AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Omnilax» (20A03595) 
(GU n.173 del 11-7-2020)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 362/2020 del 26 giugno 2020 
 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale  OMNILAX
anche nelle forme farmaceutiche,  dosaggi  e  confezioni  di  seguito
indicate. 
    Confezioni: 
      «10 g polvere per soluzione orale in  bustina»  10  bustine  in
Pe/Al/Pap - A.I.C. n. 046078212 (base 10) 1CY684 (base 32); 
      «10 g polvere per soluzione orale in  bustina»  20  bustine  in
Pe/Al/Pap - A.I.C. n. 046078224 (base 10) 1CY68J (base 32); 
      «10 g polvere per soluzione orale in  bustina»  30  bustine  in
Pe/Al/Pap - A.I.C. n. 046078236 (base 10) 1CY68W (base 32); 
      «10 g polvere per soluzione orale in  bustina»  50  bustine  in
Pe/Al/Pap - A.I.C. n. 046078248 (base 10) 1CY698 (base 32); 
      «10 g polvere per soluzione orale in bustina»  100  bustine  in
Pe/Al/Pap - A.I.C. n. 046078251 (base 10) 1CY69C (base 32). 
    Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale. 
    Principio attivo: Macrogol. 
    Sono autorizzate, relativamente alle sopraindicate confezioni, le
variazioni di seguito descritte: 
      tipo IAIN, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta  di  un  sito  di
fabbricazione per una parte o per la totalita'  del  procedimento  di
fabbricazione  del  prodotto  finito;  a)  Sito  di   confezionamento
secondario; 
      tipo IAIN, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta  di  un  sito  di
fabbricazione per una parte o per la totalita'  del  procedimento  di
fabbricazione  del  prodotto  finito;  b)  Sito  di   confezionamento
primario; 
      tipo IB, B.II.b.1 - Sostituzione  o  aggiunta  di  un  sito  di
fabbricazione per una parte o per la totalita'  del  procedimento  di
fabbricazione del prodotto finito; e) Sito  in  cui  sono  effettuate
tutte le  operazioni,  ad  eccezione  del  rilascio  dei  lotti,  del
controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario,  per  i
medicinali non sterili; 
      tipo IAIN, B.II.b.2 - Modifiche a livello  di  importatore,  di
modalita' di rilascio dei lotti e di prove di  controllo  qualitativo
del prodotto finito; c) Sostituzione o  aggiunta  di  un  fabbricante
responsabile  dell'importazione  e/o  del  rilascio  dei  lotti;   2.
Compresi il controllo dei lotti/le prove; 
      tipo IA, B.II.b.3 - Modifica nel procedimento di  fabbricazione
del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio  utilizzato  per
la  fabbricazione  del  prodotto  finito;  a)  Modifica  minore   nel
procedimento di fabbricazione; 
      tipo  IA,  B.II.b.5  -  Modifica  delle  prove  in   corso   di
fabbricazione o dei limiti applicati  durante  la  fabbricazione  del
prodotto finito; z) altra variazione; 
      tipo IA,  B.III.2  -  Modifica  al  fine  di  conformarsi  alla
farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno  Stato  membro;
z) altra variazione; 
      tipo IA, B.II.e.7 - Modifica del fornitore  di  elementi  o  di
dispositivi  di   confezionamento   (quando   sono   menzionati   nel
fascicolo); b) Sostituzione o aggiunta di un fornitore; 
      tipo IAIN, n. 2) B.III.1 - Presentazione di un  certificato  di
conformita'  alla  farmacopea   europea   nuovo   o   aggiornato,   o
soppressione  di  un  certificato  di  conformita'  alla   farmacopea
europea; a) Certificato di conformita' alla monografia corrispondente
della farmacopea europea; 3. Nuovo certificato presentato da un nuovo
fabbricante (sostituzione o aggiunta); 
      tipo IA, B.II.e.1 - Modifica del confezionamento  primario  del
prodotto finito; a) Composizione qualitativa e quantitativa; 1. Forme
farmaceutiche solide; 
      tipo IA, B.II.e.5 - Modifica nella dimensione della  confezione
del prodotto finito; b) Soppressione di  una  o  piu'  dimensioni  di
confezione. 
    Vengono soppresse le seguenti confezioni autorizzate, A.I.C. n.: 
      046078010 - «10 g polvere per soluzione  orale  in  bustina»  2
bustine in PE/AL/PE/PAP; 
      046078022 - «10 g polvere per soluzione  orale  in  bustina»  4
bustine in PE/AL/PE/PAP; 
      046078034 - «10 g polvere per soluzione  orale  in  bustina»  6
bustine in PE/AL/PE/PAP; 
      046078046 - «10 g polvere per soluzione  orale  in  bustina»  8
bustine in PE/AL/PE/PAP; 
      046078061 - «10 g polvere per soluzione orale  in  bustina»  12
bustine in PE/AL/PE/PAP; 
      046078073 - «10 g polvere per soluzione orale  in  bustina»  14
bustine in PE/AL/PE/PAP; 
      046078097 - «10 g polvere per soluzione orale  in  bustina»  22
bustine in PE/AL/PE/PAP; 
      046078109 - «10 g polvere per soluzione orale  in  bustina»  24
bustine in PE/AL/PE/PAP; 
      046078135 - «10 g polvere per soluzione orale  in  bustina»  60
bustine in PE/AL/PE/PAP; 
      046078150 - «10 g polvere per soluzione orale in  bustina»  200
bustine in PE/AL/PE/PAP; 
      046078162 - «10 g polvere per soluzione orale in  bustina»  250
bustine in PE/AL/PE/PAP. 
    Titolare A.I.C.: Pro Health Pharma Sweden AB, (codice SIS  4672),
con sede  legale  e  domicilio  fiscale  Kullagatan  8-10  -  252  20
Helsinborg - Svezia (SE). 
    Codice procedura europea: SE/H/1714/001/IB/002/G. 
    Codice pratica: C1B/2020/627bis. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le confezioni di cui all'art. 1, da 10, 20, 30 e  50  bustine
e'   adottata   la   seguente   classificazione   ai    fini    della
rimborsabilita': C. 
    Per la confezione di cui all'art. 1, da 100 bustine  e'  adottata
la seguente classificazione  ai  fini  della  rimborsabilita':  C(nn)
(classe non negoziata). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le confezioni di cui all'art. 1, da 10, 20, 30 e  50  bustine
e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:  SOP
(medicinale senza obbligo di prescrizione). 
    Per la confezione di cui all'art. 1, da 100 bustine  e'  adottata
la seguente classificazione ai fini della fornitura:  RR  (medicinale
soggetto a prescrizione medica ripetibile). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.