N. 166 SENTENZA 9 - 27 luglio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Norme della  Regione  Puglia  -  Interventi  in  ulteriori
  contesti  paesaggistici  -  Sistema  sanzionatorio  -  Ricorso  del
  Governo  -  Denunciata  violazione  del  principio  di  tutela  del
  paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela
  dell'ambiente - Successiva rinuncia - Estinzione del processo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Spese
  e misure sanitarie - Destinazione di una dotazione finanziaria  per
  il  rimborso  delle  spese  delle  associazioni   di   volontariato
  impegnate nei centri di orientamento oncologico (COrO)  della  Rete
  oncologica regionale - Ricorso del Governo - Denunciata  violazione
  dei principi generali in materia  di  coordinamento  della  finanza
  pubblica - Non fondatezza della questione. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Spese
  e misure sanitarie - Destinazione di una dotazione finanziaria  per
  la realizzazione e/o ristrutturazione da parte dei Comuni di canili
  sanitari  -  Violazione  dei  principi  generali  in   materia   di
  coordinamento   della    finanza    pubblica    -    Illegittimita'
  costituzionale. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Spese
  e misure sanitarie - Destinazione di una dotazione finanziaria  per
  il potenziamento dell'assistenza psicologica - Ricorso del  Governo
  -  Denunciata  violazione  dei  principi  generali  in  materia  di
  coordinamento  della  finanza  pubblica  -  Non  fondatezza   della
  questione. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Spese
  e misure sanitarie - Destinazione di una dotazione finanziaria  per
  la  realizzazione,  da   parte   dei   Comuni,   di   campagne   di
  sterilizzazione  di  cani  patronali  -  Violazione  dei   principi
  generali in materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  -
  Illegittimita' costituzionale. 
Impiego pubblico - Norme della Regione  Puglia  -  Possibilita',  per
  alcune  categorie  di  medici  specialisti,  di  veterinari  e   di
  personale laureato dirigente in regime  di  convenzione  di  essere
  inquadrati, senza concorso, nei ruoli della dirigenza  sanitaria  -
  Violazione del principio dell'accesso ai pubblici impieghi mediante
  pubblico concorso - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67, artt.  15,  61,
  66, 72, 86 e 93. 
- Costituzione, artt. 9, 97 e 117, commi secondo, lettere g) ed s), e
  terzo. 
(GU n.31 del 29-7-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  15,  61,
66, 72, 86 e 93 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n.
67,  recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   di
previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia
(Legge di stabilita' regionale 2019)», promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il  1°-7  marzo  2019,
depositato in cancelleria l'8 marzo  2019,  iscritto  al  n.  42  del
registro ricorsi 2019 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    udito nella  udienza  pubblica  del  7  luglio  2020  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Giammario   Rocchitta   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 luglio 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 1°-7 marzo 2019  e  depositato  l'8
marzo 2019 (reg. ric. n. 42 del 2019), il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato varie  disposizioni  della  legge  della  Regione
Puglia  28  dicembre  2018,  n.  67,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione  2019  e  bilancio  pluriennale
2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilita' regionale 2019)»,
fra  cui  gli  artt.  15,  61,  66,  72,  86  e  93,  in  riferimento
complessivamente agli artt. 9, 97, 117, commi secondo, lettere g)  ed
s), e terzo, della Costituzione. 
    1.1.- E', innanzitutto, impugnato  l'art.  15  della  legge  reg.
Puglia n. 67 del 2018, secondo il quale «1. Fatte salve le  eventuali
sanzioni penali applicabili, chiunque  realizzi  interventi  in  aree
individuate ai sensi dell'articolo 143,  comma  1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137), come ulteriori contesti senza la previa sottoposizione  agli
strumenti  di  controllo  preventivo  previsti  nel  medesimo   piano
paesaggistico  o  in  difformita'  al   provvedimento   autorizzativo
rilasciato dall'autorita' competente all'esperimento della  procedura
di verifica, e' soggetto al pagamento  di  una  sanzione  pecuniaria.
