MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2020 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione  Lombardia
nell'anno 2019. (20A02854) 
(GU n.140 del 3-6-2020)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati
a  indennizzare  i  costi  della   prevenzione,   del   controllo   e
dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti
destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi  nocivi
ai vegetali»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n.  82/2008  e
n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi
dei danni, nelle aree e per i rischi  non  assicurabili  con  polizze
agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto l'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2020-2022,   dove
stabilisce che: «Le imprese agricole ubicate nei territori che  hanno
subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys)
e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi, in  deroga  all'art.  1,  comma  3,
lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  possono
accedere  agli  interventi   previsti   per   favorire   la   ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art.  5  del  citato
decreto legislativo n. 102 del 2004»; 
  Visto l'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
dove stabilisce che: «Per far fronte ai danni  subiti  dalle  imprese
agricole   danneggiate   dagli   attacchi   della   cimice   asiatica
(Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale
-  interventi  indennizzatori  di  cui  all'art.   15   del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 40  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2021 e 2022»; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
rubricata al n. SA.56453(2020/XA); 
  Esaminata la proposta della Regione Lombardia  di  declaratoria  di
eccezionalita' dell'infezione di cimice asiatica di seguito indicata,
per l'applicazione nei territori danneggiati  delle  provvidenze  del
Fondo di solidarieta' nazionale, approvata  con  delibera  di  Giunta
regionale n. 2871 del 24 febbraio 2020: 
    cimice asiatica (Halyomorpha halys) nelle  Province  di  Bergamo,
Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio; 
  Dato atto alla Regione Lombardia di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.
102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto di accogliere  la  proposta  della  Regione  Lombardia  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per effetto dei  danni  alle  produzioni
agricole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Declaratoria del carattere  di  eccezionalita'  dell'infestazione  di
                 cimice asiatica (Halyomorpha halys) 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle produzioni agricole nei sottoelencati  territori
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102  e
successive modificazioni ed integrazioni: 
    Bergamo: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019  al  31
dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel
territorio dei Comuni di:  Adrara  San  Martino,  Adrara  San  Rocco,
Brignano Gera d'Adda, Cenate Sopra, Costa Volpino, Predore,  Riva  di
Solto, Sovere, Spirano, Treviglio; 
    Brescia: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019  al  31
dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel
territorio dei Comuni di: Acquafredda, Adro, Angolo  Terme,  Artogne,
Bedizzole, Botticino, Brescia, Calcinato,  Calvagese  della  Riviera,
Calvisano, Collebeato, Concesio, Corzano,  Darfo,  Dello,  Desenzano,
Flero, Gardone Riviera, Gargnano, Ghedi, Gottolengo,  Gussago,  Iseo,
Isorella,  Leno,  Limone  sul  Garda,  Lonato  del  Garda,  Maclodio,
Mairano, Manerba, Marone, Moniga del Garda,  Montisola,  Montichiari,
Orzinuovi, Orzivecchi,  Padenghe  sul  Garda,  Palazzolo  sull'Oglio,
Piancamuno, Pisogne,  Polpenazze  del  Garda,  Poncarale,  Pontoglio,
Pozzolengo, Prevalle, Puegnago, Rodengo Saiano, Roe'  Volciano,  Sale
Marasino, Salo', San Felice del Benaco,  Soiano  del  Lago,  Sulzano,
Tignale,  Toscolano  Maderno,  Tremosine,  Trenzano,  Villa  Carcina,
Villachiara Visano; 
    Cremona: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019  al  31
dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a)  nel
territorio dei Comuni  di:  Azzanello,  Calvatone,  Robecco  d'Oglio,
Tornata, Torre de' Picenardi; 
    Lecco: infestazione cimice asiatica dal 1°  gennaio  2019  al  31
dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a)  nel
territorio dei Comuni di: Abbadia  Lariana,  Bellano,  Colico,  Colle
Brianza, Galbiate,  Garlate,  La  Valletta  Brianza,  Lecco,  Lierna,
Mandello del Lario, Monte Marenzo,  Montevecchia,  Olginate,  Oliveto
Lario, Perledo, Pescate, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna; 
    Mantova: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019  al  31
dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a)  nel
territorio   dei   Comuni   di:   Acquanegra   sul   Chiese,   Asola,
Borgocarbonara,  Borgo  Mantovano,   Bozzolo,   Canneto   sull'Oglio,
Casalromano,   Castel    d'Ario,    Castelbelforte,    Castellucchio,
Castiglione delle Stiviere, Cavriana,  Ceresara,  Curtatone,  Dosolo,
Gazzoldo degli Ippoliti, Goito,  Gonzaga,  Guidizzolo,  Magnacavallo,
Mantova, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Moglia,  Monzambano,
Motteggiana, Ortiglia, Pegognaga, Piubega,  Poggiorusco,  Pomponesco,
Ponti  sul   Mincio,   Porto   Mantovano,   Quingentole,   Quistello,
Redondesco, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta,
San Benedetto Po, San Giocomo delle Segnate, San  Giorgio  Bigarello,
San  Giovanni  del  Dosso,  San  Martino  dall'Argine,  Schivenoglia,
Sermide e Felonica, Solferino, Suzzara, Viadana, Volta Mantovana; 
    Citta' metropolitana di Milano: infestazione cimice asiatica  dal
1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di  cui  all'art.  5,
comma 2, lettera a)  nel  territorio  dei  Comuni  di:  Abiategrasso,
Albairate, Basiglio, Bollate,  Cassano  d'Adda,  Cassina  de  Pecchi,
Castano Primo, Corbetta,  Cornaredo,  Cisliano,  Dresano,  Garbagnate
Milanese, Magnago, Masate, Milano, Motta  Visconti,  Ozzero,  Paderno
Dugnano, Pozzuolo Martesana, Robecchetto con Induno, San Colombano al
Lambro, Settala, Truccazzano, Turbigo, Villa Cortese, Vittuone; 
    Monza: infestazione cimice asiatica dal 1°  gennaio  2019  al  31
dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a)  nel
territorio del Comune di: Vimercate; 
    Pavia: infestazione cimice asiatica dal 1°  gennaio  2019  al  31
dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a)  nel
territorio  dei  Comuni  di:  Bagnaria,  Borgo   Priolo,   Borgoratto
Mormorolo,  Bressana  Bottarone,   Casei   Gerola,   Castelletto   di
Branduzzo, Cava Manara, Cecima, Cervesina, Corana, Cornale e Bastida,
Fortunago, Godiasco, Mezzanino, Montesegale, Pieve  Albignola,  Ponte
Nizza, Retorbido, Rivanazzano, Rocca  Susella,  Sartirana  Lomellina,
Silvano Pietra,  Torrazza  Coste,  Val  di  Nizza,  Valverde,  Varzi,
Voghera, Zavattarello; 
    Sondrio: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019  al  31
dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a)  nel
territorio  dei  Comuni  di:  Albosaggia,  Berbenno  di   Valtellina,
Bianzone, Castello dell'Acqua, Chiuro,  Grosotto,  Lovero,  Mazzo  di
Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in  Valtellina,  Postalesio,
Sernio, Talamona, Teglio, Tirano, Tovo Sant'Agata, Tresivio,  Vervio,
Villa di Tirano. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 marzo 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova