N. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 giugno 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 giugno 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Disposizioni sui criteri premianti di aggiudicazione nell'ambito del subappalto a microimprese, piccole e medie imprese e imprese localizzate sul territorio provinciale. Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Soglie per prestazioni professionali per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi - Facolta' di affidamento diretto, previa consultazione di tre professionisti, ove esistenti, per servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro. Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti - Appalti di lavori di interesse provinciale di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro e inferiore alla soglia UE. Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento - Sospensione, per tutte le procedure di gara, dell'obbligo di corredare l'offerta con una garanzia in forma di fideiussione o cauzione, denominata garanzia provvisoria - Previsione che le stazioni appaltanti possono procedere alla stipula del contratto anche in pendenza della verifica dei requisiti di partecipazione, salvo il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa antimafia - Previsione che il contratto contenga una clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo dell'accertamento del possesso dei requisiti successivo alla stipula. Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Esecuzione del contratto e pagamenti - Ammissibilita' dell'esecuzione in via d'urgenza per tutte le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture - Possibilita' di aggiungere all'importo dei lavori eseguiti il 60 per cento del valore dei materiali provvisti a pie' d'opera, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, a prezzi di stima - Pagamento in acconto dell'80 per cento del valore delle forniture consegnate e accettate dal direttore/direttrice dell'esecuzione del contratto, benche' non ancora inventariate. Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Anticipazione del prezzo - Previsione della possibilita' di aumentare l'importo dell'anticipazione del prezzo fino al 40 per cento. Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Previsione della possibilita' di prorogare la durata dei contratti di appalto e di concessione in corso di esecuzione per ragioni di interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie anche oltre il termine previsto nell'opzione di proroga indicata inizialmente nel bando e nei documenti di gara. Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Limite temporale di applicazione delle norme speciali. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 aprile 2020, n. 3 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni), artt. 13, comma 1, 14, 16, 17, 18, 19, 22 e 23.(GU n.31 del 29-7-2020 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, c.f. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; contro la Provincia autonoma di Bolzano, (c.f. 00390090215) in persona del Presidente in carica pro tempore, con sede in Piazza Silvius Magnago 1, c.a.p. 39100 Bolzano (indirizzo pec: adm@pec.prov.bz.it); per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 13 (comma 1), 14, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020 intitolata «Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni», pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 16 aprile 2020, per contrasto con l'art. 117, primo comma della Costituzione (nella parte in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario) nonche' con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione, in relazione agli articoli 32 (commi 7, 8 e 9), 35 (comma 8), 93, 95 (comma 6) e 157 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed agli articoli 3, 49, 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonche' agli articoli 67 e 72, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2014/24/UE nonche' all'art. 43, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2014/23/UE; in violazione dei limiti statutari previsti dagli articoli 4 (comma 1) e 8 (comma 1, n. 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; in forza della delibera assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 5 giugno 2020. Le suddette disposizioni legislative provinciali vengono impugnate per i seguenti Motivi 1. - Premessa. La Provincia autonoma di Bolzano ha emanato la legge n. 3 del 16 aprile 2020 contenente, tra l'altro, disposizioni in materia di contratti pubblici. Gli articoli in epigrafe indicati presentano profili di illegittimita' costituzionale - che verranno illustrati nei successivi paragrafi - perche' eccedono i limiti fissati dal riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome recando disposizioni in contrasto con la disciplina euro-unitaria e con la normativa statale in materia di appalti e concessioni, nonche' in violazione dei limiti statutari secondo i quali la potesta' legislativa provinciale deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonche' nel rispetto degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Con specifico riferimento al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome in ordine alla disciplina dei contratti pubblici, si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2019, secondo cui e' pacifico «che le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; esse inoltre vanno ascritte all'area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonche' delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (sentenze n. 263 del 2016, n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010). Le disposizioni dello stesso codice che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto sono riconducibili all'ordinamento civile (sentenze n. 176 del 2018 e n. 269 del 2014); esse, poi, recano principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 269 del 2014 e n. 187 del 2013) e norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n. 221 del 2010). Le considerazioni che precedono, espresse nella vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), devono essere confermate anche in relazione al decreto legislativo n. 50 del 2016 (d'ora in avanti: nuovo codice dei contratti pubblici), che ne ha preso il posto, in attuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)». Occorre altresi' evidenziare che il disposto di cui al previgente art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, oggi riprodotto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), a mente del quale «le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione», deve leggersi, secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, nel senso che «impone anche alle regioni ad autonomia speciale (in assenza di norme statutarie attributive di competenze nelle materie cui afferiscono le norme del Codice dei contratti) di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso» (sent. n. 411 del 2008, in riferimento allo statuto della Regione Sardegna, il cui art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale, quindi, non appartengono le norme relative alle procedure di gara e all'esecuzione del rapporto contrattuale: tali settori - per la Corte - sono oggetto delle disposizioni del citato Codice, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi). Oltre a cio', si segnala che la Corte costituzionale ha piu' volte affermato (sent. n. 536 del 2002) che, nel caso in cui una materia attribuita dallo Statuto speciale alla potesta' primaria delle regioni a statuto speciale o delle province autonome interferisca in tutto o in parte con un ambito spettante, ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost., alla potesta' legislativa esclusiva statale, il legislatore nazionale puo' incidere sulla materia di competenza regionale/provinciale qualora l'intervento sia volto a garantire standards minimi e uniformi, trattandosi di limiti unificanti che rispondano a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato. Sulla base di tali premesse si deducono i seguenti profili di illegittimita' delle norme provinciali impugnate. 2. - Illegittimita' dell'art. 13 (comma 1) della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020 per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all'art. 67 della direttiva 24/2014/UE, all'art. 95, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e agli articoli 3, 49, 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'art. 13 detta «disposizioni sui criteri premianti di aggiudicazione nell'ambito del subappalto a microimprese, piccole e medie imprese e imprese localizzate sul territorio provinciale». Al comma 1 prevede la possibilita' di aggiudicare lavori, servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sulla base di criteri «qualitativi, sia discrezionali che tabellari» che vengono individuati in una serie di impegni da parte del concorrente elencati nelle lettere a), b), c) ed e). Tale norma contrasta con l'art. 67 della direttiva 24/2014/UE e con l'art. 95, comma 6, decreto legislativo n. 50/2016 secondo i quali i criteri di valutazione dell'offerta devono essere oggettivi, come gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Al contrario, gli elementi di valutazione individuati nella norma provinciale in esame - quali gli «impegni» ivi elencati - non soddisfano i suddetti requisiti di oggettivita' attinenti agli aspetti qualitativi, ambientali o sociali. Inoltre gli impegni sub b) e d) dell'art. 13 della legge provinciale impugnata (ovvero l'impegno del concorrente di affidare in subappalto e di acquisire le forniture necessarie da «imprese localizzate sul territorio provinciale») hanno un illegittimo carattere discriminatorio laddove favoriscono le imprese locali. Al riguardo si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 440/2006, in cui si legge che la Corte «ha gia' avuto occasione di affermare che "discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale" contrasta con il principio di eguaglianza, nonche' con il principio in base al quale la regione "non puo' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni" e "non puo' limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro" (art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione) (sentenza n. 207 del 2001). Da tale principio, "che vincola anche le regioni a statuto speciale", e che piu' volte e' stato ritenuto applicabile all'esercizio di attivita' professionali ed economiche (sentenze n. 6 del 1956, n. 13 del 1961, n. 168 del 1987, n. 372 del 1989, n. 362 del 1998), discende anche "il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonche', in base ai principi comunitari sulla liberta' di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell'Unione europea) " (sentenza n. 207 del 2001)». Pertanto, la disposizione in esame disciplina i criteri di valutazione dell'offerta investendo le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dell'ordine pubblico, di competenza esclusiva della potesta' legislativa statale, in violazione dei limiti della competenza statutaria ed in contrasto con il diritto eurounitario e con il codice dei contratti pubblici. Essa inoltre contrasta con l'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che vieta le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini dell'Unione e con il piu' generale principio della concorrenza, desumibile dagli articoli 3, 101, 102 e 106 TFUE. 3. - Illegittimita' dell'art. 14 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020 per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera e) della Costituzione in relazione all'art. 157, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e agli articoli 3, 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'art. 14, nel disciplinare le soglie per prestazioni professionali per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi connessi, prevede la possibilita' dell'affidamento diretto, previa consultazione di tre professionisti ove esistenti, dei servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro. Tale disposizione e' in contrasto con l'art. 157, comma 2, del codice dei contratti pubblici che detta una disciplina diversa secondo la quale «Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in ,fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b); l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.». La norma provinciale in esame interviene quindi in materie trasversali riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la tutela della concorrenza le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e l'ordine pubblico, dettando una disciplina diversa da quella statale sulle procedure di affidamento degli appalti (Corte costituzionale n. 322/2008). Essa inoltre contrasta con il piu' generale principio della concorrenza, desumibile dagli articoli 3, 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto prevede l'affidamento diretto senza confronto concorrenziale al di fuori delle ipotesi previste dalla disciplina statale. 4. - Illegittimita' dell'art. 16 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020 per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera e) della Costituzione in relazione all'art. 36, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e agli articoli 3, 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'art. 16 («Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti») prevede che, fermo restando quanto disposto dall'art. 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015 n. 16, per gli appalti di lavori di interesse provinciale di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro e inferiore alla soglia UE, l' invito mediante procedura negoziata sia rivolto ad almeno dodici operatori economici, ove esistenti. Tale norma contrasta con l'art. 36, comma 2 del codice dei contratti pubblici il quale, nel disciplinare i «contratti sotto soglia» dispone quanto segue: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalita': [ ] d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e .fino alle soglie di cui all'art. 35 [euro 5.225.000,00] mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8.». A differenza della norma legislativa statale, la norma provinciale estende la procedura negoziata con invito rivolto ad almeno dodici operatori economici (prevista dall'art. 26 della legge provinciale n. 16/2015 per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore a 2.000.000 di euro) all'affidamento di lavori di importo da 2.000.000 di euro fino a 5.225.000 di euro, in luogo della procedura aperta prevista dalla norma statale con il richiamo dell'art. 60 del codice dei contratti pubblici. La previsione della procedura negoziata fino alla soglia di rilevanza euro-unitaria determina una diversita' di disciplina idonea ad incidere negativamente sul livello complessivo del regime di tutela della concorrenza in contrasto con gli articoli 3, 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sul punto si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 160/2009, secondo cui «la competenza statale in materia di tutela della concorrenza ricomprende anche la disciplina delle procedure negoziate. La indicazione, inflitti, dei rigorosi presupposti che autorizzano il ricorso a tali procedure si inserisce in un ambito di disciplina unitario finalizzato ad assicurare un sistema di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, che consenta la deroga ai normali metodi di gara soltanto in presenza delle condizioni puntualmente individuate dal legislatore statale». 5. - Illegittimita' dell'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020 per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera e) ed l) della Costituzione in relazione all'art. 32, commi 7, 8 e 9 e all'art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e agli articoli 3, 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'art. 17 («Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento») al comma 1 prevede la sospensione dell'obbligo per tutte le procedure di gara, di qualsiasi tipo e per qualunque importo, di corredare l'offerta con una garanzia in forma di fideiussione o cauzione, denominata garanzia provvisoria. Tale norma e' in contrasto con l'art. 93, comma 1, del codice dei contratti pubblici il quale prevede invece che l'offerta sia corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La disposizione provinciale in esame, nell'introdurre una deroga al suddetto obbligo previsto dalla legislazione statale, determina il rischio di un pregiudizio per la stazione appaltante a tutela della quale viene prevista la suddetta garanzia dalla disciplina statale. L'art. 17 comma 2 prevede che le stazioni appaltanti possano procedere alla stipula del contratto anche in pendenza della verifica dei requisiti di partecipazione, salvo il rispetto delle prescrizioni della normativa antimafia, e con l'introduzione nel contratto di una clausola risolutiva espressa che consenta la risoluzione del contratto in caso di successivo esito negativo della verifica dei requisiti di partecipazione. Tale disposizione contrasta con l'art. 32, commi 7, 8 e 9 del codice dei contratti pubblici il quale prevede invece che l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e detta una disciplina dettagliata della fase di stipulazione del contratto. Inoltre si tratta di disposizione incompatibile con il principio secondo il quale - al fine di garantire una concorrenza effettiva - non e' consentita la partecipazione alle gare di operatori economici non idonei, per i quali sussistono i motivi di esclusione previsti dalla legge. L'art. 17, commi 1 e 2, della legge provinciale in esame, legiferando sulle materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dell'ordine pubblico e dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, detta disposizioni in contrasto col codice dei contratti pubblici e in violazione dei limiti statutari nonche' dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione. Essa inoltre contrasta con il piu' generale principio della concorrenza, desumibile dagli articoli 3, 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 6. - Illegittimita' dell'art. 18 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) ed l) della Costituzione in relazione all'art. 101, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'art. 18 («Esecuzione del contratto e pagamenti») consente l'esecuzione in via d'urgenza per tutte le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e prevede che, anche in deroga alle previsioni contrattuali, al fine di sostenere le imprese esecutrici negli appalti di lavori, all'importo dei lavori eseguiti puo' essere aggiunto il 60 per cento del valore dei materiali provvisti a pie' d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. Inoltre la norma dispone (al comma 3) che, anche in deroga alle previsioni contrattuali e al fine di sostenere le imprese fornitrici negli appalti di forniture, si proceda con il pagamento in acconto dell'80 per cento del valore delle forniture consegnate e accettate dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, benche' non ancora inventariate. Tale norma e' in contrasto con l'art. 101, comma 3 del codice dei contratti pubblici il quale demanda al direttore dei lavori (ovvero al direttore dell'esecuzione) la valutazione degli aspetti tecnici ed economici del contratto in conformita' alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di' appalto disponendo che: «Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinche' i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita' al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilita' del coordinamento e della supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.». La norma provinciale in esame, investendo le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dell'ordine pubblico e dell'ordinamento civile, riservate alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato, contiene disposizioni in contrasto con la legislazione statale in violazione dei limiti della competenza statutaria e dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione. 7. - Illegittimita' dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) ed l) della Costituzione in relazione all'art. 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'art. 19 («Anticipazione del prezzo») dispone che sul valore dei contratti d'appalto di lavori, nonche' dei servizi e forniture ad esecuzione istantanea, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, che potra' essere aumentato fino al 40 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Tale norma contrasta con l'art. 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici che determina l'importo dell'anticipazione nella misura del 20 per cento senza prevedere la possibilita' di aumento di detta percentuale («Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione»). La norma provinciale in esame, investendo le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dell'ordine pubblico e dell'ordinamento civile, riservate alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato, contiene disposizioni in contrasto con la legislazione statale in violazione dei limiti della competenza statutaria e dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione. 8. - Illegittimita' dell'art. 22 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020 per contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e) della Costituzione in relazione all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 72, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2014/24/UE nonche' all'art. 43, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2014/23/UE a agli articoli 3, 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'art. 22 (Regime della proroga dei contratti di appalto e delle concessioni) dispone che «Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale, la durata dei contratti di appalto e di concessione in corso di esecuzione puo' essere prorogata per ragioni di interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie anche oltre il termine eventualmente previsto nell'opzione di proroga indicata inizialmente nel bando e nei documenti di gara». Tale norma contrasta con l'art. 72, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2014/24/UE, con l'art. 43, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2014/23/UE, cui e' stata data attuazione dall'art. 106 del codice dei contratti pubblici. Le suddette norme euro-unitarie, aventi analogo contenuto, costituiscono il quadro della procedura di modifica contrattuale nel cui ambito va valutata la proroga prevista dalla disposizione provinciale in esame. Esse prevedono che i contratti di appalto e le concessioni possono essere modificati senza una nuova procedura di aggiudicazione «se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni» (articoli 72, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE e 43, paragrafo 1, direttiva 2014/23/UE). Cio' sta a significare che «allorche' la possibilita' della "proroga" contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di gara, cosicche' ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della durata eventuale del contratto, nessuna lesione dell'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente e' possibile riscontrare, ne' alcuna lesione dell'interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi in cui [la stazione appaltante] avesse operato, ab initio, una scelta "secca" per la piu' lunga durata del contratto» (Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2013, n. 3580). Entrambe le disposizioni euro-unitarie richiamate dispongono che «una nuova procedura d'appalto/concessione in conformita' della presente direttiva e' richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico/concessione durante il periodo della sua validita' diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2 (articoli 72, paragrafo 5, direttiva 2014/24/UE, e 43, paragrafo 5, direttiva 2014/23/UE). Cio' comporta che un prolungamento non previsto nei documenti di gara o una proroga oltre i limiti temporali consentiti, sono da equipararsi ad un affidamento senza gara (in tal senso Cons. Stato n. 850/2010, n. 2459/2012, n. 2459, n. 1555/2009). Pertanto, non e' compatibile con la normativa euro-unitaria in materia di contratti pubblici, come recepita dal codice dei contratti pubblici, una seconda proroga degli affidamenti vigenti come quella consentita dalla disposizione provinciale in esame la quale viene a tradursi in un'elusione da parte dello Stato italiano dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea in relazione alla mancata osservanza della disciplina stabilita dal legislatore europeo riguardo alle modifiche contrattuali. Infatti, prevedere che un contratto possa durare «oltre il termine eventualmente previsto nell'opzione di proroga indicata inizialmente nel bando e nei documenti di gara» contrasta con la suddetta disciplina euro-unitaria, come recepita nel codice dei contratti pubblici, trattandosi di una modifica contrattuale non rientrante in quelle ammissibili senza una nuova procedura di aggiudicazione. Infine, non appare conforme al principio di libera iniziativa economica, ex art. 41 Cost., l'imposizione alle imprese attualmente affidatarie dei contratti di appalto e di concessione di una obbligatoria proroga contrattuale, alle condizioni in essere (cfr. Tribunale amministrativo regionale Toscana, n. 991/2014 e n. 859/2015). La norma provinciale in esame, investendo le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dell'ordine pubblico e dell'ordinamento civile, riservate alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato, contiene disposizioni in contrasto con la disciplina euro-unitaria e con legislazione statale in violazione dei limiti della competenza statutaria e dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione. Essa inoltre contrasta con il piu' generale principio della concorrenza, desumibile dagli articoli 3, 101, 102 e 106 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 9. - Illegittimita' dell'art. 23 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020 per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera e) ed l) della Costituzione. L'art. 23 («Limite temporale di applicazione») prevede che «le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 sono norme speciali per far fronte all'emergenza sanitaria ed economica causata dal virus SARS-Cov-2, per cui cessano di trovare applicazione a partire dal 15 aprile 2022». Anche tale norma viola i limiti statutari della potesta' legislativa provinciale perche' gli interventi legislativi delle regioni e delle province autonome devono essere armonizzati non solo con il complesso della disciplina statale ordinaria in materia di contratti pubblici ma anche con la disciplina emergenziale adottata dallo Stato per fronteggiare, sul piano sanitario ed economico, la diffusione del contagio causato dal virus Covid-19 il quale, riguardando tutto il territorio nazionale, non puo' essere lasciato alle singole discipline adottate a livello locale. Pertanto, le iniziative legislative provinciali, dirette a far fronte alla suddetta emergenza sanitaria ed economica, non possono avere una durata differenziata nei rispettivi territori in assenza di una armonizzazione a livello nazionale.
P.Q.M. Il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 13 (comma 1), 14, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020 intitolata «Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni», pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 16 aprile 2020, per contrasto con l'art. 117, primo comma della Costituzione (nella parte in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario) nonche' con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione, in relazione agli articoli 32 (commi 7, 8 e 9), 35 (comma 8), 93, 95 (comma 6) e 157 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed agli articoli 3, 49, 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonche' agli articoli 67 e 72, paragrafi l e 5, della direttiva 2014/24/UE e all'art. 43, paragrafi l e 5, della direttiva 2014/23/UE; in violazione dei limiti statutari previsti dagli articoli 4 (comma 1) e 8 (comma 1, n. 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige». Assieme all'originale notificato del presente ricorso si deposita: 1. originale estratto della determinazione del Consiglio dei ministri, assunta nella seduta del 5 giugno 2020 e della relazione allegata al verbale; 2. copia della impugnata legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020. Roma, 11 giugno 2020 L'Avvocato dello Stato: Sclafani