MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2020 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi verificatisi nei  territori  della  Regione  Emilia
Romagna nell'anno 2019. (20A02856) 
(GU n.140 del 3-6-2020)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati
a  indennizzare  i  costi  della   prevenzione,   del   controllo   e
dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti
destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi  nocivi
ai vegetali»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n.  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n.  82/2008  e
n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi
dei danni, nelle aree e per i rischi  non  assicurabili  con  polizze
agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto l'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2020-2022,   dove
stabilisce che: «Le imprese agricole ubicate nei territori che  hanno
subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys)
e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi, in  deroga  all'art.  1,  comma  3,
lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  possono
accedere  agli  interventi   previsti   per   favorire   la   ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art.  5  del  citato
decreto legislativo n. 102 del 2004»; 
  Visto l'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
dove stabilisce che: «Per far fronte ai danni  subiti  dalle  imprese
agricole   danneggiate   dagli   attacchi   della   cimice   asiatica
(Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale
-  interventi  indennizzatori  di  cui  all'art.   15   del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 40  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2021 e 2022»; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
rubricata al n. SA.56453(2020/XA); 
  Esaminata la proposta della Regione Emilia-Romagna di  declaratoria
di  eccezionalita'  dell'infezione  di  cimice  asiatica  di  seguito
indicata,  per  l'applicazione  nei   territori   danneggiati   delle
provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  approvata  con
delibera di giunta regionale n. 93 del 21 gennaio 2020: 
    cimice asiatica (Halyomorpha  halys)  nelle  Province  di  Reggio
Emilia, Modena, Forli-Cesena, Ravenna, Ferrara e Citta' metropolitana
di Bologna. 
  Dato  atto  alla  Regione  Emilia-Romagna  di  aver  effettuato   i
necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla
presente richiesta di declaratoria  hanno  assunto  il  carattere  di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.
102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per effetto dei  danni  alle  produzioni
agricole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
      dell'infestazione di cimice asiatica (Halyomorpha halys) 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle produzioni agricole nei sottoelencati  territori
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di
intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  Reggio Emilia: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019  al
31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera  a),
nel territorio dei Comuni di: Albinea, Bagnolo  in  Piano,  Bibbiano,
Boretto,   Cadelbosco   di   Sopra,   Campagnola   Emilia,   Canossa,
Casalgrande, Castellarano, Castelnovo Ne Monti, Cavriago,  Correggio,
Fabbrico, Guastalla, Novellara,  Poviglio,  Reggio  nell'Emilia,  Rio
Saliceto, Rolo,  Rubiera,  San  Martino  in  Rio,  San  Polo  d'Enza,
Scandiano, Vetto, Viano. 
  Modena: infestazione cimice asiatica dal  1°  gennaio  2019  al  31
dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5,  comma  2,  lettera  a),
Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto,  Carpi,  Castelfranco
Emilia,  Castelnuovo  Rangone,  Castelveltro  di   Modena,   Cavezzo,
Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese,  Formigine,
Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro,  Medolla,  Mirandola,  Modena,
Nonantola, Novi di Modena,  Prignano  sulla  Secchia,  Ravarino,  San
Cesario sul Panaro,  San  Felice  sul  Panaro,  San  Possidonio,  San
Prospero,  Sassuolo,  Savignano  sul  Panaro,  Soliera,  Spilamberto,
Vignola. 
  Forli-Cesena: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio  2019  al
31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2,  lettera  a)
nel territorio dei Comuni di: Bagno di  Romagna,  Bertinoro,  Borghi,
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico,  Civitella  di
Romagna, Dovadola, Forli', Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo,
Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio,
Premilcuore, Rocca San  Casciano,  Roncofreddo,  San  Mauro  Pascoli,
Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio. 
  Ravenna: infestazione cimice asiatica dal 1°  gennaio  2019  al  31
dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a)  nel
territorio dei Comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara  di  Romagna,
Brisighella, Casola Valsenio, Castel  Bolognese,  Cervia,  Conselice,
Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa  Lombarda,  Ravenna,  Riolo
Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo. 
  Ferrara: infestazione cimice asiatica dal 1°  gennaio  2019  al  31
dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a)  nel
territorio  dei  Comuni  di:  Argenta,  Bondeno,   Cento,   Codigoro,
Comacchio, Copparo, Ferrara,  Fiscaglia,  Iolanda  di  Savoia,  Goro,
Lagosanto,  Mesola,  Masi  Torello,   Ostellato,   Poggio   Renatico,
Portomaggiore, Riva del Po,  Terre  del  Reno,  Tresignana,  Vigarano
Mainarda, Voghiera. 
  Citta' metropolitana di Bologna: infestazione cimice  asiatica  dal
1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di  cui  all'art.  5,
comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Anzola dell'Emilia,
Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano,  Budrio,
Calderara di Reno, Casalfiumanese,  Casteld'Aiano,  Castel  del  Rio,
Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San  Pietro  Terme,
Castello  D'Argile,  Castenaso,   Crevalcore,   Dozza,   Fantanelice,
Galliera,  Imola,   Malalbergo,   Marzabotto,   Medicina,   Minerbio,
Molinella, Monterenzio, Mordano, Ozzano dell'Emilia,  Pianoro,  Pieve
di Cento, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sanbro, San Giorgio di
Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena,  San  Pietro
in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato,
Zola Predosa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 marzo 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova