N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2019

Ordinanza del 9 ottobre 2019 del Tribunale  amministrativo  regionale
per la Toscana sul ricorso proposto da World  Wide  Fund  for  Nature
(WWF  Italia)  onlus  e  altri   contro   Regione   Toscana,   Ambito
territoriale di Caccia 5 Firenze Sud  e  Ente  Produttori  Selvaggina
EPS.. 
 
Caccia  -  Norme  della  Regione  Toscana  -  Controllo  della  fauna
  selvatica  -  Attuazione  dei  piani  di  abbattimento  -  Previsto
  avvalimento dei proprietari o conduttori dei  fondi  nei  quali  si
  attuano i  piani,  delle  guardie  forestali  e  del  personale  di
  vigilanza dei Comuni, nonche', tra gli altri, delle guardie giurate
  private,  purche'  tutti  in  possesso  di  licenza  di  caccia   -
  Affiancamento al personale regionale anche di soggetti che  abbiano
  frequentato  appositi  corsi  di  preparazione  organizzati   dalla
  Regione  -  Equiparazione  dei  cacciatori  iscritti  in   apposito
  registro regionale a quelli  che  abbiano  frequentato  i  suddetti
  corsi - Autorizzazione regionale per i cacciatori abilitati, per  i
  soggetti addetti alla vigilanza  venatoria,  per  i  proprietari  o
  conduttori dei fondi interessati e per  le  squadre  di  caccia  al
  cinghiale, indicate dall'ambito territoriale di  caccia  (ATC),  al
  controllo dei cinghiali. 
- Legge della Regione Toscana 12 gennaio  1994,  n.  3  ("Recepimento
  della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
  fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)"), art.  37,
  commi 3, 4, 4-ter e 4-quater. 
(GU n.26 del 24-6-2020 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA 
                           Sezione seconda 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 384 del 2019, proposto da: 
        W.W.F. Associazione Italiana World Wide Fund For Nature Onlus
Ong; E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione  Animali  Onlus;  L.A.V.  -
Lega  Antivivisezione  Onlus  -  Ente  Morale;  L.A.C.  -  Lega   per
l'Abolizione della Caccia, tutte in  persona  dei  rispettivi  legali
rappresentanti pro  tempore,  rappresentate  e  difese  dall'avvocato
Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio fisico eletto presso l'avv. Barbara Vannucci in
Firenze, via Scialoia 67; 
    contro: 
        la Regione Toscana in  persona  del  Presidente  pro  tempore
della Giunta, rappresentata e difesa dall'avvocato Flora Neglia,  con
domicilio digitale come  da  PEC  da  Registri  di  Giustizia  e  con
domicilio fisico eletto presso  l'Avvocatura  Regionale  in  Firenze,
piazza dell'Unita' Italiana l; 
    nei confronti: 
        Ambito Territoriale di Caccia 5 Firenze  Sud  e  EPS  -  Ente
Produttori Selvaggina in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, non costituiti in giudizio; 
    per l'annullamento: 
        della delibera della Giunta regionale n. 71  del  21  gennaio
2019 recante «Legge regionale n. 3/94 -  Approvazione  del  piano  di
controllo 2019-2021 sulla specie  cinghiale  in  Regione  Toscana  ai
sensi dell'art. 37 legge regionale n. 3/94 e dell'art. 5 della  legge
regionale n. 10/2016», pubblicata sul BURT n.  6,  parte  II,  del  6
febbraio 2019; 
        dell'allegato  piano  di  controllo  delle   popolazioni   di
cinghiale in Regione Toscana (art. 19 legge n. 157/92, art. 37  legge
regionale n. 3/94, art. 5 legge regionale n. 10/2016) per il  periodo
2019-2021; 
        di  ogni  altro  atto  presupposto,  conseguente  o  comunque
connesso, ancorche' non conosciuto; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24  settembre  2019  il
dott. Alessandro Cacciari e uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1. La Regione Toscana, con deliberazione  di  Giunta  21  gennaio
2019, n. 71, ha approvato il piano di controllo delle popolazioni del
cinghiale  per  il  periodo  2019-2021.  La  deliberazione  e'  stata
impugnata dalle epigrafate  associazioni  con  il  presente  ricorso,
notificato il 27 marzo  2019  e  depositato  il  30  marzo  2019.  Le
ricorrenti  lamentano  che  il  provvedimento  non  rispetterebbe  il
principio sancito dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio, in base al quale il controllo della fauna  selvatica  deve
avvenire prioritariamente utilizzando  metodi  ecologici  e  solo  in
subordine  all'accertata  inefficacia  degli  stessi,   consente   di
ricorrere a piani di abbattimento debitamente  autorizzati.  Di  tali
circostanze non sarebbe dato conto nell'atto gravato e la circostanza
sarebbe stata puntualmente rilevata dall'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA)  nel  parere  reso  alla
Regione, la quale lo avrebbe immotivatamente  disatteso.  L'attivita'
di controllo programmata dall'Amministrazione si concretizzerebbe,  a
dire delle ricorrenti, in una illegittima  estensione  dell'attivita'
di caccia in braccata al di fuori dei tempi e degli  ambiti  indicati
dagli articoli 18, comma 1, lettera d) e  21,  comma  1,  lettera  c)
della legge n. 157/1992. Le ricorrenti propongono  inoltre  questione
di legittimita' costituzionale degli articoli 37 commi 3, 4, 4-ter  e
4-quater della legge regionale 3 gennaio  1994  n.  3,  in  relazione
all'art. 117, comma 2, lettera s) cost., poiche'  estendono  l'ambito
dei soggetti abilitati  ad  effettuare  le  operazioni  di  controllo
rispetto   a   quelli   previsti   dalla   legge   quadro   nazionale
ricomprendendo anche soggetti in possesso della licenzia  di  caccia,
squadre di caccia al cinghiale e guardie giurate private. 
    Si e' costituita la Regione  Toscana  replicando  alle  deduzione
delle ricorrenti e chiedendo la reiezione del ricorso. 
    Con  ordinanza  9  maggio  2019,  n.  265,   e'   stata   accolta
parzialmente  la  domanda  cautelare  limitatamente  alle  previsioni
dell'impugnato provvedimento relative alla «caccia in braccata». 
    All'udienza del 24 settembre 2019 la causa e' stata trattenuta in
decisione. 
    2. Al  fine  del  decidere  riveste  carattere  pregiudiziale  la
trattazione della questione di legittimita' costituzionale proposta. 
    La questione appare rilevante e non manifestamente infondata. 
    2.1 La questione e' rilevante poiche' il provvedimento  impugnato
approva il piano di controllo delle popolazioni di cinghiale  per  il
triennio 2019/2021 sul fondamento di quanto  disposto,  tra  l'altro,
dall'art. 37 della legge regionale n. 3/1994 le  cui  norme  incidono
immediatamente e direttamente sull'attuazione del piano medesimo,  ed
un'eventuale contrarieta' delle stesse alla Costituzione non puo' che
rendere illegittimo anche il piano de quo. 
    2.2 Quanto alla non manifesta infondatezza  della  questione,  va
rilevato che sono impugnati i commi 3,  4,  4-ter  e  4-quater  della
legge regionale n. 3/1994. 
    In base al comma 3, per quel  che  rileva  nella  presente  sede,
l'attuazione dei piani puo' essere effettuata mediante  l'avvalimento
«dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i  piani
di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza
dei comuni, nonche' delle guardie  di  cui  all'art.  51,  purche'  i
soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia».  Nella
categoria delle «guardie di cui all'art. 51» sono comprese le guardie
giurate private. 
    Il comma  4  stabilisce  che  «per  interventi  di  tutela  della
produzione agricola  e  zootecnica  la  Regione  puo'  affiancare  al
proprio personale anche soggetti  che  abbiano  frequentato  appositi
corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base  di
programmi concordati con 1'ISPRA». 
    Il comma 4-ter prevede che «i cacciatori iscritti nel registro di
cui all'art. 28-quater sono equiparati ai cacciatori di cui al  comma
4, per le specie di riferimento» mentre ai sensi del  comma  4-quater
«la provincia per prevenire  o  eliminare  i  danni  alle  produzioni
agricole autorizza, in  qualsiasi  periodo  dell'anno,  i  cacciatori
abilitati ai sensi del comma 4, i soggetti  di  cui  all'art.  51,  i
proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia
al cinghiale, indicate dall'ATC, al controllo dei cinghiali». 
    L'art. 19 della legge n. 157/1992, al comma 2, prevede invece che
l'attuazione dei piani  di  abbattimento  autorizzati  dalle  Regioni
debba  avvenire  mediante   «guardie   venatorie   dipendenti   dalle
amministrazioni  provinciali»  le  quali  potranno   avvalersi   «dei
proprietari o conduttori dei fondi  sui  quali  si  attuano  i  piani
medesimi,  purche'  muniti  di  licenza  per  l'esercizio  venatorio,
nonche' delle guardie forestali e delle guardie  comunali  munite  di
licenza per l'esercizio venatorio». In  alcun  modo  e'  previsto  il
coinvolgimento dei cacciatori o delle guardie giurate  private,  come
invece previsto dalla legislazione toscana. 
    La  giurisprudenza  costituzionale  ha  chiarito   che   l'elenco
previsto  dalla  legge  nazionale  e'  tassativo  e   che   una   sua
integrazione da parte della legge regionale riduce il livello  minimo
e uniforme di tutela dell'ambiente (Corte cost. 29 novembre 2018,  n.
217; 14 giugno 2017 n. 139). La  questione  si  presenta  quindi  non
manifestamente infondata. 
    Stante il tenore del  principio  affermato  dalla  giurisprudenza
costituzionale il Collegio dubita poi che le cautele  adottate  dalla
legislazione  regionale  toscana   per   selezionare   i   cacciatori
autorizzati all'attuazione dei piani di abbattimento, consistenti  in
una specifica abilitazione rilasciata dopo la frequenza di  un  corso
ed il superamento di un esame finale (con prova scritta  e  prova  di
tiro con carabina:  art.  28-quater,  comma  2,  legge  regionale  n.
3/1994), possano essere sufficienti a garantire la  costituzionalita'
delle disposizioni contestate. 
    Analogamente il fatto evidenziato dalla  difesa  regionale  nella
memoria per l'udienza di merito, che  nell'attuazione  del  piano  di
abbattimento la  funzione  direttiva  e  di  coordinamento  spettera'
esclusivamente    alle    guardie    venatorie    dipendenti    dalle
amministrazioni provinciali, mentre alle altre figure sara' riservato
un ruolo ausiliario, non appare sufficiente a rendere  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta. 
    Per questi motivi il Collegio ritiene di  proporre  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 37 commi  3,  4,  4-ter  e
4-quater della legge regionale 3 gennaio 1994 n. 3, per contrasto con
l'art. 117, comma 2, lettera s) cost., nella parte in  cui  estendono
il novero dei soggetti  abilitati  ad  effettuare  le  operazioni  di
controllo delle popolazioni del cinghiale rispetto a quelli  previsti
dalla legge quadro nazionale 11 febbraio 1992, n. 157. 
    Il giudizio deve quindi essere sospeso e gli atti vanno trasmessi
alla Corte costituzionale, apparendo rilevante e  non  manifestamente
infondata la questione di costituzionalita' esposta. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Toscana  (Sezione
seconda), dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
relazione all'art. 117, comma 2, lett. s) cost., della  Costituzione,
la questione di legittimita' costituzionale degli articoli  37  commi
3, 4, 4-ter e 4-quater della legge della Regione  Toscana  3  gennaio
1994, n. 3, cosi' come indicata in motivazione. 
    Sospende,  per  l'effetto,  il  giudizio  fino  alla  definizione
dell'incidente di costituzionalita' di  cui  alla  questione  data  e
ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata  alle  parti  in
causa e al Presidente della Giunta regionale della  Toscana,  nonche'
comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Toscana. 
    Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e  in  ordine  alle
spese e' riservata alla decisione definitiva. 
    Cosi' deciso in Firenze nella Camera di consiglio del  giorno  24
settembre 2019 con l'intervento dei magistrati: 
        Rosaria Trizzino, Presidente; 
        Alessandro Cacciari, consigliere, estensore; 
        Nicola Fenicia, primo referendario. 
 
                       Il Presidente: Trizzino 
 
 
                                                L'estensore: Cacciari