N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 agosto 2018
Ordinanza del 20 agosto 2018 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Lazio sul ricorso proposto da Janni Giulio contro Ministero della difesa e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).. Impiego pubblico - Previsione per il personale non contrattualizzato (nella specie: personale militare), di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che le progressioni di carriera, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Proroga sino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 21, terzo periodo; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 16, comma 1, lettera b); decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 1, comma 1, lettera a).(GU n.24 del 10-6-2020 )
LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale per il lazio In persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci, ha pronunciato la seguente ordinanza; Nel giudizio pensionistico iscritto al n. 74579 del registro di segreteria, proposto da Janni Giulio, nato a Roma il 23 marzo 1953 ed ivi residente in piazza dei Re di Roma n. 64, codice fiscale JNNGLI53C23H501S, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Viti (del foro di Roma), nonche' elettivamente domiciliato a Roma in viale Bruno Buozzi n. 32 presso lo studio del difensore stesso; Contro Ministero della difesa, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal capo pro tempore dell'ufficio trattamento economico di quiescenza del Centro unico stipendiale dell'Esercito, nonche' elettivamente domiciliato a Roma in via Sforza n. 17 presso la sede del predetto ufficio; e contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Manuela Massa, Emanuela Capannolo, Clementina Pulli e Nicola Valente (tutti iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Roma), nonche' elettivamente domiciliato a Roma in via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura centrale dell'INPS stesso. Fatto e diritto 1. Con sentenza il cui dispositivo e' stato letto all'odierna udienza del Giudizio 74579 - ordinanza pronunciata all'udienza del 22 gennaio 2018 questo giudice ha accertato che: Giulio Janni, ex militare dell'Esercito, era stato collocato a riposo il 31 dicembre 2014 perche' contestualmente dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato; conseguentemente il giorno prima, ossia nell'ultimo giorno di servizio, egli era stato promosso dal grado di brigadiere generale a quello di maggiore generale; tuttavia da tale promozione non era scaturito alcun beneficio stipendiale in costanza del rapporto d'impiego, a causa del blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera introdotto per il personale c.d. non contrattualizato (ossia quello disciplinato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001) dall'art. 9, comma 21, terzo periodo del decreto-legge n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) per il triennio 2011/2013 e poi prorogato per tutto il 2014 dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2013. 2. Con quella medesima sentenza questo giudice ha altresi' reputato che la domanda attorea dovesse interpretarsi in chiave estensiva: cioe' riferendola anche al computo degli effetti stipendiali della suddetta promozione almeno a decorrere dal 1° gennaio 2015, data in cui era normativamente cessato il blocco su descritto. Il Ministero della difesa ha resistito anche a tale prospettazione. 3. Riguardo a quest'ultima va evidenziato, in punto di fatto, come l'odierno resistente abbia riconosciuto che «... il ripristino ... dell'efficacia economica degli incrementi retributivi derivanti dalla promozione al grado ... superiore ha ... prodotto effetti soltanto nei confronti del personale militare cessato dal servizio in regime di 'blocco stipendiale' ... dal 2011 al 2014 ... e ancora in posizione di ausiliaria al 1° gennaio 2015»; e che invece allo Janni, siccome cessato dal servizio il 31 dicembre 2014 con contestuale collocamento nella categoria del congedo assoluto, ... non compete alcun adeguamento in pensione nel senso suindicato (pag. 2 della memoria di costituzione). Il che evidenzia una sperequazione rispetto al caso di un collega dello Janni promosso contestualmente a lui (sia pur in via discrezionale) e pero' collocato a riposo dopo il 1° gennaio 2015: finendo quegli per godere, in tal guisa, di un piu' elevato trattamento di quiescenza. 4. Tuttavia a tale disparita' di trattamento non puo' rimediarsi a legislazione vigente: atteso che gli artt. 43 (per il personale civile) e 53 (per il personale militare) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 sanciscono che «ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza la base pensionabile ... [e'] costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga ... integralmente percepiti ...». E tale principio risulta costantemente applicato, dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso di escludere la computabilita' di elementi stipendiali mai goduti, anche qualora possa aversi titolo ad ottenerli (ex multis: 2ª sezione d'appello, sentenza n. 112/2017). 5. Nondimeno quella sperequazione, di cui e' stata appena evidenziata la rilevanza nell'odierno giudizio, non appare conforme ai principi di ragionevolezza e di parita' di trattamento sanciti dall'art. 3 della Costituzione. A tal proposito vanno pienamente condivise e devono intendersi qui integralmente richiamate le considerazioni di cui all'ordinanza n. 1/2017 della sezione Liguria di questa Corte, poi iscritta nel registro ordinanze della Consulta con il n. 71/2017, in tema di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle norme menzionate al paragrafo 1, mediante le quali e' stato dapprima introdotto e poi prorogato il blocco in argomento. 6. In particolare preme sottolineare che, nell'interpretazione da considerarsi quale «diritto vivente» (alla luce del poc'anzi richiamato orientamento giurisprudenziale), tra i destinatari di una progressione di carriera verificatasi durante il quadriennio del blocco stesso quest'ultimo rivestirebbe carattere: temporaneo, coerentemente con quanto considerato dalla Corte costituzionale stessa con la sentenza n. 304/2013, nei confronti di coloro che rimangano in servizio oltre la data di cessazione del blocco (ossia il 1° gennaio 2015) perche' costoro fruirebbero sia del beneficio stipendiale da quella medesima data, sia del conseguente beneficio pensionistico al momento del successivo collocamento a riposo; permanente, nei confronti di coloro che vengano collocati a riposo durante il quadriennio 2011/2014, che invece sarebbero esclusi da ambo quei benefici. 7. A quest'ultimo proposito e' altresi' appena il caso di ricordare che, assai spesso, l'epoca del collocamento a riposo prescinde dalla volonta' dell'interessato. Inoltre va da se' che, tra due soggetti con identica anzianita' di carriera che abbiano conseguito la medesima promozione in pari data, venga collocato a riposo per primo il piu' anziano (anagraficamente) tra i due: laddove la Corte costituzionale stessa, nel rigettare la questione concernente la legittimita' del blocco stesso ai meri fini stipendiali, «... ha valorizzato il criterio oggettivo che si ricava dalla maggiore anzianita' di servizio dei' soggetti destinatati di un miglior trattamento economico corrispondente all'ottenuta promozione» (sentenza n. 96/ 2016, che richiama la gia' menzionata n. 304/2013). Ed ancor peggiore e' l'eventualita' in cui, tra quei due soggetti, colui che vanti maggior anzianita' sia anagrafica che di carriera consegua prima dell'altro la medesima promozione e, pero', venga collocato a riposo in costanza del blocco: perche', dopo il 1° gennaio 2015, il collega piu' giovane finirebbe con lo scavalcarlo dapprima sul piano stipendiale e poi su quello pensionistico, anche a parita' di eta' anagrafica al momento del (rispettivo) collocamento a riposo e di durata globale della carriera. 8. Last but not least, la promozione c.d. alla vigilia attribuita all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 1076 del decreto legislativo n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare) rivestirebbe carattere meramente virtuale, a dispetto della circostanza che essa risultasse appunto obbligatoria ex lege anziche' esser scaturita dalla discrezionalita' dell'Amministrazione a cui apparteneva lo Janni. Talche', in buona sostanza, la. normativa concernente il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera avrebbe anticipato al 1° gennaio 2011 la formale abrogazione di quella peculiare promozione (poi abrogata dal 1° gennaio 2015, in virtu' dell'art. 1, comrna 258 della legge n. 190/2014), aggravando cosi' i dubbi di legittimita' costituzionale fin qui illustrati. 9. Conclusivamente anche nel caso di specie va sollevata, alla luce delle su esposte considerazioni ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo del decreto-legge n. 78/2010 (convertito nella legge n. 122/2010), dell'art. 16, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 98/2011 (convertito nella legge n. 111/2011) e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2013: nella parte in cui, per il dipendente pubblico in favore del quale sia stata disposta una progressione di carriera negli anni dal 2011 al 2014 e che sia stato altresi' collocato a riposo nell'arco di tale quadriennio, prevede che successivamente al 1° gennaio 2015 gli effetti di quella progressione di carriera permangano limitati esclusivamente ai fini giuridici e non siano invece computabili nel trattamento pensionistico.
P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giusdizionale regionale per il Lazio, non definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n. 74579, dichiara rilevante in tale giudizio e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo del decreto-legge n. 78/2010 (convertito nella legge n. 122/2010), dell'art. 16, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 98/2011 (convertito nella legge n. 111/2011) e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2013, nella parte in cui, per il dipendente pubblico in favore del quale sia stata disposta una progressione di carriera negli anni dal 2011 al 2014 e che sia stato altresi' collocato a riposo nell'arco di tale quadriennio, prevede che relativamente al trattamento pensionistico gli effetti di quella progressione di carriera permangano limitati esclusivamente ai fini giuridici anche oltre la data del 1° gennaio 2015, e per l'effetto: 1) solleva la questione di legittimita' costituzionale delle suddette norme, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 2) dispone che gli atti dell'odierno giudizio vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; 3) sospende il giudizio stesso sino alla comunicazione della decisione che avra' adottato la Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale testa sollevata; 4) dispone che la presente ordinanza venga notificata, in forma integrale, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri; 5) dispone che la presente ordinanza venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso a Roma nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2018. Il Giudice: Musumeci