N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2019
Ordinanza del 9 ottobre 2019 del Tribunale amministrativo regionale
per la Toscana sul ricorso proposto da World Wide Fund for Nature
(WWF Italia) onlus e altri contro Regione Toscana, Ambito
territoriale di Caccia 5 Firenze Sud e Ente Produttori Selvaggina
EPS..
Caccia - Norme della Regione Toscana - Controllo della fauna
selvatica - Attuazione dei piani di abbattimento - Previsto
avvalimento dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si
attuano i piani, delle guardie forestali e del personale di
vigilanza dei Comuni, nonche', tra gli altri, delle guardie giurate
private, purche' tutti in possesso di licenza di caccia -
Affiancamento al personale regionale anche di soggetti che abbiano
frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla
Regione - Equiparazione dei cacciatori iscritti in apposito
registro regionale a quelli che abbiano frequentato i suddetti
corsi - Autorizzazione regionale per i cacciatori abilitati, per i
soggetti addetti alla vigilanza venatoria, per i proprietari o
conduttori dei fondi interessati e per le squadre di caccia al
cinghiale, indicate dall'ambito territoriale di caccia (ATC), al
controllo dei cinghiali.
- Legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 ("Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)"), art. 37,
commi 3, 4, 4-ter e 4-quater.
(GU n.26 del 24-6-2020 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
Sezione seconda
ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 384 del 2019, proposto da:
W.W.F. Associazione Italiana World Wide Fund For Nature Onlus
Ong; E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali Onlus; L.A.V. -
Lega Antivivisezione Onlus - Ente Morale; L.A.C. - Lega per
l'Abolizione della Caccia, tutte in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato
Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio fisico eletto presso l'avv. Barbara Vannucci in
Firenze, via Scialoia 67;
contro:
la Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore
della Giunta, rappresentata e difesa dall'avvocato Flora Neglia, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con
domicilio fisico eletto presso l'Avvocatura Regionale in Firenze,
piazza dell'Unita' Italiana l;
nei confronti:
Ambito Territoriale di Caccia 5 Firenze Sud e EPS - Ente
Produttori Selvaggina in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
della delibera della Giunta regionale n. 71 del 21 gennaio
2019 recante «Legge regionale n. 3/94 - Approvazione del piano di
controllo 2019-2021 sulla specie cinghiale in Regione Toscana ai
sensi dell'art. 37 legge regionale n. 3/94 e dell'art. 5 della legge
regionale n. 10/2016», pubblicata sul BURT n. 6, parte II, del 6
febbraio 2019;
dell'allegato piano di controllo delle popolazioni di
cinghiale in Regione Toscana (art. 19 legge n. 157/92, art. 37 legge
regionale n. 3/94, art. 5 legge regionale n. 10/2016) per il periodo
2019-2021;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque
connesso, ancorche' non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2019 il
dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
1. La Regione Toscana, con deliberazione di Giunta 21 gennaio
2019, n. 71, ha approvato il piano di controllo delle popolazioni del
cinghiale per il periodo 2019-2021. La deliberazione e' stata
impugnata dalle epigrafate associazioni con il presente ricorso,
notificato il 27 marzo 2019 e depositato il 30 marzo 2019. Le
ricorrenti lamentano che il provvedimento non rispetterebbe il
principio sancito dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio, in base al quale il controllo della fauna selvatica deve
avvenire prioritariamente utilizzando metodi ecologici e solo in
subordine all'accertata inefficacia degli stessi, consente di
ricorrere a piani di abbattimento debitamente autorizzati. Di tali
circostanze non sarebbe dato conto nell'atto gravato e la circostanza
sarebbe stata puntualmente rilevata dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel parere reso alla
Regione, la quale lo avrebbe immotivatamente disatteso. L'attivita'
di controllo programmata dall'Amministrazione si concretizzerebbe, a
dire delle ricorrenti, in una illegittima estensione dell'attivita'
di caccia in braccata al di fuori dei tempi e degli ambiti indicati
dagli articoli 18, comma 1, lettera d) e 21, comma 1, lettera c)
della legge n. 157/1992. Le ricorrenti propongono inoltre questione
di legittimita' costituzionale degli articoli 37 commi 3, 4, 4-ter e
4-quater della legge regionale 3 gennaio 1994 n. 3, in relazione
all'art. 117, comma 2, lettera s) cost., poiche' estendono l'ambito
dei soggetti abilitati ad effettuare le operazioni di controllo
rispetto a quelli previsti dalla legge quadro nazionale
ricomprendendo anche soggetti in possesso della licenzia di caccia,
squadre di caccia al cinghiale e guardie giurate private.
Si e' costituita la Regione Toscana replicando alle deduzione
delle ricorrenti e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 9 maggio 2019, n. 265, e' stata accolta
parzialmente la domanda cautelare limitatamente alle previsioni
dell'impugnato provvedimento relative alla «caccia in braccata».
All'udienza del 24 settembre 2019 la causa e' stata trattenuta in
decisione.
2. Al fine del decidere riveste carattere pregiudiziale la
trattazione della questione di legittimita' costituzionale proposta.
La questione appare rilevante e non manifestamente infondata.
2.1 La questione e' rilevante poiche' il provvedimento impugnato
approva il piano di controllo delle popolazioni di cinghiale per il
triennio 2019/2021 sul fondamento di quanto disposto, tra l'altro,
dall'art. 37 della legge regionale n. 3/1994 le cui norme incidono
immediatamente e direttamente sull'attuazione del piano medesimo, ed
un'eventuale contrarieta' delle stesse alla Costituzione non puo' che
rendere illegittimo anche il piano de quo.
2.2 Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, va
rilevato che sono impugnati i commi 3, 4, 4-ter e 4-quater della
legge regionale n. 3/1994.
In base al comma 3, per quel che rileva nella presente sede,
l'attuazione dei piani puo' essere effettuata mediante l'avvalimento
«dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani
di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza
dei comuni, nonche' delle guardie di cui all'art. 51, purche' i
soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia». Nella
categoria delle «guardie di cui all'art. 51» sono comprese le guardie
giurate private.
Il comma 4 stabilisce che «per interventi di tutela della
produzione agricola e zootecnica la Regione puo' affiancare al
proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi
corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di
programmi concordati con 1'ISPRA».
Il comma 4-ter prevede che «i cacciatori iscritti nel registro di
cui all'art. 28-quater sono equiparati ai cacciatori di cui al comma
4, per le specie di riferimento» mentre ai sensi del comma 4-quater
«la provincia per prevenire o eliminare i danni alle produzioni
agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori
abilitati ai sensi del comma 4, i soggetti di cui all'art. 51, i
proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia
al cinghiale, indicate dall'ATC, al controllo dei cinghiali».
L'art. 19 della legge n. 157/1992, al comma 2, prevede invece che
l'attuazione dei piani di abbattimento autorizzati dalle Regioni
debba avvenire mediante «guardie venatorie dipendenti dalle
amministrazioni provinciali» le quali potranno avvalersi «dei
proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani
medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio,
nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di
licenza per l'esercizio venatorio». In alcun modo e' previsto il
coinvolgimento dei cacciatori o delle guardie giurate private, come
invece previsto dalla legislazione toscana.
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l'elenco
previsto dalla legge nazionale e' tassativo e che una sua
integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo
e uniforme di tutela dell'ambiente (Corte cost. 29 novembre 2018, n.
217; 14 giugno 2017 n. 139). La questione si presenta quindi non
manifestamente infondata.
Stante il tenore del principio affermato dalla giurisprudenza
costituzionale il Collegio dubita poi che le cautele adottate dalla
legislazione regionale toscana per selezionare i cacciatori
autorizzati all'attuazione dei piani di abbattimento, consistenti in
una specifica abilitazione rilasciata dopo la frequenza di un corso
ed il superamento di un esame finale (con prova scritta e prova di
tiro con carabina: art. 28-quater, comma 2, legge regionale n.
3/1994), possano essere sufficienti a garantire la costituzionalita'
delle disposizioni contestate.
Analogamente il fatto evidenziato dalla difesa regionale nella
memoria per l'udienza di merito, che nell'attuazione del piano di
abbattimento la funzione direttiva e di coordinamento spettera'
esclusivamente alle guardie venatorie dipendenti dalle
amministrazioni provinciali, mentre alle altre figure sara' riservato
un ruolo ausiliario, non appare sufficiente a rendere manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta.
Per questi motivi il Collegio ritiene di proporre questione di
legittimita' costituzionale degli articoli 37 commi 3, 4, 4-ter e
4-quater della legge regionale 3 gennaio 1994 n. 3, per contrasto con
l'art. 117, comma 2, lettera s) cost., nella parte in cui estendono
il novero dei soggetti abilitati ad effettuare le operazioni di
controllo delle popolazioni del cinghiale rispetto a quelli previsti
dalla legge quadro nazionale 11 febbraio 1992, n. 157.
Il giudizio deve quindi essere sospeso e gli atti vanno trasmessi
alla Corte costituzionale, apparendo rilevante e non manifestamente
infondata la questione di costituzionalita' esposta.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione
seconda), dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in
relazione all'art. 117, comma 2, lett. s) cost., della Costituzione,
la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 37 commi
3, 4, 4-ter e 4-quater della legge della Regione Toscana 3 gennaio
1994, n. 3, cosi' come indicata in motivazione.
Sospende, per l'effetto, il giudizio fino alla definizione
dell'incidente di costituzionalita' di cui alla questione data e
ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in
causa e al Presidente della Giunta regionale della Toscana, nonche'
comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Toscana.
Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle
spese e' riservata alla decisione definitiva.
Cosi' deciso in Firenze nella Camera di consiglio del giorno 24
settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente;
Alessandro Cacciari, consigliere, estensore;
Nicola Fenicia, primo referendario.
Il Presidente: Trizzino
L'estensore: Cacciari