N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2019
Ordinanza del 9 ottobre 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da World Wide Fund for Nature (WWF Italia) onlus e altri contro Regione Toscana, Ambito territoriale di Caccia 5 Firenze Sud e Ente Produttori Selvaggina EPS.. Caccia - Norme della Regione Toscana - Controllo della fauna selvatica - Attuazione dei piani di abbattimento - Previsto avvalimento dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei Comuni, nonche', tra gli altri, delle guardie giurate private, purche' tutti in possesso di licenza di caccia - Affiancamento al personale regionale anche di soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione - Equiparazione dei cacciatori iscritti in apposito registro regionale a quelli che abbiano frequentato i suddetti corsi - Autorizzazione regionale per i cacciatori abilitati, per i soggetti addetti alla vigilanza venatoria, per i proprietari o conduttori dei fondi interessati e per le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'ambito territoriale di caccia (ATC), al controllo dei cinghiali. - Legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 ("Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)"), art. 37, commi 3, 4, 4-ter e 4-quater.(GU n.26 del 24-6-2020 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sezione seconda ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 384 del 2019, proposto da: W.W.F. Associazione Italiana World Wide Fund For Nature Onlus Ong; E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali Onlus; L.A.V. - Lega Antivivisezione Onlus - Ente Morale; L.A.C. - Lega per l'Abolizione della Caccia, tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l'avv. Barbara Vannucci in Firenze, via Scialoia 67; contro: la Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore della Giunta, rappresentata e difesa dall'avvocato Flora Neglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso l'Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana l; nei confronti: Ambito Territoriale di Caccia 5 Firenze Sud e EPS - Ente Produttori Selvaggina in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; per l'annullamento: della delibera della Giunta regionale n. 71 del 21 gennaio 2019 recante «Legge regionale n. 3/94 - Approvazione del piano di controllo 2019-2021 sulla specie cinghiale in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 legge regionale n. 3/94 e dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2016», pubblicata sul BURT n. 6, parte II, del 6 febbraio 2019; dell'allegato piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana (art. 19 legge n. 157/92, art. 37 legge regionale n. 3/94, art. 5 legge regionale n. 10/2016) per il periodo 2019-2021; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorche' non conosciuto; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2019 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. La Regione Toscana, con deliberazione di Giunta 21 gennaio 2019, n. 71, ha approvato il piano di controllo delle popolazioni del cinghiale per il periodo 2019-2021. La deliberazione e' stata impugnata dalle epigrafate associazioni con il presente ricorso, notificato il 27 marzo 2019 e depositato il 30 marzo 2019. Le ricorrenti lamentano che il provvedimento non rispetterebbe il principio sancito dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in base al quale il controllo della fauna selvatica deve avvenire prioritariamente utilizzando metodi ecologici e solo in subordine all'accertata inefficacia degli stessi, consente di ricorrere a piani di abbattimento debitamente autorizzati. Di tali circostanze non sarebbe dato conto nell'atto gravato e la circostanza sarebbe stata puntualmente rilevata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel parere reso alla Regione, la quale lo avrebbe immotivatamente disatteso. L'attivita' di controllo programmata dall'Amministrazione si concretizzerebbe, a dire delle ricorrenti, in una illegittima estensione dell'attivita' di caccia in braccata al di fuori dei tempi e degli ambiti indicati dagli articoli 18, comma 1, lettera d) e 21, comma 1, lettera c) della legge n. 157/1992. Le ricorrenti propongono inoltre questione di legittimita' costituzionale degli articoli 37 commi 3, 4, 4-ter e 4-quater della legge regionale 3 gennaio 1994 n. 3, in relazione all'art. 117, comma 2, lettera s) cost., poiche' estendono l'ambito dei soggetti abilitati ad effettuare le operazioni di controllo rispetto a quelli previsti dalla legge quadro nazionale ricomprendendo anche soggetti in possesso della licenzia di caccia, squadre di caccia al cinghiale e guardie giurate private. Si e' costituita la Regione Toscana replicando alle deduzione delle ricorrenti e chiedendo la reiezione del ricorso. Con ordinanza 9 maggio 2019, n. 265, e' stata accolta parzialmente la domanda cautelare limitatamente alle previsioni dell'impugnato provvedimento relative alla «caccia in braccata». All'udienza del 24 settembre 2019 la causa e' stata trattenuta in decisione. 2. Al fine del decidere riveste carattere pregiudiziale la trattazione della questione di legittimita' costituzionale proposta. La questione appare rilevante e non manifestamente infondata. 2.1 La questione e' rilevante poiche' il provvedimento impugnato approva il piano di controllo delle popolazioni di cinghiale per il triennio 2019/2021 sul fondamento di quanto disposto, tra l'altro, dall'art. 37 della legge regionale n. 3/1994 le cui norme incidono immediatamente e direttamente sull'attuazione del piano medesimo, ed un'eventuale contrarieta' delle stesse alla Costituzione non puo' che rendere illegittimo anche il piano de quo. 2.2 Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, va rilevato che sono impugnati i commi 3, 4, 4-ter e 4-quater della legge regionale n. 3/1994. In base al comma 3, per quel che rileva nella presente sede, l'attuazione dei piani puo' essere effettuata mediante l'avvalimento «dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonche' delle guardie di cui all'art. 51, purche' i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia». Nella categoria delle «guardie di cui all'art. 51» sono comprese le guardie giurate private. Il comma 4 stabilisce che «per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Regione puo' affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con 1'ISPRA». Il comma 4-ter prevede che «i cacciatori iscritti nel registro di cui all'art. 28-quater sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie di riferimento» mentre ai sensi del comma 4-quater «la provincia per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 4, i soggetti di cui all'art. 51, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'ATC, al controllo dei cinghiali». L'art. 19 della legge n. 157/1992, al comma 2, prevede invece che l'attuazione dei piani di abbattimento autorizzati dalle Regioni debba avvenire mediante «guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali» le quali potranno avvalersi «dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio». In alcun modo e' previsto il coinvolgimento dei cacciatori o delle guardie giurate private, come invece previsto dalla legislazione toscana. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l'elenco previsto dalla legge nazionale e' tassativo e che una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente (Corte cost. 29 novembre 2018, n. 217; 14 giugno 2017 n. 139). La questione si presenta quindi non manifestamente infondata. Stante il tenore del principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale il Collegio dubita poi che le cautele adottate dalla legislazione regionale toscana per selezionare i cacciatori autorizzati all'attuazione dei piani di abbattimento, consistenti in una specifica abilitazione rilasciata dopo la frequenza di un corso ed il superamento di un esame finale (con prova scritta e prova di tiro con carabina: art. 28-quater, comma 2, legge regionale n. 3/1994), possano essere sufficienti a garantire la costituzionalita' delle disposizioni contestate. Analogamente il fatto evidenziato dalla difesa regionale nella memoria per l'udienza di merito, che nell'attuazione del piano di abbattimento la funzione direttiva e di coordinamento spettera' esclusivamente alle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, mentre alle altre figure sara' riservato un ruolo ausiliario, non appare sufficiente a rendere manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta. Per questi motivi il Collegio ritiene di proporre questione di legittimita' costituzionale degli articoli 37 commi 3, 4, 4-ter e 4-quater della legge regionale 3 gennaio 1994 n. 3, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) cost., nella parte in cui estendono il novero dei soggetti abilitati ad effettuare le operazioni di controllo delle popolazioni del cinghiale rispetto a quelli previsti dalla legge quadro nazionale 11 febbraio 1992, n. 157. Il giudizio deve quindi essere sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale, apparendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' esposta.
P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione seconda), dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 117, comma 2, lett. s) cost., della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 37 commi 3, 4, 4-ter e 4-quater della legge della Regione Toscana 3 gennaio 1994, n. 3, cosi' come indicata in motivazione. Sospende, per l'effetto, il giudizio fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita' di cui alla questione data e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale della Toscana, nonche' comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Toscana. Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese e' riservata alla decisione definitiva. Cosi' deciso in Firenze nella Camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati: Rosaria Trizzino, Presidente; Alessandro Cacciari, consigliere, estensore; Nicola Fenicia, primo referendario. Il Presidente: Trizzino L'estensore: Cacciari