PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 agosto 2020 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative  finalizzate  al
superamento  della  situazione   di   criticita'   determinatasi   in
conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  verificatisi  il
giorno  10  agosto  2017  nel  territorio  della  medesima   regione.
(Ordinanza n. 695). (20A04613) 
(GU n.211 del 25-8-2020)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre  2017,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  verificatisi  il
giorno 10 agosto 2017 nel  territorio  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 24  luglio
2018 con la quale il predetto stato di emergenza e'  stato  prorogato
fino al 27 giugno 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile
n. 555 del 5 novembre 2018,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto  2017  nel  territorio
della Regione Friuli-Venezia Giulia»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  con  cui
consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,  delle  iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Friuli-Venezia   Giulia   e'   individuata   quale
amministrazione   competente   al   coordinamento   delle   attivita'
necessarie  al  completamento  degli  interventi  necessari  per   il
superamento del contesto di criticita' determinatosi a seguito  degli
eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  l'assessore  regionale
delegato alla protezione civile della Regione Friuli-Venezia  Giulia,
e' individuato quale responsabile  delle  iniziative  finalizzate  al
definitivo subentro della medesima regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in  rassegna.  Il  predetto   soggetto   provvede,   altresi',   alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n.  555  del  5  novembre  2018  provvede  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. L'assessore regionale  delegato  alla  protezione  civile  della
Regione Friuli-Venezia Giulia,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della medesima regione,  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  ordinanza,  l'assessore   regionale   delegato   alla
protezione civile della Regione Friuli-Venezia Giulia provvede,  fino
al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sul bilancio regionale, stanziate con la delibera del  Consiglio  dei
ministri del 29 dicembre 2017.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Ai sensi dell'art.  26,  comma  1,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, il medesimo assessore regionale e' autorizzato  a
presentare, entro sei mesi dall'adozione  della  presente  ordinanza,
eventuali rimodulazioni, nei limiti delle  risorse  disponibili,  del
Piano degli interventi di  cui  all'art.  1,  comma  3  della  citata
ordinanza n. 555/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del
Dipartimento della protezione civile. 
  7.  All'esito  del  completamento  degli  interventi  di  cui  alla
presente ordinanza le eventuali  risorse  residue  stanziate  con  la
citata delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al  Fondo  per  le  emergenze  nazionali.  L'assessore
regionale   delegato   alla   protezione   civile    della    Regione
Friuli-Venezia Giulia provvede, altresi', ad inviare al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  conclusiva   riguardo   le
attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico  in
rassegna. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 agosto 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli