COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERA 10 giugno 2020 

Sospensione temporanea dell'applicazione  di  alcune  previsioni  del
regolamento  adottato   con   delibera   17221/2010,   e   successive
modificazioni, sulle operazioni con parti correlate per agevolare  il
ricorso alla facolta' di esclusione nei casi di urgenza da  parte  di
societa' con azioni quotate sui mercati regolamentati e  di  societa'
con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. (Delibera  n.
21396). (20A03221) 
(GU n.154 del 19-6-2020)

 
                      LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Visto l'art. 2391-bis del codice civile, come da ultimo  modificato
dal decreto legislativo n. 49 del  10  giugno  2019,  in  materia  di
operazioni con parti correlate; 
  Visti in particolare il comma primo del predetto articolo ai  sensi
del quale «Gli organi di amministrazione  delle  societa'  che  fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi
generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la  trasparenza
e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti
correlate e li rendono noti nella relazione sulla  gestione;  a  tali
fini possono farsi assistere  da  esperti  indipendenti,  in  ragione
della natura, del valore o delle caratteristiche  dell'operazione»  e
il comma terzo, secondo cui  «La  Consob,  nel  definire  i  principi
indicati nel primo comma, individua, in conformita' all'art. 9-quater
della direttiva 2007/36/CE, almeno: ... b) regole  procedurali  e  di
trasparenza   proporzionate   rispetto   alla   rilevanza   e    alle
caratteristiche delle  operazioni,  alle  dimensioni  della  societa'
ovvero alla tipologia di societa'  che  fa  ricorso  al  mercato  del
capitale di rischio, nonche' i casi di  esenzione  dall'applicazione,
in tutto o in parte, delle predette regole ...»; 
  Viste le norme di attuazione  delle  disposizioni  di  legge  sopra
menzionate contenute  nel  Regolamento  sulle  operazioni  con  parti
correlate, approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo  2010,
come successivamente modificato e integrato («Regolamento OPC»); 
  Visto in particolare l'art.  11,  comma  5,  del  Regolamento  OPC,
secondo  cui  quando  un'operazione  con  parte  correlata   sia   di
competenza assembleare o debba  essere  da  questa  autorizzata  «Ove
espressamente  consentito  dallo  statuto,   le   procedure   possono
prevedere che, in caso di urgenza collegata  a  situazioni  di  crisi
aziendale, fermo quanto previsto dall'art.  5,  ove  applicabile,  le
operazioni con parti correlate siano  concluse  in  deroga  a  quanto
disposto dai commi 1, 2 e 3, a condizione che all'assemblea  chiamata
a deliberare si applichino le disposizioni  dell'art.  13,  comma  6,
lettere c) e d). Se le valutazioni dell'organo di controllo ai  sensi
dell'art.  13,  comma  6,  lettera  c),  sono  negative,  l'assemblea
delibera con le modalita' di cui al comma 3; in  caso  contrario,  si
applica l'art. 13, comma 6, lettera e)»; 
  Visto, inoltre, l'art. 13, comma 6, del medesimo  Regolamento  OPC,
secondo cui «Nei casi in  cui  l'operazione  non  sia  di  competenza
dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure
possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in
caso di urgenza, fermo quanto previsto dall'art. 5, ove  applicabile,
le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga  a  quanto
disposto dagli articoli 7 e 8 nonche' dall'Allegato 2,  a  condizione
che: a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle  competenze  di
un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il  presidente  del
Consiglio di  amministrazione  o  di  gestione  sia  informato  delle
ragioni di urgenza prima  del  compimento  dell'operazione;  b)  tali
operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di
una deliberazione non  vincolante  della  prima  assemblea  ordinaria
utile; c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una  relazione
contenente  un'adeguata  motivazione  delle   ragioni   dell'urgenza.
L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie  valutazioni
in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; d) la  relazione
e le valutazioni di cui alla lettera c) siano  messe  a  disposizione
del pubblico almeno  ventuno  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea presso la sede sociale e con le  modalita'  indicate  nel
Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti  possono
essere contenuti nel documento informativo di cui all'art.  5,  comma
1; e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le  societa'
mettano a disposizione del pubblico con  le  modalita'  indicate  nel
Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti  le  informazioni  sugli
esiti  del  voto,  con  particolare  riguardo  al  numero  dei   voti
complessivamente espressi dai soci non correlati.»; 
  Considerato che nella presente  fase  di  emergenza  connessa  alla
pandemia    da    COVID-19    e    di     conseguente     congiuntura
economico-finanziaria negativa diverse societa' con azioni quotate  o
diffuse  tra  il  pubblico  in  misura  rilevante  potrebbero   avere
necessita' di realizzare  con  urgenza  operazioni  di  rafforzamento
patrimoniale con l'intervento di parti correlate; 
  Considerato che le norme richiamate del Regolamento OPC  richiedono
che la facolta' di esclusione in caso di  urgenza  sia  espressamente
prevista nelle procedure adottate ai sensi del medesimo regolamento e
nello statuto delle societa'; 
  Considerato che alcune societa' non  hanno  esercitato  le  opzioni
previste dai richiamati articoli, ovvero  le  hanno  esercitate  solo
parzialmente,  ovvero,  pur  avendole  previste   nell'ambito   della
procedura, non hanno introdotto la disposizione statutaria necessaria
per poterle applicare; 
  Considerato che la facolta' di esclusione per  i  casi  di  urgenza
stabilita dai citati articoli  11,  comma  5,  e  13,  comma  6,  del
Regolamento OPC consente di derogare alle norme procedurali  previste
dal  Regolamento  OPC  mentre  rimangono  fermi   gli   obblighi   di
trasparenza previsti dal medesimo  regolamento,  quale  l'obbligo  di
fornire specifiche informazioni sulle operazioni con parti  correlate
nelle comunicazioni ex art. 17 del regolamento (UE) n.  596/2014,  ai
sensi dell'art. 6 del Regolamento OPC, e l'obbligo di  pubblicare  un
documento informativo per le operazioni  di  maggiore  rilevanza,  ai
sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC; 
  Considerato che la facolta' di esclusione dalle  norme  procedurali
per i casi di urgenza disciplinata dalle citate norme del Regolamento
OPC prevede dei presidi alternativi quali, tra l'altro, una specifica
informativa alla prima assemblea ordinaria utile; 
  Ritenuto, pertanto,  che  nel  presente  periodo  di  emergenza  da
COVID-19, possano essere sospese fino al 30  giugno  2021  le  citate
disposizioni del Regolamento OPC nella parte in cui si  richiede  che
per l'applicazione della facolta' di esenzione per  casi  di  urgenza
tale facolta' sia prevista nelle procedure sulle operazioni con parti
correlate e nello statuto delle societa'; 
 
                              Delibera: 
 
  1. E' sospesa, dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
delibera fino al 30 giugno 2021, per le operazioni  di  rafforzamento
patrimoniale,  l'applicazione  delle  disposizioni  contenute   negli
articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento OPC  laddove  e'
previsto che, ai fini del ricorso alla facolta' di esenzione per casi
di urgenza, tale facolta' sia contemplata nelle procedure adottate ai
sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo  regolamento  nonche'  nello
statuto della societa'. 
  2. La presente delibera  e'  pubblicata  nel  sito  internet  della
Consob e nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Essa
entra  in  vigore  il  giorno  successivo   alla   data   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
    Roma, 10 giugno 2020 
 
                                                Il Presidente: Savona