N. 164 SENTENZA 11 giugno - 24 luglio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego  pubblico  -   Organizzazione   delle   Agenzie   fiscali   -
  Istituzione, mediante i rispettivi regolamenti  di  organizzazione,
  di posizioni organizzative  di  elevata  responsabilita'  (POER)  -
  Asserita   attribuzione   di   poteri   tipici   della    qualifica
  dirigenziale, con conseguente progressione  di  carriera  verticale
  riservata - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza,  del
  concorso pubblico per  l'accesso  ai  pubblici  impieghi,  di  buon
  andamento  e  imparzialita'   dell'amministrazione,   nonche'   del
  giudicato costituzionale - Non fondatezza delle questioni. 
Impiego pubblico - Organizzazione delle Agenzie fiscali -  Disciplina
  d'accesso, mediante i  rispettivi  regolamenti  di  organizzazione,
  alla  qualifica   dirigenziale   dei   ruoli   mediante   procedura
  concorsuale pubblica - Individuazione dei candidati esonerati dalla
  prova preselettiva - Possibile clausola di riserva fino al  50  per
  cento dei posti disponibili - Denunciata violazione dei principi di
  uguaglianza,  del  concorso  pubblico  per  l'accesso  ai  pubblici
  impieghi, di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione  -
  Non fondatezza delle questioni. 
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 93, lettere  a),  b),
  c) d) ed e). 
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 136. 
(GU n.31 del 29-7-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
93, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 27  dicembre  2017,  n.
205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  promosso   dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda-ter,
nel procedimento  vertente  tra  la  Dirpubblica  -  Federazione  del
pubblico impiego e l'Agenzia  delle  entrate,  con  ordinanza  del  3
giugno 2019, iscritta  al  n.  167  del  registro  ordinanze  2019  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  42,  prima
serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visti l'atto di costituzione di  Dirpubblica  -  Federazione  del
pubblico impiego, nonche' l'atto di  intervento  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  25  febbraio  2020  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon, sostituito per la redazione  della  decisione
dal Giudice Giancarlo Coraggio; 
    uditi l'avvocato Carmine Medici per la Dirpubblica -  Federazione
del pubblico impiego e l'avvocato dello  Stato  Gianfranco  Pignatone
per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    vista l'ordinanza del 25-27 febbraio 2020 di  convocazione  degli
esperti, ai sensi dell'art. 14-bis  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, per l'audizione in  camera
di consiglio del 23 marzo  2020,  successivamente  rinviata  a  nuovo
ruolo con decreto della Presidente della Corte costituzionale dell'11
marzo 2020 a causa dell'emergenza sanitaria derivante da COVID-19,  e
poi nuovamente fissata, con  decreto  della  Presidente  della  Corte
costituzionale del 28 aprile 2020, alla camera di  consiglio  del  27
maggio 2020; 
    uditi nella camera di consiglio del 27  maggio  2020,  svolta  ai
sensi del decreto della Presidente della Corte del  20  aprile  2020,
punto 1, lettera a), gli esperti prof. Elio Borgonovi e  dott.  Vieri
Ceriani,  alla  presenza  dell'avvocato   Carmine   Medici   per   la
Dirpubblica - Federazione del pubblico impiego e degli avvocati dello
Stato Ruggero Di Martino e Fabrizo Fedeli; 
    uditi nella prosecuzione della camera di consiglio dell'11 giugno
2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20
aprile 2020, punto 1, lettera a), l'avvocato  Carmine  Medici  e  gli
avvocati dello Stato Ruggero Di Martino e Fabrizio Fedeli; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 giugno 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio,  sezione
seconda-ter, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e  136
della  Costituzione,   questioni   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 93, lettere a),  b),  c)  e  d),  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020),
e, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 1, comma 93,
lettera e), della medesima legge n. 205 del 2017. 
    1.1.- In punto di fatto, il rimettente riferisce che il  giudizio
a quo e' sorto a seguito dell'impugnazione, da parte di Dirpubblica -
Federazione del pubblico impiego (di seguito Dirpubblica), di diversi
provvedimenti adottati dall'Agenzia delle entrate tra il  febbraio  e
il dicembre del 2018, in attuazione  dell'art.  1,  comma  93,  della
legge n. 205 del 2017, che cosi' dispone: «[l]'Agenzia delle  entrate
e l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  mediante  i  rispettivi
regolamenti di amministrazione di cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono: 
    a)  istituire  posizioni  organizzative  per  lo  svolgimento  di
incarichi  di  elevata  responsabilita',  alta   professionalita'   o
particolare specializzazione,  ivi  compresa  la  responsabilita'  di
uffici  operativi  di  livello  non  dirigenziale,  nei  limiti   del
risparmio  di  spesa  conseguente   alla   riduzione   di   posizioni
dirigenziali; tale riduzione non  rileva  ai  fini  del  calcolo  del
rapporto tra personale dirigenziale di livello generale  e  personale
dirigenziale  di  livello   non   generale,   di   cui   all'articolo
23-quinquies, comma 1, lettera a), numero  2),  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
    b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari  con
almeno cinque anni  di  esperienza  nella  terza  area  mediante  una
selezione interna che tiene  conto  delle  conoscenze  professionali,
delle capacita' tecniche  e  gestionali  degli  interessati  e  delle
valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti; 
    c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere  di  adottare
atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che  impegnano
l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti  nella  competenza  dei  propri  uffici,  di
livello  non  dirigenziale,  e  la   responsabilita'   dell'attivita'
amministrativa, della gestione e dei relativi  risultati  nonche'  la
gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi
poteri di organizzazione delle  risorse  umane  e  strumentali  e  di
controllo; 
    d) prevedere  l'articolazione  delle  posizioni  secondo  diversi
livelli  di  responsabilita',  con  conseguente   graduazione   della
retribuzione  di  posizione  e,  in  caso  di  valutazione  positiva,
l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello
di valutazione annuale riportata; 
    e)  disciplinare  l'accesso  alla  qualifica   dirigenziale   dei
rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica  per  titoli
ed esami. Gli esami consistono in una  prova  scritta,  di  carattere
tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a  individuare,  secondo
modalita' e descrizione dei contenuti  specificate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
per la semplificazione e la pubblica  amministrazione,  le  capacita'
cognitive  e  le  competenze  manageriali  attinenti   alle   diverse
tipologie di  compiti  istituzionali  dell'Agenzia  che  bandisce  il
concorso, con la possibilita' di prevedere una prova preselettiva con
quesiti a risposta chiusa qualora il numero di  candidati  superi  il
limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva  i
candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno  due  anni,  alla
data  di  pubblicazione  del  bando,  funzioni  dirigenziali   ovvero
incarichi di responsabilita' relativi a  posizioni  organizzative  di
elevata  responsabilita',   alta   professionalita'   o   particolare
specializzazione, di cui alla lettera a)  del  presente  comma,  o  a
quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a),  numero
2),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e  all'articolo
4-bis del decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonche' il personale
assunto mediante pubblico concorso e  in  servizio  presso  l'Agenzia
delle entrate o l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  con  almeno
dieci anni  di  anzianita'  nella  terza  area,  senza  demerito.  Le
commissioni di valutazione  sono  composte  da  magistrati  ordinari,
amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima
fascia di universita' pubbliche o private, dirigenti di prima  fascia
dell'Agenzia che bandisce il concorso  anche  in  quiescenza  da  non
oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i  quali  e'
scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle  aree
tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie  fiscali
e  da  esperti  di  comprovata  qualificazione  ed  esperienza  nella
selezione delle professionalita'  manageriali.  La  commissione  puo'
avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni  alla
pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle
prove preselettive e  scritte.  Sono  valutati  i  titoli  secondo  i
criteri definiti nei  bandi,  dando  rilievo  anche  alle  esperienze
lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso
puo' essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso
e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianita' nella terza area,
senza demerito». 
    Il TAR Lazio deduce, altresi', che: 
    - Dirpubblica ha impugnato la delibera dell'Agenzia delle Entrate
n. 10 del 2018, con cui, in attuazione dell'art. 1, comma  93,  della
legge n. 205 del 2017, l'Agenzia ha sostituito l'art. 12 del  proprio
regolamento di amministrazione ed ha inserito nel Titolo II, capo IV,
l'art. 18-bis, dettando una  disciplina  derogatoria  in  materia  di
accesso  alla  qualifica   dirigenziale   ed   istituendo   posizioni
organizzative  per   lo   svolgimento   di   incarichi   di   elevata
responsabilita', alta professionalita' o particolare specializzazione
(di seguito anche POER); 
    - nel giudizio a quo la parte ricorrente ha dedotto che l'art. 1,
comma 93, lettere a), b), c), e d), della  legge  n.  205  del  2017,
«dissimulando  l'esercizio  precario   di   funzioni   dirigenziali»,
consentirebbe l'elusione del giudicato costituzionale formatosi sulla
sentenza di questa Corte n. 37 del 2015, in violazione dell'art.  136
Cost.; esso, inoltre, non prevedendo l'espletamento  di  un  concorso
pubblico per accedere alle POER, violerebbe gli artt.  3,  51,  e  97
Cost.; la lettera e) del medesimo art. 1, comma 1, infine, violerebbe
gli artt. 3, 51 e  97  Cost.,  poiche'  comporterebbe  «un  vantaggio
competitivo ingiustificato in favore  degli  interni  destinatari  di
funzioni  dirigenziali  delegate  o   di   incarichi   di   posizioni
organizzative speciali»; 
    - con tre ricorsi per motivi aggiunti, Dirpubblica  ha  impugnato
successivi atti dell'Agenzia delle entrate che hanno dato  attuazione
alle impugnate norme regolamentari, tra cui il provvedimento  che  ha
disposto  l'avvio  delle  procedure  selettive  d'interpello  per  il
conferimento delle POER; 
    -  con  sentenza  non  definitiva  ha  risolto  alcune  questioni
preliminari. 
    1.2.- In ordine alla rilevanza, il TAR Lazio afferma che le norme
del regolamento di amministrazione impugnate dalla  parte  ricorrente
costituiscono «pedissequa attuazione» dell'art. 1,  comma  93,  della
legge n. 205 del 2017. 
    Poiche' tale disposizione costituisce una «norma attributiva  del
potere»,   l'accoglimento    delle    questioni    di    legittimita'
costituzionale determinerebbe l'illegittimita' sia  delle  previsioni
regolamentari sia degli atti attuativi, impugnati con i  ricorsi  per
motivi aggiunti. 
    1.3.- Nel merito, il TAR Lazio ricorda come questa  Corte,  nella
sentenza  n.  37  del   2015,   abbia   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie,
di efficientamento e potenziamento delle procedure di  accertamento),
convertito, con modificazioni, nella legge 26  aprile  2012,  n.  44,
che, oltre a far salvi, per il passato,  gli  incarichi  dirigenziali
gia' affidati dalle Agenzie fiscali a propri funzionari,  consentiva,
nelle more  dell'espletamento  delle  procedure  concorsuali  per  la
copertura dei posti  da  dirigenti,  di  attribuire  nuovi  incarichi
dirigenziali ai funzionari,  mediante  la  stipula  di  contratti  di
lavoro a tempo determinato, la cui durata era fissata in relazione al
tempo necessario per la copertura dei posti tramite concorso. 
    Osserva il rimettente  che  questa  Corte  riscontro'  allora  la
violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.,  per  avere  il  legislatore
«contribuito all'indefinito protrarsi nel  tempo  di  un'assegnazione
asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla
copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte  dei  vincitori  di
una procedura concorsuale aperta e pubblica». 
    Cio' premesso,  il  rimettente  ritiene  che  le  POER  istituite
dall'art. 1, comma 93, lettere a), b), c), e d), della legge  n.  205
del 2017 concretizzino  «una  vera  e  propria  funzione  e/o  fascia
superiore», per la quale non sarebbe previsto il  superamento  di  un
concorso pubblico. 
