SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 20 maggio 2020 

Modifica all'articolo 6  del  Regolamento  6  febbraio  2012  recante
l'esercizio  dell'autonomia  finanziaria  da  parte  della  Giustizia
amministrativa. (20A02836) 
(GU n.135 del 27-5-2020)

 
                            IL PRESIDENTE 
                       DEL CONSIGLIO DI STATO 
 
  Visti gli articoli 100 e 103 della Costituzione; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Visto  il  regio  decreto  26  giugno  1924,   n.   1054,   recante
l'approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione  dei
Tribunali amministrativi regionali; 
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante l'ordinamento  della
giurisdizione  amministrativa  e  del  personale  di  segreteria   ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  recante
«Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio  dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato»; 
  Visto l'art. 20, comma 2, della  legge  21  luglio  2000,  n.  205,
recante  «Disposizioni  in  materia  di  giustizia   amministrativa»,
secondo  il  quale  il  Consiglio  di  Presidenza   della   giustizia
amministrativa disciplina l'organizzazione,  il  funzionamento  e  la
gestione  delle  spese  del  Consiglio  di  Stato  e  dei   Tribunali
amministrativi regionali; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91,  «Disposizioni
recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato  6  febbraio
2012, «Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria  da
parte della giustizia amministrativa»; 
  Vista la delibera  del  Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
amministrativa n. 96, adottata nella seduta del 15 dicembre 2017, con
la quale e' stato modificato il Regolamento di  organizzazione  degli
uffici amministrativi della giustizia  amministrativa,  adottato  con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005; 
  Vista la delibera  del  Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
amministrativa n. 31 adottata nella seduta del 15 maggio 2020 
 
                              Decreta: 
 
  All'art. 6 (Variazioni di bilancio) del decreto del Presidente  del
Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, «Regolamento recante  l'esercizio
dell'autonomia finanziaria da parte della  giustizia  amministrativa»
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    «2bis. Con decreto del Presidente,  su  proposta  del  Segretario
generale e previa richiesta del competente centro di  responsabilita'
amministrativa,  possono  essere  disposte  variazioni   compensative
nell'ambito dello stesso centro di  responsabilita'  e  dello  stesso
titolo della spesa, nel limite del 30 per  cento  dello  stanziamento
approvato per singolo capitolo di spesa e comunque  entro  una  somma
massima annualmente indicata dal plenum in sede di  approvazione  del
bilancio preventivo, nonche' prelevamenti dal fondo  di  riserva  dei
residui passivi perenti di cui all'art. 19. Delle variazioni disposte
e' informato, a cadenza mensile, il Consiglio di Presidenza.». 
 
    Roma, 20 maggio 2020 
 
                                        Il Presidente: Patroni Griffi