N. 44 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2019
Ordinanza del 10 dicembre 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Sirago' Francesco contro la Sopraintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina e l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana.. Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005 - Autorizzazioni di opere in zone soggette a vincoli - Rilascio o diniego da parte delle competenti Soprintendenze, entro il termine perentorio di 120 giorni, suscettibile di interruzione una sola volta per richiesta di chiarimenti o integrazioni - Obbligo per gli uffici di esprimere un proprio parere entro l'ulteriore termine perentorio di 60 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta, trascorsi i quali si intende reso in senso favorevole. - Legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), art. 46, comma 2.(GU n.21 del 20-5-2020 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sezione staccata di Catania - Sezione Quarta Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 418 del 2017, proposto da Sirago' Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati Bottari Giuseppe e Ponturo Alberto, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tribunale amministrativo regionale di Catania in Catania, via Istituto Sacro Cuore n. 22, domicilio digitale come Pec da registri di giustizia; Contro: Sopraintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, in persona del dirigente pro-tempore; Assessorato regionale per i beni culturali e dell'identita' siciliana della Regione Siciliana, in persona dell'assessore legale rappresentante pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina n. 149; Per l'annullamento: del provvedimento denominato «autorizzazione paesaggistica» protocollo n. 39 del 4 gennaio 2017, emesso dal Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana - Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, e di ogni altro atto presupposto e consequenziale; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. 1. Con istanza presentata in data 24 aprile 2013 il sig. Sirago' Francesco, nato a Taormina il 31 gennaio 1945 ed ivi residente in via Fazzello n. 36, nella qualita' di proprietario di un lotto di terreno ricadente in parte in «Zona estensiva C2» del P.R.G. vigente (in localita' Contrada Chiusa, via Robert Kitson, Comune di Taormina, composto dalle particelle catastali nn. 2817-2818-497-1319 del foglio n. 3/A) richiedeva alla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina il rilascio di parere «per il cambio destinazione d'uso e modifiche di un fabbricato esistente, per la realizzazione di un nuovo corpo edilizio e di una terrazza con piscina, al fine di realizzare un unico complesso edilizio turistico ricettivo da destinare ad appartamenti per vacanza». L'istanza veniva successivamente integrata, in data 26 giugno 2013, con la trasmissione dei renderings fotorealistici. Il procedimento veniva sospeso nuovamente ai fini del deposito di ulteriore documentazione, richiesta dalla Soprintendenza di Messina e consegnata dall'odierno ricorrente in data 11 maggio 2016. Con nota protocollo n. 5869 del 21 settembre 2016, trasmessa via Pec il successivo 23 settembre 2016, era emessa comunicazione di avvio del procedimento di diniego, in replica alla quale, in data 28 settembre 2016, lo studio Coslovi Longo, nella persona del geom. Coslovi Salvatore, con Pec ed istanza presentata al protocollo della soprintendenza, trasmetteva, nell'interesse del ricorrente, dettagliate osservazioni e chiedeva, altresi', un incontro con il responsabile del procedimento. In data 4 gennaio 2017 era comunicato, tramite Pec inviata all'ing. Coslovi Christian dello studio Coslovi Longo, il provvedimento amministrativo denominato «autorizzazione paesaggistica» protocollo n. 39 del 4 gennaio 2017. Con esso, a dire del sig. Sirago' Francesco, odierni ricorrente, «pressoche' nulla di quanto richiesto nell'istanza (e') stato autorizzato al ricorrente». 2. In conseguenza, il Sirago' impugnava il suddetto provvedimento con ricorso notificato il 3 marzo 2017 e depositato presso gli uffici di Segreteria del giudice adito il 14 marzo 2017, contestando vizi di violazione di legge per formazione del silenzio-assenso (in base all'art. 46 della legge regionale n. 17/2004) e di eccesso di potere sotto il profilo della disparita' di trattamento, irragionevolezza, illogicita' ed irrazionalita' del provvedimento. 2.1 In particolare, con il primo motivo il ricorrente lamentava l'illegittimita' del provvedimento impugnato, in quanto l'amministrazione intimata avrebbe provveduto malgrado si fosse gia' formata per silenzio-assenso l'autorizzazione paesaggistica richiesta dal ricorrente con istanza del 24 aprile 2013, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale siciliana n. 17/2004, che, previsto al primo comma un termine perentorio di centoventi giorni per provvedere, dispone, al secondo comma, che il termine puo' essere interrotto una sola volta per la richiesta di documenti o chiarimenti e che, presentata la documentazione richiesta, gli uffici hanno l'obbligo di esprimere parere nei successivi sessanta giorni. «Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole». Il ricorrente rappresentava di avere consegnato l'11 maggio 2019 l'ulteriore documentazione richiesta in sede istruttoria e che il provvedimento finale veniva, invece, comunicato allo stesso soltanto il 4 gennaio 2017, ben oltre il termine di sessanta giorni dal deposito della documentazione integrativa richiesta dall'amministrazione intimata. Una volta decorso tale termine di sessanta giorni, in data 10 luglio 2016, si sarebbe gia' formato il silenzio-assenso in relazione alla richiesta di autorizzazione paesaggistica. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduceva eccesso di potere sotto il profilo della disparita' di trattamento, irragionevolezza, illogicita' ed irrazionalita' del provvedimento. Egli evidenziava che nel contesto urbano nel quale dovrebbe sorgere l'immobile progettato si nota la presenza di costruzioni di notevole cubatura, invasive ed impattanti sul territorio, che sono state autorizzate dalla soprintendenza. Il progetto proposto sarebbe, al contrario, migliorativo sotto il profilo estetico e paesaggistico, in considerazione della minore altezza e del minore ingombro planivolumetrico, dello stile sobrio ed appropriato e degli elementi architettonici e materiali di pregio impiegati. Da qui la disparita' di trattamento e l'illogicita' ed irrazionalita' delle immotivate prescrizioni imposte. 2.3 I1 ricorrente ha concluso chiedendo che sia annullato il provvedimento di autorizzazione oggetto di impugnazione, con dichiarazione che in relazione all'istanza di autorizzazione presentata si e' formato il silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 17/2004 e con condanna dell'amministrazione al pagamento di spese e compensi del giudizio. 3. Si e' costituito l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana, negando che in relazione all'istanza di autorizzazione si sia formato il silenzio-assenso e chiedendo, in conseguenza, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese del giudizio. 4. Alla pubblica udienza del 26 settembre 2019, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa e' stata assegnata in decisione. 5. In premessa, occorre evidenziare la sussistenza dell'interesse a ricorrere, malgrado l'avvenuto rilascio della autorizzazione paesaggistica protocollo n. 39 del 4 gennaio 2017 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, in ragione della notevole differenza fra l'oggetto dell'autorizzazione richiesta e quanto oggetto dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, che, in particolare, al suo numero 4), esclude totalmente la possibilita' di realizzare «l'edificio denominato "corpo B" e tutte le opere a valle della linea rossa sub punto 2)». 6. Cio' premesso, il collegio osserva che la norma di riferimento e' rappresentata dall'art. 46 della legge regionale siciliana 28 dicembre 2004, n. 17, che cosi' dispone: «Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti soprintendenze entro il termine perentorio di centoventi giorni. Le competenti soprintendenze possono interrompere i termini dei centoventi giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti od integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo entro i successivi sessanta giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole». La norma e' formulata in modo piuttosto impreciso ed e' di non agevole interpretazione. Nel primo comma il termine di centoventi giorni e' qualificato come perentorio, ma poi non si specifica quali siano le conseguenze della scadenza del termine. Nel secondo comma, le cui previsioni rilevano in relazione alla fattispecie oggetto del giudizio, si fa riferimento ad un termine di sessanta giorni entro i quali gli «uffici» hanno l'obbligo di esprimere un atto qualificato come parere. Nell'ultimo periodo del secondo comma si dispone che «trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole», non risultando del tutto chiaro quale sia il termine cui si intende fare riferimento. Dall'esame dei non numerosi precedenti giurisprudenziali, risulta che la norma di cui al primo comma e' stata interpretata nel senso che, decorso il termine (perentorio) di centoventi giorni, in assenza di richiesta di integrazioni o di chiarimenti, si forma il silenzio-assenso (C.G.A, sezione giurisdizionale, 3 giugno 2013, n. 542, che ha confermato, Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Catania, sezione II, 6 agosto 2012, n. 2020). La norma di cui al secondo comma dello stesso art. 46, che e' quella che viene in considerazione in questa sede, e' stata interpretata nel senso che, trascorso il termine di sessanta giorni dal deposito della documentazione richiesta, si forma ugualmente il silenzio-assenso (Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Palermo, sezione I, 7 marzo 2007, n. 756 ed, incidentalmente, C.G.A. n. 542/2013 cit.). Ritiene il collegio che quella indicata dalla giurisprudenza sia l'interpretazione piu' aderente alla lettera ed alla ratio delle norme risultanti dall'art. 46 di cui si discute, giacche' ogni diversa opzione ermeneutica determinerebbe contraddizioni interne alle previsioni normative o vanificherebbe il chiaro intento di concentrazione che ha guidato il legislatore regionale. Venendo al caso oggetto del presente giudizio, appare condivisibile, alla stregua dell'indicata interpretazione delle norme, quanto sostenuto dal ricorrente riguardo al fatto che, in base alla norma regionale sopra richiamata (art. 46, secondo comma della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17), si sia formato il silenzio-assenso in relazione all'istanza di autorizzazione a suo tempo presentata. E' vero, infatti, che, anche a voler assumere quale termine iniziale quello dell'11 maggio 2019, data in cui e' stata consegnata l'ulteriore documentazione richiesta in sede istruttoria, alla data di adozione del provvedimento autorizzativo impugnato (4 gennaio 2017) risultava gia' scaduto il termine di sessanta giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, dell'art. 47 della legge regionale di cui si tratta. Ne' a conclusioni diverse potrebbe condurre la considerazione della data in cui fu comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto, giacche' quest'ultimo e' stato adottato il 21 settembre 2016 e comunicato al ricorrente a mezzo Pec il 23 settembre 2016, in una data in cui, comunque, si era gia' formato il silenzio. La presenza dell'autorizzazione per silentium in relazione all'istanza presentata in data 24 aprile 2013 dal sig. Sirago' Francesco, in assenza di una preliminare rimozione della stessa nell'esercizio dei poteri di autotutela, incide sulla legittimita' degli atti successivamente adottati dall'amministrazione intimata per violazione dell'art. 46 della legge regionale n. 17/2004 e, quindi, dell'autorizzazione oggetto di impugnazione in questa sede. Conseguenza di cio' sarebbe l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato. 7. Il collegio, tuttavia, dubita della conformita' al dettato costituzionale della norma menzionata di cui all'art. 46, secondo comma della legge regionale n. 17/2004. 7.1 Sotto il profilo della rilevanza della questione, valga quanto fin qui detto riguardo al fatto che l'applicazione della norma importerebbe l'accoglimento del ricorso, in quanto l'atto autorizzativo che non ha soddisfatto l'interesse del ricorrente e' intervenuto al di la' dei termini di formazione del silenzio-assenso. In conseguenza, l'atto di assenso tacito potrebbe rimuoversi solo a seguito dell'esercizio dei poteri di autotutela, che, nel caso di specie, non sono stati esercitati. D'altra parte, una volta accertata la fondatezza del motivo di cui sopra, verrebbe meno ogni rilevanza delle rimanenti censure, tutte relative ai concreti modi di esercizio del potere. 7.2 Cio' premesso, deve dirsi che c'e' da dubitare, in primo luogo, che la Regione Siciliana, nell'esercizio dei poteri di legislazione esclusiva attribuiti dalla lettera n) dell'art. 14 dello Statuto regionale ai propri competenti organi in materia di «turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichita' e delle opere artistiche», si sia mantenuta nel rispetto dei limiti che dalla predetta norma discendono con riguardo alle «riforme agrarie ed industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano». In esito alle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3/2001 al Titolo V della Costituzione, la materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» rientra nell'ambito dei poteri di legislazione esclusiva dello Stato, in base alla previsione della lettera s) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione. Senza per ora considerare la peculiare posizione di cui la Regione Siciliana gode con riguardo all'ampiezza dei poteri di normazione primaria ad essa conferiti, occorre preliminarmente rappresentare il quadro generale che la legislazione statale offre con riguardo ai procedimenti per il rilascio di nulla-osta paesaggistico. La materia risulta disciplinata, in primo luogo dal decreto legislativo n. 42/2004, che all'art. 146, per quanto interessa in questa sede, cosi' dispone: «1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. (Omissis). 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge od in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'art. 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2 141, comma 1 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. 6. (Omissis). 7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2 141, comma 1 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni ed a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una proposta di provvedimento, e da' comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. 8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'art. 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformita'. 9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente. 11. (Omissis). 12. (Omissis). 13. (Omissis).». Com'e' agevole comprendere, la legislazione nazionale non prevede alcuna ipotesi di nulla-osta paesaggistico che possa formarsi per silenzio-assenso. A norma del nono comma della norma citata in precedenza, se siano «... decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione». La norma, quindi, non prevede che il nulla-osta paesaggistico possa formarsi in assenza di un provvedimento espresso adottato dalla competente Autorita' amministrativa regionale, ma solo che, decorso il termine assegnato al soprintendente, la regione puo' provvedere anche in assenza del parere. Sulla stessa linea le previsioni in materia di procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita', in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, che, pur prevedendo ipotesi di silenzio-assenso in relazione al parere obbligatorio e vincolante del soprintendente, impongono l'emissione di provvedimento autorizzativo espresso (art. 11). Cio' in aderenza al disposto dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 che, prevista al nono comma una possibilita' di disciplina mediante fonte secondaria di procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita', ha disposto che restano «... ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni». Il riferimento e' alle «... disposizioni (riguardanti la possibilita' di definizione di procedimenti amministrativi mediante silenzio-assenso) del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti». In conclusione deve ritenersi escluso che, alla stregua della normativa statale vigente, alcun procedimento di nulla-osta paesaggistico possa mai perfezionarsi per silenzio-assenso. Neppure in relazione ad interventi di lieve entita'. 7.3 Si tratta allora di comprendere se la disciplina dettata dall'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 costituisca una delle «riforme agrarie ed industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano», tali da limitare il potere di legiferare in modo difforme di un soggetto dotato di particolare autonomia normativa quale la Regione Siciliana, che prevede ipotesi di perfezionamento per silenzio-assenso di procedimenti amministrativi per il rilascio di nulla-osta paesaggistico. Ma sul punto e' agevole far riferimento all'opinione manifestata, in un recente passato, dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 172 del 23 luglio 2018, nella quale ha sottolineato che il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potesta' legislativa primaria delle regioni a statuto speciale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e che gli articoli 143 e 146 cod. beni culturali debbono, pertanto, essere qualificati come norme di grande riforma economico-sociale, che anche le regioni a statuto speciale debbono osservare. E' chiaro che il dubbio riguardo alla legittimita' costituzionale della norma regionale non nasce dalla semplice difformita' delle previsioni della legge regionale, ma piuttosto dal fatto che l'introduzione di ipotesi di formazione per silentium dell'atto autorizzativo determina un sensibile abbassamento del livello di tutela dei valori paesaggistici ed ambientali rispetto a quello garantito dalle norme nazionali. Le norme regionali siciliane, infatti, ammettono la possibilita' che l'atto autorizzativo possa formarsi anche per effetto del semplice passaggio del tempo e, quindi, in assenza di una concreta valutazione riguardo alla tutela dei valori sopra indicati. Ne risulta un sistema difficilmente conciliabile con quello delineato dal legislatore nazionale, in un ambito che interferisce con la sfera di potesta' legislativa esclusiva e disciplinato da norme di grande riforma economico-sociale. Per dovere di completezza, deve rilevarsi come, piu' di recente, perplessita' non dissimili con riguardo a norme di analogo tenore abbiano indotto la Presidenza del Consiglio dei ministri a promuovere, a norma dell'art. 127 della Costituzione, una iniziativa per verificare il rispetto della sfera di competenza normativa dello Stato in relazione all'art. 8 della legge regionale n. 5/2018 (il cui comma 6 prevede che «trascorsi sessanta giorni senza che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali abbia adottato il provvedimento richiesto si forma il silenzio-assenso»). Con argomentazioni che il collegio ritiene dover essere apprezzate anche in relazione alle perplessita' circa la legittimita' costituzionale dell'art. 46 della legge regionale n. 17/2004, laddove, riportando il pensiero della stessa Corte costituzionale, si rileva come «la disciplina statale volta a proteggere l'ambiente ed il paesaggio viene quindi "a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in materia di loro competenza", salva la facolta' di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale piu' elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente» (sentenza n. 199 del 2014; nello stesso senso, sentenze nn. 246 e 145 del 2013, n. 67/2010, n. 104/2008 e n. 378/2007). Il collegio, pertanto, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, secondo comma della legge regionale n. 17/2004, che viene in considerazione nella presente fattispecie, nella parte in cui prevede che, trascorsi il termine di cui sopra, l'atto autorizzativo si intende reso in senso favorevole, anziche' prevedere comunque la necessita' di emissione di un provvedimento autorizzativo espresso, violando cosi' i limiti derivanti dalle previsioni dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, quali «norme di grande riforma economico-sociale che anche le regioni a statuto speciale debbono osservare». 7.4 Il collegio ritiene che l'art. 46, secondo comma della legge regionale n. 17/2004 possa considerarsi in contrasto anche con gli articoli 3 e 9 della Costituzione. Si e' detto che la previsione di ipotesi di silenzio assenso coinvolgenti lo stesso atto autorizzativo determina un forte abbassamento del livello di tutela dei valori paesaggistici ed ambientali, che trovano specifica tutela nell'art. 9 della Costituzione. Non appare agevole poter ammettere che soltanto nella Regione Siciliana, in base all'applicazione dell'art. 46 della legge regionale n. 17/2004, il bene/interesse alla tutela del paesaggio contemplato dall'art. 9 della Costituzione venga ad essere protetto in modo piu' debole, essendo possibile che i privati interessati beneficino di inerzie - non importa se colpevoli o meno - delle amministrazioni competenti, che possono determinare la formazione di titoli autorizzativi taciti a loro beneficio, non sempre rimuovibili ex post (o comunque, non senza oneri per l'erario). E', infatti, necessario considerare i limiti che, in base agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, incontra il potere di autotutela in relazione alle autorizzazioni tacitamente (ed erroneamente) formatesi. Limiti oltretutto amplificati a dismisura dalla modifica dell'art. 21-nonies ad opera della legge n. 124/2015. Il tutto in considerazione del particolare rango che deve essere riconosciuto alla tutela dell'ambiente e del paesaggio secondo la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, che non ha esitato ad includere il relativo bene/interesse tra i «valori di fondamentale rilevanza costituzionale» nella sentenza n. 256 del 21 luglio 2004. Non va sottaciuto, infine, che, sempre in considerazione della rilevanza dei valori paesaggistici ed ambientali, una cosi' rilevante difformita' di disciplina tra norme regionali siciliane e norme nazionali in materia di silenzio nel procedimento di autorizzazione paesaggistica potrebbe importare la lesione dello stesso principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, non essendo rinvenibile alcuna ragione che possa giustificare una dequotazione di tale entita' della tutela di quegli stessi valori che il legislatore nazionale ha inteso tutelare in modo ben piu' incisivo. 8. Per quanto sopra, il collegio dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, secondo comma della legge regionale siciliana 28 dicembre 2004, n. 17, per contrasto con gli articoli 3, 9 e 117, lettera s) della Costituzione, nonche' con l'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana, nella parte in cui prevede che, trascorso il termine ivi contemplato, l'atto autorizzativo si intende reso in senso favorevole, anziche' prevedere comunque la necessita' di emissione di un provvedimento autorizzativo espresso. Il giudizio, pertanto, va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalita'.
P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania - Sezione Quarta, Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, secondo comma della legge regionale siciliana 28 dicembre 2004, n. 17, per contrasto con gli articoli 3, 9 e 117, lettera s) della Costituzione, nonche' con l'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana, nella parte in cui prevede che, trascorso il termine ivi contemplato, l'atto autorizzativo si intende reso in senso favorevole, anziche' prevedere comunque la necessita' di emissione di un provvedimento autorizzativo espresso; Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente della Regione siciliana nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 26 settembre 2019, 7 novembre 2019, con l'intervento dei magistrati: Giovanni Tannini, Presidente; Francesco Bruno, consigliere; Gustavo Giovanni Rosario Cumin, primo referendario, estensore. Il Presidente: Iannini L'estensore: Cumin