N. 82 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 maggio 2020
Ordinanza del 19 maggio 2020 del Tribunale di Mantova nel procedimento civile promosso da Gonzagarredi soc. coop. a r.l. in liquidazione e in concordato preventivo contro Agenzia delle Entrate - Riscossione ed altri 3. Procedimento civile - Misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare - Svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto - Modalita' di partecipazione del giudice - Previsione che lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 83, comma 7, lettera f), come modificata dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19).(GU n.28 del 8-7-2020 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Seconda sezione civile
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2585/2019 il Giudice
istruttore dott. Giorgio Bertola, a scioglimento della riserva
assunta all'udienza del 19 maggio 2020, letto il ricorso depositato
da Gonzagarredi soc. coop. a r.l. in liquidazione e in concordato
preventivo in data 25 luglio 2019;
Rilevato che il Giudice e' chiamato a trattare il procedimento
2585/2019 R.G. chiamato all'udienza del 19 maggio 2020 con le
modalita' di trattazione di cui all'art. 83, comma 7, lett. F, del
decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n.
27/2020, cosi' come successivamente modificato dall'art. 3, comma 1,
lett. C, del decreto-legge n. 28/2020 come da autorizzazione concessa
dal Presidente del Tribunale con provvedimenti del 27 marzo e 5
maggio 2020;
Rilevato che alla odierna udienza i procuratori delle parti si
sono collegati alla stanza virtuale del Giudice messa a disposizione
al sottoscritto magistrato dalla Direzione generale dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia per mezzo
dell'applicativo Microsoft Teams;
Rilevato che i procuratori delle parti hanno potuto collegarsi
alla stanza virtuale dai rispettivi studi professionali/private
abitazioni senza doversi recare in ufficio cosi' evitando di entrare
nei locali del Tribunale che ha visto al suo interno anche soggetti
positivi al COVID-19;
Rilevato che, al contrario, il sottoscritto magistrato, in forza
del disposto dell'art. 83, comma 7, lett. F, attualmente vigente, si
e' dovuto recare in ufficio presso il Tribunale di Mantova, che e'
ricompreso nel Distretto di Corte d'appello di Brescia, al fine di
potersi collegare alla stanza virtuale e fare uso di Microsoft Teams;
Rilevato che il Giudice a quo dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 83, comma 7, lett. F, del decreto-legge n.
18/2020 convertito nella legge n. 27/2020 cosi come modificato
dall'art. 3 comma 1 lett. C, del decreto-legge n. 28/2020 per il
palese contrasto con gli articoli 3, 32, 77 e 97 cost. ritenendo la
questione rilevante e non manifestamente infondata per i seguenti
motivi:
1. Rilevanza.
In ordine alla rilevanza della sollevanda questione di
legittimita' costituzionale si osserva: la norma che disciplina le
modalita' di celebrazione della odierna udienza con collegamento da
remoto non prevedeva, nella formulazione vigente al momento della
entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020 poi convertito nella
legge n. 27/2020, alcuna particolare disposizione quanto al luogo nel
quale si doveva trovare il giudice per poter utilizzare il software
Microsoft Teams e la stanza virtuale fornita dalla DGSIA.
Solo con la modifica introdotta dall'art. 3 comma 1, lett. C, del
decreto-legge n. 28/2020 e' stata aggiunta la specificazione che
«dopo le parole "deve in ogni caso avvenire" sono aggiunte le
seguenti: "con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e"»
cosi obbligando il Giudice a recarsi presso l'ufficio giudiziario per
potersi collegare alla propria stanza virtuale che invece
tecnicamente potrebbe essere utilizzata a prescindere dal luogo
fisico dal quale si trova collegato il Giudice purche' abbia a
disposizione una connessione internet, una webcam ed un microfono
(questi ultimi peraltro incorporati nel personal computer Hp
Elitebook in dotazione al Giudice e fornito proprio dal Ministero
della giustizia per il lavoro anche da fuori ufficio).
Quanto alla rilevanza della questione sottoposta alla Corte
costituzionale, e' pienamente consapevole il Giudice remittente che,
avendo la norma richiamata vigenza fino al 31 luglio 2020 data fino
alla quale e' attualmente possibile utilizzare tale forma di
trattazione dei procedimenti civili, la questione si sarebbe potuta
superare semplicemente rinviando la trattazione del procedimento ad
una data posteriore al 31 luglio 2020.
Si osserva tuttavia che il procedimento di cui si tratta, un
ricorso 702-bis c.p.c., pende dal luglio 2019 ed ha gia' visto una
serie di rinvii dovuti sia alla necessita' di integrare il
contraddittorio con le parti terze chiamate, sia alla necessita' di
superare il periodo di sospensione disposto dal decreto-legge n.
18/2020 intercorrente tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 cosi'
che non era possibile differirne ulteriormente la trattazione
soprattutto in considerazione del fatto che sono state messe a
disposizione le licenze per fare utilizzo dello strumento software
Teams proprio al fine di celebrare udienza in sicurezza ed evitando
il contatto fisico tra le parti processuali ed il Giudice.
Tale condizione rende attuale la rilevanza della questione cosi'
come richiesto anche dalla sentenza n. 91/2013 (red. Cartabia)
dovendo necessariamente fare applicazione della norma oggetto della
questione cosi' come prospettata.
Ancora, sotto il profilo della rilevanza, appare necessario
valutare se, ipotizzando che la decisione della Corte costituzionale
possa intervenire in un periodo successivo al 31 luglio 2020, la
questione rivestira' il carattere di attualita' per come definito con
costanza dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (per un
esame della tematica si rimanda ai quaderni dell'Ufficio studi della
Corte costituzionale dell'ottobre 2016 ed alla raccolta di decisioni
ivi contenute).
Sul punto, in disparte il fatto che nulla impedirebbe alla Corte
costituzionale ritenutane l'urgenza di trattare la questione in data
anteriore al 31 luglio 2020 poiche' gli articoli 25 e 26 della legge
n. 87 dell'11 marzo 1953 consentirebbero di adottare una decisione in
poco piu' di quaranta giorni, si deve osservare che se e' pur vero
che lo strumento previsto dalla lettera F del comma 7, dell'art. 83
decreto-legge n. 18/2020 e' attualmente previsto solo fino al 31
luglio 2020, non e' possibile escludere che alla data del 31 luglio
la situazione epidemiologica, che ha giustificato la sua
introduzione, possa protrarsi soprattutto nei territori sui quali
insiste l'Ufficio giudiziario del Giudice a quo che e' collocato nel
Distretto di Corte d'appello di Brescia al cui interno e' ricompreso
anche il territorio delle province di Bergamo e Brescia la cui
situazione epidemiologica puo' certamente dirsi avere i caratteri del
notorio quanto alla diffusivita' della pandemia da COV1D-19 cosi' che
la rimozione della norma sospettata di illegittimita' costituzionale
appare necessaria alla luce della attuale situazione di fatto
presente nel territorio lombardo e del suo possibile prolungamento.
Per una migliore comprensione della diffusivita' del virus nel
territorio lombardo appare utile riportare i dati aggiornati alla
data dell'8 maggio reperibili sul sito istituzionale dell'Istituto
superiore di sanita': sintesi dei dati principali - Lombardia
• 79.369 infezioni diagnosticate dai laboratori di
riferimento regionale
• Eta' mediana 66 anni (0aa-100aa)
• 14.611 decessi
Parte di provvedimento in formato grafico
Come ricorda la Corte costituzionale la questione deve essere
attuale nel senso che il Giudice remittente non deve aver esaurito il
potere di decidere sulla questione la quale richiede l'applicazione
della norma sospettata di illegittimita' costituzionale (sentenza
200/2014) come e' nel caso di specie considerato che il procedimento
ex art. 702-bis c.p.c. non e' stato deciso neppure quanto alla
valutazione se operare o meno la sua conversione da rito sommario a
rito ordinario.
2. Non manifesta infondatezza.
In ordine alla non manifesta infondatezza della questione
sollevata, va osservato che l'obbligo di essere presenti in ufficio
per il magistrato per poter utilizzare la connessione da remoto con
Microsoft Teams, previsto dalla lettera F del comma 7, dell'art. 83,
decreto-legge n. 18/2020 cosi come modificato dall'art. 3, comma 1,
lett. C, del decreto-legge n. 28/2020, e' un obbligo attualmente
sancito esclusivamente per le udienze che deve celebrare il Giudice
civile non ritrovandosi analoga esplicita imposizione per
qualsivoglia altro magistrato della giurisdizione (sia esso penale,
amministrativo, contabile, tributario) cosi generando una evidente
disparita' di trattamento di situazioni simili.
Neppure il Giudice costituzionale ha ritenuto di imporsi la
presenza fisica in ufficio per fare ricorso allo strumento telematico
per trattare i procedimenti sottoposti al suo esame come si evince
dal provvedimento del 20 aprile 2020 della Presidente della Corte
costituzionale prof.ssa Cartabia nel quale si legge che:
«1. - Durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, fino
al 30 giugno 2020 e comunque sino a nuovo provvedimento, i lavori
della Corte costituzionale proseguono secondo le seguenti modalita':
a) la partecipazione dei giudici alle camere di consiglio e
alle udienze pubbliche puo' avvenire anche mediante collegamenti da
remoto e il luogo da cui essi si collegano e' considerato camera di
consiglio o aula di udienza a tutti gli effetti di legge;
b) le modalita' di cui alla lettera precedente possono
essere adottate per ogni altra riunione della Corte, dei suoi giudici
e organi interni, incluse le adunanze per deliberazioni
amministrative, nonche' quelle dell'Ufficio di presidenza, delle
commissioni e dei gruppi di lavoro».
La manifesta irragionevolezza e disparita' di trattamento che la
norma, cosi' come modificata dall'art. 3, comma 1, lett. C, del
decreto-legge n. 28/2020, riserva alle modalita' di partecipazione
all'udienza civile da parte del Giudice e' resa ancora piu' evidente
dal fatto che, nell'attuale situazione epidemiologica dei territori
lombardi, essa costringe il Giudice, per vero solo quello civile, a
recarsi presso l'ufficio giudiziario esponendosi lungo tutto il
viaggio e durante la permanenza nei locali del Tribunale, ad essere
contagiato od a contagiare soggetti terzi, laddove dovesse risultare
un positivo asintomatico, il tutto al solo fine di poter utilizzare
lo strumento informatico Microsoft Teams che, al contrario, potrebbe
egualmente essere utilizzato con il collegamento da un luogo diverso
e piu' sicuro rispetto all'ufficio giudiziario.
La norma in esame appare irragionevole anche perche' omette di
considerare se le dotazioni informatiche degli uffici giudiziari
siano adeguate per sopportare il flusso di dati che verrebbe generato
se tutti i magistrati dell'ufficio utilizzassero contemporaneamente
la banda internet per svolgere udienza in videocollegamento da remoto
come emerge dalle prime segnalazioni pervenute da svariati uffici
giudiziari che segnalano difficolta' di collegamento nelle ore della
giornata di maggior traffico.
In tal senso conforta le valutazioni del Giudice a quo anche il
parere reso dal Consiglio Superiore della Magistratura n. 18/PP/2020
sul decreto-legge del 30 aprile 2020 n. 28 che cosi osserva: «Misure
urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di
ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e
contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta
Covid-19.» - Settore civile (relatore consigliere Braggion).
Nel parere si legge tra l'altro «in assoluta controtendenza
rispetto a quanto precedentemente previsto dal decreto-legge n. 18,
come convertito dalla legge n. 27 del 2020, e' la innovazione
disposta dall'art. 1, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 28/20, per
la quale "lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con
la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario", oltre che, come
gia' previsto, "con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti". E'
difficile individuare la ratio di tale scelta del legislatore, in
mancanza di una sua illustrazione nella relazione di accompagnamento,
non risultando necessaria la presenza del giudice nell'ufficio
giudiziario per la celebrazione dell'udienza da remoto. Infatti,
poiche' in ogni caso nessuna delle parti viene in contatto fisico con
il giudice, la presenza fisica di quest'ultimo nell'ufficio
giudiziario non aggiunge nulla quanto alla modalita' di espletamento
del contraddittorio simultaneo e quanto alla sua qualita' intrinseca.
Ne' tale presenza semplifica la gestione dell'udienza da parte del
giudice o l'attivita' degli avvocati, i quali sono tenuti al rispetto
delle medesime regole tecniche, senza che il primo possa richiedere
un ausilio qualificato per risolvere eventuali inconvenienti tecnici.
Dal momento che nella stragrande maggioranza dei casi l'udienza
civile e' notoriamente celebrata senza la presenza fisica del
cancelliere (ne' il decreto-legge n. 28 prevede l'obbligo della sua
presenza in caso di processo da remoto), l'unica ipotetica
giustificazione di tale presenza in ufficio sarebbe quella di
garantire la funzionalita' dell'udienza da remoto. Si tratta,
tuttavia, di una ipotesi che non puo' trovare riscontro nella
realta', posto che e' evidente che tale assistenza, in quanto
garantita mediante procedure di help desk da remoto, risulta fruibile
anche dal domicilio del magistrato, mentre gli uffici informatici dei
Tribunali, in considerazione della loro ridotta dotazione, non
sarebbero in grado di garantire interventi tecnici in tempo reale per
lutti i giudici. Tutta da verificare, poi, e' la capacita' della rete
informatica dei diversi uffici giudiziari di reggere il carico di'
lavoro conseguente allo svolgimento contestuale di numerose udienze
da remoto. L'obbligo di presenza del giudice non trova spiegazione
neanche nella necessita' che l'udienza sia preceduta da un rituale
invito a partecipare rivolto agli avvocati. La formula utilizzata
dalla disposizione contenuta nella lettera f) implica che la
comunicazione avvenga tramite pec a cura della Cancelleria ("Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed
al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno,
ora e modalita' di collegamento"), il che presuppone, naturalmente,
che l'avviso sia disposto con congruo anticipo, per consentire la
partecipazione effettiva, e non di certo il giorno dell'udienza.
Ancora, la norma non puo' trovare giustificazione nella possibilita'
che gli avvocati, le parti o gli ausiliari conservino comunque la
possibilita' di recarsi fisicamente presso la sede fisica ove si
trova il giudice, in quanto e' evidente che cio' contrasterebbe non
solo, ovviamente, con il principio del distanziamento sociale, ma
anche con la linearita' dello strumento, che mal si presta alla
celebrazione di una udienza "ibrida", in parte in presenza e in parte
da remoto. La necessaria presenza fisica in ufficio, peraltro,
potrebbe inutilmente determinare l'impossibilita' di svolgere le
udienze da remoto sia nel caso in cui vi sia una temporanea
impraticabilita' dell'ufficio per la necessita' di sanificazione
conseguente alla scoperta di casi positivi, sia nel caso in cui i
giudici siano positivi asintomatici oppure, anche se negativi,
debbano permanere in isolamento domiciliare a causa del precedente
contatto con persone risultate positive. Va altresi' rilevato che la
norma in esame, prevedendo la necessita' della presenza fisica del
giudice nell'ufficio giudiziario, deve intendersi riferita sia
all'organo giudicante monocratico sia a quello collegiale. In tale
ultimo caso, pero', la norma non chiarisce se i componenti del
collegio debbano essere contestualmente presenti nell'aula di udienza
o se gli stessi possano mettersi in collegamento tra loro da remoto,
ciascuno dal proprio ufficio o comunque da locali interni all'ufficio
giudiziario. Deve, infine, evidenziarsi che l'art. 4, comma 1,
intervenendo sull'art. 84, relativo al processo amministrativo - con
disposizione analoga a quella dettata dall'art. 85, come modificato
dall'art. 5 del decreto-legge n. 28 del 2020, sul processo contabile
-, stabilisce che "il luogo da cui si collegano i magistrati, gli
avvocati e il personale addetto e' considerato udienza a tutti gli
effetti di legge", e quindi esclude l'obbligo di presenza del
collegio presso l'ufficio giudiziario, con una soluzione opposta a
quella relativa al processo civile. Peraltro, anche per il processo
penale, ove consentito da remoto, non viene disposto alcun obbligo
per il giudice di presenza fisica presso l'ufficio giudiziario (art.
