N. 128 SENTENZA 10 - 25 giugno 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione  Toscana  -  Incarichi  di
  posizione organizzativa - Prosecuzione della loro  efficacia  nelle
  more di attuazione del d.P.C.M. di  quantificazione  delle  risorse
  relative  -  Ricorso  del  Governo   -   Denunciata   irragionevole
  disparita' di trattamento sul piano nazionale,  nonche'  violazione
  della competenza legislativa esclusiva dello Stato  in  materia  di
  ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge della Regione Toscana 7 maggio 2019, n. 22. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l). 
(GU n.27 del 1-7-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Toscana 7 maggio 2019, n.  22  (Disposizioni  transitorie  ed
urgenti in materia di  incarichi  di  posizione  organizzativa  della
Regione Toscana), promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri
con ricorso notificato il 1°-4 luglio 2019, depositato in cancelleria
il 5 luglio 2019, iscritto al n.  78  del  registro  ricorsi  2019  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  36,  prima
serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito il Giudice relatore Silvana Sciarra secondo le prescrizioni
del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1)
lettera c), in collegamento da remoto, senza  discussione  orale,  in
data 9 giugno 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso  iscritto  al  n.  78  del  reg.  ric.  2019,  il
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale  della  legge  della  Regione  Toscana  7
maggio 2019, n. 22 (Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di
incarichi di  posizione  organizzativa  della  Regione  Toscana),  in
riferimento agli artt. 3 e 117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione. 
    L'art. 1 della legge regionale impugnata, rubricato «Incarichi di
posizione organizzativa», stabilisce quanto segue: «Gli incarichi  di
posizione organizzativa della Regione Toscana proseguono  nella  loro
efficacia fino  al  completamento  delle  procedure  di  attribuzione
attivate  successivamente  all'entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo 23,  comma
4, del d.lgs. 75/2017 e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2019». 
    I successivi artt. 2 e 3 contengono, rispettivamente,  la  «Norma
finanziaria», con cui si stabilisce che  dalla  legge  «non  derivano
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio   regionale»,   e
l'individuazione del giorno di entrata in  vigore  della  legge  («il
giorno della pubblicazione sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Toscana»). 
    Il ricorrente ha dedotto, in  primo  luogo,  il  contrasto  della
legge regionale impugnata con l'art. 117, secondo comma, lettera  l),
Cost.,  in  relazione  sia  alle  disposizioni  dettate  dal  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche),  sia  a
cio' che prevede l'art. 13  del  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro (da ora in avanti: CCNL) del comparto «Funzioni  locali»,  per
il periodo 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018. 
    L'art. 13, comma 3, di tale CCNL stabilisce  quanto  segue:  «Gli
incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del  CCNL  del
31.3.1999 e all'art. 10 del CCNL  del  22.1.2004,  gia'  conferiti  e
ancora in atto, proseguono  o  possono  essere  prorogati  fino  alla
definizione  del  nuovo  assetto   delle   posizioni   organizzative,
successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri
generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre  un
anno  dalla  data  di  sottoscrizione  del   presente   CCNL».   Tale
disposizione,  secondo  il  ricorrente,  sarebbe  «espressione  della
competenza esclusiva dello Stato» per la disciplina del  rapporto  di
lavoro pubblico. Ne deriverebbe l'illegittimita' costituzionale della
legge regionale impugnata per invasione  della  sfera  di  competenza
legislativa  dello  Stato  nella  materia  dell'ordinamento   civile.
Argomenti in senso contrario, peraltro, non potrebbero essere  tratti
dal  carattere  temporaneo  delle  norme  impugnate,  posto  che  «il
principio di riserva di contrattazione  collettiva  non  puo'  essere
derogato nemmeno in via provvisoria» (e' citata la sentenza di questa
Corte n. 81 del 2019). 
    In  secondo  luogo,  il  ricorrente  ha  dedotto  la   violazione
dell'art. 3 Cost., ancora in relazione al disposto dell'art.  13  del
CCNL sottoscritto il  21  maggio  2018,  ritenendo  che  un'ulteriore
proroga degli incarichi  di  posizione  organizzativa  determinerebbe
«una disparita' tra il personale della Regione Toscana ed il restante
personale destinatario del  richiamato  art.  13  del  CCNL  Funzioni
locali,  della  quale  non  e'   dato   vedere   alcuna   ragionevole
giustificazione». 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Toscana,  in  persona
del proprio Presidente pro tempore, chiedendo che  la  questione  sia
dichiarata non fondata. 
    Le   posizioni   organizzative   oggetto   dell'impugnata   legge
regionale, «assegnate a personale di categoria D», riguarderebbero  -
afferma la Regione - lo svolgimento sia di funzioni  «di  particolare
complessita'», caratterizzate  da  un  «elevato  grado  di  autonomia
gestionale e organizzativa», sia di  attivita'  «richiedenti  elevata
competenza  specialistica».  Le  figure  organizzative   de   quibus,
inoltre,  sarebbero  dotate   di   «responsabilita'   diretta   verso
l'esterno». 
    La Regione evidenzia che, a seguito della legge 7 aprile 2014, n.
56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e  fusioni  di  comuni),  attuata  in  Toscana  con  la  legge
regionale 3 marzo 2015,  n.  22,  recante  «Riordino  delle  funzioni
provinciali  e  attuazione  della  legge  7  aprile   2014,   n.   56
(Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003,  41/2005,  68/2011,  65/2014»,  un  consistente  numero   di
personale di categoria D e' stato trasferito,  per  mobilita',  dalle
Province toscane alla  Regione,  mantenendo  il  proprio  trattamento
economico accessorio «differenziato rispetto a quello dei regionali». 
    La previsione di cui all'art. 13  del  CCNL  sottoscritto  il  21
maggio 2018, nel prevedere la possibilita'  di  disporre  la  proroga
degli incarichi  di  posizione  organizzativa  in  essere  fino  alla
definizione del nuovo  assetto  delle  posizioni  organizzative,  non
risulterebbe  «temporalmente  allineata»   con   la   necessita'   di
assicurare la progressiva armonizzazione  del  trattamento  economico
accessorio del personale transitato dalle Province («ivi compresa  la
remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa»). 
    La Regione assume che la legge dello Stato (art.  1,  comma  800,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio  2018-2020»),  al  fine  di  consentire   tale   progressiva
armonizzazione, aveva consentito alle amministrazioni di incrementare
il fondo per il salario accessorio. Era  stata,  tuttavia,  posta  la
condizione che fossero rispettati i parametri indicati dall'art.  23,
comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),  f),  g),
h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7  agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
Tali parametri avrebbero dovuto essere definiti con apposito  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, cui il  medesimo  art.  23
rinvia. 
    Tuttavia, il d.P.C.m. e' stato pubblicato solo in data  4  maggio
2019 ed e' entrato  in  vigore  nell'ordinario  termine  di  quindici
giorni, quindi «a distanza di un solo  giorno  dal  termine  previsto
dall'art. 13 ultimo comma del  CCNL».  La  Regione  sostiene  che  ne
sarebbe  derivata  «la  sostanziale,  oggettiva   impossibilita'   di
procedere, entro tale termine, alle verifiche  richieste  dal  citato
comma  800,  nonche'  alle   ulteriori   attivita'   necessarie   per
l'attuazione del riassetto organizzativo», presupponendo quest'ultimo
«la stipula del contratto collettivo decentrato»  recante,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 4, lettera a), del CCNL sottoscritto il 21  maggio
2018, i «criteri di ripartizione delle  risorse  disponibili  per  la
contrattazione integrativa». 
    In un siffatto contesto,  la  legge  regionale,  censurata  dallo
Stato, non costituirebbe «un  tentativo  di  lesione  di  prerogative
nazionali»,  ma  risulterebbe  «espressione  degli  autonomi   poteri
organizzativi dell'ente», ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 165  del
2001. In sostanza, secondo la Regione resistente, tale legge  avrebbe
disciplinato «un  aspetto  squisitamente  organizzativo»,  come  tale
escluso  dalla  contrattazione  collettiva  secondo  quanto  previsto
dall'art.  40  del  d.lgs.  n.  165   del   2001   e   rimesso   alla
«discrezionalita' programmatica» della  Regione.  Non  sarebbe  stata
lesa la competenza dello Stato nella materia dell'ordinamento civile,
poiche' non vi sarebbe stata  invasione  alcuna  nell'area  riservata
alla contrattazione collettiva. 
    Inoltre, secondo la Regione, il termine indicato dall'art. 13 del
CCNL sottoscritto il 21  maggio  2018  sarebbe  da  intendersi  quale
termine ordinatorio e non perentorio e  non  comporterebbe  decadenza
alcuna. In  conclusione,  afferma  la  Regione,  la  legge  impugnata
sarebbe stata emanata  nell'esercizio  della  competenza  legislativa
regionale residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.,  in
materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale. 
    Neppure vi sarebbe violazione dell'art. 3 Cost.,  posto  che  «la
norma  trova  applicazione  per  tutti  i   titolari   di   posizione
organizzativa nell'ambito della Regione». 
    3.- Con successiva memoria, depositata in prossimita' della  data
fissata  per  l'udienza,  la   Regione   ha   ribadito   le   proprie
argomentazioni difensive, insistendo - in particolare - sulla  «buona
fede»  del  proprio  operato,  avendo   essa,   ancor   prima   della
pubblicazione del d.P.C.m., avviato il necessario confronto sindacale
prodromico  alla  revisione  delle  posizioni  organizzative.  Queste
ultime - come la Regione riferisce - sono state, infine, conferite (a
seguito dei decreti del Direttore generale n. 14618 del  9  settembre
2019, e n. 14668 del 10 settembre 2019) in data 12 settembre 2019, in
esito ad apposita procedura di avviso. 
    Entrambe le parti hanno chiesto la  decisione  della  causa  allo
stato degli atti, ai sensi del punto 1, lettera c), del decreto della
Presidente della Corte costituzionale del 24  marzo  2020  (Ulteriori
misure  per  garantire  la  continuita'  dei  giudizi  costituzionali
durante l'emergenza COVID-19). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato
l'intera  legge  della  Regione  Toscana  7  maggio   2019,   n.   22
(Disposizioni transitorie ed  urgenti  in  materia  di  incarichi  di
posizione organizzativa della Regione Toscana), che si compone di tre
articoli. 
    L'art.  1  detta  la  disciplina  degli  incarichi  di  posizione
organizzativa della Regione, prevedendo il proseguimento  della  loro
efficacia «fino al  completamento  delle  procedure  di  attribuzione
attivate  successivamente  all'entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo 23,  comma
4, del D.Lgs. 75/2017 e, comunque, non oltre  il  31  ottobre  2019».
L'art. 2 stabilisce che dalla legge regionale «non derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale».  L'art.  3,  infine,
individua il giorno di entrata in vigore della legge. 
    Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 117, secondo  comma,
lettera  l),  della  Costituzione,  in  relazione  alle  disposizioni
dettate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), e  ritiene  che  vi  sia  contrasto  con  l'art.  13  del
Contratto collettivo nazionale di lavoro (da ora in avanti: CCNL) del
comparto «Funzioni locali», per il periodo 2016-2018, sottoscritto in
data 21 maggio 2018. Tale art.  13,  al  comma  3,  prevede  che  gli
incarichi di posizione organizzativa ancora in essere, gia' conferiti
sulla base dei precedenti contratti collettivi nazionali di comparto,
avrebbero potuto essere prorogati - nelle more della definizione  del
nuovo assetto delle posizioni organizzative - non oltre il termine di
un anno dalla data di sottoscrizione dello stesso CCNL. 
    La legge regionale impugnata, inoltre, contrasterebbe  anche  con
l'art. 3 Cost., poiche',  «autorizzando  un'ulteriore  proroga  degli
incarichi di posizione organizzativa conferiti, da cui  evidentemente
discendono  effetti  economici»,  determinerebbe  una   irragionevole
disparita' di trattamento tra il personale della Regione Toscana e il
restante personale destinatario dell'art. 13 del CCNL sottoscritto il
21 maggio 2018. 
    2.- Preliminarmente, in punto di ammissibilita'  delle  questioni
proposte, deve evidenziarsi che  l'impugnazione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri investe l'intera legge reg. Toscana n. 22  del
2019, composta, come detto, di tre articoli. Anche se  le  specifiche
doglianze si riferiscono al contenuto del solo  art.  1  della  legge
regionale, e' di tutta  evidenza  che  i  tre  articoli  sono  tenuti
insieme da un  forte  e  coerente  nesso,  tanto  da  non  ingenerare
incertezze circa il contenuto delle censure e, in conseguenza,  circa
lo scrutinio di costituzionalita' (sentenza n. 22 del 2006). 
    Questa Corte ha chiarito che se «e'  inammissibile  l'impugnativa
di una intera legge ove cio' comporti la  genericita'  delle  censure
che non consenta la  individuazione  della  questione  oggetto  dello
scrutinio  di  costituzionalita'»,  sono,  invece,  ammissibili   «le
impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative  omogenee
e tutte coinvolte dalle censure» (tra le tante, sentenze n.  247  del
2018, n. 14 del 2017 e n. 141 del 2010). 
    Questo e' il caso della legge regionale  impugnata,  poiche'  gli
artt. 2  e  3  hanno  «funzioni  meramente  accessorie»  rispetto  al
contenuto dell'art. 1 (sentenze n. 14 del 2017 e n.  201  del  2008),
occupandosi, rispettivamente, di  precisare  gli  effetti  finanziari
dell'intervento regionale e di regolarne l'efficacia temporale. 
    3.- Nel merito, le questioni non sono fondate. 
    4.- La legge regionale impugnata dal Presidente del Consiglio dei
ministri e' preceduta da un ampio preambolo,  in  cui  si  sottolinea
l'esigenza  di  adeguare  l'assetto  organizzativo   regionale   alle
disposizioni del gia' citato contratto collettivo sottoscritto il  21
maggio  2018,  anche  in  vista  dell'obiettivo  di  «consentire   la
progressiva armonizzazione del trattamento  economico  del  personale
delle citta' metropolitane  e  delle  province  transitato  in  altre
amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  dell'articolo 1 della legge  7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni)».  Il  conferimento  dei
nuovi incarichi  di  posizione  organizzativa  (quali  delineati  nel
previsto  riassetto)  e'  stato  accompagnato  da  un  necessario   e
parallelo incremento dei fondi  destinati  al  trattamento  economico
accessorio, previsto dal legislatore statale. L'art.  1,  comma  800,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2018-2020) -  richiamato  nel  preambolo  della  legge  reg.
Toscana n. 22 del 2019 - ha stabilito infatti che gli enti presso cui
e' transitato il personale proveniente dalle Citta'  metropolitane  e
dalle Province (per effetto dell'art. 1,  comma  92,  della  legge  7
aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni») possono provvedere
all'incremento, entro  una  certa  misura,  dei  fondi  destinati  al
trattamento  economico  accessorio,  al   fine   di   consentire   la
progressiva armonizzazione dello stesso trattamento di tale personale
con  quello  del  personale  dell'amministrazione  di   destinazione.
Coerentemente, l'art. 67 del citato CCNL sottoscritto  il  21  maggio
2018 ha previsto che l'importo  del  Fondo  «Risorse  decentrate»  e'
stabilmente incrementato sia con gli importi necessari a sostenere, a
regime, gli oneri del trattamento economico del personale  trasferito
(a fronte di una corrispondente decurtazione delle risorse decentrate
dell'amministrazione   di   provenienza),   sia   con   gli   importi
corrispondenti agli adeguamenti dei fondi  destinati  al  trattamento
economico accessorio dello stesso personale trasferito, con  apposita
menzione proprio dell'ipotesi prevista dall'art. 1, comma 800,  della
legge n. 205 del 2017 (art. 67, comma 2, lettera e, del CCNL). 
    Obiettivi di sperimentazione, volti analogamente  a  premiare  la
produttivita'  e   l'efficienza   delle   amministrazioni   regionali
attraverso un uso accorto del trattamento  economico  accessorio,  si
riscontrano, del resto, nella coeva scelta del legislatore statale di
incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al  31  dicembre
2020,  a  determinate  condizioni,  «l'ammontare   della   componente
variabile dei fondi per la contrattazione  integrativa  destinata  al
personale  in  servizio  presso  i  predetti  enti»,  come   previsto
dall'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
recante «Modifiche e integrazioni al  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),  f),  g),
h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7  agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
anche in deroga al limite generale previsto dal comma 2 dello  stesso
art. 23. In questo stesso arco temporale,  peraltro,  si  colloca  la
vigenza del contratto collettivo stipulato il 21 maggio  2018,  prima
richiamato. 
    4.1.- Le posizioni organizzative oggetto della legge reg. Toscana
n. 22 del  2019  sono  state  istituite  a  far  data  dal  Contratto
collettivo  nazionale  del  comparto  Regioni  e   autonomie   locali
sottoscritto il 31 marzo 1999 (artt. 8 e  seguenti)  e,  in  seguito,
sono state previste nel Contratto collettivo  nazionale  sottoscritto
il 22 gennaio 2004 (in particolare,  art.  10).  Si  tratta,  secondo
quanto inizialmente previsto  dall'art.  45,  comma  3,  del  decreto
legislativo   3   febbraio    1993,    n.    29    (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a  norma  dell'articolo  2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), di figure professionali che, in
posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
che comportano iscrizione ad  albi  oppure  che  rivestono  carattere
tecnico-scientifico e di  ricerca.  Tali  figure  sono  ora  previste
dall'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 165 del  2001,  come  sostituito
dall'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
150 (Attuazione della legge 4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni),  che,
all'ultimo  periodo,  cosi'  recita:  «Nell'ambito  dei  comparti  di
contrattazione   possono   essere   costituite    apposite    sezioni
contrattuali  per  specifiche  professionalita'».   Tali   posizioni,
secondo la contrattazione collettiva gia' richiamata, sono  assegnate
a personale di categoria D e -  corrispondentemente  a  quanto,  ora,
indicato dal CCNL del comparto  «Funzioni  locali»,  sottoscritto  in
data 21 maggio 2018  -  prevedono  lo  svolgimento  di  funzioni  «di
particolare complessita'», per le  quali  e'  richiesto  «un  elevato
grado di autonomia gestionale e organizzativa» (in linea  con  l'art.
13, comma 1, lettera a, del  medesimo  CCNL).  Esse,  inoltre,  fanno
riferimento ad attivita' che richiedono competenze  specialistiche  e
che comportano responsabilita' diretta verso l'esterno (in linea  con
l'art. 13, comma 1, lettera b, del gia' citato CCNL). 
    Nell'attingere alla contrattazione collettiva per la  definizione
delle funzioni inerenti a tali posizioni  organizzative,  la  Regione
Toscana ha inteso far fronte, nel caso specifico, alla  mobilita'  di
personale  appartenente  all'area   D,   proveniente   dalle   Citta'
metropolitane  e  dalle  Province.  Si  tratta,  in  particolare,  di
personale che ha quale titolo di studio la laurea e che e' chiamato a
svolgere «attivita' con contenuti di alta professionalita',  comprese
quelle comportanti anche l'iscrizione ad  albi  professionali»  (art.
13, comma 1, lettera b, del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018).  La
Regione ha riferito in giudizio - e l'Avvocatura dello Stato  non  ha
contraddetto tale affermazione - che si tratta, nel caso in esame, di
avvocati (cui e' affidata la rappresentanza e la difesa della  stessa
Regione in giudizio), e ingegneri (cui  sono  affidati  incarichi  di
progettazione). 
    4.2.-   Nel   procedere    all'assegnazione    delle    posizioni
organizzative  e  nell'adibire  il  personale  alle  funzioni   prima
descritte, la Regione  esprime  dunque  la  propria  discrezionalita'
nell'organizzazione amministrativa di uffici che  impongono  un  alto
livello di professionalita'. Le posizioni che si  rivelano  speculari
al conferimento dell'incarico di  posizione  organizzativa  non  sono
equiparabili al piu' elevato profilo dei dirigenti, di cui non  hanno
ne' le funzioni ne' lo status. 
    Difatti,  l'attribuzione  di   posizione   organizzativa,   fermo
restando l'originario atto di reclutamento, si sostanzia, di volta in
volta, nell'assegnazione del personale a funzioni  caratterizzate  da
alto livello di responsabilita', che rispondono a specifiche esigenze
degli uffici regionali. Come affermato  di  recente  dalla  Corte  di
cassazione,  il  conferimento  di  una  posizione  organizzativa  non
comporta l'inquadramento in  una  nuova  categoria  contrattuale,  ma
unicamente   l'attribuzione   temporanea   di   una   posizione    di
responsabilita', con correlato  beneficio  economico,  alla  scadenza
della  quale  il  dipendente  resta  inquadrato  nella  categoria  di
appartenenza, con  il  relativo  trattamento  economico  (da  ultimo,
Cassazione civile, sezione  lavoro,  ordinanza  10  luglio  2019,  n.
18561). 
    La posizione organizzativa, creata per sottrazione dalle funzioni
dirigenziali, cui si fanno  risalire  ancor  piu'  pregnanti  compiti
strategici  e  di  coordinamento,  si  caratterizza  dunque  per   la
temporaneita' dell'assegnazione, cui corrisponde una quota accessoria
della retribuzione. Essa puo' cessare anche prima del tempo indicato,
«in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in  conseguenza
di valutazione negativa della performance individuale» (cosi', per il
caso che occupa, l'art. 14, comma 3,  del  CCNL  sottoscritto  il  21
maggio 2018). 
    5.- Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il lavoro
pubblico,  anche  regionale,   deve   ricondursi,   per   i   profili
privatizzati del rapporto, alla  materia  dell'ordinamento  civile  e
quindi alla competenza legislativa statale esclusiva di cui  all'art.
117,    secondo    comma,    lettera    l),    Cost.    I     profili
"pubblicistico-organizzativi" ad esso  afferenti  rientrano,  invece,
nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e  quindi
nella  competenza  legislativa  residuale  della   Regione   prevista
dall'art. 117, quarto comma, Cost. (tra le tante, sentenze n. 25  del
2020, n. 241 del 2018 e n. 149 del 2012). 
    La proroga degli incarichi di  posizione  organizzativa  gia'  in
essere, disposta dalla censurata legge reg. Toscana n. 22  del  2019,
si iscrive in questo quadro di riferimento. Essa e' stata dettata  da
evidenti ragioni di  natura  organizzativa,  volte  ad  assicurare  -
specie in settori interessati dal trasferimento di personale e  delle
relative funzioni ai sensi della legge n. 56 del 2014 - la necessaria
continuita' dell'azione amministrativa (sentenza n. 252 del 2016).  A
questo non semplice innesto di personale  in  mobilita'  nell'assetto
organizzativo regionale si collega una scelta discrezionale  ispirata
al   principio    di    buon    andamento    e    di    imparzialita'
dell'amministrazione,  di  cui  all'art.  97,  secondo  comma,  Cost.
(sentenze n. 23 del 2019 e n. 15 del 2017). 
    Nel caso di specie, in particolare, la Regione  era  chiamata  ad
assicurare la continuita' delle funzioni gia' assegnate,  nelle  more
dell'individuazione,  con  apposito  d.P.C.m.,  dei   parametri   che
consentissero  di  quantificare  le  complessive   risorse   per   il
trattamento  accessorio  del  personale  destinatario  di   posizioni
organizzative (ai sensi di quanto stabilito dall'art.  23,  comma  4,
del d.lgs. n. 75 del 2017, come richiamato dall'art.  1,  comma  800,
della legge n. 205 del 2017). La Regione Toscana,  nel  prorogare  le
posizioni gia' attribuite, anche oltre il termine indicato  dal  CCNL
sottoscritto il 21 maggio 2018, ha quindi ritenuto  di  esercitare  i
poteri discrezionali di cui e' titolare, premurandosi al contempo  di
consultare le parti sociali (come riferito in giudizio dalla  Regione
stessa, senza che cio' sia  stato  smentito  dallo  Stato)  in  vista
dell'imminente riassetto delle posizioni organizzative. 
    Si deve inoltre precisare che,  in  data  19  maggio  2019  -  e,
dunque, a distanza di pochi giorni dall'entrata in vigore della legge
reg. Toscana n. 22 del 2019 - e' entrato in  vigore  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 23, comma 4,
del  d.lgs.  n.  75  del  2017  (d.P.C.M.  8  marzo   2019,   recante
«Disposizioni, in via sperimentale, sul  trattamento  accessorio  del
personale in servizio presso le regioni  a  statuto  ordinario  e  le
Citta' metropolitane»).  La  Regione  Toscana,  subito  dopo,  si  e'
prontamente attivata per  concludere,  entro  tempi  ragionevoli,  il
procedimento   volto   alla   definizione   delle   nuove   posizioni
organizzative,  ai  sensi  degli  artt.  13  e  seguenti   del   CCNL
sottoscritto il 21  maggio  2018,  giungendo  infine  ad  attribuirle
formalmente in data 12 settembre  2019,  con  contestuale  cessazione
degli incarichi gia' attribuiti. 
    5.1.- Si deve  dunque  concludere  con  l'affermare  che  non  e'
fondata la questione  sollevata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),
Cost. 
    6.- Non e' fondata neanche la censura della legge reg. Toscana n.
22 del 2019, prospettata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri
con riferimento all'art. 3 Cost. 
    Il ricorrente ritiene vi sia disparita'  di  trattamento  tra  il
personale della Regione Toscana ed il restante personale destinatario
dell'art. 13 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018. 
    La disciplina impugnata, ricondotta, come si e' detto, nell'alveo
della  competenza  legislativa  regionale  residuale  in  materia  di
ordinamento e organizzazione  amministrativa,  comporta  di  per  se'
l'esercizio di una discrezionalita' piena, anche nella disciplina  di
aspetti dettagliati, quali  sono  da  intendersi  le  proroghe  degli
incarichi  di  posizione  organizzativa  conferiti  a  personale   in
mobilita' dalle Citta' metropolitane e dalle Province e ai  correlati
effetti  economici  che  ne  conseguono.  Ne  derivano  possibili   e
ragionevoli  differenziazioni  fra  le   amministrazioni   regionali,
purche' le scelte operate si svolgano  nell'ambito  delle  competenze
loro assegnate e nel rispetto  del  principio  di  buon  andamento  e
imparzialita' di cui all'art. 97, secondo comma, Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
della legge della Regione Toscana 7 maggio 2019, n. 22  (Disposizioni
transitorie  ed  urgenti  in  materia  di  incarichi   di   posizione
organizzativa della Regione Toscana), promosse, in  riferimento  agli
artt. 3 e 117, secondo comma, lettera  l),  della  Costituzione,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA