Determinazione del contingente triennale 2020/2022 per l'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini. (20A04131)(GU n.191 del 31-7-2020)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto in particolare, l'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani; Visto l'art. 39-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che, alla lettera b), n. 1), consente l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio dei cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»; Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possono fare ingresso in Italia, per finalita' formativa, per lo svolgimento di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale; Visto l'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale, organizzati da enti di formazione accreditati ovvero che intendono svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 possono essere autorizzati all'ingresso nel territorio nazionale nei limiti di un contingente annuale; Visto l'art. 9, comma 8, del decreto-legge 28 agosto 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha modificato la determinazione del contingente da annuale a triennale, da emanarsi, entro il 30 giugno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 24 luglio 2017, che ha determinato il contingente triennale 2017/2019 fissando nel numero di 7.500 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni e, nel numero di 7.500 gli ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni; Viste le linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero adottate con Accordo tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014; Considerato che, dal numero dei visti di ingresso per studio, tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'utilizzo del contingente, nel triennio 2017/2019, risulta ridotto rispetto alla disponibilita', con un impiego complessivo di 4.913 quote su un totale di 15.000 quote; Considerata l'opportunita' di mantenere invariato, nonostante il sottoutilizzo, il contingente per il prossimo triennio 2020/2022, per futuri accordi di collaborazione con paesi terzi per l'ingresso di cittadini per lo svolgimento di tirocini; Considerato altresi' che si tratta di una programmazione su base triennale, che avviene in un contesto di blocco di quote di ingresso, e che le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l'ingresso di manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro italiano; Acquisito dagli enti competenti la conferma, anche per il triennio 2020/2022, del contingente previsto nel precedente triennio; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, reso nella seduta del 25 giugno 2020; Decreta: Art. 1 1. Per il triennio 2020/2022 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e' determinato in: a) 7.500 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008; b) 7.500 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014. 2. Il presente decreto verra' trasmesso ai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente. Roma, 9 luglio 2020 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionali Di Maio Il Ministro dell'interno Lamorgese Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1662