N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 settembre 2019
Ordinanza del 27 settembre 2019 del Tribunale di Bolzano nel procedimento civile promosso da Beikircher Franz Josef e Beikircher Margareth contro Beikircher Gottfried Leonhard. Proprieta' - Maso chiuso - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Procedimento giudiziale per l'assunzione del maso chiuso e per la determinazione del prezzo di assunzione - Successione legittima - Scelta dell'assuntore tra i chiamati alla successione nello stesso grado - Preferenza accordata, tra gli eredi appartenenti allo stesso sesso, al coerede piu' anziano. Proprieta' - Maso chiuso - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Procedimento giudiziale per l'assunzione del maso chiuso e per la determinazione del prezzo di assunzione - Criterio di determinazione del prezzo di assunzione in base al valore di reddito definito mediante applicazione al reddito imponibile dominicale di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria provinciale. - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano), artt. 18, comma secondo, e 25, comma primo.(GU n.26 del 24-6-2020 )
TRIBUNALE DI BOLZANO Prima Sezione Civile Ordinanza ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 nel procedimento di primo grado pendente sub R.G. 4152/2017, tra Franz Josef Beikircher e Margareth Beikircher, ricorrenti e Gottfried Leonhard Beikircher, resistente il Tribunale di Bolzano pronuncia la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevando questione di legittimita' costituzionale di norme di legge rilevanti per la definizione del presente procedimento. 1. Fatti di causa. Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2017 per la determinazione dell'assuntore maso chiuso e del valore di assunzione ai sensi dell'art. 14, legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17 e dell'art. 17 del decreto del Presidente della giunta provinciale del 7 febbraio 1962, n. 8, Franz Josef Beikircher e Margareth Beikircher, hanno esposto che: Leonhard Beikircher, originario proprietario del maso chiuso denominato «Lexer», individuato tavolarmente nella P.T. 30/I C.C. Rasun di Sopra, e' deceduto ab intestato il 24 giugno 1967, lasciando tre figli, nella specie, gli odierni ricorrenti ed il resistente, Gottfried Leonhard Beikircher, nonche' la moglie, Klammer Maria Valburga; Gottfried Leonhard Beikircher e' nato in data 7 settembre 1967, successivamente al decesso del padre Leonhard Beikircher; l'eredita' del de cuius e' stata devoluta secondo la disciplina in tema di successione legittima ratione temporis applicabile e che conseguentemente, in forza di certificato ereditario D.D. 18 gennaio 1971, veniva intavolato in favore delle odierne parti in causa il diritto di proprieta' sul maso «Lexer» per la quota indivisa di un terzo ciascuno, oltre al diritto di usufrutto uxorio sulla quota di un terzo in favore della vedova Klammer Maria Valburga; successivamente, il maso «Lexer» veniva gestito e coltivato in regime di impresa familiare a nome della vedova Klammer Maria Valburga, con il contributo di tutti i membri della famiglia Beikircher; con i proventi derivanti dalla gestione del maso «Lexer», nel 1999 veniva acquistato e concordemente attribuito in proprieta' esclusiva a Gottfried un altro maso, denominato «Siebenter»; anche tale maso e' stato in seguito gestito e coltivato dalla suddetta impresa familiare; i membri della famiglia Beikircher avrebbero concluso un accordo - del quale non vi e' prova scritta - in forza del quale, tenuto conto del sopravvenuto acquisto del maso «Siebenter» in favore di Gottfried, il diritto di assunzione del maso «Lexer» sarebbe spettato a Franz Josef, quale primogenito; in seguito, nel 2004, sempre grazie ai proventi derivanti dall'esercizio dell'impresa familiare, veniva acquistato e concordemente attribuito in proprieta' esclusiva a Margareth un altro maso, denominato «Innersiesl»; anche tale maso e' stato in seguito gestito e coltivato dalla suddetta impresa familiare; con l'acquisto del terzo maso, veniva di fatto ribadito che il diritto di assunzione del maso «Lexer» sarebbe spettato a Franz Josef, posto che, grazie ai proventi dell'impresa familiare, gli altri due fratelli avevano medio tempore acquistato la proprieta' esclusiva di un proprio maso; conformemente a tale intendimento, con atto D.D. 19 febbraio 2004, Margareth donava a Franz Josef la propria quota di proprieta' di un terzo del maso «Lexer»; per contro, nel 2011, Gottfried rivendicava il proprio diritto di assumere il maso «Lexer», rifiutandosi di trasferire la propria quota di proprieta' di un terzo a Franz Josef. I ricorrenti hanno pertanto adito il Tribunale di Bolzano, chiedendo concordemente che venga accertato in capo a Franz Josef il diritto di assumere il maso «Lexer», con contestuale determinazione del prezzo di assunzione. In punto di diritto, gli stessi ricorrenti rilevano che al momento dell'apertura della successione vigeva il testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 7 febbraio 1962, n. 8, il cui art. 18 prevedeva che tra i chiamati alla successione ab intestato nello stesso grado e dello stesso sesso e' preferito il piu' anziano. Sulla base di tale disposizione, spetterebbe dunque proprio al ricorrente Franz Josef il diritto di assunzione del maso «Lexer». La disciplina appena richiamata e' stata sostituita con legge provinciale n. 17/2001, entrata in vigore il 26 dicembre 2001. L'art. 14, comma 1, legge provinciale n. 17/2001 stabilisce in particolare che: «In caso di successione legittima, in mancanza di un accordo tra coloro che secondo il codice civile sono chiamati a succedere, l'assuntore o l'assuntrice del maso chiuso e' determinato/a dall'autorita' giudiziaria in base al seguente ordine di preferenza: a) i coeredi o le coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e agli altri coeredi o alle altre coeredi; b) tra piu' coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e coloro che nei due anni antecedenti l'apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla conduzione e alla coltivazione del maso; c) tra piu' coeredi che adempiano i presupposti previsti nelle lettere a) e b) sono preferiti/e coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola professionale ad indirizzo agrario o di economia domestica riconosciuta dallo Stato o dalla provincia, o di un'altra adeguata formazione riconosciuta dalla provincia; d) i discendenti o le discendenti che crescono o sono cresciuti/e nel maso, compresi i figli adottivi o le figlie adottive e coloro che subentrano per rappresentazione, sono preferiti/e al coniuge superstite; quest'ultimo o quest'ultima pero' e' preferito/a a tutti gli altri parenti, se dall'ultima assunzione del maso sono passati cinque anni o se da almeno cinque anni ha collaborato alla conduzione del maso, considerando il lavoro domestico svolto nel maso quale collaborazione alla sua conduzione; e) tra piu' coeredi di pari preferenza secondo le lettere dalla a) alla d) sono preferiti/e i parenti o le parenti piu' vicini/e di grado; f) se il defunto o la defunta non ha lasciato discendenti ne' coniuge superstite e ha assunto l'intero maso o gran parte di esso da uno dei genitori per via ereditaria o per trasferimento in anticipazione della successione ereditaria, trovano applicazione, in caso di presenza di piu' persone dello stesso grado di parentela, i criteri di cui alle lettere a), b) e c)». Costituitosi in giudizio con comparsa D.D. 24 novembre 2017, il convenuto Gottfried Leonhard Beikircher ha contestato la prospettazione dei fatti offerta dai ricorrenti ed il diritto all'assunzione del maso «Lexer» da parte del fratello maggiore, chiedendo in via riconvenzionale di essere dichiarato egli stesso assuntore, con determinazione del prezzo di assunzione. In punto di fatto, il resistente afferma che l'acquisto a suo nome del maso «Siebenter» sarebbe stato effettuato solo per ragioni fiscali e che, contrariamente a quanto allegato dai ricorrenti, nel 1986, i membri della famiglia Beikircher avrebbero concluso verbalmente un accordo in forza del quale egli stesso sarebbe stato individuato quale assuntore del maso «Lexer». Il resistente Gottfried dichiarava quindi di essere disposto - proprio in esecuzione dell'accordo verbale appena richiamato - a trasferire senza corrispettivo la proprieta' del maso «Siebenter» in favore del fratello Franz Josef, ove quest'ultimo si rendesse disponibile a riconoscergli il diritto di assunzione del maso «Lexer». Cio' posto, secondo il resistente, l'art. 18 del decreto del Presidente della giunta provinciale del 7 febbraio 1962, n. 8, ratione temporis applicabile al caso di specie, violerebbe l'art. 3 della Costituzione, posto che irragionevolmente e senza richiedere alcuna valutazione in concreto circa l'idoneita' a condurre il maso, individuerebbe quale assuntore tra i chiamati alla successione nello stesso grado il soggetto piu' anziano. Tale assunto troverebbe peraltro conferma nella recente giurisprudenza costituzionale in materia di masi chiusi, nello specifico, nella sentenza n. 193/2017 della Corte costituzionale con cui e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della prelazione maschile alla successione nell'assunzione del maso chiuso: «L'evoluzione sociale e normativa intervenuta dopo la richiamata sentenza n. 40 del 1957 e' inequivocabile, cosi' da ritenere irreversibilmente superata l'applicazione del maggiorascato e - quel che qui piu' interessa - della prelazione maschile alla successione nell'assunzione del maso chiuso, la quale risulta quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione». Rileva inoltre il resistente, che se fosse applicabile al caso di specie la legge provinciale n. 17/2001 nella versione oggi vigente, spetterebbe ad egli medesimo e non al fratello Franz Josef il diritto all'assunzione, posto che il gia' richiamato art. 14 individua quale criterio prioritario per la determinazione dell'assuntore l'esistenza di un accordo tra le parti. Proprio in forza dell'accordo orale intervenuto nel 1988, egli stesso dovrebbe essere dunque individuato quale assuntore del maso «Lexer». In ogni caso, anche qualora non risultasse provato tale accordo, il diritto all'assunzione del maso «Lexer», sulla base della disciplina attualmente vigente, spetterebbe comunque al resistente Gottfried, dovendo in tale ipotesi trovare applicazione il criterio residuale di cui all'art. 14, comma 2, e non assumendo per contro rilievo i criteri di preferenza di cui al comma 1, lettere da a) a f) (art. 14, comma 2: «Nel caso in cui vi siano piu' coeredi aventi gli stessi diritti di preferenza di cui alle lettere da a) a f) o qualora nessun o nessuna coerede soddisfi le condizioni previste al comma 1, quale assuntore o assuntrice viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso»). In particolare, il resistente afferma di essere in possesso dei migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso «Lexer», avendo egli lavorato fin dall'eta' di diciassette anni a tempo pieno ed in via esclusiva sul maso ed essendo padre di tre figli, nati e cresciuti sul maso, i quali potrebbero garantire anche nel lungo periodo lo svolgimento delle attivita' agricole che competono all'assuntore. Nel corso del procedimento veniva esperita consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il prezzo di assunzione del maso «Lexer» sulla base del criterio stabilito all'art. 25, comma 1 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 7 febbraio 1962, n. 8, ratione temporis applicabile (art. 25: «Se il defunto non ha disposto in riguardo al valore di assunzione e se gli interessati non addivengono ad un accordo tra loro, il prezzo di assunzione e' determinato in base al valore di reddito mediante applicazione al reddito imponibile domenicale di coefficienti stabiliti dalla commissione censuaria provinciale. Qualora pero' l'assuntore o i coeredi ne facciano domanda, il reddito presunto, dal quale, con l'applicazione del tasso legale, sara' ricavato il valore del bene, e' determinato dal pretore competente per il rilascio del certificato di eredita' in base ad una stima eseguita da tre esperti in materia agraria. A tale scopo il pretore, su ricorso del chiamato alla assunzione o di uno o piu' coeredi, nomina l'esperto di ufficio concedendo alle parti interessate un termine per la nomina di un esperto proprio. L'assuntore del maso ha facolta' di nominare un suo esperto di parte; eguale facolta' spetta pure ai coeredi. In caso di disaccordo fra i coeredi sulla nomina di un proprio esperto di parte, la scelta e' fatta dal pretore fra gli esperti da essi nominati. Si applicano in materia, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo II, Capo VI, del Libro IV del codice di procedura civile. Il pretore del Tribunale in sede di gravame possono sentire le parti. Per quanto non e' regolato dal presente testo unico per gli esperti, si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 61-64, 87 e 191-201 del codice di procedura civile e degli articoli 89-92 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Nell'accertare il valore del maso, si deve tenere debito conto delle scorte esistenti; in quanto pero' le stesse sono pertinenze del maso, non vengono stimate separatamente. Alla stima delle parti del patrimonio ereditario che a norma dell'art. 17 non fanno parte del maso chiuso, non si applica il disposto del primo comma del presente articolo. La determinazione del prezzo di assunzione non pregiudica gli accordi raggiunti fra l'assuntore e singoli coeredi»). Sulla base di tale disciplina, il CTU incaricato accertava che il prezzo di assunzione del maso «Lexer» alla data di redazione della consulenza ammonta ad euro 30.768,00. Nello specifico rilevava il consulente d'ufficio che esistono «coefficienti stabiliti dalla commissione censuaria provinciale», a cui fa riferimento il primo comma della disposizione appena richiamata, solo fino all'anno 1984. Il prezzo di assunzione di euro 30.768,00 veniva pertanto ottenuto utilizzando coefficienti ormai risalenti a trentacinque anni fa e da allora non piu' aggiornati (si rinvia sul punto alla consulenza tecnica d'ufficio D.D. 8 novembre 2018 redatta dal dott. Georg Kronbichler). All'esito di tale accertamento, ad integrazione del quesito originariamente proposto, veniva richiesto al CTU nominato di stabilire l'attuale valore di mercato del maso chiuso «Lexer», nonche' il prezzo di assunzione sulla base del criterio di calcolo previsto all'art. 20 della legge provinciale n. 17/2001, oggi vigente (art. 20, legge provinciale n. 17/2001: «(1) Se il defunto o la defunta non ha disposto in riguardo all'assuntore/assuntrice o al prezzo di assunzione del maso e se gli interessati o le interessate non addivengono a un accordo tra di loro, l'assuntore o l'assuntrice e il prezzo di assunzione del maso sono determinati dal/dalla Giudice in un unico procedimento. (2) Al fini della stima del valore di assunzione del maso si tiene conto del reddito medio netto annuo presunto in base alla conduzione del maso secondo gli usi locali. Con riguardo all'attivita' agricola tale valore e' capitalizzato al tasso annuo del cinque per cento e con riferimento alle attivita' connesse di cui al comma 3 dell'art. 2135 del codice civile il valore e' capitalizzato al tasso annuo del nove per cento. Il valore cosi' determinato viene aumentato o diminuito secondo i criteri determinati dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 49. (3) In caso di cessione di un maso chiuso i diritti connessi con la conduzione del maso cosi' come le pertinenze di cui all'art. 12, passano a titolo gratuito all'assuntore o all'assuntrice del maso. (4) Beni utilizzati a scopi non agricoli vengono stimati separatamente; fanno eccezione quei beni che sono di minore rilevanza economica e che sono connessi al maso in modo tale che un eventuale distacco comporterebbe grave pregiudizio per la conduzione del maso, oppure beni la cui permanenza al maso sia necessaria per altri motivi. (5) Se il maso chiuso e' gravato da diritti di usufrutto, uso o abitazione, da servitu' o da oneri reali, essi sono stimati separatamente e il loro valore e' defalcato dal valore di assunzione calcolato»). Il CTU accertava dunque che il prezzo di assunzione del maso «Lexer», determinato sulla base dei criteri appena richiamati, ammonta ad euro 574.905,00, mentre il valore di mercato attuale di tale compendio veniva stimato in euro 2.785.270,00 (si rinvia sul punto all'integrazione D.D. 31 gennaio 2019 alla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. Georg Kronbichler). Il procedimento a quo e' stato instaurato dalle parti in lingua tedesca. 2. Questioni di legittimita' costituzionale. 2.1. Art. 18, comma 2 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 7 febbraio 1962, n. 8, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado appartenenti allo stesso sesso, e' preferito il piu' anziano. 2.2. Art. 25, comma 1 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 7 febbraio 1962, n. 8, in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione. 3. Rilevanza delle questioni. 3.1. Nel caso di mutamento del contesto normativo tra il tempo dell'apertura della successione e quello del procedimento di determinazione dell'assuntore del maso chiuso, ai fini di accertare l'avente diritto all'assunzione in caso di successione legittima, deve trovare applicazione il diritto sostanziale vigente al momento dell'apertura della successione. Tale assunto trova conferma nella giurisprudenza costituzionale, in particolare nella gia' richiamata sentenza n. 193/2017 del Giudice delle leggi. Nella specie, pertanto, deve trovare applicazione il decreto del Presidente della giunta provinciale del 7 febbraio 1962, n. 8, essendo il de cuius deceduto in data 24 giugno 1967. 3.2. Tanto premesso, con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale sub 2.1., in forza della disciplina appena richiamata, in particolare del citato art. 18, comma 2, il diritto all'assunzione del maso chiuso «Lexer» spetterebbe al maggiorasco Franz Josef Beikircher. Diversamente, sulla base della disciplina attualmente vigente, in particolare del gia' citato art. 20 della legge provinciale n. 17/2001, pur considerando lo stato iniziale dell'istruttoria in cui versa il procedimento a quo, appare non implausibile ritenere che il diritto di assunzione del maso «Lexer» possa essere riconosciuto in capo a Gottfried Leonhard Beikircher. A tal proposito occorre innanzitutto considerare che, in forza del disposto di cui all'art. 1350 del codice civile, pare nullo qualsivoglia accordo non scritto circa la titolarita' del diritto di assunzione del maso «Lexer», nei termini allegati da entrambe le parti in causa. Nel caso di specie, non paiono poi assumere rilievo criteri di preferenza di cui all'art. 14, comma 1, legge provinciale n. 17/2001, lettere a), b), c), d) ed f). In particolare, con riguardo al criterio sub a), va evidenziato che alla data dell'apertura della successione, Franz Josef non aveva neppure compiuto due anni di eta', mentre Gottfried non era ancora nato, con la conseguenza che nessuno dei fratelli poteva dirsi in quel momento «cresciuto nel maso». Per le stesse ragioni neppure puo' trovare applicazione il criterio sub b), posto che, alla data di apertura della successione, nessuno dei due fratelli poteva aver partecipato alla conduzione ed alla coltivazione del maso. Entrambi i fratelli Beikircher sono poi in possesso di un diploma di una scuola professionale ad indirizzo agrario riconosciuto, con la conseguenza che anche il criterio sub c) appare inconferente. Infine, i criteri di preferenza sub d), e) ed f) non sono applicabili al caso in esame. Troverebbe dunque applicazione il criterio residuale di cui all'art. 14, comma 2, ed in tale prospettiva non sembra possa escludersi che proprio Gottfried possieda i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso. In effetti, e' incontestato che Franz Josef ha lavorato per le Poste a partire dall'anno 1994 e dunque partecipato necessariamente solo a tempo parziale alla coltivazione e conduzione del maso «Lexer». Analogamente, e' pacifico che a partire dall'eta' di diciassette anni Gottfried si e' dedicato a tempo pieno alla coltivazione ed alla conduzione del maso di cui e' causa. Allo stato appare pertanto non inverosimile che, proprio in forza della maggiore esperienza acquisita coltivando a tempo pieno il maso «Lexer», il resistente Gottfried possa dimostrare di possedere i migliori requisiti per la conduzione. 3.3. Quanto alla questione di legittimita' costituzionale sub 2.2., va rilevato che, sulla base del criterio di calcolo di cui all'art. 25, comma 1, il prezzo di assunzione andrebbe determinato in euro 30.768,00. Tale importo non e' peraltro soggetto a rivalutazione avendo il prezzo di assunzione natura di debito di valuta (Corte costituzionale n. 505/1988: «Occorre considerare che, a norma dell'art. 35/a del testo unico, il maso chiuso si trasmette recta via dal de cuius all'assuntore: la legge lo separa dall'eredita' e lo fa oggetto di una successione (anomala) a titolo particolare (c.d. assunzione del maso). Corrispondentemente si produce un effetto di surrogazione reale, per cui in luogo del maso entra nella massa dividenda, sotto forma di un'obbligazione pecuniaria dell'assuntore, il prezzo di assunzione fissato ai sensi dell'art. 25. Cio' significa che, in ordine al maso, la divisione ereditaria non e' una divisione per equivalente nel senso tecnico dell'art. 720 del codice civile (cioe' una divisione avente per oggetto l'immobile, attuata mediante assegnazione per intero del bene alla porzione di uno dei coeredi e costituzione in favore degli altri di un diritto di conguaglio), bensi' e' una divisione avente per oggetto il valore di reddito del maso, tradotto in una obbligazione di somma determinata posta a carico dell'assuntore»). Qualora invece l'assunzione del maso «Lexer» fosse regolata dalla disciplina attualmente vigente, nello specifico dall'art. 20 della legge provinciale n. 17/2001, il valore di assunzione ammonterebbe ad euro 574.905,00. 4. Non manifesta infondatezza delle questioni legittimita' costituzionale delle disposizioni di legge applicabili. 4.1. L'art. 18, comma 2 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 7 febbraio 1962 n. 8, nella parte in cui accorda la preferenza, tra i chiamati alla successione nello stesso grado appartenenti allo stesso sesso al piu' anziano, pare porsi in contrasto con l'art. 3, comma 1 della Costituzione. Nello specifico, tale criterio sembra violare il principio di ragionevolezza nella misura in cui, ai fini della determinazione dell'assuntore di un maso chiuso in caso di successione ab intestato, nel concorso tra piu' soggetti in identica posizione sostanziale, senza alcuna giustificazione razionale, accorda preferenza al coerede piu' anziano. Nell'ipotesi di concorso tra successori di pari grado, infatti, la disposizione censurata attribuisce tale preferenza in modo automatico, sulla base del mero dato anagrafico, senza prevedere alcuna valutazione di merito circa l'idoneita' in concreto dell'assuntore a coltivare ed a condurre il maso. Non pare peraltro possibile operare un'interpretazione conforme a Costituzione di tale disposizione, stante la formulazione chiara ed univoca del dato normativo. E' appena il caso di rilevare che il vuoto normativo eventualmente derivante dalla declaratoria di illegittimita' costituzionale del criterio di preferenza anagrafico in contestazione, ben potrebbe essere colmato in via interpretativa facendo riferimento ai principi generali in materia di maso chiuso ricavabili dalla normativa attualmente in vigore, la cui ratio puo' essere individuata nel riconoscimento del diritto di assunzione al coerede in concreto piu' idoneo alla conduzione del maso. Per contro, una siffatta valutazione di idoneita' all'assunzione del maso e' allo stato preclusa dalla rigida applicazione del criterio anagrafico previsto dalla disposizione censurata. 4.2. L'art. 25, comma 1 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 7 febbraio 1962, n. 8, sembra violare l'art. 3 della Costituzione, perche' irragionevolmente pone un criterio di calcolo del prezzo di assunzione che conduce alla determinazione di un importo esiguo e comunque del tutto disancorato dal valore di mercato del bene. All'esito della consulenza esperita in corso di causa e' infatti emerso che i «coefficienti stabiliti dalla commissione censuaria provinciale» i quali, secondo la disposizione censurata dovrebbero essere applicati al reddito imponibile domenicale del maso, sono stati aggiornati solo fino all'anno 1984. Ne consegue l'impossibilita', sulla base di tale parametro normativo, di determinare un valore di assunzione apprezzabile. Sotto diverso profilo, l'applicazione della norma contestata determina un trattamento irragionevolmente deteriore in capo ai coeredi non assuntori del maso rispetto a casi analoghi in cui la fattispecie dell'assunzione di maso chiuso viene regolata dalla disciplina attualmente vigente. Dalla consulenza tecnica emerge infatti che il prezzo di assunzione del maso «Lexer» determinato sulla base del criterio previsto all'art. 25, comma 1 del testo unico del 7 febbraio 1962, n. 8, ammonta ad euro 30.768,00, mentre il prezzo di assunzione calcolato ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale n. 17/2001, oggi vigente, ammonta ad euro 574.905,00. Tale disparita' di trattamento appare ingiustificata, essendo meramente ancorata al dato temporale dell'apertura della successione e dunque, alla legge ratione temporis applicabile. Infine l'art. 25, comma 1, sembra altresi' contrastare con l'art. 42 della Costituzione, perche' l'applicazione del criterio ivi previsto per la determinazione del prezzo di assunzione comporta, sotto il profilo quantitativo, una rilevantissima compromissione delle legittime ragioni ereditarie degli eredi ab intestato non assuntori di maso chiuso. 5. Traduzione degli atti. Ai sensi dell'art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 574/1988, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 13 giugno 2005, n. 124, va disposta, a cura dell'ufficio, la traduzione in lingua italiana di tutti i provvedimenti e dei verbali d'udienza, mentre gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio andranno tradotti, a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione, solo su specifica richiesta degli organi giurisdizionali situati fuori della Regione Trentino-Alto Adige, cui gli atti vengono trasmessi «per lo svolgimento... di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge».
P.Q.M. Visti gli art. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 1) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale relative all'art. 18, comma 2 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 7 febbraio 1962, n. 8, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nonche' dell'art. 25, comma 1 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 7 febbraio 1962, n. 8, in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione; 2) ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente della giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, nonche' al Presidente della Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano e alle parti; 3) dispone la traduzione, a cura dell'ufficio, di tutti i provvedimenti e di tutti i verbali d'udienza in lingua italiana e la successiva trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni di cui al punto 2) del presente dispositivo; 4) sospende il procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale. Si comunichi. Bolzano, 27 settembre 2019 Il Giudice: Paciolla