N. 161 SENTENZA 24 giugno - 23 luglio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Turismo - Norme della Regione Siciliana - Strutture ricettive per  lo
  sviluppo  del  turismo  nautico  ("marina  resort"  e   "boat   and
  breakfast") - Disciplina delle modalita' di  insediamento,  nonche'
  delle competenze sui procedimenti autorizzatori e di  controllo  da
  parte della Regione e dei Comuni - Ricorso del Governo - Denunciata
  violazione della competenza esclusiva statale in materia di "tutela
  della concorrenza" - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge della Regione Siciliana 7 giugno 2019, n. 8, artt.  1,  comma
  2, 2, 3, comma 7, e 5. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e). 
(GU n.31 del 29-7-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
2, 2, 3, comma 7, e 5 della legge della Regione  Siciliana  7  giugno
2019, n. 8 (Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei
marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi  degli  enti
di area vasta), promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,
con ricorso notificato il 9-14 agosto 2019, depositato in cancelleria
il 14 agosto 2019, iscritto al n. 90  del  registro  ricorsi  2019  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  40,  prima
serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; 
    udito il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera  ai  sensi  del
decreto della Presidente della Corte del 20  aprile  2020,  punto  1)
lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione  orale,
in data 23 giugno 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 24 giugno 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 9-14 agosto 2019 (iscritto al  r.r.
n.  90  del  2019),  il  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha
impugnato gli artt. 1, comma 2, 2, 3, comma 7, e 5 della legge  della
Regione Siciliana 7 giugno 2019, n. 8  (Norme  per  lo  sviluppo  del
turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme  in  materia  di
elezioni degli organi degli enti di area vasta),  per  contrasto  con
l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
    Le disposizioni impugnate,  contenute  in  un  piu'  ampio  corpo
normativo volto alla promozione del turismo  nautico  nel  territorio
siciliano,  hanno  ad  oggetto  la  disciplina  dei  marina   resort,
strutture ricettive organizzate per la sosta e  il  pernottamento  di
turisti all'interno di natanti da diporto, ormeggiati in uno specchio
acqueo appositamente attrezzato. 
    1.1.- Il ricorrente osserva che tali strutture sono destinate  ad
occupare ed utilizzare il demanio marittimo affidato  ai  privati  in
concessione; assume, pertanto, che poiche' «le concessioni  demaniali
marittime sono assentite secondo  le  regole  statali  ispirate  alle
regole della concorrenza»,  l'intervento  del  legislatore  regionale
ricadrebbe nella materia «tutela della concorrenza»,  riservata  alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost. 
    Al medesimo proposito evidenzia poi che l'art.  14,  lettera  n),
del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455  (Approvazione
dello statuto della Regione   siciliana),   convertito    in    legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,  attribuisce  la  materia  del
turismo alla competenza esclusiva dell'Assemblea regionale siciliana,
che la esercita, tuttavia, «nei  limiti  delle  leggi  costituzionali
dello Stato». 
    1.2.- Piu' in particolare, le censure del  ricorrente  colpiscono
anzitutto l'art. 1, comma 2, della legge  reg.  Siciliana  n.  8  del
2019, a mente del quale «al fine di sostenere lo sviluppo del settore
del turismo nautico  la  Regione  riconosce  i  marina  resort,  come
definiti dall'articolo 2, e  disciplina  le  modalita'  per  il  loro
insediamento e le competenze  sui  procedimenti  autorizzatori  e  di
controllo da parte della Regione stessa e dei Comuni». 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  assume  che   tale
disposizione, nel rivendicare alla competenza regionale la disciplina
delle modalita' di insediamento dei marina resort,  dei  procedimenti
volti ad autorizzarne  l'esercizio  e  delle  correlate  funzioni  di
controllo, invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia
di concorrenza. 
    Evidenzia, in tal senso, che  in  tempi  recenti  il  legislatore
statale  e'  intervenuto  sul  tema   delle   concessioni   demaniali
marittime, al fine di predisporre una disciplina uniforme  per  tutto
il territorio nazionale; la legge 30 dicembre 2018, n. 145  (Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), ha infatti previsto  all'art.
1, comma 675, un generale riordino del sistema di  tali  concessioni,
da attuarsi con successivo decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri.  Detto  decreto  avrebbe  provveduto,  fra  l'altro,   alla
complessiva  ridefinizione   del   sistema   concessorio,   indicando
specificamente  le   modalita'   di   rilascio   delle   concessioni,
individuandone i requisiti soggettivi e i criteri  tecnici  necessari
all'ottenimento e stabilendone i termini di durata. 
    Secondo il ricorrente, pertanto, in  presenza  di  una  normativa
statale che disciplina l'intera materia delle  concessioni  demaniali
marittime in ossequio ai principi posti a tutela  della  concorrenza,
non vi sarebbe  alcuno  spazio  per  la  competenza  rivendicata  dal
legislatore regionale  con  la  disposizione  in  esame;  la  stessa,
inoltre, finirebbe con  il  determinare  «un'indebita  situazione  di
disordine legislativo», assoggettando i  porti  turistici  a  diversi
regimi normativi in forza del loro inquadramento come marina  resort,
e percio' regolando diversamente identiche forme di  occupazione  del
demanio marittimo. 
    1.3.- Con riferimento all'art. 2, il Presidente del Consiglio dei
ministri osserva poi che lo stesso provvede innanzitutto a fornire la
definizione di marina resort, mutuandola dalla legislazione  statale,
e segnatamente dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge 12  settembre
2014,  n.  133  (Misure  urgenti  per  l'apertura  dei  cantieri,  la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione  del  Paese,
la   semplificazione   burocratica,    l'emergenza    del    dissesto
idrogeologico  e  per  la  ripresa   delle   attivita'   produttive),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164;
quindi  prevede  che  specifiche  disposizioni  regionali   attuative
debbano fissare i requisiti tecnici  delle  strutture  in  questione,
definisce le  caratteristiche  dello  specchio  acqueo  destinato  ad
ospitarle, fissa i contenuti obbligatori del servizio da  prestare  e
riserva   ad   apposita   deliberazione   della   Giunta    regionale
l'individuazione delle modalita' di apertura ed esercizio. 
    Secondo il ricorrente, con il complesso di tali  disposizioni  la
Regione si sarebbe riservata di regolamentare aspetti  che  attengono
all'accesso nello specifico settore  del  mercato  di  cui  trattasi,
ovvero di profili gia' oggetto di disciplina uniforme  per  tutto  il
territorio nazionale in forza di quanto disposto dalla legge  n.  145
del 2018. 
    1.4.- Ancora, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  impugna
l'art. 3, comma 7, della citata legge reg., ove e' stabilito che  «le
strutture gia' esistenti ed in attivita'  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, in possesso di tutti i  requisiti  [...]
possono, mediante comunicazione al Comune in cui sono insediate ed al
dipartimento regionale delle infrastrutture, della  mobilita'  e  dei
trasporti, ottenere il riconoscimento dell'attivita'  per  tutti  gli
effetti della presente legge». 
    Ad  avviso  del  ricorrente,  con  tale  disposizione  verrebbero
riconosciuti ad alcune imprese i requisiti  abilitanti  all'attivita'
di concessionario del demanio marittimo,  che  devono  invece  essere
fissati dal legislatore statale. 
    1.5.- Infine, il ricorrente estende le proprie censure all'art. 5
della legge reg. Siciliana n. 8 del 2019, a  mente  del  quale  «[l]e
disposizioni dei precedenti articoli trovano  altresi'  applicazione,
ove compatibili,  per  le  attivita'  di  boat  and  breakfast  quale
struttura ricettiva all'aria  aperta»;  osserva,  in  proposito,  che
anche in questo caso si tratta di attivita' ricettiva  esercitata  su
natanti ormeggiati, e quindi da assoggettare alla  normativa  statale
che regola le concessioni del demanio marittimo. 
    2.- In data 19 settembre 2019 si e'  costituita  in  giudizio  la
Regione Siciliana, eccependo preliminarmente  l'inammissibilita'  del
ricorso. 
    Al riguardo, ha evidenziato che il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 675,  della  legge
n. 145 del 2018 non e' stato  ancora  adottato,  sicche'  le  censure
esposte nel ricorso avrebbero  tutte  natura  congetturale.  In  ogni
caso, le questioni sarebbero formulate in termini generici e privi di
motivazione. 
    In subordine ha eccepito l'infondatezza  del  ricorso,  assumendo
che le disposizioni impugnate non intervengono in  alcun  modo  sulla
materia delle concessioni demaniali, ma  si  limitano  a  regolare  i
profili  amministrativi   dell'esercizio   di   strutture   ricettive
rientranti  nel  territorio  regionale,  e  percio'   si   mantengono
nell'ambito  della  competenza  attribuita  all'Assemblea   regionale
dall'art. 14, lettera n), dello statuto speciale. 
    3.-  In  prossimita'  dell'udienza,  la  Regione   Siciliana   ha
depositato   una   memoria   integrativa   richiamando   le   proprie
argomentazioni difensive. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 9-14 agosto 2019 (iscritto al  r.r.
n.  90  del  2019),  il  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1,
comma 2, 2, 3, comma 7, e 5 della legge  della  Regione  Siciliana  7
giugno 2019, n.  8  (Norme  per  lo  sviluppo  del  turismo  nautico.
Disciplina dei marina resort. Norme  in  materia  di  elezioni  degli
organi degli enti di area vasta). 
    Le norme impugnate  concernono  l'attivita'  dei  marina  resort,
strutture ricettive organizzate per la sosta e  il  pernottamento  di
turisti all'interno delle proprie unita' da  diporto,  ormeggiate  in
uno specchio acqueo appositamente attrezzato. 
    Secondo  il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   dette
disposizioni, incidendo sull'occupazione e sull'utilizzo del  demanio
marittimo in regime di concessione, investirebbero la materia «tutela
della concorrenza», riservata alla competenza  legislativa  esclusiva
dello  Stato  dall'art.  117,  secondo  comma,  lettera   e),   della
Costituzione; l'invasione di tale ambito  comporterebbe  altresi'  la
violazione dell'art. 14, lettera n), del regio decreto legislativo 15
maggio  1946,  n.   455   (Approvazione   dello statuto della Regione
siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.
2, che attribuisce la materia del turismo alla  competenza  esclusiva
dell'Assemblea  regionale   siciliana   «nei   limiti   delle   leggi
costituzionali dello Stato». 
    2.-  Le  quattro   disposizioni   impugnate   sono   oggetto   di
altrettanti, distinti motivi di censura. 
    2.1.- Il primo motivo concerne l'art. 1,  comma  2,  della  legge
reg. Siciliana n. 8 del 2019, ove  e'  previsto  che  «[a]l  fine  di
sostenere lo sviluppo del settore  del  turismo  nautico  la  Regione
riconosce i marina resort [...] e disciplina le modalita' per il loro
insediamento e le competenze  sui  procedimenti  autorizzatori  e  di
controllo da parte della Regione stessa e dei Comuni». 
    Secondo il ricorrente, con tale disposizione la  Regione  avrebbe
rivendicato a se' la disciplina dei procedimenti concessori  relativi
ad  un  settore  del  demanio  marittimo,  spettante  invece  in  via
esclusiva   allo   Stato;   siffatta   disciplina,    peraltro,    si
sovrapporrebbe a quella gia' posta dalla legge 30 dicembre  2018,  n.
145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021),  che  all'art.  1,
comma 675, ha previsto, fra l'altro, l'adozione di  un  d.P.C.m.  che
fissi «i termini e le modalita' per la generale revisione del sistema
delle concessioni demaniali marittime». 
    2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente impugna l'intero art. 2
della  legge  reg.  Siciliana  n.  8  del  2019,  che  contiene   una
definizione sintetica dei marina resort e dello specchio  acqueo  che
questi occupano,  fissa  i  contenuti  obbligatori  del  servizio  da
prestare  e  riserva  alla  Giunta  regionale  l'individuazione,  con
apposita deliberazione, delle modalita' di apertura  e  di  esercizio
delle strutture e della relativa classificazione. 
    Anche tale previsione varrebbe  ad  attribuire  alla  Regione  la
regolamentazione di aspetti attinenti all'accesso in un  settore  del
mercato, riservati al legislatore statale. 
    2.3.- Il terzo motivo ha  ad  oggetto  l'art.  3,  comma  7,  che
consente alle strutture che gia'  esercitino  l'attivita'  di  marina
resort, e siano  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti,  di
ottenere il riconoscimento di tale attivita', previa comunicazione al
Comune in cui sono insediate. 
    Il ricorrente assume che  tale  disposizione  attribuirebbe  alla
Regione  il  potere  di  fissare  i  requisiti  abilitanti   per   il
riconoscimento del titolo, quando la citata legge  n.  145  del  2018
dispone all'art. 1, comma 680, che «[i] principi ed i criteri tecnici
ai fini dell'assegnazione  delle  concessioni  sulle  aree  demaniali
marittime sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri». 
    2.4.- Infine, con il quarto ed ultimo motivo, il  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  formula  le  stesse  censure  nei  confronti
dell'art. 5, con il quale la legge regionale  estende  le  previsioni
relative ai marina resort ad  una  tipologia  similare  di  struttura
ricettiva, denominata boat  and  breakfast,  che  offre  un  servizio
limitato al pernottamento ed alla prima colazione su natanti. 
    3.- La Regione Siciliana si e' costituita in  giudizio  deducendo
l'inammissibilita' delle questioni e comunque  la  loro  infondatezza
nel merito. 
    3.1.-  L'inammissibilita'  delle   questioni,   in   particolare,
deriverebbe  dal  fatto  che  le  stesse  risultano   «assertivamente
proposte,  oltre  che  generiche  e   del   tutto   immotivate»;   si
tratterebbe, inoltre, di questioni «congetturali», in quanto volte  a
denunziare un contrasto con la legge statale meramente ipotetico, non
essendo ancora stato adottato il d.P.C.m. attuativo della  disciplina
delle concessioni cui fa riferimento la legge n. 145 del 2018. 
    3.2.- L'eccezione non e' fondata. 
    Come questa Corte ha piu' volte  affermato,  il  ricorso  in  via
principale deve contenere «una  seppur  sintetica  argomentazione  di
merito a sostegno  della  richiesta  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale della legge. In particolare,  l'atto  introduttivo  al
giudizio non puo' limitarsi a  indicare  le  norme  costituzionali  e
ordinarie, la  definizione  del  cui  rapporto  di  compatibilita'  o
incompatibilita'   costituisce   l'oggetto   della    questione    di
costituzionalita', ma deve contenere [...] anche  una  argomentazione
di  merito,  sia  pure  sintetica,   a   sostegno   della   richiesta
declaratoria di incostituzionalita',  posto  che  l'impugnativa  deve
fondarsi su una  motivazione  adeguata  e  non  meramente  assertiva»
(sentenze n. 286 del 2019 e n.  107  del  2017;  nello  stesso  senso
sentenze n. 109 del 2018, n. 64 del 2016 e n. 82 del 2015). 
    Ove, poi, venga censurata una norma regionale in quanto  invasiva
di un ambito di competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato,  il
ricorso deve chiarire «il meccanismo attraverso cui  si  realizza  il
preteso vulnus lamentato»;  e  se  il  vizio  viene  «prospettato  in
relazione a norme interposte specificamente richiamate e'  necessario
evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto  al
parametro evocato» (sentenza n. 232 del 2019). 
    3.3.- Le censure si pongono in linea con tali indicazioni. 
    Il ricorso espone infatti con  sufficiente  chiarezza  i  termini
attraverso i quali si assume realizzata l'invasione della  competenza
legislativa esclusiva dello Stato, in  relazione  all'attribuzione  a
se', da parte della Regione, di competenze legislative attinenti alla
materia «tutela della concorrenza»; e' inoltre precisato il contenuto
delle norme invocate quali parametro interposto (art. 1, commi da 675
a 680, della legge n. 145 del 2018), l'inerenza di queste ultime alla
stessa materia ed i punti di contrasto che ne emergono dalla  lettura
delle norme regionali oggetto di sindacato. 
    Ne'  rileva  il  fatto  della  mancata  adozione   del   d.P.C.m.
contenente la disciplina di dettaglio  delle  concessioni  marittime,
poiche' cio' che il ricorrente denunzia, nelle norme  impugnate,  non
e' il contrasto con la legge statale, ma il semplice fatto  che  esse
attribuiscono alla Regione competenze  legislative  invece  spettanti
esclusivamente allo Stato. 
    4.- Passando al  merito  delle  questioni,  va  premesso  che  le
disposizioni  impugnate  costituiscono  parte  di   un   piu'   ampio
intervento del legislatore siciliano, finalizzato allo  sviluppo  del
turismo nautico nel territorio regionale. 
    4.1.- Tale intervento, in particolare, concerne una tipologia  di
struttura ricettiva, denominata  "marina  resort",  gia'  contemplata
dalla legge statale. L'art. 32 del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la  realizzazione
delle  opere   pubbliche,   la   digitalizzazione   del   Paese,   la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e
per la ripresa delle attivita'  produttive)  ha  infatti  definito  i
"marina resort"  come  «strutture  organizzate  per  la  sosta  e  il
pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da  diporto
ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato», e  ne  ha
subordinato  la  configurazione  come  strutture  ricettive  all'aria
aperta al  rispetto  di  «requisiti  stabiliti  dal  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo». 
    Trattandosi di strutture ricettive realizzate  sugli  arenili,  i
"marina resort" sono destinati  ad  occupare  il  demanio  marittimo;
l'esercizio della  relativa  attivita'  postula,  dunque,  il  previo
rilascio di apposita concessione. 
    4.2.- Secondo il consolidato orientamento  di  questa  Corte  (ex
plurimis, sentenze n. 86 del 2019, n. 118 del 2018, n. 157 del 2017),
la  disciplina  concernente  il  rilascio  di  concessioni  su   beni
demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla
competenza sia statale, sia regionale. 
    In particolare, e proprio con riferimento ai  marina  resort,  la
Corte ha osservato che  la  relativa  disciplina,  identificando  una
tipologia di struttura ricettiva, attiene  alla  materia  «turismo  e
industria alberghiera», di competenza  regionale  residuale  (per  le
Regioni ordinarie, vigendo per  la  Regione  Siciliana  la  ricordata
previsione di cui all'art. 14, lettera n,  dello  statuto  speciale);
tale materia, tuttavia, «presenta  profili  strettamente  intrecciati
con  materie  di  competenza  del  legislatore  statale»,  in  quanto
interferisce,  fra  l'altro,  con  il  sistema  tributario,  con   la
regolamentazione  dei  porti,  con  la  tutela  della   sicurezza   e
dell'ambiente (sentenza n. 21 del 2016). 
    E' stato chiarito,  inoltre,  che  le  competenze  amministrative
inerenti al rilascio delle concessioni in uso  di  beni  del  demanio
marittimo sono state «conferite alle  Regioni  in  virtu'  di  quanto
previsto dall'art. 105, comma 2, lettera l), del decreto  legislativo
31  marzo  1998,  n.  112  (Conferimento  di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», e che «[l]e
funzioni relative sono esercitate, di regola,  dai  Comuni  in  forza
dell'art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento
sostitutivo   del   Governo   per   la   ripartizione   di   funzioni
amministrative tra regioni ed enti locali a  norma  dell'articolo  4,
comma  5,  della  legge  15  marzo  1997,   n.   59,   e   successive
modificazioni), rispetto ai quali le  Regioni  mantengono  poteri  di
indirizzo» (sentenza n. 221 del 2018). 
    4.3.- Ferma tale premessa,  questa  Corte  ha  poi  costantemente
affermato  che  i  criteri  e  le  modalita'  di  affidamento   delle
concessioni sui beni del demanio marittimo devono,  comunque,  essere
stabiliti nel rispetto dei principi della libera concorrenza e  della
liberta' di stabilimento previsti dalla normativa dell'Unione Europea
e nazionale, e corrispondenti ad  ambiti  riservati  alla  competenza
esclusiva statale dall'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),  Cost.
(sentenze n. 118 e n. 109 del 2018, n. 157 e n. 40 del 2017,  n.  171
del 2013 e n. 213 del 2011); in siffatta competenza esclusiva, le pur
concorrenti   competenze   regionali   trovano   cosi'   «un   limite
insuperabile» (fra le altre, sentenza n. 109 del 2018). 
