IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 20 dicembre 2012, n. 237, recante «Norme per
l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte
penale internazionale», e, in particolare, l'articolo 21, comma 5,
che rinvia a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, la individuazione delle
modalita' di messa a disposizione della Corte penale internazionale
delle somme, beni e utilita' confiscati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante «Teso unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia», in particolare gli
articoli 149-156;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, recante
«Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni di confisca», in particolare l'articolo 14;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 28
settembre 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con
nota del 26 novembre 2019;
Considerata la necessita' di determinare i criteri con cui
destinare alla Corte penale internazionale somme, beni e utilita'
confiscati;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Determinazione delle modalita' di messa a disposizione di somme, beni
e utilita' alla Corte penale internazionale
1. Salvo diverso accordo con la Corte penale internazionale, le
somme conseguite dalla Corte di appello di Roma in esecuzione dei
provvedimenti di confisca emessi dalla Corte penale internazionale,
secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 5, della legge 20
dicembre 2012, n. 237, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato, al capo XI - capitolo n. 3530 - articolo 5, per essere
riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero della giustizia.
2. Il Ministero della giustizia trasferisce alla Corte penale
internazionale le somme oggetto di riassegnazione di cui al comma 1,
dedotti i diritti del concessionario, le spese di custodia ed ogni
altro onere della procedura di confisca.
3. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso
dal denaro e il bene puo' essere venduto, la Corte di appello di'
Roma procede alla vendita dello stesso bene secondo le modalita'
previste dall'articolo 152 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anticipando le spese della
procedura ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto.
4. Alle somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 3 si
applicano le disposizioni di cui al comma 1.
5. Il Ministero della giustizia trasferisce alla Corte penale
internazionale le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al
comma 3, dedotte le spese di amministrazione e gli oneri della
procedura di confisca e di vendita.
6. Nel caso in cui i beni oggetto di confisca rimangano invenduti o
non sia possibile il loro trasferimento, il Procuratore generale
presso la Corte di appello di Roma ne informa il Ministro della
giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione con la Corte
penale internazionale ai sensi dell'articolo 22 della legge 20
dicembre 2012, n. 237.
7. In ogni caso non si provvede alla vendita o alla destinazione
alla Corte penale internazionale del bene oggetto della decisione di
confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al
patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni si applicano le
norme di settore vigenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 marzo 2020
Il Ministro della giustizia
Bonafede
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
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