L'entita' della sanzione e' determinata  sulla  base  della  maggiore
somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai
sensi del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  del
26 settembre 1997. 2. All'accertamento degli illeciti  amministrativi
di cui al comma 1 concorre  la  Sezione  vigilanza  ambientale  della
Regione Puglia.  3.  La  Regione,  ai  fini  dell'accertamento  degli
illeciti amministrativi  di  cui  al  comma  1,  puo'  avvalersi  del
supporto, previa stipula di specifica convenzione, del Comando unita'
per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei  Carabinieri.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui  al  comma  1
provvede  il  Presidente  della  Regione  Puglia,  ovvero  il  legale
rappresentante dell'ente delegato a norma  della  legge  regionale  7
ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica),  ove
individuato. 5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1  sono  destinati  alla  salvaguardia
nonche' alla realizzazione  di  interventi  di  recupero  dei  valori
paesaggistici e di  riqualificazione  degli  immobili  e  delle  aree
degradati o interessati dalle rimessioni in  pristino.  6.  Le  somme
introitate dalla Regione a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di
cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio regionale  autonomo,  parte
entrata, nell'ambito del titolo 3, tipologia  200,  e  destinate  nel
bilancio regionale autonomo, parte spesa, nell'ambito della  missione
9,  programma  5,  titolo   2,   alla   salvaguardia   nonche'   alla
realizzazione di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di
riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o  interessati
dalle rimessioni in pristino.  7.  Per  il  triennio  2019-2021,  nel
bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell'ambito del titolo 3,
tipologia 200 e parte spesa, nell'ambito della missione 9,  programma
5, titolo 2, e' assegnata una dotazione finanziaria  per  l'esercizio
finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro  5  mila.
La medesima dotazione  finanziaria,  in  termini  di  competenza,  e'
assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021». 
    Ad avviso del ricorrente la disposizione impugnata,  introducendo
un sistema sanzionatorio riferito agli  interventi  realizzati  sugli
ulteriori contesti  paesaggistici  di  cui  all'art.  143,  comma  l,
lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6  luglio  2002,  n.  137),  norma  che  in  materia  di  piano
paesaggistico  riserva  allo  Stato  l'individuazione  di   eventuali
ulteriori contesti diversi da quelli indicati dall'art. 134 del detto
d.lgs. n. 42 del 2004, violerebbe gli artt. 9 e 117,  secondo  comma,
lettera s), Cost. 
    1.2.- Sono, anche, impugnati, in riferimento all'art. 117,  terzo
comma, Cost., gli artt. 61, 66, 86 e 93 della legge reg. Puglia n. 67
del 2018 che, ad avviso del ricorrente,  pur  nella  loro  diversita'
contenutistica, sarebbero accomunati dalla circostanza di non  essere
riconducibili ai livelli essenziali di assistenza fissati  nel  piano
nazionale dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli  essenziali  di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502). 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia  in  proposito
che  alle  Regioni  impegnate  in  piani  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario, come risulta essere la Puglia, e' vietato effettuare spese
non obbligatorie dall'art. l, comma  174,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge  finanziaria  2005)»  e  che
l'autonomia legislativa  concorrente  delle  Regioni  in  materia  di
tutela della salute, con particolare  riferimento  ai  profili  della
gestione del servizio sanitario, trova dei limiti  in  ragione  degli
obiettivi della finanza pubblica  e  del  contenimento  della  spesa,
specie «in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni
della assoluta  necessita'  di  contenere  i  disavanzi  del  settore
sanitario» (e' citata la sentenza n. 104 del 2013). 
    Pertanto, le disposizioni impugnate, nel disporre l'assunzione  a
carico del bilancio  regionale  di  oneri  aggiuntivi  per  garantire
livelli di assistenza non essenziali, violerebbero  il  principio  di
contenimento della  spesa  pubblica  sanitaria,  quale  principio  di
coordinamento  della  finanza  pubblica,  la  cui  determinazione  e'
riservata allo Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost. 
    1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri  impugna,  infine,
l'art. 72 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, in forza del  quale
«1.  Gli  specialisti   ambulatoriali   a   rapporto   convenzionale,
veterinari e di altre specialita', che alla data del 31 dicembre 2017
svolgevano esclusivamente attivita' ambulatoriale,  i  veterinari  in
regime di convenzione di cui alla legge regionale del 3  agosto  2007
n. 25 (Assestamento e seconda variazione al  bilancio  di  previsione
per l'esercizio finanziario 2007) e personale laureato  dirigente  di
cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16  (Norme  organiche  per
l'integrazione scolastica degli handicappati), a convenzione a  tempo
indeterminato  ad  esaurimento  nell'ambito  del  servizio  sanitario
nazionale, a domanda, possono essere  inquadrati  nei  ruoli  con  il
trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti  collettivi
nazionali di lavoro della dirigenza, nei  limiti  dei  posti  vacanti
nelle dotazioni organiche. Ai fini dell'inquadramento  di  cui  sopra
gli  interessati  devono   essere   titolari   d'incarico   a   tempo
indeterminato non inferiore  a  trentotto  ore  settimanali  e  avere
almeno  cinque  anni  di  anzianita'  di  servizio   nella   pubblica
amministrazione. 2. Resta fermo il giudizio d'idoneita' espletato con
le procedure di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  30  luglio  1997,  n.  365  (Regolamento  per  il  giudizio
d'idoneita'  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma   8,   del   decreto
legislativo 7  dicembre  1993,  n.  517).  3.  L'ingresso  nei  ruoli
determina   l'automatica   eliminazione   dei    relativi    rapporti
convenzionali, pertanto, non comporta riflessi diretti o indiretti  a
carico del bilancio dell'ente». 
    Ad avviso del ricorrente, la disposizione  impugnata,  stabilendo
il diritto di inquadramento nei ruoli della dirigenza  sanitaria  del
personale indicato, a semplice domanda e senza concorso, si  porrebbe
in contrasto con l'art. 15,  comma  7,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421), il quale prevede, in tema di disciplina della dirigenza  medica
e delle professioni sanitarie, che  «[a]lla  dirigenza  sanitaria  si
accede mediante concorso pubblico per titoli ed  esami,  disciplinato
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  dicembre
1997, n. 484», con conseguente  violazione  degli  artt.  97  e  117,
secondo comma, lettera g), Cost. 
    2.- La Regione Puglia si  e'  costituita  in  giudizio  solo  con
riferimento alla impugnativa avente ad oggetto l'art. 102 della legge
reg. Puglia n. 67 del 2018, riservata a separata pronuncia. 
    3.- Con atto depositato il  20  marzo  2019,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, in  conformita'  alla  delibera  assunta  dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 7  marzo  novembre  2019,  ha
rinunciato al ricorso  limitatamente  all'impugnazione  dell'art.  15
della legge reg. Puglia n. 67 del 2018. 
    4.- Il ricorrente ha depositato il  3  giugno  2020  una  memoria
integrativa in cui, dato atto della rinuncia parziale al  ricorso  in
relazione all'impugnazione dell'art. 15 della legge reg. Puglia n. 67
del 2018, ribadisce la richiesta di  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale delle altre disposizioni impugnate,  evidenziando  che
l'intervenuta  sostituzione,  a  decorrere  dal  30  novembre   2019,
dell'art. 72 della  legge  reg.  Puglia  n.  67  del  2018  da  parte
dell'art. 10 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52
(Assestamento e variazione al bilancio di previsione per  l'esercizio
finanziario  2019  e  pluriennale  2019-2021)  «sembra  implicare  il
riconoscimento della fondatezza del motivo di  impugnazione  proposto
avverso la norma originaria». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale, tra gli altri, degli artt. 15,  61,  66,
72, 86 e 93 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67,
recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  di  previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge  di
stabilita' regionale 2019)». 
