N. 112 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2020
Ordinanza del 21 maggio 2020 del Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di V.D.G.G. e P.A.. Processo penale - Reati e pene - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Previsione della sospensione del corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali. - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 83, comma 4.(GU n.34 del 19-8-2020 )
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
sezione penale
In composizione monocratica nella persona del giudice dott.
Simone Spina, all'udienza del giorno 21 maggio 2020, svolta a porte
chiuse, ai sensi dell'art. 472, terzo comma del codice di procedura
penale, ha pronunciato la presente ordinanza (di rimessione alla
Corte costituzionale di questione di legittimita' costituzionale);
Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato;
Considerato che il presente giudizio, per i motivi di seguito
esposti, non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, quarto
comma del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in riferimento
all'art. 25, secondo comma della Costituzione, la' dove prevede che
il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020
rimane sospeso per un periodo di tempo pari a quello in cui sono
sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti penali.
Ritenuta non manifestamente infondata la predetta questione di
legittimita' costituzionale, per le ragioni meglio chiarite in
prosieguo;
Osserva
1. Sui fatti oggetto di giudizio - In via preliminare, occorre
evidenziare che il presente giudizio ha ad oggetto distinte
contestazioni di reati commessi prima del 9 marzo 2020,
Secondo l'ipotesi accusatoria, piu' in particolare, V.D.G.G. e
P.A., in concorso tra loro e nelle rispettive qualita' di committente
e di legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori,
avrebbero realizzato due piscine in zona soggetta a vincolo
idrogeologico e in totale assenza del prescritto permesso di
costruire.
1.1. Il pubblico ministero, in effetti, ha contestato agli
imputati di aver violato l'art. 44, primo comma, lettera c), in
relazione all'art. 32, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolando l'accusa in due
distinti capi d'imputazione: al capo A) della rubrica e' stata
contestata la realizzazione di una prima piscina, in zona soggetta a
vincolo idrogeologico e in assenza del permesso di costruire; al capo
B) della rubrica, e' stata contestata la realizzazione di una seconda
piscina, sempre in zona soggetta a vincolo idrogeologico e, anche in
tal caso, in totale assenza del permesso di costruire.
1.2. Nell'imputazione, il fatto ascritto al capo A) risulta
indicato come commesso «il 20 aprile 2015 (data di ultimazione dei
lavori)», mentre quello ascritto al capo B) risulta indicato come
commesso «il 24 aprile 2017 (data di ultimazione dei lavori)».
1.3. In ordine a tali contestazioni, l'azione penale e' stata
esercitata il 28 febbraio 2019, mediante decreto di citazione diretta
a giudizio.
2. Sul termine di prescrizione del reato contestato al capo A) -
Tanto premesso sui fatti per cui si procede, decisiva, appare,
anzitutto, l'individuazione del giorno di consumazione del reato
contestato al capo A), per l'indubbio rilievo che tale dato assume al
fine di determinarne il tempo necessario a prescrivere.
2.1. Al riguardo, osserva il tribunale che in tema di reati
edilizi il tempus commissi delicti, rilevante ai fini del decorso
della prescrizione, puo' coincidere, a seconda dei casi:
a) o con l'ultimazione dei lavori per integrale completamento
dell'opera, inclusa la realizzazione delle rifiniture;
b) o con la sospensione dei lavori, sia essa volontaria o
imposta per fatto del terzo (qual e', ad esempio, l'intervenuto
sequestro dell'opera);
c) o con la sentenza di primo grado, la' dove i lavori siano
continuati anche dopo l'accertamento del reato (v., ex plurimis,
Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 46215 del 3 luglio 2018, Rv. 274201;
Sez. 3, sentenza n. 29974 del 6 maggio 2014, Sullo Rv. 260498; Sez.
3, sentenza n. 8172 del 27 gennaio 2010, Vitali, Rv. 246221; Sez. 3,
sentenza n. 38136 del 25 settembre 2001, Triassi, Rv. 220351).
2.2. Dall'istruttoria dibattimentale, peraltro, non e' emersa
alcuna prova che i lavori della prima piscina fossero gia' ultimati
in una data anteriore a quella del 20 aprile 2015, dalla quale
soltanto deve quindi farsi decorrere il termine necessario a
prescrivere.
2.3. Considerate, pertanto, le previsioni di cui agli articoli
157, 160 e 161 del codice penale, il termine quinquennale massimo di
prescrizione del reato contestato al capo A) deve ritenersi decorso
al giorno 20 aprile 2020, non essendo nel frattempo maturata alcuna
sospensione del corso della prescrizione, ad eccezione di quella oggi
prevista nell'art. 83, comma quarto del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27.
3. Sulla norma oggetto della questione di legittimita'
Costituzionale e sulla sua applicabilita' al reato contestato al capo
A) - Al fine di meglio chiarire la rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale proposta, con il presente provvedimento,
occorre preliminarmente ricostruire il complesso degli atti
legislativi disposti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, soffermandosi in particolare sul decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18. Tale ultimo atto, infatti, deve essere letto nell'ambito
della sequela di interventi legislativi, eccezionali ed urgenti,
inaugurata con decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e chiusa, per quel
che qui rileva, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
3.1. Con il decreto-legge n. 11/2020 (dapprima abrogato dall'art.
1, comma 2 della medesima legge n. 27/2020, di conversione del
decreto-legge n. 18/2020, e poi decaduto, in data 7 maggio 2020, per
mancata conversione in legge, nel termine fissato dalla Costituzione)
e' stato inizialmente previsto «un differimento urgente delle udienze
e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali,
tributari e militari sino al 22 marzo 2020» (cosi', testualmente, la
relazione illustrativa al disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge n. 18/2020).
3.2. Il termine del 22 marzo 2020 e' stato poi prorogato,
dapprima, al 15 aprile 2020, in forza dell'art. 83, primo comma,
decreto-legge n. 18/2020 e, successivamente, all'11 maggio 2020, in
virtu' dell'art. 36, primo comma, decreto-legge n. 23/2020, che non
ha tuttavia sostituito il pregresso termine inscritto nel corpo
dell'art. 83, limitandosi a disporne la proroga, con autonoma
disposizione.
3.3. Prevede, infatti, l'art. 83, primo comma, decreto-legge n.
18/2020, nella versione attualmente in vigore, che «dal 9 marzo 2020
al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali
pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a
data successiva al 15 aprile 2020» aggiungendo, al secondo comma, che
«dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini
per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali.». Prevede poi l'art. 36, primo comma, decreto-legge n.
23/2020 che «il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83,
commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' prorogato
all'11 maggio 2020».
3.4. Il dato teleologico della disciplina complessivamente
prevista ai commi primo e secondo dell'art. 83, decreto-legge n.
18/2020 - come, d'altronde, espressamente affermato e riconosciuto
dallo stesso legislatore governativo nella relazione al disegno di
legge di conversione del decreto-legge n. 18/2020 - ruota attorno a
un duplice asse: da una parte, la necessita' di «sospendere tutte le
attivita' processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di
contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia»;
dall'altra, l'esigenza di «neutralizzare ogni effetto negativo che il
massimo differimento delle attivita' processuali disposto al comma 1
avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del
potenziale decorso dei termini processuali» (cosi', la relazione
illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n.
18/2020). In altri termini, se nel primo comma viene prescritto il
«massimo differimento» di ogni attivita' processuale, disponendosi il
rinvio obbligatorio di tutte le udienze gia' fissate tra il 9 marzo
2020 e l'11 maggio 2020, nel secondo comma viene invece prevista la
sospensione, per lo stesso periodo di tempo, del decorso dei termini
processuali.
3.5. La disposizione che, in questa sede, risulta pero' di
maggiore rilievo risiede nel quarto comma del citato art. 83: «nei
procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi
del comma 2 [e'] altresi' sospes[o], per lo stesso periodo, il corso
della prescrizione».
3.6. In proposito, e' facile rilevare come il legislatore abbia
istituito uno stretto legame tra sospensione dei termini processuali
e sospensione del corso della prescrizione, ancorando quest'ultima
alla prima, sia per quel che concerne i presupposti applicativi, sia
per quel che riguarda l'estensione temporale. Pertanto, la' dove
siano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi attivita'
processuale, restera' parimenti sospeso il corso della prescrizione,
per un periodo di tempo sempre fisso e prestabilito, corrispondente
all'arco di tempo che intercorre tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020,
pari a complessivi sessantatre giorni.
3.7. E' chiaro, peraltro, che un legame altrettanto stretto
sussista anche tra rinvio (o differimento) d'udienza e sospensione
del corso della prescrizione. Ritiene, infatti, il tribunale che il
rinvio obbligatorio d'udienza previsto dall'art. 83, primo comma,
decreto-legge n. 18/2020, altro non sia che una diversa forma di
sospensione del «compimento di qualsiasi atto dei procedimenti ...
penali».
Non puo', pertanto, fondatamente sostenersi che il richiamo al
solo secondo comma dell'art. 83, operato dal quarto comma del
medesimo articolo («... nei procedimenti penali in cui opera la
sospensione dei termini ai sensi del comma 2 ...»), valga ad
escludere l'applicabilita' della sospensione del corso della
prescrizione per quei procedimenti penali in cui, ai sensi del primo
comma, sia stato disposto il rinvio d'ufficio dell'udienza.. Se cosi'
fosse, d'altronde, tale sospensione resterebbe di fatto inapplicata
nella totalita' dei procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio
d'udienza, in contrasto con la stessa ratio legis dell'intervento
normativo in parola, che proprio tramite l'istituto della sospensione
ha inteso «neutralizzare ogni effetto negativo» conseguente al
«massimo differimento delle attivita' processuali».
A tale rilievo, inoltre, se ne deve aggiungere un altro, dato
dalla constatazione che l'art. 83, decreto-legge n. 18/2020 condensa
in un'unica disposizione, seppure in parte revisionata e riordinata,
la disciplina inizialmente prevista dal decreto-legge n. 11/2020, poi
in effetti abrogato (e successivamente decaduto), in quanto
definitivamente superato dal predetto art. 83. Da questo punto di
vista, non puo' non rilevarsi, allora, come la disciplina
originariamente prevista dal decreto-legge n. 11/2020, muovendosi
nell'ambito del medesimo dato teleologico sotteso all'art. 83,
ancorasse proprio al meccanismo del rinvio d'udienza l'operativita'
della sospensione del corso della prescrizione. Sarebbe, dunque,
quantomeno irragionevole ritenere che una disciplina introdotta con
la dichiarata finalita' di razionalizzare un'altra, peraltro ed essa
di poco precedente e con la quale condivide lo scopo di contemperare
lo strumento del differimento obbligatorio d'udienza con il
meccanismo sospensivo, risulti poi massimamente carente e deficitaria
proprio sotto quest'ultimo profilo.
3.8. In ragione di siffatti rilievi, ritiene pertanto il
tribunale che la prescrizione del reato contestato al capo A) debba
intendersi sospesa, in virtu' dell'art. 83, quarto comma,
decreto-legge n. 18/2020, per complessivi sessantatre giorni;
dovendosi pertanto posticipare al 22 giugno 2020 il decorso del
termine massimo di prescrizione. Tale effetto sospensivo, infatti,
consegue al differimento all'udienza del 14 maggio 2020 di quella
originariamente fissata al 7 maggio 2020, disposto con provvedimento
depositato in cancelleria il 29 aprile 2020, e ritualmente notificato
al pubblico ministero, agli imputati e ai rispettivi difensori.
3.9. Questo giudicante, tuttavia, dubita della conformita' a
Costituzione di una norma che, prolungandone la durata di sessantatre
giorni, modifica in senso sfavorevole all'imputato il regime della
prescrizione di un reato commesso prima della tua entrata in vigore.
3.10. Detta norma, d'altra parte, non puo' certo essere ignorata
dal tribunale, essendosi verificata la sua condizione di
applicazione, costituita dal differimento dell'udienza del 7 maggio
2020, disposto ai sensi dell'art. 83, primo comma, decreto-legge n.
18/2020 e dell'art. 36, primo comma, decreto-legge n. 23/2020.
3.11. Ne' puo' essere utilmente invocata la possibilita', per
questo giudice, di definire il presente giudizio con pronuncia di
proscioglimento nel merito, da adottarsi ai sensi dell'art. 129 cpv.
del codice di procedura penale. Pur essendosi, infatti, ormai
esaurita l'assunzione delle prove, non e' tuttavia possibile
pervenire ad una pronuncia di assoluzione nel merito, se non previo
meditato e approfondito apprezzamento delle risultanze istruttorie,
dagli atti non essendo emersa alcuna circostanza evidente, chiara e
manifesta, tale da escludere in radice l'esistenza del fatto
contestato al capo A), la non commissione del medesimo da parte degli
imputati o la sua rilevanza penale.
3.12. Le considerazioni e i rilievi innanzi esposti, ad avviso di
questo giudicante, depongono tutti nel senso di escludere la
possibilita' che il presente giudizio possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 83, quarto comma del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, in riferimento all'art. 25, secondo comma della
Costituzione.
3.13. D'altra parte esistono plurimi argomenti per escludere il
carattere manifestamente infondato della predetta questione di
legittimita' costituzionale. Argomenti che attengono alle
caratteristiche della prescrizione e alla sua natura, nonche' al
rapporto tra questa e il principio costituzionale di legalita' in
materia penale, come di seguito si andra' meglio a precisare.
4. Sull'istituto della prescrizione e sulla sua natura, nonche'
sul principio costituzionale di legalita' in materia penale e sul suo
ambito di applicazione - In via preliminare, osserva il giudicante
come la prescrizione, misurando la concreta rilevanza che ha il
decorso del tempo sul potere di punire, possa essere configurata come
istituto che attiene o al profilo «statico» della potesta' punitiva
oppure a quello «dinamico».
La' dove ad essere privilegiato sia il profilo «statico», la
prescrizione rientrera' allora in quel complesso di elementi che,
descritti dalla legge quale presupposti di una pena, prende il nome
di «reato». Per converso, qualora ad essere privilegiato sia il
profilo «dinamico», la prescrizione sara' invece ricompresa nel
novero di quella serie di attivita' che, dirette alla formulazione di
un giudizio e alla conseguente condanna o assoluzione di un imputato,
prende il nome di «processo».
Nel primo caso, la prescrizione e' intesa come elemento che deve
necessariamente mancare affinche' un fatto di reato possa dirsi
punibile, concorrendo cosi' a connotare la struttura stessa del reato
e dovendo, pertanto, essere annoverata tra le figure di diritto
penale sostanziale. Nel secondo caso, invece, essa andra' piu'
propriamente caratterizzata come figura di diritto processuale e,
piu' in particolare, come causa o condizione d'improcedibilita',
affiancandosi cosi', quanto a esclusiva incidenza sull'azione penale,
alla querela, all'istanza, alla richiesta e all'autorizzazione, da
queste tuttavia differendo per il sol fatto che e' la sua
«sopravvenuta» presenza - e non gia' l'«originaria» assenza - a
paralizzare l'esercizio dell'azione penale, impedendone l'inizio
ovvero la prosecuzione.
L'alternativa tra le opzioni innanzi descritte, in definitiva,
consiste nel ritenete la prescrizione o come istituto di diritto
processuale, percio' regolato e governato, nei suoi profili di
diritto intertemporale, dal principio tempus regit actum (in questo
senso, v. Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 7385 del 5 giugno 2000,
Hasani, Rv. 216255); oppure come istituto di diritto sostanziale,
retto e disciplinato dal principio di legalita' in materia penale,
espresso dall'art. 25, secondo comma della Costituzione.
4.1. Cio' premesso in via generale, ritiene il tribunale che nel
nostro ordinamento la prescrizione debba essere annoverata tra le
figure di diritto penale sostanziale, come d'altronde espressamente
affermato, in plurime occasioni, tanto dalla giurisprudenza di
legittimita' (v., ex plurimis, Cass. pen., Sez. U, sentenza n. 33543
dell'11 luglio 2001, Brembati, Rv. 219222; Sez. U, sentenza n. 13390
del 28 ottobre 1998 Boschetti, Rv. 211904; Sez. U, sentenza n. 3760
del 16 marzo 1994, Muriaro, Rv. 196575), quanto, e soprattutto, dalla
giurisprudenza costituzionale.
4.2. Sul punto, di particolare rilievo appaiono le pronunce della
Consulta rese nell'ambito della nota vicenda Taricco, ove il giudice
delle leggi ha qualificato la prescrizione come «istituto che incide
sulla punibilita' della persona, riconnettendo al decorso del tempo
letto di impedire l'applicazione della pena», espressamente
affermando che la stessa «rientra nell'alveo costituzionale del
principio di legalita' penale sostanziale enunciato dall'art. 25,
secondo comma della Costituzione con formula di particolare ampiezza»
(v. Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 2018, considerato in
diritto, par. 10). Nella stessa pronuncia, la Corte costituzionale ha
inoltre aggiunto che la prescrizione «deve essere considerata un
istituto sostanziale, che il legislatore puo' modulare attraverso un
ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a
perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato
non sia venuto meno (potendosene anche escludere l'applicazione per
delitti di estrema gravita')»; ma avendo cura di precisare, tuttavia,
che il potere del legislatore di modulare tale istituto deve comunque
svolgersi «sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale
inderogabile», ossia del principio di legalita' in materiale penale
e, dunque, anche del principio di irretroattivita' della legge penale
sfavorevole al reo (v. sempre Corte costituzionale, sentenza n. 115
del 2018, considerato in diritto, sempre par. 10).
Ma gia' in sede di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
dell'Unione europea, la Consulta ha avuto modo di affermare che
«nell'ordinamento giuridico nazionale il regime legale della
prescrizione e' soggetto al principio di legalita' in materia penale,
espresso dall'art. 25, secondo comma della Costituzione, aggiungendo
trattarsi di «giusta premessa» quella secondo cui «il principio di
legalita' penale riguarda anche il regime legale della prescrizione»
(v. Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017, parr. 4 e 5).
4.3. Un simile orientamento, peraltro, non appare affatto isolato
nella giurisprudenza costituzionale. Al contrario, esso si iscrive,
pianamente e coerentemente, nel lungo solco di pronunce che,
riconoscendo la natura sostanziale della prescrizione, ne affermano,
piu' o meno esplicitamente, la sua integrale sottoposizione al
principio di legalita' in materia penale, sancito dall'art. 25,
secondo comma della Costituzione.
A tal fine, puo' invero menzionarsi la pronuncia n. 265 del 2017,
la' dove si afferma che la prescrizione «pur potendo assumere una
valenza anche processuale, in rapporto alla garanzia della
ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma della
Costituzione) ... costituisce, nel vigente ordinamento, un istituto
di natura sostanziale ... la cui ratio «si collega preminentemente,
da un lato, all'«interesse generale di non piu' perseguire i reati
rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione
abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, [...] l'allarme
della coscienza comune» ..., dall'altro, «al diritto all'oblio dei
cittadini, quando il reato non sia cosi' grave da escludere tale
tutela» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 265 del 2017,
considerato in diritto, par. 5).
Ma negli stessi termini la Corte si e' espressa anche nella
pronuncia n. 143 del 2014: «sebbene possa proiettarsi anche sul piano
processuale - concorrendo, in specie a realizzare la garanzia della
ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma della
Costituzione) - la prescrizione costituisce nell'attuale
configurazione, un istituto di natura sostanziale» (v. Corte
costituzionale, sentenza n. 143 del 2014, considerato in diritto,
par. 3).
Non dissimile quanto a contenuto, inoltre, e' un passaggio
incidentale della pronuncia n. 294, del 2010, ove discorrendo di
prescrizione viene affermato trattarsi di «un tema ... di diritto
penale sostanziale» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 294 del
2010, considerato in diritto, par. 3).
In termini piu' netti sembra esprimersi la pronuncia n. 324 del
2008, ove si afferma essere «pacifico ... che la prescrizione, quale
istituto di diritto sostanziale, e' soggetta alla disciplina di cui
all'art. 2 ... codice penale» (v. Corte costituzionale, sentenza n.
324 del 2008, consideralo in diritto, par. 7). Piu' a ritroso nel
tempo si rinviene, poi, la pronuncia n. 393 del 2006, che parimenti
parla di «natura sostanziale della prescrizione», a tal fine
insistendo sull'«effetto da essa prodotto», in quanto «il decorso del
tempo non si limita ad estinguere l'azione penale, ma elimina la
punibilita' in se' per se', nel senso che costituisce una causa di
rinuncia totale dello Stato alla potesta' punitiva» (v. Corte
costituzionale, sentenza n. 393 del 2006, considerata in diritto,
par. 4); pronuncia ancor prima preceduta dalla n. 275 del 1990, che
sempre riferendosi alla prescrizione ne afferma la natura di
«istituto sostanziale» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 275 del
1990, considerato in diritto, par. 3).
4.4. D'altra parte, quel che vale per la prescrizione, deve
altresi' valere per il suo regime modificativo, costituito dagli
istituti dell'interruzione e della sospensione. E' questa, ad avviso
del tribunale, una conclusione affatto piana e agevole da sostenere,
scontrandosi con i piu' elementari canoni della logica la tesi che
ritenesse sottratti alla copertura costituzionale prevista, dall'art.
25, secondo comma della Costituzione, i soli istituti
dell'interruzione e della sospensione. Una conclusione, questa,
peraltro espressamente avvalorata anche dalla Consulta, che cosi' si
esprime, sul punto, nell'ordinanza n. 24 del 2017: «nell'ordinamento
giuridico nazionale il regime legale della prescrizione e' soggetto
al principio di legalita' in materia penale, espresso dall'art. 25,
secondo comma della Costituzione, come questa Corte ha ripetutamente
riconosciuto (da ultima sentenza n. 143 del 2014)» (v. Corte
costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017, par. 4).
4.5. Ne' ignora questo giudicante come esistano orientamenti
volti ad evidenziare la «variabile dinamica cui tale istituto, pur
afferendo alla sfera del diritto penale sostanziale (come ribadito da
questa Corte, da ultimo, nella sentenza n. 115 del 2018), e' in
concreto esposto nelle singole vicende processuali, ciascuna
contrassegnata da unao specifico andamento in sede giurisdizionale»
(Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2018, considerato in
diritto, par. 4.4). Tuttavia, e' proprio l'attenzione riservata dalla
Consulta all'istituto della prescrizione, specie con riferimento alla
piu' volte affermata sottoposizione della stessa al principio di
legalita' in materia penale, che giustifica il deferimento alla Corte
della presente questione.
4.6. Giova infine rilevare che proprio dalla giurisprudenza
costituzionale innanzi citata possono trarsi argomenti a sostegno
della tesi per cui l'ambito di applicazione del principio di
legalita' in materia penale sancito dall'art. 25 cpv. della
Costituzione, diversamente da quello riconosciuto dalle carte
internazionali ed europee, non sia limitato alla sola descrizione
degli elementi che compongono il reato, ma includa ogni profilo
sostanziale concernente il regime della punibilita'.
4.7. In conclusione, ritiene il tribunale che l'art. 83, quarto
comma del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernendo condotte
anteriori alla sua entrata in vigore, determini un aggravamento del
regime della punibilita' (consistente nel prolungamento, pari a
sessantatre giorni, del tempo necessario a prescrivere), cosi'
ponendosi in contrasto con il principio di legalita' in materia
penale, espresso dall'art. 25, secondo comma della Costituzione, in
forza del quale le modifiche normative che comportino un aggravamento
del regime della punibilita' devono spiegare la propria efficacia con
riferimento ai soli fatti commessi quando le stesse erano gia' in
vigore.
5. Sul tentativo di ricondurre al dettato costituzionale la
disposizione censurata - Intesi prescrizione e connesso regime come
ricadenti sotto la sfera di applicazione del principio di legalita'
in materia penale, non puo' allora ritenersi manifestamente infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, quarto
comma del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in riferimento all'art.
25 cpv. della Costituzione.
5.1. Ne' appare utilmente esperibile un tentativo ermeneutico
teso a ricercare, della disposizione predetta, un significato
compatibile con l'art. 25, secondo comma della Costituzione, cosi'
elidendone in radice i rilevati profili di attrito.
5.2. Inadeguata al dettato costituzionale, da questo punto di
vista, e' anzitutto la tesi per cui l'art. 83, quarto comma,
decreto-legge n. 18/2020 costituirebbe null'altro che una particolare
applicazione di quanto gia' previsto dall'art. 159, primo comma del
codice penale («il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni
caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale ...
e' imposta da una particolare disposizione di legge»), al quale
ultimo soltanto andrebbe percio' ricollegato l'effetto sospensivo
della prescrizione, per i procedimenti rinviati d'ufficio ai sensi
dell'art. 83, primo comma, decreto-legge n. 18/2020, come modificato
dall'art. 36, primo comma, decreto-legge n. 23/2020.
Una simile ricostruzione interpretativa, per vero, non appare
infatti sostenibile se non disconoscendo la stessa portata innovativa
dell'art. 83, quarto comma, decreto-legge n. 18/2020 (e, con essa, la
sua capacita' di produrre effetti giuridici), di questo operandosi,
in tal modo, una vera e propria interpretatio abrogans, quantomeno
nella parte relativa alla sospensione della prescrizione.
Tale ricostruzione, inoltre, implicitamente postulando che ogni
rinvio d'ufficio (e, dunque, non soltanto quello imposto dall'art. 83
del decreto-legge n. 18/2020) rappresenti un «caso in cui la
sospensione del procedimento o del processo penale ... e' imposta da
una particolare disposizione di legge» (secondo quanto disposto
dall'art. 159, primo comma del codice penale), finisce con
l'equiparare la nozione di «rinvio d'udienza» a quella di
«sospensione del procedimento», ascrivendo ad entrambe il medesimo
effetto, in punto di sospensione del corso della prescrizione, da
ritenersi cosi' prodotto ogni qualvolta il giudice disponga un rinvio
d'udienza.
Al riguardo, giova tuttavia osservare come le espressioni «rinvio
d'udienza» e «sospensione del procedimento» denotino concetti tra
loro affatto distinti e non sovrapponibili, diverso essendo, gia' sul
piano semantico, il significato dei termini «sospensione» e «rinvio»
(quest'ultimo, invece, sinonimo della parola «differimento», come
peraltro espressamente riconosciuto dallo stesso legislatore, che
nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 18/2020 parla infatti di «differimento urgente delle
udienze»).
Ma e' la stessa sistematica del codice di rito ad offrire i piu'
idonei argomenti per smentire la sussistenza di un nesso biunivoco
tra rinvio d'udienza e sospensione del procedimento.
Nel tessuto codicistico, infatti, e' piuttosto agevole rinvenire
ipotesi normative di sospensione del procedimento che non importano
alcun rinvio d'udienza o che, comunque, non dipendono affatto
dall'eventuale previsione di un rinvio d'udienza. E' il caso, ad
esempio, della sospensione del procedimento per incapacita'
dell'imputato, prevista dall'art. 71 del codice di procedura penale;
o quello della sospensione del procedimento conseguente alla
presentazione della richiesta di rimessione, prevista dall'art. 47
del codice di procedura penale; o quello, ancora, della sospensione
del procedimento per assenza dell'imputato, prevista dall'art.
420-quater del codice di procedura penale; o quello, infine, della
sospensione del procedimento, nelle ipotesi previste dagli articoli 3
e 479 del codice di procedura penale.
Per converso, altrettante sono le ipotesi di rinvio dell'udienza
alle quali non consegue alcuna sospensione del procedimento. E' il
caso, ad esempio, del differimento d'udienza previsto dall'art. 465
del codice di procedura penale; o quello, ancora piu' paradigmatico,
della «prosecuzione» del dibattimento disposta dal giudice, ai sensi
dell'art. 477 del codice di procedura penale, nell'ipotesi in cui non
sia «assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola
udienza» (ipotesi, questa, come noto assai frequente nella prassi).
Siffatti rilievi, ad avviso del giudicante, confortano la
conclusione interpretativa per cui la sospensione del procedimento
non consegua, sic et simpliciter, ad un semplice rinvio d'udienza
(sia esso disciplinato come obbligatorio o facoltativo), a
quest'ultimo non potendosi pertanto ritenere connessa, se non in
forza di un'espressa previsione normativa. In altri termini, se
certamente vero e' che la sospensione del processo «automaticamente
coinvolg[e] ... disciplina di diritto sostanziale della prescrizione
del reato» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2014,
considerato in diritto, par. 8), non e' parimenti vero che ogni
rinvio d'udienza, generando una sospensione del processo,
automaticamente coinvolga la disciplina della prescrizione del reato.
Una conclusione, questa, che risulta, peraltro coerente con la
necessita', avvertita dallo stesso legislatore, di introdurre
un'espressa previsione normativa - qual e' quella di cui all'art. 83,
quarto comma, decreto-legge n. 18/2020 - il cui unico effetto
giuridico, nei presupposti ancorato alla sospensione di un termine
del procedimento penale, fosse quello di sospendere il corso della
prescrizione per tutti i reati sub iudice e, quindi, necessariamente
relativi a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
5.3. Ritiene, poi, il tribunale che al fine di adeguare a
Costituzione l'art. 83, quarto comma, decreto-legge n. 18/2020 non
possa essere utilmente speso l'argomento per cui la sua
legittimazione costituzionale potrebbe essere rinvenuta nel carattere
«emergenziale» o «eccezionale» o comunque «necessitato» della
complessiva disciplina in cui detto articolo si inscrive.
Sul punto, infatti, giova osservare come sia la stessa logica
dello stato di diritto - che non ammette eccezione alcuna alle regole
in esso stipulate come fondamentali - a frapporre un argine
invalicabile alla possibilita' di individuare spazi di deroga o
ambiti di non applicabilita' in quei principi che, appartenendo
«all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione
italiana» (cosi', testualmente, Corte costituzionale, sentenza n.
1146 del 1988, considerato in diritto, par. 2.1), costituiscono
elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale. E nel novero
di tali principi deve, per vero, farsi rientrare anche quello
espresso dall'art. 25, secondo comma della Costituzione, come di
recente affermato dal giudice delle leggi, sempre nell'ambito della
nota vicenda Taricco: «non vi e' [...] dubbio che il principio di
legalita' in materia penale esprima un principio supremo
dell'ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili
dell'individuo, per la parte in cui esige che le norme penali [...]
non abbiano in nessun caso portata retroattiva.» (v. Corte
costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017, considerato in diritto,
par. 2).
Nessuna deroga, dunque, puo' essere ammessa al principio supremo
dell'irretroattivita' della legge penale sfavorevole. Soltanto il
principio di retroattivita' della legge penale favorevole, infatti,
«non puo' essere senza eccezioni», in cio' differenziandosi da
«quello di irretroattivita' della legge penale sfavorevole», che per
l'appunto non tollera nessuna eccezione (v. Corte costituzionale,
sentenza n. 236 del 2011, considerato in diritto, par. 13).
5.4. Pertanto - e con esclusivo riferimento ai profili di
ammissibilita' della questione qui dedotta, essendone il merito
interamente devoluto al giudizio della Corte costituzionale - ritiene
il giudicante che dell'enunciato «nei procedimenti penali in cui
opera la sospensione dei termini [e'] altresi' sospes[o], per lo
stesso periodo, il corso della prescrizione» non possano ricavarsi
interpretazioni conformi all'art. 25, secondo comma della
Costituzione, comunque diverse dalle seguenti:
a) per i procedimenti penali in cui opera la sospensione dei
termini disposta in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, il corso della prescrizione dei reati rimane sospeso per un
periodo di tempo pari alla predetta sospensione dei termini;
b) la sospensione del corso della prescrizione e' un effetto
diretto della sola previsione normativa di cui all'art. 83, quarto
comma del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
c) la sospensione del corso della prescrizione opera di
diritto e si applica anche ai reati commessi prima dell'entrata in
vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (recte: prima del 9
marzo 2020).
6. Sugli esatti termini della questione di legittimita'
costituzionale - Alla luce delle ragioni innanzi esposte, che
giustificano la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione proposta con la presente ordinanza, s'impone la
trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte
costituzionale, affinche' si pronunci sulla legittimita'
costituzionale dell'art. 83, quarto comma del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, per contrasto con il principio di legalita' in materia
penale, espresso dall'art. 25, secondo comma della Costituzione e,
piu' in particolare, con il sotto-principio di irretroattivita' della
legge penale sfavorevole al reo, la' dove e' previsto che il corso
della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga
sospeso, per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali.
P. Q. M.
Il tribunale ordinario di Siena:
visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87;
solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 83, quarto comma del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in
riferimento all'art. 25, secondo comma della Costituzione, nei
termini di cui in motivazione;
sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla
proposta questione di legittimita' costituzionale;
dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale
della presente ordinanza, insieme con gli atti del giudizio e con la
prova delle notificazioni e comunicazioni di seguito disposte;
dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza:
sia notificata agli imputati, nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri;
sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Siena, all'udienza del giorno 21 maggio 2020.
Il giudice: Spina