N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2020

Ordinanza del 16 gennaio 2020 del Tribunale di  Trieste  sull'istanza
proposta da Fonda Aura. 
 
Spese di giustizia - Eredita' giacente attivata d'ufficio -  Compenso
  del curatore - Anticipazione erariale ove la  procedura  sia  stata
  attivata d'ufficio, non vi siano eredi accettanti e l'eredita'  sia
  incapiente - Omessa previsione. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  ("Testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 148. 
(GU n.29 del 15-7-2020 )
 
                        TRIBUNALE DI TRIESTE 
                           Sezione civile 
 
    Nel  procedimento  di  giacenza  ereditaria  sub  R.G.   2783/18,
attivato  d'ufficio,  il  Giudice  dott.  Arturo  Picciotto,  dovendo
decidere sulla relazione finale della curatrice  avv.  Aura  Fonda  e
sulle istanze della stessa, tra cui  quella  della  liquidazione  del
compenso, osserva quanto segue. 
La descrizione della fattispecie. 
    Il  procedimento  di  giacenza  ereditaria  pendente  innanzi  al
Tribunale di Trieste e' stato attivato su semplice trasmissione di un
plico  contenente  le  chiavi  dell'appartamento,  gia'  condotto  in
locazione dal de cuius, da parte della Stazione  Carabinieri  di  San
Dorligo della Valle: di  conseguenza  e'  stata  disposta  l'apertura
d'ufficio dell'eredita' giacente. 
    Dopo  la  nomina,  il  curatore  ha  ricostruito  la   situazione
economica e patrimoniale del de cuius, riscontrando solo passivita' e
debiti. Nessun importo di denaro e' stato rinvenuto nell'appartamento
nel corso del sopralluogo effettuato per l'inventario e i pochi  beni
mobili del de cuius sono stati stimati privi di valore: non  di  meno
ne e' stata tentata senza successo  la  vendita  prima  dell'avvio  a
discarica per restituire l'appartamento al legittimo proprietario. 
    Non vi e' alcun chiamato all'eredita', che peraltro e' ampiamente
passiva. 
    Il curatore ha chiesto che gli venga liquidato  un  compenso  per
l'attivita' svolta, consistente nell'ottenimento del  codice  fiscale
della procedura,  nonche'  in  verifiche  compiute  presso  l'Ufficio
tavolare e quello del territorio, presso istituti di credito e presso
il P.R.A., ed in operazioni d'inventario, nel corso  delle  quali  il
curatore ha mantenuto rapporti col locatore ed ha tentato la  vendita
dei beni privi di valore. 
La rilevanza della questione. 
    E' quindi necessario per il Tribunale, chiamato a decidere  sulla
istanza di liquidazione del  compenso,  verificare  se  le  norme  in
materia prevedano  tale  possibilita'  ovvero  se,  non  prevedendola
espressamente, tali norme siano pur sempre  interpretabili  in  senso
estensivo, analogico o costituzionalmente orientato, o infine se, nel
caso in cui  tutto  cio'  non  risulti  possibile,  sia  legittimo  e
conforma a Costituzione non riconoscere alcun compenso al curatore. 
    Questo Giudice deve fare applicazione dell'art. 148  del  decreto
del Presidente della Repubblica n.  115  del  2002,  testo  unico  in
materia di spese di giustizia, su cui di qui a poco  si  tornera'  in
sede  di  analisi   dell'assetto   normativo.   In   particolare   la
disposizione e' censurata per quello che omette  di  regolare  e  che
avrebbe  dovuto   invece   prevedere   nel   rispetto   delle   norme
costituzionali che verranno di seguito indicate. E' quindi rilevante,
ai fini della decisione sottoposta a  questo  Giudice,  la  questione
relativa all'art. 148 citato, nella parte  in  cui  non  prevede  che
siano anticipate dall'Erario  le  spese  per  i  compensi  dovuti  al
curatore dell'eredita' giacente  ove  il  procedimento  sia  iniziato
d'ufficio, non vi siano eredi e l'eredita' si riveli incapiente. 
    Non si nasconde, peraltro, che da  sempre  la  prassi  di  questo
ufficio,  come  quella  che  si  puo'  consultare  nelle  indicazioni
operative pubblicate su siti internet di alcuni tribunali,  e'  stata
quella di non liquidare alcunche' al curatore. 
L'analisi della normativa. 
    Come anticipato, la fattispecie dell'apertura  d'ufficio  di  una
procedura  di   giacenza   ereditaria   disciplinata,   quanto   alla
liquidazione delle spese, dall'art. 148 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia (T.U. spese di Giustizia). 
    La norma detta una articolazione delle voci di spesa,  stabilendo
che  alcune  vengano  via  via  annotate  nel  campione  civile  come
prenotate a debito (bollo, diritti di cancelleria in  relazione  alle
varie attivita': dal decreto di nomina del curatore,  al  verbale  di
giuramento al verbale di inventario; diritti di copia, spese  per  la
pubblicazione), ed altre siano anticipate dallo  Stato  (trasferte  o
spese  di  spedizione  per  le  notifiche  a  cura  degli   ufficiali
giudiziari). 
    Come osservato nella relazione illustrativa di accompagnamento al
testo unico  spese  di  giustizia,  una  elencazione  del  genere  e'
superflua  per  i  procedimenti  avviati  ad  iniziativa   di   parte
(eventualmente con ammissione del richiedente al patrocinio  a  spese
dello Stato): invece, in caso di apertura d'ufficio  si  e'  ritenuto
necessario effettuare questa elencazione in  mancanza  di  una  parte
richiedente. 
    L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede che  il  magistrato
ponga le spese della  procedura  a  carico  dell'erede,  in  caso  di
accettazione successiva, ed «a carico del curatore,  nella  qualita',
se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione». 
    Nel caso di specie non  e'  intervenuta  alcuna  accettazione  di
eredita', e non e' possibile porre le spese «a  carico  del  curatore
nella qualita'», dovendosi con questa espressione significare che  le
spese sono a carico dell'eredita', devoluta allo Stato ai  sensi  del
586 del codice civile (cosi nella  relazione  ministeriale  al  testo
unico spese di giustizia), in quanto l'eredita' e ampiamente  passiva
e lo Stato risponde solo intra vires. 
    Neanche  e'  possibile  porre  le  spese   a   carico   di   chi,
oggettivamente, ha ricevuto una utilita' dal procedimento,  ossia  si
e' visto restituire l'immobile occupato: tale soggetto, infatti,  non
e' parte della  procedura  e  non  ne  ha  chiesto  l'apertura  o  il
compimento di atti, e non puo' quindi venire gravato dei costi. 
    La norma in esame non reca alcuna disposizione  relativamente  ai
compensi in genere. 
    Da ultimo, si anticipa che il  riconoscimento  del  compenso  non
dovrebbe essere soddisfatto attraverso il meccanismo  procedimentale,
recentemente  ritenuto  incostituzionale  da  codesta  Corte  con  la
sentenza n. 217 del 2019, della prenotazione a debito: e  cio'  anche
per coerenza rispetto al sistema normativo degli oneri  afferenti  al
patrocinio del non abbiente, che pure presenta aspetti  di  rilevanza
con il caso qui in esame e che verranno in appresso esaminati. 
    L'impossibilita' di praticare una interpretazione adeguatrice. 
    Questo Giudice, prima di decidere di rimettere  la  questione  ai
Giudice delle leggi, ha  tentato  di  praticare  una  interpretazione
conforme a Costituzione, non pervenendo a soluzione positiva. 
    a) L'impossibilita' di applicare norme generali. 
    L'omissione di una previsione in merito al diritto al compenso da
parte del curatore dell'eredita' giacente  non  puo'  essere  colmata
facendo riferimento a previsioni di carattere generale. 
    E' senza dubbio pacifico che il curatore  dell'eredita'  giacente
sia considerato un ausiliario del magistrato (Cass. sez. un. sent. n.
1997/11619). 
    E' poi chiaramente previsto che, ai sensi dell'art. 49 del  testo
unico spese di giustizia  «agli  ausiliari  del  magistrato  spettano
l'onorario, l'indennita' di viaggio  e  di  soggiorno,  le  spese  di
viaggio  e  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  l'adempimento
dell'incarico». 
    Questa previsione generale e' solo in parte derogata dalla  norma
specifica di cui all'art. 148 dello  stesso  testo  unico  che,  come
scritto, detta una disciplina specifica ma limitatamente alle spese,.
senza nulla indicare quanto all'onorario od al compenso del curatore. 
    Un compenso. peraltro spetta pacificamente  al  curatore  sia  in
quanto  ausiliario,  sia  per  le  ragioni  che  codesta   Corte   ha
individuato nella sentenza n. 174/2006. 
    Si ritiene incidentalmente che la figura del  curatore  presenti,
sotto il profilo empirico, tutte le caratteristiche individuate dalla
dottrina amministrativistica  per  delineare  la  titolarita'  di  un
ufficio di rilevanza pubblicistica:  mancanza  di  mandato;  utilita'
sociale;  obbligatorieta',   con   azione   parzialmente   vincolata:
derivazione da provvedimento dell'autorita': obbligo di diligenza (in
termini, quanto al custode giudiziario, v. Cassazione, sent. n. 23620
del 2011). La sua qualifica come «ufficio di diritto privato», risale
ad antica dottrina e non risulta essere stata affermata in precedenti
editi della Suprema Corte di Cassazione, la quale anzi  ha  affermato
la natura di pubblico ufficiale del curatore  dell'eredita'  giacente
(Cass. pen., sent. n. 34335 del 2010). Ma  quand'anche  si  ritenesse
che l'incarico del  curatore  non  sia  obbligatorio  o  che  la  sua
posizione non sia assimilabile a quella del  lavoratore,  si  ritiene
che cio' non valga comunque ad escludere il diritto del  curatore  al
compenso, o a  giustificare  quella  che  appare  una  omissione  non
altrimenti colmabile: la  mancata  ricomprensione  del  compenso  del
curatore fra gli oneri anticipati dallo Stato qualora la curatela sia
stata aperta d'ufficio e venga  chiusa  senza  accettazione  e  senza
alcun attivo. 
    Per quanto dunque l'art. 49 del testo unico  spese  di  giustizia
affermi perentoriamente il principio che  agli  ausiliari  tutti  del
Giudice  spetta  l'onorario,  tuttavia  nel  caso   in   esame   tale
disposizione e' in  concreto  inapplicabile,  mancando  una  parte  a
carico della quale porre le spese. 
    L'art. 148 del testo unico  spese  di  giustizia  sarebbe  quindi
ingiustificatamente privo di disciplina per il caso in esame, essendo
in palese ed immotivato contrasto con gli  stessi  principi  generali
contenuti nella legge di riferimento. La disposizione, infatti,  come
integrata dal rinvio generale all'art. 49 dello stesso  testo  unico,
consente di riconoscere il compenso del curatore nei soli casi in cui
esista un erede (comma 4), ovvero che il patrimonio sia  capiente  ma
non vi sia accettazione, venendo in tal caso poste eccezionalmente le
spese a carico dell'eredita', attiva, devoluta allo  Stato  ai  sensi
del 586 del  codice  civile.  Ma  non  consente  di  riconoscerlo  al
curatore che, pur avendo svolto la medesima  attivita'  nella  stessa
procedura attivata d'ufficio, veda  -  non  certo  per  sua  colpa  -
mancare una parte, o un erede accettante, o un patrimonio capiente. 
    Il che, lo si anticipa, costituisce  un'irrazionalita'  manifesta
ed un'irragionevole diseguaglianza, in un contesto normativo generale
quale  quello  del  testo  unico  spese  di  giustizia,  che   invece
generalmente prevede la corresponsione di compensi per gli ausiliari,
anche nel caso di ammissione a patrocinio a spese dello Stato. 
    b)  L'art.  146  del   testo   unico   spese   di   giustizia   e
l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale. 
    Non  e'  inoltre  possibile  per  questo  Giudice   operare   una
interpretazione adeguatrice facendo rinvio, per individuare una norma
di riferimento,  alla  disposizione  dettata  in  tema  di  procedura
fallimentare, peraltro oggetto di giudizio da parte di codesta  Corte
costituzionale. 
    L'ordinanza n. 446 del  2007,  nel  richiamare  la  pronuncia  di
incostituzionalita' dell'art. 146 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115 del 2002 «nella parte in cui non prevede  che  sono
spese anticipate  dall'Erario  "le  spese  ed  onorari  al  curatore"
fallimentare, in caso di procedura chiusa  per  mancanza  di  attivo»
(sentenza n. 174  del  2006  sopra  citata),  ha  rimarcato  come  la
sentenza  da  ultimo  citata  non   sia   invocabile   come   tertium
comparationis attesa la disomogeneita' della posizione  del  curatore
del fallimento rispetto a quella del curatore dell'eredita'  giacente
con  impossibilita'  di   estendere,   neppure   per   analogia,   le
disposizioni dettate per la liquidazione del compenso al curatore del
fallimento al curatore dell'eredita' giacente. Inoltre codesta  Corte
ha affermato che «la sentenza  da  ultimo  richiamata  si  pone  come
eccezione al principio generale enunciato dalla norma censurata, e  i
motivi che la giustificano e cioe' la circostanza che in  materia  di
fallimento,  per  il   carattere   pubblicistico   del   procedimento
concorsuale, sarebbe stato irragionevole escludere il  solo  curatore
dall'anticipazione da parte dell'Erario delle spese e  degli  onorari
allo stesso dovuti, laddove tale anticipazione e'  riconosciuta  agli
ausiliari del Giudice  non  sono  invocabili  nella  controversia  in
esame, in cui  la  nomina  del  curatore  dell'eredita'  giacente  e'
avvenuta ad istanza di parte e non vi  sono  altri  soggetti  il  cui
compenso,  nell'ambito   di   quel   procedimento,   sia   anticipato
dall'Erario». Infine i motivi che hanno giustificato tale eccezione e
cioe' la circostanza che in materia di fallimento, per  il  carattere
pubblicistico   del   procedimento   concorsuale,    sarebbe    stato
irragionevole escludere il solo curatore dall'anticipazione da  parte
dell'Erario delle spese e degli onorari allo stesso  dovuti,  laddove
tale anticipazione e' riconosciuta agli ausiliari  del  Giudice  sono
stati ritenuti da codesta Corte non invocabili nella controversia che
era stata sottoposta al suo esame, atteso che la nomina del  curatore
dell'eredita' giacente era avvenuta  -  a  differenza  di  quanto  e'
accaduto nel procedimento pendente innanzi a questo  Tribunale  -  ad
istanza di parte. 
    Si prende atto che  codesta  Corte  non  ritiene  possibile  fare
riferimento alla norma di cui  all'art.  146  testo  unico  spese  di
Giustizia. Questa  conclusione  parrebbe  altresi'  giustificata  dal
fatto che, a differenza di  quanto  previsto  in  tale  disposizione,
l'art. 148 testo unico spese di giustizia non contiene  alcuna  norma
riguardante onorari o compensi. Non di meno la procedura di  giacenza
ereditaria e' anch'essa potenzialmente funzionale ad una liquidazione
concorsuale dei beni ed al soddisfacimento dei crediti secondo ordine
dettato dalla legge. Le due figure quindi, quella  dei  curatore  del
fallimento e quella del curatore dell'eredita'  giacente,  potrebbero
essere piu' contigue di quanto  finora  non  sia  stato  ritenuto.  E
qualora possa essere colta una omogeneita'  sostanziale  tra  le  due
figure, la differente disciplina potrebbe forse essere  invocata  per
giustificare un intervento che ristabilisca l'eguaglianza tra le  due
posizioni. 
    Tuttavia non si ritiene possibile operare tale interpretazione da
parte di questo Giudice, non solo in ragione del silenzio della legge
sul punto ma anche alla luce della giurisprudenza di legittimita' che
tende a differenziare nettamente le figure del curatore  fallimentare
e del curatore dell'eredita' giacente non a caso ritenute disomogenee
anche da parte di Codesta Corte. 
La non manifesta infondatezza della questione. 
    Ritiene il  Giudice  che  questa  lacuna  debba  essere  tuttavia
colmata, atteso che l'assetto normativo,  il  quale  allo  stato  non
consente di riconoscere all'ausiliario un  compenso  per  l'attivita'
svolta,  sembra  connotato  da  quella  irragionevolezza   intrinseca
rilevante ai sensi dell'art. 3 della Costituzione e contrasti  con  i
diritti costituzionali alla tutela del lavoro  ed  alla  retribuzione
della propria prestazione. 
    a) Quanto al parametro dell'art. 3 della Costituzione. 
    L'art. 148  del  testo  unico  spese  di  giustizia  consente  di
riconoscere - merce' il rinvio implicito  all'art.  49  dello  stesso
testo unico - il compenso al curatore nel caso che  esista  un  erede
(comma 4). Inoltre, per il caso che sussista un  patrimonio  capiente
ma non vi sia accettazione, dispone che le spese possano essere poste
a carico dell'eredita', attiva, devoluta allo Stato ai sensi del  586
del codice civile: e tra tali spese ben potrebbe rientrare l'onorario
del curatore. Invece cio'  non  e'  possibile  nel  caso  in  cui  la
procedura si concluda senza accettazione da  parte  di  eredi  ed  il
patrimonio sia incapiente: tale omissione normativa e' caratterizzata
da  manifesta  irrazionalita'  e  da  irragionevole  diversita',  pur
essendo questo un esito che non dipende da fatto del curatore  e  che
costituisce una evenienza assolutamente frequente. 
    L'art. 148 del testo unico spese di giustizia, nella parte in cui
non prevede che in caso di mancata accettazione  dell'eredita'  e  di
mancanza di attivo il compenso dei curatore debba  essere  anticipato
dallo Stato, sembra vieppiu' irragionevole  creando  una  sostanziale
disparita' di trattamento, se messo a confronto con il caso in cui il
curatore dell'eredita' giacente venga nominato su istanza di soggetto
che sia stato ammesso al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  per  la
presentazione del ricorso (come ben  possibile,  peraltro,  anche  in
procedimenti che non richiedano il patrocinio obbligatorio: v.  Cass.
sent. n. 15175 del 2019). In un caso del genere, infatti,  troverebbe
diretta applicazione l'art. 107, comma 3, lettera d) del testo  unico
spese di giustizia, il quale prevede che in  caso  di  ammissione  al
patrocinio  a  spese  dello  Stato  l'onorario  agli  ausiliari   del
magistrato e' anticipato dall'Erario. 
    Si tratta ancora una  volta  di  una  disparita'  di  trattamento
sostanziale, non assistita  da  una  concreta  ratio  giustificativa,
tanto piu' che in molte norme del testo  unico,  anche  di  carattere
generale, si prevede il  diritto  al  compenso  degli  ausiliari  del
Giudice. Vi sarebbe quindi una seria discrasia tra elementi normativi
interni alla stessa tipologia di legislazione, ed  una  irragionevole
disparita' di trattamento. 
    b) Quanto al parametro dell'art. 36 della Costituzione. 
    E' noto l'indirizzo della giurisprudenza di legittimita'  (Cass.,
sent. n. 14292 del 2018) che richiama anche quello di  codesta  Corte
costituzionale e che esclude che l'art. 36 Cost.  possa  configurarsi
quale parametro conferente rispetto alla tematica dei compensi per le
prestazioni degli ausiliari del Giudice. 
    Si osserva tuttavia che questo indirizzo fa espresso  riferimento
alla individuazione di parametri per la valutazione  dell'adeguatezza
e sufficienza  della  retribuzione:  ma  non  sembra  invocabile  per
l'ipotesi della sua totale assenza, come avviene nel caso in esame. 
    In presenza di un sistema che prevede generalmente il diritto  al
compenso per l'ausiliario del Giudice (art. 49 del testo unico  spese
di giustizia), e ne  stabilisce  la  sua  anticipazione  in  caso  di
ammissione al patrocinio a spese dello  Stato  (art.  107,  comma  3,
lettera d) del testo unico spese  di  giustizia),  e'  manifestamente
irragionevole l'esclusione dell'anticipazione  da  parte  dell'Erario
degli onorari del curatore  dell'eredita'  giacente,  atteso  che  la
volontarieta' e non obbligatorieta' dell'incarico, nonche' la  stessa
non  assimilabilita'  della  posizione  del  curatore  a  quella  del
lavoratore, non valgono ad escludere il diritto assoluto del curatore
ad un compenso. 
    c) Quanto al parametro dell'art. 35 della Costituzione. 
    L'attuale assetto normativa non sembra poi attuare in modo  pieno
la tutela del diritto  del  lavoratore  in  tutte  le  sue  forme  ed
applicazioni, come previsto dall'art. 35 Cost. 
    Come gia' scritto, l'omissione ingiustificata  di  ogni  compenso
per il curatore dell'eredita' giacente, ausiliario del  Giudice,  nel
caso che qui viene in rilievo (e ferma ogni precedente considerazione
sulla irragionevolezza rispetto alle altre ipotesi per  le  quali  il
compenso e' invece riconosciuto), e' tanto piu' illegittima in quanto
si tratta di un incarico di natura pubblica,  coinvolgente  interessi
collettivi,  che  viene  ad  essere  costituito  sulla  base  di   un
provvedimento dell'autorita' giudiziaria. 
Conclusioni. 
    Se  quindi  il  compenso  o   l'onorario   dovuto   al   curatore
dell'eredita' giacente in caso di procedura aperta d'ufficio non puo'
essere posto a carico di un erede - che nel caso manca  -  ne'  dello
Stato come erede necessario a causa  della  assoluta  incapienza  del
patrimonio, si ritiene che la norma dell'art. 148, testo  unico,  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115  sia
incostituzionale: 
        per  irragionevolezza  e  per  violazione  del  principio  di
eguaglianza (art. 3 Cost.); 
        per violazione del diritto  costituzionalmente  garantito  di
ricevere  una  retribuzione  a  fronte  dell'effettuazione   di   una
prestazione lavorativa (art. 36 Cost.); 
        perche' non offre alcuna tutela del diritto del lavoratore in
tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), 
    nella parte in cui non prevede che il compenso  od  onorario  del
curatore dell'eredita' giacente debba essere anticipato  dallo  Stato
quale soggetto finale nel cui  interesse  (quello  di  Giustizia)  e'
svolto il procedimento attivato d'ufficio. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost. e  23  e  seguenti  della  legge  n.
87/1953; 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzione dell'art. 148, testo unico, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  nella  parte  in
cui non prevede che il compenso del curatore,  nel  caso  in  cui  la
procedura  sia  stata  attivata  d'ufficio  e  non  vi  siano   eredi
accettanti e l'eredita'  sia  incapiente,  vengano  anticipate  dallo
Stato  quale  soggetto  finale  nel  cui  interesse  e'   svolto   il
procedimento, con riferimento agli articoli 3, 35 e 36 Cost.; 
    Dispone la trasmissione degli alti alla Corte costituzionale; 
    Sospende il presente procedimento  fino  all'esito  del  giudizio
incidentale di costituzionalita'; 
    Ordina la comunicazione del presente provvedimento ai  Presidenti
della Carnera e del Senato della Repubblica; 
    Dispone la notificazione della presente ordinanza al curatore  ed
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    Si comunichi al curatore. 
        Trieste, 11 gennaio 2020 
 
                        Il Giudice: Picciotto