PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 agosto 2020 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
692). (20A04533) 
(GU n.205 del 18-8-2020)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con
cui il medesimo stato di emergenza e'  stato  prorogato  fino  al  15
ottobre 2020; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5  aprile  2020,
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del  22  aprile
2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio  2020,  n.  680
dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30  luglio
2020, n. 690 del 31 luglio 2020 e n. 691 del 4 agosto 2020,  recanti:
«Ulteriori interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 14  luglio  2020,
n. 74; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge del  17  luglio
2020, n. 77; 
  Ritenuto necessario garantire l'ordinato  svolgimento  dei  compiti
istituzionali del Ministero della salute al  fine  di  assicurare  la
piu' efficace gestione della situazione emergenziale in rassegna; 
  Vista la nota del Ministro della salute del 7 agosto 2020; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                     Disposizioni per garantire 
         la continuita' operativa del Ministero della salute 
 
  Al fine di garantire la  continuita'  operativa  degli  organi  del
Ministero della salute comunque  denominati,  direttamente  coinvolti
nella gestione dell'emergenza sanitaria in rassegna, le  disposizioni
di cui all'art. 5 comma 9 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non
si applicano ai  provvedimenti  di  conferimento,  di  proroga  e  di
rinnovo  di  incarichi  di   titolarita'   di   uffici   di   diretta
collaborazione, di cui all'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, del Ministro  della  salute,  ferma  restando  la
gratuita' dell'incarico. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 agosto 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli