N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 8 luglio 2020
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria l'8 luglio 2020 (della Corte d'appello di Brescia). Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale per il reato di calunnia aggravata a carico di un senatore, parlamentare europeo all'epoca dei fatti - Deliberazione di insindacabilita' del Senato della Repubblica. - Deliberazione del Senato della Repubblica del 10 gennaio 2017.(GU n.30 del 22-7-2020 )
La Corte nell'ambito del giudizio di impugnazione promosso dalla parte civile Alfredo Robledo avverso la sentenza del Tribunale di Brescia pronunciata in data 3 febbraio 2017 che ha assolto Gabriele Albertini dai reati di calunnia aggravata commessi in Milano in data 22 ottobre 2012, ha pronunciato la seguente ordinanza; Esaminati gli atti; Premesso che con la citata sentenza Albertini Gabriele e' stato assolto dai seguenti addebiti: «A) del delitto di calunnia aggravata p. e p. dall'art. 368 e 61 n. 10 del codice penale perche', nel processo n. 3856/10 registro generale del Tribunale di Milano a carico di Arosio Carlo ed altri in corso di celebrazione avanti il giudice monocratico della 4ª sezione penale, gia' sentito in qualita' di testimone e quindi pienamente consapevole dei fatti, delle circostanze oggetto del dibattimento nonche' delle relative acquisizioni probatorie, con memoria dallo stesso sottoscritta, indirizzata al giudice del dibattimento dott. Maggi e depositata dall'avv.to Michelina Lamanna il 22 ottobre 2012 nella cancelleria della citata sezione penale, memoria il cui deposito e contenuto veniva comunicato alle parti processuali nel corso dell'udienza del 24 ottobre 2012 e successivamente trasmessa il 30 ottobre 2012 dal giudice del dibattimento al Procuratore della Repubblica di Milano "per quanto di competenza", sostenendo che dagli atti processuali sarebbe stata fatta sparire "dolosamente... in fase istruttoria" la documentazione predisposta dagli uffici comunali competenti concernente il calcolo di convenienza economica in relazione alla «emissione di titoli obbligazionari per finanziare l'estinzione anticipata dei finanziamenti a carico del bilancio comunale in essere con la CD. e P. ed altri istituti di credito» [operazione deliberata dal Consiglio comunale in data 16 giugno 2005], definendo altresi' come "fantasiosa" l'ipotesi fornita dal pubblico ministero circa l'inesistenza "ab initio" di tale valutazione di convenienza economica e concludendo con la seguente affermazione "... confermo che, ove la documentazione concernente la valutazione di convenienza economica non sia agli atti, cio' non possa che spiegarsi che con la sparizione dolosa dei medesimi, ad esclusivo conforto della tesi accusatoria", pienamente consapevole della innocenza del dott. Alfredo Robledo, [pubblico ministero titolare dell'attivita' di indagine preliminare ed incaricato di sostenere l'accusa nel relativo dibattimento] in quanto quale sindaco di Milano aveva partecipato alle principali fasi deliberative dell'operazione economica oggetto del processo penale, deliberazioni all'esito delle quali venne deciso di non affidare il cd. calcolo di convenienza economica richiesto dall'art. 41, comma 11° della legge n. 448/2001 ai competenti uffici comunali bensi' alle quattro banche che successivamente avrebbero finanziato l'operazione economica con l'emissione ed il successivo collocamento del bond e che stipularono con il comune il connesso contratto derivato, accusava il predetto magistrato dell'ufficio del pubblico ministero di tutta una serie di reati tra cui quelli di soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici e di abuso di ufficio. Reato commesso in Milano il 22 ottobre 2012. B) del delitto di calunnia aggravata p. e p. dall'art. 368 del cp n. 10 del codice penale perche' con esposto indirizzato il 22 ottobre 2012 al Ministro di giustizia quale titolare dell'azione disciplinare, sostenendo la sussistenza a carico del dott. Alfredo Robledo - procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano - di tutta una serie di elementi da cui desumere la reiterata commissione di reati da parte del magistrato nello svolgimento delle indagini che in passato gli erano state assegnate, tra cui abusi d'ufficio, omissioni, violenze private, intralcio alla giustizia ed altro, ed in particolare: 1) segnalando una serie di abusi da parte del dott. Robledo in occasione dell'assunzione di informazioni di Penco Giancarlo avvenuta sia nel pomeriggio che nella notte tra il 21 ed il 22 marzo 2003, escussione avvenuta nell'ambito del procedimento penale n. 9384/03 r.g.n.r. di cui il dottor Robledo era il titolare, abusi che gli sarebbero stati informalmente riferiti dallo stesso Penco e che sarebbero consistiti nell'utilizzo di metodi «da Gestapo» al fine di indurre il teste a rendere dichiarazioni ad esclusivo sostegno della prospettazione accusatoria [sostenendo in particolare che il Penco gli avrebbe riferito di essere stato prelevato da agenti della Guardia di finanza mentre si trovava al lavoro e senza aver ricevuto alcun avviso; che era stato in una stanza per ore alla costante presenza della PG che gli impediva ogni contatto con altre persone; che era stato interrogato ininterrottamente dalle 18,00 alle 2,00 di notte con domande ripetitive ed assillanti anche mediante l'utilizzo di espressioni del tipo «tanto non esci di qui finche' non ci dici la verita'» «se non dice il vero invece che a casa te ne vai a San Vittore» che «lo avrebbero mandato in totale confusione e indotto a dichiarare quanto secondo lui volevano sentirsi dire i giudici»]; segnalando inoltre che quanto indicato dal dottor Robledo nei verbali di escussione di Penco appariva particolarmente anomalo e poco plausibile in relazione sia all'orario di svolgimento sia soprattutto in ordine alla decisione di procedere alla mezzanotte ad un secondo atto istruttorio, cosi' evidenziando un arbitrario esercizio da parte del magistrato dei poteri e delle facolta' che gli sono riconosciute dalla legge in quanto avrebbe agito all'unico fine di danneggiare alcuni esponenti appartenenti ad una determinata parte politica; segnalando inoltre che il dott. Robledo non avrebbe interrotto l'atto istruttorio omettendo volontariamente di indagare il Penco «visto che gli necessitava quale teste per supportare la tesi accusatoria»; sostenendo infine che nel corso dell'attivita' istruttoria si erano verificati molti altri strani episodi al punto da ritenere che «la visione processuale del dott. Robledo fosse anche ispirata da fattori non giuridici»; 2) segnalando in relazione alla vicenda processuale relativa alla vendita delle azioni della societa' Serra Valle S.p.a., oggetto del procedimento numero 3543/06 della Procura di Milano, che il dott. Robledo, titolare del procedimento, avrebbe omesso volontariamente di procedere penalmente nei confronti di Filippo Penati, o di richiedere l'archiviazione del procedimento, per impedirne l'opposizione da parte del denunciante Comune di Milano (all'epoca rappresentato dall'Albertini) cosi' da «lasciare nell'oblio il fascicolo al fine di poterne, un giorno, chiederne l'archiviazione, non opponibile per l'intervenuta prescrizione delle ipotesi di reato»; segnalando inoltre, sempre in relazione alla medesima vicenda, il dott. Robledo avrebbe «volutamente cercato di far decorrere i termini di prescrizione» cosi' indicando all'organo ispettivo del Ministero la sussistenza di una «voluta omissione di atti d'ufficio»; segnalando infine che, benche' iscritto nel 2006, il procedimento penale sarebbe stato trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Monza solo nel 2011, pur in assenza di qualsivoglia attivita' istruttoria fin dal 2007; 3) segnalando come un'abitudine, rectius un «vizio», da parte del dott. Robledo quella di «lasciare in stand by i fascicoli quando coinvolgono una determinata area politica»; pienamente consapevole della sua innocenza, rivolgendosi con il predetto esposto al Ministro della giustizia che, a sua volta, incaricava per i necessari approfondimenti il capo dell'Ispettorato generale del Ministero che, per gli accertamenti di competenza, ne informava chiedendone contezza il Procuratore generale di Milano, accusava il predetto magistrato dell'ufficio del pubblico ministero di tutta una serie di reati tra cui quelli di abuso d'ufficio, omissione di atti di ufficio, intralcio alla giustizia ed altro. Reato commesso in Milano il 22 ottobre 2012»; Premesso che, specificatamente, Albertini Gabriele e' stato assolto quanto al capo A) per insussistenza del fatto e quanto al capo B) perche' il fatto non costituisce reato; Premesso che il Senato della Repubblica nella seduta del 10 gennaio 2017 ha deliberato che le dichiarazioni del senatore Albertini nelle missive oggetto dei fatti del presente procedimento penale costituiscono opinioni espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nella ipotesi di cui all'art. 68, comma 1 della Costituzione; Premesso che la sentenza di assoluzione e' stata appellata dalla Parte civile Robledo Alfredo la quale ha chiesto di sollevare conflitto di attribuzione avanti alla Corte costituzionale evidenziando che al momento delle dichiarazioni in oggetto Albertini non rivestiva ancora la carica di senatore della Repubblica e che comunque si tratterebbe di condotte estranee all'esercizio della funzione parlamentare; Rilevato che effettivamente Albertini Gabriele all'epoca dei fatti, ovvero alla data del 22 ottobre 2012, non rivestiva ancora la carica di senatore, avendo assunto tale carica dal marzo 2013; Considerato che pure difetta il nesso funzionale delle opinioni manifestate dall'Albertini con la attivita' parlamentare, atteso che tali dichiarazioni riguardano processi penali in relazione ai quali non vi e' alcuna connessione con l'attivita' legislativa; Osservato che tale nesso funzionale, diversamente, dovrebbe consistere non gia' in una semplice forma di collegamento di argomenti o di contesto con la attivita' parlamentare, ma piu' precisamente nella identificabilita' delle dichiarazioni quali espressione e forma divulgativa di tale attivita', per cui occorre che nella opinione manifestata all'esterno sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare (Corte costituzionale numeri 10, 56 e 82/2000); Considerato che del resto il Senato della Repubblica, nella seduta in data 4 dicembre 2014, ha ritenuto la propria incompetenza a deliberare su alcuni dei fatti in esame, sia pur nell'ambito di un processo civile e che successivamente il Parlamento europeo ha escluso che nei predetti fatti possa configurarsi la insindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare europeo Albertini; Ritenuto che ai fini della valutazione dei motivi di appello proposti dalla parte civile appare anzitutto necessario investire la Corte costituzionale del conflitto di attribuzione;
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la sospensione del presente giudizio penale e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo che la Corte: dichiari ammissibile il presente conflitto e nel merito dichiari che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Albertini Gabriele nella lettera indirizzata al giudice del Tribunale di Milano dott. Magi e depositata dall'avvocato Michelina Lamanna in data 22 ottobre 2012 nella cancelleria del tribunale, nonche' nell'esposto indirizzato al Ministero di giustizia quale titolare del potere disciplinare in pari data concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68 della Costituzione. Ordina che a cura della cancelleria la suesposta ordinanza venga notificata al Presidente del Senato. Roma, 24 aprile 2020 Il Presidente: Vacchiano L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 82/2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - n. 18 del 29 aprile 2020.