    4.4.- Detto limite, tuttavia, non e'  destinato  ad  operare  con
assolutezza: il riferimento alla tutela della  concorrenza  non  puo'
ritenersi cosi' pervasivo da impedire alle Regioni, in materia,  ogni
spazio di intervento espressivo di  una  correlata  competenza;  tale
ultima, infatti, e' destinata  a  cedere  il  passo  alla  competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza  soltanto
quando  «l'oggetto  della  regolazione  finisca  per  influire  sulle
modalita' di  scelta  del  contraente,  ove  si  incida  sull'assetto
concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere  il  libero
esplicarsi delle iniziative imprenditoriali»  (sentenza  n.  221  del
2018). 
    5.- Poste tali coordinate, si possono scrutinare le questioni nel
merito. 
    5.1.- La prima questione non e' fondata. 
    L'art. 1, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8  del  2019  si
limita  a  stabilire  che  la  Regione  disciplina  le  modalita'  di
insediamento dei marina resort  e  «le  competenze  sui  procedimenti
autorizzatori e di controllo da parte  della  Regione  stessa  e  dei
Comuni». 
    Si tratta, pertanto, di una disposizione meramente attributiva di
una   potesta'    regolatoria,    riconducibile    alle    competenze
amministrative inerenti all'uso dei beni del demanio  marittimo,  che
spettano, come si e' detto, alla Regione. 
    Con tale attribuzione il legislatore  siciliano  non  ha  operato
alcuna incisione sui criteri e sulle modalita' di  affidamento  delle
concessioni del demanio marittimo  (che,  peraltro,  in  tale  ambito
devono ancora essere oggetto di specifica disciplina statale), ma  si
e'  limitato  a  prospettare  l'esercizio  delle   proprie   funzioni
amministrative in relazione ad  uno  specifico  settore  del  turismo
nautico che intende promuovere nel territorio regionale; ne' e'  dato
cogliere, cosi' come sostenuto dal ricorrente, come tale disposizione
possa  ritenersi  attributiva  alla  Regione   della   competenza   a
legiferare  in  ordine  «all'accertamento  e  alla  valutazione   dei
requisiti dell'operatore economico destinatario della concessione». 
    5.2.- Anche la seconda questione, che  ha  ad  oggetto  l'art.  2
nella sua interezza, non e' fondata. 
    5.2.1.- Il comma 1 dell'articolo in questione si limita, infatti,
a riportare la definizione di marina resort  gia'  fornita  dall'art.
32, comma 1, del menzionato d.l. n. 133 del 2014. 
    Il contenuto di tale ultima disposizione e' richiamato anche  nel
secondo comma, con il quale il legislatore regionale dispone  che  ai
fini dell'equiparazione dei "marina resort" alle strutture  ricettive
all'aria aperta si debba avere riguardo ai requisiti minimi  previsti
dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del  6
luglio 2016. 
    In termini non dissimili, il comma 3 descrive lo specchio  acqueo
in cui insistono le strutture, in relazione al quale  il  legislatore
regionale  stabilisce  che  esso  «presenta  le  caratteristiche   di
idoneita' dei fondali all'approdo previste dalla  vigente  disciplina
statale e comunitaria», specificando che  dev'essere  «opportunamente
attrezzato  di  aspiratore  per  le   acque   nere   di   bordo,   di
individuazione numerica dei posti-barca,  con  presenza  di  adeguati
servizi per la pulizia giornaliera». 
    Si  tratta,  all'evidenza,  di  disposizioni  aventi   una   mera
finalita' descrittiva  della  tipologia  della  struttura  ricettiva,
delle sue caratteristiche e del suo funzionamento; anche in tal caso,
quindi,  la  norma  va  ricondotta   all'esercizio   delle   funzioni
amministrative legate alla gestione dei beni del demanio marittimo. 
