N. 49 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2019
Ordinanza del 10 dicembre 2019 del Tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di L. d. S. S. E. e M. P.. Reati e pene - Estinzione del reato - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative - Ammissione del contravventore a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge - Mancata previsione della possibilita' in capo al giudice di determinare la misura massima della pena in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato e della gravita' del fatto contestato. - Codice penale, art. 162-bis.(GU n.22 del 27-5-2020 )
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Prima Sezione Penale
Il giudice dott.ssa Alessandra Angioni, letti gli atti del
procedimento in epigrafe nei confronti di E. L. D. S. S. e di P. M.,
in atti generalizzati, imputati della contravvenzione di cui all'art.
712 del codice di procedura penale;
Sull'eccezione sollevata dalla difesa di L., cui si e' associata
anche la difesa del M., di illeggitimita' costituzionale dell'art.
162-bis del codice di procedura penale, per violazione degli articoli
3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la
possibilita' in capo al giudice di determinare la misura massima
della pena in considerazione delle condizioni economiche
dell'imputato e della gravita' del fatto contestato;
Sentito il pubblico ministero;
Osserva
La difesa fonda le sue argomentazioni sul rilievo che il
legislatore italiano, al fine di rendere operativi i principi di cui
agli articoli 3 e 27 della Costituzione, ha introdotto degli
strumenti di modulazione della pena pecuniaria, volti a rendere la
pena proporzionata alle possibilita' economiche del reo. Tuttavia, in
pregio alla ratio sottesa all'introduzione dell'art. 133-bis del
codice di procedura penale, l'art. 162-bis non consente al giudice di
individualizzare il trattamento sanzionatorio, sicche' nel caso di
specie, la possibilita' di ottenere l'effetto estintivo
dell'oblazione passa attraverso la dazione di euro 5.000,00, che e'
la mdesima sia per le persone abbienti che per quelle indigenti.
1. Quanto alla rilevanza.
La rilevanza della questione sottesa dalla eccezione di
illeggitimita' costituzionale sollevata appare evidente, sia in fatto
che in diritto, se si considera che gli odierni imputati, che hanno
entrambi fatto domanda di oblazione, versano entrambi in una
condizione di manifesta indigenza attestata, quanto al M., dal
decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, quanto
alla L. di S. S. dall'attestazione Isee allegata alla memoria
difensiva.
Occorre preliminarmente sottolineare che la disposizione di cui
all'art. 162-bis del codice di procedura penale stabilisce che il
contravventore puo' essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del
dibattimento, una somma corrispondente alla meta' del massimo
dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa,
oltre alle spese del procedimento e che tale pagamento estingue il
reato.
Orbene, nel caso di specie P. M. e S. E. L. di S. S. sono
imputati della contravvenzione di cui all'art. 712 del codice di
procedura penale, punita alternativamente con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda non inferiore ad euro 10,00.
Ne consegue che il tetto massimo di detta pena pecuniaria deve
essere individuato attraverso il richiamo dell'art. 26 del codice di
procedura penale, che stabilisce che «la pena dell'ammenda consiste
nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore ad euro 20,00 ne'
superiore ad euro 10.000,00».
Se ne deduce che il reato potra' essere dichiarato estinto solo a
seguito del pagamento della non modica cifra di euro 5.000,00, somma
cui gli imputati non possono far fronte, date le loro modeste
condizioni economiche come sopra documentate.
2. Quanto alla non manifesta infondatezza.
Appare, inoltre, altrettanto evidente che la disposizione di cui
all'art. 162-bis citato, non prevedendo l'opportunita' per il giudice
di determinare la pena tenendo in considerazione la capacita'
economica dell'imputato, violi, in modo palese, il disposto dell'art.
27 della Costituzione, terzo comma, nella parte in cui stabilisce che
la pena deve tendere alla rieducazione del reo.
E' noto che la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che
rientra nella discrezionalita' del legislatore la determinazione
della quantita' e della qualita' della pena; nel contempo, pero', il
giudice delle leggi ha evidenziato in numerose pronunce (cfr., ad
esempio, le ordinanze n. 438 del 2001, n. 207 del 1999, n. 368 del
1995) che l'esercizio di tale discrezionalita' puo' essere sindacato
quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia luogo,
quindi, a una disparita' di trattamento irragionevole.
Ancora, con la sentenza n. 78 del 10-18 febbraio 2005, il giudice
delle leggi ha ribadito che «a prescindere dal rispetto di altri
parametri, la normativa deve essere anzitutto conforme a criteri di
intrinseca ragionevolezza».
La sproporzione e l'irragionevolezza del trattamento
sanzionatorio per casi come quello in esame, avente una modesta
offensivita', confliggono anche con il principio della funzione
rieducativa della pena (art. 27, terzo comma della Costituzione).
La realizzazione di detto principio, invero, impone
l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, attraverso la
valorizzazione della figura del reo in ogni momento della dinamica
punitiva, quindi sia nella previsione astratta che nella fase
esecutiva. Questo perche', a mente dell'art. 27 della Costituzione,
il fine della pena e' volto alla reintegrazione del reo ed una pena
sproporzionata ed avvertita come ingiusta dal condannato non puo' che
vanificare le finalita' suddette.
Non puo', infine, non evidenziarsi che la disposizione in
questione viola, in modo altrettanto palese, il principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, che impone di
trattare in maniera differente situazioni tra loro diverse, al fine
di scongiurare discriminazioni fondate sulle condizioni personali o
sociali dell'individuo.
Ed e' proprio cio' che accade nel caso concreto, posto che per
una questione meramente economica, ed a causa della potenziale
irrogazione di una pena decisamente sproporzionata rispetto alle loro
capacita', gli imputati non possono ricorrere alla causa estintiva
dell'oblazione ovvero, pur ricorrendovi, sentirebbero una frustazione
tale da percepire come illegittima la pena inflittagli. Di fronte
alla commissione di un medesimo reato, la causa di estinzione del
reato di cui all'art. 162-bis appare non accessibile a chiunque, ma
solamente alle persone abbienti o che comunque versino in discrete
condizioni economiche.
Tale diversita' di trattamento appare illogica ed irrazionale, se
si considera che per un medesimo fatto, anche se commesso in
concorso, potrebbe essere applicata una pena per nulla incisiva per
certi imputati (magari particolarmente abbienti) ed allo stesso tempo
particolarmente gravosa per altri, magari indigenti o facenti parte,
come nel caso della L. di S. S., di un nucleo familiare composto da
sette persone con un reddito particolarmente basso.
Peraltro, come osservato dalla difesa, si arriverebbe al
paradosso che in caso di commissione di piu' contravvenzioni, ove
verosimilmente e' piu' intensa la lesione del bene giuridico
tutelato, il giudice, considerata la disciplina di cui agli articoli
78 e 81, comma 3 del codice di procedura penale, non potrebbe
irrogare una pena superiore ad euro 3.098,00 con l'irragionevole ed
illogica conseguenza che la domanda di oblazione presentata
nell'ambito di un procedimento instaurato per piu' fatti di incauto
acquisto potra' essere concessa dietro il pagamento di una somma
inferiore a quella da corrispondere nel caso di contestazione unica.
Sulla base delle considerazioni che precedono deve, pertanto,
ritenersi la rilevanza, e la non manifesta fondatezza, della
questione di legittimita' costituzionale sollevata.
P.Q.M.
Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni
indicate in parte motiva, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 162-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede la possibilita' in capo al giudice di determinare la
misura massima della pena in considerazione delle condizioni
economiche dell'imputato e della gravita' del fatto contestato, per
violazione degli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione;
Sospende il giudizio in corso;
Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Ordina che la presente ordinanza, di cui viene data lettura in
pubblica udienza, sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato a cura della cancelleria.
Cagliari, 10 dicembre 2019
Il Giudice: Angioni