N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2020
Ordinanza del 16 gennaio 2020 del Tribunale di Trieste sull'istanza proposta da Fonda Aura. Spese di giustizia - Eredita' giacente attivata d'ufficio - Compenso del curatore - Anticipazione erariale ove la procedura sia stata attivata d'ufficio, non vi siano eredi accettanti e l'eredita' sia incapiente - Omessa previsione. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 148.(GU n.29 del 15-7-2020 )
TRIBUNALE DI TRIESTE Sezione civile Nel procedimento di giacenza ereditaria sub R.G. 2783/18, attivato d'ufficio, il Giudice dott. Arturo Picciotto, dovendo decidere sulla relazione finale della curatrice avv. Aura Fonda e sulle istanze della stessa, tra cui quella della liquidazione del compenso, osserva quanto segue. La descrizione della fattispecie. Il procedimento di giacenza ereditaria pendente innanzi al Tribunale di Trieste e' stato attivato su semplice trasmissione di un plico contenente le chiavi dell'appartamento, gia' condotto in locazione dal de cuius, da parte della Stazione Carabinieri di San Dorligo della Valle: di conseguenza e' stata disposta l'apertura d'ufficio dell'eredita' giacente. Dopo la nomina, il curatore ha ricostruito la situazione economica e patrimoniale del de cuius, riscontrando solo passivita' e debiti. Nessun importo di denaro e' stato rinvenuto nell'appartamento nel corso del sopralluogo effettuato per l'inventario e i pochi beni mobili del de cuius sono stati stimati privi di valore: non di meno ne e' stata tentata senza successo la vendita prima dell'avvio a discarica per restituire l'appartamento al legittimo proprietario. Non vi e' alcun chiamato all'eredita', che peraltro e' ampiamente passiva. Il curatore ha chiesto che gli venga liquidato un compenso per l'attivita' svolta, consistente nell'ottenimento del codice fiscale della procedura, nonche' in verifiche compiute presso l'Ufficio tavolare e quello del territorio, presso istituti di credito e presso il P.R.A., ed in operazioni d'inventario, nel corso delle quali il curatore ha mantenuto rapporti col locatore ed ha tentato la vendita dei beni privi di valore. La rilevanza della questione. E' quindi necessario per il Tribunale, chiamato a decidere sulla istanza di liquidazione del compenso, verificare se le norme in materia prevedano tale possibilita' ovvero se, non prevedendola espressamente, tali norme siano pur sempre interpretabili in senso estensivo, analogico o costituzionalmente orientato, o infine se, nel caso in cui tutto cio' non risulti possibile, sia legittimo e conforma a Costituzione non riconoscere alcun compenso al curatore. Questo Giudice deve fare applicazione dell'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, testo unico in materia di spese di giustizia, su cui di qui a poco si tornera' in sede di analisi dell'assetto normativo. In particolare la disposizione e' censurata per quello che omette di regolare e che avrebbe dovuto invece prevedere nel rispetto delle norme costituzionali che verranno di seguito indicate. E' quindi rilevante, ai fini della decisione sottoposta a questo Giudice, la questione relativa all'art. 148 citato, nella parte in cui non prevede che siano anticipate dall'Erario le spese per i compensi dovuti al curatore dell'eredita' giacente ove il procedimento sia iniziato d'ufficio, non vi siano eredi e l'eredita' si riveli incapiente. Non si nasconde, peraltro, che da sempre la prassi di questo ufficio, come quella che si puo' consultare nelle indicazioni operative pubblicate su siti internet di alcuni tribunali, e' stata quella di non liquidare alcunche' al curatore. L'analisi della normativa. Come anticipato, la fattispecie dell'apertura d'ufficio di una procedura di giacenza ereditaria disciplinata, quanto alla liquidazione delle spese, dall'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (T.U. spese di Giustizia). La norma detta una articolazione delle voci di spesa, stabilendo che alcune vengano via via annotate nel campione civile come prenotate a debito (bollo, diritti di cancelleria in relazione alle varie attivita': dal decreto di nomina del curatore, al verbale di giuramento al verbale di inventario; diritti di copia, spese per la pubblicazione), ed altre siano anticipate dallo Stato (trasferte o spese di spedizione per le notifiche a cura degli ufficiali giudiziari). Come osservato nella relazione illustrativa di accompagnamento al testo unico spese di giustizia, una elencazione del genere e' superflua per i procedimenti avviati ad iniziativa di parte (eventualmente con ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato): invece, in caso di apertura d'ufficio si e' ritenuto necessario effettuare questa elencazione in mancanza di una parte richiedente. L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede che il magistrato ponga le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva, ed «a carico del curatore, nella qualita', se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione». Nel caso di specie non e' intervenuta alcuna accettazione di eredita', e non e' possibile porre le spese «a carico del curatore nella qualita'», dovendosi con questa espressione significare che le spese sono a carico dell'eredita', devoluta allo Stato ai sensi del 586 del codice civile (cosi nella relazione ministeriale al testo unico spese di giustizia), in quanto l'eredita' e ampiamente passiva e lo Stato risponde solo intra vires. Neanche e' possibile porre le spese a carico di chi, oggettivamente, ha ricevuto una utilita' dal procedimento, ossia si e' visto restituire l'immobile occupato: tale soggetto, infatti, non e' parte della procedura e non ne ha chiesto l'apertura o il compimento di atti, e non puo' quindi venire gravato dei costi. La norma in esame non reca alcuna disposizione relativamente ai compensi in genere. Da ultimo, si anticipa che il riconoscimento del compenso non dovrebbe essere soddisfatto attraverso il meccanismo procedimentale, recentemente ritenuto incostituzionale da codesta Corte con la sentenza n. 217 del 2019, della prenotazione a debito: e cio' anche per coerenza rispetto al sistema normativo degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente, che pure presenta aspetti di rilevanza con il caso qui in esame e che verranno in appresso esaminati. L'impossibilita' di praticare una interpretazione adeguatrice. Questo Giudice, prima di decidere di rimettere la questione ai Giudice delle leggi, ha tentato di praticare una interpretazione conforme a Costituzione, non pervenendo a soluzione positiva. a) L'impossibilita' di applicare norme generali. L'omissione di una previsione in merito al diritto al compenso da parte del curatore dell'eredita' giacente non puo' essere colmata facendo riferimento a previsioni di carattere generale. E' senza dubbio pacifico che il curatore dell'eredita' giacente sia considerato un ausiliario del magistrato (Cass. sez. un. sent. n. 1997/11619). E' poi chiaramente previsto che, ai sensi dell'art. 49 del testo unico spese di giustizia «agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennita' di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico». Questa previsione generale e' solo in parte derogata dalla norma specifica di cui all'art. 148 dello stesso testo unico che, come scritto, detta una disciplina specifica ma limitatamente alle spese,. senza nulla indicare quanto all'onorario od al compenso del curatore. Un compenso. peraltro spetta pacificamente al curatore sia in quanto ausiliario, sia per le ragioni che codesta Corte ha individuato nella sentenza n. 174/2006. Si ritiene incidentalmente che la figura del curatore presenti, sotto il profilo empirico, tutte le caratteristiche individuate dalla dottrina amministrativistica per delineare la titolarita' di un ufficio di rilevanza pubblicistica: mancanza di mandato; utilita' sociale; obbligatorieta', con azione parzialmente vincolata: derivazione da provvedimento dell'autorita': obbligo di diligenza (in termini, quanto al custode giudiziario, v. Cassazione, sent. n. 23620 del 2011). La sua qualifica come «ufficio di diritto privato», risale ad antica dottrina e non risulta essere stata affermata in precedenti editi della Suprema Corte di Cassazione, la quale anzi ha affermato la natura di pubblico ufficiale del curatore dell'eredita' giacente (Cass. pen., sent. n. 34335 del 2010). Ma quand'anche si ritenesse che l'incarico del curatore non sia obbligatorio o che la sua posizione non sia assimilabile a quella del lavoratore, si ritiene che cio' non valga comunque ad escludere il diritto del curatore al compenso, o a giustificare quella che appare una omissione non altrimenti colmabile: la mancata ricomprensione del compenso del curatore fra gli oneri anticipati dallo Stato qualora la curatela sia stata aperta d'ufficio e venga chiusa senza accettazione e senza alcun attivo. Per quanto dunque l'art. 49 del testo unico spese di giustizia affermi perentoriamente il principio che agli ausiliari tutti del Giudice spetta l'onorario, tuttavia nel caso in esame tale disposizione e' in concreto inapplicabile, mancando una parte a carico della quale porre le spese. L'art. 148 del testo unico spese di giustizia sarebbe quindi ingiustificatamente privo di disciplina per il caso in esame, essendo in palese ed immotivato contrasto con gli stessi principi generali contenuti nella legge di riferimento. La disposizione, infatti, come integrata dal rinvio generale all'art. 49 dello stesso testo unico, consente di riconoscere il compenso del curatore nei soli casi in cui esista un erede (comma 4), ovvero che il patrimonio sia capiente ma non vi sia accettazione, venendo in tal caso poste eccezionalmente le spese a carico dell'eredita', attiva, devoluta allo Stato ai sensi del 586 del codice civile. Ma non consente di riconoscerlo al curatore che, pur avendo svolto la medesima attivita' nella stessa procedura attivata d'ufficio, veda - non certo per sua colpa - mancare una parte, o un erede accettante, o un patrimonio capiente. Il che, lo si anticipa, costituisce un'irrazionalita' manifesta ed un'irragionevole diseguaglianza, in un contesto normativo generale quale quello del testo unico spese di giustizia, che invece generalmente prevede la corresponsione di compensi per gli ausiliari, anche nel caso di ammissione a patrocinio a spese dello Stato. b) L'art. 146 del testo unico spese di giustizia e l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale. Non e' inoltre possibile per questo Giudice operare una interpretazione adeguatrice facendo rinvio, per individuare una norma di riferimento, alla disposizione dettata in tema di procedura fallimentare, peraltro oggetto di giudizio da parte di codesta Corte costituzionale. L'ordinanza n. 446 del 2007, nel richiamare la pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 «nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari al curatore" fallimentare, in caso di procedura chiusa per mancanza di attivo» (sentenza n. 174 del 2006 sopra citata), ha rimarcato come la sentenza da ultimo citata non sia invocabile come tertium comparationis attesa la disomogeneita' della posizione del curatore del fallimento rispetto a quella del curatore dell'eredita' giacente con impossibilita' di estendere, neppure per analogia, le disposizioni dettate per la liquidazione del compenso al curatore del fallimento al curatore dell'eredita' giacente. Inoltre codesta Corte ha affermato che «la sentenza da ultimo richiamata si pone come eccezione al principio generale enunciato dalla norma censurata, e i motivi che la giustificano e cioe' la circostanza che in materia di fallimento, per il carattere pubblicistico del procedimento concorsuale, sarebbe stato irragionevole escludere il solo curatore dall'anticipazione da parte dell'Erario delle spese e degli onorari allo stesso dovuti, laddove tale anticipazione e' riconosciuta agli ausiliari del Giudice non sono invocabili nella controversia in esame, in cui la nomina del curatore dell'eredita' giacente e' avvenuta ad istanza di parte e non vi sono altri soggetti il cui compenso, nell'ambito di quel procedimento, sia anticipato dall'Erario». Infine i motivi che hanno giustificato tale eccezione e cioe' la circostanza che in materia di fallimento, per il carattere pubblicistico del procedimento concorsuale, sarebbe stato irragionevole escludere il solo curatore dall'anticipazione da parte dell'Erario delle spese e degli onorari allo stesso dovuti, laddove tale anticipazione e' riconosciuta agli ausiliari del Giudice sono stati ritenuti da codesta Corte non invocabili nella controversia che era stata sottoposta al suo esame, atteso che la nomina del curatore dell'eredita' giacente era avvenuta - a differenza di quanto e' accaduto nel procedimento pendente innanzi a questo Tribunale - ad istanza di parte. Si prende atto che codesta Corte non ritiene possibile fare riferimento alla norma di cui all'art. 146 testo unico spese di Giustizia. Questa conclusione parrebbe altresi' giustificata dal fatto che, a differenza di quanto previsto in tale disposizione, l'art. 148 testo unico spese di giustizia non contiene alcuna norma riguardante onorari o compensi. Non di meno la procedura di giacenza ereditaria e' anch'essa potenzialmente funzionale ad una liquidazione concorsuale dei beni ed al soddisfacimento dei crediti secondo ordine dettato dalla legge. Le due figure quindi, quella dei curatore del fallimento e quella del curatore dell'eredita' giacente, potrebbero essere piu' contigue di quanto finora non sia stato ritenuto. E qualora possa essere colta una omogeneita' sostanziale tra le due figure, la differente disciplina potrebbe forse essere invocata per giustificare un intervento che ristabilisca l'eguaglianza tra le due posizioni. Tuttavia non si ritiene possibile operare tale interpretazione da parte di questo Giudice, non solo in ragione del silenzio della legge sul punto ma anche alla luce della giurisprudenza di legittimita' che tende a differenziare nettamente le figure del curatore fallimentare e del curatore dell'eredita' giacente non a caso ritenute disomogenee anche da parte di Codesta Corte. La non manifesta infondatezza della questione. Ritiene il Giudice che questa lacuna debba essere tuttavia colmata, atteso che l'assetto normativo, il quale allo stato non consente di riconoscere all'ausiliario un compenso per l'attivita' svolta, sembra connotato da quella irragionevolezza intrinseca rilevante ai sensi dell'art. 3 della Costituzione e contrasti con i diritti costituzionali alla tutela del lavoro ed alla retribuzione della propria prestazione. a) Quanto al parametro dell'art. 3 della Costituzione. L'art. 148 del testo unico spese di giustizia consente di riconoscere - merce' il rinvio implicito all'art. 49 dello stesso testo unico - il compenso al curatore nel caso che esista un erede (comma 4). Inoltre, per il caso che sussista un patrimonio capiente ma non vi sia accettazione, dispone che le spese possano essere poste a carico dell'eredita', attiva, devoluta allo Stato ai sensi del 586 del codice civile: e tra tali spese ben potrebbe rientrare l'onorario del curatore. Invece cio' non e' possibile nel caso in cui la procedura si concluda senza accettazione da parte di eredi ed il patrimonio sia incapiente: tale omissione normativa e' caratterizzata da manifesta irrazionalita' e da irragionevole diversita', pur essendo questo un esito che non dipende da fatto del curatore e che costituisce una evenienza assolutamente frequente. L'art. 148 del testo unico spese di giustizia, nella parte in cui non prevede che in caso di mancata accettazione dell'eredita' e di mancanza di attivo il compenso dei curatore debba essere anticipato dallo Stato, sembra vieppiu' irragionevole creando una sostanziale disparita' di trattamento, se messo a confronto con il caso in cui il curatore dell'eredita' giacente venga nominato su istanza di soggetto che sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per la presentazione del ricorso (come ben possibile, peraltro, anche in procedimenti che non richiedano il patrocinio obbligatorio: v. Cass. sent. n. 15175 del 2019). In un caso del genere, infatti, troverebbe diretta applicazione l'art. 107, comma 3, lettera d) del testo unico spese di giustizia, il quale prevede che in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'onorario agli ausiliari del magistrato e' anticipato dall'Erario. Si tratta ancora una volta di una disparita' di trattamento sostanziale, non assistita da una concreta ratio giustificativa, tanto piu' che in molte norme del testo unico, anche di carattere generale, si prevede il diritto al compenso degli ausiliari del Giudice. Vi sarebbe quindi una seria discrasia tra elementi normativi interni alla stessa tipologia di legislazione, ed una irragionevole disparita' di trattamento. b) Quanto al parametro dell'art. 36 della Costituzione. E' noto l'indirizzo della giurisprudenza di legittimita' (Cass., sent. n. 14292 del 2018) che richiama anche quello di codesta Corte costituzionale e che esclude che l'art. 36 Cost. possa configurarsi quale parametro conferente rispetto alla tematica dei compensi per le prestazioni degli ausiliari del Giudice. Si osserva tuttavia che questo indirizzo fa espresso riferimento alla individuazione di parametri per la valutazione dell'adeguatezza e sufficienza della retribuzione: ma non sembra invocabile per l'ipotesi della sua totale assenza, come avviene nel caso in esame. In presenza di un sistema che prevede generalmente il diritto al compenso per l'ausiliario del Giudice (art. 49 del testo unico spese di giustizia), e ne stabilisce la sua anticipazione in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 107, comma 3, lettera d) del testo unico spese di giustizia), e' manifestamente irragionevole l'esclusione dell'anticipazione da parte dell'Erario degli onorari del curatore dell'eredita' giacente, atteso che la volontarieta' e non obbligatorieta' dell'incarico, nonche' la stessa non assimilabilita' della posizione del curatore a quella del lavoratore, non valgono ad escludere il diritto assoluto del curatore ad un compenso. c) Quanto al parametro dell'art. 35 della Costituzione. L'attuale assetto normativa non sembra poi attuare in modo pieno la tutela del diritto del lavoratore in tutte le sue forme ed applicazioni, come previsto dall'art. 35 Cost. Come gia' scritto, l'omissione ingiustificata di ogni compenso per il curatore dell'eredita' giacente, ausiliario del Giudice, nel caso che qui viene in rilievo (e ferma ogni precedente considerazione sulla irragionevolezza rispetto alle altre ipotesi per le quali il compenso e' invece riconosciuto), e' tanto piu' illegittima in quanto si tratta di un incarico di natura pubblica, coinvolgente interessi collettivi, che viene ad essere costituito sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria. Conclusioni. Se quindi il compenso o l'onorario dovuto al curatore dell'eredita' giacente in caso di procedura aperta d'ufficio non puo' essere posto a carico di un erede - che nel caso manca - ne' dello Stato come erede necessario a causa della assoluta incapienza del patrimonio, si ritiene che la norma dell'art. 148, testo unico, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sia incostituzionale: per irragionevolezza e per violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.); per violazione del diritto costituzionalmente garantito di ricevere una retribuzione a fronte dell'effettuazione di una prestazione lavorativa (art. 36 Cost.); perche' non offre alcuna tutela del diritto del lavoratore in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), nella parte in cui non prevede che il compenso od onorario del curatore dell'eredita' giacente debba essere anticipato dallo Stato quale soggetto finale nel cui interesse (quello di Giustizia) e' svolto il procedimento attivato d'ufficio.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost. e 23 e seguenti della legge n. 87/1953; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzione dell'art. 148, testo unico, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore, nel caso in cui la procedura sia stata attivata d'ufficio e non vi siano eredi accettanti e l'eredita' sia incapiente, vengano anticipate dallo Stato quale soggetto finale nel cui interesse e' svolto il procedimento, con riferimento agli articoli 3, 35 e 36 Cost.; Dispone la trasmissione degli alti alla Corte costituzionale; Sospende il presente procedimento fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'; Ordina la comunicazione del presente provvedimento ai Presidenti della Carnera e del Senato della Repubblica; Dispone la notificazione della presente ordinanza al curatore ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si comunichi al curatore. Trieste, 11 gennaio 2020 Il Giudice: Picciotto