AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Dexmedetomidina Altan Pharma» (20A03061) 
(GU n.145 del 9-6-2020)

 
 
      Estratto determina AAM/AIC n. 67/2020 del 1° giugno 2020 
 
    Procedure europee nn.: 
      AT/H/0865/001/DC; 
      AT/H/0865/IA/01; 
      AT/H/0865/IA/03. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  DEXMEDETOMIDINA
ALTAN PHARMA, nella forma e  confezioni  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Altan Pharma Limited con sede legale e domicilio
fiscale in The Lennox Building - 50 South Richmond Street - Dublino 2
- DO2 FK02 Irlanda. 
    Confezioni: 
      «4 microgrammi/ml soluzione per infusione» 1 sacca in PP da 100
ml - A.I.C. n. 048250017 (in base 10) 1G0H51 (in base 32); 
      «4 microgrammi/ml soluzione per infusione» 4 sacche  in  PP  da
100 ml - A.I.C. n. 048250029 (in base 10) 1G0H5F (in base 32); 
      «4 microgrammi/ml soluzione per infusione» 1 sacca in PO da 100
ml - A.I.C. n. 048250031 (in base 10) 1G0H5H (in base 32); 
      «4 microgrammi/ml soluzione per infusione» 4 sacche  in  PO  da
100 ml - A.I.C. n. 048250043 (in base 10) 1G0H5V (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: 
      ventiquattro mesi per le sacche in polipropilene; 
      ventuno mesi per le sacche in poliolefine PVC-free. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      questo  medicinale  non  richiede  particolari  condizioni   di
conservazione per le sacche in polipropilene; 
      non conservare a temperatura superiore ai 30°C per le sacche in
poliolefine PVC-free. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        1 ml di  soluzione  per  infusione  contiene  dexmedetomidina
cloridrato equivalente a 4 microgrammi di dexmedetomidina; 
        ogni sacca da  100  ml  contiene  dexmedetomidina  cloridrato
equivalente a 400 microgrammi di dexmedetomidina; 
      eccipienti:  glucosio  monoidrato,   acqua   per   preparazioni
iniettabili. 
    Produttore   responsabile   del   rilascio   dei   lotti:   Altan
Pharmaceuticals S.A. - Poligono Industrial de Bernedo  S/N,  -  01118
Bernedo, Alava - Spagna. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    «Dexmedetomidina Altan Pharma» e' indicato in: 
      1) sedazione di pazienti adulti in Unita' di terapia  intensiva
(Intensive Care Unit, ICU) che necessitano di un livello di sedazione
non piu' profondo del risveglio in risposta alla stimolazione verbale
(corrispondente  al  valore  da  0  a  -  3  della   scala   Richmond
sedazione-agitazione (Richmond Agitation-Sedation Scale, RASS); 
      2) sedazione di pazienti adulti non intubati prima e/o  durante
procedure diagnostiche o chirurgiche che richiedono sedazione,  cioe'
sedazione procedurale/cosciente. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai  fini  della  fornitura:  OSP  -  medicinale
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere  a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in
altra lingua estera.  In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  paragrafo  7)  della  direttiva  2010/84/CE  e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.