AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Ossigeno Air Liquide Sanita'». (20A04116) 
(GU n.193 del 3-8-2020)

 
 
        Estratto determina AAM/PPA n. 404 del 26 luglio 2020 
 
    Codice pratica: N1B/2020/350bis 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  OSSIGENO
AIR LIQUIDE  SANITA'  anche  nella  forma  e  confezione  di  seguito
indicata: 
      confezione  «200  bar  gas  medicinale  compresso»  bombola  in
acciaio da 11 litri con valvola  riduttrice  integrata  -  A.I.C.  n.
048551016 (base 10) 1G9P38 (base 32) 
    Forma farmaceutica gas medicinale compresso. 
    Principio attivo: Ossigeno 100%. 
    Titolare  A.I.C.:  Air  liquide  sanita'  service  S.p.a  (codice
fiscale 01738810975) 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita':  C  (nn)  (classe  non
negoziata). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR  (medicinali  soggetti  a
ricetta medica ripetibile). 
 
                              Stampati 
 
    La confezione del medicinale deve essere posta in  commercio  con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e e successive modificazioni  ed  integrazioni
il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                Implementazione e smaltimento scorte 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche di cui  agli  articoli  precedenti  dalla
data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. Sia i lotti gia' prodotti alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina
che i lotti prodotti nel periodo di  cui  al  comma  1  del  presente
paragrafo, relativi alle bombole di cui all'autorizzazione in  deroga
rilasciata da questa amministrazione  per  far  fronte  all'emergenza
epidemiologica Covid-19, possono essere mantenuti in  commercio  fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.