    Va riservata a separata pronuncia la  decisione  delle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  promosse  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    2.- E', innanzitutto, impugnato l'art. 15 della legge reg. Puglia
n. 67 del 2018 che, ad avviso del ricorrente, introducendo un sistema
sanzionatorio riferito agli  interventi  realizzati  sugli  ulteriori
contesti paesaggistici di cui all'art. 143, comma l, lettera e),  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137), norma che in materia di  piano  paesaggistico  riserva  allo
Stato l'individuazione di eventuali  ulteriori  contesti  diversi  da
quelli indicati dall'art. 134  del  detto  d.lgs.  n.  42  del  2004,
violerebbe gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Tuttavia, nelle more del presente  giudizio,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  sulla  base  dei   chiarimenti   e   delle
precisazioni  fornite  dalla  Regione  Puglia,   ha   dichiarato   di
rinunciare alla relativa impugnazione,  con  atto  depositato  il  20
marzo 2019, in conformita' alla delibera assunta  dal  Consiglio  dei
ministri nella seduta del 7 marzo novembre 2019. 
    Non essendosi  la  Regione  Puglia  costituita  in  giudizio,  in
relazione alle questioni oggetto del  presente  esame,  l'intervenuta
rinuncia determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per
i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  l'estinzione   del
processo (ex multis, ordinanze n. 202 del 2019, n. 55 del 2018, n. 27
del 2016, n. 199  e  n.  134  del  2015),  limitatamente  alla  detta
questione. 
    3.- Sono, inoltre, impugnati gli artt. 61,  66,  86  e  93  della
legge reg. Puglia n. 67 del  2018  che,  ad  avviso  del  ricorrente,
violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Cio' in quanto alle Regioni impegnate in  piani  di  rientro  dal
disavanzo sanitario, come la Puglia, sarebbe vietato effettuare spese
e stabilire misure sanitarie non riconducibili ai livelli  essenziali
di assistenza fissati a livello nazionale dal decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  12   gennaio   2017   (Definizione   e
aggiornamento  dei  livelli  essenziali   di   assistenza,   di   cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502). 
    In proposito, questa Corte ha ripetutamente sostenuto che,  tanto
l'art. 1, comma 796, lettera b), della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)», quanto  l'art.  2,
commi 80 e 95, della successiva  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge  finanziaria  2010)»,  possono  essere
qualificati «come espressione di un principio fondamentale diretto al
contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di
un correlato  principio  di  coordinamento  della  finanza  pubblica»
(sentenze n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011, n. 141 e  n.  100
del 2010). 
    Tali norme, infatti, hanno reso vincolanti  per  le  Regioni  gli
interventi individuati negli accordi di cui all'art.  1,  comma  180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge
finanziaria 2005)», finalizzati a realizzare  il  contenimento  della
spesa sanitaria e a ripianare i debiti anche mediante  la  previsione
di speciali contributi finanziari dello Stato  (sentenza  n.  91  del
2012). 
    La Regione Puglia, in particolare, ha stipulato  il  29  novembre
2010  un  accordo  con  il  Ministro  della  salute  ed  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, comprensivo del piano di  rientro  del
disavanzo sanitario (Piano  di  rientro  e  di  riqualificazione  del
sistema sanitario regionale 2010-2011) ed  ha,  poi,  approvato  tale
piano con la legge  della  Regione  Puglia  9  febbraio  2011,  n.  2
(Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012). 
    3.1.- Tanto premesso, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 61 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018 non e' fondata. 
    La norma regionale impugnata stabilisce  che  «[n]ell'ambito  del
Fondo sanitario regionale, con l'adozione del D.I.E.F.  e'  destinata
una dotazione finanziaria di euro 400 mila per assicurare il rimborso
delle spese delle associazioni di volontariato impegnate  nei  centri
di orientamento oncologico (COrO) della Rete oncologica regionale». 
    Ad avviso del ricorrente, tale misura, come gia' evidenziato, non
rientrerebbe nei livelli  di  assistenza  previsti  dal  d.P.C.m.  12
gennaio 2017. 
    Ma,  a  ben  vedere,   l'art.   31   (Assistenza   sociosanitaria
residenziale alle  persone  nella  fase  terminale  della  vita)  del
menzionato d.P.C.m. prevede, per  le  persone  nella  fase  terminale
della vita, affette da malattie progressive e  in  fase  avanzata,  a
rapida evoluzione e a prognosi infausta, un  complesso  integrato  di
prestazioni, anche infermieristiche, riabilitative e psicologiche, da
svolgersi nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale. 
    A tale specifica disposizione e a tale ambito di assistenza vanno
ricondotte  anche  le  attivita'   svolte   dalle   associazioni   di
volontariato impegnate nei centri di orientamento  oncologico  (COrO)
della rete oncologica della Regione  Puglia,  in  considerazione  sia
degli scopi delle attivita' svolte,  sia  dell'integrazione  di  tali
associazioni     nell'apparato     organizzativo      dell'assistenza
territoriale. 
    In questi termini, deve, quindi, ritenersi che  l'art.  61  della
legge reg. Puglia n. 67 del 2018 non venga a determinare  un  livello
ulteriore di assistenza rispetto a quelli definiti  dal  d.P.C.m.  12
gennaio 2017. 
    3.2.- La questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  66
della legge reg. Puglia n. 67 del 2018 e' fondata. 
    La disposizione impugnata stabilisce che  «1.  Al  fine  di  dare
piena attuazione, in aderenza alle previsioni dell'articolo  8  della
legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di  animali  di
affezione e prevenzione del randagismo), alle finalita' e ai principi
previsti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 5 aprile 1995, n.
12 (Norme per la tutela degli animali d'affezione e  prevenzione  del
randagismo), e in ragione della necessita' di potenziare la lotta  al
randagismo attraverso la realizzazione e/o ristrutturazione da  parte
dei comuni di  canili  sanitari,  nel  bilancio  regionale  autonomo,
nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo  2,  e'  assegnata
una  dotazione  finanziaria  per  l'esercizio  finanziario  2019,  in
termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. 2. Il  finanziamento
regionale potra' essere concesso ai comuni che ne  faranno  richiesta
per procedere alla realizzazione e/o ampliamento di canili  sanitari,
di proprieta' comunale nell'ambito del proprio territorio comunale». 
    Tale misura non puo',  tuttavia,  essere  ricondotta  ai  livelli
essenziali di assistenza stabiliti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017  che,
infatti, nel suo Allegato 1,  lettera  D  (Salute  animale  e  igiene
urbana veterinaria), si limita a  prevedere  la  sterilizzazione  dei
cani  randagi  e  delle  colonie  feline.  Ne',  d'altra  parte,   la
disposizione  impugnata  potrebbe  dirsi  connotata  da  una  diversa
finalita', meramente socio-assistenziale (sentenza n. 94 del 2019). 
    Cio' emerge dal contenuto della norma e  dall'imputazione  stessa
della spesa, operata dall'articolo impugnato  alla  missione  13  del
bilancio regionale, relativa alla tutela della salute. 
    La disposizione impugnata, pertanto,  stabilendo  l'assunzione  a
carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi  per  garantire  un
livello di assistenza supplementare, in contrasto con  gli  obiettivi
di  risanamento  del  piano  di  rientro,  viola  il   principio   di
contenimento della  spesa  pubblica  sanitaria,  quale  principio  di
coordinamento della finanza pubblica e, in  definitiva,  l'art.  117,
terzo comma, Cost. 
    3.3.- La  questione  di  legittimita'  costituzionale  avente  ad
oggetto l'art. 86 della legge reg. Puglia  n.  67  del  2018  non  e'
fondata. 