    Le POER - pur riservate, previa  selezione,  a  funzionari  della
terza area in possesso di cinque anni di anzianita' - attribuirebbero
infatti, tra gli altri, poteri  di  spesa  e  di  acquisizione  delle
entrate   e   la    complessiva    «responsabilita'    dell'attivita'
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati,  nonche'  la
gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi
poteri di organizzazione delle risorse umane». 
    Si tratterebbe di poteri «del tutto  estranei»  a  quelli  tipici
della  terza  area  e  «piu'  propriamente  tipici»  della  qualifica
dirigenziale, secondo quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16 e 17
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), e come confermato dall'Allegato A al Contratto collettivo
nazionale di lavoro (di  seguito  anche  CCNL)  del  personale  delle
Agenzie fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004. 
    In definitiva, il rimettente, condividendo la  tesi  della  parte
ricorrente nel giudizio a quo, evidenzia come nelle  POER  «sarebbero
stati allocati alcuni poteri che l'art. 17 d.lgs. n. 165/01 riconosce
ai dirigenti». 
    Cio'  determinerebbe,  di  conseguenza,  «una  vera   e   propria
progressione di carriera verticale per i dipendenti appartenenti alla
terza area», con conseguente violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.,
che invece imporrebbero anche in tali casi il concorso  pubblico  (si
citano le sentenze n. 37 del 2015, n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n.
150 del 2010, n. 293 del 2009 e n. 194  del  2002).  In  particolare,
l'assenza del concorso, consentendo l'accesso ad un  ruolo  e  ad  un
inquadramento giuridico diverso da quello rivestito, comporterebbe la
violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; vi sarebbe, poi, una  violazione
degli artt. 3 e 51 Cost., perche' si  consentirebbe  «l'accesso  alle
funzioni superiori [...]  ai  soli  funzionari  di  ciascuna  agenzia
fiscale» e non a tutti i cittadini in possesso dei requisiti. Ancora,
sarebbero violati  i  principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento
dell'azione amministrativa di  cui  all'art.  97  Cost.,  poiche'  il
concorso pubblico «e' per sua natura idoneo a selezionare i candidati
piu' preparati e meritevoli» (si cita la sentenza n. 453 del 1990). 
    L'art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), della legge  n.  205
del 2017 violerebbe  anche  l'art.  136  Cost.,  poiche',  in  quanto
sostanzialmente volto ad affidare poteri riconducibili alla qualifica
dirigenziale  a  funzionari  privi  di  tale  qualifica,   senza   lo
svolgimento  di  un  concorso  pubblico,  eluderebbe   il   giudicato
costituzionale nascente dalla  sentenza  n.  37  del  2015:  pur  non
essendo   meramente   riproduttive   di   quella   gia'    dichiarata
incostituzionale con la sentenza  da  ultimo  citata,  le  norme  ivi
contenute  sarebbero  comunque   indirizzate   a   perseguire   esiti
corrispondenti a quelli gia' censurati da questa Corte (si citano  le
sentenze n. 5 del 2017, n. 73 e n. 72 del 2013, n. 245 del  2012,  n.
350 del 2010, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983 e n. 88 del 1966). 
    Ancora, l'art. 1, comma 93, lettera e), violerebbe gli  artt.  3,
51 e 97 Cost., poiche', esonerando alcuni  dipendenti  delle  Agenzie
fiscali dalla prova preselettiva del concorso pubblico  prevista  per
l'accesso alla funzione dirigenziale, e riservando il  cinquanta  per
cento dei posti ai dipendenti della terza  area  con  dieci  anni  di
anzianita', attribuirebbe loro un significativo vantaggio rispetto ad
altri iscritti al concorso. In  particolare,  l'esonero  dalla  prova
preselettiva  non   troverebbe   giustificazioni   in   esigenze   di
speditezza, «considerando il  presumibile  non  rilevante  numero  di
dipendenti  interni  potenziali  partecipanti».   L'esonero   neppure
sarebbe «giustificato dalla particolare qualificazione dei soggetti a
favore dei quali opera», poiche' esso e' previsto sia per coloro  che
vantano una particolare esperienza conseguita grazie all'espletamento
per  due  anni  di  funzioni   dirigenziali   o   di   incarichi   di
responsabilita' relativi a POER o  posizioni  organizzative  speciali
temporanee (di seguito - anche - POT), sia per tutti coloro che hanno
almeno dieci anni di servizio di  anzianita'  nella  terza  area.  Il
beneficio  in  questione  sarebbe  pertanto   correlato   alla   mera
condizione di dipendente delle Agenzie  fiscali,  il  che  renderebbe
priva di giustificazione anche la sua  mancata  estensione  ad  altre
categorie di dipendenti pubblici. 
    In definitiva, l'art.  1,  comma  93,  lettera  e),  non  sarebbe
coerente  con   il   principio   del   pubblico   concorso,   perche'
attribuirebbe una posizione privilegiata ai dipendenti delle  Agenzie
fiscali,  «anche  alla  luce  della  contestuale  previsione  di  una
cospicua riserva di posti»; sarebbe in contrasto con il principio  di
eguaglianza,  perche',  esonerando  dalla  prova  preselettiva  anche
quanti «vantano la sola anzianita' decennale nella  terza  area  alle
dipendenze   delle   Agenzie    fiscali»,    discriminerebbe    senza
giustificazione  «altri  dipendenti  di  altre   amministrazioni   in
possesso di analoghi requisiti»; e violerebbe il  principio  di  buon
andamento  della  pubblica  amministrazione,  perche'  l'esonero  non
sarebbe determinato dalla necessita' di agevolare la speditezza della
procedura  concorsuale,  ne'  di   selezionare   i   candidati   piu'
meritevoli. 
    2.- Con atto depositato il 30  ottobre  2019,  si  e'  costituita
Dirpubblica, ricostruendo in  primo  luogo  il  contenzioso  da  essa
promosso nei confronti  dell'Agenzia  delle  entrate  e  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. 
    2.1.- Secondo la parte, l'Agenzia delle entrate, da un  lato,  si
sarebbe largamente avvalsa della facolta'  di  conferire  le  deleghe
speciali  di  funzioni  dirigenziali  di  cui  all'art.   4-bis   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in  materia
di enti territoriali. Disposizioni per garantire la  continuita'  dei
dispositivi   di   sicurezza   e   di   controllo   del   territorio.
Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario   nazionale
nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni  industriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n.  125,  e
successive modificazioni, e, dall'altro, avrebbe  omesso  di  bandire
concorsi  pubblici  per  esami  per  il  reclutamento  di   personale
dirigente, come pure previsto dalla stessa disposizione. 
    La ragione di tali scelte si rinverrebbe nel fatto che  la  legge
n. 205 del 2017, consentendo alle Agenzie  fiscali  di  istituire  le
POER, avrebbe allocato «funzioni dirigenziali ad un livello inferiore
di  competenza»  con  una  operazione  «artificiosa,  poiche'  quelle
funzioni  [rimarrebbero  di]  natura  dirigenziale  [...]   a   nulla
rilevando la circostanza per cui il loro  livello  di  esercizio  sia
stato  ridotto,  sul  piano  meramente  quantitativo,  all'ambito  di
competenza di uffici di livello non dirigenziale». 
    Dirpubblica censura, poi, la previsione di cui all'art. 1,  comma
93, lettera e), che avrebbe attribuito un «vantaggio  competitivo  in
favore degli insider ai quali le Agenzie hanno  conferito  nel  tempo
funzioni dirigenziali». 
    Nell'aderire alla prospettazione del giudice  rimettente,  e  nel
segnalare quanto gia' dedotto in sede di giudizio  a  quo,  la  parte
privata evidenzia che le funzioni attribuibili ai titolari  di  POER,
ai sensi dell'art. 1, comma 93, lettera  c),  ricalcano  «in  maniera
fedele» quelle che l'art. 4, comma 2, del  d.lgs.  n.  165  del  2001
attribuisce ai dirigenti. 
    Se e' vero che l'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo da
ultimo citato prevede che i dirigenti  possano  delegare  -  in  modo
limitato e circoscritto - alcune competenze e  funzioni  dirigenziali
ai funzionari apicali, le disposizioni di cui all'art. 1,  comma  93,
della legge n. 205 del 2017 consentirebbero pero'  che  cio'  avvenga
«senza alcuna limitazione di sorta». 
    Si  tratterebbe  di  una  previsione  analoga  a  quella  di  cui
all'abrogato art. 17-bis, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n.  165
del 2001, che aveva introdotto un'area di inquadramento intermedia  -
la vicedirigenza - alla quale si poteva pero' accedere solo a seguito
di concorso pubblico. 
    In  definitiva,  con  le  previsioni  impugnate,  il  legislatore
avrebbe istituito «per le sole Agenzie fiscali un'area intermedia»  e
avrebbe attribuito «[in maniera organica] ai titolari delle  relative
posizioni organizzative le funzioni  dirigenziali  [...]  senza,  nel
contempo, prevedere  che  l'accesso  alla  predetta  area  intermedia
dovesse avvenire mediante il superamento di concorsi pubblici». 
    Si  tratterebbe,  dunque,  di  una   «metamorfosi   dei   modelli
organizzativi  la  cui  unica  finalita'  e'  pur  sempre  quella  di
perpetuare,   in    forme    diverse,    una    prassi    consistente
nell'assegnazione a vario titolo di funzioni dirigenziali  in  favore
di funzionari privi della relativa qualifica». 
    Una volta istituita l'area intermedia di «middle management», che
si risolverebbe «in una vera e propria progressione  di  carriera  in
senso verticale», sarebbe stata necessaria, secondo quanto  affermato
dalla giurisprudenza costituzionale, la  previsione  di  un  concorso
pubblico per l'accesso. 
    2.2.- Con riferimento poi alla dedotta violazione  dell'art.  136
Cost., Dirpubblica sottolinea come le POER, «dissimulando sotto altre
forme l'esercizio precario di funzioni  dirigenziali  gia'  conferite
contra legem e contra constitutionem»,  costituirebbe  un  espediente
per eludere il giudicato costituzionale nascente dalla sentenza n. 37
del 2015: con le  norme  censurate  il  legislatore  avrebbe  infatti
inteso «ripristinare, sia pure indirettamente [...]  gli  effetti  di
quella struttura normativa che aveva formato oggetto della richiamata
pronuncia di illegittimita' costituzionale». 
    2.3.- Infine, rispetto alla prospettata violazione degli artt. 3,
51 e 97 Cost. da parte dell'art. 1, comma 93, lettera e), della legge
n. 205 del  2017,  Dirpubblica  afferma  che  l'esonero  dalla  prova
preselettiva prevista per i candidati interni si risolverebbe in  «un
vantaggio competitivo di particolare rilievo». 
    3.- Con atto depositato il 5 novembre  2019,  e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso   dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   instando   per
l'inammissibilita'  e  la   non   fondatezza   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale sollevate dal TAR Lazio. 
    3.1.- L'Avvocatura dello Stato segnala, in via  preliminare,  che
l'Agenzia delle entrate, con una serie di atti attuativi della  legge
n. 205 del 2017, ha  avviato  un  generale  riassetto  delle  proprie
strutture centrali e periferiche, destinato a diventare operativo dal
2019: sono  state  pressoche'  dimezzate  le  posizioni  dirigenziali
attive di seconda fascia, attualmente in numero di 466 e,  grazie  al
risparmio conseguente, sono state al contempo istituite 1477 POER. Le
procedure selettive previste  si  sono  regolarmente  espletate  e  i
funzionari risultati vincitori ricoprono attualmente le POER. 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei  ministri,  le  deduzioni
del TAR Lazio, incentrate sulla violazione della regola  dell'accesso
al pubblico impiego mediante pubblico concorso, si baserebbero su  un
ragionamento caratterizzato da una «inconsistenza intrinseca». 
    In primo luogo, anche aderendo all'impostazione del rimettente  -
secondo cui  l'art.  1,  comma  93,  della  legge  n.  205  del  2017
attribuisce ai titolari delle POER poteri che l'art. 17 del d.lgs. n.
165 del 2001 riserva ai dirigenti - non ci  sarebbe  spazio  per  una
questione di legittimita' costituzionale, trattandosi di rapporti tra
«fonti primarie pienamente equiordinate». 
    Nessuna rilevanza  avrebbe  poi  il  fatto  che  la  disposizione
censurata preveda per le  POER  attribuzioni  piu'  ampie  di  quelle
descritte nella terza area contrattuale del CCNL di settore,  potendo
la norma primaria  incidere  sulle  previsioni  della  contrattazione
collettiva. 
    Non  corrisponderebbe  al  vero,  inoltre,  che  il  legislatore,
attraverso le POER, abbia istituito una  area  contrattuale  nuova  e
superiore rispetto alla terza, e  che  quindi  la  loro  attribuzione
«realizzi una "progressione verticale"»:  la  disposizione  censurata
sarebbe infatti «assolutamente univoca nel mantenere  l'inquadramento
dei funzionari attributari delle POER nella terza  area  funzionale»,
come si desumerebbe  dalla  temporaneita'  dell'incarico,  dalla  sua
revocabilita' e dalla remunerazione, costituita da  una  retribuzione
di posizione  e  una  di  risultato,  condizionata  alla  valutazione
positiva del dirigente sovraordinato. 
    Viene  a  tal  proposito  evocata  la  sentenza  della  Corte  di
cassazione, sezione lavoro, 15 ottobre 2015, n. 20855, secondo cui le
posizioni organizzative - la cui definizione l'art. 40, comma 2,  del
d.lgs.  n.  165  del  2001  demanda  alla  contrattazione  collettiva
nazionale - «non determina[no] mutamento  di  profilo  professionale,
che rimane invariato, ne' un mutamento di area, ma [...] soltanto  un
mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico». 
    Secondo l'Avvocatura dello Stato, dunque, mancando  l'istituzione
di una nuova area contrattuale, «l'assoggettamento  dell'attribuzione
delle POER al meccanismo del  pubblico  concorso  non  solo  non  era
necessaria,  ma  era   addirittura   palesemente   inammissibile   ed
impossibile». 
    3.2.- Cio' premesso, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
evidenzia le differenze tra i poteri dirigenziali e quelli attribuiti
ai titolari delle POER. 
    Innanzitutto, non sarebbe rilevante l'art. 16 del d.lgs.  n.  165
del  2001,  che  disciplina  le  funzioni  dei  dirigenti  di  uffici
dirigenziali generali, poiche' tali funzioni non sarebbero  in  alcun
modo riconducibili a quelle dei titolari delle POER. 
    Neppure sarebbero paragonabili le funzioni di questi ultimi -  in
quanto «assai diverse e minori» - con quelle indicate  al  successivo
art. 17. 
    L'Avvocatura dello Stato segnala, a tal proposito,  che  gia'  il
vigente CCNL di comparto  prevede  la  possibilita'  di  conferire  a
funzionari apicali incarichi (id est,  posizioni  organizzative)  che
richiedono  lo  svolgimento  in  autonomia  di  compiti  di   elevata
responsabilita'. Anche l'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di  accertamento  delle  imposte  sui
redditi), attribuirebbe agli impiegati della  carriera  direttiva  il
compito di adottare atti amministrativi di rilevanza  esterna,  quali
sono gli avvisi di accertamento. 
    Le POER, inoltre,  non  sarebbero  caratterizzate  da  una  piena
autonomia, poiche' i titolari  resterebbero  comunque  «in  posizione
sotto-ordinata alla dirigenza»,  che  detterebbe  «le  linee  per  il
perseguimento  degli  obiettivi  strategici».  Esse,  pur  dotate  di
responsabilita' decisionali, «ma non di ampiezza e  respiro  tali  da
caratterizzare  la  vita   dell'ente»,   opererebbero   «secondo   le
indicazioni e sotto la direzione  del  dirigente  responsabile  della
struttura in cui l'ufficio non dirigenziale e' incardinato». 
    Cosi', per quanto vi sia una  astratta  sovrapponibilita'  tra  i
poteri attribuibili alle  POER  e  quelli  di  cui  sono  titolari  i
dirigenti  ai  sensi  dell'art.  17  del  d.lgs.  n.  165  del  2001,
quest'ultima disposizione prevedrebbe «una serie di poteri  ulteriori
in capo ai dirigenti [...] che connotano la natura stessa  del  ruolo
dirigenziale e che sono del tutto assenti, invece,  [nell']  art.  1,
comma 93, lett. d), censurato dal T.A.R.». 
    In particolare, i titolari di POER non avrebbero alcun potere  di
delega di funzioni dirigenziali, ne'  di  valutazione  del  personale
assegnato, ne' potrebbero formulare proposte e  esprimere  pareri  ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, ne'  svolgere  funzioni
delegate da tali dirigenti. Ancora, i titolari di POER non potrebbero
concorrere   all'individuazione   delle   risorse   e   dei   profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui
sono preposti. 
    Il  potere  di  spesa  riconosciuto  ai  titolari   di   POER   -
«inevitabile in quanto correlato [all'attribuzione  e]  all'esercizio
delle funzioni e dei poteri», altrimenti «svuotat[i] di  significato»
- non costituirebbe invece una prerogativa esclusiva  dei  dirigenti:
nell'ordinamento  giuridico  sarebbe  infatti  nota  la  figura   del
funzionario che esercita poteri di spesa (si cita l'art. 2, comma  1,
lettera b, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»). 
    Ancora, l'art. 4 del d.lgs. n.  165  del  2001  attribuirebbe  ai
dirigenti poteri di spesa autonomi, nonche' la responsabilita' in via
esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della  gestione   e   dei
relativi risultati: tutte caratteristiche che non si rinvengono nelle
POER, i cui  titolari  resterebbero  «pur  sempre  sottordinati  alla
struttura di livello dirigenziale da cui dipendono». 
    Anche la retribuzione di risultato prevista per le  POER  sarebbe
legata  non  agli  obiettivi   raggiunti,   quanto   piuttosto   alla
valutazione annuale conseguita:  si  tratterebbe  di  «una  forma  di
remunerazione e, al contempo, incentivazione  economica  in  rapporto
alla qualita' e quantita' del lavoro svolto». 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   richiama,   poi,
l'Allegato A al CCNL del comparto Agenzie fiscali, nel quale  sarebbe
gia' prevista «l'autonomia del funzionario nell'ambito  di  direttive
generali», il che comporterebbe che esso puo' essere «preposto  anche
a funzioni di piu'  elevata  responsabilita'  e  maggiore  tecnicismo
[...] con l'esercizio di margini piu'  o  meno  ampi  di  autonomia»,
richiedenti la titolarita' di un potere di spesa, che, in ogni  caso,
non sarebbe «vera autonomia di spesa in quanto  i  titolari  di  POER
devono pur sempre rispondere al dirigente sovraordinato». 
    Vi sarebbero, ancora, una serie  di  «istituti  normativamente  e
contrattualmente  previsti  solo  per  i  dirigenti   di   ruolo»   e
inapplicabili ai funzionari titolari di POER. 
    Si tratterebbe, in particolare, delle ipotesi di «responsabilita'
dirigenziale» di  cui  all'art.  21  del  d.lgs.  n.  165  del  2001,
finalizzate «a sanzionare una condotta  del  dirigente  non  ritenuta
sufficiente agli obiettivi da raggiungere» e  produttive  di  effetti
nell'ambito del rapporto tra l'organo di indirizzo politico e  quelli
di gestione amministrativa, nonche' (laddove si accerti la violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto da parte del personale assegnato
ai propri uffici degli standard qualitativi  e  quantitativi  fissati
dall'amministrazione)  della  decurtazione  della   retribuzione   di
risultato.  Nessuna  responsabilita'   di   questo   genere   sarebbe
applicabile ai titolari di POER, per i  quali,  in  caso  di  mancato
raggiungimento degli obiettivi,  vi  sarebbero  conseguenze  negative
«esclusivamente  -   ed   evidentemente   -   sul   mancato   rinnovo
dell'incarico triennale». 
    Anche il regime disciplinare dirigenziale -  come  delineato  dal
CCNL area VI dirigenti - sarebbe differente da quello previsto per  i
titolari di POER, che trova la sua fonte nel CCNL  comparto  funzioni
centrali relativo al personale non dirigente. 
    Secondo  l'Avvocatura,  poi,  «la  previsione   di   uffici   non
dirigenziali coordinati da  un  capo  ufficio  non  avente  qualifica
dirigenziale costituisce una realta' ampiamente  diffusa  nell'ambito
delle Pubbliche Amministrazioni italiane». 
    Diversi CCNL prevedrebbero infatti la possibilita'  di  istituire
posizioni organizzative analoghe alle POER da affidare  a  funzionari
apicali: cosi', in primo luogo, il CCNL dell'ex  comparto  Agenzie  -
tuttora operante in forza  del  rinvio  contenuto  nel  vigente  CCNL
comparto Agenzie fiscali  -  che,  all'art.  19,  consentirebbe  alle
amministrazioni di conferire incarichi che esigono lo svolgimento  in
autonomia di compiti di elevata responsabilita';  posizioni  analoghe
sarebbero poi istituite  nell'ambito  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS), degli enti locali, nel comparto sanita'  e
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    Le  posizioni  organizzative,  dunque,  non   assurgerebbero   ad
«autonoma fascia superiore», costituendo invece  incarichi  connotati
«dal requisito della temporaneita'», al  cui  cessare  il  dipendente
rimarrebbe nell'area professionale di appartenenza. 
    Sottolinea in proposito il Presidente del Consiglio dei  ministri
come il giudice rimettente non abbia neanche tentato di  operare  una
lettura costituzionalmente orientata della disposizione, facente leva
sulla circostanza che i funzionari di terza  area  titolari  di  POER
mantengono l'inquadramento nell'area professionale di appartenenza  e
sul  rilievo  che  le  posizioni  organizzative  in  questione   sono
riconducibili ad un istituto gia' «conosciuto e ampiamente utilizzato
nel nostro ordinamento». 
    In  definitiva,  il  legislatore  -  di  fronte  all'esigenza  di
istituire incarichi temporanei, in un'ottica di riduzione della spesa
perseguita  attraverso  la  riduzione   del   numero   di   posizioni
dirigenziali e al fine di  garantire  una  organizzazione  flessibile
alle Agenzie fiscali - non avrebbe avuto alcun obbligo  di  istituire
«nuove qualifiche o aree contrattuali». 
    3.3.-  Quanto  all'asserita  violazione  dell'art.   136   Cost.,
l'Avvocatura dello Stato si sofferma sulle differenze  esistenti  tra
il meccanismo censurato da questa Corte nella sentenza n. 37 del 2015
e  quello  introdotto  dalla  disposizione  oggetto  delle   presenti
questioni di legittimita' costituzionale. 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei  ministri,  la  pronuncia
indicata avrebbe allora censurato il  «reiterato  conferimento  della
titolarita' di uffici dirigenziali -  e,  quindi,  l'attribuzione  di
mansioni dirigenziali - a funzionari della terza area  per  un  tempo
indefinito, atteso che le procedure per  la  copertura  di  posizioni
dirigenziali vacanti non erano state medio tempore espletate». 
    Nel presente caso, invece, la disposizione censurata  prevedrebbe
«esclusivamente la costituzione di posizioni organizzative di livello
non  dirigenziale  conseguenti   alla   soppressione   di   posizioni
dirigenziali preesistenti». 
    Il legislatore, nel  2017,  non  avrebbe  dunque  introdotto  «un
espediente normativo per eludere  il  giudicato  costituzionale»,  ma
avrebbe realizzato un «modello organizzativo  profondamente  nuovo  e
diverso, in cui  ha  rilevanza  assolutamente  decisiva  la  drastica
riduzione delle posizioni dirigenziali e la correlata (funzionalmente
e  finanziariamente)  valorizzazione   della   professionalita'   dei
funzionari di terza area». 
    Non si ravviserebbe, dunque, quella identita' di fini tra  l'art.
1, comma 93, della legge n.  205  del  2017  e  la  norma  dichiarata
incostituzionale nel 2015. 
    3.4.-  Da  ultimo,  l'Avvocatura   dello   Stato   eccepisce   la
sopravvenuta   irrilevanza   della    questione    di    legittimita'
costituzionale avente ad oggetto l'art.  1,  comma  93,  lettera  e),
deducendo che l'Agenzia delle entrate avrebbe modificato i  bandi  di
concorso,   «eliminando   totalmente,   come   la   legge   consente,
l'esperimento di una prova preselettiva». 
    4.- Con memoria depositata il 4 febbraio  2020,  Dirpubblica,  in
replica alla  memoria  del  Presidente  del  Consiglio  di  ministri,
ribadisce che le funzioni attribuite ai titolari di POER  «mantengano
ontologicamente la loro natura dirigenziale». 
    La parte privata precisa, inoltre, che non e' in  discussione  la
legittimita' della istituzione per le sole Agenzie fiscali di un'area
di middle management intermedia tra i dirigenti e i funzionari, ma il
fatto che, una volta adottata tale scelta, non  sia  stato  previsto,
per l'accesso a tale area, il concorso pubblico. 
    Ancora, Dirpubblica contesta  la  prospettazione  dell'Avvocatura
dello Stato, secondo cui in ambito tributario gia'  sussisterebbe  il
potere   dei   funzionari   di   adottare    atti    che    impegnino
l'amministrazione verso l'esterno: la delega di cui all'art.  42  del
d.P.R. n. 600 del 1973  sarebbe  riconducibile  infatti  all'istituto
della «delega di firma» e non alla «delega di funzioni». 
    Viene poi avversata la tesi secondo cui le POER, e  prima  ancora
le posizioni organizzative di cui all'art. 23-quinquies decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti  per  la  revisione  della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure
di rafforzamento patrimoniale delle imprese  del  settore  bancario),
convertito, con modificazioni, nella legge 7  agosto  2012,  n.  135,
cosiddette POT, sarebbero riconducibili al modello  delle  «posizioni
organizzative "contrattuali"». 
    Se questo fosse vero - evidenzia Dirpubblica - non sarebbe  stata
necessaria  l'introduzione  di  una  specifica  disciplina  volta   a
prefigurare la costituzione de facto di una vera e  propria  area  di
middle management. 
    La differenza tra  i  due  istituti  emergerebbe,  poi,  sia  dal
rilievo che,  rispetto  alle  posizioni  organizzative  contrattuali,
l'incarico delle POT doveva essere  sempre  conferito  dal  direttore
dell'Agenzia, sia dal migliore trattamento economico  riservato  alle
seconde. 
    Anche le successive POER costituirebbero «un'area vera e  propria
di middle management»: cio' risulterebbe non soltanto  dal  confronto
con  le  posizioni  organizzative  contrattuali,  ma  anche  con   le
soppresse POT. Rispetto a queste ultime, infatti, l'istituzione delle
POER  sarebbe  stata  determinata  direttamente  dal  regolamento  di
amministrazione; il trattamento economico  accessorio  sarebbe  stato
confermato  «in  senso  fortemente   migliorativo»;   gli   incarichi
sarebbero  ugualmente  conferiti  dal  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate; infine, ai titolari di POER, diversamente che ai titolari di
POT, verrebbero attribuite funzioni dirigenziali. 
    Da ultimo,  Dirpubblica  replica  all'eccezione  di  sopravvenuta
irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
1, comma 93, lettera e), della legge n. 205 del  2017,  che,  secondo
l'Avvocatura dello Stato,  sarebbe  stata  determinata  dall'adozione
degli atti con cui l'Agenzia delle entrate  ha  deciso  di  escludere
dalla prova preselettiva tutti i candidati al concorso  pubblico  per
dirigenti. 
    Tali   determinazioni,   infatti,   costituirebbero   una    mera
circostanza di fatto che - oltre a non avere determinato la  modifica
dell'art. 12 del regolamento di amministrazione (che era l'oggetto di
impugnazione nel giudizio  a  quo  e  che  continua  a  prevedere  la
possibilita' di esonerare dalla prova preselettiva i  soli  candidati
interni con  determinate  pregresse  esperienze)  -  non  influirebbe
comunque sul giudizio di legittimita' costituzionale. 
    5.- Con memoria depositata il 4 febbraio 2020, il Presidente  del
Consiglio dei ministri deduce che - in  ragione  di  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera g), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(Delega al Governo per la  razionalizzazione  e  la  revisione  delle
discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di  previdenza
e  di  finanza  territoriale),  nonche'  dall'art.  61  del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) -
sarebbe rimesso al  potere  di  macro-organizzazione  della  pubblica
amministrazione «ed a fortiori delle agenzie  fiscali  data  la  loro
spiccata autonomia e la loro logica aziendale, stabilire il  livello,
dirigenziale o  meno,  dei  propri  uffici,  riservando  la  pesatura
dirigenziale agli uffici ritenuti maggiormente rilevanti». 
    Poiche' l'atto di macro-organizzazione dell'Agenzia delle entrate
non sarebbe mai stato impugnato,  gli  uffici  cui  sono  preposti  i
titolari delle POER sarebbero incontestabilmente  uffici  di  livello
non dirigenziale. Dal che deriverebbe l'impossibilita' di qualificare
come  dirigenziali  le   funzioni   da   essi   svolte,   posto   che
«l'accertamento di avvenuto svolgimento di funzioni dirigenziali  non
puo'  che   conseguire   all'avvenuta   direzione   di   un   ufficio
dirigenziale» (si cita la sentenza della Corte di cassazione, sezione
lavoro, 12 dicembre 2018, n. 32152), mentre, viceversa, «dirigere  un
ufficio non dirigenziale non  consente  di  qualificare  le  mansioni
cosi' svolte quali mansioni dirigenziali, superiori rispetto a quelle
[...] dell'area apicale non dirigenziale di appartenenza». 
    L'Avvocatura dello Stato evidenzia, inoltre, come sarebbe  errato
il presupposto del giudice rimettente secondo cui le  prerogative  di
cui all'art. 1, comma 93, lettera c), della legge n.  205  del  2017,
sarebbero del tutto estranee ai poteri tipici della terza area. 
    In senso contrario deporrebbe l'art. 26 del  CCNL  del  personale
delle  Agenzie  fiscali,  secondo  cui   sarebbero   conferibili   ai
funzionari  della  terza  area  posizioni  organizzative  relative  a
«settori che richiedono l'esercizio  di:  funzioni  di  direzione  di
unita' operative, caratterizzate da un  elevato  grado  di  autonomia
gestionale e organizzativa», nonche' l'allegato A allo  stesso  CCNL,
che consentirebbe ai funzionari  della  terza  area  di  «dirigere  e
coordinare unita'  organiche  anche  di  rilevanza  esterna,  la  cui
responsabilita' non e' riservata a dirigenti, garantendo l'attuazione
delle attivita' di competenza». 
    La legge n.  205  del  2017,  pur  modificando  l'istituto  delle
posizioni  organizzative  nelle  Agenzie  fiscali,  non  ne   avrebbe
pertanto «capricciosamente  stravolto  la  natura  [...]  inquadrando
irragionevolmente  nel  medesimo   funzioni   ad   esso   "totalmente
estranee"». 
    Il legislatore si sarebbe riappropriato  di  «plurime  competenze
gia' rientranti nella sfera  di  autonomia  delle  parti  pubblica  e
collettiva», prevedendo «posizioni organizzative  piu'  peculiari  di
quelle  oggetto  della  contrattazione  collettiva  dello   specifico
comparto  delle  agenzie  fiscali,  stabilendone  la  natura   e   la
connotazione organizzativa». 
    Quanto al potere di spesa, infine, il rimettente sarebbe  incorso
in  un  equivoco:  soltanto  il  dirigente  di  ufficio  dirigenziale
generale avrebbe il «potere di determinare ed assegnare» il budget di
spesa e rispetto ad esso i titolari di POER  non  avrebbero  «margine
alcuno in aumento, ne' poteri di acquisizione di entrate diverse». 
    6.- Nella camera di  consiglio  del  27  maggio  2020,  ai  sensi
dell'art. 14-bis delle Norme integrative per i giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale, sono stati ascoltati esperti  di  chiara  fama,
alla presenza della parte costituita e dell'Avvocatura  dello  Stato,
le quali  hanno  replicato  alle  osservazioni  degli  esperti  nella
successiva camera di consiglio dell'11 giugno 2020. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio,  sezione
seconda-ter, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e  136
della  Costituzione,   questioni   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 93, lettere a),  b),  c)  e  d),  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020),
e, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 1, comma 93,
lettera e), della medesima legge n. 205 del 2017. 
    Secondo il rimettente, l'art. 1, comma 93, lettere a), b),  c)  e
d), della legge n. 205 del 2017, consentendo alle Agenzie fiscali  di
istituire posizioni  organizzative  di  elevata  responsabilita'  (di
seguito anche POER),  caratterizzate  da  marcati  poteri  di  natura
dirigenziale e destinate ad essere ricoperte con procedure  selettive
interne,  violerebbe  in  primo  luogo  l'art.  136  Cost.,   poiche'
reitererebbe  un  meccanismo   gia'   dichiarato   costituzionalmente
illegittimo dalla sentenza n. 37 del 2015. 
    Le medesime norme, poi, violerebbero gli artt. 3, 51 e  97  Cost,
poiche'  l'accesso  a  tali  posizioni  organizzative  consentirebbe,
attraverso una vera e propria  progressione  verticale  di  carriera,
l'ingresso senza concorso pubblico in una  nuova  fascia  funzionale,
caratterizzata dall'attribuzione di poteri  tipicamente  dirigenziali
ed estranei a quelli della terza area. 
    L'art. 1, comma, 93, lettera e), della legge n. 205 del  2017  e'
invece censurato nella parte in cui prevede: 1)  la  possibilita'  di
esonerare  dalla  prova  preselettiva  del  concorso   pubblico   per
l'accesso alla qualifica  dirigenziale  i  dipendenti  delle  Agenzie
fiscali che abbiano svolto per almeno due anni funzioni  dirigenziali
o siano stati titolari di POER o di posizioni organizzative  speciali
temporanee (di seguito anche POT) attribuite in forza  di  specifiche
norme di legge (art. 23-quinquies, comma 1, lettera a, numero 2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario», convertito, con modificazioni, nella  legge  7
agosto 2012, n. 135, e art. 4-bis del decreto-legge 19  giugno  2015,
n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni  per  garantire  la  continuita'  dei   dispositivi   di
sicurezza e di  controllo  del  territorio.  Razionalizzazione  delle
spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
rifiuti e di emissioni industriali», convertito,  con  modificazioni,
nella legge 6 agosto 2015, n. 125); 2)  nonche'  la  possibilita'  di
riservare fino al cinquanta per cento dei posti banditi ai dipendenti
delle Agenzie fiscali, assunti mediante concorso pubblico, con almeno
dieci anni di anzianita' nella terza area, senza demerito. 
    La disposizione in esame violerebbe gli artt. 3, 51 e  97  Cost.,
poiche' attribuirebbe ai menzionati dipendenti delle Agenzie  fiscali
un vantaggio competitivo ingiustificato. 
    2.-   L'esame   delle   odierne   questioni    di    legittimita'
costituzionale richiede una previa illustrazione  della  pregressa  e
articolata vicenda storica e della correlativa evoluzione del  quadro
normativo di riferimento. 
    2.1.- Il TAR Lazio nel 2002 (sezione seconda,  sentenza  2  marzo
2002, n. 1601) e nel 2011 (sezione  seconda,  sentenza  30  settembre
2011, n. 7636)  annullo'  due  concorsi  banditi  dall'Agenzia  delle
entrate per l'assunzione di dirigenti. 
    Le  posizioni  dirigenziali  vacanti   vennero   quindi   coperte
stipulando contratti a tempo determinato con funzionari dell'Agenzia,
in forza dell'art. 24 del regolamento di  amministrazione,  che  cio'
consentiva   «[p]er   inderogabili    esigenze    di    funzionamento
dell'Agenzia» e «fino all'attuazione delle procedure di accesso  alla
dirigenza e comunque fino al  31  dicembre  2010»  (termine,  questo,
oggetto di diverse proroghe sin dal 2006 e cosi'  da  ultimo  fissato
dalla delibera del comitato di gestione n. 55 del 22 dicembre 2009). 
    La citata norma regolamentare venne quindi annullata dal  giudice
amministrativo, per violazione  degli  artt.  19  e  52  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  dal
momento che proprio la riferita continua proroga  non  consentiva  di
ravvisare  un'ipotesi  di  reggenza,  per  mancanza   dei   necessari
requisiti della straordinarieta' e della  temporaneita'  (TAR  Lazio,
sezione seconda, 1° agosto 2011, n. 6884). 
    Nelle more del giudizio d'appello innanzi al Consiglio di  Stato,
l'art.  8,  comma  24,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,   n.   16
(Disposizioni urgenti in materia di  semplificazioni  tributarie,  di
efficientamento e potenziamento  delle  procedure  di  accertamento),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44,  in
relazione alla «esigenza urgente  e  inderogabile  di  assicurare  la
funzionalita' operativa» delle strutture delle Agenzie fiscali e  per
«garantire  una  efficace  attuazione  delle  misure   di   contrasto
all'evasione», autorizzo' le Agenzie medesime ad espletare  procedure
concorsuali, da  completarsi  entro  il  31  dicembre  2013,  per  la
copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. 
    Contestualmente, la disposizione censurata faceva salvi,  per  il
passato, gli incarichi dirigenziali  gia'  affidati  a  funzionari  e
ritenuti illegittimi dal giudice amministrativo, e consentiva,  nelle
more dell'espletamento delle  procedure  concorsuali,  di  attribuire
nuovi incarichi dirigenziali ai funzionari, mediante  la  stipula  di
contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata era fissata in
relazione al tempo necessario per la copertura tramite  concorso  dei
posti vacanti. 
    Il Consiglio di Stato sollevo', quindi, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n.  16  del  2012,  in
riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. 
    Questa Corte, con la  sentenza  n.  37  del  2015  -  dopo  avere
osservato che «nessun dubbio puo' nutrirsi in ordine al fatto che  il
conferimento    di    incarichi    dirigenziali    nell'ambito     di
un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento  di  un
pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di
nuovo inquadramento di dipendenti gia' in servizio» e che «[a]nche il
passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta  "l'accesso  ad
un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu' elevate ed e'
soggetto, pertanto, quale figura di  reclutamento,  alla  regola  del
pubblico concorso"» - dichiaro' l'illegittimita' costituzionale della
norma censurata, poiche' aveva contribuito «all'indefinito  protrarsi
nel tempo di un'assegnazione  asseritamente  temporanea  di  mansioni
superiori, senza provvedere alla  copertura  dei  posti  dirigenziali
vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta  e
pubblica». 
    2.2.- A seguito della sentenza n. 37 del 2015, le Agenzie fiscali
- come si  legge  nell'audizione  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate svoltasi di fronte alla V Commissione (Bilancio)  del  Senato
il 16 luglio 2015 - avevano ovviato alla  decadenza  dei  «funzionari
"reggenti" [...] conferendo incarichi ad interim ai  pochi  dirigenti
di ruolo e deleghe di firma ai funzionari». 
    Nella  stessa  audizione,  pero',   il   direttore   dell'Agenzia
segnalava che tale situazione non poteva «reggere a  lungo»,  poiche'
alcuni responsabili avevano l'interim di molte direzioni provinciali;
che lo  schema  di  decreto  legislativo  recante  «[m]isure  per  la
revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali»
(che proprio in quel periodo era all'attenzione delle Camere  per  il
prescritto parere) prevedeva sia una riduzione ulteriore  del  numero
dell'organico  dirigenziale  sia  la  possibilita'  di  indire  nuovi
concorsi per dirigenti da concludere entro il 31 dicembre 2016; e che
l'espletamento del concorso  poteva  richiedere  tempi  medio-lunghi,
tali da aggravare  la  «situazione  di  carenza  [...]  con  ricadute
negative  sulla  funzionalita'  dell'Agenzia».  Alla  luce  di  cio',
proponeva di incrementare le posizioni organizzative non dirigenziali
nei limiti del numero di posizioni dirigenziali che  sarebbero  state
soppresse,  al  fine  di  vedere   «opportunamente   valorizzate   la
preparazione,  le  capacita'  e  la  competenza   acquisite,   specie
nell'esercizio di funzioni tecniche  di  particolare  rilevanza,  dai
migliori funzionari delle agenzie». 
    Il 4 agosto 2015 la VI Commissione  (Finanze)  della  Camera  dei
deputati  esprimeva  «parere  favorevole»  al   testo   del   decreto
legislativo, apponendo, pero', la presente condizione:  «al  fine  di
garantire  la  funzionalita'  dell'assetto  operativo  delle  agenzie
fiscali, l'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto sia integrato
al fine di prevedere che, a fronte della riduzione del loro  organico
dirigenziale, le stesse agenzie fiscali siano autorizzate a istituire
posizioni organizzative di livello non dirigenziale,  in  aggiunta  a
quelle gia' previste dal decreto-legge n. 95 del 2012, finanziate con
il risparmio di spesa derivante dalla  soppressione  delle  posizioni
dirigenziali - ferma restando una determinata quota da  destinare  in
ogni caso a economia di bilancio - in numero non superiore  a  quello
delle  posizioni  dirigenziali  soppresse,  da  attribuirsi  mediante
specifiche  procedure  selettive  conformi  a  criteri  oggettivi   e
trasparenti  di  valorizzazione  delle  capacita'  e  del  merito   e
riservate a personale laureato inquadrato da almeno cinque anni nella
III area, tenendo conto, ai fini della retribuzione, del  livello  di
rilevanza e responsabilita' delle posizioni  organizzative  di  nuova
istituzione; gli incarichi dovrebbero avere durata definita ed essere
soggetti a valutazione annuale». 
    Pressoche' contemporaneamente, il Parlamento, nel corso dell'iter
di conversione, approvava  l'emendamento  che  sarebbe  poi  divenuto
l'art. 4-bis del d.l. n. 78 del  2015,  oggetto  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate dal TAR Lazio  con  l'ordinanza
iscritta al reg. ord. n. 52 del  2019,  e  in  relazione  alle  quali
questa Corte  ha  disposto,  con  l'ordinanza  n.  55  del  2020,  la
restituzione degli  atti  al  rimettente,  per  un  nuovo  esame  dei
presupposti e  dei  termini  delle  questioni  alla  luce  dello  ius
superveniens costituito anche dalle norme oggi censurate. 
    L'art. 4-bis del d.l. n. 78 del 2015 -  in  modo  sostanzialmente
identico a quanto indicato nel citato  parere  della  VI  Commissione
della Camera -  consentiva  alle  Agenzie  fiscali  di  annullare  le
procedure concorsuali per posti  dirigenziali  gia'  bandite  ma  non
ancora  concluse  e  di  indire  nuovi  concorsi  pubblici,  per   un
corrispondente numero di posti, che si  sarebbero  dovuti  concludere
entro il 31 dicembre 2016. Contestualmente, entro lo stesso  termine,
i dirigenti delle Agenzie fiscali avrebbero potuto  delegare,  previa
procedura selettiva,  a  funzionari  della  terza  area  le  funzioni
dirigenziali  (escluse  quelle  riservate  dalla  legge  agli  stessi
dirigenti) relative agli uffici di cui avessero assunto la  direzione
ad interim. I funzionari, che dovevano comunque  avere  un'esperienza
professionale di almeno cinque anni nella terza area, sarebbero stati
individuati  a  seguito  di  una  procedura  selettiva  con   criteri
oggettivi e  trasparenti,  tenendo  conto  della  specificita'  della
preparazione,   dell'esperienza   professionale,   delle    capacita'
richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonche' della
complessita' gestionale e della rilevanza funzionale e  organizzativa
degli uffici  interessati.  Il  numero  di  procedure  selettive  non
avrebbe dovuto essere superiore a quello delle procedure  concorsuali
da indire (o gia' indette e non annullate) per posti dirigenziali. 
    Ai  funzionari  delegati,  in   ragione   delle   responsabilita'
gestionali connesse all'esercizio delle deleghe e al  solo  scopo  di
fronteggiare l'eccezionalita' della situazione, si attribuivano nuove
POT, ai sensi dell'art. 23-quinquies, comma 1, lettera a),  del  d.l.
n. 95 del 2012 (il quale ultimo aveva anche disposto che  le  Agenzie
fiscali potessero prevedere un massimo di 380 posizioni organizzative
di livello non dirigenziale al posto degli uffici  dirigenziali,  che
venivano contestualmente soppressi in una prospettiva di  piu'  ampia
riorganizzazione delle Agenzie medesime). 
    L'art. 4-bis del d.l. n. 78 del 2015 e' stato oggetto di ripetute
modifiche,  volte  a  spostare  in  avanti   sia   il   termine   per
l'espletamento dei  concorsi  pubblici  per  posti  dirigenziali  che
quello entro cui sarebbe stato possibile delegare ai funzionari della
terza area le funzioni  relative  agli  uffici  dirigenziali  di  cui
avessero assunto la direzione interinale, termini entrambi fissati al
31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 95, lettera b),  della  legge  n.
205 del 2017. 
    Da ultimo, l'art. 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nell'ambito  di  una
complessiva riforma delle posizioni organizzative (di  cui  si  dira'
immediatamente appresso), ha disposto che la durata della  delega  di
funzioni in capo ai funzionari  della  terza  area  potesse  avvenire
«fino alla data a  decorrere  dalla  quale  sono  rese  operative  le
posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della  legge
la 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019». 
    2.3.- Con l'art. 1, comma  93,  della  legge  n.  205  del  2017,
oggetto delle odierne questioni di  legittimita'  costituzionale,  il
legislatore, alla lettera a), ha  consentito  alle  Agenzie  fiscali,
attraverso  sostanziali  modifiche  ai  rispettivi   regolamenti   di
amministrazione, di istituire le POER, i cui titolari possono  essere
chiamati  a  svolgere  incarichi  di  elevata  responsabilita',  alta
professionalita'  o   particolare   specializzazione,   compresa   la
responsabilita' di uffici  operativi  di  livello  non  dirigenziale.
L'istituzione delle POER deve avvenire «nei limiti del  risparmio  di
spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali». 
    La lettera b) del  citato  comma  93  individua  quale  requisito
necessario per l'accesso alle POER l'essere  funzionario  con  almeno
cinque anni di esperienza nella terza area; quanto alle modalita'  di
conferimento delle POER, e'  prescritta  una  selezione  interna  che
tenga conto «delle conoscenze professionali, delle capacita' tecniche
e gestionali degli  interessati  e  delle  valutazioni  dagli  stessi
conseguite negli anni precedenti». 
    La lettera c) enuncia le funzioni che possono  essere  attribuite
ai titolari di POER: il  potere  di  adottare  atti  e  provvedimenti
amministrativi, compresi gli atti  che  impegnano  l'Agenzia  fiscale
verso l'esterno; i poteri di spesa e di  acquisizione  delle  entrate
rientranti  nella  competenza  dei  propri  uffici,  di  livello  non
dirigenziale; la responsabilita' dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei risultati dei propri uffici; la gestione  finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri  di  organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
    La lettera d) dispone che le Agenzie fiscali  possono  articolare
le POER «secondo diversi livelli di responsabilita', con  conseguente
graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di valutazione
positiva, l'attribuzione della retribuzione di risultato  sulla  base
del livello di valutazione annuale riportata». 
    Da  ultimo,  la  lettera  e)  si  sofferma  sulle  modalita'   di
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alla  qualifica
dirigenziale. Per quanto qui rileva, la  disposizione  introduce  «la
possibilita' di  prevedere  una  prova  preselettiva  con  quesiti  a
risposta chiusa qualora il  numero  di  candidati  superi  il  limite
indicato nel bando», dalla quale  sono  esonerati  sia  «i  candidati
dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle  Dogane  e
dei Monopoli che abbiano svolto per almeno due  anni,  alla  data  di
pubblicazione  del  bando,  funzioni  dirigenziali»  o  incarichi  di
responsabilita' relativi a POER e  POT,  sia  «il  personale  assunto
mediante pubblico concorso  e  in  servizio  presso  l'Agenzia  delle
entrate o l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  con  almeno  dieci
anni di anzianita' nella terza  area,  senza  demerito».  Ancora,  si
prevede che «fino al 50 per cento dei posti  messi  a  concorso  puo'
essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in
servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianita' nella  terza  area,
senza demerito». 
    Anche la genesi di questa previsione e' caratterizzata da  alcune
peculiarita': essa e' confluita all'interno della legge  di  bilancio
2018, mentre era in corso alla V Commissione del  Senato  l'esame  in
sede  referente  del  disegno  di  legge  n.  AS  2837  (Disposizioni
concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali). Tale  disegno
di legge - il cui esame  non  e'  stato  completato  in  ragione  del
termine della legislatura - aveva come obiettivo principale quello di
fornire  maggiore  autonomia  alle   Agenzie   fiscali   in   materia
finanziaria, organizzativa e di personale. 
    In questa prospettiva era prevista (art. 2, comma 1,  lettera  i)
una  disposizione  che,  nel  modificare  l'art.   71   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59),
consentiva di introdurre nei  regolamenti  di  amministrazione  delle
Agenzie fiscali la possibilita' di  individuare  «apposite  posizioni
organizzative di livello non dirigenziale»,  da  conferire,  mediante
incarichi soggetti a valutazione annuale, a  «funzionari  con  almeno
cinque anni di esperienza nella terza area e mediante  una  selezione
interna  che  tiene  conto  delle  capacita'  e  del   merito   degli
interessati e delle valutazioni dagli stessi  conseguite  negli  anni
precedenti». 
    Anche in questa occasione - come  nel  2015  -  si  tenne  il  26
settembre 2017 un'audizione del direttore dell'Agenzia delle  entrate
presso la VI Commissione (Finanze e tesoro) del Senato,  nella  quale
audizione si salutava con favore l'intenzione di «svincolare in parte
le agenzie dalle disposizioni del D.lgs. n. 165/2001  restituendo  ai
vertici un maggior controllo delle cosiddette  "leve  gestionali  del
personale  (reclutamento,  promozione,  retribuzione  e  formazione),
controllo indispensabile per motivare e  incentivare  il  personale».
Quanto in  particolare  alle  POER,  esse  venivano  qualificate  dal
direttore dell'Agenzia come «fondamentali», poiche' avrebbero  potuto
garantire «flessibilita'  gestionale  alle  agenzie,  permettendo  la
copertura  di  posti,  anche  di  responsabilita',  con  elementi  di
comprovata esperienza e capacita'»  e  fornendo  ai  funzionari  «una
prospettiva di carriera non  legata  al  passaggio  della  dirigenza,
riattivando la leva gestionale e motivazionale della  promozione  con
la possibilita' di uno sviluppo di carriera». 
    2.4.- A seguito dell'entrata in vigore della  legge  n.  205  del
2017, entrambe le Agenzie fiscali hanno provveduto, nel febbraio  del
2018, a  modificare  i  rispettivi  regolamenti  di  amministrazione,
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della citata legge. 
    Oggi tali regolamenti: 1) prevedono che le procedure di selezione
e di assunzione del personale dirigenziale avvengano  in  conformita'
alle indicazioni contenute nell'art. 1, comma 93, lettera  e),  della
legge n. 205  del  2017;  2)  consentono  di  esonerare  dalla  prova
preselettiva i rispettivi dipendenti che per almeno due anni  abbiano
svolto funzioni dirigenziali o abbiano ricoperto incarichi relativi a
POT o POER o  che,  assunti  mediante  pubblico  concorso,  siano  in
servizio da dieci  anni  nella  terza  area  (mentre  il  regolamento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli richiede che il personale in
questione abbia svolto il proprio servizio «senza  demerito»,  quello
dell'Agenzia delle entrate richiede  che  non  abbia  riportato,  nei
dieci anni di servizio, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero
verbale); 3) prevedono la possibilita' di riservare fino al cinquanta
per cento dei posti  al  personale  delle  Agenzie  assunto  mediante
pubblico concorso, con almeno dieci anni di  anzianita'  nella  terza
area (anche in questo caso, l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli
richiede che il  personale  in  questione  abbia  svolto  il  proprio
servizio «senza demerito», mentre l'Agenzia  delle  entrate  richiede
che non  abbia  riportato,  nei  dieci  anni  di  servizio,  sanzioni
disciplinari superiori al rimprovero  verbale);  4)  istituiscono  le
POER; 5) contemplano per i  titolari  di  POER  una  retribuzione  di
posizione  (graduata  in  livelli  a  seconda  delle  responsabilita'
attribuite: tre livelli nell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  e
quattro nell'Agenzia delle entrate) - che va ad aggiungersi a  quella
spettante in base alla fascia economica di appartenenza  nella  terza
area e che determina il venir meno dell'erogazione dei  compensi  per
lavoro straordinario e per le altre voci  accessorie  -  nonche'  una
retribuzione di risultato, non inferiore al quindici per cento  della
retribuzione  di  posizione,  in   caso   di   valutazione   positiva
dell'attivita'  svolta;  6)  prevedono  che  «[l]e   posizioni   sono
conferite a funzionari con almeno cinque  anni  di  anzianita'  nella
terza area, mediante selezioni interne»; che «[l]'attribuzione di una
posizione organizzativa non configura progressione di carriera»;  che
«[l]e posizioni sono di norma conferite per un periodo di  tre  anni,
con  possibilita'  di  rinnovo»  e  che  «possono   essere   revocate
anticipatamente per motivate esigenze organizzative, nonche' in  caso
di rendimento negativo o  di  comportamenti  sanzionabili  sul  piano
disciplinare o  penale»;  7)  quanto  alle  modalita'  di  selezione,
rinviano la disciplina ad atti successivi, prescrivendo la necessita'
di tenere  conto  delle  conoscenze  professionali,  delle  capacita'
gestionali e tecniche degli interessati,  nonche'  delle  valutazioni
conseguite dai candidati. 
    Con particolare riferimento alla configurazione delle POER e  dei
poteri attribuiti ai funzionari titolari delle stesse, l'art. 15  del
regolamento  di  amministrazione  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli prevede, al comma 2, che:  «[a]i  titolari  delle  Posizioni
Organizzative di cui al comma 1 possono essere attribuiti: il  potere
di adottare atti e provvedimenti amministrativi,  compresi  gli  atti
che impegnano l'Agenzia verso l'esterno; i poteri di spesa e i poteri
di acquisizione  delle  entrate  rientranti  nella  competenza  delle
articolazioni   dei    rispettivi    uffici;    la    responsabilita'
dell'attivita'  amministrativa,  della  gestione   e   dei   relativi
risultati;  la  gestione  finanziaria,  tecnica   e   amministrativa;
autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e
di controllo»; mentre l'art. 18-bis,  comma  2,  del  regolamento  di
amministrazione delle Agenzie delle entrate prevede che «[i] titolari
delle   predette   posizioni   adottano    atti    e    provvedimenti
amministrativi,  compresi  quelli  che  impegnano   l'Agenzia   verso
l'esterno; hanno i poteri di spesa e di  acquisizione  delle  entrate
rientranti nella competenza  dei  propri  uffici;  sono  responsabili
dell'attivita' amministrativa e dei  relativi  risultati;  esercitano
autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali». 
    3.- In punto di fatto, dopo la riforma del regolamento, l'Agenzia
delle entrate ha provveduto, tra l'agosto e il dicembre del 2018,  ad
una riorganizzazione complessiva del proprio assetto, all'esito della
quale sono state soppresse 453 posizioni  dirigenziali,  residuandone
466, e sono state istituite 1477 POER. 
    Nello stesso anno  sono  state  avviate  le  procedure  selettive
d'interpello per  il  conferimento  delle  POER  in  questione.  Tali
procedure, che constavano di tre  diverse  fasi  (una  prova  scritta
finalizzata  alla   verifica   delle   conoscenze   tecnico-operative
attinenti  ai  compiti  da  assegnare;  una   fase   di   valutazione
dell'attivita' di servizio e dei titoli di studi; un colloquio  volto
a  valutare  le  caratteristiche  attitudinali,  le  motivazioni,  le
esperienze professionali, i risultati  conseguiti  e  la  valutazione
tecnica dei funzionari), risultano  essersi  concluse  tra  maggio  e
giugno 2019 e ai vincitori sono state conferite le POER. 
    Per quanto  concerne,  invece,  i  nuovi  concorsi  pubblici  per
dirigenti,  sono  state  avviate  nel  gennaio  2019  due   procedure
finalizzate, rispettivamente, al reclutamento di dieci  dirigenti  di
seconda fascia da destinare alla  direzione  di  uffici  preposti  ad
attivita'  di  gestione   dei   servizi   catastali   di   competenza
dell'Agenzia delle entrate, e di 150 dirigenti di seconda  fascia  da
destinare alla direzione di uffici preposti ad attivita' di gestione,
riscossione e contenzioso  dei  tributi  di  competenza  dell'Agenzia
delle  entrate.  Questa  ultima   procedura   si   somma   ad   altre
precedentemente bandite ed ancora in  corso  per  un  totale  di  335
posizioni dirigenziali di seconda fascia. 
    3.1.- Una riorganizzazione simile  a  quella  dell'Agenzia  delle
entrate e' stata intrapresa anche dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, tra il novembre e il dicembre  del  2018;  all'esito  della
stessa  e'  stato  ridotto  di  46  unita'  il  numero  di  posizioni
dirigenziali e contestualmente sono state individuate  218  POER;  le
relative procedure selettive risultano in buona parte concluse. 
    Con riferimento ai concorsi  per  posti  dirigenziali,  e'  stato
annullato nel novembre 2015 il bando per 49 posizioni,  risalente  al
dicembre 2013, mentre e' ancora in corso di svolgimento - a causa  di
un lungo contenzioso sfociato  anche  in  un'inchiesta  penale  -  un
concorso bandito nel dicembre 2011  per  69  posti  di  dirigente  di
seconda fascia. 
    4.- Nel merito, le prime questioni di legittimita' costituzionale
hanno ad oggetto l'art. 1, comma 93, lettere a), b),  c),  e  d),  in
riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. 
    5.- Il presupposto da cui muove il  TAR  Lazio  e'  che  le  POER
istituite dalle disposizioni  censurate  costituiscano  «una  vera  e
propria funzione e/o fascia superiore», i cui poteri  sarebbero  «del
tutto  estranei»  a  quelli  «tipici  della  terza  area»   e   «piu'
propriamente tipici» della qualifica dirigenziale. 
    Per  i   dipendenti   della   terza   area,   dunque,   le   POER
comporterebbero  «una  vera  e  propria  progressione   di   carriera
verticale»  ottenuta  senza  concorso  pubblico,  in  violazione  dei
parametri indicati. 
    6.- Il presupposto interpretativo e la ricostruzione  del  quadro
normativo operata dal giudice a quo non sono corretti. 
    7.- La complessa ed articolata  evoluzione  della  disciplina  in
esame  prefigura  una   riorganizzazione   delle   Agenzie   fiscali,
improntata a criteri di snellimento e  agilita'  operativa,  ritenuta
piu'  consona  alla  naturale  dinamicita'  dei  rapporti   economici
nazionali  ed  internazionali,  con  cui  esse  istituzionalmente  si
confrontano,  e  piu'  idonea  al  raggiungimento  di  obbiettivi  di
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di questo settore. 
    In questo senso, come piu' volte sottolineato dagli esperti nella
camera di consiglio del  27  maggio  2020,  si  sono  espresse  anche
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo  economico  (OCSE)
nel report «Tax Administration 2013: Comparative Information on  OECD
and Other Advanced and Emerging  Economies»,  e  il  Fondo  monetario
internazionale (FMI) nello studio «Fiscal Affairs Department, Revenue
Administration:  Autonomy  in  Tax  Administration  and  the  Revenue
Authority Model, Technical Notes and Manuals, 2010». 
    Si e' dunque previsto un sistema capillare  di  strutture,  quali
articolazioni interne di uffici di livello dirigenziale, destinate ad
operare in ambiti  territoriali  o  funzionali  ristretti,  e  quindi
rispettivamente piu' vicine alle relative realta' socio-economiche  o
piu' specializzate. Secondo tale disegno normativo, le  posizioni  di
vertice di tali strutture trovano la loro collocazione in un contesto
di rapporti gerarchici che fanno capo  a  dirigenti  di  primo  e  di
secondo  livello,  cui  vengono  riservate  effettive  e  sostanziali
funzioni dirigenziali e il cui numero viene in  conseguenza  ridotto:
le POER, infatti, sono istituite «nei limiti del risparmio  di  spesa
conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali» (art. 1,  comma
93, lettera a, della legge n. 205 del 2017). 
    8.- L'assetto organizzativo cosi' delineato dalle norme censurate
e' incompatibile  con  l'attribuzione  di  funzioni  dirigenziali  ai
titolari delle POER. 
    8.1.- Dal confronto fra i  compiti  dei  titolari  delle  POER  e
quelli dei dirigenti, emerge, infatti, la loro non omogeneita'. 
    L'attribuzione ai titolari delle POER  del  potere  «di  adottare
atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che  impegnano
l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate» (art. 1, comma 93, lettera c) e'  -  a  differenza  di
quanto previsto per i dirigenti dall'art. 4 del  d.lgs.  n.  165  del
2001 - limitata a  quelli  rientranti  nella  competenza  dei  propri
uffici, «di livello non dirigenziale» (art. 1, comma 93, lettere a  e
c),  e  «la  responsabilita'  dell'attivita'  amministrativa,   della
gestione e dei relativi risultati» (art. 1, comma 93, lettera c)  non
e', come per i dirigenti, «esclusiva» (cosi' il  citato  art.  4  del
d.lgs. n. 165 del 2001), e non e'  "autonoma".  Questi  aspetti  sono
entrambi  chiara   espressione   della   posizione   di   sostanziale
subordinazione gerarchica ai dirigenti dei titolari di POER. 
    Ad essi, come di recente affermato da questa Corte  in  relazione
ad analoghe fattispecie previste dal CCNL comparto  Regioni  ed  enti
locali  (sentenza  n.  128  del  2020),  sono  attribuite   posizioni
organizzative di elevata responsabilita', «creat[e]  per  sottrazione
dalle funzioni dirigenziali» e che «non  sono  equiparabili  al  piu'
elevato profilo dei dirigenti». A questi ultimi, al  contrario,  sono
riservati   «ancor   piu'   pregnanti   compiti   strategici   e   di
coordinamento»,  discendenti  dalla  loro  esclusiva  responsabilita'
nell'attuazione e specificazione dei piani,  dei  programmi  e  delle
direttive generali fissate dall'organo politico (art.  16,  comma  1,
lettera b, del d.lgs. n. 165 del 2001, con riferimento  ai  dirigenti
generali), nonche' nell'attuazione  dei  progetti  e  delle  gestioni
assegnati  da  quest'ultimi  (art.  17,  comma  1,  lettera  b,   con
riferimento  ai  dirigenti);  responsabilita',   pertanto,   che   ha
presupposti specifici e del tutto peculiari (art. 21  del  d.lgs.  n.
165 del 2001), per  cio'  solo  non  estensibili  ai  titolari  delle
posizioni organizzative. 
    8.2.- La riorganizzazione delle Agenzie  fiscali  passa,  dunque,
per il rafforzamento e la valorizzazione  delle  competenze  e  delle
professionalita' maturate sul campo dai funzionari della terza  area,
cui le  norme  censurate  riservano  l'attribuzione  delle  posizioni
organizzative  in  oggetto;  e  cio'  (come  osservato  nella  citata
sentenza n. 128 del 2020) secondo  uno  schema  gia'  conosciuto  dal
nostro ordinamento, in  forza,  prima  dell'art.  45,  comma  3,  del
decreto   legislativo   3   febbraio    1993,    n.    29,    recante
«Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    Amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992,  n.  421»,
che ha demandato alla contrattazione collettiva la  disciplina  delle
«figure professionali che, in posizione di  elevata  responsabilita',
svolgono compiti di direzione o che  comportano  iscrizione  ad  albi
oppure tecnico scientifici e di ricerca», e poi dell'art.  40,  comma
2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall'art. 54, comma l,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante  «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di  ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche   amministrazioni»,   che   demanda   alla   contrattazione
collettiva  l'istituzione  di  «apposite  sezioni  contrattuali   per
specifiche professionalita'». 
    9.- Escluso, dunque, che si  sia  in  presenza  di  strutture  di
livello dirigenziale, si deve anche  escludere  che  le  disposizioni
censurate abbiano comunque configurato una nuova area intermedia. 
    9.1.- Come puntualizzato nell'art. 1, comma 93, lettere a), b)  e
c), quelli attribuiti sono «incarichi»  di  elevata  responsabilita',
alta professionalita' o particolare specializzazione, ivi compresa la
responsabilita' di uffici operativi «di livello non dirigenziale», da
attribuirsi «a funzionari con almeno cinque anni di esperienza  nella
terza area mediante una  selezione  interna  che  tiene  conto  delle
conoscenze professionali, delle capacita' tecniche e gestionali degli
interessati e delle valutazioni dagli stessi  conseguite  negli  anni
precedenti». 
    9.2.- Ebbene, i compiti e i requisiti cosi' delineati non possono
ritenersi estranei a quelli propri dei funzionari della terza area. 
    9.3.- Sin dall'art. 26  del  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro (CCNL),  comparto  Agenzie  fiscali  (quadriennio  2002/2005),
stipulato il 28 maggio 2004,  e'  consentita  l'attribuzione  a  tali
funzionari di  posizioni  organizzative,  le  quali  comportano,  tra
l'altro, l'esercizio di «funzioni di direzione di  unita'  operativa,
caratterizzate  da  un  elevato  grado  di  autonomia  gestionale  ed
organizzativa; attivita' con contenuti  di  alta  professionalita'  e
specializzazione»; l'Allegato  A  al  medesimo  CCNL,  poi,  consente
l'attribuzione ai medesimi soggetti della  funzione  di  «dirigere  o
coordinare unita'  organiche  anche  di  rilevanza  esterna,  la  cui
responsabilita' non e' riservata a dirigenti, garantendo l'attuazione
delle attivita' di competenza»; previsioni  sostanzialmente  analoghe
si rinvengono, ancora, nei contratti collettivi degli altri  comparti
(si pensi, quanto al  comparto  funzioni  locali,  agli  artt.  13  e
seguenti del CCNL  relativo  al  triennio  2016-2018,  e,  quanto  al
comparto sanita', agli artt. 14 e 17 del CCNL  relativo  al  medesimo
triennio). 
    Infine l'art. 42, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973,  n.  600
(Disposizioni comuni in materia di  accertamento  delle  imposte  sui
redditi), attribuisce anche agli impiegati della  carriera  direttiva
(odierni funzionari di terza  area),  ove  delegati,  il  compito  di
adottare atti amministrativi di particolare rilevanza esterna,  quali
sono gli atti di accertamento fiscale. 
    9.4.- La non riconducibilita' delle POER ad una nuova  area,  del
resto, trova conferma nella giurisprudenza della Corte di  cassazione
-  relativa  ad  analoghe  figure   organizzative   -   secondo   cui
l'attribuzione di tali posizioni non comporta l'inquadramento in  una
nuova categoria contrattuale, ma - come chiarisce la lettera a) della
disposizione censurata - solo il  conferimento  di  «incarichi»,  per
loro natura temporanei, con correlato beneficio economico (Cassazione
civile, sezione lavoro, sentenza 15 ottobre 2015, n.  20855,  secondo
cui «la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo
professionale, che rimane invariato, ne' un  mutamento  di  area,  ma
comporta soltanto un mutamento  di  funzioni,  le  quali  cessano  al
cessare dell'incarico»). 
    Trova peraltro applicazione  il  principio  di  turnazione  degli
incarichi, in forza del  quale  alla  scadenza  il  dipendente  resta
inquadrato  nella  categoria  di  appartenenza,   con   il   relativo
trattamento economico (da ultimo, Cassazione civile, sezione  lavoro,
ordinanza l0 luglio 2019, n. 18561). 
    Questa Corte, a sua volta, nella piu' volte  citata  sentenza  n.
128 del 2020, ha affermato che «[l]a posizione organizzativa [...] si
caratterizza  [...]  per  la  temporaneita'  dell'assegnazione,   cui
corrisponde  una  quota  accessoria  della  retribuzione.  Essa  puo'
cessare anche prima del tempo indicato, "in relazione  a  intervenuti
mutamenti organizzativi o  in  conseguenza  di  valutazione  negativa
della performance individuale"». 
    9.5.- E'  in  questa  prospettiva  che  vanno  letti  entrambi  i
regolamenti  di  organizzazione  delle  Agenzie  fiscali,   i   quali
prevedono che «[l]'attribuzione di una  posizione  organizzativa  non
configura progressione di carriera»,  che  «[l]e  posizioni  sono  di
norma conferite per un periodo  di  tre  anni,  con  possibilita'  di
rinnovo» e che «possono essere revocate anticipatamente per  motivate
esigenze organizzative, nonche' in caso di rendimento negativo  o  di
comportamenti sanzionabili sul piano disciplinare o penale». 
    10.- Sia dal  dato  normativo  che  da  quello  giurisprudenziale
emerge  dunque  una  caratteristica   di   tale   istituto   che   e'
particolarmente significativa ai fini  della  sua  qualificazione,  e
cioe' la non stabilita', caratteristica di per se' incompatibile  con
un passaggio di area,  e  tanto  meno  di  ruolo,  cui  fa  riscontro
l'attribuzione di un nuovo status. 
    Nell'impiego  alle  dipendenze  della  pubblica   amministrazione
l'acquisizione di uno status e' un  fenomeno  caratterizzato  da  una
naturale stabilita', assicurata dalla tassativita' ed  eccezionalita'
dei casi in  cui  puo'  venir  meno,  e  che  per  la  dirigenza,  in
particolare, e' garanzia di autonomia e di indipendenza. 
    E' dunque solo in vista di una acquisizione di uno status che  si
impone il rispetto delle procedure concorsuali, procedure che sarebbe
invece eccessivo pretendere per accedere a posizioni che non hanno il
carattere della stabilita'. 
    11.-  Le  POER,  dunque,  correttamente  sono  state  qualificate
dall'art. 1, comma 93, lettera a), come "incarichi", nel senso in cui
tale istituto e' utilizzato sia a proposito della dirigenza (ai sensi
dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, i  dirigenti  conservano  lo
status quando mutano i loro incarichi) che dei funzionari  (in  forza
delle norme gia' citate). 
    Queste    posizioni    organizzative    si    risolvono    dunque
nell'affidamento  di  semplici  incarichi  alla  cui   cessazione   i
destinatari riprendono fisiologicamente ad esercitare le funzioni che
sono proprie della loro area di appartenenza. 
    12.-  A  questa   vicenda,   pertanto,   non   si   attaglia   la
giurisprudenza di questa Corte circa l'obbligo del pubblico concorso. 
    La pur rigorosa  lettura  dell'art.  97  Cost.  ha  infatti  come
necessario  presupposto  l'acquisizione  di  un  diverso  status;   e
indubbiamente, in un contesto caratterizzato, ad opera  dello  stesso
legislatore, dall'esistenza di aree separate, e in particolare da una
dirigenza collocata in una posizione apicale  autonoma  e  intermedia
fra il livello politico e quello  burocratico,  non  possono  trovare
spazio eccezioni alla  regola  del  concorso  pubblico,  ammissibili,
peraltro, ai sensi dell'ultimo periodo del  medesimo  art.  97  Cost.
(«salvo i casi stabiliti dalla legge»). 
    Come si e' visto, tuttavia, non e' questo il caso  in  esame,  in
cui non di acquisizioni di status si tratta, bensi'  di  attribuzione
di incarichi a soggetti che il loro status conservano senza soluzione
di continuita'. 
    13.- Alla stregua di tale ricostruzione, si deve  concludere  per
l'infondatezza  delle  questioni   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), in  riferimento  agli
artt. 3, 51 e 97 Cost. 
    14.- E' bene tuttavia sottolineare che cio' non  esclude  affatto
che la selezione dei soggetti cui attribuire le POER debba rispondere
ai  principi  di  imparzialita',  trasparenza  ed   efficienza,   che
presiedono ad ogni attivita' amministrativa e che ne condizionano  la
legittimita', come  del  resto  implicito  nella  stessa  lettera  b)
dell'articolo censurato, secondo cui -  come  gia'  rammentato  -  la
selezione interna deve tenere conto «delle conoscenze  professionali,
delle capacita' tecniche  e  gestionali  degli  interessati  e  delle
valutazioni dagli stessi conseguite negli  anni  precedenti».  E'  di
tutta  evidenza,  infatti,  che  per  accedere  a  funzioni  di  alta
specializzazione o responsabilita' - quali sono da intendersi  quelle
tipiche delle POER - serve acquisire specifiche conoscenze che devono
essere imparzialmente vagliate dall'amministrazione conferente. 
    15.-  Le  considerazioni  fin   qui   svolte   comportano   anche
l'infondatezza  della  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), della  legge  n.  205
del 2017,  per  violazione  dell'art.  136  Cost.,  in  relazione  al
giudicato costituzionale formatosi sulla sentenza n. 37 del 2015. 
    Quest'ultima, infatti, ha censurato un meccanismo legislativo che
aveva consentito alle Agenzie fiscali un  «indefinito  protrarsi  nel
tempo» dell'assegnazione di funzioni dirigenziali a funzionari  della
terza  area,  senza  provvedere  alla  indizione   della   necessaria
procedura concorsuale. 
    Si e' visto, invece, che le  posizioni  organizzative  in  esame,
oltre ad avere ad oggetto funzioni di natura non dirigenziale  e  non
estranee a quelle gia' proprie della terza area, sono -  nell'assetto
normativo - fisiologicamente temporanee, sicche' non puo'  dirsi  che
la nuova disciplina «mir[i] a "perseguire e  raggiungere,  'anche  se
indirettamente', esiti corrispondenti" (sentenze n. 73 del  2013,  n.
245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del  1983,  n.  88  del  1966)»
(sentenza n. 231 del 2017) a quella gia' dichiarata  incostituzionale
(tra le tante, sentenze n. 101 del 2018 e n. 5 del 2017). 
    16.- Le ultime questioni sollevate dal TAR Lazio hanno ad oggetto
l'art. 1, comma 93, lettera e), della legge  n.  205  del  2017,  che
autorizza le Agenzie fiscali, mediante i  rispettivi  regolamenti  di
amministrazione, a disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale
dei rispettivi ruoli  mediante  procedura  concorsuale  pubblica  per
titoli ed  esami,  e,  che  secondo  il  rimettente,  attribuendo  un
vantaggio  competitivo  ingiustificato  al  personale  interno  delle
Agenzie fiscali, violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost. 
    La disposizione e' censurata, in particolare, nella parte in cui:
1) esonera dalla prova preselettiva - eventualmente prevista, qualora
il numero di aspiranti superi  il  limite  indicato  nel  bando  -  i
candidati che, come dipendenti delle Agenzie fiscali, abbiano svolto,
per almeno due anni alla data di pubblicazione  del  bando,  funzioni
dirigenziali o siano stati titolari di POER o di  POT,  oppure  siano
stati assunti mediante pubblico concorso e abbiano almeno dieci  anni
di anzianita'  nella  terza  area,  senza  demerito;  2)  prevede  la
possibilita' che fino al cinquanta per cento dei posti sia  riservato
al personale assunto mediante pubblico  concorso,  con  almeno  dieci
anni di anzianita' nella terza area, senza demerito. 
    17.-   Al   riguardo,   deve   essere    rigettata    l'eccezione
dell'Avvocatura dello Stato di inammissibilita' delle  questioni  per
(sopravvenuto) difetto di rilevanza, alla  luce  della  modifica  dei
bandi di concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale, con  cui
l'Agenzia delle entrate ha eliminato per tutti i candidati  la  prova
preselettiva. 
    Tale modifica,  oltre  a  riguardare  solo  quest'ultima  (e  non
l'istituzione della riserva di posti), concerne i concorsi in atto  e
non   incide   sui   presupposti   ed   invariati   regolamenti    di
amministrazione e, per quanto qui piu' rileva, sulle stesse norme  di
legge oggetto del presente giudizio di legittimita' costituzionale. 
    18.- Nel merito, le questioni, non sono fondate. 
    19.-  Quanto  alla  prima,  va  osservato  che  le  procedure  di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.  35,
comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 165 del 2001, devono, tra l'altro,
svolgersi  secondo  modalita'  che  garantiscano  l'imparzialita'  «e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo,  ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti  anche  a
realizzare forme di preselezione». 
    Quest'ultime,  ove  sia  prevedibile   un   elevato   numero   di
partecipanti,  sono  incoraggiate  anche  dalle  linee  guida   sulle
procedure concorsuali, emanate dal Ministro per la semplificazione  e
la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 35,  punto  5.2.,  del
d.lgs. n.  165  del  2001,  e  cio'  allo  scopo  di  ammettere  alle
successive fasi un numero non eccessivo e nemmeno troppo ristretto di
candidati (si' da non rendere il  concorso,  rispettivamente,  troppo
difficile da gestire ovvero poco competitivo). 
    Come riconosciuto dalle stesse linee guida, la preselezione  deve
tuttavia, coniugare le esigenze di rapidita' e di  imparzialita'  con
quelle di  efficienza:  l'obiettivo  non  e'  quello  di  selezionare
rapidamente in base  a  un  qualsivoglia  criterio  oggettivo  ma  di
selezionare in base a un ragionevole criterio di merito,  che  faccia
emergere le effettive capacita' dei candidati. 
    Questo essendo  lo  scopo  della  preselezione,  non  puo'  dirsi
irragionevole l'esonero previsto  dalla  disposizione  censurata  per
coloro che,  attraverso  il  servizio  gia'  prestato  nelle  Agenzie
fiscali, abbiano sufficientemente dimostrato  "sul  campo"  effettive
capacita' (e tanto vale sia per coloro che hanno  espletato,  per  un
periodo  significativo,  funzioni  dirigenziali  ovvero  di   elevata
responsabilita', sia per coloro che hanno  prestato,  per  un  ancora
piu'  congruo  numero  di  anni,  la  propria  esperienza  lavorativa
nell'area immediatamente sottordinata alla dirigenza). 
    In altri termini, il riconoscimento  dell'esperienza  all'interno
dell'amministrazione che bandisce il concorso  «sottende  un  profilo
meritevole di apprezzamento da parte del  legislatore»  (sentenza  n.
234 del 1994) e non collide con il principio di buon andamento, anche
perche' i beneficiari dell'esonero dovranno comunque, al  pari  degli
altri concorrenti, cimentarsi con le prove concorsuali. 
    20.- Quanto alla seconda questione, avente ad oggetto la  riserva
ai dipendenti interni di una quota dei posti  messi  a  concorso,  e'
indubbio che il passaggio da  un'area  ad  un'altra  e'  soggetto  al
principio  del  pubblico  concorso,  al  quale   hanno   l'onere   di
partecipare anche i dipendenti dell'amministrazione che lo bandisce. 
    La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, non e' mai pervenuta
ad escludere l'ammissibilita'  di  riserve  parziali,  in  favore  di
questi   ultimi,   poiche'   cio'   comporterebbe   un    sostanziale
disconoscimento del potere di fare eccezione alla  regola  attribuito
al legislatore dallo stesso art. 97, quarto comma, Cost. 
    Si e' cosi' chiarito che occorre trovare un ragionevole punto  di
equilibrio tra il principio del pubblico concorso  (sentenza  n.  159
del 2005) e l'interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative
presso  l'amministrazione  medesima,  interesse  che  e'   certamente
riconducibile al principio di buon andamento, e si e' in  particolare
affermato che una riserva  ai  dipendenti  interni  e'  legittima,  a
condizione  pero'  che  sia  contenuta   entro   determinati   limiti
percentuali, per non precludere in modo assoluto la  possibilita'  di
accesso alla generalita' dei cittadini (sentenze n. 167 del 2013,  n.
194 del 2002 e n. 1 del 1999). In  concreto,  tale  limite  e'  stato
ritenuto ragionevole anche nella misura del 50 per cento (sentenza n.
234 del 1994). 
    Recependo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale,  il
legislatore si e' fatto carico di individuare, in  via  generale,  il
punto di equilibrio, prevedendo, all'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs.
n. 165 del 2001 (inserito dall'art. 62, comma 1, del  d.lgs.  n.  150
del 2009), che «[l]e  progressioni  fra  le  aree  avvengono  tramite
concorso   pubblico,   ferma    restando    la    possibilita'    per
l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso  dei
titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di
posti comunque non superiore al  50  per  cento  di  quelli  messi  a
concorso». 
    Nella stessa direzione, l'art. 24 del  d.lgs.  n.  150  del  2009
dispone, al comma 1, che «le amministrazioni pubbliche,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2010, coprono  i  posti  disponibili  nella  dotazione
organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non  superiore  al
cinquanta per cento a favore del personale interno»; e, al  comma  2,
espressamente afferma che «[l]'attribuzione dei  posti  riservati  al
personale interno e'  finalizzata  a  riconoscere  e  valorizzare  le
competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle
specifiche esigenze delle amministrazioni». 
    Ne consegue che la riserva prevista dalla disposizione censurata,
oltre ad essere in linea con il quadro normativo di  riferimento,  e'
conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. 
    21.- In conclusione, le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 93, lettere a), b), c), e d), della legge  n.  205
del 2017, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 51, 97
e 136 Cost.,  nonche'  dell'art.  1,  comma  93,  lettera  e),  della
medesima legge n. 205 del 2017, sollevate dallo stesso rimettente  in
riferimento agli artt.  3,  51  e  97  Cost.,  vanno  dichiarate  non
fondate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d),  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2018-2020), sollevate, in riferimento agli artt.  3,  51,  97  e  136
della Costituzione, dal Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio, sezione seconda-ter, con l'ordinanza in epigrafe indicata; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1 comma 93, lettera e), della legge  n.  205
del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.,  dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda-ter,
con l'ordinanza in epigrafe indicata. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA