PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 giugno 2020 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
680). (20A03217) 
(GU n.150 del 15-6-2020)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646  dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5  aprile  2020,
numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e  667  del  22
aprile 2020 e n. 669 del 24 aprile 2020 e la n.  673  del  15  maggio
2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile  in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22  marzo  2020,  1°
aprile, 10 e 26 aprile 2020 concernenti  disposizioni  attuative  del
citato decreto-legge n. 6 del 2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 13 del 2020, nonche' il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni  attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
  Ritenuto necessario  consentire  la  prosecuzione  del  progressivo
scaglionamento ed  accesso  contingentato  degli  utenti  presso  gli
uffici di Poste Italiane S.p.a. mediante l'anticipo  dei  termini  di
pagamento  dei  trattamenti  pensionistici,  degli   assegni,   delle
pensioni e delle indennita' di accompagnamento erogate agli  invalidi
civili di cui all'art. 1, comma 302, della suddetta legge n. 190  del
2014; 
  Vista la richiesta del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali del 1° giugno 2020; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
  protezione civile n. 652 del 19 marzo 2020. 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 652 del 19 marzo 2020, e'  sostituito  dal
seguente: 
    «1. Allo scopo di consentire, a Poste Italiane S.p.a. la gestione
dell'accesso ai propri  sportelli,  dei  titolari  del  diritto  alla
riscossione delle predette prestazioni, in modalita' compatibili  con
le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e  gestire
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti  dei
titolari delle prestazioni medesime,  il  pagamento  dei  trattamenti
pensionistici, degli assegni, delle pensioni e  delle  indennita'  di
accompagnamento erogate agli invalidi  civili,  di  cui  all'art.  1,
comma 302,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  e  successive
integrazioni e modificazioni, di competenza di aprile, maggio, giugno
e luglio 2020 e' anticipato a decorrere: 
      dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilita' di aprile 2020; 
      dal 27 al 30 aprile 2020 per la mensilita' di maggio 2020; 
      dal 26 al 30 maggio 2020 per la mensilita' di giugno 2020; 
      dal 24 al 30 giugno 2020 per la mensilita' di luglio 2020. 
  Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile
delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno
del mese di competenza dello stesso». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 giugno 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli