N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2019

Ordinanza del 22 novembre 2019 del Giudice  di  pace  di  Genova  nel
procedimento  civile  promosso  da  Herghelici  Nicolaie  Dan  contro
Prefettura di Genova. 
 
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza  dell'alcool
  - Sostituzione della pena detentiva e  pecuniaria  con  quella  del
  lavoro  di  pubblica  utilita'  di  cui  all'art.  54  del  decreto
  legislativo n. 274 del 2000 - Riduzione alla meta'  della  sanzione
  accessoria della sospensione della patente  di  guida  in  caso  di
  svolgimento  positivo   del   lavoro   di   pubblica   utilita'   -
  Inapplicabilita' della riduzione a meta' della sanzione  accessoria
  in relazione all'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lettera  a),
  del decreto legislativo n. 285 del 1992. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 186, comma 9-bis, aggiunto  dall'art.  33,  comma  1,
  lettera d), della legge 29 luglio 2010,  n.  120  (Disposizioni  in
  materia di sicurezza stradale). 
(GU n.24 del 10-6-2020 )
 
                    IL GIUDICE DI PACE DI GENOVA 
 
    Il giudice di pace di Genova dott.  Franco  Nativi,  nella  causa
iscritta al n. 9969/2018 R.G., promossa con ricorso, ex  art.  6  del
decreto legislativo n. 150/2011, da Herghelici Nicolaie Dan,  avverso
ordinanza del prefetto di Genova n. 81958/18/PAT, datata 28  novembre
2018,  con  la  quale  e'  stata  irrogata  sanzione   amministrativa
disponendo per il periodo di mesi tre  l'inibizione  alla  guida  sul
territorio italiano nonche' la sospensione di  ogni  altro  eventuale
documento di guida, in conseguenza della  violazione  dell'art.  186,
comma 2, lettera a),  secondo  periodo  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285 (Codice  della  strada),  come  modificato  dalla
legge 29 luglio 2010, n. 120. 
 
                               Rileva 
 
    Il citato art. 186, comma 2, prescrive: «Chiunque guida in  stato
di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato: 
        a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma
da euro 532,00 a euro 2.127,00, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore
a 0,8 grammi per litro. All'accertamento della violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da tre a sei mesi; 
        b) con l'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00  e  l'arresto
fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a  1,5  grammi
per litro. All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi ad un anno; 
        c) con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00,  l'arresto
da sei mesi ad  un  anno,  qualora  sia  stato  accertato  un  valore
corrispondente ad un tasso alcolemico  superiore  a  1,5  grammi  per
litro. All'accertamento del reato consegue in ogni caso  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del  capo  II,  sezione
II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con  la  sentenza
di condanna ovvero di applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale  della
pena, e' sempre disposta la confisca del  veicolo  con  il  quale  e'
stato commesso il reato, salvo che il  veicolo  stesso  appartenga  a
persona estranea al reato. Ai fini  del  sequestro  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 224-ter.». 
    L'art. 33, comma 1, lettera d) della legge  29  luglio  2010,  n.
120, ha introdotto, nell'art. 186 del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, il comma 9-bis. 
    Il citato comma 9-bis prevede «Al di fuori dei casi previsti  dal
comma 2-bis del presente articolo, la  pena  detentiva  e  pecuniaria
puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di  condanna,  se
non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella  del  lavoro
di pubblica utilita' di cui all'art. 54 del  decreto  legislativo  28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e  consistente
nella prestazione di  un'attivita'  non  retribuita  a  favore  della
collettivita' da  svolgere,  in  via  prioritaria,  nel  campo  dello
sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni,  le
province, i comuni o  presso  enti  o  organizzazioni  di  assistenza
sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati  di  lotta
alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza  il  giudice
incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli  organi  di
cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare
l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga  o
quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000,
il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a  quella
della sanzione detentiva irrogato  e  dello  conversione  della  pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica
utilita'. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica
utilita', il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il
reato,  dispone  la  riduzione  alla  meta'  della   sanzione   della
sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in  cassazione.  Il  ricorso
non sospende l'esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice
che procede o il giudice dell'esecuzione, a  richiesta  del  pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di  cui  all'art.  666  del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita'  e
delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena
sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non  piu'  di
una volta.». 
 
                               Osserva 
 
    Ad avviso di questo giudice le  menzionate  norme  devono  essere
esaminate sotto il profilo della legittimita' costituzionale. 
    1. L'art. 9-bis prevede la possibilita'  di  sostituire  le  pene
stabilite dal comma 2, lettere b) e c) con  il  «lavoro  di  pubblica
utilita'», con all'esito favorevole, la riduzione  alla  meta'  della
sanzione della sospensione della patente di  guida.  Nessun  istituto
analogo e' previsto per l'ipotesi di cui alla lettera a), piu'  lieve
e punita solo con sanzione amministrativa e sanzione accessoria della
sospensione della patente. 
    2. La mancata previsione nel  comma  9-bis  di  un  istituto  che
consenta al trasgressore di ottenere  il  beneficio  della  riduzione
alla meta' del periodo di sospensione della patente di  guida  incide
su interessi di rango costituzionale.  La  norma  contrasterebbe  con
l'art. 3 della Carta costituzionale e con l'art. 29,  comma  2  della
«Dichiarazione universale dei diritti umani» adottata  dall'Assemblea
generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948; 
        a) sarebbe in  contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione
(tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali  davanti
alla legge ... E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli  di
ordine economico e sociale, che, limitando di  fatto  la  liberta'  e
uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della
persona  umana)  perche'  creerebbe  diseguaglianza  tra  le  persone
incorse nella violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a) e  quelle
incorse nella violazione dell'art. 186, comma 2,  lettere  b)  e  c).
Mentre il sistema sanzionatorio previsto per le ipotesi piu' gravi di
cui  alle  lettere  b)  e  c),  costituenti  reato,  consentendo   la
possibilita'  di  accedere  all'istituto  dei  «lavori  di   pubblica
utilita'» con il conseguente beneficio di ottenere la riduzione  alla
meta' della sanzione accessoria della sospensione  della  patente  di
guida,  non  e'  previsto  analogo  ovvero  altro   istituto   ovvero
prestazione che  permetta  al  trasgressore  della  violazione  della
lettera a) di avere parimenti la riduzione della patente di guida. Si
verrebbe  cosi'  a  creare  non  solo   disparita'   di   trattamento
sanzionatorio tra l'ipotesi piu' lieve  e  quelle  piu'  gravi  della
medesima condotta illecita,  bensi'  alla  illogica  e  contraria  ai
principi generali del diritto conseguenza  di  vedere  sanzionato  in
misura piu' grave o per lo meno in pari misura il  fatto  piu'  lieve
rispetto a quello previsto come reato. Infatti, nel caso di cui  alla
lettera b), con l'esito positivo  dello  svolgimento  dei  lavori  di
pubblica utilita',  la  sospensione  della  patente  potrebbe  venire
ridotta a  mesi  tre,  nella  stessa  misura  minima  di  sospensione
prevista nel caso di cui alla lettera a).  Con  l'effetto  di  punire
nella medesima misura le due diverse condotte. 
    Al rimettente non  appare  rilevante  che  il  beneficio  sia  in
relazione  con  il  complesso  delle  sanzioni   stabilite   per   le
fattispecie di reato, in quanto la diversita' tra le sanzioni  penali
e quella amministrativa dipende dalla differente qualificazione delle
condotte che il legislatore ha voluto prevedere; 
        b)  sarebbe  in  contrasto  con  l'art.  29,  comma  2  della
«Dichiarazione universale dei diritti umani» adattata  dall'Assemblea
generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948 (nell'esercizio  dei
suoi diritti e delle sue  liberta',  ognuno  deve  essere  sottoposto
soltanto a quelle limitazioni che  sono  stabilite  dalla  legge  per
assicurare il riconoscimento  e  il  rispetto  dei  diritti  e  delle
liberta' degli altri  e  per  soddisfare  le  giuste  esigenze  della
morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una societa'
democratica). 
    Le medesime considerazioni esposte nel  precedente  paragrafo  a)
rilevano altresi' riguardo  l'ulteriore  profilo  di  violazione  del
richiamato art. 29. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della
legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Solleva d'ufficio la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 186, comma 9-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, introdotto dall'art. 33, comma 1,  lettera  d)  della  legge  29
luglio 2010, n. 120, nella parte in cui non prevede  per  le  persone
incorse nella violazione dell'art.  186,  comma  2,  lettera  a)  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  un  istituto  ovvero
prestazione che permetta di  avere  la  riduzione  alla  meta'  della
sanzione  accessoria  della  sospensione  della  patente  di   guida,
parimenti a quanto previsto per le ipotesi  di  cui  alle  successive
lettere b) e c) della stessa norma, per contrasto sia  con  l'art.  3
della Costituzione, sia con l'art. 29, comma 2  della  «Dichiarazione
universale dei diritti umani» adottata dall'Assemblea generale  delle
Nazioni unite il 10 dicembre 1948. 
    Per evitare possibile nocumento al ricorrente,  in  attesa  della
risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dispone la
sospensione del giudizio iscritto al n. 9969/2018 R.G. fino all'esito
del giudizio di legittimita'. 
    Si comunichi alle parti. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina la notifica, a  cura  della  cancelleria,  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  la   sua
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Genova, 18 novembre 2019 
 
                     Il Giudice di pace: Nativi