N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 agosto 2018
Ordinanza del 20 agosto 2018 della Corte dei conti - Sez. giurisdizionale per il Lazio su ricorso proposto da Cacioppo Pierluigi contro Ministero della difesa. Impiego pubblico - Previsione per il personale non contrattualizzato (nella specie: personale militare), di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, che le progressioni di carriera, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Proroga sino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 21, terzo periodo; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 16, comma 1, lettera b); decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 1, comma 1, lettera a).(GU n.25 del 17-6-2020 )
LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio in persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci, ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto al n. 74463 del registro di segreteria, proposto da Cacioppo Pierluigi, nato a Roma il 1° giugno 1948 ed ivi residente in via Antonio Locatelli n. 1, codice fiscale CCPPLG48H01H501L, rappresentato e difeso dagli avvocati Alba Giordano ed Umberto Verdacchi (entrambi del Foro di Roma), nonche' elettivamente domiciliato a Roma in via Muzio Clementi n. 58 presso lo studio del primo di tali difensori; Contro: Ministero della difesa, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal capo pro tempore del 1° reparto, 1ª divisione, 7ª sezione della Direzione generale della previdenza militare e della leva, nonche' elettivamente domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n. 186 - presso la sede del predetto ufficio. Fatto e diritto 1. Con sentenza il cui dispositivo e' stato letto all'odierna udienza del 22 gennaio 2018 questo giudice, dopo aver disatteso alcune eccezioni pregiudiziali sollevate dal Ministero della difesa, ha rigettato il capo di domanda mediante cui Pierluigi Cacioppo, ex militare della Marina collocato a riposo il 1° giugno 2013, aveva chiesto che fin da quella data il suo trattamento pensionistico venisse commisurato al grado di ammiraglio ispettore capo attribuitogli a decorrere dal 25 febbraio 2012. Peraltro da tale promozione non era scaturito alcun beneficio stipendiale, in costanza del rapporto d'impiego, a causa del blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera introdotto per il personale c.d. non contrattualizzato (ossia quello disciplinato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001) dall'art. 9, comma 21, terzo periodo del decreto-legge n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) per il triennio 2011/2013 e poi prorogato per tutto il 2014 dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2013. 2. Inoltre in quella medesima sentenza e' stato previsto di statuire distintamente, cioe' con la presente ordinanza, sull'altro capo di domanda attorea: mediante cui l'odierno ricorrente aveva chiesto, in via subordinata, che il suo trattamento pensionistico venisse commisurato almeno dal 1° gennaio 2015 al predetto grado da lui conseguito durante il quadriennio 2011/2014, cioe' dalla data in cui era normativamente cessato il blocco teste' descritto. Il Ministero della difesa ha resistito anche a tale subordinata pretesa. 3. Riguardo a quest'ultima va evidenziato, in punto di fatto, come l'odierno resistente abbia riconosciuto che «... il ripristino dell'efficacia economica degli incrementi retributivi derivanti dalla promozione al grado o alla qualifica superiore riguarda ... il solo personale in servizio al 1° gennaio 2015 ...» (pag. 2 della memoria di costituzione). Il che conferma pienamente l'assunto attoreo secondo cui un collega promosso al grado superiore contestualmente all'odierno ricorrente e pero' collocato a riposo posteriormente al 1º gennaio 2015 ha materialmente goduto, da quest'ultima data, della progressione stipendiale; nonche', dalla successiva data di collocamento a riposo, del conseguente computo di quella progressione ai fini pensionistici: finendo cosi con il fruire di un piu' elevato trattamento di quiescenza, rispetto a chi sia stato collocato a riposo durante il quadriennio di vigenza del blocco stipendiale. 4. Tuttavia, contrariamente a quanto postulato dall'odierno ricorrente, a tale disparita' di trattamento non puo' rimediarsi a legislazione vigente: atteso che gli articoli 43 (per il personale civile) e 53 (per il personale militare) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 sanciscono che «ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza... la base pensionabile... [e'] costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga ... integralmente percepiti ...». E tale principio risulta costantemente applicato, dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso di escludere la computabilita' di elementi stipendiali mai goduti, anche qualora possa aversi titolo ad ottenerli (ex multis: 2ª sezione d'appello, sentenza n. 112/2017). 5. Nondimeno quella sperequazione, di cui e' stata appena evidenziata la rilevanza nell'odierno giudizio, non appare conforme ai principi di ragionevolezza e di parita' di trattamento sanciti dall'art. 3 della Costituzione. A tal proposito vanno pienamente condivise e devono intendersi qui integralmente richiamate le considerazioni di cui all'ordinanza n. 1/2017 della sezione Liguria di questa Corte, poi iscritta nel registro ordinanze della consulta con il n. 71/2017, in tema di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle norme menzionate al paragrafo 1, mediante le quali e' stato dapprima introdotto e poi prorogato il blocco in argomento. 6. In particolare preme sottolineare che, nell'interpretazione da considerarsi quale «diritto vivente» (alla luce del poc'anzi richiamato orientamento giurisprudenziale), tra i destinatari di una progressione di carriera verificatasi durante il quadriennio del blocco stesso quest'ultimo rivestirebbe carattere: temporaneo, coerentemente con quanto considerato dalla Corte costituzionale stessa con la sentenza n. 304/2013, nei confronti di coloro che rimangano in servizio oltre la data di cessazione del blocco (ossia il 1º gennaio 2015) perche' costoro fruirebbero sia del beneficio stipendiale da quella medesima data, sia del conseguente beneficio pensionistico al momento del successivo collocamento a riposo; permanente, nei confronti di coloro che vengano collocati a riposo durante il quadriennio 2011/2014, che invece sarebbero esclusi da ambo quei benefici. 7. A quest'ultimo proposito e' altresi' appena il caso di ricordare che, assai spesso, l'epoca del collocamento a riposo prescinde dalla volonta' dell'interessato. Inoltre va da se' che, tra due soggetti con identica anzianita' di carriera che abbiano conseguito la medesima promozione in pari data, venga collocato a riposo per primo il piu' anziano (anagraficamente) tra i due: laddove la Corte costituzionale stessa, nel rigettare la questione concernente la legittimita' del blocco stesso ai meri fini stipendiali, «... ha valorizzato il criterio oggettivo che si ricava dalla maggiore anzianita' di servizio dei soggetti destinatari di un miglior trattamento economico corrispondente all'ottenuta promozione» (sentenza n. 96/2016, che richiama la gia' menzionata n. 304/2013). Ed ancor peggiore e' l'eventualita' in cui, tra quei due soggetti, colui che vanti maggior anzianita' sia anagrafica che di carriera consegua prima dell'altro la medesima promozione e, pero', venga collocato a riposo in costanza del blocco: perche', dopo il 1° gennaio 2015, il collega piu' giovane finirebbe con lo scavalcarlo dapprima sul piano stipendiale e poi su quello pensionistico, anche a parita' di eta' anagrafica al momento del (rispettivo) collocamento a riposo e di durata globale della carriera. 8. Conclusivamente anche nel caso di specie va sollevata, alla luce delle su esposte considerazioni ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo del decreto-legge n. 78/2010 (convertito nella legge n. 122/2010), dell'art. 16, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 98/2011 (convertito nella legge n. 111/2011) e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2013: nella parte in cui, per il dipendente pubblico in favore del quale sia stata disposta una progressione di carriera negli anni dal 2011 al 2014 e che sia stato altresi' collocato a riposo nell'arco di tale quadriennio, prevede che successivamente al 1° gennaio 2015 gli effetti di quella progressione di carriera permangono limitati esclusivamente ai fini giuridici e non siano invece computabili nel trattamento pensionistico.
P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, non definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n. 74463 dichiara rilevante in tale giudizio e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo del decreto-legge n. 78/2010 (convertito nella legge n. 122/2010), dell'art. 16, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 98/2011 (convertito nella legge n. 111/2011) e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2013, nella parte in cui, per il dipendente pubblico in favore del quale sia stata disposta una progressione di carriera negli anni dal 2011 al 2014 e che sia stato altresi' collocato a riposo nell'arco di tale quadriennio, prevede che relativamente al trattamento pensionistico gli effetti di quella progressione di carriera permangano limitati esclusivamente ai fini giuridici anche oltre la data del 1º gennaio 2015, e per l'effetto: 1) solleva la questione di legittimita' costituzionale delle suddette norme, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 2) dispone che gli atti dell'odierno giudizio vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; 3) sospende il giudizio stesso sino alla comunicazione della decisione che avra' adottato la Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale teste' sollevata; 4) dispone che la presente ordinanza venga notificata, in forma integrale, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri; 5) dispone che la presente ordinanza venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso a Roma nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2018. Il giudice: Musumeci