PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNICATO

Liquidazione coatta amministrativa della  «La  Costa  d'oro  societa'
cooperativa consortile», in Arco e nomina dei commissari liquidatori.
(20A04186) 
(GU n.195 del 5-8-2020)

 
                        LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
    (Omissis); 
 
                              Delibera: 
 
    1. di disporre, (omissis), la liquidazione coatta  amministrativa
ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile de La Costa D'Oro
societa' cooperativa consortile con sede in Arco  (TN)  via  Frumento
1/A; 
    2. di nominare in qualita' di commissari liquidatori, considerate
le rispettive professionalita', l'avv. Roberto Bertoul, nato a Trento
il 20 luglio 1962, con studio in Trento, via Ambrosi 14  e  il  dott.
Carlo Delladio, nato a Cavalese (TN) il 4 novembre 1968,  con  studio
in Trento, via del Brennero 139; 
    3. di dare  atto  che  i  compensi  e  le  spese  dei  commissari
liquidatori si intendono a totale carico della  Procedura  e  saranno
determinate in applicazione del decreto del Ministero dello  sviluppo
economico di data 4 novembre 2016 «Criteri per  la  determinazione  e
liquidazione dei compensi spettanti ai commissari  liquidatori  e  ai
membri del comitato di sorveglianza delle procedure  di  liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell'art.  2545-terdecies  del  codice
civile e di  scioglimento  atto  dell'autorita'  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile»; 
    4.  di  stabilire  che  in   caso   di   incapienza   dell'attivo
patrimoniale,  le  spese  inerenti   la   procedura   saranno   poste
parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai  sensi
dell'art.  17,  comma  6,  delle  «Direttive   per   lo   svolgimento
dell'attivita' di vigilanza sugli enti  cooperativi»,  approvate  con
deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009; 
    5. di dare atto che, ferma restando la possibilita' di  adire  la
competente   autorita'   giurisdizionale,    contro    il    presente
provvedimento e' possibile ricorrere al Presidente  della  Repubblica
nel  termine   di   centoventi   giorni   dalla   notificazione   del
provvedimento stesso.