MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 marzo 2020, n. 61 

Regolamento recante la determinazione delle modalita' di destinazione
alla  Corte  penale  internazionale  di  somme,   beni   e   utilita'
confiscati. (20G00077) 
(GU n.155 del 20-6-2020)
 
 Vigente al: 5-7-2020  
 

 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge  20  dicembre  2012,  n.  237,  recante  «Norme  per
l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della  Corte
penale internazionale», e, in particolare, l'articolo  21,  comma  5,
che rinvia a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze,  la  individuazione  delle
modalita' di messa a disposizione della Corte  penale  internazionale
delle somme, beni e utilita' confiscati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  «Teso   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia», in  particolare  gli
articoli 149-156; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  agosto  2015,  n.  137,  recante
«Attuazione   della   decisione    quadro    2006/783/GAI    relativa
all'applicazione del principio  del  reciproco  riconoscimento  delle
decisioni di confisca», in particolare l'articolo 14; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  28
settembre 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con
nota del 26 novembre 2019; 
  Considerata  la  necessita'  di  determinare  i  criteri  con   cui
destinare alla Corte penale internazionale  somme,  beni  e  utilita'
confiscati; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione delle modalita' di messa a disposizione di somme, beni
             e utilita' alla Corte penale internazionale 
 
  1. Salvo diverso accordo con la  Corte  penale  internazionale,  le
somme conseguite dalla Corte di appello di  Roma  in  esecuzione  dei
provvedimenti di confisca emessi dalla Corte  penale  internazionale,
secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma  5,  della  legge  20
dicembre 2012, n. 237, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, al capo XI -  capitolo  n.  3530  -  articolo  5,  per  essere
riassegnate, con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, ad appositi capitoli dello  stato  di  previsione  del
Ministero della giustizia. 
  2. Il Ministero  della  giustizia  trasferisce  alla  Corte  penale
internazionale le somme oggetto di riassegnazione di cui al comma  1,
dedotti i diritti del concessionario, le spese di  custodia  ed  ogni
altro onere della procedura di confisca. 
  3. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso
dal denaro e il bene puo' essere venduto, la  Corte  di  appello  di'
Roma procede alla vendita dello  stesso  bene  secondo  le  modalita'
previste  dall'articolo  152  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  anticipando  le  spese  della
procedura ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto. 
  4. Alle somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 3  si
applicano le disposizioni di cui al comma 1. 
  5. Il Ministero  della  giustizia  trasferisce  alla  Corte  penale
internazionale le somme ricavate dalla vendita dei  beni  di  cui  al
comma 3, dedotte le  spese  di  amministrazione  e  gli  oneri  della
procedura di confisca e di vendita. 
  6. Nel caso in cui i beni oggetto di confisca rimangano invenduti o
non sia possibile il  loro  trasferimento,  il  Procuratore  generale
presso la Corte di appello di  Roma  ne  informa  il  Ministro  della
giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione con  la  Corte
penale internazionale  ai  sensi  dell'articolo  22  della  legge  20
dicembre 2012, n. 237. 
  7. In ogni caso non si provvede alla vendita  o  alla  destinazione
alla Corte penale internazionale del bene oggetto della decisione  di
confisca quando  esso  costituisce  bene  culturale  appartenente  al
patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni si applicano  le
norme di settore vigenti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
    Roma, 3 marzo 2020 
 
                                       Il Ministro della giustizia 
                                               Bonafede 
 Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
        Gualtieri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
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