N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 2019
Ordinanza del 17 ottobre 2019 del Tribunale di Bolzano nel procedimento civile promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano contro G. D. e H. D.. Stato civile - Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio - Riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori - Assunzione del cognome paterno salva la facolta' dei genitori, di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno - Preclusione della possibilita' per i genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno. - Codice civile, art. 262, primo comma.(GU n.28 del 8-7-2020 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO II Sezione civile Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Julia Dorfmann - Presidente; dott. Simon Tschager - giudice; dott. Francesco Laus - giudice relatore, nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1275/2019 V.G. promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano - parte ricorrente; nei confronti di G.D. nato a... il... , ed H. D., nata a..., genitori della minore H. M., nata a..., interessati. Ha pronunciato la seguente ordinanza. Con ricorso per la rettificazione di atto di stato civile ex art. 95, decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 dd. 1º aprile 2019, depositato in cancelleria in data 3 aprile 2019, il pubblico ministero «letta l'istanza dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di Merano diretta ad ottenere d'ufficio la rettifica dell'atto di nascita relativo a H. M. nata il... che si trova iscritto al n.... del registro degli atti di nascita del Comune di ...vista la sentenza della Corte costituzionale n. 286/2016; vista la circolare del Ministero dell'interno n. 1/2017 di data 19 gennaio 2017 in merito all'attribuzione del cognome; vista la dichiarazione di nascita presentata presso la Direzione sanitaria di... di data... nella quale i genitori attribuiscono il solo cognome materno;» chiedeva «che il Tribunale di Bolzano ordinasse con decreto la rettifica del suddetto atto di stato civile ed ordinasse all'Ufficiale dello stato civile del comune suddetto l'annotazione del decreto in margine all'atto stesso». Con provvedimento dd. 5 giugno 2019 il giudice relatore, visti gli art. 95 ss. decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 e gli articoli 737 ss del codice di procedura civile, fissava per la comparizione degli interessati innanzi a se' udienza al 13 settembre 2019 assegnando al pubblico ministero termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza agli interessati G. D. ed H. D., genitori della minore H. M.. All'udienza del 13 settembre 2019 i comparenti dichiaravano di insistere per l'attribuzione del solo cognome materno alla comune figlia M. H. ed in particolare G. D. dichiarava: «Preferiamo che M. si chiami semplicemente «H...», in quanto il mio cognome «G....», e' di difficile comprensione alla prima pronuncia. Abbiamo inoltre scelto il nome «M...», un nome breve, perche' si abbina molto bene ad un cognome breve come H. Il doppio cognome secondo noi non farebbe altrettanto buon effetto con il nome M.. Lo stesso dicasi per l'ipotesi M. G. Riteniamo che la possibilita' di attribuire il solo cognome materno debba essere riconosciuta anche in Italia, come accade nella maggior parte d'Europa. Lo stesso, se dovessi sposare D. chiederei di poter assumere a mia volta il solo cognome H., ben conosciuto tanto dai tedeschi, quanto dagli italiani» e D. H. dichiarava: «Concordo con quanto ha rappresentato D. G.». Il giudice relatore riservava allora la causa al collegio per la decisione e mandava al pubblico ministero per le sue conclusioni. Il pubblico ministero in data 17 settembre 2019 concludeva insistendo nell'accoglimento del proprio ricorso. La presente vertenza ha ad oggetto il quesito in diritto circa la possibilita' da parte di due genitori non coniugati di attribuire alla figlia il solo cognome materno in caso di riconoscimento contestuale della minore. In data 5 ottobre 2018 i signori G. D. ed H. D., non coniugati, in sede di dichiarazione di attribuzione del nome e del cognome resa davanti all'incaricato del direttore sanitario dell'Ospedale di..., attribuivano a la comune figlia M. il solo cognome materno «H.». La dichiarazione veniva trasmessa all'Ufficiale di stato civile del Comune di ... che formava conseguentemente l'atto di nascita, avente il seguente tenore: «Oggi, otto ottobre duemiladiciotto, alle ore otto e minuti cinque nella Casa comunale, io sottoscritto A. B. - assistente amm.vo Ufficiale dello stato civile del Comune di..., per delega avuta ho ricevuto in data... dal direttore sanitario del centro di nascita presso «Ospedale...» , via ... sito nel Comune di ... (BZ) l'atto di dichiarazione di nascita n., relativo a H. M. che trascrivo per riassunto. Atto di dichiarazione di nascita n. L'anno duemiladiciotto, addi' cinque del mese di ottobre alle ore nove minuti quarantasei nel suddetto centro di nascita sono comparsi G. D., nato a ... cittadino italiano, residente... e H.D., nata a ..., cittadina italiana, residente a ... i quali nella loro veste di genitori dichiarano che il giorno due del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto, alle ore diciannove e minuti cinquantadue in questo centro di nascita e' nato un bambino di sesso... al quale viene dato il nome di M.. Detto bambino, la cui nascita e' comprovata dall'allegata attestazione di nascita, e' nato dall'unione dei dichiaranti, non parenti ne' affini nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile. Inoltre si richiede che il presente atto sia inviato per la trascrizione al Comune di ... . Seguono le firme dei dichiaranti e dell'addetto alla Direzione sanitaria. Eseguita la trascrizione ho munito del mio visto ed inserito la dichiarazione nel volume, degli allegati a questo registro». Al margine sinistro dell'atto di nascita veniva indicato: «Numero - H. M. Sesso:...». Con lettera dd. 1º ottobre 2018 l'Ufficiale dello stato civile si rivolgeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di... con comunicazione del seguente tenore: «H. M. nata a ... - proposta di rettifica del cognome -. Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 286/2016; Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 1/2017 di data 19 gennaio 2017 in merito all'attribuzione del cognome; Vista la dichiarazione di nascita presentata presso la Direzione sanitaria di... n.... di data... (in allegato) nella quale i genitori attribuiscono il cognome «materno»; Si promuove la rettifica presso il Tribunale dell'atto di nascita n. di H. M. (in allegato).». La Procura della Repubblica promuoveva ricorso come sopra per ottenere la rettificazione dell'atto di nascita della minore sotto il profilo dell'attribuzione del cognome nel senso di renderlo conforme a quanto testualmente previsto dalla sentenza della Consulta che «dichiara-va l'illegittimita' costituzionale dell'art. 262, primo comma, codice civile, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno» (Corte costituzionale, 21 dicembre 2016, n. 286). Il contenuto precettivo di detta sentenza veniva del resto recepito dal Ministero dell'interno che, con la circolare n. 1/2017, prescriveva agli ufficiali di stato civile di «accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendono attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione». In punto rilevanza della questione sollevata, osserva il collegio che la norma in questa sede censurata (art. 262, comma 1 del codice civile «Se il riconoscimento e' stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre»), se applicata con il solo correttivo introdotto dalla citata Corte costituzionale 21 dicembre 2016, n. 286 (id est: possibilita' per i genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno), condurrebbe all'accoglimento del ricorso presentato dalla Procura della Repubblica ed all'attribuzione alla minore del cognome «G. H.» in rettifica dell'atto di nascita. Qualora invece intervenisse una nuova dichiarazione di illegittimita' della norma censurata che andasse oltre il vincolo posto dalla questione in punto di fatto portata all'esame della Corte («Con la presente decisione, questa Corte e', peraltro, chiamata a risolvere la questione formulata dal rimettente e riferita alla norma sull'attribuzione del cognome paterno nella sola parte in cui, anche in presenza di una diversa e comune volonta' dei coniugi, i figli acquistano automaticamente il cognome del padre. L'accertamento della illegittimita' e', pertanto, limitato alla sola parte di essa in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno», Corte costituzionale 21 dicembre 2016, n. 286) e ne recepisse lo spirito, la piccola M. potrebbe conservare il solo cognome materno H., come richiesto da entrambi i genitori, con conseguente rigetto del ricorso presentato dalla Procura. Dalla stessa lettura della piu' volte citata sentenza emerge del resto che, ferma l'impossibilita' di un'interpretazione adeguatrice costituzionalmente orientata dell'art. 262 del codice civile in considerazione dei chiaro disposto di legge («Se il riconoscimento e' stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre»), del limite di intervento posto a se' medesima dalla Corte e teste' citato e del fatto stesso che nel caso del 2016 la Corte abbia ritenuto di dover intervenire con una pronuncia di accoglimento come sopra senza ritenere superabile in via interpretativa il tenore letterale dell'art. 262 del codice civile, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 262, primo comma, codice civile, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere a figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno si appalesa come manifestamente fondata. L'art. 262, comma I, del codice civile si pone infatti in contrasto tanto con l'art. 2 della Costituzione sotto il profilo della tutela dell'identita' personale, quanto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del riconoscimento dell'uguaglianza tra la donna e l'uomo, come gia' rilevato dalla Corte: «quanto al primo profilo di illegittimita', va rilevato che la distonia di tale norma rispetto alla garanzia della piena realizzazione del diritto all'identita' personale, avente copertura costituzionale assoluta, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, risulta avvalorata nell'attuale quadro ordinamentale. Il valore dell'identita' della persona, nella pienezza e complessita' delle sue espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell'appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identita' personale, che si proietta nella sua personalita' sociale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione»; «quanto al concorrente profilo di illegittimita', che risiede nella violazione del principio di uguaglianza dei coniugi, va rilevato che il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparita' di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione ne' nell'art. 3 della Costituzione, ne' nella finalita' di salvaguardia dell'unita' familiare, di cui all'art. 29, secondo comma, della Costituzione» (nel caso all'esame del Tribunale rimettente non viene tuttavia in rilievo la parita' di trattamento dei coniugi, ma soltanto la parita' di trattamento tra i generi, non essendo i signori G. H. ...). Di piu': la Corte costituzionale stessa cita, pur non potendo per i limiti posti dalla fattispecie a suo tempo affrontata giungere ad affermarne riflessi applicativi nell'ordinamento italiano, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 gennaio 2014 - ricorso n. 77/07 - Cusan e Fazio contro Italia: «in questa stessa cornice si inserisce anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ricondotto il diritto al nome nell'ambito della tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. In particolare, nella sentenza Cusan Fazzo contro Italia, del 7 gennaio 2014, successiva all'ordinanza di rimessione in esame, la Corte di Strasburgo ha affermato che l'impossibilita' per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziche' quello del padre, integra violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane». La Corte europea dei diritti dell'uomo ha, altresi', ritenuto che tale impossibilita' non sia compensata dalla successiva autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli minorenni aggiungendo a quello paterno il cognome della madre.» (cosi' la Consulta). Data la rilevanza per il caso di specie valga tuttavia citare inoltre il passaggio di maggiore rilievo della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: «la Corte ha concluso per la violazione dell'art. 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'art. 8. In particolare, essa ha ricordato l'importanza di un'evoluzione nel senso dell'eguaglianza dei sessi e dell'eliminazione di ogni discriminazione fondata sul sesso nella scelta del cognome. Essa ha inoltre ritenuto che la tradizione di manifestare l'unita' della famiglia attraverso l'attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non potesse giustificare una discriminazione nei confronti delle donne (si veda, in particolare, Unal TeKeli sopra citata, §§ 64-65, 67. La Corte non puo' che giungere a conclusioni analoghe nella presente causa, in cui la determinazione del cognome dei "figli legittimi" e' stata fatta unicamente sulla base di una discriminazione fondata sul sesso dei genitori. La regola in questione vuole infatti che il cognome attribuito sia, senza eccezioni, quello del padre, nonostante la diversa volonta' comune ai coniugi. Del resto, la stessa Corte costituzionale italiana ha riconosciuto che il sistema in vigore deriva da una concezione patriarcale della famiglia e della potesta' maritale, che non e' piu' compatibile con il principio costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna (paragrafo 17 supra). La Corte di cassazione lo ha confermato (paragrafo 20 supra). La regola secondo la quale il cognome del marito e' attribuito ai "figli legittimi" puo' rivelarsi necessaria in pratica e non e' necessariamente in contrasto con la Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Losonci Rose e Rose, sopra citata, § 49). Tuttavia l'impossibilita' di derogarvi al momento dell'iscrizione dei neonati nei registri di stato civile e' eccessivamente rigida e discriminatoria nei confronti delle donne». Si evidenzia pertanto un'ulteriore norma parametro nel combinato disposto dell'art. 117, comma 1, Costituzione rispetto agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Detti articoli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali trovano peraltro corrispondenza negli articoli 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) e 21 (Non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che pure vengono in rilievo.
P.Q.M. Solleva questione di legittimita' costituzionale rispetto all'art. 262, primo comma, codice civile, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno per violazione delle disposizioni della Costituzione: articoli 2, 3, intesi quale tutela dell'identita' personale e riconoscimento dell'uguaglianza tra la donna e l'uomo (cfr. art. 29, eguaglianza morale e giuridica dei coniugi); articolo 11 e 117, comma 1, Costituzione rispetto agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali intesi quali tutela della vita privata e familiare e divieto di discriminazione, articolo 11 e 117, comma 1, Costituzione rispetto agli articoli 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea intesi quali rispetto della vita privata e della vita familiare e divieto di discriminazione. Sospende per effetto, il presente procedimento. Dispone, ai sensi dell'art. 52 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale del presente provvedimento, la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi di G. D., H. D. ed H. M. riportati nel presente provvedimento «In caso di diffusione omettere le generalita' e gli altri dati identificativi di G. D., H. D. ed H. M.. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, al sig. G. D., alla signora H. D. ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di comunicarla ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone l'immediata trasmissione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte. Cosi' deciso in Bolzano, 19 settembre 2019 La Presidente: Dorfmann Il giudice estensore: Laus