N. 89 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 2020
Ordinanza del 5 febbraio 2020 del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di L. J.. Reati e pene - Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto - Previsione che l'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita' nel caso del reato di cui all'art. 337 cod. pen. quando il reato e' commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. - Codice penale, art. 131-bis, secondo comma, ultimo periodo.(GU n.29 del 15-7-2020 )
TRIBUNALE DI TORINO Prima sezione penale Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Natale; Visti gli atti del procedimento penale in atto nei confronti di L. J., nato a ..., l'..., libero - presente, con domicilio dichiarato in ...., T...., difeso di fiducia dall'avv. Alessandra Firpo e dall'avv. Luca Carnino del Foro di Torino; imputato a) in ordine al reato p. e p. dall'art. 337 c.p., perche' usava violenza, consistita nello sferrare ripetutamente calci e ginocchiate ai Carabinieri I., S., L. e B., appartenenti alla Stazione Carabinieri di ..., colpendo in ... il M.llo L. con un calcio ad un ginocchio e l'App. B. con una testata allo zigomo destro, per opporsi ai predetti pubblici ufficiali mentre stavano compiendo un atto del loro ufficio e servizio e, segnatamente, mentre stavano procedendo alla identificazione del medesimo L. J. e gli stavano prestando assistenza e soccorso, unitamente al personale sanitario del 118 intervenuto su richiesta degli stessi Carabinieri operanti. In T.... il 7 gennaio 2020 all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 5 febbraio 2020 ha pronunciato la seguente ordinanza. 1. Il procedimento a quo L'imputato e' stato presentato al Tribunale per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo con un addebito di resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale ha convalidato l'arresto - ritenendo che, nel contesto in cui si trovarono, gli operatori di polizia giudiziaria avvessero fatto un uso non irragionevole dei poteri coercitivi loro assegnati dall'ordinamento - e ha rigettato la richiesta cautelare formulata dal pubblico ministero, per difetto di esigenze cautelari. Successivamente alla convalida dell'arresto, l'imputato ha chiesto di procedere nelle forme del giudizio abbreviato. Ammesso il rito, acquisito il fascicolo del pubblico ministero ed esaurita la discussione, il pubblico ministero ha sollecitato la condanna dell'imputato, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena, ridotta per il rito, di mesi quattro di reclusione; la Difesa ha concluso chiedendo l'assoluzione dell'imputato [ritenendo che - date le circostanze in cui e' maturato il fatto (di cui si dira') - l'imputato non si fosse reso conto della qualita' di pubblico ufficiale dei Carabinieri intervenuti]; in subordine ha formalizzato conclusioni in punto pena. Il Tribunale, prima di pronunciarsi sui merito del giudizio, ritiene necessario sospendere il procedimento e rimettere alla valutazione della Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale che verra' di seguito esposta. 2. Rilevanza della questione nel giudizio a quo Prima di dare conto delle ragioni per cui il Tribunale ritiene la questione non manifestamente infondata, e' necessario dare conto della rilevanza della questione. 2.1. La ricostruzione del fatto Dal verbale di arresto risulta che una pattuglia dei Carabinieri - nel corso di un servizio di pattugliamento svolto in abiti civili nella zona di T.... nord - ha notato verso le ore 18,00 del 7 gennaio 2020 una persona, apparentemente priva di sensi e riversa a terra, sul ciglio della strada. Gli operatori di polizia hanno pertanto arrestato la marcia del veicolo e si sono diretti verso il corpo dell'uomo, constatando che la persona di loro interesse «era presumibilmente ubriaca, dato che emanava un fortissimo odore di alcool e rispondeva flebilmente agli stimoli». Viene contattato il servizio 118 e, in attesa del personale sanitario, i Carabinieri - nel frattempo raggiunti da altri operatori che agivano in uniforme - cercano di chiedere all'uomo se stia bene (in modo difficoltoso, posto che egli non comprendeva la lingua italiana). I soccorsi sanitari tardano ad arrivare. Per circa un'ora - cosi' il verbale di arresto - l'uomo (un cittadino cinese poi identificato in L.) tiene «un comportamento assolutamente tranquillo», ma manifesta evidenti segni di ubriachezza e non riesce ad interloquire efficacemente con gli operatori di polizia (che gli chiedono se stia bene). Nel frattempo, i Carabinieri sollecitano nuovamente l'invio sul posto del personale sanitario. Ad un certo punto, tardando ancora ad arrivare l'ambulanza, l'uomo prova ad alzarsi «con totale mancanza di coscienza di' se'» [cosi' il verbale di arresto]; gli operanti lo invitano a risedersi e ad attendere l'ambulanza. Sennonche', L., non appena risedutosi, comincia a tirare (mentre e' ancora a terra) calci agli operatori li' attorno, per poi calmarsi nuovamente. Il personale sanitario, sollecitato per una terza volta, sopraggiunge alle 19,40 (vale a dire: un'ora e quaranta minuti dopo la prima chiamata). Subito L. - che comincia a manifestare qualche segno di ripresa - si mostra aggressivo verso gli operatori sanitari. Sennonche', doverosamente, i Carabinieri cercano di trattenerne la foga; a questo punto, L. si rivolge verso gli operatori di polizia e colpisce con un pugno al fianco il carabiniere scelto S. e «con calci e manate» tutti gli altri operanti, «cercando di sferrare colpi alla cieca, con pero' il chiaro intento di colpirli». Immobilizzato dopo pochi secondi e fatto salire sull'auto di servizio, nel corso del tragitto verso la caserma, LU prova a colpire l'appuntato B. con delle ginocchiate (non riuscendoci), colpendolo pero' allo zigomo destro con una testata. Una volta giunto in caserma, L. tiene comportamenti oppositivi (urlando frasi in cinese) e colpisce il maresciallo L. con un calcio alla gamba destra e il carabiniere I. con una ginocchiata alla coscia destra. Per offrire ulteriori elementi utili alla comprensione del fatto, occorre dare atto delle spiegazioni rese dall'imputato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto. L'imputato ha dichiarato di non ricordare nulla, poiche' troppo ubriaco; il sig. L. ha pero' precisato che quel giorno egli era sconvolto, avendo avuto notizia che suo padre stava morendo in Cina; per tale ragione, egli aveva comprato un biglietto aereo per recarsi da lui e, sempre sconvolto dalla notizia sulle condizioni del padre, si sarebbe ubriacato. Le affermazioni del sig. L. sono - almeno in parte - riscontrate dall'elenco degli oggetti trovati nella disponibilita' dell'imputato all'atto dell'arresto: tra essi figurano il permesso di soggiorno e la carta di identita' italiana di L., il suo passaporto c...., e un biglietto aereo custodito all'interno del borsello. La ricostruzione dei fatti riportata nel verbale di arresto risulta dettagliata e affidabile, non essendovi elementi per ritenere calunnioso il verbale di arresto. Del resto, gli operanti hanno deciso di non recarsi al pronto soccorso. Sicche' si puo' escludere che i Carabinieri abbiano un qualche motivo di interesse a «calcare la mano» nei confronti dell'imputato. 