AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Caspofungin Altan» (20A02789) 
(GU n.137 del 29-5-2020)

 
 
          Estratto determina n. 600/2020 del 15 maggio 2020 
 
    Medicinale: CASPOFUNGIN ALTAN. 
    Titolare A.I.C.: Altan Pharma Limited, 2 Harbour Square - Crofton
Road, Dun Laogharie, Co Dublin A96D6RO Irlanda. 
    Confezioni: 
      «50 mg polvere per concentrato per soluzione per  infusione»  1
fiala in vetro - A.I.C. n. 044824011 (in base 10); 
      «70 mg polvere per concentrato per soluzione per  infusione»  1
fiala in vetro - A.I.C. n. 044824023 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione. 
    Validita' prodotto integro: ventiquattro mesi. 
    Composizione: 
      principio attivo: caspofungin; 
      eccipienti: 
        saccarosio; 
        mannitolo; 
        acido acetico glaciale; 
        sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH). 
    Officine di produzione: 
      produttore principio attivo: Teva API India Ltd. Gajraula site,
Plot Nos, A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC  Industrial  Area,  Bijnor  Road,
Distt. J.P. Nagar - Gajraula -244 235 (Uttar Pradesh), India; 
      rilascio lotti, controllo lotti,  produttore  prodotto  finito,
confezionamento primario, confezionamento  secondario:  Famar  Health
Care Services Madrid SAU, Avda Leganes, 62 - 28923 Alcorcon (Madrid),
Spagna. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      trattamento della candidiasi invasiva,  in  pazienti  adulti  o
pediatrici; 
      trattamento della aspergillosi invasiva in  pazienti  adulti  o
pediatrici refrattari o intolleranti alla terapia con amfotericina B,
formulazioni lipidiche di amfotericina B e/o itraconazolo. 
    Vengono definiti refrattari alla terapia i pazienti con infezioni
che progrediscono o non migliorano dopo un periodo  minimo  di  sette
giorni di trattamento con dosi terapeutiche  di  terapia  antifungina
efficace. 
    Terapia empirica di presunte infezioni fungine  (come  Candida  o
Aspergillus) in pazienti adulti o pediatrici neutropenici con febbre. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini
della rimborsabilita' della classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c), della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Caspofungin Altan» (caspofungin) e' la seguente: medicinale soggetto
a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile  esclusivamente  in
ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso  assimilabile.  Uso
riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di  cura.  Vietata
la vendita al pubblico (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive
modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.