N. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 giugno 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 19 giugno  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure
  urgenti  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da   Covid-19   -
  Disposizioni sui criteri premianti  di  aggiudicazione  nell'ambito
  del subappalto a microimprese, piccole e medie  imprese  e  imprese
  localizzate sul territorio provinciale. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure
  urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 -  Soglie
  per  prestazioni  professionali  per  l'affidamento   dei   servizi
  attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi  ad  essi
  connessi - Facolta' di affidamento diretto, previa consultazione di
  tre professionisti, ove esistenti, per servizi di  importo  pari  o
  superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure
  urgenti  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da   Covid-19   -
  Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto  soglia  UE  e
  affidamenti diretti - Appalti di lavori di interesse provinciale di
  importo pari o superiore a  2.000.000  di  euro  e  inferiore  alla
  soglia UE. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure
  urgenti  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da   Covid-19   -
  Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di
  affidamento  -  Sospensione,  per  tutte  le  procedure  di   gara,
  dell'obbligo di corredare l'offerta con una garanzia  in  forma  di
  fideiussione  o  cauzione,  denominata   garanzia   provvisoria   -
  Previsione  che  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  alla
  stipula  del  contratto  anche  in  pendenza  della  verifica   dei
  requisiti di partecipazione, salvo il rispetto  delle  prescrizioni
  imposte dalla normativa antimafia -  Previsione  che  il  contratto
  contenga  una  clausola  risolutiva  espressa  nel  caso  di  esito
  negativo dell'accertamento del possesso  dei  requisiti  successivo
  alla stipula. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure
  urgenti  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da   Covid-19   -
  Esecuzione   del   contratto   e   pagamenti    -    Ammissibilita'
  dell'esecuzione  in  via  d'urgenza  per  tutte  le  procedure   di
  affidamento  di  appalti  di  lavori,   servizi   e   forniture   -
  Possibilita' di aggiungere all'importo dei lavori  eseguiti  il  60
  per cento del valore dei materiali provvisti  a  pie'  d'opera,  da
  valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, a prezzi di stima  -
  Pagamento in acconto dell'80 per cento del valore  delle  forniture
  consegnate e accettate dal direttore/direttrice dell'esecuzione del
  contratto, benche' non ancora inventariate. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure
  urgenti  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da   Covid-19   -
  Anticipazione  del  prezzo  -  Previsione  della  possibilita'   di
  aumentare l'importo dell'anticipazione del prezzo fino  al  40  per
  cento. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure
  urgenti  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da   Covid-19   -
  Previsione della possibilita' di prorogare la durata dei  contratti
  di appalto e di concessione in corso di esecuzione per  ragioni  di
  interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie  anche  oltre
  il termine previsto nell'opzione di proroga  indicata  inizialmente
  nel bando e nei documenti di gara. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure
  urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 -  Limite
  temporale di applicazione delle norme speciali. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano  16  aprile  2020,  n.  3
  (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia  autonoma  di
  Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e  altre  disposizioni),
  artt. 13, comma 1, 14, 16, 17, 18, 19, 22 e 23. 
(GU n.31 del 29-7-2020 )
     Ricorso ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri   in   carica,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  c.f.  80224030587,  n.  fax
0696514000  ed  indirizzo  p.e.c.  per  il  ricevimento  degli   atti
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici  domicilia  in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    contro la Provincia autonoma di Bolzano,  (c.f.  00390090215)  in
persona del Presidente in carica pro  tempore,  con  sede  in  Piazza
Silvius   Magnago   1,   c.a.p.   39100   Bolzano   (indirizzo   pec:
adm@pec.prov.bz.it); 
    per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 13 (comma 1), 14, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 della legge  della
Provincia autonoma di Bolzano n. 3  del  16  aprile  2020  intitolata
«Variazioni al bilancio di previsione  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e  2022  e  altre  disposizioni»,
pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 16 aprile  2020,  per  contrasto  con
l'art. 117, primo  comma  della  Costituzione  (nella  parte  in  cui
prevede che la legislazione regionale si esercita  nel  rispetto  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario)  nonche'  con  l'art.
117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione, in relazione
agli articoli 32 (commi 7, 8 e 9), 35 (comma 8), 93, 95 (comma  6)  e
157 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  ed  agli
articoli 3, 49,  101,  102  e  106  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), nonche' agli articoli 67 e 72,  paragrafi
1 e 5, della direttiva 2014/24/UE nonche' all'art. 43, paragrafi 1  e
5, della direttiva 2014/23/UE; in  violazione  dei  limiti  statutari
previsti dagli articoli 4 (comma 1) e 8 (comma 1, n. 17) del  decreto
del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670  recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
    in forza della delibera assunta dal Consiglio dei ministri  nella
seduta del 5 giugno 2020. 
    Le  suddette   disposizioni   legislative   provinciali   vengono
impugnate per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. - Premessa. 
    La Provincia autonoma di Bolzano ha emanato la legge n. 3 del  16
aprile 2020 contenente,  tra  l'altro,  disposizioni  in  materia  di
contratti pubblici. Gli  articoli  in  epigrafe  indicati  presentano
profili di illegittimita' costituzionale -  che  verranno  illustrati
nei successivi paragrafi - perche'  eccedono  i  limiti  fissati  dal
riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni a statuto
speciale e le province autonome recando disposizioni in contrasto con
la disciplina euro-unitaria e con la normativa statale in materia  di
appalti e concessioni, nonche' in  violazione  dei  limiti  statutari
secondo i quali  la  potesta'  legislativa  provinciale  deve  essere
esercitata  in  armonia  con  la  Costituzione  e  con   i   principi
dell'ordinamento giuridico  della  Repubblica  nonche'  nel  rispetto
degli  obblighi  internazionali  e  delle  norme  fondamentali  delle
riforme economico-sociali della Repubblica. 
    Con specifico riferimento al riparto delle competenze legislative
tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
in ordine alla disciplina dei  contratti  pubblici,  si  richiama  la
sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2019, secondo  cui  e'
pacifico «che le  disposizioni  del  codice  dei  contratti  pubblici
regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia  della
tutela della concorrenza; esse inoltre vanno ascritte all'area  delle
norme fondamentali delle  riforme  economico-sociali,  nonche'  delle
norme con  le  quali  lo  Stato  ha  dato  attuazione  agli  obblighi
internazionali nascenti dalla partecipazione  dell'Italia  all'Unione
europea (sentenze n. 263 del 2016, n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del
2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010).  Le
disposizioni  dello  stesso   codice   che   regolano   gli   aspetti
privatistici della  conclusione  ed  esecuzione  del  contratto  sono
riconducibili all'ordinamento civile (sentenze n. 176 del 2018  e  n.
269 del 2014); esse, poi, recano principi dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica (sentenze n. 269 del 2014 e n. 187 del 2013) e norme
fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze n. 74  del  2012,
n. 114 del 2011 e n. 221 del 2010). Le considerazioni che  precedono,
espresse nella vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), devono essere
confermate anche in relazione al decreto legislativo n. 50  del  2016
(d'ora in avanti: nuovo codice dei contratti  pubblici),  che  ne  ha
preso il posto, in attuazione della legge delega 28 gennaio 2016,  n.
11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,
sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente  in
materia  di  contratti  pubblici  relativi  a   lavori,   servizi   e
forniture)». 
    Occorre altresi' evidenziare che il disposto di cui al previgente
art. 4, comma 5, del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  oggi
riprodotto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo  n.  50/2016
(codice dei contratti pubblici), a mente  del  quale  «le  Regioni  a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano  adeguano
la propria  legislazione  secondo  le  disposizioni  contenute  negli
statuti e nelle relative norme di attuazione», deve leggersi, secondo
le indicazioni fornite dalla  Corte  costituzionale,  nel  senso  che
«impone anche alle regioni ad autonomia speciale (in assenza di norme
statutarie attributive di competenze nelle materie cui afferiscono le
norme del Codice dei contratti) di conformare la propria legislazione
in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice  stesso»
(sent. n. 411 del 2008, in riferimento  allo  statuto  della  Regione
Sardegna, il cui art. 3, lettera e), attribuisce  alla  medesima  una
competenza legislativa primaria in  materia  di  lavori  pubblici  di
interesse regionale, alla quale, quindi, non  appartengono  le  norme
relative  alle  procedure  di  gara  e  all'esecuzione  del  rapporto
contrattuale: tali settori -  per  la  Corte  -  sono  oggetto  delle
disposizioni del citato Codice, alle quali, pertanto, il  legislatore
regionale avrebbe dovuto adeguarsi). 
    Oltre a cio', si segnala che  la  Corte  costituzionale  ha  piu'
volte affermato (sent. n. 536 del 2002) che,  nel  caso  in  cui  una
materia attribuita dallo  Statuto  speciale  alla  potesta'  primaria
delle  regioni  a  statuto  speciale  o   delle   province   autonome
interferisca in tutto o in parte con un ambito  spettante,  ai  sensi
dell'art. 117, comma 2, Cost., alla  potesta'  legislativa  esclusiva
statale, il legislatore nazionale  puo'  incidere  sulla  materia  di
competenza regionale/provinciale qualora  l'intervento  sia  volto  a
garantire  standards  minimi  e  uniformi,  trattandosi   di   limiti
unificanti  che  rispondano  a  esigenze  riconducibili   ad   ambiti
riservati alla competenza esclusiva dello Stato. 
    Sulla base di tali premesse si deducono  i  seguenti  profili  di
illegittimita' delle norme provinciali impugnate. 
2.  -  Illegittimita'  dell'art.  13  (comma  1)  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020  per  contrasto
con  l'art.  117,  primo  e  secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione, in relazione all'art. 67  della  direttiva  24/2014/UE,
all'art. 95, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e
agli articoli 3, 49, 101, 102 e 106 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
    L'art.  13  detta  «disposizioni   sui   criteri   premianti   di
aggiudicazione nell'ambito del subappalto a microimprese,  piccole  e
medie imprese e imprese localizzate sul territorio  provinciale».  Al
comma 1 prevede la possibilita'  di  aggiudicare  lavori,  servizi  e
forniture  con   il   criterio   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa sulla base di criteri «qualitativi, sia discrezionali che
tabellari» che vengono individuati in una serie di impegni  da  parte
del concorrente elencati nelle lettere a), b), c) ed e). 
    Tale norma contrasta con l'art. 67 della direttiva  24/2014/UE  e
con l'art. 95, comma 6, decreto  legislativo  n.  50/2016  secondo  i
quali i criteri di valutazione dell'offerta devono essere  oggettivi,
come  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o   sociali,   connessi
all'oggetto dell'appalto. Al contrario, gli elementi  di  valutazione
individuati nella norma provinciale in esame -  quali  gli  «impegni»
ivi elencati - non soddisfano i suddetti  requisiti  di  oggettivita'
attinenti agli aspetti qualitativi, ambientali o sociali. 
    Inoltre gli  impegni  sub  b)  e  d)  dell'art.  13  della  legge
provinciale impugnata (ovvero l'impegno del concorrente  di  affidare
in subappalto e di acquisire  le  forniture  necessarie  da  «imprese
localizzate  sul  territorio  provinciale»)  hanno   un   illegittimo
carattere discriminatorio laddove favoriscono le imprese  locali.  Al
riguardo si  richiama  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.
440/2006, in cui si legge che la Corte «ha gia'  avuto  occasione  di
affermare che "discriminare le imprese sulla base di un  elemento  di
localizzazione  territoriale"   contrasta   con   il   principio   di
eguaglianza, nonche' con il principio in base  al  quale  la  regione
"non puo' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni" e "non
puo' limitare il diritto dei cittadini  di  esercitare  in  qualunque
parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro"
(art. 120, secondo e terzo comma, della  Costituzione)  (sentenza  n.
207 del 2001). Da tale principio, "che vincola  anche  le  regioni  a
statuto speciale", e che piu' volte  e'  stato  ritenuto  applicabile
all'esercizio di attivita' professionali ed economiche (sentenze n. 6
del 1956, n. 13 del 1961, n. 168 del 1987, n. 372 del  1989,  n.  362
del 1998), discende anche "il divieto per i legislatori regionali  di
frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel
proprio ambito territoriale, di servizi di carattere  imprenditoriale
da parte di  soggetti  ubicati  in  qualsiasi  parte  del  territorio
nazionale (nonche', in base ai principi comunitari sulla liberta'  di
prestazione dei servizi, in qualsiasi paese  dell'Unione  europea)  "
(sentenza n. 207 del 2001)». 
    Pertanto, la  disposizione  in  esame  disciplina  i  criteri  di
valutazione dell'offerta  investendo  le  materie  trasversali  della
tutela della concorrenza,  delle  norme  fondamentali  delle  riforme
economico-sociali e dell'ordine  pubblico,  di  competenza  esclusiva
della potesta' legislativa statale, in violazione  dei  limiti  della
competenza statutaria ed in contrasto con il diritto  eurounitario  e
con il codice dei contratti  pubblici.  Essa  inoltre  contrasta  con
l'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE),
che vieta le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei  cittadini
dell'Unione e con  il  piu'  generale  principio  della  concorrenza,
desumibile dagli articoli 3, 101, 102 e 106 TFUE. 
3. - Illegittimita' dell'art. 14 della legge della Provincia autonoma
di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020  per  contrasto  con  l'art.  117,
primo e secondo comma, lettera e)  della  Costituzione  in  relazione
all'art. 157, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
agli articoli 3, 101,  102  e  106  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
    L'art.  14,  nel   disciplinare   le   soglie   per   prestazioni
professionali    per    l'affidamento    dei    servizi     attinenti
all'architettura e all'ingegneria e dei servizi connessi, prevede  la
possibilita' dell'affidamento diretto, previa  consultazione  di  tre
professionisti ove esistenti, dei servizi di importo pari o superiore
a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro. 
    Tale disposizione e' in contrasto con l'art. 157,  comma  2,  del
codice dei  contratti  pubblici  che  detta  una  disciplina  diversa
secondo la quale «Gli incarichi di  progettazione,  di  coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di
coordinamento della sicurezza in ,fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro  possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del
procedimento, nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,
parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo  la
procedura prevista dall'art. 36, comma 2,  lettera  b);  l'invito  e'
rivolto ad almeno cinque  soggetti,  se  sussistono  in  tale  numero
aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
Gli incarichi di  importo  pari  o  superiore  a  100.000  euro  sono
affidati secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titoli III  e  IV
del presente codice.». 
    La norma  provinciale  in  esame  interviene  quindi  in  materie
trasversali riservate alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato, quali la tutela della concorrenza le norme fondamentali  delle
riforme  economico-sociali  e   l'ordine   pubblico,   dettando   una
disciplina diversa da quella statale sulle procedure  di  affidamento
degli  appalti  (Corte  costituzionale  n.  322/2008).  Essa  inoltre
contrasta  con  il  piu'  generale   principio   della   concorrenza,
desumibile dagli  articoli  3,  101,  102  e  106  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea  in  quanto  prevede  l'affidamento
diretto senza confronto concorrenziale  al  di  fuori  delle  ipotesi
previste dalla disciplina statale. 
4. - Illegittimita' dell'art. 16 della legge della Provincia autonoma
di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020  per  contrasto  con  l'art.  117,
primo e secondo comma, lettera e)  della  Costituzione  in  relazione
all'art. 36, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e
agli articoli 3, 101,  102  e  106  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
    L'art. 16 («Procedura negoziata senza previa pubblicazione  sotto
soglia UE e affidamenti diretti») prevede che, fermo restando  quanto
disposto dall'art. 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015 n. 16,
per gli appalti di lavori di interesse provinciale di importo pari  o
superiore a 2.000.000 di euro e inferiore alla soglia UE,  l'  invito
mediante procedura negoziata sia rivolto ad almeno  dodici  operatori
economici, ove esistenti. 
    Tale norma contrasta con  l'art.  36,  comma  2  del  codice  dei
contratti pubblici il quale,  nel  disciplinare  i  «contratti  sotto
soglia» dispone quanto segue: «Fermo restando quanto  previsto  dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di ricorrere alle  procedure
ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento   di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie  di  cui
all'art. 35, secondo le seguenti modalita': [ ] d) per affidamenti di
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e  .fino  alle
soglie di cui all'art. 35 [euro 5.225.000,00] mediante  ricorso  alle
procedure di cui all'art. 60, fatto salvo quanto  previsto  dall'art.
97, comma 8.». 
    A  differenza  della  norma   legislativa   statale,   la   norma
provinciale estende la procedura  negoziata  con  invito  rivolto  ad
almeno dodici operatori economici (prevista dall'art. 26 della  legge
provinciale n. 16/2015 per lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
1.000.000 di euro e inferiore a 2.000.000 di euro) all'affidamento di
lavori di importo da 2.000.000 di euro fino a 5.225.000 di  euro,  in
luogo della procedura aperta prevista  dalla  norma  statale  con  il
richiamo  dell'art.  60  del  codice  dei  contratti   pubblici.   La
previsione della procedura negoziata fino alla  soglia  di  rilevanza
euro-unitaria  determina  una  diversita'  di  disciplina  idonea  ad
incidere negativamente sul livello complessivo del regime  di  tutela
della concorrenza in contrasto con gli articoli 3, 101, 102 e 106 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
    Sul punto si richiama la sentenza della Corte  costituzionale  n.
160/2009, secondo cui «la competenza statale  in  materia  di  tutela
della concorrenza ricomprende anche  la  disciplina  delle  procedure
negoziate. La indicazione, inflitti,  dei  rigorosi  presupposti  che
autorizzano il ricorso a tali procedure si inserisce in un ambito  di
disciplina unitario finalizzato ad assicurare un  sistema  di  tutela
uniforme sull'intero territorio nazionale, che consenta la deroga  ai
normali  metodi  di  gara  soltanto  in  presenza  delle   condizioni
puntualmente individuate dal legislatore statale». 
5. - Illegittimita' dell'art. 17 della legge della Provincia autonoma
di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020  per  contrasto  con  l'art.  117,
primo e secondo  comma,  lettera  e)  ed  l)  della  Costituzione  in
relazione all'art. 32, commi 7, 8 e  9  e  all'art.  93  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e agli articoli 3, 101, 102  e  106
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
    L'art. 17 («Accelerazione delle procedure  e  accesso  delle  PMI
alle procedure di affidamento») al comma  1  prevede  la  sospensione
dell'obbligo per tutte le procedure di gara, di qualsiasi tipo e  per
qualunque importo, di corredare l'offerta con una garanzia  in  forma
di fideiussione o cauzione, denominata garanzia provvisoria. 
    Tale norma e' in contrasto con l'art. 93, comma 1, del codice dei
contratti  pubblici  il  quale  prevede  invece  che  l'offerta   sia
corredata  da  una   garanzia   fideiussoria,   denominata   garanzia
provvisoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando  o
nell'invito, sotto forma di cauzione  o  di  fideiussione,  a  scelta
dell'offerente. La disposizione provinciale in esame, nell'introdurre
una deroga al suddetto obbligo previsto dalla  legislazione  statale,
determina il rischio di un pregiudizio per la stazione  appaltante  a
tutela  della  quale  viene  prevista  la  suddetta  garanzia   dalla
disciplina statale. 
    L'art. 17 comma 2 prevede  che  le  stazioni  appaltanti  possano
procedere alla stipula del contratto anche in pendenza della verifica
dei requisiti di partecipazione, salvo il rispetto delle prescrizioni
della normativa antimafia, e con l'introduzione nel contratto di  una
clausola  risolutiva  espressa  che  consenta  la   risoluzione   del
contratto in caso di successivo esito  negativo  della  verifica  dei
requisiti di partecipazione. 
    Tale disposizione contrasta con l'art. 32, commi 7,  8  e  9  del
codice  dei  contratti  pubblici  il   quale   prevede   invece   che
l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del  possesso
dei prescritti requisiti e detta  una  disciplina  dettagliata  della
fase di stipulazione del contratto. Inoltre si tratta di disposizione
incompatibile con  il  principio  secondo  il  quale  -  al  fine  di
garantire  una  concorrenza  effettiva  -  non   e'   consentita   la
partecipazione alle gare di operatori economici  non  idonei,  per  i
quali sussistono i motivi di esclusione previsti dalla legge. 
    L'art. 17, commi  1  e  2,  della  legge  provinciale  in  esame,
legiferando sulle materie trasversali della tutela della concorrenza,
delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dell'ordine
pubblico e dell'ordinamento civile,  di  competenza  esclusiva  dello
Stato, detta disposizioni  in  contrasto  col  codice  dei  contratti
pubblici e in violazione dei limiti statutari nonche' dell'art.  117,
primo comma e secondo comma, lettere e)  e  l),  della  Costituzione.
Essa  inoltre  contrasta  con  il  piu'  generale   principio   della
concorrenza, desumibile dagli articoli 3, 101, 102 e 106 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea. 
6. - Illegittimita' dell'art. 18 della legge della Provincia autonoma
di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020  per  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera e)  ed  l)  della  Costituzione  in  relazione
all'art. 101, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
    L'art. 18  («Esecuzione  del  contratto  e  pagamenti»)  consente
l'esecuzione in via d'urgenza per tutte le procedure  di  affidamento
di appalti di lavori, servizi e forniture e  prevede  che,  anche  in
deroga alle previsioni contrattuali, al fine di sostenere le  imprese
esecutrici negli appalti di lavori, all'importo dei  lavori  eseguiti
puo' essere aggiunto  il  60  per  cento  del  valore  dei  materiali
provvisti a pie' d'opera, destinati  ad  essere  impiegati  in  opere
definitive facenti parte dell'appalto e accettati dal  direttore  dei
lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto,  ai  prezzi
di stima. Inoltre la norma dispone (al comma 3) che, anche in  deroga
alle previsioni contrattuali  e  al  fine  di  sostenere  le  imprese
fornitrici negli appalti di forniture, si proceda con il pagamento in
acconto dell'80 per cento del valore  delle  forniture  consegnate  e
accettate dal direttore dei lavori o  dal  direttore  dell'esecuzione
del contratto, benche' non ancora inventariate. 
    Tale norma e' in contrasto con l'art. 101, comma 3 del codice dei
contratti pubblici il quale demanda al direttore dei  lavori  (ovvero
al direttore dell'esecuzione) la valutazione degli aspetti tecnici ed
economici del contratto in conformita'  alle  prescrizioni  stabilite
nel capitolato speciale di' appalto disponendo che: «Il direttore dei
lavori,  con  l'ufficio  di  direzione  lavori,  ove  costituito,  e'
preposto   al   controllo   tecnico,   contabile   e   amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento affinche' i lavori siano  eseguiti  a
regola d'arte ed in  conformita'  al  progetto  e  al  contratto.  Il
direttore dei lavori ha la responsabilita' del coordinamento e  della
supervisione dell'attivita'  di  tutto  l'ufficio  di  direzione  dei
lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore  in  merito
agli aspetti tecnici ed economici del  contratto.  Il  direttore  dei
lavori  ha  la  specifica   responsabilita'   dell'accettazione   dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e  qualitativo
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche  meccaniche  e  in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche  per  le  costruzioni
vigenti.». 
    La norma provinciale in esame, investendo le materie  trasversali
della  tutela  della  concorrenza,  delle  norme  fondamentali  delle
riforme economico-sociali, dell'ordine  pubblico  e  dell'ordinamento
civile, riservate alla potesta' legislativa  esclusiva  dello  Stato,
contiene disposizioni in contrasto con  la  legislazione  statale  in
violazione dei limiti della competenza statutaria  e  dell'art.  117,
secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione. 
7. - Illegittimita' dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma
di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020  per  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera e)  ed  l)  della  Costituzione  in  relazione
all'art. 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
    L'art. 19 («Anticipazione del prezzo») dispone che sul valore dei
contratti d'appalto di lavori, nonche' dei  servizi  e  forniture  ad
esecuzione istantanea, viene calcolato  l'importo  dell'anticipazione
del prezzo, che potra' essere aumentato fino  al  40  per  cento,  da
corrispondere all'appaltatore entro  quindici  giorni  dall'effettivo
inizio della prestazione. 
    Tale norma contrasta con l'art. 35,  comma  18,  del  codice  dei
contratti pubblici che determina l'importo  dell'anticipazione  nella
misura del 20 per cento senza prevedere la possibilita' di aumento di
detta  percentuale  («Sul  valore  del  contratto  di  appalto  viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del  prezzo  pari  al  20  per
cento  da  corrispondere  all'appaltatore   entro   quindici   giorni
dall'effettivo inizio della prestazione»). 
    La norma provinciale in esame, investendo le materie  trasversali
della  tutela  della  concorrenza,  delle  norme  fondamentali  delle
riforme economico-sociali, dell'ordine  pubblico  e  dell'ordinamento
civile, riservate alla potesta' legislativa  esclusiva  dello  Stato,
contiene disposizioni in contrasto con  la  legislazione  statale  in
violazione dei limiti della competenza statutaria  e  dell'art.  117,
secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione. 
8. - Illegittimita' dell'art. 22 della legge della Provincia autonoma
di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020  per  contrasto  con  l'art.  117,
primo comma  e  secondo  comma,  lettera  e)  della  Costituzione  in
relazione all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
all'art. 72, paragrafi 1 e  5,  della  direttiva  2014/24/UE  nonche'
all'art. 43, paragrafi 1 e  5,  della  direttiva  2014/23/UE  a  agli
articoli 3, 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. 
    L'art. 22 (Regime della proroga dei contratti di appalto e  delle
concessioni)  dispone  che  «Fermo  restando  quanto  previsto  dalla
normativa  statale,  la  durata  dei  contratti  di  appalto   e   di
concessione in corso di esecuzione puo' essere prorogata per  ragioni
di interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie anche  oltre
il termine eventualmente previsto nell'opzione  di  proroga  indicata
inizialmente nel bando e nei documenti di gara». 
    Tale norma contrasta con  l'art.  72,  paragrafi  1  e  5,  della
direttiva 2014/24/UE, con l'art. 43, paragrafi 1 e 5, della direttiva
2014/23/UE, cui e' stata data attuazione dall'art. 106 del codice dei
contratti pubblici. 
    Le  suddette  norme  euro-unitarie,  aventi  analogo   contenuto,
costituiscono il quadro della procedura di modifica contrattuale  nel
cui  ambito  va  valutata  la  proroga  prevista  dalla  disposizione
provinciale in esame. Esse prevedono che i contratti di appalto e  le
concessioni possono essere modificati senza una  nuova  procedura  di
aggiudicazione «se  le  modifiche,  a  prescindere  dal  loro  valore
monetario, sono state previste nei  documenti  di  gara  iniziali  in
clausole chiare, precise e inequivocabili,  che  possono  comprendere
clausole di revisione dei prezzi, o opzioni» (articoli 72,  paragrafo
1, direttiva 2014/24/UE e 43, paragrafo 1, direttiva 2014/23/UE). 
    Cio' sta a  significare  che  «allorche'  la  possibilita'  della
"proroga" contrattuale sia resa nota ai concorrenti  sin  dall'inizio
delle operazioni di gara, cosicche' ognuno possa formulare le proprie
offerte in  considerazione  della  durata  eventuale  del  contratto,
nessuna lesione  dell'interesse  pubblico  alla  scelta  del  miglior
contraente   e'   possibile   riscontrare,   ne'    alcuna    lesione
dell'interesse  generale  alla   libera   concorrenza,   essendo   la
fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela  della
concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti
nell'ipotesi in cui  [la  stazione  appaltante]  avesse  operato,  ab
initio, una scelta "secca" per la piu' lunga  durata  del  contratto»
(Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2013, n. 3580). 
    Entrambe le disposizioni euro-unitarie richiamate dispongono  che
«una  nuova  procedura  d'appalto/concessione  in  conformita'  della
presente direttiva e' richiesta per modifiche delle  disposizioni  di
un  contratto  pubblico/concessione  durante  il  periodo  della  sua
validita' diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2 (articoli 72,
paragrafo 5, direttiva  2014/24/UE,  e  43,  paragrafo  5,  direttiva
2014/23/UE). Cio' comporta che  un  prolungamento  non  previsto  nei
documenti di gara o una proroga oltre i limiti temporali  consentiti,
sono da equipararsi ad un affidamento senza gara (in tal senso  Cons.
Stato n. 850/2010, n. 2459/2012, n. 2459, n. 1555/2009). 
    Pertanto, non e' compatibile con la  normativa  euro-unitaria  in
materia di contratti pubblici, come recepita dal codice dei contratti
pubblici, una seconda proroga degli affidamenti vigenti  come  quella
consentita dalla disposizione provinciale in esame la quale  viene  a
tradursi in un'elusione da parte dello  Stato  italiano  dei  vincoli
derivanti dall'appartenenza  all'Unione  europea  in  relazione  alla
mancata osservanza della disciplina stabilita dal legislatore europeo
riguardo alle  modifiche  contrattuali.  Infatti,  prevedere  che  un
contratto possa  durare  «oltre  il  termine  eventualmente  previsto
nell'opzione  di  proroga  indicata  inizialmente  nel  bando  e  nei
documenti   di   gara»   contrasta   con   la   suddetta   disciplina
euro-unitaria, come  recepita  nel  codice  dei  contratti  pubblici,
trattandosi di una modifica contrattuale  non  rientrante  in  quelle
ammissibili senza una nuova procedura di aggiudicazione. 
    Infine, non appare conforme al  principio  di  libera  iniziativa
economica, ex art. 41 Cost., l'imposizione alle  imprese  attualmente
affidatarie  dei  contratti  di  appalto  e  di  concessione  di  una
obbligatoria proroga contrattuale, alle condizioni  in  essere  (cfr.
Tribunale  amministrativo  regionale  Toscana,  n.  991/2014   e   n.
859/2015). 
    La norma provinciale in esame, investendo le materie  trasversali
della  tutela  della  concorrenza,  delle  norme  fondamentali  delle
riforme economico-sociali, dell'ordine  pubblico  e  dell'ordinamento
civile, riservate alla potesta' legislativa  esclusiva  dello  Stato,
contiene disposizioni in contrasto con la disciplina euro-unitaria  e
con legislazione statale in violazione dei  limiti  della  competenza
statutaria e dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettere e) e
l), della Costituzione. Essa inoltre contrasta con il  piu'  generale
principio della concorrenza, desumibile dagli articoli 3, 101, 102  e
106 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
9. - Illegittimita' dell'art. 23 della legge della Provincia autonoma
di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020  per  contrasto  con  l'art.  117,
primo e secondo comma, lettera e) ed l) della Costituzione. 
    L'art. 23 («Limite temporale di applicazione»)  prevede  che  «le
disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17,  18,  19  e  22
sono  norme  speciali  per  far  fronte  all'emergenza  sanitaria  ed
economica causata dal virus SARS-Cov-2, per cui  cessano  di  trovare
applicazione a partire dal 15 aprile 2022». 
    Anche  tale  norma  viola  i  limiti  statutari  della   potesta'
legislativa provinciale  perche'  gli  interventi  legislativi  delle
regioni e delle province autonome devono essere armonizzati non  solo
con il complesso della disciplina statale  ordinaria  in  materia  di
contratti pubblici ma anche con la disciplina  emergenziale  adottata
dallo Stato per fronteggiare, sul piano sanitario  ed  economico,  la
diffusione  del  contagio  causato  dal  virus  Covid-19  il   quale,
riguardando tutto il territorio nazionale, non puo'  essere  lasciato
alle singole discipline adottate a livello locale. 
    Pertanto, le iniziative legislative provinciali,  dirette  a  far
fronte alla suddetta emergenza sanitaria ed  economica,  non  possono
avere una durata differenziata nei rispettivi territori in assenza di
una armonizzazione a livello nazionale. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   come   sopra
rappresentato   e   difeso,   chiede   che   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale  voglia  dichiarare  l'illegittimita'   costituzionale
degli articoli 13 (comma 1), 14, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 della  legge
della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  n.  3  del  16  aprile  2020
intitolata «Variazioni al  bilancio  di  previsione  della  Provincia
autonoma di Bolzano per gli  esercizi  2020,  2021  e  2022  e  altre
disposizioni», pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 16  aprile  2020,  per
contrasto con l'art. 117, primo comma della Costituzione (nella parte
in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto
dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario)  nonche'  con
l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l)  della  Costituzione,  in
relazione agli articoli 32 (commi 7, 8 e 9), 35  (comma  8),  93,  95
(comma 6) e 157 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50 ed  agli  articoli  3,  49,  101,  102  e  106  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonche' agli articoli 67  e
72, paragrafi l e  5,  della  direttiva  2014/24/UE  e  all'art.  43,
paragrafi l e 5, della direttiva 2014/23/UE; in violazione dei limiti
statutari previsti dagli articoli 4 (comma 1) e 8 (comma  1,  n.  17)
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670
recante «Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige». 
    Assieme  all'originale  notificato  del   presente   ricorso   si
deposita: 
        1. originale estratto della determinazione del Consiglio  dei
ministri, assunta nella seduta del 5 giugno 2020  e  della  relazione
allegata al verbale; 
        2. copia della impugnata legge della  Provincia  autonoma  di
Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020. 
          Roma, 11 giugno 2020 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Sclafani