2.2. La qualificazione giuridica del fatto La condotta sopra descritta e' correttamente qualificata come resistenza a pubblico ufficiale. La qualita' degli operanti e' necessariamente nota a L. (visto che alcuni operatori agivano in uniforme e che le condotte sono avvenute in parte all'interno di un veicolo di servizio e in parte all'interno di una caserma dei Carabinieri). Gli agiti dell'imputato sono qualificabili come atti violenti, tali dovendosi qualificare il menar calci e pugni (con colpi andati in parte a vuoto e in parte a bersaglio), le ginocchiate, la testata. L'azione violenta era diretta ad impedire a pubblici ufficiali di compiere atti del loro ufficio: in prima battuta, in quanto tesi ad impedire ai Carabinieri di proteggere il personale sanitario intervenuto in soccorso dell'imputato; in seconda battuta per impedire agli operanti di portare a compimento la redazione degli atti di identificazione conseguenti all'intervento. E' solo il caso di evidenziare che non puo' essere escluso l'elemento soggettivo del reato: per chiaro dettato normativo (articoli 92, 85, comma 2, c.p.), lo stato di ubriachezza non esclude la capacita' di intendere e di volere al momento del fatto; ne discende che - non potendo essere attribuito rilievo all'ubriachezza - si deve ritenere che L. non potesse ignorare la qualita' di pubblico ufficiale rivestita dai Carabinieri (alcuni dei quali operavano in uniforme), ne' poteva ignorare le ragioni del loro intervento (essendo di immediata comprensione che costoro - per fare un esempio - avevano il dovere di proteggere gli operatori del 118). Cio' posto, si deve rilevare che gli agiti violenti non risultano coartati da fattori esterni, con la conseguenza che se ne deve ritenere la volontarieta'. 2.3. La valutazione della particolare tenuita' del fatto Il Tribunale ritiene che le condotte tenute da L. J. abbiano arrecato un'offesa ai beni giuridici protetti dall'art. 337 c.p. Da un lato, per le ragioni viste al paragrafo che precede, e' stato turbato il «regolare funzionamento della pubblica amministrazione» [per l'individuazione di tale bene giuridico quale oggetto di tutela penale da parte dell'art. 337 c.p., v. Sez. U, n. 40981 del 22 febbraio 2018 - dep. 24 settembre 2018, Apolloni, Rv. 27377101, punto 4.2. del considerato in diritto]. Dall'altro lato, e' stata posta a repentaglio «anche la sicurezza e la liberta' di determinazione e di azione degli organi pubblici, mediante la protezione delle persone fisiche che singolarmente o in collegio ne esercitano le funzioni» [per l'individuazione di tale bene giuridico quale oggetto di tutela penale da parte dell'art. 337 c.p., v. Sez. U, n. 40981 del 22 febbraio 2018 - dep. 24 settembre 2018, Apolloni, Rv. 27377101, punto 4.2. del considerato in diritto, in chiusura]. Il Tribunale ritiene tuttavia che l'offesa che, in concreto, la condotta di L. ha arrecato ai predetti beni giuridici sia di «particolare tenuita'». La giurisprudenza di legittimita' ha precisato che tale valutazione esige «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarita' della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entita' dell'aggressione del bene giuridico protetto» [Sez. U, n. 13681 del 25 febbraio 2016 - dep. 6 aprile 2016, Tushaj, Rv. 26659101, considerato in diritto n. 6; corsivi di chi scrive] e ha aggiunto che «la valutazione inerente all'entita' del danno o del pericolo non e' da sola sufficiente a fondare o escludere il giudizio di marginalita' del fatto» [Sez. U, n. 13681 del 25 febbraio 2016 - dep. 6 aprile 2016, Tushaj, Rv. 26659101, considerato in diritto n. 9; corsivi di chi scrive]. Orbene, la valutazione complessiva delle condotte dell'imputato, del modesto turbamento derivato al regolare funzionamento della pubblica amministrazione, l'assenza di conseguenze lesive per gli operatori di polizia, la considerazione del modesto livello di colpevolezza depongono univocamente a supporto di tale conclusione. Infatti: 2.3.1 le modalita' della condotta denotano la assoluta modestia del fatto il sig. L. ha menato si' colpi all'indirizzo dei Carabinieri; si e' trattato tuttavia di colpi sferrati «a mani nude», senza uso di armi improprie; si e', peraltro, trattato di colpi che, in parte, nemmeno sono andati a segno; i colpi andati a segno sono stati sferrati - in parte - allorche' L. era addirittura seduto per terra (con una minor capacita' offensiva, dunque) e - in altra parte - costituiscono l'effetto di movimenti scomposti tenuti da una persona gravemente ubriaca (nel verbale di arresto si mette in luce la «totale assenza di coordinazione dei movimenti»); occorre poi considerare che gli agiti violenti appena considerati si sono alternati a periodi di quiete e di atteggiamento collaborativo, in attesa che sopraggiungesse il personale del 118 (che, stando al verbale di arresto, e' sopraggiunto dopo circa un'ora e quaranta minuti); che si sia trattato di condotte che, pur violente, sono state di modesta intensita' si ricava dal fatto che i Carabinieri - pur avendo dovuto esercitare anch'essi la forza per placare l'imputato - hanno sempre avuto ragione dei suoi comportamenti nel breve volgere di «pochi secondi»; 2.3.2. la gravita' della lesione subita dai beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice il turbamento del «regolare funzionamento della pubblica amministrazione» e' stato di modesto rilievo; il Tribunale ritiene che non si debba aver riguardo al lasso di tempo che ha visto impegnati gli operatori di pubblica sicurezza; la durata dell'intervento e' stata in larghissima parte determinata dal serio ritardo con cui il personale del 118 e' sopraggiunto dopo la chiamata dei Carabinieri; per circa un'ora, il sig. L. - in attesa dell'ambulanza - «teneva un comportamento assolutamente tranquillo» [cosi' il verbale di arresto]; nel prosieguo (perdurato per circa mezz'ora), egli ha tenuto i comportamenti violenti descritti in atti (durati pochi attimi), alternandoli a periodo di quiete; il regolare funzionamento della PA ha dunque subito un turbamento che si e' protratto per un tempo tutto sommato trascurabile; del resto, il personale dei Carabinieri e' riuscito senza particolari problemi: (a) a garantire la sicurezza degli operatori del 118; (b) ad appurare lo stato di salute del sig. L.; (c) a redigere gli atti di polizia giudiziaria relativi all'intervento appena espletato; altrettanto e' a dirsi per l'ulteriore bene giuridico protetto dall'art. 337 c.p. [«la sicurezza e la liberta' di determinazione e di azione degli organi pubblici»]: nessuno degli operatori dei Carabinieri ha riportato lesioni personali e la loro incolumita' fisica ha subito una modesta messa in pericolo, considerato che i comportamenti violenti di L. erano posti in essere a mani nude, da persona ubriaca che si muoveva in modo scomposto e scoordinato; 2.3.3. la modesta intensita' del dolo se pure l'ubriachezza non esclude la capacita' di intendere e di volere, e' pero' da ritenere che tale condizione incida sulla valutazione relativa all'intensita' del dolo (che rileva sotto il profilo del «grado di colpevolezza»); tanto piu' - si osserva - che, nel caso in esame, e' da escludere che si sia trattato di ubriachezza preordinata; cio' premesso, nemmeno puo' essere trascurato - nella complessiva valutazione del grado di colpevolezza - il contesto in cui sono maturati i fatti: il sig. L. era sconvolto, avendo la prospettiva della possibile e imminente morte del padre, lontano in Cina; ebbro, si accascia al suolo e viene soccorso; sennonche', i soccorsi tardano ad arrivare e L. - che ha un biglietto aereo per la Cina - cerca di allontanarsi, in cio' ostacolato dagli operatori dei Carabinieri; e' di tutta evidenza che - allorche' l'imputato tenne i comportamenti violenti descritti in imputazione - egli abbia agito con un - presente, ma modestissimo - livello di colpevolezza; 2.3.4. ancora sulle modalita' della condotta e sui motivi a delinquere la condotta piu' volte descritta non e' qualificabile come condotta crudele; ne' si ravvisano, in danno degli operatori dei Carabinieri, sevizie; i motivi a delinquere non possono essere qualificati come abietti o futili; e' da escludere che il personale dell'Arma dei carabinieri sia composto da persone in condizioni di minorata difesa; 2.3.5. la assoluta occasionalita' del comportamento l'imputato risulta incensurato e immune da pendenze e perfino da precedenti segnalazioni di polizia. Nemmeno risulta dimostrato che egli abbia problemi di ricorrente abuso di sostanze alcooliche. 2.4. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale Sulla scorta della valutazione degli elementi di fatto sinora ripercorsi, il Tribunale ritiene che la condotta di L. J. - pur corrispondente al tipo legale e connotata da (modesta) offensivita' - sia qualificabile come episodio di particolare tenuita'. Il che evoca quanto disposto dall'art. 131-bis c.p. La fisionomia della causa di non punibilita' codificata dall'art. 131-bis c.p. e' stata oggetto di approfondita disamina da parte della giurisprudenza di legittimita', intervenuta a Sezioni unite [il riferimento e' a Sez. U, n. 13681 del 25 febbraio 2016 - dep. 6 aprile 2016, Tushaj, Rv. 26659101, richiamata anche dalla Corte costituzionale; cfr. sentenza n. 207 del 2017, considerato in diritto n. 4, e, implicitamente, ordinanza n. 279 del 2017]. Si richiamano di seguito alcuni passaggi di quella sentenza che - ancorche' certamente noti - sono funzionali a meglio illustrare il dubbio di legittimita' costituzionale che qui si coltiva. Le Sezioni unite hanno evidenziato che «il legislatore ha limitato il campo d'applicazione del nuovo istituto in relazione alla gravita' del reato, desunta dalla pena edittale massima; ed alla non abitualita' del comportamento» [Sez. U, n. 13681 del 25 febbraio 2016 - dep. 6 aprile 2016, Tushaj, Rv. 26659101, considerato in diritto n. 5, corsivi di chi scrive]. La causa di non punibilita' in questione «persegue finalita' connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio (...). Lo scopo primario e' quello di espungere dal circuito penale fatti marginali che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessita' di impegnare i complessi meccanismi del processo» [Sez. U, n. 13681 del 25 febbraio 2016 - dep. 6 aprile 2016, Tushaj, Rv. 26659101, considerato in diritto n. 6, corsivi di chi scrive]. Compiendo la valutazione di fatto che rientra nella responsabilita' del giudice comune (e, dunque, di questo Tribunale), si ritiene che il caso del sig. L. potrebbe (in concreto e ove rimossa la disposizione che verra' denunciata in questa sede) essere ritenuto non punibile ex art. 131-bis c.p.: (i) la pena edittale per il reato in contestazione e' non superiore a cinque anni; (il) il fatto e' qualificabile come di particolare tenuita' (cfr. supra 2.3.1-2.3.4); (iii) il comportamento non e' abituale (cfr. supra 2.3.5). Per le ragioni sopra viste, si ritiene che il comportamento (occasionale e di modesta gravita') del sig. L. non sia «bisognoso di pena» e che l'inflizione di una pena nei suoi confronti potrebbe essere non conforme al principio di proporzione e di extrema ratio. Sennonche' l'applicazione della causa di non punibilita' ora in discorso risulta preclusa dal dettato dell'art. 131-bis, comma 2, ultimo periodo, c.p. [come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 53 del 2019, conv. in legge con legge n. 77 del 2019, a seguito di emendamento 16.5 proposto in sede di conversione del decreto-legge]. A seguito della novella appena menzionata, l'art. 131-bis, comma 2, ultimo periodo, c.p. prevede infatti che «l'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita' (...) nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e' commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni». Tale disposizione e' d'ostacolo all'applicazione della causa di non punibilita' dell'art. 131-bis c.p. nel caso ora in esame. Ove fosse rimossa tale preclusione - della cui legittimita' costituzionale il Tribunale dubita - si potrebbe applicare tale causa di non punibilita' alle condotte tenute dal sig. L. Di qui la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che si ritiene non manifestamente infondata. 3. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale Il Tribunale ritiene che la preclusione all'applicazione della causa di non punibilita' prevista dall'art. 131-bis c.p. al delitto di resistenza a pubblico ufficiale - introdotta dall'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 53 del 2019 (come modificato in sede di conversione, avvenuta con legge n. 77 del 2019) - sia in contrasto con il principio di uguaglianza, irragionevole e contraria al principio di proporzionalita' che deve informare le risposte sanzionatorie. Il Tribunale non ignora che la Corte costituzionale - chiamata a giudicare dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis c.p., nella parte in cui esso non e' applicabile al delitto di ricettazione attenuata ex art. 648 cpv. codice penale - richiamando precedenti arresti, «ha chiarito, [che] "l'estensione di cause di non punibilita', le quali costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio che [...] appartiene primariamente al legislatore" (sentenza n. 140 del 2009). Tale giudizio e', pertanto, suscettibile di censure di legittimita' costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza» [cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 207 del 2017, considerato in diritto n. 6; per inciso: al considerato in diritto n. 7, sembra leggersi un monito rivolto al legislatore, quasi ad indicare che la questione potrebbe in futuro ricevere risposte di segno diverso]. Tuttavia, se il perimetro delle cause di non punibilita' e' primariamente rimesso alle scelte del legislatore, e' certo vero che il disegno di quel perimetro deve rispondere a criteri di ragionevolezza e proporzione. Ed e' altrettanto vero che - nei decenni trascorsi - la Corte costituzionale, con la prudenza e il necessario rispetto delle prerogative del legislatore, ha ritenuto sindacabile l'esercizio della discrezionalita' legislativa in materia di trattamento sanzionatorio. Cio' nella prospettiva di affermare il «volto costituzionale della pena» [per usare una felice espressione di Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 1980], ed evitare l'affermazione di zone franche, sottratte al sindacato di legittimita' costituzionale. Non e' possibile - ne' necessario, trattandosi di giurisprudenza ben nota alla Corte costituzionale - ripercorrere in questa sede tutta la giurisprudenza costituzionale sul sindacato cui puo' essere sottoposta la discrezionalita' del legislatore in materia di trattamento sanzionatorio. Ci si puo' qui limitare a richiamare un passaggio della sentenza n. 40 del 2019 che sembra costituire un'efficace sintesi del percorso della giurisprudenza costituzionale: «Ne deriva la violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalita', ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che del principio di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost. (...) questa Corte ha chiaramente affermato ancora di recente nella sentenza n. 222 del 2018, allorche' le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravita' del fatto previsto quale reato, si profila un contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., giacche' una pena non proporzionata alla gravita' del fatto si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (ex multis, sentenze n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994). I principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. "esigono di contenere la privazione della liberta' e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale" (sentenza n. 179 del 2017) in vista del "progressivo reinserimento armonico della persona nella societa', che costituisce l'essenza della finalita' rieducativa" della pena (da ultimo, sentenza n. 149 del 2018). Al raggiungimento di tale impegnativo obiettivo posto dai principi costituzionali e' di ostacolo l'espiazione di una pena oggettivamente non proporzionata alla gravita' del fatto, quindi, soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente vessatoria e, dunque, destinata a non realizzare lo scopo rieducativo verso cui obbligatoriamente deve tendere». [Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2019, considerato in diritto 5.2, corsivi di chi scrive]. La Corte costituzionale delinea dunque i principi costituzionali che debbono essere considerati nell'esame del trattamento sanzionatorio: eguaglianza, proporzionalita', ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che del principio di rieducazione della pena di cui all'art. 27. Il principio di proporzione, peraltro, oltre ad avere un ancoraggio costituzionale per il tramite del parametro costituzionale «interno» dato dagli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., riceve anche esplicita copertura costituzionale per effetto di una disposizione di diritto (primario) dell'Unione europea [art. 49 CDFUE, che rileva come parametro di legittimita' costituzionale per effetto dell'art. 117, comma 1, Cost.]. Il Tribunale ritiene che, se i principi costituzionali appena indicati sono riferimento utile per sindacare la scelta del legislatore di perimetrare in un certo modo la cornice edittale, quegli stessi principi costituiscano necessariamente un parametro di riferimento per sindacare - sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalita' - le scelte del legislatore sulla possibilita' di rinunciare o meno all'applicazione della sanzione in certi casi e non in altri. In altri termini: gli schemi concettuali utilizzati dalla Consulta per sindacare la legittimita' costituzionale dei trattamenti sanzionatori, sembrano poter (e dover) essere utilmente impiegati anche per sindacare ragionevolezza e proporzionalita' del perimetro delle cause di non punibilita'. 3.1. Impossibilita' di interpretazioni alternative del testo della legge Va preliminarmente evidenziato che il testo della legge e' chiaro e che non risultano praticabili interpretazioni alternative del testo capaci di consentire l'applicazione della causa di non punibilita' in questione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il senso proprio delle parole rende esplicito quale sia stato l'intento del legislatore: precludere l'applicazione della causa di non punibilita' in parola nel caso dei reati previsti dagli artt. 336, 337 e 341-bis c.p., ove commessi in danno di un pubblico ufficiale (e non, invece, in danno di un incaricato di pubblico servizio). Non si danno, pertanto, interpretazioni alternative a quella esplicita nel testo della legge che consentano di superare i dubbi di legittimita' costituzionale di cui si dira' immediatamente. L'impossibilita' di interpretazioni alternative impone dunque di esporre i dubbi di legittimita' costituzionale, che investono direttamente il testo dell'art. 131-bis, comma 2, ultimo periodo, c.p. 3.2. Il trattamento differenziato di situazioni simili La causa di non punibilita' prevista dall'art. 131-bis c.p. ha come primo presupposto la cornice edittale di riferimento, essendo l'istituto applicabile solo a reati puniti con pena «non superiore nel massimo a cinque anni» di pena detentiva. La Corte costituzionale ha ritenuto la «soglia» di cinque anni ne' irragionevole, ne' arbitraria: «rientra nella logica del sistema penale che, nell'adottare soluzioni diversificate, vengano presi in considerazione determinati limiti edittali, indicativi dell'astratta gravita' dei reati; e l'individuazione di tali limiti (cosi' come, nel caso in esame, l'indicazione del limite relativo alla causa di non punibilita') e' frutto di un apprezzamento che spetta al legislatore» [Corte costituzionale, sentenza 207 del 2017, considerato in diritto n. 6; corsivi di chi scrive]. Occorre allora interrogarsi sulla ragionevolezza di previsioni che - all'interno della categoria «reati puniti con la pena non superiore nel massimo a cinque anni» di pena detentiva - circoscrivano un sottoinsieme di reati che, pur rientranti nella cornice edittale di riferimento, non possono esser considerati di particolare tenuita' per espressa volonta' del legislatore. Si tratta, dunque, di valutare la ragionevolezza della scelta del legislatore sotto il profilo delineato nell'art. 3, comma 1, Cost. (inteso come necessita' di trattamento omogeneo di situazioni simili). In altri termini: in alcuni casi «il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione» [cosi' Corte costituzionale, ordinanza n. 279 del 2017]. La categoria degli «alcuni casi» in cui il legislatore «preferisce non punire» e' individuata anzitutto con riferimento alla cornice edittale (ove primariamente si cristallizza il giudizio legislativo di gravita' di una certa categoria di fatti di reato). E' infatti nel delineare quella soglia di pena massima (pena massima di cinque anni di reclusione) che il legislatore esprime la sua prima e principale valutazione sulla possibilita' o meno di consentire al giudice di valutare se - nel caso concreto - sia ravvisabile il c.d. «bisogno di pena». Cio' posto: e' ragionevole - e' conforme al principio di necessita' di trattamento omogeneo di situazioni simili - ricavare per alcune tipologie di reato delle «sottosoglie»? o delle sottocategorie di reati che sono - di per se' - esclusi dall'applicazione dell'istituto? Il Tribunale ritiene che la previsione di sottrarre alla possibilita' di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (in linea generale applicabile ai reati puniti con pena massima di cinque anni di reclusione) il delitto previsto dall'art. 337 c.p. (rientrante in tale soglia) costituisca un trattamento differenziato di una situazione che - quanto alla cornice edittale - e' omogenea agli altri reati rientranti nel perimetro dell'art. 131-bis c.p. E sotto tale profilo si ravvisa una violazione dell'art. 3 della Costituzione (trattamento differenziato - e deteriore - di situazioni omogenee). 3.3. L'irragionevolezza della differenziazione di trattamento del reato previsto dall'art. 337 c.p. Si puo' obiettare che il legislatore - proprio al comma 2 dell'art. 131-bis c.p. - ha introdotto dei limiti all'applicazione della causa di non punibilita' (e che, pertanto, anche l'esclusione dell'applicabilita' della causa di non punibilita' al delitto di resistenza a pubblico ufficiale potrebbe essere un ragionevole trattamento differenziato). Ad avviso del Tribunale, cosi' non e'. Gia' le Sezioni unite avevano rilevato che «il legislatore (...) ha esplicato una complessa elaborazione per definire l'ambito dell'istituto. Da un lato ha compiuto una graduazione qualitativa, astratta, basata sull'entita' e sulla natura della pena; e vi ha aggiunto un elemento d'impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualita' o meno del comportamento. Dall'altro lato ha demandato al giudice una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonche' al grado della colpevolezza. Ha infine limitato la discrezionalita' del giudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l'idea di speciale tenuita': motivi abietti o futili, crudelta', minorata difesa della vittima ecc. ...» [Sez. U, n. 13681 del 25 febbraio 2016 - dep. 6 aprile 2016, Tushaj, Rv. 26659101, considerato in diritto n. 9, corsivi di chi scrive). Ma le «contingenze ritenute incompatibili con l'idea di speciale tenuita'» previste nel testo originario dell'art. 131-bis, comma 2, c.p. sono cristallizzate in enunciati concepiti in modo ben diverso dal divieto di applicare la causa di non punibilita' al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Infatti, il testo originario esplicita una valutazione del legislatore sulla qualificazione giuridica di talune categorie di fatto storico sulle quali il legislatore esprime un giudizio di politica criminale. Si tratta di una (negativa) valutazione giuridica - compiuta dal legislatore - di alcuni aspetti del fatto storico che caratterizzano: la condotta (e, dunque, si tratta di una qualificazione giuridica della modalita' della condotta): non puo' essere valutata come tenue la condotta di chi abbia agito con crudelta', abbia adoperato sevizie o abbia profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima; la gravita' delle conseguenze del reato: non puo' essere valutato come tenue il fatto, allorche' la condotta abbia cagionato - o da essa siano derivate, quali conseguenze non volute - la morte o le lesioni gravissime di una persona; la colpevolezza: non puo' essere valutato come tenue il fatto quando l'autore abbia agito per motivi abietti o futili. Si ripete: con i limiti originariamente dettati dall'art. 131-bis, comma 2, c.p., il legislatore ha dato una qualificazione giuridica di elementi di fatto che gia' rientravano nell'oggetto di valutazione per decidere sull'applicabilita' dell'istituto, cosi' «guidando» e limitando la discrezionalita' giudiziaria (cui compete pur sempre la responsabilita' di valutare se un'azione sia o meno crudele o sorretta da motivi abietti e via seguitando). Nel caso ora in esame (art. 337 c.p.), invece, l'applicazione dell'istituto e' preclusa non per una qualche connotazione del fatto. Ma solo per il titolo di reato che viene in discorso (art. 337 c.p.). Il che vale a differenziare l'eccezione introdotta con l'ultimo periodo dell'art. 131-bis, comma 2, c.p., dalle altre clausole restrittive originariamente presenti nel testo e appena considerate. Ma, a ben vedere, il caso si differenzia anche dall'ulteriore limite all'applicazione dell'istituto contenuto nell'art. 131-bis c.p., introdotto nel testo originario del decreto-legge n. 53 del 2019 (prima, cioe' della modifica occorsa in sede di conversione). Il testo originario del decreto-legge n. 53 del 2019 (art. 16, comma 1, lettera b) dispone che non possono essere qualificati come tenui i «delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive». Anche tale disposizione, dunque, circoscrive in modo restrittivo il perimetro della causa di non punibilita'; tuttavia, essa non enuncia la clausola restrittiva facendo riferimento al solo titolo di reato, ma indica anche alcune circostanze del fatto di reato che ricevono - in quanto circostanze di fatto - una certa valutazione da parte del legislatore: e la ragione di politica criminale che puo' aver animato il legislatore nell'adottare tale scelta e' probabilmente legata alla pericolosita' dei reati che vengono consumati in occasione di manifestazioni sportive (ove un episodio in se' banale puo' innescare - per effetto delle folle radunate in uno stadio - conseguenze ben piu' gravi, inducendo il legislatore a ritenere giustificato pero' cio' un trattamento di maggior rigore in ordine a quei fenomeni) o alla valutazione che il legislatore da' dei motivi a delinquere dei reati commessi a causa di manifestazioni sportive (come se essi fossero valutabili come futili). Per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (ma anche per i reati previsti dagli artt. 336 e 341-bis c.p.), invece, la causa di non punibilita' e' preclusa unicamente (e ad avviso del Tribunale, irragionevolmente) sulla base del titolo di reato. A una simile conclusione, si potrebbe obiettare che il trattamento di maggior rigore che si intende garantire ai delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale sia legato alla tipologia di beni giuridici protetti da tali fattispecie di reato e alla necessita' di una loro tutela rafforzata. Si potrebbe, cioe', affermare che l'esclusione della causa di non punibilita' ha una funzione general-preventiva, tesa a rappresentare ai consociati un monito, utile ad evitare che si possano - quali che ne siano modi, forme e intensita' - commettere episodi di minacciosa o violenta coartazione della liberta' morale dei pubblici ufficiali. Ma una simile obiezione non regge ad un esame sistematico della disciplina emergente dalla novella. Se quella appena accennata fosse la ratio della disciplina di maggior rigore introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, non si comprenderebbe perche' si preveda che anche l'oltraggio a pubblico ufficiale non possa mai essere considerato non punibile per particolare tenuita' del fatto [con un'ulteriore irrazionalita': l'oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) non puo' mai essere considerato di particolare tenuita'; l'oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.) e l'oltraggio a magistrato in udienza (art. 343 c.p.) possono essere considerati di particolare tenuita'; non e' chiaro quale possa essere la ratio di una simile differenziazione; anzi: si tratta di un ulteriore segno della irragionevolezza complessiva della disciplina oggi censurata]. Ma - limitando il discorso ai temi rilevanti nel giudizio a quo e, dunque, al delitto di resistenza a pubblico ufficiale - si rileva che il legislatore non ha escluso l'applicabilita' della causa di non punibilita' in relazione ad alcune fattispecie di reato che proteggono beni giuridici identici (o contigui) a quelli protetti dall'art. 337 c.p. Si e' detto che - secondo il diritto vivente - la fattispecie prevista dall'art. 337 c.p. ha un duplice oggetto di tutela: (1) il «regolare funzionamento della pubblica amministrazione»; (2) «la sicurezza e la liberta' di determinazione e di azione degli organi pubblici, mediante la protezione delle persone fisiche che singolarmente o in collegio ne esercitano le funzioni» [per l'individuazione di tali beni giuridici quali oggetto di tutela penale da parte dell'art. 337 c.p., v. Sez. U, n. 40981 del 22 febbraio 2018 - dep. 24 settembre 2018, Apolloni, Rv. 27377101, punto 4.2. del considerato in diritto]. Orbene. Limitando il discorso solo ad alcune delle possibili figure di reato che potrebbero essere richiamate, si rileva che la causa di non punibilita' della particolare tenuita' del fatto e' applicabile (ove ne ricorrano in concreto i presupposti): (a) al delitto di rifiuto d'atti d'ufficio previsto dall'art. 328, comma 1, c.p. che sicuramente intende approntare tutela al regolare funzionamento della PA [e, anzi, la fattispecie in esame riguarda settori di intervento della PA particolarmente sensibili e certamente meritevoli di una tutela rafforzata e che impongono che la pubblica funzione si esplichi «senza ritardo»]; (b) al delitto di abuso di ufficio previsto dall'art. 323 c.p. [anch'esso innegabilmente volto a tutelare il regolare andamento della PA, oltre alle ragioni dei privati coinvolti nell' - o soggetti all' - esercizio di una pubblica funzione]; (c) al delitto di lesioni aggravate dal fatto di essere state commesse «contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio» [artt. 582, 585 in relazione all'art. 576, comma 5-bis c.p.]; anche in questo caso e' sicuramente posta in discussione la «protezione delle persone fisiche che singolarmente o in collegio» esercitano pubbliche funzioni determinate dalla legge. In conclusione: per le ragioni sopra esposte, il trattamento differenziato - e di maggior rigore - che e' previsto per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale non sembra rispondere ad un criterio di ragionevolezza. 3.4. La ricerca nei lavori parlamentari di una ragione del trattamento differenziato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale Non essendo ricavabile dal testo della legge in modo autoevidente, e' a questo punto necessario verificare se - dai lavori parlamentari - emerga la necessita' di «politica criminale» che il legislatore ha inteso soddisfare disponendo che una resistenza a pubblico ufficiale non possa mai essere valutata di particolare tenuita'. L'impossibilita' di applicare la causa di non punibilita' della particolare tenuita' del fatto ai reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e' stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019. Come noto, il decreto in questione e' teso a introdurre «disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica». Il suo oggetto e' piuttosto eterogeneo, dettando: (a) disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione illegale; (b) disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica; (c) disposizioni in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive; (d) disposizioni per potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza. Nel testo del decreto-legge e per quanto qui di interesse, si introducevano una serie di previsioni che inaspriscono la risposta penale dell'ordinamento in relazione a reati commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e in relazione a reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Nel disciplinare quest'ultimo settore, il Governo aveva introdotto - con l'art. 16, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 53 del 2019 - la preclusione all'applicazione della causa di non punibilita' prevista dall'art. 131-bis c.p. ai «delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive». Tale disposizione e' gia' stata considerata sopra, al paragrafo 3.3. Durante i lavori alla Camera dei deputati (atto Camera n. 1913), in commissione referente, e' stato poi proposto l'emendamento che viene qui in rilievo [emendamento 16.5, proponenti on. Tonelli ed altri, pubblicato nel Bollettino delle giunte e commissioni in data 10 luglio 2019]. Con l'emendamento in questione si intendeva modificare [come poi avvenuto] l'art. 131-bis, comma 2, secondo periodo, prevedendo che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuita' (anche) «nei casi di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis c.p., quando il reato e' commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni». Dall'esame dei lavori parlamentari non risulta che, in occasione del deposito dell'emendamento, siano stati presentati una relazione o un qualsivoglia testo contenente l'indicazione dei motivi che sorreggevano la proposta. La consultazione dei lavori parlamentari, pero', consente di riscontrare che l'emendamento e' stato approvato in Commissione referente - alla seduta del 18 luglio 2019 - senza che, nel corso della discussione, sia stato affrontato il merito dell'emendamento [gli unici riferimenti all'emendamento 16.5, ricavabili dal resoconto della seduta di Commissione del 18 luglio 2019, sono relativi: (a) alla necessita' di ritenere «assorbiti» dall'emendamento 16.5 altri emendamenti con analogo contenuto proposti da altri parlamentari; (b) al fatto che altri parlamentari si sono associati (senza esplicitare i motivi) alla proposta dell'on. Tonelli; (c) al fatto che i relatori della I e la II Commissione hanno espresso parere favorevole all'approvazione dell'emendamento e che anche il Governo, per il tramite del sottosegretario on. Sibilia, ha espresso parere favorevole; (d) al fatto che la commissione in sede referente ha approvato l'emendamento in questione]. La lettura dei resoconti parlamentari relativi alle sedute di assemblea della Camera dei deputati offre - pur marginali - indicazioni ulteriori. Il contenuto dell'emendamento 16.5 e' stato oggetto di intervento - nella seduta del 25 luglio 2019 - da parte di tre soli deputati: (a) l'on. Prisco, che ha plaudito al risultato ottenuto, affermando che «e' stato possibile cancellare quella schifezza della tenuita' sulle aggressioni a diverso modo nei confronti delle Forze dell'ordine, perche' se tu sputi e insulti un poliziotto che sta li' a rappresentare lo Stato per 1.500 euro al mese non e' che hai la medaglia al valore civile (...), oggi hai tre anni di carcere. E' questa la differenza tra chi sta dalla parte di quegli uomini e quelle donne in divisa e chi sta invece sempre dall'altra parte! (...)» [per la trascrizione del resto dell'intervento, cfr. resoconto stenografico di seduta n. 215 del 25 luglio 2019, p. 67-68]; (b) l'on. Tonelli, che ha osservato: «(...) e' stato finalmente tolto da alcuni articoli un principio che era quello della lieve entita': non e' piu' possibile oggi e legittimo sputare sulla divisa di un poliziotto in servizio, perche' non e' possibile che qualcheduno riconosca in un tribunale la lieve entita' del fatto (...). Avrei voluto vedere se in udienza qualcuno sputacchiasse su una toga di un magistrato (...). Questo e' molto importante: e' molto importante non solamente per le divise. Qui vi e' un popolo infinito, perche' questi articoli fanno riferimento ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio. Come tuteliamo da queste orde di barbari, a volte, una persona, un capotreno, quando chiede il biglietto e si ritrova in risposta un pugno (...)? Come riusciamo a tutelare un controllore in un autobus? Come possiamo riuscire? Tutti gli incaricati di pubblico servizio, che sono molteplici, sono tantissimi - le guardie particolari giurate, gli operatori delle motorizzazioni, i portalettere, i farmacisti, i sacerdoti -, tutte queste persone potranno godere di questo tipo di tutela» [resoconto stenografico di seduta n. 215 del 25 luglio 2019, p. 75; per la trascrizione del resto dell'intervento, ibidem, p. 74 e ss.]; (c) l'on. Fratoianni che - trattando anche della particolare tenuita' del fatto - ha criticato la filosofia di fondo del decreto-legge, nella sua valutazione informato a logiche emergenziali fondate su un clima di paura artificiosamente alimentato [resoconto stenografico di seduta n. 215 del 25 luglio 2019, pp. 77-78]. Durante i lavori parlamentari al Senato (atto Senato n. 1437), il senatore Ostellari - in occasione della seduta della commissione giustizia, in sede consultiva - si e' limitato a dare conto dell'emendamento all'art. 16 del decreto-legge n. 53 del 2019, approvato dall'altro ramo del Parlamento, senza pero' esplicitare la ragione di politica criminale sottesa alla novella [cfr. resoconto sommario n. 113 del 30 luglio 2019 della seduta della Commissione giustizia, in sede consultiva]. La senatrice De Petris - nel corso delle sedute nn. 97 e 99 della 1ª commissione permanente - ha proposto di sopprimere la modifica, ritenendola «molto grave» (senza pero' incontrare il consenso della maggioranza degli altri senatori) [cfr. resoconto sommario n. 97 del 30 luglio 2019 e n. 99 del 1° agosto 2019, della seduta della Commissione Affari costituzionali, in sede referente]. Nel corso dei lavori di assemblea al Senato della Repubblica, e' stata - anzitutto - respinta una questione pregiudiziale con la quale si metteva in discussione il complessivo impianto del decreto-legge, ritenuto - anche nella parte che qui interessa - in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalita' [cfr. questione pregiudiziale proposta dai senatori De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, De Falco, Nencini, Nugnes, Martelli e respinta dall'Assemblea; cfr. resoconto stenografico di seduta n. 142 del 5 agosto 2019, pp. 6 e ss.]; nel corso della discussione assembleare, la modifica di cui qui si discute e' stata oggetto di considerazione da parte del sen. Saponara [che si e' limitato a dare atto della modifica, apprezzandola; cfr. resoconto stenografico di seduta n. 142 del 5 agosto 2019, p. 37] e del sen. Balboni [che ha ricalcato gli argomenti gia' usati alla Camera dei deputati dagli onorevoli Prisco e Tonelli; cfr. resoconto stenografico di seduta n. 142 del 5 agosto 2019, p. 47]. I lavori parlamentari, dunque, non offrono precise indicazioni sulla ratio sottesa al divieto di applicazione dell'art. 131-bis c.p. ai delitti di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale [e non anche all'incaricato di pubblico servizio, come pure sostenuto durante i lavori]. Gli unici riferimenti rilevati nei resoconti parlamentari hanno ad oggetto non tanto il tema che era oggetto del decreto-legge (l'ordine e la sicurezza pubblica), quanto l'onore e il prestigio delle Forze di polizia, in una lettura che - nelle parole degli onorevoli Prisco e Tonelli e del sen. Balboni (gli unici a discutere esplicitamente a favore del merito dell'emendamento approvato) - pare informata ad una «concezione sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini» [per usare il lessico di Corte costituzionale n. 341 del 1994, in materia di trattamento sanzionatorio del reato di oltraggio]. Sennonche' tale visione sacrale dei rapporti tra cittadino e autorita' non sembra poter costituire una adeguata ragione giustificatrice (ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.) del trattamento differenziato introdotto con la modifica dell'art. 131-bis c.p. Questa conclusione e' effettuata in questa sede anche alla luce di quanto scrisse la Corte costituzionale nella sentenza n. 341 del 1994 (al considerato in diritto n. 3). 4. Conclusioni sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale: il petitum In conclusione: la motivazione che precede delinea quali siano i profili di contrasto - inemendabili in via interpretativa - che il Tribunale ravvisa. L'esclusione della applicazione della causa di non punibilita' prevista dall'art. 131-bis c.p. si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., con un vizio che - secondo la valutazione del Tribunale - si colloca «a cavallo» tra la violazione del principio di eguaglianza e quello di irragionevolezza manifesta delle scelte del legislatore. 4.1. Risulta violato il principio di uguaglianza nella misura in cui si prevede - ordinariamente - che la causa di non punibilita' possa trovare applicazione per tutti i reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione (mentre essa - sulla base della disciplina impugnata - non puo' trovare applicazione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale). Se la valutazione che il legislatore ha compiuto in astratto sulla tenuita' del fatto e' legata alla soglia di pena massima edittale, il trattamento differenziato del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e' in contrasto con il principio di uguaglianza. Risulta pertanto un possibile contrasto con l'art. 3, comma l, della Costituzione [cfr. supra, paragrafo 3.2.]. 4.2. Non si ravvisano peraltro sufficienti ragioni giustificative, capaci di discriminare - in modo razionale e ragionevole - la preclusione introdotta per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Le altre clausole restrittive previste nel comma 2 dell'art. 131-bis c.p. introducono disposizioni che qualificano come non tenue un certo elemento del fatto storico: la condotta, la gravita' dell'evento (o del pericolo) o la colpevolezza dell'agente [cfr. supra, paragrafo 3.3]. La clausola derogatoria che esclude la possibilita' di ritenere la tenuita' del fatto per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e' invece legata unicamente ed esclusivamente al titolo di reato in contestazione. Nemmeno si ravvisa una adeguata giustificazione a tale regime di maggior rigore per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ove si considerino gli oggetti di tutela della fattispecie in considerazione (regolare funzionamento della PA e protezione dell'incolumita' e della liberta' morale degli organi della PA); altre figure di reati contro la pubblica amministrazione proteggono analoghi oggetti di tutela e, per essi, il legislatore non ha precluso la possibilita' di valutare come particolarmente tenui le condotte penalmente rilevanti [si rimanda alle considerazioni svolte esaminando la situazione dei reati previsti dagli artt. 328, 323, 582-585-576 comma 5-bis, c.p.; v. paragrafo 3.3.]. Ne', infine, i lavori parlamentari consentono di ricavare quale possa essere la ratio della disciplina di maggior rigore introdotta con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale: si e' visto [al paragrafo 3.4] che, dai lavori parlamentari, sembra emergere una ragione di politica criminale legata piu' alla tutela del prestigio e dell'onore del pubblico ufficiale che ad altre ragioni. E si e' rilevato che tale ragione di politica criminale sembra porsi in contrasto con quanto ritenne la Corte costituzionale nella sentenza n. 341 del 1994 [ove si rimodulo' la pena minima edittale del delitto di oltraggio nel testo allora vigente]. 4.3. La fisionomia della causa di non punibilita' della particolare tenuita' del fatto e' legata - secondo il diritto vivente, cristallizzato nella giurisprudenza delle Sezioni unite - alla necessita' di «espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena», perseguendo «finalita' connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio» [Sez. U, n. 13681 del 25 febbraio 2016 - dep. 6 aprile 2016, Tushaj, Rv. 26659101, considerato in diritto, n. 6]. Il riconosciuto ancoraggio dell'istituto della tenuita' del fatto al principio di proporzione ha trovato avallo anche nella giurisprudenza costituzionale: l'ordinanza n. 279 del 2017 ha rilevato che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis c.p. e' comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale» [Corte costituzionale, ordinanza n. 279 del 2017; corsivi di chi scrive]; la sentenza n. 120 del 2019 ha ribadito che la ratio dell'istituto e' collegata alla scelta del legislatore di «riafferrnare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la rieducazione del condannato» [Corte costituzionale, sentenza n. 120 del 2019, considerato in diritto n. 3; corsivi di chi scrive]. Il collegamento dell'istituto della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto ai principi rieducativi connessi alla concreta applicazione della sanzione e alla natura residuale dei meccanismi sanzionatori penali chiama direttamente in gioco il principio di proporzionalita' del trattamento sanzionatorio. Sul punto, il Tribunale non intende richiamare tutta la giurisprudenza costituzionale in materia di principio di proporzionalita' delle pene. Si tratta di elaborazioni ben note alla Corte costituzionale. Qui ci si limita ad evidenziare un aspetto: la scelta del legislatore di precludere - in astratto, una volta per tutte e sulla base del solo titolo di reato - l'applicazione dell'istituto della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, puo' comportare, nel caso concreto (e a differenza di altri casi concreti che si trovano in situazioni in larga misura assimilabili), l'irrogazione di condanne in casi che non rivelano un «bisogno di pena» e in cui l'applicazione della sanzione penale, risultando sproporzionata, si porrebbe in frizione con il «volto costituzionale della pena» tratteggiato nella giurisprudenza costituzionale. Del resto, in un passaggio della sentenza n. 236 del 2016 (forse classificabile come obiter dictum), la Corte costituzionale ha esplicitamente evidenziato che «la tutela del principio di proporzionalita', nel campo del diritto penale, conduce a "negare legittimita' alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalita' statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla societa' sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni" (sentenze n. 341 del 1994 e n. 409 del 1989). Deve essere ricordato, in questa prospettiva, anche l'art. 49, numero 3), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e che ha ora lo stesso valore giuridico dei trattati, in forza dell'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed entrato in vigore 1° dicembre 2009 - a tenore del quale "le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato"» [Corte costituzionale, sentenza n. 236 del 2016, considerato in diritto n. 4.2]. In altri termini: la potenzialita' del principio di proporzione non puo' risultare circoscritta al quantum di sanzione, ma puo' estendersi anche a sindacare la ragionevolezza della necessita' di sanzione penale (nella questione qui sottoposta, la ragionevolezza della necessita' di sanzione in uno specifico caso concreto). Per tale ragione, si rimette alla Corte costituzionale anche la valutazione dei profili di contrasto tra la disciplina impugnata e il principio di proporzionalita' della risposta sanzionatoria, per contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione [in esso richiamato anche il dettato dell'art. 49, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, per il tramite del parametro costituzionale scolpito nell'art. 117, comma l, Cost.]. 4.4. Non resta che esplicitare la questione di legittimita' costituzionale che si intende sollevare. Si chiede alla Corte costituzionale di valutare se l'art. 131-bis, comma 2, ultimo periodo, c.p. risulti in contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. e con l'art. 117, comma l, Cost. in relazione all'art. 49, comma 3, CDFUE nella parte in cui dispone che «l'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita' (...) nei casi di cui agli articoli (...), 337 e (...), quando il reato e' commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni». Per tale ragione, il processo deve essere sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.
P.Q.M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, comma 2, ultimo periodo, c.p. per contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost., con l'art. 3 in relazione all'art. 27, comma 3, Cost. e con l'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui dispone che «l'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita' (...) nei casi di cui agli articoli (...), 337 e (...), quando il reato e' commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni». Sospende il processo sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al signor Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai signori Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Comunicato a pubblico ministero e difensore in udienza. Si notifichi all'imputato presso il domicilio eletto. Dispone che la cancelleria trasmetta alla Corte costituzionale gli atti del presente giudizio, con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni. Torino, 5 febbraio 2020 Il giudice: Natale