    5.2.2.- Il comma  4  prescrive  poi  ai  gestori  autorizzati  di
assicurare  all'utenza   alcune   prestazioni   (sorveglianza   della
struttura, presenza continuativa del titolare o di un  suo  delegato,
idonea informazione alla clientela  delle  caratteristiche  marittime
dello specchio acqueo e delle prescrizioni eventualmente vigenti  per
l'accesso e l'uscita dallo stesso). 
    Contrariamente  a  quanto  assunto  dal  ricorrente,  anche  tale
previsione  si  limita  a  descrivere  il  contenuto  dell'attivita',
indicando quali siano le prestazioni caratteristiche della  specifica
offerta turistica, avuto particolare riguardo alle  garanzie  offerte
all'utenza in termini di sicurezza. 
    Neppure in questo caso, pertanto, il legislatore regionale  detta
disposizioni che incidono sul  novero  dei  requisiti  necessari  per
ottenere   la   concessione,   od   interferiscono   con    l'assetto
concorrenziale  del  mercato  di  riferimento  in  termini  tali   da
restringere il libero esplicarsi  delle  iniziative  imprenditoriali,
nel senso richiamato dalla giurisprudenza piu' sopra menzionata. 
    5.2.3.- Analoghe considerazioni, infine, valgono per il comma  5,
ove e' stabilito che, entro il termine inderogabile di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore  della  legge,  la  Giunta  regionale
provvede con apposita deliberazione a definire la  classificazione  e
le modalita' di apertura e di esercizio dei marina resort. 
    Anche   tale   previsione,   infatti,   costituisce   espressione
dell'esercizio di una  funzione  amministrativa  di  spettanza  della
Regione; alla Giunta regionale viene unicamente attribuito il compito
di regolamentare le modalita' di fruizione di settori  degli  arenili
destinati ad attivita' turistiche,  senza  che  cio'  comporti  alcun
limite al rilascio di nuove  concessioni  o,  tantomeno,  incida  sul
contenuto di quelle gia' in atto. 
    5.3.- La terza questione ha ad oggetto l'art. 3, comma  7,  della
legge regionale impugnata, a mente del  quale  «[l]e  strutture  gia'
esistenti ed in attivita'  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  in  possesso  di   tutti   i   requisiti   previsti
dall'articolo 2, possono, mediante comunicazione  al  Comune  in  cui
sono insediate ed al  Dipartimento  regionale  delle  infrastrutture,
della  mobilita'  e  dei  trasporti,   ottenere   il   riconoscimento
dell'attivita' per tutti gli effetti di cui alla presente legge». 
    Si tratta di una previsione riferita ai soggetti  che  sono  gia'
titolari di una concessione demaniale ed  esercitano  nel  territorio
siciliano l'attivita' di marina resort. 
    Di tali attivita', il legislatore regionale  si  prefigge  dunque
l'obiettivo di una rapida regolarizzazione sul piano  amministrativo,
in  modo  da   conformarle   alla   disciplina   appena   introdotta,
all'evidente fine di valorizzare la corrispondente offerta  ricettiva
e, conseguentemente, di favorire lo sviluppo del settore turistico di
pertinenza. 
    La norma  impugnata,  pertanto,  non  incide  sui  requisiti  per
l'ottenimento  della  concessione,  ed  e'  estranea  all'ambito  dei
criteri e  delle  modalita'  di  affidamento  delle  concessioni  che
connota la sfera di competenza esclusiva dello Stato  in  materia  di
tutela della concorrenza. 
    Anche tale questione e', dunque, non fondata. 
    5.4.- Il giudizio di infondatezza delle prime  tre  questioni  si
riverbera, inevitabilmente, sulla quarta ed ultima, poiche' con  essa
il ricorrente si limita a riproporre le  considerazioni  gia'  svolte
anche con riferimento all'art. 5 della legge regionale impugnata, che
estende le  previsioni  concernenti  i  marina  resort  ai  boat  and
breakfast. 
    Le questioni sollevate  con  il  ricorso  sono,  pertanto,  tutte
complessivamente non fondate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 1, comma 2, 2, 3, comma 7, e 5 della legge della  Regione
Siciliana 7 giugno 2019, n. 8 (Norme  per  lo  sviluppo  del  turismo
nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia  di  elezioni
degli organi degli enti di  area  vasta),  promosse,  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA