N. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 giugno 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6  luglio  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme  della  Regione  Calabria  -  Interventi  di
  manutenzione normativa sulla  legge  regionale  n.  6  del  2019  -
  Disposizioni      per      la       costituzione       dell'azienda
  ospedaliero-universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio". 
- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2020, n.  1  (Interventi  di
  manutenzione normativa  sulle  leggi  regionali  19/2002,  14/2014,
  9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019), art.  9,  commi
  1, 2 e 4. 
(GU n.34 del 19-8-2020 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e  difeso  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente in  carica,
con sede a Cittadella Regionale, viale Europa - Localita'  Germaneto,
88100 - Catanzaro; 
    Per la declaratoria della  illegittimita'  costituzionale  giusta
deliberazione del Consiglio dei ministri  assunta  nella  seduta  del
giorno 25 giugno 2020, della legge della Regione Calabria n. 1 del 30
aprile  2020,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Calabria n. 40 del 30 aprile 2020. 
    La legge regionale in epigrafe indicata, che  detta  disposizioni
di mantenimento  normativo,  modificando  numerose  precedenti  leggi
regionali, e' censurabile, relativamente alle disposizioni  contenute
nell'art. 9, commi 1, 2 e 4, che, per le ragioni di seguito indicate,
si pongono in contrasto con gli articoli 33, in materia di  autonomia
universitaria, e 117 terzo comma della Costituzione per violazione di
principi fondamentali in materia di tutela della salute. 
    Si  premette  che  l'art.  9  della  legge  in  esame   riproduce
fedelmente parte dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 2019,  n.
6, intitolata «Integrazione delle Aziende  ospedaliere  della  Citta'
Capoluogo della Regione», che ha gia' formato oggetto di  impugnativa
da parte statale con ricorso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
25 del 19 giugno 2019 (ricorso n. 58/19, udienza fissata  in  data  7
luglio 2020). 
    Si richiamano quindi, in gran parte  trascrivendole  per  maggior
chiarezza   e   facilita'   di    consultazione,    le    motivazioni
dell'impugnativa gia' espresse nel cennato  ricorso  in  merito  alle
disposizioni meramente riproduttive di quelle contenute  nella  legge
n. 6/2019, in particolare i commi 1, 2 e 4 dell'art. 9 della legge in
esame, che ricalcano, quasi alla lettera, i commi 1, 2 e 3  dell'art.
6 della legge n. 6/2019. 
a) con riferimento all'art. 9, commi 1 e 2 
    Con i citati commi dell'art. 9 viene disposta,  da  un  lato,  la
«integrazione»  tra  l'Azienda  ospedaliera   «Pugliese-Ciaccio»   di
Catanzaro e l'Azienda ospedaliero-universitaria «Mater Domini»  (art.
9, commi 1 e 2); come si era dedotto nel pregresso e citato  ricorso,
con riferimento all'analogo  l'art.  1,  commi  1  e  2,  della  l.r.
Calabria 13  marzo  2019,  n.  6,  «dette  disposizioni  eccedono  le
competenze regionali, invadono quelle statali  e  sono  violative  di
previsioni costituzionali: esse vengono  pertanto  impugnate  con  il
presente ricorso ex art. 127  della  Costituzione  affinche'  ne  sia
dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia  pronunciato  il
conseguente annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
Premessa 
    Per meglio comprendere il senso e la portata delle censure che si
verranno esponendo e' d'uopo premettere che la Regione Calabria,  per
la quale si era verificata una situazione di  disavanzo  nel  settore
sanitario  tale  da  generare  uno  squilibrio  economico-finanziario
suscettibile di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza, il 17 dicembre 2009 aveva stipulato, ai  sensi  dell'art.
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria
2005), un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle
finanze - comprensivo di un Piano di rientro dal disavanzo  sanitario
- il quale individuava, come previsto  dalla  norma,  gli  interventi
necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto
dei livelli essenziali di  assistenza  e  degli  adempimenti  di  cui
all'intesa (Stato-Regioni) prevista  dal  comma  173  della  medesima
disposizione. 
    Peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal  Piano
di rientro nei tempi e nelle dimensioni previste dall'art.  1,  comma
180, della legge n. 311/2004, nonche' dall'intesa  Stato-Regioni  del
23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, in
attuazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e dell'art.  8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la  Regione  Calabria  e'
stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159 conv. in legge 29 novembre 2007, n. 222. 
    La norma da ultimo  citata  prevede  infatti  che,  «qualora  nel
procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di  rientro
... si prefiguri il mancato rispetto da  parte  della  regione  degli
adempimenti  previsti  dai  medesimi   Piani,   in   relazione   alla
realizzabilita' degli equilibri finanziari  nella  dimensione  e  nei
tempi ivi programmati, in funzione degli interventi  di  risanamento,
riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del  sistema
sanitario  regionale,  anche  sotto  il  profilo   amministrativo   e
contabile,  tale  da  mettere  in  pericolo  la  tutela   dell'unita'
economica  e  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  ...,   il
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con  la  procedura  di  cui
all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  su  proposta
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali, diffida la regione ad  adottare  entro  quindici
giorni tutti gli  atti  normativi,  amministrativi,  organizzativi  e
gestionali  idonei  a  garantire  il  conseguimento  degli  obiettivi
previsti nel Piano» (art. 4, comma 1, decreto-legge cit.); in caso di
inottemperanza alla diffida o nell'ipotesi  in  cui  gli  atti  e  le
azioni  posti  in  essere  risultino  inidonei  o  insufficienti   al
raggiungimento  degli  obiettivi  programmati,   il   Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro della salute, sentito il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta
per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro (art. 4,
comma 2, primo periodo, decreto-legge cit.). 
    Ed infatti, nella seduta del 30 luglio  2010,  il  Consiglio  dei
ministri delibero' la  nomina  di  un  Commissario  ad  acta  per  la
realizzazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi nel  settore
sanitario  della  Regione  Calabria,  individuando  lo  stesso  nella
persona del Presidente pro tempore della Regione. 
    Successivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 88, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, con delibera n. 44/2010 del 3 agosto 2010,  il
Commissario ad acta approvo' i programmi operativi  con  i  quali  fu
data prosecuzione al Piano di rientro 2013-2015. 
    Sopraggiunta  la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (legge  di
stabilita' 2015), il Consiglio dei  ministri,  con  delibera  del  12
marzo 2015, ha conferito, ai sensi  dell'art.  1,  comma  569,  della
stessa legge, l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione  del
Piano  di  rientro  all'ing.  Massimo  Scura,  secondo  i   programmi
operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009. 
    Tale delibera ha attribuito al Commissario ad  acta  i  contenuti
del mandato commissariale gia' affidato  al  Presidente  pro  tempore
della Giunta regionale  calabra.  Al  Commissario  e'  stato  infatti
assegnato l'incarico prioritario di adottare ed attuare  i  programmi
operativi e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme
sul territorio regionale,  l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza,  sicurezza  e
qualita', nei termini indicati  dai  tavoli  tecnici  di  verifica  e
nell'ambito della cornice normativa vigente. 
    Infine, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  7
dicembre 2018 il Governo ha  provveduto  alla  nomina  di  una  nuova
Struttura commissariale affidando al gen.  dott.  Saverio  Cotticelli
l'incarico di  proseguire  nell'attuazione  dei  programmi  operativi
2016-2018 e degli interventi gia' affidati al precedente  Commissario
ad acta. 
    Alla  luce  del  contesto  normativo  ed  amministrativo   teste'
descritto,  la  legge  regionale  13  marzo  2019,  n.   6   contiene
disposizioni che, come  s'e'  detto,  appaiono  sotto  piu'  rispetti
viziate d'illegittimita' costituzionale. 
I - L'art. 1, commi 1 e 2, della l.r. Calabria 13 marzo 2019, n. 6 
    L'art. 1, comma 1, della legge 13 marzo 2019, n. 6 -  da  qui  in
avanti anche la  legge  -  stabilisce  che  «Al  fine  di  migliorare
l'offerta assistenziale, assicurare la razionalizzazione della  spesa
assistenziale e l'ottimizzazione  delle  risorse,  in  considerazione
dell'intesa tra la Regione Calabria e l'Universita' degli studi Magna
Graecia di Catanzaro,  l'Azienda  ospedaliera  "Pugliese-Ciaccio"  di
Catanzaro e' integrata con l'Azienda ospedaliero-universitaria "Mater
Domini",    che    assume     la     denominazione     di     Azienda
ospedaliero-universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio". 
    Il   successivo   comma   2   dispone   invece   che   "L'Azienda
ospedaliero-universitaria 'Mater Domini-Pugliese Ciaccio' ha sede  in
Catanzaro,   ha   personalita'   giuridica   pubblica   e   autonomia
imprenditoriale ai sensi della vigente normativa statale  e  subentra
nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda
ospedaliera       'Pugliese       Ciaccio'       e       dell'Azienda
ospedaliero-universitaria 'Mater  Domini'  con  l'efficacia  prevista
dall'art.    2,     comma     1.     Sono     organi     dell'Azienda
ospedaliero-universitaria   'Mater   Domini-Pugliese   Ciaccio'    il
direttore generale, il collegio sindacale e l'organo di indirizzo". 
    Benche'  il  termine  impiegato  dal  legislatore   regionale   -
"integrazione"  -  per  la  sua  atecnicita'  non   identifichi   con
esattezza, dal punto di vista giuridico, la vicenda che ha riguardato
le Aziende ospedaliere  della  Citta'  capoluogo  della  Regione,  la
denominazione  del  nuovo  soggetto -  destinato   ad   assumere   la
denominazione    di    Azienda    ospedaliero-universitaria    "Mater
Domini-Pugliese  Ciaccio"  -,  la  previsione  che   lo   stesso   ha
"personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi
della vigente normativa statale" ed il subentro del  medesimo  "nelle
funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi" facenti capo alle
due preesistenti aziende ospedaliere cittadine  nonche'  la  disposta
cessazione di diritto dei relativi organi rendono evidente che con la
legge in rassegna la Regione Calabria ha inteso costituire una  nuova
azienda ospedaliero-universitaria. 
    Ma se cosi' e' - e cosi' non puo' in effetti  non  essere  -,  la
legge regionale e' in parte qua incostituzionale nella misura in cui,
provvedendo alla costituzione di un'azienda ospedaliero-universitaria
secondo  modalita'  procedimentali  diverse  da  quelle  indicate   e
disciplinate dall'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e senza una - valida, per le ragioni  che  si  diranno  -  previa
intesa tra regione ed universita' prescritta dall'art.  2,  comma  7,
del decreto legislativo 21 dicembre  1999,  n.  517,  viola  principi
fondamentali stabiliti da leggi dello  Stato  in  materia  di  tutela
della salute, contrastando quindi con  il  limite  imposto  dall'art.
117, comma 3, della Costituzione alla potesta' legislativa  regionale
nelle materie oggetto di legislazione concorrente. 
    Secondo quanto risulta dal combinato disposto delle norme statali
in precedenza citate, le aziende ospedaliero-universitarie attraverso
le quali si realizza la  collaborazione  fra  il  Servizio  sanitario
nazionale  e  le  universita'  sono  infatti  costituite  secondo  il
procedimento previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 502/1992
a mente del quale la proposta regionale di istituzione di  una  nuova
azienda   ospedaliero-universitaria,    formulata,    d'intesa    con
l'universita' (art. 2, comma 7, decreto legislativo n. 517/1999),  al
Ministro della salute,  e',  previa  verifica  della  ricorrenza  dei
requisiti  indicati  dallo  stesso  art.  4  decreto  legislativo  n.
502/1992, da questi a sua volta sottoposta  all'esame  del  Consiglio
dei ministri il quale delibera autorizzando la regione,  con  decreto
presidenziale,      a      costituire      la      nuova      azienda
ospedaliero-universitaria. 
    Ben diversamente, il  vigente  programma  operativo  2016-2018  -
predisposto dal Commissario ad acta ai sensi dell'art. 2,  comma  88,
della legge n. 191/2009 ed approvato con decreto n. 63 del  5  luglio
2016 -, nell'ambito della riorganizzazione delle  reti  assistenziali
e, nello specifico, della rete  ospedaliera,  tra  gli  obiettivi  di
riqualificazione delle strutture pubbliche prevede, al punto  2.1.1.1
e previa intesa con l'Universita' degli studi "Magna Graecia", non la
costituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria, bensi' -
e piu' semplicemente - la fusione per incorporazione dell'(esistente)
Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio nell'(esistente  e  persistente)
Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini e  la  modifica  della
denominazione di questa in Azienda ospedaliera  universitaria  Renato
Dulbecco. 
    Tale operazione  -  risolvendosi  nella  (semplice)  fusione  per
incorporazione di un'azienda nell'altra e non nella  costituzione  di
una nuova azienda - avrebbe  dovuto  -  rectius:  dovra'  -  attuarsi
mediante l'adozione di  un  decreto  commissariale  e  la  successiva
rimozione, da parte della Regione, delle norme che (ancora) prevedono
l'esistenza di due distinte aziende ospedaliere, la Mater Domini e la
"Pugliese-Ciaccio" (il riferimento e' alla l.r. 12 novembre 1994,  n.
26, al relativo d.P.G.R. attuativo 8 febbraio 1995,  n.  170  e  alla
l.r. 19 marzo 2004, n. 11). 
    Deve      invece      escludersi      che      nuove      aziende
ospedaliero-universitarie  -  quand'anche  risultanti,   come   nella
specie, dall'<integrazione> tra una preesistente azienda  ospedaliera
e una preesistente azienda ospedaliero-universitaria - possano essere
costituite dalle regioni - tanto piu' se soggette,  come  la  Regione
Calabria, a commissariamento - al di fuori del - e a prescindere  dal
- procedimento disciplinato in via ordinaria dalle  norme  richiamate
in precedenza le quali stabiliscono, a tutti  gli  effetti,  principi
fondamentali che, come tali, limitano e vincolano  l'esercizio  della
potesta' legislativa regionale  in  materia:  donde  l'illegittimita'
costituzionale di quelle disposizioni regionali che, come  nel  caso,
da quei principi e da quelle norme si discostano.». 
    Ferme le suesposte argomentazioni censure, da ritenersi  riferite
in questa sede ai commi 1  e  2  della  legge  n.  1/20,  si  osserva
ulteriormente, sempre in relazione ai commi 1  e  2  della  legge  n.
6/2019 - sotto questo profilo identici alle disposizioni della  legge
qui in esame - che e' stato gia' chiarito  che  «benche'  il  termine
impiegato dal legislatore regionale - "integrazione"  -  per  la  sua
atecnicita'  non  identifichi  con  esattezza,  dal  punto  di  vista
giuridico, la vicenda che ha riguardato le Aziende ospedaliere  della
citta' capoluogo della regione, la denominazione del nuovo soggetto -
destinato    ad    assumere    la    denominazione     di     Azienda
ospedaliero-universitaria  "Mater  Domini-Pugliese  Ciaccio"  -,   la
previsione che  lo  stesso  ha  "personalita'  giuridica  pubblica  e
autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente  normativa  statale"
ed il subentro del medesimo "nelle funzioni e nei rapporti  giuridici
attivi  e  passivi"  facenti  capo  alle  due  preesistenti   aziende
ospedaliere cittadine nonche' la disposta cessazione di  diritto  dei
relativi organi rendono evidente che con  la  legge  in  rassegna  la
Regione   Calabria   ha   inteso   costituire   una   nuova   azienda
ospedaliero-universitaria.». 
    Sulla base  di  questa  premessa,  risultano  pertanto  chiari  i
profili   di   incostituzionalita',   poiche'    «provvedendo    alla
costituzione   di   un'azienda   ospedaliero-universitaria    secondo
modalita' procedimentali diverse da quelle  indicate  e  disciplinate
dall'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  senza
una - valida, per le ragioni che  si  diranno  -  previa  intesa  tra
regione ed universita' prescritta dall'art. 2, comma 7,  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n.  517,  viola  principi  fondamentali
stabiliti da leggi dello Stato in materia  di  tutela  della  salute,
contrastando quindi con il limite imposto  dall'art.  117,  comma  3,
della Costituzione alla potesta' legislativa regionale nelle  materie
oggetto di  legislazione  concorrente.  Secondo  quanto  risulta  dal
combinato disposto delle  norme  statali  in  precedenza  citate,  le
aziende ospedaliero-universitarie attraverso le quali si realizza  la
collaborazione fra il Servizio sanitario nazionale e  le  universita'
sono infatti costituite secondo il procedimento previsto dall'art.  4
del decreto legislativo n. 502/1992 a mente  del  quale  la  proposta
regionale     di     istituzione     di     una     nuova     azienda
ospedaliero-universitaria,  formulata,  d'intesa  con   l'universita'
(art. 2, comma 7, decreto legislativo n. 517/1999), al Ministro della
salute, e', previa verifica della ricorrenza dei  requisiti  indicati
dallo stesso art. 4 decreto legislativo n. 502/1992, da questi a  sua
volta sottoposta  all'esame  del  Consiglio  dei  ministri  il  quale
delibera  autorizzando  la  regione,  con  decreto  presidenziale,  a
costituire la nuova azienda ospedaliero-universitaria.». 
    Va  peraltro  segnalato  che  ben  diversamente  dalla  soluzione
proposta dalle norme  in  oggetto,  il  vigente  programma  operativo
2016-2018 - predisposto dal Commissario ad acta ai sensi dell'art. 2,
comma 88, della legge n. 191/2009 ed approvato con decreto n. 63  del
5 luglio 2016 -, prevede,  al  punto  2.1.1.1  e  previa  intesa  con
l'Universita' degli studi «Magna Graecia», non la costituzione di una
nuova   azienda   ospedaliero-universitaria,   bensi'   -   e    piu'
semplicemente  -  la  fusione  per  incorporazione   dell'(esistente)
Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio nell'(esistente  e  persistente)
Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini e  la  modifica  della
denominazione di questa in Azienda ospedaliera  universitaria  Renato
Dulbecco. 
    Tale essendo, dunque, l'obiettivo del programma  operativo,  alla
potesta' legislativa  regionale  residuerebbe  il  solo  onere  della
successiva rimozione delle norme che (ancora)  prevedono  l'esistenza
di  due  distinte  aziende  ospedaliere,  la  Mater   Domini   e   la
«Pugliese-Ciaccio» (il riferimento e' alla l.r. 12 novembre 1994,  n.
26, al relativo d.P.G.R. attuativo 8 febbraio 1995,  n.  170  e  alla
l.r. 19 marzo 2004, n. 11). 
    Non puo' sottacersi, peraltro, che  deve  escludersi  in  via  di
principio  la  possibilita',  per  la  legge  regionale,   di   poter
intervenire sulle vicende istitutive, o comunque organizzative, delle
aziende ospedaliere universitarie, che, in quanto tali, godono di uno
speciale statuto di autonomia, il quale, ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art. 33  della  Costituzione,  puo'  incontrare  i  soli  limiti
fissati con legge dello Stato. 
    Come si e' evidenziato nel ricorso avverso la legge regionale  n.
6  del   2019,   dunque,   «deve   escludersi   che   nuove   aziende
ospedaliero-universitarie  -  quand'anche  risultanti,   come   nella
specie, dall'«integrazione» tra una preesistente azienda  ospedaliera
e una preesistente azienda ospedaliero-universitaria - possano essere
costituite dalle regioni - tanto piu' se soggette,  come  la  Regione
Calabria, a commissariamento - al di fuori del - e a prescindere  dal
- procedimento disciplinato in via ordinaria dalle  norme  richiamate
in precedenza le quali stabiliscono, a tutti  gli  effetti,  principi
fondamentali che, come tali, limitano e vincolano  l'esercizio  della
potesta' legislativa regionale  in  materia:  donde  l'illegittimita'
costituzionale di quelle disposizioni regionali che, come  nel  caso,
da quei principi e da quelle norme si discostano». 
    In aggiunta alle  motivazioni  gia'  proposte  in  occasione  del
ricorso avverso la legge regionale n. 6/2019, si  rilevano  ulteriori
profili di illegittimita'. 
    Va  infatti  evidenziato   che   le   problematiche   di   natura
costituzionale risiedono - oltre che nei principi  piu'  generali  di
cui agli articoli 117 e 120 della Costituzione, indicati nel  ricorso
attualmente pendente - anche nei  parametri  costituzionali  posti  a
presidio dell'autonomia  universitaria,  i  cui  limiti,  rinvenibili
nell'art. 33, ultimo comma, della  Costituzione,  sono  riconducibili
nella sola legislazione statale. 
    In disparte, infatti, le gia' ampie motivazioni con le quali sono
state censurate nel ricorso statale  le  disposizioni  regionali  che
hanno previsto che fosse istituita,  «ex  lege»,  una  nuova  Azienda
ospedaliera universitaria in dispregio delle procedure,  indicate  in
leggi statali (art. 4 del decreto  legislativo  n.  502/1992,  previa
intesa ai sensi dell'art. 2,  comma  7  del  decreto  legislativo  n.
517/1999),  si  segnala  un  ulteriore  profilo  di   illegittimita',
riferibile anche al successivo  comma  4  dell'art.  1  (vedi  motivo
successivo). 
    L'art. 9 in esame, al comma  2,  prevede  che  la  nuova  Azienda
ospedaliera subentri in tutti i rapporti giuridici attivi  e  passivi
delle due Aziende ospedaliere che vengono integrate. 
    Al comma 4 viene disposto che con protocollo  d'intesa,  definito
ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
(Disciplina  dei  rapporti  fra  Servizio  sanitario   nazionale   ed
universita', a norma dell'art. 6 della legge  30  novembre  1998,  n.
419) tra il rettore dell'Universita' degli studi  Magna  Graecia,  il
Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  Piano  di  rientro  del
disavanzo  della  spesa  sanitaria  della  Regione  Calabria  e   dal
Presidente della Giunta regionale,  debbano  essere  -  nuovamente  -
definiti i rapporti tra la Regione  Calabria  e  l'Universita'  Magna
Graecia di Catanzaro in materia di attivita' integrate di  didattica,
ricerca e assistenza. 
    A tale specifico riguardo, va rammentato che l'art. 2,  comma  2,
lettera c) della  legge  n.  240/2010  sancisce  il  principio  della
«l'inscindibilita' delle funzioni  assistenziali  ...  da  quelle  di
insegnamento e di ricerca». Proprio per tale motivo i  protocolli  di
intesa tra universita' e regioni, funzionali ad orientare l'attivita'
assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali
delle  universita',  trovano  disciplina  nell'art.  1  del   decreto
legislativo n. 517 del 1999 e nell'art. 6, comma 13, della  legge  n.
240/2010 che riaffermano la  competenza  statale  nello  stabilire  i
criteri minimi cui devono attenersi tali protocolli nell'integrazione
dell'attivita' di didattica, ricerca e assistenziale. 
    Nella norma qui censurata, invece, tali protocolli  costituiscono
il cascame di una legge regionale, che dispone, illegittimamente,  la
costituzione di una nuova AOU. 
    Tale  previsione,   dunque,   viola   nuovamente   il   principio
dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33, ultimo comma,  della
Costituzione,  poiche',  tenuto  conto  dei  requisiti  cui   debbono
ispirarsi detti protocolli  di  intesa  e  le  conseguenti  attivita'
attuative, determina inevitabilmente  una  soluzione  di  continuita'
rispetto a tutte quelle attivita'  dell'Ateneo  in  corso  e  fondate
sulla programmazione che lo stesso ha determinato in  attuazione  del
protocollo in atto con la  Regione,  con  riferimento  alle  funzioni
anche di didattica e di ricerca (di competenza dell'universita') e in
particolare  in  merito  all'accreditamento  dei  corsi   di   studio
dell'Ateneo dell'area medico sanitaria. 
b) con riferimento all'art. 9, comma 4 
    Il citato comma 4 ripropone il testo dell'art. 1, comma 3,  della
l.r. Calabria 13 marzo 2019, n. 6; si riproducono, pertanto, i motivi
formulati avverso siffatta norma, da considerare,  mutatis  mutandis,
riferiti all'odierno comma 4 dell'art. 9 della legge n. 1/20. 
    «L'art. 1, comma 3,  della  legge  stabilisce  invece  che  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa "sono  definiti  i
rapporti tra la Regione Calabria e l'Universita'  degli  studi  Magna
Graecia di Catanzaro in materia di attivita' integrate di  didattica,
ricerca e assistenza, mediante protocollo d'intesa definito ai  sensi
dell'art.  1  del  decreto  legislativo  21  dicembre  1999,  n.  517
(Disciplina  dei  rapporti  fra  servizio  sanitario   nazionale   ed
universita'), sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale, dal
rettore dell'Universita' e dal Commissario ad acta  per  l'attuazione
del Piano di  rientro  dal  disavanzo  della  spesa  sanitaria  della
Regione Calabria".». 
    Tale disposizione e' anch'essa costituzionalmente  illegittima  -
per violazione dell'art. 120, comma 2,  della  Costituzione  -  nella
misura in cui interferisce con  le  funzioni  e  con  i  compiti  del
Commissario ad acta nominato per l'attuazione del  Piano  di  rientro
dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria. 
    Come s'e' ricordato in premessa, con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018 il Governo ha provveduto  alla
nomina di una nuova struttura commissariale affidando al  gen.  dott.
Saverio  Cotticelli  l'incarico  di  proseguire  nell'attuazione  dei
programmi operativi 2016-2018 e degli  interventi  gia'  affidati  al
precedente Commissario ad acta e, in particolare  e  per  quanto  qui
interessa, quello  di  definire  e  stipulare,  in  coerenza  con  la
normativa vigente, il protocollo  d'intesa  con  l'Universita'  degli
studi «Magna Graecia» di Catanzaro (punto 15  della  lettera  b)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato). 
    Tale compito - si sottolinea - e' stato pero' assegnato  al  solo
Commissario ad acta, e non anche al Presidente della Regione. 
    Sotto  questo  profilo,   la   previsione   dell'intervento   del
Presidente   della   Giunta   regionale   -   accanto   al    rettore
dell'Universita' e al Commissario ad acta -  nella  stipulazione  del
protocollo d'intesa diretto a definire e disciplinare, in conformita'
di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 517/1999, i
rapporti tra il Servizio sanitario regionale  e  l'Universita'  degli
studi «Magna Graecia» di Catanzaro rappresenta quindi,  a  tutti  gli
effetti, un'evidente, indebita e costituzionalmente illegittima - per
violazione dell'art. 120, comma 2,  della  Costituzione  -  ingerenza
regionale nella sfera di competenza del Commissario ad acta. 
    In pendenza del commissariamento della Regione, la definizione  e
la sottoscrizione del protocollo  d'intesa  con  l'Universita'  degli
studi «Magna Graecia» di Catanzaro e' infatti compito  e  funzione  -
prioritaria, precipua ed esclusiva - del Commissario ad acta, compito
e funzione nel cui svolgimento  la  Regione  commissariata  non  puo'
indebitamente  ingerirsi  «affiancandosi»,  per  via  normativa,   al
Commissario nominato. 
    Legiferando  in  materia,  la  Regione  Calabria  si  e'  percio'
illegittimamente riappropriata di un  potere  dal  cui  esercizio  e'
stata temporaneamente interdetta per effetto dell'esercizio, da parte
del Governo, del potere sostitutivo previsto dall'art. 120, comma  2,
della Costituzione - e dalle relative norme statali di attuazione (in
generale, quanto ai modi e ai termini, dall'art.  8  della  legge  n.
131/2003  e,  nello  specifico,  dall'art.  4  del  decreto-legge  n.
159/2007) - al fine di garantire «la tutela  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» in  materia
di prestazioni sanitarie; e, cosi' facendo, e'  percio'  incorsa,  eo
ipso, nella violazione del precetto costituzionale sopra richiamato. 
    Si ricorda, in proposito, che codesta ecc.ma Corte ha piu'  volte
dichiarato l'illegittimita' costituzionale, per violazione  dell'art.
120, comma 2, della Costituzione, di altre disposizioni emanate dalla
Regione Calabria proprio in materia sanitaria sotto il profilo  della
indebita interferenza delle norme regionali impugnate con l'attivita'
e le funzioni del Commissario ad acta. 
    Cosi', nella sentenza n. 110 del 2014 - con  la  quale  e'  stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale di disposizioni della l.r.
Calabria 29 marzo 2013, n. 12 - codesto ecc.mo collegio ha  ricordato
che la giurisprudenza costituzionale «ha  piu'  volte  affermato  che
l'operato del Commissario ad  acta,  incaricato  dell'attuazione  del
Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente  concordato  tra
lo Stato e la Regione  interessata,  sopraggiunge  all'esito  di  una
persistente inerzia degli organi regionali, essendosi  questi  ultimi
sottratti ad un'attivita' che pure e' imposta  dalle  esigenze  della
finanza pubblica. E', dunque, proprio tale  dato  -  in  uno  con  la
constatazione  che  l'esercizio  del  potere  sostitutivo  e',  nella
specie, imposto dalla necessita' di assicurare la tutela  dell'unita'
economica della Repubblica, oltre che dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni  concernenti  un  diritto  fondamentale  (art.  32  della
Costituzione),  qual  e'  quello  alla  salute  -  a  legittimare  la
conclusione secondo cui le funzioni amministrative  del  Commissario,
ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti  di  attuazione  del
Piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni  interferenza
degli organi regionali» (sul punto, v. anche le sentenze n.  79/2013,
n. 28/2013, n. 18/2013, n. 131/2012, n. 78/2011). 
    Nella sentenza n. 106 del 2017 - con la quale e' stata dichiarata
l'illegittimita' costituzionale  di  norme  della  l.r.  Calabria  20
aprile 2016, n. 10 - codesta ecc.ma Corte ha ribadito che «il Governo
puo' nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come  definite
nel mandato conferitogli e come specificate dai  programmi  operativi
(ex art. 2, comma 88, della  legge  n.  191  del  2009),  pur  avendo
carattere amministrativo e  non  legislativo  (sentenza  n.  361  del
2010),   devono   restare,   fino   all'esaurimento    dei    compiti
commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi  regionali
- anche qualora  questi  agissero  per  via  legislativa  -  pena  la
violazione dell'art.  120,  secondo  comma,  della  Costituzione  (ex
plurimis, sentenze n. 14 del 2017; n. 266 del 2016; n. 278 e  n.  110
del 2014; n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28 del 2013 e gia'  n.  78  del
2011). L'illegittimita' costituzionale della legge regionale sussiste
anche quando l'interferenza e'  meramente  potenziale  e,  dunque,  a
prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri  del
commissario incaricato di attuare il piano di  rientro  (sentenza  n.
110 del 2014)» (sentenza n. 14 del 2017; nello stesso senso,  n.  266
del 2016 e n. 227 del  2015).  Il  divieto  di  interferenza  con  le
funzioni  commissariali  si   traduce,   dunque,   in   un   «effetto
interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli  impegni
assunti ai fini del risanamento economico-finanziario  del  disavanzo
sanitario  regionale  (sentenza  n.  51  del  2013),   potendo   essa
intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali
e, dunque, indirettamente  ostacolare  l'unitarieta'  dell'intervento
(sentenza n. 266 del 2016)». 
    Per questi motivi quindi, la legge regionale, limitatamente  alle
norme sopra indicate, viene impugnata ai sensi  dell'art.  127  della
Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimi,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra
rispettivamente indicati ed illustrati, l'art. 9,  commi  1,  2  e  4
della legge della Regione Calabria n. 1 del 30 aprile 2020 pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 40 del  30  aprile
2020, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri  assunta  nella
seduta del giorno 25 giugno 2020. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
        1. attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione  del  giorno  25  giugno  2020,
della determinazione di impugnare la legge della Regione Calabria  in
epigrafe, secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata
relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
        2. copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione Calabria; 
        3.  copia  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 7 dicembre 2018 recante nomina del Commissario ad acta e del
subcommissario per l'attuazione del Piano di  rientro  dai  disavanzi
del Servizio sanitario regionale calabrese; 
        4. copia del programma operativo  2016-2018  predisposto  dal
Commissario ad acta ai sensi dell'art. 2, comma 88,  della  legge  n.
191/2009 ed approvato con decreto n. 63 del 5 luglio 2016 (stralcio); 
        5. DCA 5 luglio 2016, n. 64 e relativi allegati  1  -  «PL  e
Strutture  pubbliche  e  private»  -  (stralcio)  e   «Documento   di
riorganizzazione della rete ospedaliera,  della  rete  dell'emergenza
urgenza e delle reti tempo-dipendenti». 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
        Roma, li 26 giugno 2020 
 
           Il vice avvocato generale dello Stato: Mariani 
 
                                  L'avvocato dello Stato: De Giovanni