N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2020
Ordinanza del 30 gennaio 2020 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Naxos srl c/Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, Basilicata ed il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto.. Documentazione amministrativa - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' - Controlli - Dichiarazione non veritiera - Decadenza dai benefici - Interpretazione, assunta come diritto vivente, secondo la quale l'accertamento dell'oggettiva non veridicita' della dichiarazione determina la decadenza dal beneficio e, a fortiori, l'impedimento a conseguire il beneficio medesimo. - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"), art. 75.(GU n.34 del 19-8-2020 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Lecce - Sezione terza Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 174 del 2019, proposto da Naxos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Grippa, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia; Contro Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo; Per l'annullamento: del provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto, prot. n. 8901 del 22 gennaio 2019 R.I. n. 15, ricevuto a mezzo posta in data 28 gennaio 2019, con cui e' stata rigettata l'istanza della societa' Naxos S.r.l. di rinnovo dell'autorizzazione n. 500210/TA e soppresso il patentino per la vendita di generi di monopolio; degli ulteriori atti presupposti, collegati e conseguenziali; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l'avvocato N. Grippa e l'avvocato dello Stato G. Marzo; Fatto e diritto 1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato il 6 febbraio 2019 e depositato in data 8 febbraio 2019, la Societa' ricorrente - gia' titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio, nell'esercizio bar in Palagiano, alla via Appia, n. 33 - impugna, domandandone l'annullamento: 1) il provvedimento prot. n. 8901 del 22 gennaio 2019 R.I. n. 15, ad essa notificato (con nota raccomandata prot. n. 9642 del 24 gennaio 2019) il 28 gennaio 2019, con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto, in riscontro all'istanza pervenuta in data 16 ottobre 2018 prot. n. 76403 per il rinnovo biennale del citato patentino: «Considerato che con decreto ministeriale n. 38/13, art. 9) comma 1) il Ministero dell'economia e delle finanze ha specificato che gli interessati al rinnovo del patentino devono presentare, insieme all'istanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i dati e le informazioni di cui all'art. 8) comma 3) dello stesso decreto; Atteso che il Consiglio di Stato, decidendo in caso analogo, nella sentenza di rigetto di appello n. 2028/15 ha motivato: "il rinnovo non e' altro, in relazione alla durata biennale del titolo, che un rinnovato rilascio, onde devono logicamente ritenersi necessari a tal fini anche i presupposti normativi richiesti per quest'ultimo alla data in cui il rinnovo e' richiesto; tale considerazione trova fondamento nella stessa lettera del decreto ministeriale n. 38/2013, laddove, evidentemente allo scopo della verifica della sussistenza di tali requisiti, l'art. 9 richiede una dichiarazione sostitutiva che riporti 'i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3'; Visto l'ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa e da ultimo il T.A.R. Lecce, con sentenza n. 2466/15, secondo cui il rinnovo del patentino costituisce un nuovo momento di valutazione di tutti i requisiti di legittimita' ed opportunita' del punto vendita; Valutato ai fini dell'adozione del provvedimento i dati e le informazioni di cui all'art. 8), comma 3) del succitato decreto riportate nella dichiarazione sostitutiva; Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale l'interessata dichiarava al punto 7) la mancata sussistenza a suo carico di eventuali pendenze fiscali e/o morosita' verso l'Erario o verso il Concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili; Vista la verifica della veridicita' di quanto dichiarato nel succitato punto con nota protocollo n. 86258 del 15 novembre 2018, inviata a mezzo Pec al concessionario Agenzia entrate e riscossione di Taranto; Considerato che dal riscontro della suddetta nota pervenuto, stesso mezzo, con protocollo n. 87280 del 20 novembre 2018, e' emersa la non corrispondenza di quanto dichiarato dalla parte; Vista la nostra nota protocollo n. 98564 del 20 dicembre 2018 con la quale si comunicava all'interessata di essere incorsa in quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in merito ad una dichiarazione risultata non veritiera; Vista la nota Pec protocollo n. 100071 pervenuta, da parte dell'interessata, in data 31 dicembre 2018 con la quale comunicava tra l'altro "di aver sbagliato nel comunicare nella dichiarazione sostitutiva prodotta il 28 novembre 2018 di non avere pendenze fiscali e/o morosita' verso l'Erario in quanto cartelle per Canone Rai quindi non erariali ... Pertanto in data odierna ha debitamente quietanzato suddette cartelle ...."; Preso atto che le suddette osservazioni non apportano nuovi elementi tali da consentire una diversa valutazione della situazione verificato che la cartella esattoriale al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio era ancora pendente; Considerato che, cosi' come previsto dal decreto ministeriale n. 38/13, comma 3), art. 7), ai fini dell'adozione del provvedimento gli uffici competenti devono valutare - lettera g) - l'assenza di eventuali pendenze e/o di morosita' verso l'erario o verso l'agente di riscossione definitivamente accertate indicate, cosi' come previsto alla lettera f), comma 3), art. 8) del succitato decreto ministeriale, nell'atto notorio presentato a corredo dell'istanza; Considerato quanto emerso dal controllo della veridicita' presso l'agente della riscossione in merito a quanto dichiarato nell'atto notorio presentato ovvero la presenza di pendenze verso il concessionario «ancora non pagati alla data del 19 novembre 2018»; Considerato che nell'atto notorio la presenza di tali situazioni debitorie non erano state segnalate; Considerato che per quanto sopra 1'istante e' incorsa in quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in merito ad una dichiarazione risultata non veritiera; Considerato che quanto accaduto diventa oggetto di interruzione del rapporto di fiducia con l'amministrazione»; ha determinato «il rigetto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 500210/TA», con soppressione del patentino in questione, «per i motivi sopra indicati»; 2) gli ulteriori atti presupposti, collegati e consequenziali. A sostegno dell'impugnazione interposta deduce le seguenti censure cosi' rubricate: 1) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38 e degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - Eccesso di potere per errata presupposizione e difetto di istruttoria; 2) violazione e falsa applicazione degli articoli 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, dell'art. 24, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111/2011, e degli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38 - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere e del difetto di motivazione; 3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione, che afferma i principi generali di imparzialita', correttezza e trasparenza della P.A. - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalita', ragionevolezza ed uguaglianza - Incostituzionalita' dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Si e' costituita in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale erariale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto, contestando integralmente le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame. Con ordinanza 6 marzo 2019, n. 136, questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare incidentalmente proposta dalla Societa' ricorrente, con la seguente motivazione: «Premesso che la Societa' ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 8901 del 22 gennaio 2019 R.I. n. 15, con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto ha rigettato l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 500210/TA, con contestuale soppressione del patentino, in considerazione della non veridicita' della dichiarazione sostitutiva (sostanzialmente, art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), resa dal legale rappresentante della stessa, circa l'inesistenza di morosita' verso l'Erario e/o il Concessionario della riscossione (per complessivi euro 897,92, importo relativo a due cartelle relative al canone speciale Radiotelevisione, comunque, prontamente pagate); Ritenuto che l'istanza cautelare vada accolta, considerato che la Sezione ha gia' sollevato in ipotesi similari (cfr. le ordinanze 17 settembre 2018, n. 1346, 23 ottobre 2018, n. 1531, 24 ottobre 2018, n. 1544, 25 ottobre 2018, n. 1552) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 («Decadenza dai benefici») del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»), sostanzialmente applicato dalla P.A. anche nella presente fattispecie, per ravvisata violazione dei principi di proporzionalita', ragionevolezza e uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione». Con memoria difensiva del 12 novembre 2019, parte ricorrente ha ulteriormente svolto e ribadito le proprie difese. Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2019, su richiesta di parte, la causa e' stata introitata per la decisione. 2. - Il Collegio e' dell'avviso meditato di proporre nuovamente al Giudice delle Leggi la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalita' e uguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3, comma 2 della Costituzione, dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (peraltro, pure prospettata da parte ricorrente nell'ambito del terzo motivo di gravame), gia' sollevata con le ordinanze 17 settembre 2018, n. 1346, 23 ottobre 2018, n. 1531, 24 ottobre 2018, n. 1544, 25 ottobre 2018, n. 1552, e dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 luglio 2019, n. 199, per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione (in ragione, per un verso, dell'«incompleta descrizione della fattispecie», in relazione alla definitivita' dell'accertamento, e, per altro verso, dell'assenza di «alcun rilievo in ordine al rapporto che lega la disciplina regolamentare e quella delle conseguenze delle false dichiarazioni sostitutive»); 3. - Osserva, innanzitutto, questa Sezione che l'impugnato diniego risulta motivato dalla Pubblica amministrazione sulla scorta della omessa dichiarazione, da parte dell'istante, di taluni debiti verso l'Erario, e cioe', la preesistenza di due cartelle esattoriali, emesse dall'Agenzia delle entrate - Riscossione di Taranto, per il mancato pagamento del canone R.A.I. 2016 e 2017, dell'importo, rispettivamente, di euro 408,15 ed euro 407,35, oltre diritti, aggio e interessi di mora, e, quindi, per complessivi euro 456,07 ed euro 441,85. Tale diniego richiama espressamente le seguenti disposizioni normative: l'art. 7 («Criteri per il rilascio di patentini»), comma 3, lettera g), del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38 («Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo»), statuente che, «3. Ai fini dell'adozione del provvedimento, gli uffici competenti in relazione all'esercizio del richiedente, valutano: ...g) l'assenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosita' verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili»; l'art. 8 («Rilascio dei patentini»), comma 3, lettera f), del citato decreto ministeriale n. 38/2013, il quale prevede che «3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica: .....f) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosita' verso l'Erario o verso il concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili»; l'art. 75 («Decadenza dai benefici») del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa») - in tal senso va inteso, infatti, l'erroneo richiamo all'art. 76 («Norme penali») del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativo alla rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci -, che dispone che, «1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». 4. - Cio' posto, va, in primo luogo, precisato il carattere definitivo, ai sensi dei citati articoli 7 e 8 del decreto ministeriale n. 38/2013, della pretesa tributaria di cui alle cartelle di pagamento del concessionario, trattandosi di cartelle esattoriali (a seguito dell'iscrizione a ruolo per la riscossione) emesse per mancato pagamento dei canoni R.A.I. 2016 e 2017 (con ogni evidenza, a seguito di accertamento del relativo obbligo tributario), avverso cui l'odierna ricorrente non ha interposto gravame all'Autorita' giudiziaria e ha proceduto, anzi, in data 28 dicembre 2018 (cioe', successivamente all'autodichiarazione del 15 ottobre 2018, ma prima del diniego del 22 gennaio 2019), all'effettivo e integrale pagamento (senza rateizzazione alcuna), dopo l'emissione - appunto - delle cartelle medesime: tanto comporta, «per tabulas», la definitiva acquiescenza e la piena adesione della Societa' ricorrente/contribuente all'accertamento dell'obbligazione tributaria di che trattasi (il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, che ha, appunto, «natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge» - cfr. Corte costituzionale, 26 giugno 2002, n. 284), con incontroversa definitivita' del medesimo. 5. - Chiarito quanto innanzi, osserva il Collegio che assume rilevanza decisiva, nell'adozione dell'opposto diniego, la diretta applicazione del summenzionato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 5.1 - Ed invero, gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, pure richiamati nel provvedimento impugnato, non sanciscono, a ben vedere, alcun automatismo nel rigetto dell'istanza di rinnovo del patentino nell'ipotesi - come quella in questione - di morosita' dell'istante verso l'Erario o verso il Concessionario della riscossione e/o di presentazione della relativa autodichiarazione non veritiera: le suddette norme regolamentari statali, infatti, dispongono (tra i «Criteri» ai fini del rilascio o del rinnovo del titolo autorizzatorio), testualmente e chiaramente, solo che gli uffici competenti «valutano» - tra l'altro - l'assenza di morosita' verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate; sicche' la P.A. ben potrebbe (anzi, dovrebbe), nell'esercizio della discrezionalita' ad essa attribuita ai sensi delle predette disposizioni regolamentari, tenere conto della natura, della portata e dell'attualita' di siffatte morosita' alla data dell'istanza o - anche solo - a quella dell'eventuale rilascio del titolo. D'altro canto, tali conclusioni sono suffragate pure dalle affermazioni dell'Avvocatura generale dello Stato nel precedente giudizio di legittimita' costituzionale, laddove «Si evidenzia ... che l'amministrazione e' tenuta a valutare compiutamente la portata e l'attualita' delle pendenze fiscali sussistenti al momento dell'istanza, e quindi a tenere conto anche della eventuale rateizzazione del pagamento (TAR Sicilia, Palermo, sezione prima, sentenza 29 ottobre 2018, n. 2190)» (cfr. la menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 199/2019, paragrafo 4.1). 5.1.1 - Invece, alcuna compiuta valutazione discrezionale in ordine alla natura, alla portata e all'attualita' delle pendenze fiscali sussistenti al momento dell'istanza o alla data di adozione del provvedimento si rinviene nel gravato diniego, con cui la Pubblica amministrazione non effettua alcuna valutazione in ordine alla gradazione e/o, comunque, rilevanza (qualitativa e/o quantitativa) e/o attualita' delle morosita' in questione (non vi e', quindi, esercizio della discrezionalita' ex articoli 7 e 8 del decreto ministeriale n. 38/2013), ma pone il contestato diniego in nesso di automatica e immediata consequenzialita' (atto vincolato) rispetto alla - mera - omessa segnalazione delle morosita' medesime (emerse soltanto all'esito dei controlli d'ufficio) e alla non veridicita' dell'autodichiarazione: e tanto in evidente e diretta applicazione dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (espressamente richiamato dal provvedimento impugnato), norma generale statale - questa si' - che unicamente stabilisce (cosi' come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, come di seguito sara' illustrato) tale automatismo nell'ipotesi di dichiarazione mendace. Inoltre, l'omessa dichiarazione delle suddette morosita' e' posta ad unico fondamento della preliminare comunicazione dei motivi ostativi, di cui alla nota prot. n. 98564 del 20 dicembre 2018 (cui il provvedimento finale si riporta e rispetto alla quale ritiene inconferenti le osservazioni procedimentali dell'interessata), laddove - testualmente - si contesta che «la S.V. e' incorsa in quanto previsto dall'art. 76» - «rectius», 75 - «del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in merito ad una dichiarazione risultata non veritiera». D'altro canto, cio' e' chiarito anche nella relazione dell'Amministrazione resistente del 20 febbraio 2019 (prodotta in giudizio il 28 febbraio 2019), nella quale - anche qui testualmente - si chiarisce che «l'elemento che ha assunto rilievo nella determinazione dell'ufficio e' costituito dalla circostanza che il ricorrente ha presentato una dichiarazione non veritiera non trovando giustificazione, rispetto a tale comportamento: ne' la valutazione dell'entita' del debito esistente; ne' la circostanza che, medio tempore, sia stato effettuato il relativo pagamento», e che, « a fronte di una dichiarazione non veritiera, l'art. 76» («rectius», 75) «del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, applicabile alla fattispecie, non da' spazio ad alcuna discrezionalita' e l'azione amministrativa e' vincolata...». 5.2 - Quanto, ancora, al rapporto tra la disciplina regolamentare di cui agli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale n. 38/2013 e quella delle conseguenze delle false dichiarazioni sostitutive, va, poi, evidenziato: che, riferendosi il richiamato art. 75 a «benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», deve esservi stretta correlazione causale tra la dichiarazione ed il provvedimento attributivo dei benefici, nel senso che la dichiarazione deve essere necessaria ai fini dell'adozione del provvedimento favorevole al privato ed i suoi contenuti devono fondare, costituendone presupposti di legittimita' (anche qualora discrezionalmente valutabili dalla P.A.), la determinazione provvedimentale dell'Amministrazione; pertanto, «la non veridicita' rileva in quanto abbia determinato l'attribuzione di un beneficio (cfr. T.A.R. Lazio, II, n. 12433/2016 cit.), evidenziandosi che la disciplina di cui alla richiamata norma e' volta a sanzionare l'accertamento della non veridicita' di dichiarazioni rese al fine di beneficiare di un determinato provvedimento e non certo la falsita' di una dichiarazione del tutto irrilevante rispetto al conseguimento del beneficio (cfr. Cons. Stato, V, 1-8-2016, n. 3446)» (Consiglio di Stato, Sezione sesta, 20 agosto 2019, n. 5761); e che l'assenza di pendenze fiscali e/o morosita' verso l'Erario o verso il Concessionario della riscossione e', appunto, requisito discrezionalmente valutato dalla P.A. (ex articoli 7 e 8 del decreto ministeriale n. 38/2013) ai fini del rilascio o del rinnovo del titolo autorizzatorio (ad eccezione, s'intende, di quelle situazioni di fatto - derogatorie - in cui e' la stessa normativa tributaria, con valutazione «ex lege» a monte - a escludere la qualificabilita' come pendenza fiscale, ad esempio per il mancato superamento della soglia minima di rilevanza fiscale); il possesso di tale requisito (valutabile successivamente dalla P.A.) e' stato, pero', nel caso di specie, oggetto di autodichiarazione non veritiera dell'interessato, sanzionata automaticamente e direttamente dall'Amministrazione (atto vincolato), ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con il diniego del titolo (mancata attribuzione del beneficio richiesto). 5.3 - D'altro canto, anche a voler ammettere (ipotesi che, per quanto innanzi esposto, il Collegio non ravvisa) la rilevanza «tout court» delle menzionate disposizioni regolamentari statali (articoli 7 e 8 del decreto ministeriale n. 38/2013) ai fini della decadenza automatica dal beneficio richiesto e dell'impedimento al conseguimento dello stesso (in contrasto - pero' - con la suddetta interpretazione letterale delle predette disposizioni), trattandosi di norme regolamentari, le stesse risulterebbero sottratte al vaglio di costituzionalita' della Consulta, con la conseguente paralisi del diritto di difesa sul punto (e «vulnus» delle relative «tutele» costituzionali). 6. - Le predette considerazioni fondano la rilevanza decisiva, nella fattispecie concreta in esame, dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sicche' - risultando, ad avviso di questa Sezione, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (per le ragioni nel prosieguo illustrate) - l'intervento del Giudice delle leggi appare assolutamente necessario nella presente controversia, non potendosi prescindere dalla definizione (necessariamente e logicamente pregiudiziale) di tale questione ai fini della decisione del presente giudizio. Infatti, nell'ipotesi in cui il citato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dovesse essere dichiarato incostituzionale, verrebbe meno il presupposto normativo decisivo posto, sostanzialmente (a ben vedere), a fondamento del gravato diniego; nel mentre, in caso contrario, il gravame sarebbe infondato, alla stregua delle censure formulate dalla parte ricorrente. 7. - A questo punto, osserva il Collegio che la granitica giurisprudenza formatasi «in subiecta materia», con riferimento (come nella fattispecie «de qua») ai vizi «sostanziali» dell'autodichiarazione, ha osservato che il su riportato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 «si inserisce in un contesto in cui alla dichiarazione sullo status o sul possesso di determinati requisiti e' attribuita funzione probatoria, da cui il dovere del dichiarante di affermare il vero. Ne consegue che la dichiarazione "non veritiera" al di la' dei profili penali, ove ricorrano i presupposti del reato di falso, nell'ambito della disciplina dettata dalla legge n. 445 del 2000, preclude al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall'utilitas conseguita per effetto del mendacio» (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione quinta, 9 aprile 2013, n. 1933). Pertanto, «In tale contesto normativo, in cui la "dichiarazione falsa o non veritiera" opera come fatto, perde rilevanza l'elemento soggettivo ovvero il dolo o la colpa del dichiarante» (Consiglio di Stato, Sezione quinta, cit., n. 1933/2013), «poiche', se cosi' fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che e' volta a semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilita' del dichiarante» (Consiglio di Stato, Sezione quinta, 27 aprile 2012, n. 2447): sicche' ogni eventuale ulteriore circostanza, «senz'altro rilevante in sede penale, in quanto ostativa alla configurazione del falso ideologico, attesa la mancanza dell'elemento soggettivo, ovvero della volonta' cosciente e non coartata di compiere il fatto e della consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non assume rilievo nell'ambito della legge n. 445 del 2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneita' della dichiarazione allo scopo cui e' diretto» (Consiglio di Stato, Sezione quinta, cit., n. 1933/2013). Ai sensi della normativa statale generale di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, quindi, «la non veridicita' di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera»; cosi' la sent. 13 settembre 2016, n. 9699)» (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione terza ter, 24 maggio 2017, n. 6207), «senza che tale disposizione lasci margine di discrezionalita' alle Amministrazioni (cfr. ad es. CdS 1172\2017)» (T.A.R. Liguria, Genova, Sezione prima, 14 giugno 2017, n. 534; in termini, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 20 agosto 2019, n. 5761; Consiglio di giustizia amministrativa Sicilia, 9 dicembre 2019, n. 1039; Consiglio di Stato, Sezione quinta, 3 febbraio 2016, n. 404; Consiglio di Stato, Sezione quinta, 15 marzo 2017, n. 1172). In definitiva, per effetto della suddetta esegesi consolidata (tale da assurgere al rango di «diritto vivente», sicche' neppure e' possibile per il Tribunale operare una c.d. «interpretazione costituzionalmente conforme»): l'applicazione dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 comporta l'automatica decadenza dal beneficio eventualmente gia' conseguito, non residuando, nell'applicazione della predetta norma, alcun margine di discrezionalita' alle pubbliche amministrazioni che, in sede di controllo (d'ufficio) ex art. 71 del medesimo Testo Unico, si avvedano della (oggettiva) non veridicita' delle autodichiarazioni, posto che tale norma prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi (unicamente) sul dato oggettivo della non veridicita', rispetto al quale risulta, peraltro, del tutto irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante medesimo; parimenti, tale disposizione, nel contemplare la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, impedisce (ovviamente e «a fortiori», come nel caso di specie) anche l'emanazione del provvedimento (ampliativo) di accoglimento dell'istanza tendente ad ottenere i benefici dalla P.A. Non risulta pertinente in proposito, al fine dell'espletamento del tentativo di «interpretazione conforme», il riferimento (si vedano le argomentazioni opposte dall'Avvocatura generale dello Stato nel precedente giudizio di legittimita' costituzionale - cfr. la menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 199/2019, paragrafo 4.1) a taluna giurisprudenza formatasi con riferimento ai vizi meramente formali dell'autodichiarazione (quali, ad esempio, l'omessa produzione di copia del documento di identita' sottoscritto e del «curriculum» formativo/professionale con dichiarazione sostitutiva - cfr. Consiglio di Stato, Sezione quinta, 17 gennaio 2018, n. 257, che ha sancito l'ammissibilita' del soccorso istruttorio, peraltro, nel caso ivi in esame, in applicazione di apposita e specifica disposizione del bando): cio' in quanto, nella fattispecie di che trattasi, la menzionata omissione, sanzionata ai sensi del citato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, concreta un vizio - con ogni evidenza - sostanziale e non gia' meramente formale dell'autodichiarazione, non veritiera al riguardo. 8. - Orbene, la predetta norma (art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), intesa alla stregua dell'illustrato «diritto vivente», nel suo meccanico automatismo legale (del tutto decontestualizzato dal caso specifico) e nella sua assoluta rigidita' applicativa (che non conosce eccezioni), sembra al Collegio incostituzionale, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e uguaglianza sostanziale, sanciti dall'art. 3 della Costituzione. 9. - Ed invero, «il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalita' dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalita' rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalita' che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. Sicche', ... l'impossibilita' di fissare in astratto un punto oltre il quale scelte di ordine quantitativo divengono manifestamente arbitrarie e, come tali, costituzionalmente illegittime, non puo' essere validamente assunta come elemento connotativo di un giudizio di merito, essendo un tratto che si riscontra ... anche nei giudizi di ragionevolezza. Del resto, ......, le censure di merito non comportano valutazioni strutturalmente diverse, sotto il profilo logico, dal procedimento argomentativo proprio dei giudizi valutativi implicati dal sindacato di legittimita', differenziandosene, piuttosto, per il fatto che in quest'ultimo le regole o gli interessi che debbono essere assunti come parametro del giudizio sono formalmente sanciti in norme di legge o della Costituzione» (Corte costituzionale, 22 dicembre 1988, n. 1130). In conclusione: per un verso, il giudizio di ragionevolezza della norma di legge deve essere necessariamente ancorato al criterio di proporzionalita', rappresentando quest'ultimo «diretta espressione del generale canone di ragionevolezza (ex art. 3 della Costituzione)» (Corte costituzionale, 1° giugno 1995, n. 220); per altro verso, la ragionevolezza va intesa come forma di razionalita' pratica (tenuto conto, appunto, «delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» - Corte costituzionale, cit., n. 1130/1988), non riducibili alla mera (e sola) astratta razionalita' sillogistico - deduttiva e logico - formale, laddove (invece) la ragione (pratica e concreta) deve essere aperta all'impatto che su di essa esplica il caso, il fatto, il dato di realta' (che diventa esperienza giuridica), solo cosi' potendo (doverosamente) valutarsi l'adeguatezza del mezzo al fine, la ragionevolezza «intrinseca», in uno agli (eventuali) esiti ed effetti sproporzionati e/o paradossali che possono concretamente derivare da una regola generale apparentemente ed astrattamente logica. In tal senso, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal limitarsi alla (sola) valutazione della singola situazione oggetto della specifica controversia da cui sorge il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, si appalesa idoneo (traendo spunto da quest'ultima) a vagliare gli effetti della Legge sull'intera realta' sociale che la Legge medesima e' chiamata a regolare, anche in funzione dell'«"esigenza di conformita' dell'ordinamento a valori di giustizia e di equita'" ... ed a criteri di coerenza logica, teleologica .... , che costituisce un presidio contro l'eventuale manifesta irrazionalita' o iniquita' delle conseguenze della stessa» (sentenza n. 87 del 2012)» (Corte costituzionale, sentenza 10 giugno 2014, n. 162). E tanto anche confrontando i benefici che derivano dall'adozione, per dir cosi', «neutra» del provvedimento con i suoi «costi», e valutando l'eventuale inadeguata penalizzazione degli altri diritti e interessi di rango costituzionale contestualmente in gioco (bilanciamento). 10. - Orbene, l'illustrata fattispecie di «automatismo legislativo» di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, intesa alla stregua del «diritto vivente», non sfugge, ad avviso meditato del Collegio, a forti dubbi di incostituzionalita' per violazione dei principi di proporzionalita', ragionevolezza e uguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3 della Costituzione. 10.1 - Ed invero, le conseguenze decadenziali/impeditive (definitive e in alcun modo «rimediabili») dal beneficio (peraltro, «lato sensu» sanzionatorie), legate alla non veridicita' obiettiva della dichiarazione, e, «a fortiori», l'impedimento a conseguire il beneficio medesimo, ai sensi del citato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, appaiono al Tribunale irragionevoli e incostituzionali, contrastando con il principio di proporzione, che e' alla base della razionalita' che, a sua volta, informa il principio di uguaglianza sostanziale, ex art. 3, comma 2 della Costituzione. E tanto ove si considerino (innanzitutto e in via dirimente) il meccanico automatismo legale (del tutto «slegato» dalla fattispecie concreta) e l'assoluta rigidita' applicativa della norma in questione, che (da un lato) impone «tout court» (senza alcun distinguo, ne' gradazione) la decadenza dal beneficio (o l'impedimento al conseguimento dello stesso), a prescindere dall'effettiva gravita' del fatto contestato (sia per le fattispecie in cui la dichiarazione non veritiera riveste un'incidenza del tutto marginale rispetto all'interesse pubblico perseguito dalla P.A., sia per quelle nelle quali tale dichiarazione risulta in netto contrasto con tale interesse, riservando, quindi, il medesimo trattamento a situazioni di oggettiva diversa gravita'), e (dall'altro) non consente di escludere nemmeno le ipotesi di non veridicita' delle autodichiarazioni su aspetti di minima rilevanza concreta (come, appunto, nel caso di cui al presente giudizio), con ogni possibile (e finanche prevedibile) abnormita' e sproporzione delle relative conseguenze, rispetto al reale disvalore del fatto commesso. 10.2 - Sotto altro profilo, inoltre, l'assoluta rigidita' applicativa dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 appare eccessiva, in quanto non consente (parimenti irragionevolmente e inadeguatamente) di valutare l'elemento soggettivo (dolo - la c.d. coscienza e volonta' di immutare il vero - ovvero colpa, grave o meno - nell'ipotesi di fatto dovuto a mera leggerezza o negligenza dell'agente) della dichiarazione (oggettivamente) non veritiera, nella naturale (e contestuale) sede del procedimento amministrativo (o anche, laddove la P.A. lo ritenga, nell'ambito del pertinente giudizio penale). 10.3 - Ne' puo' ritenersi che i suddetti dubbi di costituzionalita' possano essere superati facendo leva sulla «ratio» sottesa alla disposizione di che trattasi, rinvenibile, secondo il diritto «vivente» (cfr., «ex plurimis», Consiglio di Stato, Sezione quinta, cit., n. 2447/2012), nel principio generale di semplificazione amministrativa (cui si accompagna l'affermazione dell'autoresponsabilita' - «oggettiva» - del dichiarante, in uno - anche - all'interruzione «ex lege» del rapporto di fiducia tra P.A. e cittadino). E' ben vero, infatti, che l'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 debba qualificarsi quale norma generale di semplificazione amministrativa. Tuttavia, proprio in quanto tale, la suddetta norma, se, da un lato, e' sicuramente volta a rendere piu' efficiente ed efficace l'azione dell'Amministrazione pubblica (buon andamento, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione), dall'altro e' (altrettanto inequivocabilmente) finalizzata a garantire i diritti dei singoli costituzionalmente tutelati e di volta in volta coinvolti nel procedimento amministrativo attivato (e nell'ambito del quale sono state rese le autodichiarazioni medesime): si pensi, ad esempio, al diritto allo studio (art. 34), al diritto alla salute (art. 32), al diritto al lavoro (articoli 4 e 35), al diritto all'assistenza sociale (art. 38), al diritto di iniziativa economica privata (art. 41, come nel caso di specie). Sicche', anche nella prospettiva del necessario bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti (nonche' della massima espansione possibile delle relative tutele), il rigido automatismo applicativo (in uno ai correlati e definitivi effetti preclusivi e/o decadenziali, non emendabili) si rivela, in concreto, lesivo del doveroso equilibrio fra le diverse esigenze in gioco, e persino tale da pregiudicare definitivamente proprio quei diritti costituzionali del singolo alla cui migliore e piu' rapida realizzazione la norma di semplificazione «de qua» e', in definitiva, finalizzata. E tanto vieppiu' allorche' si consideri che l'art. 40 («Certificati») del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»), come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), legge 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto che «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47» e che «02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: «Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»: sicche', in definitiva, essendo il privato obbligato, e non piu' (meramente) facultato, a presentare alle PP.AA. le «dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47», la semplificazione «de qua» si risolve, in ultima analisi, per un verso, nella (sicura) diminuzione degli adempimenti a carico dell'Amministrazione Pubblica (a fronte dei controlli d'ufficio, «anche a campione», ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), e, per altro verso, nell'eccessiva (considerate le conseguenze automatiche derivanti dall'eventuale dichiarazione non veritiera, ex art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) autoresponsabilita' («oggettiva») del privato medesimo. 11. - Pertanto, rispetto ad una disposizione - l'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 -, nel significato in cui essa «vive» nella (costante) applicazione giudiziale, il Collegio non puo' che sollevare la questione di legittimita' costituzionale, tenuto conto, per quanto innanzi esposto, che la stessa appare non superabile in via interpretativa (in ragione, appunto, del «diritto vivente») e non manifestamente infondata. 12. - Il Collegio, in conclusione, ritiene che la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalita' e uguaglianza di cui all'art. 3, comma 2 della Costituzione, dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilevante (sussistendo, appunto, il nesso di assoluta pregiudizialita' tra la soluzione della prospettata questione di legittimita' costituzionale e la decisione del presente giudizio) e non manifestamente infondata, e debba, conseguentemente, essere rimessa all'esame della Corte costituzionale, mentre il giudizio in corso deve essere sospeso fino alla decisione della Consulta.
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce - Sezione terza, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, sospende il giudizio e solleva questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3, comma 2 della Costituzione, nei sensi e termini di cui in motivazione, dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Lecce nella Camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati: Enrico d'Arpe, Presidente; Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore; Anna Abbate, Referendario. Il Presidente: d'Arpe L'estensore: Rotondano