N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 maggio 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 maggio  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento -  Misure  urgenti
  di sostegno per le famiglie, i lavoratori e  i  settori  economici,
  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni di
  semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici  -
  Procedura di affidamento di contratti pubblici di  importo  pari  o
  superiore alla soglia europea - Previsione che, per tutta la durata
  dello   stato   di   emergenza   sul   territorio   nazionale,   le
  amministrazioni  aggiudicatrici  procedono  mediante  la  procedura
  negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016
  - Definizione con regolamento dei  criteri  e  delle  modalita'  di
  applicazione  -  Aggiudicazione  dei   lavori   con   il   criterio
  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa   e   valutazione
  dell'offerta tecnica sulla base di determinati elementi da tradurre
  in criteri di natura quantitativa o tabellare -  Valutazione  della
  componente del prezzo con  ricorso  a  formule  matematiche  basate
  sulla riduzione del differenziale di  punteggio  all'aumentare  dei
  ribassi - Ricorso da parte delle amministrazioni  aggiudicatrici  a
  criteri di valutazione di natura discrezionale  -  Definizione  con
  regolamento di attuazione dei  criteri  per  la  valutazione  delle
  offerte anomale. 
Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento -  Misure  urgenti
  di sostegno per le famiglie, i lavoratori e  i  settori  economici,
  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni di
  semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici  -
  Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore
  alla  soglia  europea   -   Previsione   che   le   amministrazioni
  aggiudicatrici  procedono  all'appalto  di  lavori  con   procedura
  negoziata senza la previa pubblicazione  di  un  bando  di  gara  -
  Modalita' di selezione delle imprese. 
Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento -  Misure  urgenti
  di sostegno per le famiglie, i lavoratori e  i  settori  economici,
  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni di
  semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici  -
  Procedura di affidamento di contratti pubblici di  importo  pari  o
  superiore alla soglia europea - Previsione  che  la  partecipazione
  alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi
  di esclusione e di possesso dei criteri  di  selezione  specificati
  dal bando di gara o dalla lettera di invito. 
Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento -  Misure  urgenti
  di sostegno per le famiglie, i lavoratori e  i  settori  economici,
  connesse all'emergenza epidemiologica da  COVID-19  -  Disposizioni
  per  la  semplificazione  e  l'accelerazione  delle  procedure   di
  affidamento - Affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore
  alla  soglia  europea  mediante  affidamento  diretto  o   mediante
  confronto concorrenziale - Disciplina. 
- Legge della Provincia autonoma  di  Trento  23  marzo  2020,  n.  2
  (Misure urgenti di sostegno per  le  famiglie,  i  lavoratori  e  i
  settori  economici,  connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
  COVID-19 e altre disposizioni), artt. 2, commi 1, 3, 4, 7 e  8;  3;
  4; e 6. 
(GU n.25 del 17-6-2020 )
    Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri in carica, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, C.F. 80224030587, fax n. 0696514000 ed indirizzo  p.e.c.
per il ricevimento degli  atti  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  -
presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro  Provincia  autonoma  di  Trento,  (C.F.  00337460224)  in
persona del Presidente in carica pro  tempore,  con  sede  in  piazza
Dante n. 15 c.a.p. 38122 Trento; 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2
(commi 1, 3, 4, 7 e 8) nonche' degli articoli 3, 4 e  6  della  legge
della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020, intitolata
«Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori
economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19  e  altre
disposizioni», Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige del  23  marzo
2020, n. 12, Numero Straordinario 2, per contrasto  con  l'art.  117,
primo comma e secondo comma, lettere e) e l) della  Costituzione,  in
relazione agli articoli 36, 63, 80, 95 e 97, commi 2, 2-bis, 2-ter  e
3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
    In forza della delibera assunta dal Consiglio dei ministri  nella
seduta del 21 maggio 2020. 
    La Provincia autonoma di Trento ha emanato la legge n. 2  del  23
marzo 2020 contenente disposizioni di sostegno  per  le  famiglie,  i
lavoratori   e   i   settori   economici,   connesse    all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Gli articoli 2 (commi 1, 3,  4,  7  e  8)
nonche' 3, 4 e 6 di tale legge presentano profili  di  illegittimita'
costituzionale perche' eccedono  i  limiti  fissati  dal  riparto  di
competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e
le Provincie autonome - con particolare riguardo alle norme,  dettate
dal codice dei contratti pubblici, sulla scelta del  contraente  (che
rientrano nelle materie trasversali della tutela  della  concorrenza,
delle  norme  fondamentali   delle   riforme   economico-sociali,   e
dell'ordine pubblico) e sulla conclusione ed esecuzione del contratto
(che afferiscono all'ordinamento civile) -  recando  disposizioni  in
contrasto  con  la  normativa  statale  in  materia  di   appalti   e
concessioni e con i limiti statutari. 
    Tali disposizioni legislative provinciali vengono impugnate per i
seguenti. 
 
                               Motivi 
 
    1. - Illegittimita' dell'art. 2 (commi 1, 3,  4,  7  e  8)  della
legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo  2020  per
contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo  comma,  lettera  e),
della Costituzione, in relazione agli articoli 63, 95, comma 6, e 97,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. 
    1.1. - Il  comma  1  prevede  che,  per  tutta  la  durata  delle
limitazioni  previste  dalla  disciplina  nazionale  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
amministrazioni aggiudicatrici procedono  all'affidamento  di  lavori
pubblici  di  importo  superiore  alla  soglia  europea  mediante  la
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del  bando  di  gara,
prevista dall'art. 33 della legge provinciale 10 settembre  1993,  n.
26 e all'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla
soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'art.  63
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice  dei  contratti
pubblici). 
    La stessa disposizione demanda ad un regolamento  provinciale  la
definizione di criteri e modalita' per la sua applicazione «anche  in
deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici». 
    Tale norma consente di ricorrere alla procedura negoziata,  senza
previa  pubblicazione  del  bando  di  gara,  a   prescindere   dalla
sussistenza delle condizioni  specifiche  dettate  dall'art.  63  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e,  in  particolare,  della
condizione di cui al comma 2, lettera c), che  consente  l'uso  della
suddetta procedura «nella misura strettamente necessaria quando,  per
ragioni  di  estrema  urgenza  derivanti  da   eventi   imprevedibili
dall'amministrazione  aggiudicatrice,  i  termini  per  le  procedure
aperte o per le procedure ristrette o per  le  procedure  competitive
con  negoziazione  non  possono  essere  rispettati.  Le  circostanze
invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono  in  alcun  caso
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici». 
    La disposizione in esame contrasta con la  citata  norma  statale
perche' consente il ricorso alla suddetta  procedura  per  tutti  gli
affidamenti, anche al di la' dei casi strettamente necessari previsti
dalla citata lettera c), prevedendo peraltro che  con  un  successivo
regolamento provinciale possano essere dettate ulteriori disposizioni
applicative anche in deroga alla  normativa  statale  in  materia  di
contratti pubblici. 
    L'uso, sia pur circoscritto temporalmente alla durata del periodo
di emergenza, della procedura negoziata  senza  previa  pubblicazione
del  bando  di  gara  per  tutti  gli  affidamenti  -  e,  quindi,  a
prescindere dalla verifica in concreto della condizione di  cui  alla
lettera c) dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo  18  aprile
2016,  n.  50, -  contrasta  con  il  principio  eurounitario   della
concorrenza. 
    Peraltro, il fatto che la legge  provinciale  sia  finalizzata  a
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  Covid-19  non  giustifica
tale intervento in deroga perche' la suddetta norma  statale  prevede
gia'  la  possibilita'  di  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria  ed,
economica in atto,  previa  verifica  della  suddetta  condizione  di
stretta necessita' caso per caso.  Infatti,  la  procedura  negoziata
prevista dall'art. 63 del codice dei contratti pubblici  consente  di
acquistare forniture e servizi entro il termine piu' breve  possibile
negoziando direttamente con i potenziali contraenti senza particolari
oneri procedimentali. Questo significa che e' possibile agire il piu'
rapidamente possibile, nei limiti di quanto  tecnicamente/fisicamente
realizzabile,  e  che  la  procedura  puo'  costituire,   di   fatto,
un'aggiudicazione diretta, soggetta solo  ai  vincoli  fisici/tecnici
connessi all'effettiva disponibilita' e rapidita' di consegna. 
    Con specifico riferimento al riparto delle competenze legislative
tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
in ordine alla disciplina dei  contratti  pubblici,  si  richiama  la
sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2019, secondo cui, «E'
pacifico  infatti  che  le  disposizioni  del  codice  dei  contratti
pubblici regolanti le  procedure  di  gara  sono  riconducibili  alla
materia della tutela della concorrenza; esse inoltre  vanno  ascritte
all'area delle norme fondamentali  delle  riforme  economico-sociali,
nonche' delle norme con le quali lo Stato  ha  dato  attuazione  agli
obblighi internazionali  nascenti  dalla  partecipazione  dell'Italia
all'Unione europea (sentenze n. 263 del 2016, n.  187  e  n.  36  del
2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221  e  n.
45 del 2010). Le disposizioni dello stesso codice  che  regolano  gli
aspetti privatistici della conclusione ed  esecuzione  del  contratto
sono riconducibili all'ordinamento civile (sentenze n. 176 del 2018 e
n.  269  del  2014);  esse,  poi,  recano  principi  dell'ordinamento
giuridico della Repubblica (sentenze n. 269 del 2014  e  n.  187  del
2013) e norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze  n.
74 del 2012, n. 114 del 2011 e n. 221 del  2010).  Le  considerazioni
che precedono, espresse nella  vigenza  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE), devono essere confermate anche in relazione  al  decreto
legislativo n. 50  del  2016  (d'ora  in  avanti:  nuovo  codice  dei
contratti pubblici), che ne ha preso il posto,  in  attuazione  della
legge  delega  28  gennaio  2016,  n.  11  (Deleghe  al  Governo  per
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   26   febbraio   2014,
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)». 
    Si richiama altresi' la sentenza della  Corte  costituzionale  n.
160/2009, secondo cui «la competenza statale  in  materia  di  tutela
della concorrenza ricomprende anche  la  disciplina  delle  procedure
negoziate. La indicazione,  infatti,  dei  rigorosi  presupposti  che
autorizzano il ricorso a tali procedure si inserisce in un ambito  di
disciplina unitario finalizzato ad assicurare un  sistema  di  tutela
uniforme sull'intero territorio nazionale, che consenta la deroga  ai
normali  metodi  di  gara  soltanto  in  presenza  delle   condizioni
puntualmente individuate dal legislatore statale». 
    1.2. - Il comma 3 prevede che i lavori, i servizi e le  forniture
siano aggiudicati con il criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa e che  l'offerta  tecnica  sia  valutata  sulla  base  di
determinati elementi,  puntualmente  individuati  nella  disposizione
provinciale,  da  tradurre  in  criteri  di  natura  quantitativa   o
tabellare, quali: «a) l'impegno da parte del concorrente di  affidare
in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese,
piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le
prestazioni affidate e i nominativi dei singoli subappaltatori; resta
fermo il divieto  di  frazionare  fra  piu'  operatori  economici  il
subappalto di una medesima lavorazione o prestazione  omogenea,  come
individuata nel progetto messo in gara, anche  tramite  lo  strumento
delle  WBS-work  breakdown  structure;  b)  l'impegno  da  parte  del
concorrente ad acquisire le  forniture  necessarie  per  l'esecuzione
della prestazione da microimprese, piccole e  medie  imprese  locali,
specificando  i  nominativi  dei  singoli  fornitori;   c)   per   le
prestazioni affidate  in  subappalto,  l'impegno  del  concorrente  a
praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di
gara,  al  fine  di  assicurare  la  qualita'   nell'esecuzione   del
contratto». 
    Tale norma contrasta con l'art. 95, comma 6, decreto  legislativo
n. 50/2016 secondo il quale i  criteri  di  valutazione  dell'offerta
devono essere oggettivi, come gli aspetti qualitativi,  ambientali  o
sociali,  connessi  all'oggetto  dell'appalto.  Al   contrario,   gli
elementi  di  valutazione  individuati  nella  norma  provinciale  in
esame - quali gli «impegni» elencati nelle lettere a), b) e c) -  non
soddisfano  i  suddetti  requisiti  di  oggettivita'  attinenti  agli
aspetti qualitativi, ambientali o sociali. 
    Per quanto riguarda in  particolare  l'impegno  sub  a),  (ovvero
«l'impegno  da  parte  del  concorrente  di  affidare  in  subappalto
l'esecuzione di parte della prestazione  a  microimprese,  piccole  e
medie  imprese  locali»)  si  richiama  la   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 440/2006, in cui si legge che  la  Corte  «ha  gia'
avuto occasione di affermare che «discriminare le imprese sulla  base
di un elemento  di  localizzazione  territoriale»  contrasta  con  il
principio di eguaglianza, nonche' con il principio in base  al  quale
la  regione  «non  puo'  adottare  provvedimenti  che  ostacolino  in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose  fra
le regioni»  e  «non  puo'  limitare  il  diritto  dei  cittadini  di
esercitare in  qualunque  parte  del  territorio  nazionale  la  loro
professione, impiego o lavoro» (art.  120,  secondo  e  terzo  comma,
della Costituzione) (sentenza n. 207 del 2001).  Da  tale  principio,
«che vincola anche le Regioni a statuto speciale», e che  piu'  volte
e'   stato   ritenuto   applicabile   all'esercizio   di    attivita'
professionali ed economiche (sentenze n. 6 del 1956, n. 13 del  1961,
n. 168 del 1987, n. 372 del 1989, n. 362 del  1998),  discende  anche
«il divieto per i legislatori  regionali  di  frapporre  barriere  di
carattere  protezionistico  alla  prestazione,  nel  proprio   ambito
territoriale, di servizi di carattere  imprenditoriale  da  parte  di
soggetti  ubicati  in  qualsiasi  parte  del   territorio   nazionale
(nonche',  in  base  ai  principi  comunitari   sulla   liberta'   di
prestazione dei servizi, in  qualsiasi  paese  dell'Unione  europea)»
(sentenza n. 207 del 2001)». 
    1.3. - Il comma 4 prevede che  la  componente  del  prezzo  debba
essere valutata «con  ricorso  a  formule  matematiche  basate  sulla
riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare  dei  ribassi,
individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale  di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti  pubblici
2016.» 
    Anche tale disposizione, legiferando nella materia  della  tutela
della  concorrenza,  contrasta  con  l'art.  95,  comma  6,   decreto
legislativo n. 50/2016 - secondo il quale i criteri di aggiudicazione
devono  essere   pertinenti   alla   natura,   all'oggetto   e   alle
caratteristiche del contratto - in quanto introduce  un  criterio  di
valutazione  che  prescinde  del  tutto  dalla  considerazione  delle
specificita'  del  contratto.  Per   effetto   di   tale   disciplina
provinciale viene a determinarsi una disomogeneita' di  comportamenti
all'interno del territorio nazionale. 
    1.4. - Il comma 7 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di
ricorrere «a criteri di valutazione di natura discrezionale e solo se
necessario in ragione della natura,  oggetto  e  caratteristiche  del
contratto». 
    Tale previsione - laddove introduce  la  regola  dei  criteri  di
valutazione discrezionale -  legifera  in  materia  di  tutela  della
concorrenza dettando disposizioni in contrasto con l'art.  95,  comma
6, decreto legislativo n. 50/2016  secondo  il  quale  i  criteri  di
valutazione dell'offerta devono essere sempre  oggettivi,  quali  gli
aspetti  qualitativi,  ambientali  o  sociali,  connessi  all'oggetto
dell'appalto e  non  possono  essere  rimessi  alla  discrezionalita'
dell'amministrazione  aggiudicatrice.  Anche  per  effetto  di   tale
disciplina provinciale viene a  determinarsi  una  disomogeneita'  di
comportamenti all'interno del territorio nazionale 
    1.5. - Il comma 8 prevede  che  «con  regolamento  di  attuazione
possono essere stabiliti criteri per  la  valutazione  delle  offerte
anomale  conformi  a  quanto  previsto  dall'art.  40   della   legge
provinciale sui lavori  pubblici  1993  anche  nel  caso  di  ricorso
all'utilizzo   del   criterio   dell'offerta   economicamente    piu'
vantaggiosa». 
    Tale  norma  detta  disposizioni  in  materia  di  tutela   della
concorrenza che contrastano con l'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  che,  al  fine  di
assicurare  condotte  omogenee  sull'intero   territorio   nazionale,
disciplina  in  modo   uniforme   le   modalita'   di   calcolo   per
l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di  aggiudicazione
con il criterio del prezzo piu' basso e  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa. Inoltre, riguardo al prezzo piu' basso, al fine  di
non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti   i   parametri   di
riferimento per il calcolo della suddetta soglia, e'  demandata  allo
Stato l'eventuale rideterminazione delle  modalita'  di  calcolo  con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    I criteri per l'individuazione delle  offerte  anomale  hanno  un
rilevante impatto sulla par condicio dei  concorrenti  e  quindi  non
possono essere lasciati alla normativa provinciale (nella fattispecie
un regolamento) essendo di competenza  esclusiva  della  legislazione
statale  al  fine  di  assicurare  uniformita'  ed   omogeneita'   di
comportamenti sull'intero territorio nazionale. 
    In conclusione: l'art. 2, commi 1, 3, 4, 7 e 8, della legge della
Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2020, in quanto disciplinano la
procedura di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione e  le
modalita' di calcolo per l'individuazione della  soglia  di  anomalia
nelle gare pubbliche, investono le materie trasversali  della  tutela
della   concorrenza,   delle   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali e dell'ordine  pubblico,  di  competenza  esclusiva
dello Stato,  dettando  disposizioni  in  contrasto  col  codice  dei
contratti pubblici ed  in  violazione  dei  limiti  della  competenza
statutaria provinciale e dell'art. 117, primo comma e secondo  comma,
lettera e) della Costituzione, in relazione agli articoli  95,  comma
6, e 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 
    2. - Illegittimita'  dell'art.  3  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020 per  contrasto  con  l'art.
117, secondo comma,  lettera  e)  della  Costituzione,  in  relazione
all'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
    L'art. 3 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici  procedano
all'affidamento di lavori pubblici, di importo inferiore alla  soglia
europea, mediante la procedura negoziata  e  disciplina  le  relative
modalita'  di  selezione  disponendo   che   «il   responsabile   del
procedimento seleziona un numero di imprese da invitare compreso  tra
dieci e quindici, per i lavori di importo complessivo inferiore  a  2
milioni di euro, o compreso tra dieci e venti, negli altri casi.» 
    Si richiamano anche qui  le  gia'  citate  sentenze  della  Corte
costituzionale n. 166 del  2019  e  n.  160/2009  sul  riparto  delle
competenze legislative tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e
le  province  autonome  in  ordine  alla  disciplina  dei   contratti
pubblici. 
    La norma in esame interviene nella  materia  della  tutela  della
concorrenza dettando disposizioni in  contrasto  con  l'art.  36  del
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  il  quale  prevede  che
l'affidamento  e  l'esecuzione  dei  c.d.  contratti   sotto   soglia
avvengono «nel rispetto dei principi di cui agli articoli  30,  comma
1, 34 e 42, nonche' nel rispetto del  principio  di  rotazione  degli
inviti e degli  affidamenti  e  in  modo  da  assicurare  l'effettiva
possibilita' di partecipazione delle microimprese,  piccole  e  medie
imprese». 
    Inoltre, l'art. 36 cit. detta un'articolata e diversa  disciplina
delle modalita' di affidamento di tali contratti prevedendo: «a)  per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante  affidamento
diretto anche senza previa consultazione  di  due  o  piu'  operatori
economici  o  per  i  lavori  in  amministrazione  diretta;  b)   per
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e  inferiore  a
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art.  35  per  le
forniture  e  i  servizi,   mediante   affidamento   diretto   previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per  i
servizi  e  le  forniture,  di  almeno  cinque  operatori   economici
individuati sulla base di indagini di mercato o  tramite  elenchi  di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di  rotazione  degli
inviti. I lavori possono essere  eseguiti  anche  in  amministrazione
diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per  i  quali
si applica comunque  la  procedura  di  cui  al  periodo  precedente.
L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento  contiene
l'indicazione anche dei soggetti  invitati;  c)  per  affidamenti  di
lavori di importo pari o superiore  a  150.000  euro  e  inferiore  a
350.000 euro, mediante la procedura  negoziata  di  cui  all'art.  63
previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  dieci  operatori
economici, nel rispetto di un criterio  di  rotazione  degli  inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o  tramite  elenchi  di
operatori  economici.  L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di
affidamento  contiene  l'indicazione  anche  dei  soggetti  invitati;
c-bis) per affidamenti di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante  la  procedura
negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti,  di
almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un  criterio  di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di  operatori  economici.  L'avviso  sui  risultati
della procedura  di  affidamento  contiene  l'indicazione  anche  dei
soggetti invitati; d) per affidamenti di lavori  di  importo  pari  o
superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art.  35,
mediante ricorso alle procedure  di  cui  all'art.  60,  fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 97, comma 8». 
    L'art. 3 della legge provinciale in  esame  investe,  quindi,  le
materie trasversali  della  tutela  della  concorrenza,  delle  norme
fondamentali delle riforme economico-sociali e dell'ordine  pubblico,
di  competenza  esclusiva  dello  Stato,  e  detta  disposizioni   in
contrasto col codice dei  contratti  pubblici  e  in  violazione  dei
limiti della  competenza  statutaria  provinciale  e  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione  all'art.
36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
    3. - Illegittimita'  dell'art.  4  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020 per  contrasto  con  l'art.
117,  primo  comma  e  secondo  comma,  lettere  e)   e   l),   della
Costituzione, in relazione all'art. 80  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. 
    L'art. 4 contiene disposizioni sulle procedure di affidamento che
consentono la partecipazione degli operatori economici a  prescindere
dalla dichiarazione  e  dalla  verifica  dell'assenza  di  motivi  di
esclusione, prevedendo che l'insussistenza di detti motivi non  debba
essere espressamente dichiarata nella domanda di partecipazione e che
le amministrazioni aggiudicatrici verifichino l'assenza dei motivi di
esclusione in capo al solo  aggiudicatario  e  all'eventuale  impresa
ausiliaria, ai soli fini della stipula del contratto. 
    Tale norma e' in contrasto con l'art. 80 del decreto  legislativo
n. 50/2016 le cui disposizioni - al fine di garantire una concorrenza
effettiva - impediscono (non solo la stipula del contratto ma  anche)
la partecipazione alle gare di operatori economici non idonei, per  i
quali  sussistono  i  motivi  di  esclusione  ivi   individuati.   In
particolare, la previsione della norma provinciale  secondo  cui  «la
partecipazione   alle   procedure   equivale   a   dichiarazione   di
insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei  criteri  di
selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera  di  invito»,
non e' in linea con la suddetta disposizione del codice dei contratti
pubblici 
    La  norma  provinciale  in  esame,  legiferando   sulle   materie
trasversali della tutela della concorrenza, delle norme  fondamentali
delle   riforme    economico-sociali,    dell'ordine    pubblico    e
dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello  Stato,  detta
disposizioni in contrasto col codice  dei  contratti  pubblici  e  in
violazione dei limiti statutari nonche' dell'art. 117, primo comma  e
secondo comma, lettere e) e  l),  della  Costituzione,  in  relazione
all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
    4. - Illegittimita'  dell'art.  6  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020 per  contrasto  con  l'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli
articoli 36 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 
    L'art. 6 disciplina l'affidamento di incarichi tecnici di importo
inferiore alla soglia  di  rilevanza  europea,  mediante  affidamento
diretto o mediante confronto concorrenziale. 
    Anche per tale disposizione si richiamano le gia' citate sentenze
della Corte costituzionale n. 166 del 2019 e n. 160/2009 sul  riparto
delle competenze legislative tra lo Stato  e  le  Regioni  a  statuto
speciale e  le  Province  autonome  in  ordine  alla  disciplina  dei
contratti pubblici. 
    Tale norma reca disposizioni che contrastano con l'art. 36  e  95
del codice dei contratti pubblici  laddove  disciplinano  in  maniera
diversa i criteri di aggiudicazione  (prezzo  piu'  basso  o  offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa)  e  laddove  dettano   indicazioni
riguardanti l'affidamento diretto e la congruita'  dell'offerta.  Per
effetto di tale  disciplina  provinciale  viene  a  determinarsi  una
disomogeneita' di comportamenti all'interno del territorio  nazionale
obbligando le stazioni appaltanti ad una  valutazione  di  congruita'
secondo criteri e parametri imposti e, comunque,  diversi  da  quelli
individuati a livello nazionale. 
    La norma provinciale in esame, investendo le materie  trasversali
della  tutela  della  concorrenza,  delle  norme  fondamentali  delle
riforme  economico-sociali  e  dell'ordine  pubblico,  di  competenza
esclusiva dello Stato, detta disposizioni in contrasto col codice dei
contratti pubblici e  in  violazione  dei  limiti  statutari  nonche'
dell'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  in
relazione agli articoli 36 e 95 del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 (limitatamente  ai  commi
1, 3, 4, 7 e 8) nonche' degli articoli 3, 4 e  6  della  legge  della
Provincia autonoma di Trento  n.  2  del  23  marzo  2020  intitolata
«Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori
economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19  e  altre
disposizioni», pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige del  23  marzo
2020, n. 12, Numero straordinario 2, per contrasto  con  l'art.  117,
primo comma e secondo comma, lettere e) e l) della  Costituzione,  in
relazione agli articoli 36, 63, 80, 95 e 97, commi 2, 2-bis, 2-ter  e
3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
    Assieme  all'originale  notificato  del   presente   ricorso   si
deposita: 
        1. originale estratto della determinazione del Consiglio  dei
ministri, assunta nella seduta del 21 maggio 2020 e  della  relazione
allegata al verbale; 
        2. copia della impugnata legge della  Provincia  autonoma  di
Trento n. 2 del 23 marzo 2020 
          Roma, 22 maggio 2020 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Solofani