PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 28 luglio 2020 

Nomina  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   quale
soggetto  attuatore  per  misure  urgenti   relative   al   personale
scolastico. (Ordinanza n. 18). (20A04163) 
(GU n.189 del 29-7-2020)

 
                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                 per l'attuazione e il coordinamento 
              delle misure di contenimento e contrasto 
               dell'emergenza epidemiologica COVID-19 
 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministeri del 31 gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19; 
  Visti i decreti-legge: 
    23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni nella legge
5  marzo  2020,  n.  13,  recante  «Misure  urgenti  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
    25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
    16 maggio 2020, n. 33,  recante  «ulteriori  misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19»; 
  con i quali sono state prescritti,  fra  l'altro,  i  comportamenti
individuali volti ad evitare la diffusione del  virus,  fra  cui,  in
specifici casi, la quarantena volontaria e l'isolamento domiciliare; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  17
maggio   2020,   recante   disposizioni   attuative   dei    predetti
decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020,  n.  33,  e  in
particolare, l'allegato 10,  recante  i  criteri  per  protocolli  di
settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15  maggio
2020; 
  Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020,
recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario  nazionale  e
di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,   convertito,    con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto, in particolare, l'art. 112 del  predetto  decreto-legge  che
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia
nominato  un  Commissario  straordinario  per   l'attuazione   e   il
coordinamento delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne  definisce
funzioni  e  poteri,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  vigenti,
esercitabili anche attraverso «soggetti attuatori»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020 n. 0006119P4.8.1.4.1.,  con  il  quale,  all'art.  1,  il  dott.
Domenico Arcuri  e'  stato  nominato  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui
sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122; 
  Visti l'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  che,
per  i   lavoratori   dipendenti   del   settore   privato,   dispone
l'equiparazione  della  quarantena  alla   malattia   ai   fini   del
trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento; 
  Visto l'art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  che
prevede che il periodo trascorso in  malattia  o  in  quarantena  con
sorveglianza attiva,  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con
sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo  di
ricovero ospedaliero; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in
particolare, l'art.  8,  comma  8,  concernente  le  misure  volte  a
garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonche'  a
contenere  e  contrastare  l'eventuale  emergenza   sanitaria   nelle
istituzioni scolastiche statali; 
  Viste le deliberazioni del Comitato tecnico-scientifico di cui alle
ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del  3
febbraio 2020, n. 663 del 18 aprile 2020 e n. 673 del 15 maggio 2020: 
    n. 82, adottata nella seduta del 28 maggio 2020, con la quale  e'
stato approvato il  documento  conclusivo  relativo  alle  misure  di
contenimento  del  contagio  dal  virus  SARS-CoV-2  nell'ambito  del
settore della scuola per gli istituti di ogni ordine e grado ai  fini
dell'apertura del prossimo anno scolastico e 
    n. 90, adottata nella seduta del 22 giugno  2020,  con  il  quale
sono state date ulteriori indicazioni circa l'apertura  in  sicurezza
del prossimo anno scolastico, ponendo particolarmente  l'accento  sul
«miglioramento del controllo territoriale», in relazione al quale  il
CTS ha ritenuto «meritevole di considerazione l'eventuale attivazione
in  ambito  nazionale  sia  di  programmi  di  screening  in   ambito
scolastico, sia di un programma coordinato di campionamento random  o
per  classi  di  operatori  scolastici  e  studenti   per   l'analisi
molecolare d'identificazione dell'RNA di SARS - CoV - 2»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione n. R.0000039  del  26
giugno 2020 con il quale  e'  stato  adottato  il  documento  per  la
pianificazione delle attivita' scolastiche, educative e formative  in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione  per  l'anno
scolastico 2020-2021, recependo le predette indicazioni del CTS; 
  Vista la richiesta del Ministro della salute n.  0009137-P-  del  7
luglio 2020, di avviare le procedure di acquisto dei test sierologici
al fine di consentire la riapertura delle istituzioni scolastiche  in
condizioni di sicurezza; 
  Visti, nel decreto legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
    l'art. 26, comma 1, del che,  per  i  lavoratori  dipendenti  del
settore  privato,  dispone  l'equiparazione  della  quarantena   alla
malattia ai fini del trattamento economico previsto  dalla  normativa
di riferimento e 
    l'art. 87, comma 1, il quale prevede che il periodo trascorso  in
malattia o in quarantena con sorveglianza  attiva,  o  in  permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta  al  COVID-19,
e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero; 
  Ritenuto che la necessita' di assentarsi dagli istituti  scolastici
ed educativi per il periodo di  tempo  necessario  all'esecuzione  di
analisi sierologiche  per  la  ricerca  di  anticorpi  specifici  nei
confronti del virus SARS-CoV-2 e  quello  intercorrente  tra  l'esito
eventualmente positivo dell'analisi  eseguita  e  l'acquisizione  del
risultato del test molecolare  per  la  diagnosi  dell'infezione,  in
assenza  di  analoghe  tutele,  rappresenti  una  grave  remora  alla
partecipazione volontaria del personale docente e non docente e degli
educatori ai programmi di screening eventualmente  disposti,  minando
sostanzialmente il perseguimento degli  obiettivi  di  prevenzione  e
sorveglianza sanitaria  che  gli  stessi  si  prefiggono  nonche'  il
raggiungimento di idonei livelli di tutela della  sicurezza  e  della
salute sui luoghi di lavoro; 
  Vista  la  circolare  (messaggio)  n.  2584  del  24  giugno  20202
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, recante indicazioni
operative per il  riconoscimento  della  tutela  previdenziale  della
malattia, in attuazione dell'art. 26  del  decreto-legge  n.  18  del
2020, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  27  del  2020,
rubricato «Misure urgenti per la tutela del periodo  di  sorveglianza
attiva dei lavoratori del settore privato; 
  Ritenuto  che  sussistano   i   presupposti   per   assicurare   il
riconoscimento di una tutela analoga a quella prevista dai menzionati
articoli 26, comma 1, e 87, comma 1, del  decreto  legge  n.  18  del
2020, convertito dalla legge n.  27  del  2020,  per  il  periodo  di
assenza dal luogo di lavoro  del  personale  docente  e  non  docente
nonche' degli educatori, per il tempo  necessario  all'esecuzione  di
analisi sierologiche  per  la  ricerca  di  anticorpi  specifici  nei
confronti del virus SARS-COV-2 e  quello  intercorrente  tra  l'esito
eventualmente  positivo  e  l'acquisizione  del  risultato  del  test
molecolare per la diagnosi dell'infezione; 
  Vista la  straordinaria  necessita'  di  disporre  con  urgenza  di
informazioni complete sullo stato immunitario del personale docente e
non docente e degli educatori, al fine  di  adottare  le  conseguenti
misure  organizzative  idonee  ad  assicurare,  nelle  more   di   un
intervento normativo di  prossima  adozione,  che  l'imminente  avvio
dell'anno scolastico 2020/2021 e del calendario annuale  dei  servizi
educativi per l'infanzia 2020/2021, avvenga con il minor  rischio  di
pregiudizio per la salute pubblica; 
 
                               Nomina: 
 
  Il Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del  Consiglio
dei ministri e l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale,  per
quanto di rispettiva competenza, quali soggetti attuatori perche', in
ragione di quanto statuito nelle premesse, nelle more di un imminente
intervento   normativo   in   materia,   adottino,   anche   mediante
l'integrazione delle comunicazioni e delle circolari  gia'  diramate,
ogni atto idoneo a chiarire  che  per  il  personale  docente  e  non
docente nonche' per  gli  educatori  delle  istituzioni  del  sistema
nazionale  di  istruzione,  compresa  l'universita',  dei  centri  di
formazione professionale regionale, delle scuole private,  anche  non
paritarie, e dei servizi educativi  per  l'infanzia,  il  periodo  di
assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra  l'esito,
eventualmente  positivo,  riscontrato   all'esecuzione   di   analisi
sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti  del
virus SARS-CoV-2 e l'acquisizione del risultato del  test  molecolare
per la diagnosi dell'infezione, sia equiparato, previa  presentazione
di idoneo  certificato  medico  rilasciato  dal  medico  di  medicina
generale e/o dalla ASL competente, al periodo  della  quarantena,  ai
fini del riconoscimento  del  trattamento  economico  previsto  dalla
normativa vigente. 
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 luglio 2020 
 
                                 Il Commissario straordinario: Arcuri