BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Comunicazione del 29 maggio 2020, SIM e gruppi  di  SIM  -  modifiche
della disciplina relativa al rischio di tasso  d'interesse  derivante
da attivita' diverse dalla negoziazione e prove di stress degli enti.
(20A03119) 
(GU n.149 del 13-6-2020)

 
1. Premessa 
 
    La presente comunicazione modifica la disciplina contenuta  nella
comunicazione del 31 marzo 2014 (1) concernente  l'applicazione  alle
SIM e ai gruppi di SIM delle norme  CRDIV/CRR  (2)  ,  per  adeguarla
all'evoluzione del quadro normativo europeo in  materia  di  gestione
del rischio di tasso d'interesse e di prove di stress degli enti. (3) 
    Le   modifiche   sono   volte   a   recepire   gli   Orientamenti
dell'Autorita' bancaria europea (European Banking  Authority  -  EBA)
su: 
      i. la gestione del rischio di tasso di interesse  derivante  da
attivita' diverse dalla negoziazione  (non-trading  book  activities)
che contengono  linee  guida  indirizzate  alle  banche  e  alle  SIM
relative alle aspettative di vigilanza sui sistemi che gli enti  sono
tenuti ad attuare per identificare, valutare e gestire il rischio  di
tasso di interesse del «portafoglio bancario» (banking book); 
      ii. le prove di stress degli enti che  contengono  linee  guida
indirizzate alle  banche  e  alle  SIM  su  requisiti  organizzativi,
metodologie e processi comuni per l'esecuzione delle prove di  stress
interne. 
    Le discrezionalita' che si e' deciso di esercitare rispetto  alla
regolamentazione  europea  sono  state   oggetto   di   consultazione
pubblica. I punti piu' rilevanti sono stati: 
      i. le modifiche apportate alle modalita'  semplificate  per  la
misurazione dell'esposizione al rischio di  tasso  di  interesse  sul
portafoglio bancario; 
      ii. la declinazione del principio di proporzionalita'; 
      iii. l'esplicita attribuzione alla funzione di Risk  management
di compiti connessi alla valutazione della  robustezza  ed  efficacia
del programma delle prove di stress. 
    Sul sito web della Banca d'Italia sono  pubblicati  il  resoconto
della consultazione e le osservazioni pervenute per le quali  non  e'
stata chiesta la riservatezza. 
    Non sono state effettuate analisi di impatto ulteriori rispetto a
quanto gia' valutato in sede EBA. 
 
2. Modifiche alla disciplina 
 
    Per adeguare la disciplina del rischio tasso  e  delle  prove  di
stress  agli  Orientamenti  dell'EBA,  le  SIM  e  i  gruppi  di  SIM
applicano: 
      i. gli Orientamenti sulla gestione  del  rischio  di  tasso  di
interesse  derivante  da   attivita'   diverse   dalla   negoziazione
(non-trading book activities) (EBA/GL/2018/02)  come  recepiti  nella
circolare n. 285; 
      ii. gli Orientamenti relativi alle prove di stress  degli  enti
(EBA/GL/2018/04) come recepiti nella circolare n. 285. 
 
3. Entrata in vigore 
 
    La  presente  modifica  normativa  entra  in  vigore  il   giorno
successivo alla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale.  In
linea con quanto gia' disposto per le banche, le SIM e  i  gruppi  di
SIM, entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione,  devono  adeguare
almeno i sistemi di risk management,  per  poi  completare  il  pieno
allineamento alle nuove GL nel resoconto ICAAP del 2021. 
    La presente comunicazione e' stata emanata  previo  parere  della
Consob, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF. 
 
__________ 

(1) Cfr. Comunicazione del 31 marzo 2014 pubblicata nel Bollettino di
    Vigilanza 3/2014 e successivamente  integrata  con  Comunicazione
    del 4 gennaio 2018 e del 29 luglio 2019. 

(2) Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) e regolamento 575/2013/UE (CRR). 

(3) La disciplina delle banche e'  stata  oggetto  di  un  intervento
    normativo analogo. Cfr. il 32° aggiornamento della  circolare  n.
    285 «Disposizioni di vigilanza per le banche», con cui sono stati
    modificati i  capitoli  in  materia  di  «Processo  di  controllo
    prudenziale» (Parte prima, titolo III, cap. 1), «Il  sistema  dei
    controlli interni» (Parte prima, titolo IV, cap. 3) e «Governo  e
    gestione del rischio di liquidita'» (Parte prima, titolo IV, cap.
    6).