N. 72 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 dicembre 2019

Ordinanza del 24 dicembre 2019 del G.U.P. del  Tribunale  di  Treviso
nel procedimento penale a carico di B. S., P. M. e T. M.. 
 
Reati e pene - Omicidio colposo commesso con violazione  delle  norme
  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  -  Trattamento
  sanzionatorio - Mancata previsione di una diminuzione di  pena  nel
  caso  in  cui  "l'evento   non   sia   esclusivamente   conseguenza
  dell'azione o dell'omissione del colpevole". 
- Codice penale, art. 589, secondo comma. 
(GU n.26 del 24-6-2020 )
      
    Il giudice delle indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di
Treviso, sciogliendo la riserva, nel procedimento n. 5794/18 RG GIP a
carico di B. S, P. M., T. M. 
 
                              Osserva: 
 
    L'art. 589 del codice penale, al comma secondo, commina  la  pena
da anni due ad anni sette di reclusione a chi si  renda  responsabile
di omicidio colposo con la violazione delle norme per la  prevenzione
degli infortuni sul lavoro. 
    L'art.  589-bis  del  codice  penale,   introdotto   nel   nostro
ordinamento dall'art. 1, comma 1 della legge 23 marzo  2016,  commina
la pena da anni due ad anni  sette  di  reclusione  a  chi  si  renda
responsabile del delitto di omicidio  colposo  con  violazione  delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale. 
    Al  comma  7,  l'art.  589-bis  del  codice  penale  prevede  una
diminuzione  di  pena  fino  alla  meta'  qualora  l'evento  non  sia
«esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole». 
    Nel procedimento surrichiamato, i  responsabili  della  B...  snc
sono imputati: 
      del reato di cui all'art. 40 cpv, 113 e 589, comma 2 del codice
penale perche', in qualita' di legali rappresentanti della  B...  snc
di B. S., P. M. e T. M. con sede  legale  in...  e  B.  S.  anche  in
qualita' di responsabile del servizio di  prevenzione  e  protezione,
per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonche' in
violazione delle previsioni dell'art. 71, comma 3 in  riferimento  al
punto 3.1.3 dell'allegato VI al decreto legislativo  n.  81/2008,  in
particolare  omettendo  di  adottare  adeguate  misure  tecniche   ed
organizzative affinche' le attrezzature  per  la  movimentazione  dei
carichi  siano  utilizzate  in  condizioni  tali  da   garantire   la
stabilita' dell'attrezzatura stessa e del  carico  trasportato  (art.
71, comma 3 decreto legislativo n. 81/2008), causavano la morte di H.
V., autista  dipendente  della  societa'  slovacca  «...»  il  quale,
incaricato del  trasporto  e  consegna  di  un  carico  di  balle  di
terriccio, imballate con film plastico e poste su bancali, presso  la
sede della societa' destinataria B..., di B.  S.,  P.  M.  e  T.  M.,
veniva istruito da P. M. sulla zona ove sarebbe  dovuto  avvenire  lo
scarico della merce e - dopo essere sceso dal mezzo - a  causa  dello
sbilanciamento del carico del carrello elevatore, utilizzato da P. M.
per l'operazione di scarico, veniva travolto  e  schiacciato  da  una
delle balle di terriccio del peso di circa kg 1000. 
    In... 
    Il difensore degli imputati, all'udienza del 3 ottobre  2019,  ha
eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 589, comma  2  del
codice penale nel punto in cui non  riconosce,  come  fa  invece  nel
comma 7 dell'art. 589-bis del codice penale, una diminuzione di  pena
nel  caso  in  cui  la  condotta   colposa   dell'infortunato   abbia
contribuito a causare l'evento dannoso. 
    L'eccezione non e' manifestamente infondata  e  ha  rilevanza  in
questo processo. 
    Le fattispecie astratte di cui agli articoli 589  e  589-bis  del
codice penale incriminano ambedue condotte  caratterizzate  da  colpa
specifica: nel primo caso la colpa consiste  nella  violazione  della
normativa posta a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro  e,  di
conseguenza, dei lavoratori;  nel  secondo,  nella  violazione  della
normativa tesa a tutelare la sicurezza degli utenti delle strade. 
    In ambedue i casi il  bene  oggetto  di  tutela  e'  l'integrita'
fisica delle persone. 
    Le due norme, pertanto, sono sostanzialmente  identiche,  se  non
sovrapponibili tra loro, quantomeno in relazione alla loro  funzione,
tanto che le violazioni delle  stesse  erano  sanzionate,  e  con  la
stessa pena, nel comma 2 dell'art. 589 del codice penale,  sino  alla
creazione del reato di omicidio stradale. 
    Manca, tuttavia, nella previsione  dell'art.  589,  comma  2  del
codice penale cosi' come modificato - e questa e'  l'eccezione  della
difesa degli imputati - una norma che, come avviene nell'art. 589-bis
del codice penale, sminuisca la responsabilita' di chi ha violato per
colpa una disposizione nel caso in cui la condotta della vittima  del
reato sia stata tale da contribuire alla causazione dell'occorso. 
    L'esistenza di una tale norma -  e  questo  e'  il  motivo  della
rilevanza  dell'eccezione  -  alleggerirebbe  la  pena  eventualmente
infliggenda agli imputati nel processo  che  ne  riguarda  ove  fosse
riconosciuta la loro responsabilita' ma, nello  stesso  tempo,  fosse
riconosciuta  una  condotta  imprudente  da  parte  dell'infortunato.
Circostanza, questa, che il difensore intende  dimostrare  attraverso
l'acquisizione della relazione dello  SPISAL  intervenuto  sul  luogo
dell'infortunio e attraverso l'escussione di testi. 
    Non appare dubbio, a parere di questo giudice, che l'osservazione
della difesa degli imputati meriti una  valutazione  da  parte  della
Corte,  ove  si  tenga  conto  della  gia'  evidenziata   sostanziale
identita' delle due norme  in  contesto  e  dell'identita'  dei  beni
tutelati, che fa pensare, piu' che  ad  una  voluta  differenziazione
operata  dal  legislatore,  ad  un  mera,  incidentale  mancanza   di
coordinazione tra le due norme. 
    «Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio» ci dicono  le
fonti  e  la  verita'  che  emerge  da  questo  universale  principio
giuridico e' il motivo che  induce  questo  giudice  a  ritenere  una
ingiustificata disparita' di trattamento tra le due ipotesi di reato,
con conseguente  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  ed  a
rimettere gli atti a codesta Corte. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e  la  non  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
589, comma 2 del codice penale nei termini che seguono:  nella  parte
in cui non prevede una diminuzione di pena nel caso in cui  «l'evento
non sia esclusivamente conseguenza dell'azione o  dell'omissione  del
colpevole» per ritenuto contrasto con l'art. 3 Costituzione. 
    Sospende il presente procedimento a carico di B. S., P. M., T.M.. 
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
affinche',  ove  ne  ravvisi   i   presupposti,   voglia   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 589,  comma  2  del  codice
penale nella parte indicata e nei termini richiamati. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
        Treviso, 24 dicembre 2019 
 
          Il Giudice per le indagini preliminari: Mascolo