    La  disposizione  impugnata  stabilisce   che   «[a]l   fine   di
fronteggiare l'aumento della prevalenza dell'incidenza di  patologie,
disturbi e  disagi  psicosociali,  la  Regione  impegna  i  direttori
generali  delle  ASL  a  potenziare  l'assistenza   psicologica   nei
dipartimenti salute mentale (DSM), nei  distretti,  nei  dipartimenti
delle  dipendenze  patologiche,  nella  riabilitazione  dei   deficit
fisici, psichici e sensoriali e  nelle  aree  ospedaliere  critiche»,
prevedendo che a tale scopo la Giunta regionale destini nel Documento
di indirizzo economico-funzionale (DIEF) la somma di  un  milione  di
euro nell'ambito dell'utilizzo del Fondo sanitario regionale. 
    Anche tali prestazioni di assistenza psicologica, diversamente da
quanto sostenuto dal ricorrente, risultano riconducibili  ai  livelli
essenziali di assistenza definiti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017 e,  in
particolare,  a  quelli   previsti   dagli   artt.   28   (Assistenza
sociosanitaria  alle  persone   con   dipendenze   patologiche),   32
(Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai  minori
con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del  neurosviluppo)  e  33
(Assistenza  sociosanitaria  semiresidenziale  e  residenziale   alle
persone con disturbi mentali). 
    D'altronde, la disposizione impugnata si limita  a  stabilire  la
finalita' di fronteggiare l'aumento della  prevalenza  dell'incidenza
di patologie, disturbi e disagi psicosociali, rimettendo alla  Giunta
regionale l'atto di destinazione della somma. 
    Ne', per pervenire a diverse conclusioni,  potrebbe  considerarsi
utile l'argomento dedotto dal  ricorrente,  ossia  che  il  Programma
operativo 2016-2018 della Regione  Puglia,  attuativo  del  piano  di
rientro, non preveda espressamente e specificamente tali azioni,  non
potendosi  ritenere  che  cio'  sia   sufficiente   per   determinare
senz'altro una incoerenza della legislazione regionale rispetto  agli
obiettivi fissati dal piano di rientro dal disavanzo sanitario. 
    3.4.- La  questione  di  legittimita'  costituzionale  avente  ad
oggetto l'art. 93 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018 e' fondata. 
    La disposizione impugnata prescrive che «1. Al fine di potenziare
la lotta al  randagismo  sono  concessi  contributi  straordinari  ai
comuni per la realizzazione di campagne di  sterilizzazione  di  cani
patronali.  Per  la  predetta  finalita',  nel   bilancio   regionale
autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 7,  titolo  1,  e'
assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019,
in termini di competenza  e  di  cassa  di  euro  100  mila.  2.  Con
deliberazione della Giunta  regionale,  da  emanarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita'  per  l'accesso  e  la  rendicontazione  delle
risorse di cui al comma 1». 
    Tale misura non puo' essere ricondotta ai livelli  essenziali  di
assistenza stabiliti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017 che,  infatti,  nel
suo  Allegato  1,  lettera  D  (Salute  animale   e   igiene   urbana
veterinaria), si limita a prevedere, come gia' rilevato, soltanto  la
sterilizzazione dei cani randagi e delle colonie feline. 
    Sebbene sia possibile ravvisare una connessione tra  il  fenomeno
della diffusione dei cani randagi e la  mancata  sterilizzazione  dei
cani di proprieta', nel caso in questione si deve pero' escludere  la
portata sociale della disposizione impugnata, la cui riconducibilita'
all'ambito delle misure di assistenza sanitarie e'  deducibile  dalla
stessa imputazione della spesa fatta dalla norma alla missione 13 del
bilancio regionale  autonomo,  relativa  appunto  alla  tutela  della
salute. 
    La disposizione  impugnata,  quindi,  disponendo  l'assunzione  a
carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi  per  garantire  un
livello di assistenza supplementare, in contrasto con  gli  obiettivi
di  risanamento  del  piano  di  rientro,  viola  il   principio   di
contenimento della  spesa  pubblica  sanitaria,  quale  principio  di
coordinamento della finanza pubblica e, in  definitiva,  l'art.  117,
terzo comma, Cost. 
    4.- E', infine, impugnato l'art. 72 della legge reg. Puglia n. 67
del 2018, in  quanto  la  disposizione,  ad  avviso  del  ricorrente,
stabilendo il diritto di inquadramento, a semplice  domanda  e  senza
concorso, nei  ruoli  della  dirigenza  sanitaria  per  il  personale
contemplato, si porrebbe in contrasto con l'art.  15,  comma  7,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino   della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23 ottobre 1992, n. 421), il quale prevede,  in  tema  di  disciplina
della dirigenza medica e delle  professioni  sanitarie,  che  «[a]lla
dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico  per  titoli
ed esami, disciplinato ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484», con la  conseguente  violazione
degli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera g), Cost. 
    4.1.-  Occorre  preliminarmente  rilevare  che,  nelle  more  del
presente giudizio, e' entrata in vigore la legge della Regione Puglia
30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e  variazione  al  bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021).
L'art. 10 di  detta  legge  regionale,  reca  «Modifiche  alla  legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 67», sostituendo il testo dell'art. 72
impugnato con il seguente: «1. Le aziende sanitarie, per  far  fronte
alle prestazioni di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri  del  12  gennaio  2017  -   allegato   1   (Definizione   e
aggiornamento  dei  livelli   essenziali   di   assistenza   di   cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502), nel rispetto del Piano triennale  di  fabbisogno  di  personale
approvato da ciascun ente, attivano procedure  selettive  concorsuali
finalizzate  all'assunzione  nei  ruoli   del   personale   dirigente
medico/veterinario e dirigente sanitario non medico, valorizzando nei
relativi bandi di  concorso  il  possesso  di  comprovate  competenze
acquisite nel corso del rapporto  convenzionale  di  cui  alla  legge
regionale del 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione
al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007),  nonche'
le esperienze del personale dirigente di cui alla legge  regionale  9
giugno 1987, n. 16 (Norme  organiche  per  l'integrazione  scolastica
degli handicappati),  che  presta  servizio  a  convenzione  a  tempo
indeterminato  ad  esaurimento  nell'ambito  del  servizio  sanitario
nazionale. 2. Rientrano nelle previsioni di cui  al  comma  1  coloro
che, alla data del 31 dicembre 2018, siano titolari da almeno  cinque
anni d'incarico convenzionale a tempo indeterminato non  inferiore  a
trentotto  ore  settimanali  nella  disciplina  messa  a  bando.   3.
L'ingresso nei ruoli determina l'automatica eliminazione dei relativi
rapporti convenzionali e pertanto non  comporta  riflessi  diretti  o
indiretti a carico del bilancio dell'ente». 
    Rispetto alla previsione  di  cui  alla  disposizione  impugnata,
l'art. 10 della legge reg. Puglia n. 52 del  2019  ha  introdotto  la
previsione  di  specifiche  procedure   selettive   concorsuali   per
l'assunzione nei ruoli del personale dirigente  medico-veterinario  e
dirigente sanitario non medico, per cui la detta novella  legislativa
potrebbe essere considerata satisfattiva delle pretese  fatte  valere
nel presente giudizio dal ricorrente. 
    4.2.- Tuttavia, secondo il costante orientamento di questa Corte,
la materia del contendere «cessa  solo  se  lo  ius  superveniens  ha
carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se  le
disposizioni censurate non hanno avuto  medio  tempore  applicazione»
(sentenza n. 68 del 2018; nello stesso senso, tra  le  piu'  recenti,
sentenze n. 140, n. 44 e n. 38 del 2018). 
    Nel caso in esame, la disposizione e' rimasta in vigore per circa
undici mesi, precisamente dal 31 dicembre 2018 al 30 novembre 2019. 
    Si tratta di un arco temporale piuttosto ampio, in  relazione  al
quale   non   sono   disponibili   informazioni   circa   l'effettiva
applicazione avuta dalla norma, per cui, in assenza della  dimostrata
ricorrenza di un presupposto  imprescindibile  per  la  dichiarazione
della cessazione della materia del contendere, si deve  ritenere  che
persista l'interesse dello Stato alla trattazione della questione. 
    4.3.- La questione avente ad oggetto l'art. 72 della  legge  reg.
Puglia n. 67 del 2018 e' fondata in riferimento all'art. 97 Cost. 
    4.4.- Va rilevato che questa Corte ha ripetutamente sostenuto che
«la facolta' del legislatore di introdurre deroghe al  principio  del
concorso pubblico deve essere delimitata in  modo  rigoroso,  potendo
tali  deroghe  essere  considerate  legittime   solo   quando   siano
funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione  e  ove
ricorrano peculiari e straordinarie esigenze  di  interesse  pubblico
idonee a giustificarle» (sentenza n.  40  del  2018;  fra  le  tante,
sentenze n. 110 del 2017, n. 7  del  2015  e  n.  134  del  2014)  e,
comunque,  sempre  che  siano  previsti  «adeguati  accorgimenti  per
assicurare [...] che il personale assunto abbia  la  professionalita'
necessaria allo  svolgimento  dell'incarico»  (sentenza  n.  225  del
2010). 
    In altri termini, le deroghe al principio del  pubblico  concorso
possono  ritenersi  giustificate  solo  allorquando   «l'area   delle
eccezioni   sia   delimitata   in   modo   rigoroso   e   subordinata
all'accertamento     di     specifiche     necessita'      funzionali
dell'amministrazione e allo  svolgimento  di  procedure  di  verifica
dell'attivita' svolta dal dirigente» (sentenza n. 189  del  2011,  in
conformita', ex plurimis, sentenze n. 108 e n. 52 del  2011,  n.  195
del 2010, n. 293 del 2009, n. 363 del 2006). 
    La  norma  regionale  qui  impugnata  non  soddisfa,  pero',   le
condizioni che potrebbero giustificare una deroga  al  principio  del
pubblico concorso. 
    Essa, infatti, dispone l'inquadramento nei ruoli della  dirigenza
sanitaria della Regione del personale considerato  sulla  base  della
semplice  domanda   e   a   prescindere   da   una   valutazione   di
professionalita', in palese contrasto con quanto  disposto  dall'art.
15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale prevede, in tema di
disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie,  che
«[a]lla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico  per
titoli ed esami, disciplinato ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 dicembre  1997,  n.  484».  Inoltre,  il  mancato
ricorso  alla  selezione  concorsuale  non   trova   alcuna   ragione
giustificatrice  nel  caso  in  esame,  ne'  con   riferimento   alle
necessita'  funzionali  dell'amministrazione,  ne'  con  riguardo   a
peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico. 
    4.5.- Va, pertanto,  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 72 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018,  per  violazione
dell'art. 97 Cost. 
    Resta assorbito ogni altro profilo di censura. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a  separata  pronuncia  la  decisione  delle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  promosse  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  66,  della
legge  della  Regione  Puglia  28  dicembre  2018,  n.  67,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2019  e
bilancio  pluriennale  2019-2021  della  Regione  Puglia  (Legge   di
stabilita' regionale 2019)»; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  72  della
legge reg. Puglia n. 67 del 2018 nel testo  precedente  le  modifiche
apportate dall'art. 10 della legge della Regione Puglia  30  novembre
2019, n.  52  recante  «Assestamento  e  variazione  al  bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021»; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  93  della
legge reg. Puglia n. 67 del 2018; 
    4) dichiara estinto il processo relativamente alla  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge reg.  Puglia  n.
67 del 2018, promossa, in riferimento  agli  artt.  9  e  117,  comma
secondo, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 61 della legge reg. Puglia n. 67  del  2018,
promossa, in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    6)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 86 della legge reg. Puglia n. 67  del  2018,
promossa, in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA