N. 143 SENTENZA 23 giugno - 8 luglio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Calabria  -
  Misure per il contenimento della spesa regionale -  Riduzione  alla
  meta'  dei  gettoni  di  presenza  spettanti   ai   componenti   di
  Commissioni e Comitati nominati dalla Regione -  Restrizione  della
  misura, in  precedenza  estesa  anche  ai  vertici  delle  Aziende,
  Agenzie, Enti collegati a qualsiasi  titolo  alla  Regione  e  agli
  emolumenti da essi percepiti - Denunciata violazione del  principio
  di equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e dei  principi
  fondamentali statali in  materia  di  coordinamento  della  finanza
  pubblica - Non fondatezza delle questioni,  nei  sensi  di  cui  in
  motivazione. 
- Legge della Regione Calabria 25 giugno 2019, n. 30, intero testo. 
- Costituzione, artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, e 117,  terzo
  comma. 
(GU n.29 del 15-7-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Calabria 25 giugno 2019,  n.  30  (Modifiche  all'articolo  1
della legge regionale 3/2015), promosso dal Presidente del  Consiglio
dei ministri, con ricorso notificato il 13-19 agosto 2019, depositato
in cancelleria il 20 agosto 2019, iscritto  al  n.  91  del  registro
ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    udito il Giudice relatore Nicolo'  Zanon  ai  sensi  del  decreto
della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1) lettere  a)
e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data  10
giugno 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 13-19 agosto 2019 e depositato il 20 agosto 2019 (reg. ric. n.  91
del 2019), ha impugnato la legge della  Regione  Calabria  25  giugno
2019, n. 30 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale  3/2015),
ritenuta in contrasto con gli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo
comma, della Costituzione. 
    1.1.- Il ricorrente espone che l'art. 1,  comma  4,  della  legge
della  Regione  Calabria  13  gennaio  2015,  n.  3  (Misure  per  il
contenimento della spesa regionale) prevedeva,  originariamente,  che
«[a]i  fini  del  contenimento  della   spesa,   nelle   more   della
riorganizzazione di Aziende,  Agenzie,  Enti  collegati  a  qualsiasi
titolo alla Regione, Commissioni e Comitati nominati  dalla  Regione,
gli emolumenti e/o gettoni di presenza spettanti ai componenti, anche
di vertice, sono ridotti della meta' rispetto a quelli attualmente in
essere, con decorrenza 1 gennaio 2015». 
    Rileva, quindi, che l'art.  1  della  legge  regionale  impugnata
apporta al comma 4 dell'art. 1 della legge reg.  Calabria  n.  3  del
2015 le modifiche  di  seguito  trascritte:  a)  prima  della  parola
«Commissioni» e' inserita la  seguente:  «per»;  b)  le  parole  «gli
emolumenti e/o» sono sostituite dalla seguente: «i»; c) le parole  «,
anche di vertice,» sono soppresse. 
    Per effetto di tali interventi, l'art. 1, comma  4,  della  legge
reg. Calabria n. 3 del 2015 risulta cosi' modificato: «[a]i fini  del
contenimento  della  spesa,  nelle  more  della  riorganizzazione  di
Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione, per
Commissioni e Comitati nominati dalla Regione, i gettoni di  presenza
spettanti ai componenti sono ridotti della meta'  rispetto  a  quelli
attualmente in essere, con decorrenza 1 gennaio 2015». 
    Il ricorrente, pur evidenziando che, ai sensi dell'art.  2  della
medesima legge reg. Calabria n. 30 del  2019,  dall'attuazione  delle
disposizioni innanzi  illustrate  non  dovrebbero  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a  carico  del  bilancio  regionale,  ritiene  che  le
modifiche apportate al comma 4 dell'art. 1 della legge reg.  Calabria
n. 3 del 2015 risultino contrastanti con i  parametri  costituzionali
evocati. 
    Le disposizioni impugnate, in particolare, minerebbero le  misure
di contenimento della spesa introdotte dalla legge reg. Calabria n. 3
del 2015 sotto un triplice aspetto. 
    In primo  luogo,  sarebbe  circoscritto  l'ambito  soggettivo  di
applicazione dell'art. 1, comma 4, della legge reg. Calabria n. 3 del
2015. Mentre in origine tale disposizione sarebbe  stata  applicabile
anche alle «Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo  alla
Regione», con l'inserimento della parola «per» davanti a «Commissioni
e Comitati nominati dalla  Regione»,  la  riduzione  alla  meta'  dei
«benefici  economici»   risulterebbe   limitata   esclusivamente   ai
componenti  di  questi  ultimi,  con  conseguente  esclusione   delle
«Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo  alla  Regione».
Questi ultimi verrebbero  richiamati  al  solo  fine  di  una  futura
riorganizzazione degli stessi, come risulterebbe dalle parole  «nelle
more». 
    In secondo luogo,  una  ulteriore  restrizione  applicativa,  sul
piano  ugualmente  soggettivo,  deriverebbe  dall'eliminazione  dalle
parole «, anche di vertice», che sarebbe finalizzata ad  escludere  i
«componenti di vertice» dalla  prevista  decurtazione  dei  «benefici
economici». 
    Infine,  l'eliminazione   del   riferimento   agli   «emolumenti»
limiterebbe «dal punto di vista oggettivo  l'ambito  di  applicazione
della norma di contenimento della spesa ai soli gettoni di  presenza,
consentendo quindi di ripristinare gli  altri  emolumenti  in  misura
piena», addirittura  -  a  giudizio  del  ricorrente  -  con  effetti
retroattivi dal 1° gennaio 2015. 
    In conclusione, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,
tutte  le  modifiche  normative  introdotte   sarebbero   «idonee   a
comportare un aumento della spesa  riferita  alla  finanza  regionale
allargata, con la  conseguente  incompatibilita'  della  clausola  di
invarianza finanziaria di cui  al  successivo  art.  2  della  stessa
L.R.». 
    Di qui, la  prospettata  violazione:  dell'art.  81  Cost.,  «che
impone l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci»; dell'art.
97, primo comma, Cost., di cui viene riprodotto il  testo;  dell'art.
117, terzo comma, Cost., «per contrasto con i  principi  fondamentali
della legislazione statale in materia di coordinamento della  finanza
pubblica», con  conseguente  richiesta  di  annullamento  dell'intera
legge reg. Calabria n. 30 del 2019. 
    2.-  La  Regione  Calabria  si  e'  costituita  nel  giudizio  di
legittimita' costituzionale, chiedendo che il ricorso sia  dichiarato
inammissibile o, comunque, non fondato. 
    2.1.- La  resistente  sostiene  che  le  disposizioni  impugnate,
riformulando  il  testo  originario   «con   maggiore   chiarezza   e
precisione»,  avrebbero  perseguito  l'unico  fine   di   «consentire
un'interpretazione  univoca  del  dettato  normativo,  in  un   senso
ragionevolmente  riconducibile  alla  norma».  Sarebbe   stato,   nel
contempo,  attuato  un  «migliore  coordinamento  sistematico   della
disposizione con altre norme regionali»,  tra  cui,  in  particolare,
quelle contenute nella legge della Regione Calabria 11  agosto  2010,
n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino  della  spesa  pubblica
regionale), che aveva gia' previsto una decurtazione del 20 per cento
delle somme a  vario  titolo  erogate  ai  componenti  di  organi  di
indirizzo, direzione e controllo, o di consigli  di  amministrazione,
presenti nelle aziende, agenzie ed enti sub regionali. 
    Da  tali  osservazioni  la  resistente,  valendosi  asseritamente
dell'interpretazione letterale come di quella  sistematica,  trae  la
conclusione che la legge reg. Calabria n. 30 del 2019  avrebbe  avuto
il solo fine di chiarire la portata originaria del comma 4  dell'art.
1 della legge reg. Calabria n. 3  del  2015,  nel  senso  -  definito
«ragionevole» - che «la prevista decurtazione dovesse essere  operata
esclusivamente nei confronti dei componenti, "anche di vertice" degli
organi collegiali e, dunque, non dovesse riguardare, ne'  gli  organi
monocratici, ne' i titolari di incarichi  amministrativi,  "anche  di
vertice", delle aziende, agenzie ed enti "collegati" alla Regione». 
    Secondo la resistente, quindi, gia' prima  delle  modifiche  oggi
impugnate, l'ambito applicativo dell'art.  1,  comma  4,  legge  reg.
Calabria n. 3 del 2015 «era circoscritto agli organi  collegiali»  e,
dunque, ai soli «componenti di Commissioni e Comitati nominati  dalla
Regione». 
    Alla luce della sostanziale sovrapponibilita' tra  le  previsioni
normative contenute nell'art. 1, comma 4, legge reg.  Calabria  n.  3
del 2015 - quella antecedente  e  quella  successiva  alle  modifiche
apportate con le disposizioni impugnate  -  non  vi  sarebbe  «alcuna
ipotetica idoneita' a  generare  "aumenti  della  spesa"»,  dovendosi
escludere che l'art. 1, comma 4, legge reg. Calabria n.  3  del  2015
possa aver avuto, in concreto, «l'applicazione  ampia  ipotizzata  in
ricorso». 
    In definitiva, per la resistente, la  modifica  introdotta  dalla
legge  regionale  impugnata  non  sarebbe  «idonea  a   produrre   un
significativo  ridimensionamento  del  contenimento   della   spesa»,
sicche' «l'asserito scostamento» non potrebbe ritenersi di  rilevanza
tale «da risultare in evidente e diretto  contrasto  con  i  principi
costituzionali, genericamente richiamati in ricorso». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, impugna la  legge  della
Regione Calabria 25 giugno 2019,  n.  30  (Modifiche  all'articolo  1
della legge regionale 3/2015) ritenendola in contrasto con gli  artt.
81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Espone, in  particolare,  che  l'art.  1  della  legge  regionale
impugnata avrebbe apportato al comma 4 dell'art. 1 della legge  della
Regione Calabria 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure  per  il  contenimento
della spesa regionale)  modifiche  tali  da  restringere  l'efficacia
delle misure di contenimento della spesa introdotte  da  quest'ultima
disposizione. L'ambito applicativo del citato art. 1, comma 4,  della
legge reg. Calabria  n.  3  del  2015,  infatti,  sarebbe  stato  ora
limitato alle sole «Commissioni e Comitati nominati dalla Regione»  -
non piu' esteso, come in precedenza, anche  alle  «Aziende,  Agenzie,
Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione» - e  sarebbero  stati
esclusi, dalla prevista  decurtazione  dei  «benefici  economici»,  i
«componenti di vertice», nonche', dal punto di vista  oggettivo,  gli
«emolumenti», addirittura con  effetti  retroattivi  dal  1°  gennaio
2015. 
    In tal modo, la  clausola  di  neutralita'  finanziaria  prevista
dall'art. 2 della legge regionale impugnata risulterebbe incongrua  e
comunque incompatibile con le disposizioni di cui al precedente  art.
1, ritenute invece  «idonee  a  comportare  un  aumento  della  spesa
riferita alla finanza regionale allargata». 
    Per questo, vi sarebbe violazione degli  artt.  81  e  97,  primo
comma, Cost., e dei correlati principi  che  impongono  «l'equilibrio
tra le entrate e le spese dei bilanci», nonche' dell'art. 117,  terzo
comma, Cost.,  «per  contrasto  con  i  principi  fondamentali  della
legislazione  statale  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica». 
    2.-  Va,  in  primo  luogo,  rilevato   che,   secondo   costante
giurisprudenza di questa Corte, risultano  ammissibili  le  questioni
promosse in via principale avverso interi  atti  legislativi,  sempre
che le leggi impugnate siano «caratterizzate da normative omogenee  e
tutte coinvolte dalle censure» (sentenze n. 128 del 2020 e n. 194 del
2019; nello stesso senso, sentenza n. 137 del 2019). 
    E' questo il caso della legge reg. Calabria n. 30 del 2019.  Essa
e' composta di soli tre articoli e presenta un  contenuto  certamente
unitario, volto ad incidere sulle misure di contenimento della  spesa
previste dall'art. 1, comma 4, della legge reg.  Calabria  n.  3  del
2015  (art.  1),  garantendo  l'invarianza  finanziaria  (art.  2)  e
fissando l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione (art. 3). 
    3.-  Ancora  in   via   preliminare,   deve   essere   dichiarata
l'inammissibilita' della questione promossa in  riferimento  all'art.
117, terzo comma, Cost. 
    E' ben noto il costante orientamento di questa Corte, secondo cui
il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i
parametri costituzionali dei quali si  lamenta  la  violazione  e  di
presentare una motivazione non meramente assertiva,  che  indichi  le
ragioni del contrasto con i parametri evocati, attraverso una sia pur
sintetica argomentazione di merito a sostegno delle  censure  (cosi',
tra le ultime, sentenza n. 25 del 2020). 
    Laddove, in particolare, sia denunciata la  violazione  dell'art.
117, terzo comma, Cost., questa Corte esige che il ricorrente assolva
l'onere di indicare specificamente le disposizioni statali interposte
che si assumono violate e, in particolare, il principio o i  principi
fondamentali della materia asseritamente lesi (ex plurimis,  sentenze
n. 159 e n. 122 del 2018). 
    Nel caso di specie,  il  ricorrente  ha  individuato  la  materia
«coordinamento della finanza pubblica», ma non  ha  indicato  ne'  le
une, ne' gli altri. 
    L'assoluta genericita' della doglianza, frutto di  tali  evidenti
omissioni, impedisce percio' di esaminare nel merito la censura. 
    4.- Le restanti questioni non sono fondate, nei sensi di cui alla
motivazione che segue. 
    4.1.- Va, innanzitutto, precisato il thema decidendum. 
    Sebbene il ricorrente evochi genericamente l'art. 81 Cost., senza
ulteriore  specificazione,  il   riferimento   anche   al   parametro
costituzionale  di  cui  all'art.  97,  primo  comma,  Cost.   lascia
intendere che la  censura  si  concentra  sull'assenza  di  analitica
copertura finanziaria delle previsioni di cui all'art. 1 della  legge
reg. Calabria n. 30 del 2019, in quanto  comportanti  nuovi  oneri  a
carico  del  bilancio  regionale.  Deve  cosi'  intendersi   che   il
ricorrente asserisce la violazione del terzo comma dell'art. 81 Cost. 
    In questo senso milita, del resto, il passo del ricorso in cui si
afferma che tali  disposizioni  sarebbero  «idonee  a  comportare  un
aumento della spesa riferita alla finanza regionale allargata, con la
conseguente incompatibilita' della clausola di invarianza finanziaria
di cui al successivo art. 2 della stessa L.R.». 
    Pur nell'oggettiva stringatezza del ricorso,  viene  all'evidenza
prospettato un aggravio della complessiva spesa a carico del bilancio
regionale consolidato, quale conseguenza  dell'asserita  restrizione,
soggettiva e oggettiva, prodotta  dalla  disciplina  impugnata  sulle
precedenti misure di contenimento. Il cuore  della  censura,  quindi,
riguarda la temuta incisione negativa sull'equilibrio  del  bilancio,
per effetto dell'omessa previsione di adeguata copertura, anche  alla
luce  dell'inefficacia  della  clausola  di  invarianza  finanziaria,
ritenuta evidentemente "di mero stile". 
    Vi sarebbe percio' violazione degli artt. 81, terzo comma, e  97,
primo comma, Cost., che costituiscono - come costantemente  affermato
da questa Corte - parametri operanti in modo  strettamente  integrato
quali fondamentali principi del diritto del bilancio. Pur presidiando
interessi di rilievo  costituzionale  tra  loro  distinti,  tali  due
parametri  risultano  infatti  coincidenti  sotto   l'aspetto   della
garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria  (ex  multis,
sentenza n. 18 del 2019). 
    4.2.- Cosi' definito il perimetro delle questioni di legittimita'
costituzionale promosse con il ricorso, esse si rivelano non fondate,
dovendo le disposizioni impugnate essere interpretate anche alla luce
dell'istruttoria compiuta nel corso dell'iter legislativo regionale. 
    Invero,  la  non  fondatezza   delle   censure   non   scaturisce
dall'assunto della Regione resistente, secondo  cui  le  disposizioni
impugnate avrebbero perseguito unicamente il fine di esplicitare  una
lettura gia' enucleabile in precedenza del comma 4 dell'art. 1  della
legge reg. Calabria n. 3 del 2015. 
    L'art. 1 della legge regionale impugnata, in  effetti,  restringe
l'ambito applicativo delle disposizioni modificate: l'aggiunta  della
preposizione «per» immediatamente prima delle parole  «Commissioni  e
Comitati» comporta che le riduzioni economiche previste  dalla  legge
reg. Calabria n. 3 del 2015 siano, ora, limitate ai  soli  componenti
di tali organismi e non piu' invece estese, come  in  passato,  anche
alle «Aziende, Agenzie ed Enti»,  pur  se  ancora  contemplati  dalla
nuova disposizione e solo rispetto  ai  quali,  del  resto,  appariva
conferente  il  richiamo  agli  «emolumenti».  Inoltre,  proprio   il
riferimento a questi ultimi e' stato espunto dal testo normativo, che
quindi incide, oggi, solo sui gettoni di presenza, ossia sulla  forma
di  compenso  generalmente  riconosciuto  ai  componenti  di   organi
collegiali. 
    In definitiva, diversamente da  quanto  sostenuto  dalla  Regione
Calabria, non e' ipotizzabile nessuna "sovrapponibilita'" tra le  due
formulazioni  normative,  quella  anteriore   e   quella   successiva
all'intervento legislativo impugnato. 
    D'altro canto, priva di pregio appare  la  tesi  del  ricorrente,
secondo  cui  la  legge   regionale   impugnata   avrebbe   efficacia
retroattiva. 
    Infatti, la circostanza che la modifica riguardi disposizioni che
hanno avuto applicazione dal 1° gennaio 2015 non  e'  sufficiente  ad
attribuire un effetto retroattivo alla novella impugnata.  Una  volta
escluso,  come  si  deve,  che  essa   possieda   qualsiasi   valenza
interpretativa,  non  puo'  che  seguirsi   il   generale   principio
d'irretroattivita' e, dunque,  salva  espressa  previsione  contraria
(nella  specie  mancante),  le  modifiche  introdotte   dalla   nuova
disciplina regionale non dispongono che per l'avvenire. 
    Tutto cio' posto, orienta ugualmente nel senso del rigetto  delle
questioni l'istruttoria compiuta in sede di approvazione della  legge
reg. Calabria n. 30 del 2019. 
    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i  lavori  preparatori
(sentenze n. 64 del 2020, n. 186 e n.  108  del  2019),  sebbene  non
legittimino  interpretazioni  contrastanti  con   il   tenore   delle
disposizioni approvate, quale emergente dal loro testo, costituiscono
pur sempre elementi che contribuiscono alla corretta  interpretazione
di quest'ultimo (in tal senso, sentenze n. 107 del 2018, n.  127  del
2017 e n. 250 del 2016). 
    Nel caso di  specie,  il  progetto  di  legge  regionale  risulta
accompagnato da una relazione  finanziaria  ove  si  attesta  che  le
disposizioni di cui all'art. 1 non comportano maggiori oneri a carico
del bilancio regionale,  «stante  l'invarianza  delle  previsioni  di
spesa relative all'ammontare dei trasferimenti ordinari per gli  Enti
interessati, rimanendo a carico di questi ultimi l'autonoma  gestione
dei relativi oneri». 
    Le disposizioni impugnate, allora, vanno interpretate  nel  senso
che esse non devono determinare un aumento  di  spesa  a  carico  del
bilancio  regionale,  alla  luce  della  previsione   di   invarianza
finanziaria di cui al successivo art. 2, la  cui  natura  di  vincolo
sostanziale, e non di clausola "di mero stile", e' appunto suffragata
dalla  citata  relazione  finanziaria  di  accompagnamento,  che   il
ricorrente, peraltro, non ha tenuto in alcuna considerazione. 
    La portata precettiva dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 30
del 2019 deve dunque essere intesa nel senso di non  poter  implicare
spese ulteriori per i singoli enti, agenzie e aziende  sub-regionali,
tali da superare gli stanziamenti in loro favore  gia'  previsti  nel
bilancio regionale, ferma restando la possibilita' per i soggetti  in
questione, nella loro autonomia organizzativa, di  destinare  risorse
in conformita' alle previsioni della legge regionale  impugnata,  che
e'  stata  censurata,  del  resto,  esclusivamente  in  relazione   a
parametri finanziari. 
    Per  questa  ragione,  e  in  questi  limiti,  le  questioni   di
legittimita' costituzionale promosse con il ricorso,  in  riferimento
agli  artt.  81,  terzo  comma,  e  97,  primo  comma,  Cost.,  vanno
dichiarate non fondate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale della legge della Regione Calabria 25 giugno 2019,  n.
30 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015), promossa,
in riferimento all'art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    2) dichiara non fondate, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale della legge reg. Calabria n.
30 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo  comma,  e
97, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA