MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 12 giugno 2020 

Proroga dei termini di aggiudicazione  degli  interventi  autorizzati
con le economie dei mutui Bei 2015 e 2016, nonche' di conclusione dei
lavori. (Decreto n. 34/2020). (20A03770) 
(GU n.181 del 20-7-2020)

 
 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre nelle  scuole  o  di  interventi  volti  al
miglioramento  delle   palestre   scolastiche   esistenti,   per   la
programmazione  triennale,  le  regioni  interessate  possano  essere
autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  a
stipulare appositi mutui trentennali, con  oneri  di  ammortamento  a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'
Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'  bancaria,   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto inoltre il medesimo art. 10, cosi' come modificato  dall'art.
1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per
la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali  per
euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni  annui  per  la
durata residua dell'ammortamento del  mutuo,  a  decorrere  dall'anno
2016 e fino al 2044; 
  Visto in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del  citato  art.
10, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  definire  le  modalita'   di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle  attivita'  produttive  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli
immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1,  recante  accelerazione  delle
procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
costruzioni industriali  e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale
dispone che a modifica  delle  leggi  vigenti,  le  rate  dei  mutui,
concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e  di  opere  finanziate
dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base  degli  stati
di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio  tecnico  o,  se  questi
manchi, dal direttore dei lavori; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come
modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-  legge  12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno
iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche
disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003); 
  Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia
di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  recante  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e  76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  48,  comma
1,  che  prevede  che  nei   contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede  a  carico  degli
istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, per la definizione  di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160, con il quale  si  stabilisce  che  la  programmazione  nazionale
predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104  del
2013 rappresenta il piano del  fabbisogno  nazionale  in  materia  di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce  i  piani
di cui all'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',
e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione  degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i
compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle
Forze armate e per la continuita' delle funzioni  dell'Autorita'  per
le  garanzie  nelle  comunicazioni»  e,  in  particolare,  l'art.   6
concernente «Interventi  urgenti  sull'organizzazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca»,  che  modifica
l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca, e in  particolare  l'art.
4; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre  2019,   n.   140,   recante   il   regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  23
gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita'
di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, su
base regionale, le risorse previste come  attivabili  in  termini  di
volume  di  investimento  derivanti  dall'utilizzo   dei   contributi
trentennali autorizzati dall'art. 10 del  decreto-legge  n.  104  del
2013, riportando per ciascuna regione la quota  di  contributo  annuo
assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico  del  bilancio
dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  27
aprile 2015, n. 8875, con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il
termine di scadenza per la predisposizione, da parte  delle  regioni,
dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31  maggio
2015  il  termine  entro  il  quale  il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  sulla  base  dei  piani  triennali
regionali, predispone un'unica programmazione nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si e' proceduto  a
predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di
edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali pervenuti
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  1°
settembre 2015, n. 640, con il quale, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'
stato autorizzato  l'utilizzo  -  da  parte  delle  regioni,  per  il
finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali  triennali
di edilizia scolastica di cui  alla  programmazione  unica  nazionale
2015-2017, ai sensi dell'art.  2  del  decreto  interministeriale  23
gennaio 2015 -  dei  contributi  pluriennali  di  euro  40.000.000,00
annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10  del
decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura  e  per
gli importi a ciascuna regione  assegnati  per  effetto  dei  decreti
sopra richiamati; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti  in  data  13
luglio 2016, con il quale - fermi restando i criteri e  le  modalita'
di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013  di  cui
al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - sono stati definiti  i
termini, in particolare, al fine di procedere  all'aggiornamento  dei
piani annuali di ripartizione dell'ulteriore contributo annuo  di  10
milioni di euro dall'anno 2016 all'anno 2044 e  alla  predisposizione
del  successivo  decreto  interministeriale  di  autorizzazione  alla
stipula dei mutui da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 4, comma
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si e' proceduto  al
riparto su base regionale delle risorse  pari  a  euro  9.999.999,99,
come attivabili in  termini  di  volume  di  investimento,  derivanti
dall'utilizzo dei contributi  pluriennali  recati  dall'art.  10  del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  come  modificato
dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015,  riportando  per
ciascuna  regione  la  quota  di  contributo  annuo  assegnata,   che
costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 14 ottobre 2016,  n.  790,  con  cui  si  e'  proceduto
all'aggiornamento   della   programmazione   unica   nazionale    con
riferimento ai piani regionali 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli  enti  locali
sono stati autorizzati ad avviare i lavori  per  gli  interventi  del
piano 2016 a valere sul mutuo gia' contratto nel corso del 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  30
dicembre 2016, recante la proroga del  termine  di  cui  all'art.  l,
comma 1, lettera e), del decreto interministeriale n. 11418 del 2016,
imposto agli enti locali per l'aggiudicazione provvisoria  e  fissato
al 30 giugno 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con  cui  si  e'  proceduto  alla
modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione
in materia di edilizia  scolastica  delle  Regioni  Emilia-Romagna  e
Marche; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  6
giugno 2017, n. 390, con  il  quale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'
stato autorizzato  l'utilizzo  -  da  parte  delle  regioni,  per  il
finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali  triennali
di edilizia scolastica di cui  alla  programmazione  unica  nazionale
2015-2017, ai sensi dell'art.  2  del  decreto  interministeriale  23
gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui,
decorrenti dal 2016  e  fino  al  2044,  previsti  dall'art.  10  del
decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura  e  per
gli importi a ciascuna regione  assegnati  per  effetto  dei  decreti
sopra richiamati; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  9
aprile 2018, n. 271, con cui e'  stata  disposta  la  proroga  al  30
settembre 2018 del termine di aggiudicazione di cui al citato decreto
interministeriale n. 390 del 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e' stato  approvato
l'aggiornamento relativo  all'annualita'  2017  della  programmazione
2015-2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26  marzo  2018,  n.  243,  con  il  quale  sono  stati
autorizzati,  a  valere  sul  mutuo  del  2016,   alcuni   interventi
rientranti nell'annualita' 2017 approvata con il predetto decreto  n.
216 del 2018; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, con il  quale,  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  sono  state  assegnate  le
economie  maturate  dalle  regioni  con  riferimento  ai   piani   di
intervento autorizzati con decreto interministeriale n. 640 del 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 21 giugno 2019, n. 550, con il quale si e' proceduto ad
autorizzare ulteriori interventi della  Regione  Emilia-Romagna  e  a
rettificare alcuni interventi della Regione Basilicata e Sardegna; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 31 luglio 2019, n. 687, con il quale il termine per  la
proposta di aggiudicazione per  gli  interventi  autorizzati  con  il
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 e' stato differito al 31 dicembre 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, con il quale si e' proceduto
all'assegnazione  delle   economie   maturate   dalle   regioni   con
riferimento ai piani di interventi autorizzati con il citato  decreto
interministeriale n. 390 del 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 21 gennaio  2020,  n.
23, con il quale e' stato prorogato al 30 giugno 2020 il  termine  di
aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 2 del 2019; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  8  marzo
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020,  14
aprile  2020  e  26  aprile  2020,  recanti  ulteriori   disposizioni
attuative  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica  da  Covid-19,  applicabili   sull'intero   territorio
nazionale; 
  Dato atto che tutti gli interventi  autorizzati  nell'ambito  delle
economie di cui ai decreti interministeriali n. 640 del 2015 e n. 390
del 2017 dovevano terminare, sulla base  del  contratto  di  progetto
stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Banca  europea
degli investimenti, entro il 15  ottobre  2020,  per  consentirne  la
rendicontazione entro il 31 dicembre 2020; 
  Considerato  che,  a  seguito  delle   misure   adottate   per   il
contenimento  dell'infezione  da  Covid-19,  non  risulta   possibile
rispettare il termine di conclusione dei lavori ne'  quello  relativo
al termine per l'aggiudicazione degli interventi finora autorizzati a
valere sulle sopracitate economie; 
  Dato atto che con nota del 16 marzo 2020 e' stato chiesto da  parte
del Ministero dell'istruzione  -  Ufficio  di  Gabinetto  alla  Banca
europea degli investimenti di concedere una proroga di  un  anno  del
contratto di progetto, per consentire il completamento dei lavori  e,
quindi, la relativa rendicontazione entro il 2021; 
  Considerato che la Banca europea degli investimenti  ha  comunicato
in data 4 maggio 2020 l'intervenuta  approvazione  della  proroga  al
mese di novembre 2021; 
  Ritenuto quindi possibile,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,
individuare i medesimi termini  di  aggiudicazione  degli  interventi
autorizzati con le economie relative ai mutui di cui ai  decreti  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015,  n.
640 e  6  giugno  2017,  n.  390  e  relativi  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019,  n.
2, 21 giugno 2019, n. 550 e 25 settembre 2019, n. 835; 
  Ritenuto altresi',  possibile  stabilire  il  medesimo  termine  di
conclusione dei lavori e rendicontazione  per  tutti  gli  interventi
autorizzati a valere sulle risorse  di  cui  ai  citati  decreti  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015,  n.
640 e 6 giugno 2017, n. 390; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Individuazione termini per proposta aggiudicazione 
                        e conclusione lavori 
 
  1. Il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte
degli enti locali beneficiari dei finanziamenti, di  cui  al  decreto
del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  3
gennaio 2019, n. 2 e di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550,  e'  fissato
al 31 ottobre 2020. 
  2. Il termine per la proposta di aggiudicazione da parte degli enti
locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre  2019,
n. 835, e' fissato al 31 ottobre 2020. 
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 e al  comma  2
determina la  decadenza  dai  contributi  concessi  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3  gennaio
2019,   n.   2,   con   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550 e con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  25
settembre 2019, n. 835. 
  4. Il termine per il completamento dei lavori e la  rendicontazione
degli interventi autorizzati  a  valere  sulle  risorse,  di  cui  ai
decreti  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  1°  settembre
2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390,  e'  prorogato  al  15  ottobre
2021. 
  Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge. 
 
    Roma, 12 giugno 2020 
 
                                                Il Ministro: Azzolina 
 

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1560