83, comma 12 bis)».
Come ben evidenziato nel parere proposto dalla sesta commissione
al Plenum del CSM, la norma appare irragionevole e contraddittoria
anche con se' stessa nella parte in cui, al comma 12-quinquies del
medesimo art. 83, e' previsto che: «12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al
30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le
deliberazioni collegiali in Camera di consiglio possono essere
assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si
collegano i magistrati e' considerato Camera di consiglio a tutti gli
effetti di legge».
Tale previsione comporta quindi l'effetto irragionevole che il
Giudice civile, monocratico o collegiale, dovrebbe recarsi in ufficio
per utilizzare la stanza virtuale di Teams per collegarsi con i
procuratori delle parti, le parti medesime od il CTU (tutti in
collegamento da luoghi diversi dall'ufficio giudiziario) per poi
invece, al termine dell'udienza, spostarsi in un luogo diverso e meno
soggetto all'afflusso del pubblico indifferenziato, per collegarsi
nuovamente alla medesima stanza virtuale con Teams e con i membri del
Collegio per deliberare la decisione conseguente alla celebrazione
dell'udienza svoltasi in ufficio, ma da remoto.
La irragionevolezza della norma traspare altresi' dal percorso
legislativo prescelto per la sua introduzione. Non appare superfluo
ricordare che lo strumento prescelto, il decreto-legge, dovrebbe
essere adottato «in casi straordinari di necessita' e d'urgenza»
(art. 77 cost.).
La relazione illustrativa al decreto-legge n. 28/2020, che
interviene a modificare la legge di conversione n. 27/2020 del
decreto-legge n. 18/2020, spiega in questi termini le ragioni di
necessita' e d'urgenza che ne hanno giustificato la sua introduzione:
«Viene poi integrata la disciplina prevista dal comma 7, lettera f),
dell'art. 83 sullo svolgimento delle udienze civili da remoto,
specificando che, dove questa modalita' sia consentita, deve essere
comunque garantita la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario
(comma 1, lettera c)).».
Non migliore illustrazione e' rinvenibile dall'esame della
relazione tecnica laddove si legge, quanto alla modifica che
introduce l'art. 3 alla lettera F, del comma 7 dell'art. 83, che la
modifica si giustifica per garantire la presenza del giudice
nell'ufficio giudiziario.
Non e' dato sapere quale garanzia offra al processo la presenza
del Giudice in ufficio se poi egli si deve collegare ad un luogo
virtuale quale e' quello della stanza virtuale messa a disposizione
da DGSIA e nessuna delle altre parti processuali possa accedere ai
locali del Tribunale. Certo non ragioni di sicurezza considerato che
il portatile ministeriale e' stato fornito proprio per l'utilizzo da
fuori ufficio e per questo viene dotato di una pila software validata
dagli organici tecnici del Ministero che lo proteggano da virus ed
indebite intrusioni. Certo non ragioni legate alla assistenza tecnica
che non e' somministrabile in real time considerato che l'intervento
va prenotato con una telefonata ad un numero verde o con l'invio di
una mail, mentre non e' prevista l'assistenza in udienza di tecnici
specializzati cosi come ormai non e'.
