvazione  del
Protocollo d'Intesa e dopo due anni dalla sottoscrizione  del  Print,
con il quale e' stata anche  modificata  la  precedente  destinazione
urbanistica dell'area, con una riduzione di volumetrie rispetto  alla
pregressa  situazione;  sotto  questo  profilo   l'intervento   della
disposizione regionale appare anche avere violato l'art. 41 Cost. per
essere intervenuto quando l'attivita' imprenditoriale era gia' in via
di programmazione. 
    Da qui anche la  irragionevole  compressione  della  liberta'  di
iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione. 
    16.2. In linea generale osserva il Collegio che, anche a  seguito
dell'integrazione dell'ordinamento interno con quello Eurounitario  e
del proficuo dialogo tra le Corti sovranazionali (Corte di  Giustizia
Europea e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), la lettura  dell'art.
42 Cost. si sia evoluta nel senso che l'asservimento della proprieta'
privata all'espletamento della funzione sociale di  cui  all'art.  42
Cost. e l'obbligo di adempiere ai doveri inderogabili di solidarieta'
economica e sociale di cui all'art. 2 Cost., non possono frustrare il
carattere fondamentale del diritto dominicale, svuotandolo  di  fatto
dei contenuti connessi alle  sue  potenzialita';  analogamente  e'  a
dirsi per gli interessi alla tutela ambientale e  del  paesaggio,  di
cui e' fisiologicamente portatrice la pubblica amministrazione, e  in
vista dei quali puo' limitare l'utilizzo  della  proprieta'  privata.
Nel caso in questione, questi ultimi interessi a tutela del paesaggio
e delle bellezze paesistiche si  sono  palesati,  nelle  more  di  un
cospicuo   contenzioso   gia'   pendente,   attraverso    l'attivita'
legislativa  regionale  che,   a   mezzo   dell'emanazione   di   una
disposizione in  una  legge-provvedimento  (cosi'  qualificabile  per
quello che si e' piu'  sopra  scritto),  ha  di  fatto  vanificato  i
programmi edificatori dei soggetti imprenditoriali privati,  peraltro
gia' sanciti da progetti e dalla  Convenzione  Urbanistica  approvata
con delibera della Giunta regionale n. 16/2013  sottoscritta  con  la
parte pubblica (Comune di Marino) e, sia pure in parte, gia'  avviati
nella  loro  realizzazione,  almeno  a  livello  progettuale;  varra'
notare, in  proposito,  che  la  Convenzione  in  questione  ha  gia'
implicato  la  cessione  di  taluni  terreni   al   Comune   con   la
progettazione delle  opere  di  monitoraggio  ambientale,  bellico  e
archeologico e con la richiesta dei titoli abilitativi. 
    L'ampliamento del perimetro del Parco - si ribadisce, avvenuta in
medias res nel corso dei contenziosi giurisdizionali gia'  instaurati
- ha di fatto sottratto alle possibilita' edificatorie le  proprieta'
dei soggetti consorziati  per  la  realizzazione  del  Print  «Divino
Amore» senza che la previsione di ampliamento sia  stata  corroborata
da un'adeguata istruttoria ne' da una alcuna  motivazione,  che  pure
una legge provvedimento dovrebbe recare con se'. 
    Pertanto, il Collegio, pur non ignorando  la  peraltro  risalente
giurisprudenza  costituzionale  che  ha  affermato   che   non   sono
inquadrabili   negli   schemi   dell'espropriazione,   dei    vincoli
indennizzabili e dei termini di durata i beni immobili aventi  valore
paesistico - ambientale, «in virtu' della loro localizzazione o della
loro inserzione in un  complesso  che  ha  in  modo  coessenziale  le
qualita' indicate dalla legge» (sentenze n. 417 del 1995; n.  56  del
1968, da interpretarsi in maniera unitaria con la coeva  sentenza  n.
55 del 1968, n. 9 del 1973; n. 202 del 1974; n. 245 del 1976; n.  648
del 1988; n. 391 del 1989; n. 344 del 1990), ritiene  che,  nel  caso
all'esame, il legislatore regionale abbia travalicato i limiti  della
non irragionevolezza e della non arbitrarieta' (sentenze n.  102  del
2013; n. 344 del 1995; nn. 186 e 185 del 1993;  n.  1164  del  1988),
poiche' l'applicazione delle misure di salvaguardia ha di fatto posto
nel nulla le possibilita' edificatorie assentite con il Print  e  con
la correlativa Convenzione  Urbanistica  e  quindi  ha  dequotato  ex
abrupto,  in  modo  immotivato  rispetto  a  quanto  assunto  con  le
precedenti determinazioni, il valore economico delle proprieta' delle
ricorrenti, senza che sia stato  previsto  un  ristoro  di  carattere
economico; analogamente, sotto il profilo temporale, si registra  una
illegittima e irragionevole  compressione  della  proprieta'  privata
poiche' non vi e' alcuna  indicazione  sul  termine  entro  il  quale
dovra' essere approvato il Piano di Assetto del Parco. 
    Peraltro, e' rilevante richiamare  la  circostanza  in  punto  di
fatto per cui la Regione aveva gia' sottoposto  l'area  in  questione
alle misure di salvaguardia correlate  alle  previsioni  urbanistiche
della variante generale, per la parte ricompresa  nella  proposta  di
ampliamento del Parco dell'Appia Antica  segnalandole  come  «Aree  a
destinazione sospesa», ma aveva  poi  eliminato  tale  sospensione  a
seguito della mancata approvazione da parte del  Consiglio  Regionale
del Piano di Assetto. La circostanza per cui la Regione  avesse  gia'
sottoposto a misure di sospensione di  qualsiasi  attivita'  le  aree
ricomprese nel Print Ecovillage nel 2005,  senza  poi  inserirle  nel
termine dei cinque anni, ai sensi della legge regionale  n.  29/1997,
all'interno del perimetro del Parco, e imponga di nuovo  tali  misure
con la legge regionale del 2008 qui impugnata,  costituisce  elemento
che corrobora l'argomento della  irragionevolezza  della  scelta  del
legislatore regionale. 
    17.  E'  altresi'  evidente  la  violazione  dell'art.  41  Cost.
giacche'  le  attivita'  connesse  alla  realizzazione  del  Print  e
concordate nella  Convenzione  urbanistica  avrebbero  dovuto  essere
compiute  nell'esercizio   dell'attivita'   di   impresa,   per   cui
l'applicazione   delle   misure   di   salvaguardia,   nell'implicare
l'inibizione di qualsiasi attivita' edilizia per  un  arco  temporale
non  prevedibile,  e  quindi  un  depauperamento  e  uno  svuotamento
rilevante sotto il profilo economico del diritto  di  proprieta'  dei
proprietari delle aree in questione, determina anche una lesione  del
principio di liberta' dell'iniziativa economica privata. 
    18. Sotto un  ulteriore  aspetto  la  questione  di  legittimita'
costituzionale deve essere sollevata per la violazione dell'art.  117
Cost. considerato anche nel  suo  complesso,  sotto  il  profilo  del
mancato rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario
(per quanto sopra rilevato con  riferimento  al  diritto  a  un  equo
processo e al diritto di proprieta') e dai principi  fondamentali  di
quello statale,  sia  per  l'intrinseca  alterazione  della  potesta'
legislativa - per definizione di interesse generale  -  a  favore  di
valutazioni funzionali ad interessi  peculiari  e  sottostanti  degli
enti regionale e comunale coinvolti. 
    18.1. Viene in rilievo, in particolare, la fondatezza del profilo
della violazione della lettera s), dell'art. 117, comma 1, laddove la
materia  della  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
culturali e' assegnata alla competenza legislativa dello  Stato,  che
ha disciplinato la valutazione ambientale strategica agli articoli  6
e 11 del decreto legislativo n. 152/2006, e prevede che la  procedura
di  Valutazione  Ambientale  Strategica  sia  avviata  dall'autorita'
procedente contestualmente al processo  di  formazione  del  piano  o
programma ovvero all'avvio della relativa  procedura  legislativa,  e
comunque durante la fase di predisposizione  dello  stesso.  Essa  e'
preordinata a garantire che gli impatti  significativi  sull'ambiente
derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano  presi  in
considerazione durante  la  loro  elaborazione  e  prima  della  loro
approvazione. 
    Nel caso all'esame,  il  Legislatore  regionale  ha  proceduto  a
modificare il perimetro del parco regionale dell'Appia Antica in  tal
modo  ledendo  le  prerogative  statuali   in   materia   di   tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni  culturali  in  assenza  di
avvio della valutazione ambientale  strategica  prescritta  ai  sensi
della legislazione statale; infatti, pur mancando l'approvazione  del
piano delle aree naturali protette previsto dall'art. 7  della  legge
regionale  n.  29/1997,  funzionale  all'ampliamento  di  tali  aree,
l'ampliamento del  perimetro  del  Parco  dell'Appia  Antica  avrebbe
dovuto essere preceduto da un'apposita valutazione ambientale. 
    Di qui la violazione  delle  prerogative  statuali  di  cui  alla
richiamata lettera s), dell'art. 117, comma 1 Cost. 
    18.2.  Invero  il  tema  sopra   richiamato   delle   misure   di
salvaguardia e della loro durata e indennizzabilita' si interseca con
quello del riparto costituzionale  delle  competenze  legislative  in
ordine  all'urbanistica  e  all'edilizia,  le  quali  devono   essere
ricondotte alla materia «governo del  territorio»,  di  cui  all'art.
117, terzo comma, Cost., materia di legislazione concorrente  in  cui
lo Stato ha il potere di fissare i principi  fondamentali,  spettando
alle  Regioni  il  potere  di  emanare  la  normativa  di   dettaglio
(ordinanza n. 314 del 2012; sentenza n. 309 del 2011, sentenze n. 362
e n. 303 del 2003). 
    Sotto  questo  profilo  il  Collegio  dubita  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 7 della legge regionale n. 7 del 22  ottobre
2018  anche  in  relazione  allo  sconfinamento  che  il  legislatore
regionale ha operato nell'ambito riservato alla competenza statale  e
in particolare in relazione ai principi  fondamentali  dettati  dalla
legislazione statale in materia di attivita' edilizia e all'art.  12,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del  2001
(riconosciuta, tra le altre, dalla sentenza n. 102 del 22 maggio 2013
come  norma  statale  di  principio  in  materia   di   governo   del
territorio),  differendo  sotto   il   profilo   temporale   lo   ius
aedificandi, per un numero di anni superiore a quello  fissato  dalla
legislazione statale per quanto si  e'  scritto  al  punto  16.2.  in
merito alle complesse e articolate vicende, nel caso di specie, delle
misure di salvaguardia. 
    19.   Deve,   quindi,   essere   dichiarata   rilevante   e   non
manifestamente  infondata  la  descritta  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 7 della legge  regionale  Lazio  22  ottobre
2018 n. 7, pubblicata nel B.U. Lazio 23  ottobre  2018,  n.  86,  per
violazione degli articoli 3, 41, 42, 117 della Costituzione. 
    Il presente giudizio va quindi  sospeso  con  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Seconda Quater), visto l'art. 23 della legge 11  marzo  1953  n.  87,
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale relativa: 
      all'art. 7 della legge regionale Lazio 22 ottobre  2018  n.  7,
pubblicata nel B.U. Lazio 23 ottobre  2018,  n.  86,  per  violazione
degli articoli 3, 41, 42, 117 della Costituzione; 
      sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti  alla
Corte costituzionale; 
    dispone che la presente ordinanza sia notificata alle  parti,  al
Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
    manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
    Cosi' deciso, in Roma, nelle camere di consiglio  dei  giorni  19
luglio 2019 e 1° ottobre 2019, con l'intervento dei magistrati: 
      Leonardo Pasanisi, Presidente; 
      Francesco Arzillo, consigliere; 
      Emanuela Loria, consigliere, estensore. 
 
                       Il Presidente: Pasanisi 
 
                                                   L'estensore: Loria