MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 giugno 2020 

Individuazione  dei  soggetti  titolari  di  incarichi   dirigenziali
nell'ambito  del  Ministero  della  difesa  per  i  quali  non   sono
pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33. (20A03671) 
(GU n.177 del 15-7-2020)

 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8 e, in particolare l'art. 1: 
    comma 7, a mente del quale «Con regolamento da adottarsi entro il
31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, [...] sono individuati i dati di cui al comma 1,
dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  che  le
pubbliche amministrazioni [...] devono pubblicare con riferimento  ai
titolari amministrativi  di  vertice  e  di  incarichi  dirigenziali,
comunque denominati, [...], nel rispetto dei seguenti criteri: 
      a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di  cui
al comma 1, lettere b) ed e), dell'art.  14,  comma  1,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in  relazione  al  rilievo  esterno
dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale  e  decisionale
esercitato  correlato  all'esercizio  della  funzione   dirigenziale,
tenuto anche conto della complessita' della struttura cui e' preposto
il titolare dell'incarico, fermo restando per  tutti  i  titolari  di
incarichi  dirigenziali   l'obbligo   di   comunicazione   dei   dati
patrimoniali  e  reddituali  di  cui  all'art.  13,  comma   3,   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
aprile 2013, n. 62; 
      b) previsione che i dati di cui all'art. 14, comma  1,  lettera
f), del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  possano  essere
oggetto  anche   di   sola   comunicazione   all'amministrazione   di
appartenenza; 
      c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione
per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, commi  3
e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dei  dirigenti
dell'amministrazione  dell'interno,  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale, delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
armate e dell'amministrazione penitenziaria  per  i  quali  non  sono
pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, in ragione  del  pregiudizio  alla  sicurezza  nazionale
interna ed esterna e all'ordine  e  sicurezza  pubblica,  nonche'  in
rapporto  ai  compiti  svolti  per  la   tutela   delle   istituzioni
democratiche e di difesa dell'ordine e  della  sicurezza  interna  ed
esterna»; 
    comma 7-bis, a mente del quale, al fine di garantire  l'immediata
ed effettiva applicazione della misura di tutela  di  cui  al  citato
comma 7, lettera c) del  predetto  art.  1,  le  amministrazioni  ivi
indicate possono individuare i  dirigenti,  compresi  i  titolari  di
incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, commi 3 e 4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali non sono pubblicati  i
dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
in ragione dei motivi ivi indicati; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in  particolare,  l'art.
14; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 19 della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,  recante
«Deleghe   al   Governo   in   materia   di   lavori   usuranti,   di
riorganizzazione di enti, di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di
ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per  l'impiego,  di  incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro
pubblico e di controversie di lavoro», e, in particolare, l'art.  19,
a mente del quale e' riconosciuta la  specificita'  del  ruolo  delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche'  dello  stato  giuridico  del  personale  ad  essi
appartenente, in dipendenza della  peculiarita'  dei  compiti,  degli
obblighi  e  delle  limitazioni  personali,  previsti  da   leggi   e
regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche
e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  94,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5,  secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  ottobre  2018,  n.  126  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2019,  n.  172,  recante
Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e
3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  27  dicembre  2019,  n.  173  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il codice
dell'Ordinamento militare - COM e, in particolare gli articoli: 
    15, che attribuisce al Ministero della difesa i seguenti  compiti
e funzioni spettanti allo Stato in materia  di  difesa  e  sicurezza:
difesa e sicurezza militare del territorio nazionale e delle  vie  di
comunicazione marittime e  aree;  pianificazione  generale  operativa
delle Forze armate e  interforze;  partecipazione  a  missioni  anche
multinazionali per interventi a supporto della pace;  concorso  nelle
attivita' di protezione civile e  concorso  alla  salvaguardia  delle
libere istituzioni e il bene della collettivita' nazionale  nei  casi
di pubbliche calamita'; 
    88, a mente del quale lo strumento militare e' volto a consentire
la permanente disponibilita' di strutture di comando e  controllo  di
Forza  armata  e  interforze,  facilmente  integrabili  in  complessi
multinazionali, e di unita' terrestri, navali e aeree  di  intervento
rapido, preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie  di
comunicazione marittime e aeree; 
    89, che definisce prioritario il compito di  difesa  dello  Stato
affidato alle Forze armate e riconosce  alle  stesse  il  compito  di
operare al fine della realizzazione  della  pace  e  della  sicurezza
internazionale  e   concorrere   alla   salvaguardia   delle   libere
istituzioni; 
    92, che  attribuisce  alle  Forze  armate  ulteriori  compiti  in
occasione di calamita' naturali e  in  altri  casi  di  straordinaria
necessita' e urgenza; 
  Tenuto conto che ai titolari degli incarichi dirigenziali  apicali,
ai sensi degli articoli 26, 29, 33 e  41  del  COM,  sono  attribuite
specifiche funzioni e  compiti  in  materia  di  difesa  e  sicurezza
nazionale in quanto sono investiti dell'approntamento dello strumento
militare ed esercitano la funzione di comando delle rispettive  Forze
armate; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84 recante  «Ratifica
ed esecuzione della dichiarazione di intenti  tra  i  Ministri  della
difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa  alla
creazione di una Forza di gendarmeria europea, con allegati,  firmata
a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del  Trattato  tra  il  Regno  di
Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno  dei
Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della  Forza
di gendarmeria europea, Eurogendfor, firmato a Velsen il  18  ottobre
2007»; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Tenuto conto che  l'Arma  dei  carabinieri  e'  Forza  militare  di
polizia a competenza generale e in servizio  permanente  di  pubblica
sicurezza, con le  speciali  prerogative  conferite  dalla  normativa
vigente, nonche', ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 2010, n.
84, e' la Forza di polizia italiana a statuto militare per  la  Forza
di  gendarmeria  europea   (Eurogendfor),   e   attraverso   le   sue
articolazioni costituite dal  Comando  generale,  dall'organizzazione
addestrativa, dall'organizzazione  territoriale,  dall'organizzazione
per   la   tutela    forestale,    ambientale    e    agroalimentare,
dall'organizzazione mobile e speciale  e  dai  reparti  per  esigenze
specifiche: 
    concorre all'attuazione delle  predisposizioni  di  mobilitazione
delle Forze armate; 
    concorre alla difesa integrata del territorio nazionale; 
    partecipa alle operazioni militari all'estero; 
    concorre alla tutela del bene della  collettivita'  nazionale  in
casi di pubbliche calamita'; 
    fornisce all'autorita' individuata dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.  1  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, elementi informativi  necessari  per  il
rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze
armate,  al  personale  civile  dell'amministrazione  della   difesa,
nonche' alle persone fisiche  e  giuridiche  per  lo  svolgimento  di
attivita' produttive attinenti alla sicurezza militare dello Stato; 
    esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare; 
    assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche
e consolari, nonche' degli uffici degli addetti militari all'estero; 
    concorre ad affrontare particolari situazioni di emergenza  o  di
crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo  la
sicurezza   delle    suddette    rappresentanze,    assicurando    la
disponibilita' di personale appartenente a reparti speciali; 
    assicura il mantenimento dell'ordine  pubblico,  della  sicurezza
dei  cittadini,  della  loro  incolumita'  e   della   tutela   della
proprieta', ai sensi della legislazione vigente; 
    svolge le funzioni di struttura operativa del Servizio  nazionale
di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
    provvede ai servizi presso la Presidenza della  Repubblica,  alle
scorte d'onore, ai servizi presso gli uffici giudiziari; 
    esercita funzioni di polizia giudiziaria e funzioni di  sicurezza
pubblica; 
  Tenuto conto che il comandante generale dell'Arma  dei  carabinieri
presiede a tutte le attivita' nel  settore  operativo,  addestrativo,
tecnico-logistico, finanziario e  amministrativo,  nonche'  a  quelle
concernenti l'organizzazione e il personale, sia in  campo  nazionale
sia in campo internazionale, ed e' altresi' componente  del  Comitato
nazionale dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,  del  Consiglio
generale per la lotta alla criminalita' organizzata, oltreche'  degli
organismi collegiali previsti dal decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66 e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90; 
  Considerato che, prima  dell'emanazione  del  regolamento  previsto
dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, non
e' possibile procedere, con  riferimento  ai  dati  dei  titolari  di
incarichi  dirigenziali,   alla   graduazione   degli   obblighi   di
pubblicazione di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ne' alla valutazione  della
possibilita' di prevedere la sola  comunicazione  all'amministrazione
di appartenenza dei dati di cui alla lettera f) del medesimo art. 14,
comma 1; 
  Tenuto conto delle richiamate peculiari funzioni svolte dalle Forze
armate  e  dall'Arma  dei  carabinieri  e  dai   dirigenti   apicali,
finalizzate alla salvaguardia di beni  giuridici  fondamentali  e  di
interessi pubblici di primaria rilevanza, e' necessario  tutelare  la
riservatezza delle informazioni riguardanti i titolari  di  incarichi
dirigenziali  preposti  allo  svolgimento  di  attivita'   operative,
nonche' di controllo, coordinamento e indirizzo delle  stesse,  anche
strategico, e di  quelle  ad  esse  funzionali  e  di  supporto,  ivi
comprese le attivita' addestrative e di impulso,  attesa  la  stretta
connessione di queste ultime con lo svolgimento di  tutti  i  compiti
istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri; 
  Ritenuto di dover procedere, fino all'emanazione del regolamento di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,
all'individuazione dei dirigenti delle Forze armate per i quali -  in
ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e
all'ordine e sicurezza  pubblica,  nonche'  in  rapporto  ai  compiti
svolti per la tutela  delle  istituzioni  democratiche  e  di  difesa
dell'ordine  e  della  sicurezza  interna  ed  esterna  -  non   sono
pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo
2013,  n.  33,  ad  esclusione  dei  dirigenti  chiamati  a  svolgere
prevalentemente attivita' contrattuali di procurement  i  quali,  per
espressa previsione di legge o in ragione di specifiche finalita'  di
trasparenza, sono soggetti a particolari forme di pubblicita' e  che,
per questo motivo, non possono rientrare nel regime derogatorio; 
  Considerato  che  la  definitiva  individuazione   delle   suddette
posizioni e' rimessa al regolamento di cui all'art. 1, comma  7,  del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione dei titolari di incarichi dirigenziali  del  Ministero
  della difesa per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art.
  14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art.  1,  comma  7,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  non  sono  pubblicati  i
dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
relativi ai  seguenti  titolari  di  incarichi  dirigenziali  di  cui
all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165: 
    a) capo di Stato maggiore della difesa; 
    b) segretario generale della difesa; 
    c) capo di Stato maggiore dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica militare, comandante  generale  dell'Arma
dei carabinieri; 
    d) comandante del Comando operativo di vertice interforze. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  anche  ai  dati
riferiti ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso  le
articolazioni, ivi comprese quelle dipendenti, di seguito indicate: 
    a) Organizzazione centrale: 
      1) Uffici di diretta collaborazione  di  cui  all'art.  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90  recante
il  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia  di
ordinamento militare - TUOM; 
      2) Organismo indipendente di valutazione della performance; 
      3) Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari; 
      4) Ufficio centrale per le ispezioni amministrative; 
      5) Commissariato generale per le onoranze ai caduti; 
    b) Area tecnico-operativa interforze: 
      1) Stato maggiore della difesa, ad esclusione del direttore  di
Intendenza interforze; 
      2) Comando operativo di vertice interforze; 
      3) Enti interforze di cui all'art. 93 del TUOM; 
      4) Comando delle operazioni in rete; 
      5) Ispettorato generale della sanita' militare; 
      6) Raggruppamento autonomo del Ministero della difesa; 
      7) Circolo ufficiali delle Forze armate; 
      8) Enti/posizioni siti all'estero; 
      9) Enti Nato in Italia; 
    c) Area tecnico-amministrativa interforze: 
      1) Segretariato generale difesa/DNA; 
      2) Direzione armamenti terrestri, ad esclusione del  direttore,
vice direttore tecnico, vice direttore amministrativo,  capo  ufficio
del direttore, capo ufficio programmazione  e  gestione  finanziaria,
capo ufficio  coordinamento  e  omologazioni,  capi  reparto  e  capi
divisione dipendenti; 
      3) Direzione armamenti navali,  ad  esclusione  del  direttore,
vice direttore tecnico, vice direttore amministrativo,  capo  ufficio
del direttore, capo ufficio programmazione  e  gestione  finanziaria,
capi reparto e capi divisione dipendenti; 
      4) Direzione armamenti aeronautici e  per  l'aeronavigabilita',
ad esclusione del direttore, vice direttore tecnico,  vice  direttore
amministrativo, capo ufficio del direttore, capo ufficio omologazioni
e assicurazioni di qualita', capo ufficio normativa tecnica generale,
capi reparto e capi divisione dipendenti; 
      5) Direzione informatica telematica e tecnologie  avanzate,  ad
esclusione del direttore,  vice  direttore  tecnico,  vice  direttore
amministrativo, capo ufficio programmazione e  gestione  finanziaria,
capi reparto e capi divisione dipendenti; 
      6) Direzione generale per il personale militare; 
      7) Direzione generale per il personale civile; 
      8) Direzione dei  lavori  e  del  demanio,  ad  esclusione  del
direttore, vice direttore, capo ufficio del direttore,  capo  ufficio
generale coordinamento tecnico, capo I ufficio, capo II ufficio, capi
reparto e capi divisione dipendenti; 
      9) Direzione generale di commissariato e di  servizi  generali,
ad esclusione del direttore, vice direttore,  capo  ufficio  generale
coordinamento tecnico,  capo  ufficio  generale  spese  nazionali  ed
estere, capi reparto e capi divisione dipendenti; 
      10) UTTAT Nettuno, ad esclusione del direttore; 
      11) UTTER Torino, ad esclusione del direttore; 
      12) UTTCOM Napoli, ad esclusione del direttore; 
      13) UTTCOM Firenze, ad esclusione del direttore; 
      14) Direzione di amministrazione interforze (DIRAMINTER)  Roma,
ad esclusione del direttore; 
      15) UTAER Torino, ad esclusione del direttore; 
      16) UTTAER Milano, ad esclusione del direttore; 
      17) UTNAV Genova, ad esclusione del direttore; 
      18) UTNAV Roma, ad esclusione del direttore; 
      19) Direzione generale della previdenza militare e della leva; 
      20)  Ufficio  amministrazioni  speciali,  ad   esclusione   del
direttore dell'ufficio; 
      21) Ufficio formazione specialistica e didattica; 
      22) Ufficio autonomo lavori Genio  militare  per  il  Ministero
della difesa, ad esclusione del direttore dell'ufficio; 
    d) Esercito italiano: 
      1) Stato maggiore dell'Esercito, ad esclusione del direttore di
Intendenza,  del  capo  ufficio   generale   Centro   responsabilita'
amministrativa  «E.I.»,  del  vice  capo  ufficio   generale   Centro
responsabilita'   amministrativa    «E.I.»,    del    capo    ufficio
amministrativo   centrale   presso    l'ufficio    generale    Centro
responsabilita' amministrativa «E.I.»; 
      2)  Comando  per  la  formazione,  la  specializzazione  e   la
dottrina, ad esclusione del direttore  di  Intendenza,  direttore  di
Intendenza  presso  il  Comando  per  la  formazione  e   scuola   di
applicazione  dell'Esercito,  capo  ufficio  amministrazione   presso
l'Accademia militare; 
      3) Comando logistico dell'Esercito, ad esclusione del direttore
di Intendenza, capo ufficio  amministrazione  presso  il  Policlinico
militare Celio; 
      4)  Comando  Forze  operative  terrestri  e  Comando  operativo
Esercito, ad esclusione del direttore di Intendenza presso il Comando
aviazione Esercito, direttore di Intendenza presso il  Comando  delle
Forze speciali dell'Esercito, capo ufficio amministrazione presso  il
Centro di simulazione e validazione; 
      5) Comando militare della Capitale, ad esclusione del direttore
di Intendenza, direttore amministrativo presso l'Istituto  geografico
militare; 
      6) Comando Forze operative Nord, ad esclusione del direttore di
Intendenza  e  dei  direttori  di  Intendenza   presso   le   Brigate
dipendenti; 
      7) Comando Forze operative Sud, ad esclusione del direttore  di
Intendenza  e  dei  direttori  di  Intendenza   presso   le   Brigate
dipendenti; 
      8)  Comando  truppe  alpine  ad  esclusione  del  direttore  di
Intendenza  e  dei  direttori  di  Intendenza   presso   le   Brigate
dipendenti; 
      9) Comando  NATO  Rapid  Deployable  Corps  ad  esclusione  del
direttore di Intendenza presso la Brigata di supporto al NRDC ITA; 
      10) Comando delle Forze  operative  terrestri  di  supporto  ad
esclusione del capo ufficio amministrazione, direttore di  Intendenza
presso il Comando artiglieria,  direttore  di  Intendenza  presso  il
Comando artiglieria controaerei, direttore di  Intendenza  presso  il
Comando trasmissioni,  direttore  di  Intendenza  presso  la  Brigata
informazioni tattiche; 
    e) Marina militare: 
      1) Stato maggiore della Marina, ad esclusione del capo  ufficio
generale  Centro  di  responsabilita'  amministrativa,  capo  ufficio
contratti   dell'ufficio   generale   Centro    di    responsabilita'
amministrativa,  direttore  della  Direzione  di  Intendenza   Marina
militare Roma; 
      2) Comando in capo della squadra navale; 
      3) Comando logistico della Marina militare, ad  esclusione  dei
direttori delle  Direzioni  di  commissariato,  dei  direttori  degli
Arsenali  militari,  dei  direttori  delle  Direzioni  Genio  e   dei
direttori delle Direzioni di Intendenza del Comando  marittimo  Nord,
del Comando marittimo Sud e del Comando marittimo Sicilia; 
      4) Comando scuole della  Marina  militare,  ad  esclusione  del
direttore della Direzione di commissariato Ancona; 
      5) Comando raggruppamento subacquei ed incursori «T. Tesei»; 
      6) Istituto idrografico Marina militare; 
      7) Direzione impiego personale militare; 
      8) Comando marittimo Capitale Roma; 
    f) Aeronautica militare: 
      1) Stato maggiore  dell'Aeronautica,  ad  esclusione  del  capo
ufficio generale Centro di responsabilita' amministrativa e del  capo
ufficio contratti beni e  servizi  dell'ufficio  generale  Centro  di
responsabilita' amministrativa; 
      2) Comando della squadra aerea; 
      3) Comando logistico dell'Aeronautica  militare  ad  esclusione
del direttore di commissariato e dei direttori dei reparti Genio; 
      4) Comando delle Scuole A.M./3ª regione aerea; 
      5) Direzione impiego personale militare dell'Aeronautica; 
      6) Ufficio generale del capo di Stato maggiore; 
      7) Ispettorato per la sicurezza del volo; 
      8)  Ufficio  generale  di   coordinamento   della   prevenzione
antinfortunistica e della tutela ambientale; 
      9)  Ufficio   generale   di   coordinamento   della   vigilanza
antinfortunistica; 
      10)  Comando  Aeronautica  militare  Roma,  ad  eccezione   del
direttore della Direzione di Intendenza; 
    g) Arma dei carabinieri: 
      1) Organizzazione centrale: dirigenti in  servizio  al  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, ad esclusione dei  dirigenti  con
incarico  di   capo   Centro   unico   contrattuale,   capo   ufficio
approvvigionamenti,  capo   servizio   amministrativo   del   Reparto
autonomo,  capo  servizio   amministrativo   del   Centro   nazionale
amministrativo; 
      2)  Organizzazione  addestrativa:  dirigenti  in  servizio   al
Comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri e  alle  articolazioni
dipendenti, ad esclusione dei dirigenti con incarico di capo servizio
amministrativo delle scuole ed enti addestrativi dipendenti; 
      3)  Organizzazione  territoriale:  dirigenti  in  servizio   ai
comandi interregionali carabinieri e alle  articolazioni  dipendenti,
ad  esclusione  dei  dirigenti  con   incarico   di   capo   servizio
amministrativo dei Comandi legione carabinieri; 
      4)  Organizzazione  forestale,  ambientale  e   agroalimentare:
dirigenti  in  servizio  al  Comando  carabinieri  Unita'  forestali,
ambientali e  agroalimentari  e  alle  articolazioni  dipendenti,  ad
esclusione dei dirigenti con incarico di capo servizio amministrativo
del predetto Comando e di capo sezione finanziaria del Raggruppamento
carabinieri per la biodiversita'; 
      5) Organizzazione mobile e speciale: dirigenti in  servizio  al
Comando Unita' mobili e specializzate carabinieri «Palidoro»  e  alle
articolazioni dipendenti, ad esclusione dei dirigenti con incarico di
capo  servizio  amministrativo   del   predetto   Comando   e   delle
articolazioni dipendenti; 
      6) Reparti per esigenze specifiche: dirigenti  in  servizio  ai
reparti e unita' dell'Arma dei carabinieri per  esigenze  specifiche,
compresi i dirigenti in servizio presso gli organismi interforze. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 giugno 2020 
 
                                                 Il Ministro: Guerini