La violazione degli articoli 77 e 97 cost. appare manifesta se si
considera che si e' proceduto con decretazione di urgenza per
modificare la legge di conversione di un altro decreto-legge negli
stessi giorni nei quali questa veniva pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale al fine di introdurre l'obbligo per il Giudice di essere
presente in ufficio per poter utilizzare un software per la gestione
da remoto della stanza virtuale fornita da DGSIA che funziona meglio
se utilizzato con connessioni internet diverse da quelle attualmente
disponibili nella maggior parte degli uffici giudiziari italiani
(come evidenzia anche il parere del Consiglio Superiore della
Magistratura) e tutto cio' al fine di garantire la presenza del
Giudice in ufficio senza che gli altri attori del processo possano
accedervi per le stesse ragioni di sanita' pubblica che indurrebbero
ad evitare che anche il Giudice sia costretto a recarvisi.
La norma in esame si appalesa anche manifestamente irragionevole
e contraria al buon andamento nella pubblica amministrazione (97
cost.) poiche' in contrasto con la circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 1 del 2020 («Misure incentivanti per il
ricorso a modalita' flessibili di svolgimento della prestazione
lavorativa»), che ha, in particolare al punto 3, indicato
l'importanza del ricorso al lavoro agile, alla flessibilita' di
svolgimento della prestazione lavorativa, nonche' a strumenti per la
partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di
videoconferenza e call conference).
La predetta esigenza e' posta a fondamento anche dell'art. 87,
comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 laddove si dispone che, fino
alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro
agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del
personale negli uffici deve essere limitata per assicurare
esclusivamente le attivita' indifferibili che richiedono
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.
Non sono tali certamente quelle del Giudice civile che a far data
dal 30 giugno del 2014, grazie agli articoli 16-bis e segg. del
decreto-legge n. 179/2012, opera quotidianamente con la Consolle del
Magistrato per la gestione del proprio ruolo e per la celebrazione
delle udienze visto che anche per i procuratori delle parti
precedentemente costituite e' obbligatorio il deposito di atti e
documenti solo a mezzo PCT.
Inoltre l'art. 83, comma 11, del decreto-legge n. 18/2020, fino
al 31 luglio 2020, impone l'obbligo del deposito telematico a mezzo
PCT anche per gli atti introduttivi cosi' che, perlomeno in questo
periodo emergenziale, ha creato il fascicolo processuale civile
telematico perfetto che deve essere integralmente informatico e
quindi agevolmente consultabile anche tramite la Consolle del
Magistrato cosi rendendo superfluo perfino l'accesso all'ufficio per
la consultazione del fascicolo cartaceo che per legge, fino al 31
luglio 2020, non esistera' piu'.
Ancora, come si ricava proprio dal comma 12-quinquies dell'art.
83 del decreto-legge n. 18/2020, la presenza in ufficio non e'
affatto necessaria visto che «Il luogo da cui si collegano i
magistrati e' considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di
legge» cosi che se il mezzo tecnologico e' idoneo per celebrare la
Camera di consiglio, non e' oggettivamente comprensibile perche' non
lo possa essere per celebrare l'udienza, peraltro solo quella civile
perche' la limitazione vale solo per le udienze civili, considerato
che lo strumento tecnico e' il medesimo sia per le udienze che per le
camere di consiglio.
Poiche', alla luce delle suesposte ragioni, il Giudice istruttore
del Tribunale di Mantova in composizione monocratica dubita della
legittimita' costituzionale dell'art. 83, comma 7, lett. F, del
decreto-legge n. 18/2020 convertito nella legge n. 27/2020 cosi' come
modificato dall'art. 3, comma 1, lett. C, del decreto-legge n.
28/2020 per il palese contrasto con gli articoli 3, 32, 77 e 97 cost.
limitatamente alle parole «con la presenza del giudice nell'ufficio
giudiziario e»;
P.Q.M. Letto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 295 c.p.c. rimette gli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale e dispone la sospensione del procedimento a quo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione cosi' come sollevata; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera ed alla Presidente del Senato. Si comunichi altresi' alle parti costituite. Mantova, 19 maggio 2020 Il Giudice Istruttore: Bertola