AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Inuver». (20A04338) 
(GU n.201 del 12-8-2020)

 
         Estratto determina AAM/AIC n. 99 del 3 agosto 2020 
 
    Procedura europea n. DE/H/0873/006/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale  INUVER,  nella
forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate. 
    Confezioni: 
      «200 microgrammi/12 microgrammi  per  inalazione,  polvere  per
inalazione» 1 inalatore  Nexthaler  da  60  inalazioni  -  A.I.C.  n.
037798168 (in base 10) 141J8S (in base 32); 
      «200 microgrammi/12 microgrammi  per  inalazione,  polvere  per
inalazione» 2 inalatori  Nexthaler  da  60  inalazioni  -  A.I.C.  n.
037798170 (in base 10) 141J8U (in base 32); 
      «200 microgrammi/12 microgrammi  per  inalazione,  polvere  per
inalazione» 3 inalatori  Nexthaler  da  60  inalazioni  -  A.I.C.  n.
037798182 (in base 10) 141J96 (in base 32). 
    Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con  sede  legale  e
domicilio fiscale in via Palermo 26/A - 43122 Parma, Italia. 
    Forma farmaceutica: polvere per inalazione. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari per la conservazione: 
      conservare  nella  confezione  originale  per   proteggere   il
medicinale dall'umidita'; 
      estrarre  l'inalatore  dalla  sua   confezione   in   alluminio
immediatamente prima del primo utilizzo; 
      precedentemente  alla  prima  apertura  della   busta:   questo
medicinale   non   richiede   alcuna   temperatura   particolare   di
conservazione; 
      dopo  la  prima  apertura  della  busta:   non   conservare   a
temperatura superiore ai 25°C. 
    Composizione: 
      principio attivo: 200 microgrammi di beclometasone dipropionato
anidro e 12 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato; 
      eccipienti: lattosio monoidrato (che contiene piccole quantita'
di proteine del latte); magnesio stearato. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Chiesi Farmaceutici S.p.a. - via San Leonardo 96 - 43122 Parma,
Italia; 
      Chiesi Farmaceutici GmbH -  Gonzagagasse  16/16,  1010  Vienna,
Austria; 
      Chiesi SAS - Rue Faraday, ZA des Gailletrous, 41260 La Chaussee
Saint Victor, Francia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
asma 
    «Inuver» e' indicato nel trattamento  regolare  dell'asma  quando
l'uso  di  un  prodotto  di  associazione  (corticosteroidi  per  via
inalatoria e beta2 -agonisti a lunga durata d'azione) e' appropriato: 
      in pazienti non adeguatamente controllati  con  corticosteroidi
per via inalatoria e beta2  -agonisti  per  via  inalatoria  a  breve
durata d'azione usati «al bisogno» 
    oppure 
      in pazienti che sono gia'  adeguatamente  controllati  sia  con
corticosteroidi per via inalatoria che con beta2  -agonisti  a  lunga
durata d'azione. 
    «Inuver» e' indicato in pazienti adulti. 
Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
    Trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave  (FEV1  <  50%
del valore normale predetto) e anamnesi di riacutizzazioni  ripetute,
con presenza di sintomi significativi nonostante la terapia  regolare
con broncodilatatori a lunga durata d'azione. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR  -  Medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.