N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 agosto 2018

Ordinanza  del  20  agosto  2018  della  Corte  dei  conti   -   Sez.
giurisdizionale  per  il  Lazio  su  ricorso  proposto  da   Cacioppo
Pierluigi contro Ministero della difesa. 
 
Impiego pubblico - Previsione per il personale non  contrattualizzato
  (nella specie: personale militare), di cui all'art. 3 del d.lgs. n.
  165 del 2001, che le progressioni di carriera, comunque denominate,
  eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno  effetto,
  per i predetti anni, ai fini  esclusivamente  giuridici  -  Proroga
  sino al  31  dicembre  2014  delle  disposizioni  che  limitano  la
  crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del  personale
  delle pubbliche amministrazioni. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in  materia  di
  stabilizzazione  finanziaria  e   di   competitivita'   economica),
  convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.  122,
  art. 9, comma 21, terzo periodo; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
  (Disposizioni  urgenti   per   la   stabilizzazione   finanziaria),
  convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.  111,
  art.  16,  comma  1,  lettera  b);  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 4 settembre 2013, n.  122  (Regolamento  in  materia  di
  proroga  del  blocco  della  contrattazione  e  degli   automatismi
  stipendiali per i pubblici dipendenti, a  norma  dell'articolo  16,
  commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111),  art.  1,
  comma 1, lettera a). 
(GU n.25 del 17-6-2020 )
 
                          LA CORTE DEI CONTI 
           Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio 
 
    in  persona  del  giudice  monocratico   Eugenio   Musumeci,   ha
pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto
al  n.  74463  del  registro  di  segreteria,  proposto  da  Cacioppo
Pierluigi, nato a Roma il 1° giugno 1948  ed  ivi  residente  in  via
Antonio   Locatelli   n.   1,   codice   fiscale    CCPPLG48H01H501L,
rappresentato e  difeso  dagli  avvocati  Alba  Giordano  ed  Umberto
Verdacchi  (entrambi  del  Foro  di  Roma),   nonche'   elettivamente
domiciliato a Roma in via Muzio Clementi n. 58 presso lo  studio  del
primo di tali difensori; 
    Contro: 
      Ministero della difesa, in persona del  ministro  pro  tempore,
rappresentato e difeso dal  capo  pro  tempore  del  1°  reparto,  1ª
divisione, 7ª  sezione  della  Direzione  generale  della  previdenza
militare e della leva, nonche' elettivamente domiciliato  a  Roma  in
viale dell'Esercito n. 186 - presso la sede del predetto ufficio. 
 
                           Fatto e diritto 
 
    1. Con sentenza il cui dispositivo  e'  stato  letto  all'odierna
udienza del 22 gennaio  2018  questo  giudice,  dopo  aver  disatteso
alcune eccezioni pregiudiziali sollevate dal Ministero della  difesa,
ha rigettato il capo di domanda mediante cui Pierluigi  Cacioppo,  ex
militare della Marina collocato a riposo il  1°  giugno  2013,  aveva
chiesto che fin da  quella  data  il  suo  trattamento  pensionistico
venisse  commisurato  al   grado   di   ammiraglio   ispettore   capo
attribuitogli a decorrere dal 25  febbraio  2012.  Peraltro  da  tale
promozione non era scaturito alcun beneficio stipendiale, in costanza
del rapporto d'impiego, a causa del blocco  degli  effetti  economici
delle progressioni di carriera introdotto per il personale  c.d.  non
contrattualizzato (ossia quello disciplinato dall'art. 3 del  decreto
legislativo n. 165/2001) dall'art. 9, comma  21,  terzo  periodo  del
decreto-legge n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) per  il
triennio 2011/2013 e poi prorogato per tutto  il  2014  dall'art.  1,
comma 1, lettera a) del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
122/2013. 
    2. Inoltre in quella  medesima  sentenza  e'  stato  previsto  di
statuire distintamente, cioe' con la presente  ordinanza,  sull'altro
capo di domanda attorea:  mediante  cui  l'odierno  ricorrente  aveva
chiesto, in via subordinata, che  il  suo  trattamento  pensionistico
venisse commisurato almeno dal 1° gennaio 2015 al predetto  grado  da
lui conseguito durante il quadriennio 2011/2014, cioe' dalla data  in
cui era normativamente cessato il blocco teste' descritto. 
    Il Ministero della difesa ha resistito anche a  tale  subordinata
pretesa. 
    3. Riguardo a quest'ultima va evidenziato,  in  punto  di  fatto,
come l'odierno resistente abbia riconosciuto che «...  il  ripristino
dell'efficacia economica degli incrementi retributivi derivanti dalla
promozione al grado o alla qualifica superiore riguarda ...  il  solo
personale in servizio al 1° gennaio 2015 ...» (pag. 2  della  memoria
di  costituzione).  Il  che  conferma  pienamente  l'assunto  attoreo
secondo cui un collega promosso al  grado  superiore  contestualmente
all'odierno ricorrente e pero' collocato a riposo  posteriormente  al
1º gennaio 2015 ha materialmente goduto, da quest'ultima data,  della
progressione  stipendiale;  nonche',   dalla   successiva   data   di
collocamento a riposo, del conseguente computo di quella progressione
ai fini pensionistici: finendo cosi con il fruire di un piu'  elevato
trattamento di quiescenza, rispetto  a  chi  sia  stato  collocato  a
riposo durante il quadriennio di vigenza del blocco stipendiale. 
    4.  Tuttavia,  contrariamente  a  quanto  postulato  dall'odierno
ricorrente, a tale disparita' di trattamento non  puo'  rimediarsi  a
legislazione vigente: atteso che gli articoli 43  (per  il  personale
civile) e 53 (per il personale militare) del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  1092/1973  sanciscono  che  «ai   fini   della
determinazione della misura del trattamento di quiescenza... la  base
pensionabile... [e'] costituita dall'ultimo stipendio  o  dall'ultima
paga ... integralmente  percepiti  ...».  E  tale  principio  risulta
costantemente applicato, dalla giurisprudenza di  questa  Corte,  nel
senso di escludere la  computabilita'  di  elementi  stipendiali  mai
goduti, anche qualora possa aversi titolo ad ottenerli (ex multis: 2ª
sezione d'appello, sentenza n. 112/2017). 
    5.  Nondimeno  quella  sperequazione,  di  cui  e'  stata  appena
evidenziata la rilevanza nell'odierno giudizio, non  appare  conforme
ai principi di ragionevolezza e di  parita'  di  trattamento  sanciti
dall'art. 3 della Costituzione. 
    A tal proposito vanno pienamente condivise  e  devono  intendersi
qui integralmente richiamate le considerazioni di  cui  all'ordinanza
n. 1/2017 della sezione Liguria di questa  Corte,  poi  iscritta  nel
registro ordinanze della consulta con il n. 71/2017, in tema  di  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
delle norme menzionate al paragrafo 1, mediante  le  quali  e'  stato
dapprima introdotto e poi prorogato il blocco in argomento. 
    6. In particolare preme sottolineare che, nell'interpretazione da
considerarsi  quale  «diritto  vivente»  (alla  luce   del   poc'anzi
richiamato orientamento giurisprudenziale), tra i destinatari di  una
progressione di carriera  verificatasi  durante  il  quadriennio  del
blocco stesso quest'ultimo rivestirebbe carattere: 
      temporaneo, coerentemente con quanto  considerato  dalla  Corte
costituzionale stessa con la sentenza n. 304/2013, nei  confronti  di
coloro che rimangano in servizio oltre  la  data  di  cessazione  del
blocco (ossia il 1º gennaio 2015) perche' costoro fruirebbero sia del
beneficio stipendiale da quella medesima data,  sia  del  conseguente
beneficio pensionistico al  momento  del  successivo  collocamento  a
riposo; 
      permanente, nei confronti di coloro  che  vengano  collocati  a
riposo durante il quadriennio 2011/2014, che invece sarebbero esclusi
da ambo quei benefici. 
    7. A  quest'ultimo  proposito  e'  altresi'  appena  il  caso  di
ricordare che,  assai  spesso,  l'epoca  del  collocamento  a  riposo
prescinde dalla volonta' dell'interessato. 
    Inoltre va da se' che, tra due soggetti con  identica  anzianita'
di carriera che abbiano conseguito la  medesima  promozione  in  pari
data,  venga  collocato  a  riposo  per   primo   il   piu'   anziano
(anagraficamente) tra i due: laddove la Corte costituzionale  stessa,
nel rigettare la questione concernente  la  legittimita'  del  blocco
stesso ai meri fini stipendiali,  «...  ha  valorizzato  il  criterio
oggettivo che si ricava dalla maggiore  anzianita'  di  servizio  dei
soggetti   destinatari   di   un   miglior   trattamento    economico
corrispondente all'ottenuta promozione»  (sentenza  n.  96/2016,  che
richiama la gia'  menzionata  n.  304/2013).  Ed  ancor  peggiore  e'
l'eventualita' in cui, tra quei due soggetti, colui che vanti maggior
anzianita' sia anagrafica che di carriera consegua  prima  dell'altro
la medesima promozione e, pero', venga collocato a riposo in costanza
del blocco: perche', dopo il 1° gennaio 2015, il collega piu' giovane
finirebbe con lo scavalcarlo dapprima sul piano stipendiale e poi  su
quello pensionistico, anche a parita' di eta' anagrafica  al  momento
del (rispettivo) collocamento a riposo  e  di  durata  globale  della
carriera. 
    8. Conclusivamente anche nel caso di specie  va  sollevata,  alla
luce delle su esposte considerazioni ed  in  riferimento  all'art.  3
della Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  del
combinato  disposto  dell'art.  9,  comma  21,  terzo   periodo   del
decreto-legge  n.  78/2010  (convertito  nella  legge  n.  122/2010),
dell'art. 16, comma  1,  lettera  b)  del  decreto-legge  n.  98/2011
(convertito nella legge n. 111/2011) e dell'art. 1, comma 1,  lettera
a) del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  122/2013:  nella
parte in cui, per il dipendente pubblico  in  favore  del  quale  sia
stata disposta una progressione di carriera negli anni  dal  2011  al
2014 e che sia stato altresi' collocato a riposo  nell'arco  di  tale
quadriennio, prevede che  successivamente  al  1°  gennaio  2015  gli
effetti  di  quella  progressione  di  carriera  permangono  limitati
esclusivamente ai fini giuridici e non siano invece  computabili  nel
trattamento pensionistico. 
 
                                P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti,  Sezione  giurisdizionale  regionale  per  il
Lazio, non definitivamente pronunciando in relazione al  giudizio  n.
74463 dichiara  rilevante  in  tale  giudizio  e  non  manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
di legittimita' costituzionale del combinato  disposto  dell'art.  9,
comma 21, terzo periodo  del  decreto-legge  n.  78/2010  (convertito
nella legge n. 122/2010), dell'art.  16,  comma  1,  lettera  b)  del
decreto-legge n. 98/2011  (convertito  nella  legge  n.  111/2011)  e
dell'art. 1, comma 1, lettera a) del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  122/2013,  nella  parte  in  cui,  per  il  dipendente
pubblico in favore del quale sia stata disposta una  progressione  di
carriera negli anni dal  2011  al  2014  e  che  sia  stato  altresi'
collocato  a  riposo  nell'arco  di  tale  quadriennio,  prevede  che
relativamente al trattamento  pensionistico  gli  effetti  di  quella
progressione di carriera permangano limitati esclusivamente  ai  fini
giuridici anche oltre la data del 1º gennaio 2015, e per l'effetto: 
        1) solleva la questione di legittimita' costituzionale  delle
suddette norme, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 
        2)  dispone  che  gli  atti  dell'odierno  giudizio   vengano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; 
        3) sospende il giudizio stesso sino alla comunicazione  della
decisione che avra' adottato la Corte costituzionale sulla  questione
di legittimita' costituzionale teste' sollevata; 
        4) dispone che la presente  ordinanza  venga  notificata,  in
forma integrale, alle parti in causa ed al Presidente  del  Consiglio
dei ministri; 
        5) dispone che la  presente  ordinanza  venga  comunicata  al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica. 
        Cosi' deciso a Roma nella Camera di consiglio del 22  gennaio
2018. 
 
                        Il giudice: Musumeci