N. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2020

Ordinanza emessa dal Tribunale di  Cosenza  nel  procedimento  civile
promosso da Trotta Annalisa c/Salerno Francesco del 6 febbraio 2020 . 
 
Procedimento civile - Impugnazioni civili - Revocazione - Revocazione
  per errore di fatto risultante dagli atti  o  dai  documenti  della
  causa - Ordinanza sulle controversie  in  materia  di  liquidazione
  degli onorari e dei diritti di avvocato - Regime di impugnazione  -
  Esclusione dell'appellabilita'. 
- Codice di procedura civile,  art.  395,  numero  4),  in  combinato
  disposto con l'art. 14 del decreto legislativo 1°  settembre  2011,
  n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in
  materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti  civili  di
  cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18  giugno  2009,
  n. 69). 
(GU n.34 del 19-8-2020 )
 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA 
 
    Il Tribunale riunito in camera di  consiglio  nella  persona  dei
magistrati: 
        dott.ssa Rosangela Viteritti - Presidente; 
        dott. Massimo Lento - Giudice-relatore; 
        dott.ssa Anna Rombola' - Giudice; 
    all'esito della riserva assunta all'udienza del 22  gennaio  2020
ha pronunciato la seguente ordinanza di promuovimento del giudizio di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 395 n.
4 cpc e 14 d.lvo 1° settembre 2011 n 150 in riferimento agli artt  3,
comma 1 e 24, comma 1 della Costituzione. 
1. La vicenda processuale. 
    1.1. L'avv. Annalisa Trotta, con ricorso depositato  in  data  15
maggio 2019, chiedeva di revocare, ex art. 395 n. 4 cpc,  l'ordinanza
di rigetto dell'istanza di liquidazione  dei  compensi  professionali
maturati nei confronti di Francesco Salerno per l'attivita' svolta in
favore del cliente nell'ambito delle procedure n. 2629/16,  2629  sub
1/2016 e 5231/13, emessa in data 16  aprile  2019  dal  Tribunale  di
Cosenza nell'ambito del procedimento n. 99/2018 VG. 
    1.2. A  sostegno  del  ricorso  l'istante  rappresentava  che  la
domanda era stata respinta  sul  presupposto  che  "non  fosse  stata
prodotta la documentazione funzionale a verificare i fatti allegati",
malgrado il nuovo  procuratore  della  ricorrente,  costituendosi  in
giudizio in via telematica, avesse depositato l'atto di citazione. la
memoria ex art. 183 comma  6  n  2  cpc,  il  ricorso  per  sequestro
conservativo e la  comparsa  di  costituzione  nel  giudizio  5231/13
costituenti documenti utili per la liquidazione degli onorari. 
    1.3. Parte ricorrente, pertanto, rilevando che la  decisione  era
stata  determinata  da  errore   di   fatto,   essendo   fondato   il
provvedimento impugnato sul  presupposto,  non  vero,  della  mancata
produzione dei documenti, chiedeva la revoca dell'ordinanza impugnata
e la condanna del Salerno al pagamento della complessiva somma  di  €
42.067,00 oltre accessori di legge, 
    1.4. Parte resistente,  costituitasi  in  giudizio,  ha  eccepito
l'inammissibilita' della domanda, ritenendo l'ordinanza del Tribunale
di Cosenza impugnabile, ex art-702 quater cpc, con citazione  innanzi
la  Corte  di  appello  di  Catanzaro,   ha   sostenuto   l'irrituale
introduzione del giudizio con ricorso anziche' con  citazione  ed  ha
dedotto,  nel  merito,  che  l'avv.  Trotta   si   era   limitata   a
sottoscrivere gli atti in relazione ai quali chiedeva la liquidazione
dei compensi. 
2. Il quadro normativo di riferimento. 
    2.1.  Parte  ricorrente  ha  proposto  domanda   di   revocazione
dell'ordinanza reiettiva dell'istanza di  liquidazione  dei  compensi
professionali invocando l'applicazione dell'art. 395 n 4 cpc  secondo
cui "le sentenze pronunciate in grado di appello o  in  unico  grado,
possono essere impugnate per revocazione..... 4) se  la  sentenza  e'
l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti  di
causa. Vi e' questo errore  quando  la  decisione  e'  fondata  sulla
supposizione di  un  fatto  la  cui  verita'  e'  incontrastabilmente
esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto  la  cui
verita' e' positivamente stabilita e tanto nell'uno quanto nell'altro
caso se il fatto non costitui' un  punto  controverso  sul  quale  la
sentenza ebbe a pronunciare.". 
    2.2. Il provvedimento impugnato  e'  stato  emesso  in  forma  di
ordinanza, ai sensi dell'art. 14 D.lvo 1° settembre 2011 n  150  che,
facendo  salva  ogni  diversa  disposizione  presente  nel   suddetto
articolo, assoggetta al rito sommario di cognizione, ex art. 702  bis
e ss cpc, le controversie previste dall'art. 28 della legge 13 giugno
1942 n 794 e l'opposizione a decreto ingiuntivo riguardante  onorari,
diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali. 
    2.3. L'art. 14 comma 4 D.lvo 1° settembre 2011 n 150,  in  deroga
ai  regime  previsto  dall'art.  702  quater  cpc,  inoltre,  prevede
espressamente  che  l'ordinanza   emessa   dal   collegio   "non   e'
appellabile". 
    2.4. Stante il richiamo alla disciplina del procedimento sommario
di cognizione e tenuto conto dell'espressa  previsione  dell'art.  14
comma 4 D.Lvo  1°  settembre  2011  ("l'ordinanza  che  definisce  il
giudizio...".),  l'ordinanza  impugnata   costituisce   provvedimento
definitorio in unico grado e produce  gli  effetti  di  giudicato  ai
sensi dell'art. 2909 cc. 
3. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 
    3.1. Preliminarmente occorre rilevare che  la  domanda  e'  stata
correttamente  introdotta  con  ricorso  alla  luce   del   principio
giurisprudenziale, espresso con riferimento al  rito  del  lavoro  ma
estensibile,  stante  la  medesima  "ratio",  al  rito  sommario   di
cognizione,  secondo  cui  "pur  in  assenza  di  alcuna  particolare
previsione nella legge 11 agosto 1973 n. 533, il  rito  speciale  del
lavoro deve trovare applicazione anche al procedimento di revocazione
relativo alle suindicate sentenze,  osservandosi  davanti  a  giudice
adito  -  ai  sensi  della  disciplina  generale  di  tale  mezzo  di
impugnazione - le norme stabilite per il procedimento davanti  a  lui
(art. 400 c.p.c.), senza che siano operanti le  deroghe  dettate  dal
Codice di procedura civile ma incompatibili con il rito  speciale:  e
tale e' il ricorso, quale mezzo di'  introduzione  del  giudizio,  in
luogo del sistema di citazione a udienza fissa, siccome volto fin dal
principio a porre il procedimento sotto il controllo  del  giudice  e
primo elemento di una complessa costruzione procedimentale diretta ad
assicurare  la  concentrazione  e  immediatezza  del   giudizio,   in
relazione alla natura degli interessi tutelati  e  a  presidio  della
loro specifica rilevanza sociale" (Cassazione n  13063/16),  "con  la
conseguenza che la domanda di revocazione deve reputarsi proposta nel
termine di cui agli artt. 325  e  326  c.p.c.  allorche'  il  ricorso
introduttivo del relativo procedimento  sia  depositato,  entro  quel
termine,  nella  cancelleria  del  giudice   adito.   anche   se   la
notificazione  del  ricorso  stesso  e  del  decreto  di   fissazione
dell'udienza avvenga successivamente. (Cassazione Sez, 3, Sentenza n.
13834 del 2010). 
    3.2. In punto di fatto rileva, ulteriormente, collegio che  dalla
mera consultazione del fascicolo telematico, relativo al procedimento
n 99/2018, risulta che l'avv. Gallucci, in data 10  aprile  2018,  si
costituiva in giudizio in sostituzione dei precedente  difensore  che
aveva introdotto la causa depositando, in via telematica, la  memoria
di  costituzione  e,  contestualmente,  la  documentazione   relativa
all'attivita' espletata. 
    3.3.  La  presenza  della  documentazione  depositata   dall'avv.
Gallucci nel fascicolo telematico, del  tutto  differente  da  quella
indicata e prodotta dall'originario difensore, la  cui  incompletezza
era stata posta a base del provvedimento impugnato; comprova l'errore
di fatto, contenuto nell'ordinanza  gravata,  che  presenta  tutti  i
connotati  del  cd.  "errore  revocatorio",  essendo  stata  supposta
l'inesistenza  di  un   fatto   (la   produzione   della   necessaria
documentazione) la cui verita' risulta positivamente stabilita (dalla
presenza nel fascicolo telematico). 
    3.4. Ed invero "l'errore revocatorio, previsto dall'art. 395,  n.
4,  cod.  proc.  civ.,.......,  deve  consistere  in  un  errore   di
percezione  e  deve  avere  rilevanza  decisiva,  oltre  a  rivestire
caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilita'  sulla  scorta
del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti  o  documenti
del   giudizio,   senza   che   si    debba,    percio',    ricorrere
all'utilizzazione  di  argomentazioni  induttive  o   a   particolari
indagini che impongano una ricostruzione  interpretativa  degli  atti
medesimi. (Cassazione Sez., L, Sentenza n. 9396 del  21  aprile  2006
Cassazione Sez. U. Sentenza n. 23306/ 2016). 
    3.5. Nel caso di specie, quindi, risulta  incontestabile  che  il
dedotto errore di percezione contenuto  nel  provvedimento  impugnato
sia immediatamente rilevabile attraverso  la  semplice  consultazione
del fascicolo telematico dal quale risulta il deposito dei  documenti
ritenuti non prodotti dal ricorrente (  "...non  ha  invece  allegato
copia integrale dei singoli fascicoli di parte e di ufficio  relativi
ai giudizi recanti Rg 2629/16, 2629 sub 1/2016 e 5231/13."). 
    3.6. Superate le questione preliminari  in  rito  e  sussunta  la
fattispecie in esame nell'ambito della fattispecie normativa  di  cui
all'art.  395  n  4  cpc,  appare  evidente  che  la   questione   di
legittimita' costituzionale sollevata assume rilevanza ai fini  della
decisione atteso che dall'eventuale pronuncia di  incostituzionalita'
del combinato disposto degli artt.  395  n  4  cpc  e.  14  d.lvo  1°
settembre 2011 n 150 deriverebbe  il  superamento  della  preclusione
alla  proponibilita'  della  domanda,   conseguendone,   nell'ipotesi
inversa, la declaratoria di inammissibilita'. 
4. La non manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    4.1. L'ordinanza emessa ex art. 14 D.lvo 1° settembre 2011 n 150,
come gia' rilevato, e' dichiarata espressamente "non appellabile" dai
comma 4 del predetto articolo, diversamente  dalle  ordinanze  emesse
all'esito del procedimento sommario di cognizione, ex art. 702 bis  e
ss cpc, la cui restante disciplina e' applicabile al caso di specie. 
    4.2. D'altra  parte,  non  e'  consentito  proporre  ricorso  per
cassazione per denunciare l'errore prospettato nell'odierno  giudizio
alla luce del consolidato orientamento della  Suprema  Corte  secondo
cui "e' inammissibile il ricorso per cassazione con  cui  si  denunci
l'errore del giudice  di  merito  per  avere  ignorato  un  documento
acquisito agli atti  del  processo  e  menzionato  dalle  parti,  non
corrispondendo tale errore ad alcuno dei motivi di ricorso  ai  sensi
dell'art. 360 cod. proc. civ.; l'errore in questione, risolvendosi in
una  inesatta  percezione  da  parte  del  giudice   di   circostanze
presupposte come sicura base del suo ragionamento ma in contrasto con
le risultanze degli atti del processo, puo' essere invece  denunciato
con il mezzo della revocazione, ai sensi  dell'articolo  395,  n.  4,
cod. proc. civ.. (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4056 del 19 febbraio
2009 Sez. 5, Sentenza n. 20240 del 9 ottobre 2015 Sez. L, Sentenza n.
2529 del 9 febbraio 2016 Sez. 2 - nonche' Sentenza n.  15043  dell'11
giugno 2018 secondo cui "se la parte assume, invece, che  il  giudice
abbia errato nel ritenere  non  prodotto  in  giudizio  il  documento
decisivo, puo' far valere tale preteso errore  soltanto  in  sede  di
revocazione, ai sensi dell'art. 395, n.  4,  c.p.c.,  sempre  che  ne
ricorrano le condizioni.") 
    4.3. L'art. 395  n  4  cpc,  inoltre,  circoscrive  espressamente
l'ambito di operativita' della  disciplina  normativa  del  mezzo  di
impugnazione alle "sentenze" pronunciate in grado di appello o in  un
unico grado. 
    In  particolare,  la  revocazione   costituisce   un   mezzo   di
impugnazione delle decisioni giurisdizionali di carattere eccezionale
che, nei casi tassativamente previsti, puo' aggiungersi e sovrapporsi
ai rimedi ordinari dell'appello e del ricorso per cassazione. 
    Dalla natura di mezzo  impugnatorio  eccezionale,  limitato  alle
ipotesi tipizzate e concernenti esclusivamente le sentenze, ne deriva
l'impossibilita' di estenderne la disciplina ad  altre  tipologie  di
provvedimenti definitori. 
    4.4. Alla luce  del  quadro  normativa  di  riferimento,  quindi,
l'ordinanza di cui all'art. 14 d.lvo 150/2011, pur  rientrando  nella
tipologia dei provvedimenti definitori,  producendo,  al  pari  delle
ordinanze di cui all'art. 702 bis cpc, di cui costituisce una ipotesi
speciale, "gli effetti di' cui all'art. 2909 del codice civile",  non
e' appellabile per espresso divieto normativo, non e' ricorribile per
cassazione nell'ipotesi di errore revocatorio e non e' assoggettabile
al rimedio impugnatorio di cui all'art. 395 n 4 cpc non rivestendo la
forma di sentenza. 
    4.5. Giova rilevare,  peraltro,  che  l'evoluzione  normativa  ha
ridotto progressivamente la centralita'  e  fa  supremazia  conferita
alla "sentenza" nell'ambito dei  provvedimenti  definitori  non  solo
avvicinandone la motivazione a quella della ordinanza (che, ai  sensi
dell'art.  134  cpc,  e'  "succintamente"  motivata),  prevedendo  la
"succinta" esposizione dei fatti rilevanti e la "concisa" esposizione
delle questione discusse e decise (art. 118 disp. att. cod proc. Civ.
come modificato dall'art. 52, comma 6 l.n 69 del  10  giugno  2009  a
decorrere dai 4 luglio 2009), ma anche disponendo  la  trasformazione
di alcuni provvedimenti definitori da "sentenza" in "ordinanza", come
nell'ipotesi di declaratoria di incompetenza (in virtu' dell'art.  45
comma 4 l.n 69  del  2009)  nonche'  introducendo,  in  virtu'  della
previsione dall'art. 51 comma 1 della legge 69/2009, la nuova  figura
dell'ordinanza definitoria che "produce gli effetti di  cui  all'art.
2909 c.c. nell'ambito del procedimento sommario  di  cognizione  che,
nei progetti legislativi pendenti di riforma del codice di  procedura
civile, dovrebbe divenire,  addirittura,  il  principale  rito  delle
controversie civili. 
    4.6 Appare evidente, quindi, che il combinato disposto  dell'art.
395 comma 4 cpc e dellart. 14 comma D.lvo 1° settembre  2011  n  150,
nel precludere il ricorso al mezzo di impugnazione  di  cui  all'art.
395 n 4 cpc, risulta lesivo, in primo  luogo,  dell'art.  3  comma  1
della  Costituzione,   imponendo   un'irragionevole   disparita'   di
trattamento nell'accesso alla tutela giurisdizionale tra soggetti che
versano nelle medesime condizioni giuridiche. 
    Non  vi  e'   dubbio,   infatti,   che,   in   riferimento   alla
impugnabilita'   dell'errore   revocatorio,   ai    destinatari    di
provvedimenti  definitori  "suscettibili  di  produrre  efficacia  di
giudicato ex art. 2909 cc" viene  assicurata  una  differente  tutela
giuridica senza che tale trattamento differenziato possa trovare  una
logica ragione giustificativa  nella  mera  forma  del  provvedimento
adottato (sentenza o ordinanza definitoria). 
    In  secondo  luogo,  considerata  l'impossibilita'  di   proporre
ricorso per cassazione,  per  la  non  sussumibilita'  del  vizio  in
questione nell'ambito dei motivi di  ricorso  e  l'"inappellabilita'"
dell'ordinanza definitoria viziata da un errore di  fatto,  l'attuale
disciplina imposta dal combinato disposto dell'art. 395 comma 4 cpc e
dell'art. 14 comma 4 D.lvo 1° settembre 2011  n  150,  impedendo,  in
relazione  alla  forma  del  provvedimento   "definitorio"   adottato
(ordinanza), la possibilita' di avvalersi del mezzo  di  impugnazione
della revocazione, realizza  una  ingiustificata  compromissione  del
diritto di agire in giudizio  della  parte  che  intende  far  valere
l'errore di fatto nella percezione  dell'esistenza  di  un  documento
versato  in  atti  precludendogli,  in   modo   irragionevole,   ogni
possibilita' di accesso alla tutela giurisdizionale in violazione del
principio espresso dall'art. 24 Costituzione. 
    4.7. Giova rimarcare, infine,  che,  sotto  diversi  e  specifici
profili, non assimilabili a quello in esame, la Corte  costituzionale
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395 n 4  cpc,
avuto riguardo ad altre tipologie  di  provvedimenti  definitori.  Ed
invero la Corte costituzionale con sentenza 30 gennaio 1986, n. 17 ha
dichiarato la illegittimita' del predetto articolo nella parte in cui
non prevede la revocazione delle sentenze della Corte  di  cassazione
rese su ricorsi basati sull'art. 360, n. 4 del  codice  di  procedura
civile ed affette dall'errore di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.;  con
successiva sentenza 20 dicembre 1989,  n.  558  la  stessa  Corte  ha
dichiarato la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  395,  n.  4
c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione  per  errore  di
fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o  licenza  per
finita  locazione  emessi  in  assenza  o  per  mancata   opposizione
dell'intimato ed, infine, con sentenza 31  gennaio  1991,  n.  36  ha
dichiarato la illegittimita' costituzionale dello stesso art. 395  n.
4 cpc nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della
Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni
al suo stesso giudizio. 
    Si tratta. a ben vedere, di sentenze argomentate  sulla  base  di
esigenze del tutto peculiari, riguardanti fattispecie eterogenee  non
assimilabili al caso di specie se non per la natura  definitoria  del
provvedimento, da cui non puo' desumersi, ai fini della revocabilita'
ex art. 395 n 4 cpc dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 14 d.lvo
150/2011, un principio immanente  di  equiparazione  delle  ordinanze
alle    sentenze    che    possa    autorizzare    un'interpretazione
costituzionalmente orientata  del  combinato  disposto  normativo  su
richiamato. 
    Ne', d'altra parte, appare  diversamente  consentito  al  giudice
ordinario, stante la natura eccezionale del rimedio dell'impugnazione
per   revocazione,   giungere,   attraverso   un'ardita    operazione
ermeneutica, al superamento della tassativa previsione normativa  che
riserva  il  rimedio  impugnatorio  in  questione  ai   provvedimenti
definitori assunti in forma di "sentenza". 
    4.8. Si impone, quindi, il vaglio della Corte  Costituzionale  in
ordine alla conformita' ai precetti di cui agli artt. 3  e  24  della
Costituzione del combinato disposto degli artt. 395  n  4  cpc  e  14
d.lvo 1° settembre 2011 n 150 nella parte  in  cui  non  consente  di
assoggettare al rimedio impugnatorio di cui  all'art.  395  n  4  cpc
l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 14 d.lvo 1° settembre  2011  n
150, viziata da errore di' fatto consistito nel ritenere non prodotto
in giudizio un documento decisivo. 
    Visti gli art. 134 Costituzione e 23 e ss., legge n.  87  dell'11
marzo 1953; 
 
                                P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24  della
Costituzione, del combinato disposto degli artt. 395 n  4  cpc  e  14
d.lvo 1° settembre 2011 n° 150 nella parte in  cui  non  consente  di
assoggettare al rimedio impugnatorio di cui  all'art.  395  n  4  cpc
l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 14 d.lvo 1° settembre  2011  n
150, viziata da errore di fatto consistito nel ritenere non  prodotto
in giudizio un documento decisivo. 
    Sospende il procedimento sino  all'esito  della  definizione  del
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone, a cura della cancelleria,  la  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale, la notificazione della presente  ordinanza
alle parti in causa ed alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
nonche' la comunicazione ai Presidenti della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2020. 
 
                      Il Presidente: Viteritti 
 
                                          Il Giudice estensore: Lento